In breve

  • Nel 2020 l’indennità mensile del 41,5 % della retribuzione media lorda è stata concessa soltanto ai professionisti che avevano già ricevuto l’indennità dello stato di emergenza. Chi non aveva chiesto la prima indennità è rimasto fuori anche dalla seconda.
  • La Corte costituzionale ha respinto la censura di discriminazione. Il filtro resta costituzionale e le cause avviate su questa base non hanno più fondamento.
  • La sentenza è stata pronunciata nell’ottobre 2025 ed è stata pubblicata soltanto ora, a più di dieci mesi di distanza.
Atto: Sentenza CCR n. 474/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 709 del 26 agosto 2026
Pronunciata: 16 ottobre 2025

Un tