In breve
- Dal 2030 almeno il 42% dell’idrogeno usato nell’industria dovrà essere idrogeno rinnovabile, e dal 2035 almeno il 60%. Nei trasporti la quota sale per gradi: 0,2% nel 2027, 0,5% nel 2028, 0,8% nel 2029 e almeno 1% dal 2030.
- La legge toglie dal titolo e dall’oggetto l’idrogeno a basse emissioni di carbonio: resta soltanto quello da fonti rinnovabili.
- Lo stesso giorno l’ANRE approva il Codice per l’idrogeno, il primo quadro generale di regolazione per l’intera filiera, dalla produzione fino all’utilizzo.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 723 e n. 722 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 31 agosto 2026, rispettivamente 28 agosto 2026
La Romania si fissa per la prima volta cifre obbligatorie per l’idrogeno rinnovabile, e le fissa con una legge, non con una strategia. La Legge n. 181/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 723 del 28 agosto 2026 e promulgata con il Decreto presidenziale n. 734/2026, riscrive la Legge n. 237/2023 e l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022. Lo stesso giorno, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 722, l’Autorità nazionale di regolazione nel settore dell’energia approva con il Decreto n. 56/2026 il Codice per l’idrogeno. I due atti si completano a vicenda: la legge dice quanto idrogeno rinnovabile va usato, il codice dice chi ha il diritto di produrlo, trasportarlo e venderlo, in un settore in cui le regole di vicinato delle stazioni a idrogeno erano comparse due giorni prima.
Il cambiamento di fondo comincia dal titolo. La Legge n. 237/2023 si chiamava «privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon», cioè sull’integrazione dell’idrogeno da fonti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Il nuovo titolo conserva soltanto l’idrogeno da fonti rinnovabili. L’idrogeno a basse emissioni di carbonio, cioè quello prodotto da gas naturale con cattura dell’anidride carbonica, esce dall’oggetto della legge.
Per gli operatori, tutto l’atto si riduce a tre cose: che cosa si chiama idrogeno rinnovabile, quanto ne devono usare e come dimostrano di averlo usato.
Il decreto successivo della stessa autorità riguarda il gas delle condotte: il decreto ANRE n. 57/2026 introduce il primo limite di idrogeno nel gas naturale e un tetto per il potere calorifico.
Gli effetti che produce
Il primo effetto sono le quote dell’industria. Dell’idrogeno usato per fini energetici e non energetici finali, escluso quello usato come prodotto intermedio per i combustibili convenzionali e i biocarburanti per il trasporto, un minimo del 42% deve essere carburante da fonti rinnovabili di origine non biologica a partire dal 2030 e un minimo del 60% a partire dal 2035. I contributi si riducono del 20% alle condizioni dell’art. 228 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022.
Il secondo effetto sono le quote dei trasporti. Ogni fornitore di carburanti assicura, dal 2030, una quota minima di almeno l’1% di carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica nel consumo finale di energia del trasporto stradale. Fino ad allora si sale per gradi: almeno 0,2% nel 2027, 0,5% nel 2028 e 0,8% nel 2029. I gradi intermedi si possono però coprire anche in altro modo: il testo richiede una quota di carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica «e/o» di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai trasporti. Soltanto la quota dell’1% dal 2030 è strettamente di idrogeno rinnovabile.
Il terzo effetto è la definizione della platea degli obbligati. Compaiono nella legge tre categorie nuove: il fornitore di idrogeno, cioè il produttore, l’importatore o l’operatore integrato che immette per primo l’idrogeno sul mercato romeno o lo trasferisce a una propria unità per il consumo; l’operatore economico integrato, che svolge almeno due tra le attività di produzione, importazione, fornitura e consumo; e il consumatore industriale di idrogeno, definito tramite i codici CAEN, sezioni B, C o F oppure divisione 63.
Il quarto effetto riguarda le prove. Il rispetto delle quote si dimostra con prove di sostenibilità valide, basate su un sistema di bilancio di massa, verificate da audit indipendente e registrate o rivendicate nella banca dati dell’Unione europea per la Romania, finché questa è operativa. La garanzia di origine può essere usata soltanto per dimostrare l’origine dell’energia, non anche per le quote.
Il quinto effetto è la delimitazione del settore. I trasporti sono, ai sensi della legge, il trasporto stradale di persone e merci, compresa l’elettromobilità stradale. Il trasporto aereo e quello marittimo sono esclusi espressamente, in quanto coperti dai regolamenti europei ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime.
Il sesto effetto viene dal Codice per l’idrogeno. Esso copre l’intera filiera: la produzione, lo stoccaggio e l’esercizio dei terminali, il trasporto e la distribuzione attraverso i sistemi, la fornitura, la commercializzazione e l’utilizzo, comprese le interfacce con i sistemi del gas naturale. Il codice dice espressamente che non estende le competenze dell’ANRE e non tocca le competenze dei ministeri, dell’ISCIR, dell’IGSU, dell’INSEMEX Petroșani o delle autorità competenti in materia di costruzioni, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, metrologia legale e trasporto di merci pericolose.
Il settimo effetto è transitorio. I certificati di fornitura emessi prima dell’entrata in vigore restano utilizzabili fino alla scadenza, ma soltanto se sono sostenuti dai documenti di conformità richiesti dalla nuova formulazione della legge e non sono stati rivendicati in precedenza. I trasferimenti di garanzie di origine effettuati in precedenza restano validi.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è la riduzione dell’oggetto. Dal 2023 a oggi la legge copriva anche l’idrogeno a basse emissioni di carbonio. Il nuovo titolo e le nuove definizioni lo escludono. Per un produttore che puntava sull’idrogeno da gas naturale con cattura, gli obblighi di quota non si possono più soddisfare con il proprio prodotto.
Il secondo cambiamento sono le cifre. La legge del 2023 non conteneva percentuali per anno per l’industria e i trasporti; arrivavano dal diritto europeo e da atti attuativi. Ora sono scritte nella legge, con anni e soglie, e la riduzione del 20% è legata a una condizione espressa dell’ordinanza quadro.
Il terzo cambiamento è il sistema probatorio. Il rispetto delle quote non si può più dimostrare con le garanzie di origine. Servono prove di sostenibilità con bilancio di massa, audit indipendente e registrazione nella banca dati dell’Unione. I vecchi certificati sopravvivono soltanto se hanno alle spalle la documentazione di conformità.
Il quarto cambiamento è la comparsa del Codice per l’idrogeno. Finora l’idrogeno era regolato a pezzi: la legge sull’energia, l’ordinanza sulle fonti rinnovabili, la strategia nazionale dell’idrogeno approvata con la Decisione del Governo n. 855/2025. Il codice raccoglie i principi in un unico atto dell’ANRE e li dispone su otto principi, tra cui la neutralità tecnologica, la proporzionalità dei requisiti, l’interoperabilità e il trattamento distinto degli impianti nuovi rispetto a quelli esistenti sottoposti a conversione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Gli investitori hanno, per la prima volta, cifre con anni scritte in legge e non soltanto obiettivi in una strategia: 42% nel 2030 e 60% nel 2035 per l’industria, 1% nel 2030 per i trasporti.
- I gradi dello 0,2%, 0,5% e 0,8% danno ai fornitori una curva di crescita e non un salto, e si possono coprire anche con energia elettrica da fonti rinnovabili, non soltanto con idrogeno.
- La prova con bilancio di massa, audit indipendente e banca dati europea chiude la scappatoia delle garanzie di origine usate come sostituto.
- Il Codice per l’idrogeno copre l’intera filiera e dice esplicitamente che cosa non fa, il che riduce il rischio di sovrapposizione con ISCIR, IGSU o le autorità ambientali.
- I certificati emessi sotto il regime precedente non si annullano, ma restano validi fino alla scadenza se hanno i documenti di conformità.
Che cosa resta un problema
- L’esclusione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio dall’oggetto della legge lascia senza quadro una categoria di progetti che era stata incoraggiata dal 2023.
- Il primo grado di quota nei trasporti si applica dal 2027, quindi i fornitori hanno circa sedici mesi per mettere a punto bilancio di massa e audit, su un mercato che si sta appena formando.
- La prova delle quote dipende da una banca dati dell’Unione europea, e la legge stessa condiziona l’obbligo al fatto che questa banca dati sia operativa.
- Il Codice per l’idrogeno stabilisce principi e requisiti generali, ma lascia le regole tecniche concrete a regolamentazioni future.
- I due atti escono lo stesso giorno, in edizioni diverse, e nessuno dei due cita l’altro, benché si applichino allo stesso operatore.
Consigli pratici
- Consumatori industriali di idrogeno: verificate se la vostra attività rientra nelle sezioni B, C o F oppure nella divisione 63 del CAEN Rev. 3. Da questo inquadramento dipende se vi riguardano le quote del 42% e del 60%.
- Fornitori di carburanti: preparate i contratti per il 2027. La quota dello 0,2% si applica da quell’anno, e la prova richiede bilancio di massa e audit indipendente, che si organizzano con largo anticipo.
- Non fate affidamento sulle garanzie di origine per dimostrare le quote. La legge dice espressamente che possono essere usate soltanto per dimostrare l’origine dell’energia.
- Se detenete certificati di fornitura emessi prima del 31 agosto 2026, verificate di avere i documenti di conformità richiesti dalla nuova formulazione dell’art. 6 della Legge n. 237/2023. Senza di essi, i certificati non sono più utilizzabili.
- Se producete idrogeno da gas naturale con cattura dell’anidride carbonica, seguite quale quadro riceverà questa categoria. Essa esce dall’oggetto della Legge n. 237/2023.
- Per l’autorizzazione di una nuova capacità di produzione la competenza non è dell’ANRE. Il Codice per l’idrogeno ricorda espressamente che il rilascio delle autorizzazioni spetta al ministero competente.
Domande frequenti
Che cosa significa idrogeno rinnovabile, ai sensi della legge?
Da quando si applicano le quote?
Conta ancora l’idrogeno a basse emissioni di carbonio?
Come si dimostra il rispetto della quota?
Che cos’è il Codice per l’idrogeno?
Si applica anche all’aviazione o al trasporto marittimo?
Analisi della redazione
I due atti risolvono insieme un problema che nessuno dei due avrebbe risolto da solo. Dal 2023 la Romania aveva una legge sull’idrogeno senza cifre e una strategia con cifre senza forza giuridica. Ora ha quote in legge e un codice di regolazione all’ANRE. Per un investitore, la differenza tra un obiettivo di una strategia e una percentuale di una legge è la differenza tra un’intenzione e un rischio calcolabile.
Ciò che non si vede leggendo gli atti dall’inizio alla fine emerge quando si mettono le quote accanto al calendario. Il primo obbligo effettivo nei trasporti, lo 0,2%, riguarda l’anno 2027, quindi si prova per un anno che comincia a quattro mesi dalla pubblicazione. Il fornitore lo può coprire anche con energia elettrica da fonti rinnovabili, il che gli lascia una via d’uscita, ma il sistema probatorio è lo stesso: bilancio di massa, audit indipendente e registrazione nella banca dati dell’Unione. L’infrastruttura di conformità si mette a punto in mesi, non in settimane, e la quota del 2030, quella dell’1%, non ammette più la sostituzione con l’elettricità.
La seconda osservazione riguarda ciò che è stato tolto. L’eliminazione dell’idrogeno a basse emissioni di carbonio dall’oggetto della legge non è una semplice ripulitura del titolo. Chiude, per tutti i progetti basati su gas naturale con cattura, la strada di vendere la propria produzione come contributo alle quote di qualcun altro. La legge non dice che cosa succede ai progetti avviati dal 2023 in poi sotto la vecchia definizione, e l’art. III, quello transitorio, si occupa soltanto di certificati e di garanzie di origine, non anche di questa categoria.
La terza nasce dalla combinazione dei due atti. La legge impone le quote ai consumatori industriali e ai fornitori di carburanti. Il codice dell’ANRE, che regola la filiera, dice all’art. 4 che non estende le competenze dell’autorità, e all’art. 7 che la creazione di nuove capacità di produzione è soggetta al regime autorizzatorio del ministero competente, distinto dall’autorizzazione e dalla licenza di competenza dell’ANRE. Ne risulta che l’obbligo di comprare idrogeno rinnovabile è degli operatori, mentre aprire il rubinetto che lo produce spetta a un ministero che non ha, in nessuno dei due atti, alcun termine. Le quote hanno date, le capacità no.
Merita di essere annotato anche che i due atti sono usciti lo stesso giorno, in edizioni diverse, senza citarsi a vicenda. Un operatore che cerca le regole applicabili all’idrogeno il 28 agosto 2026 deve sapere in anticipo di dover aprire due numeri di Gazzetta.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un regime transitorio per i progetti di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Sono stati incoraggiati dalla stessa legge del 2023 ed escono ora dal suo oggetto senza alcuna disposizione che dica che cosa succede agli investimenti già fatti.
- Un termine per l’autorizzazione delle capacità di produzione. Le quote hanno anni; la produzione interna che le può coprire dipende da autorizzazioni senza termine, rilasciate dal ministero competente.
- Una soluzione scritta per il caso in cui la banca dati dell’Unione non sia operativa. La legge condiziona la prova all’accessibilità di questa banca dati, ma non dice come si dimostri la quota nel periodo in cui essa non funziona.
- Rinvii reciproci tra la legge e il Codice per l’idrogeno. Sono stati pubblicati lo stesso giorno e si rivolgono agli stessi operatori; un solo rinvio in ciascuno risparmierebbe al destinatario una ricerca.
- La pubblicazione, da parte dell’ANRE, della capacità di produzione autorizzata e in esercizio. Senza questa cifra nessuno può sapere se l’obiettivo dello 0,2% per il 2027 sia raggiungibile da fonti interne o sarà coperto interamente dall’importazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 723 e n. 722 del 28 agosto 2026 16 pagine PDF, 119 KB l'atto inizia a pagina 5
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Le altre edizioni citate: nr. 722/2026
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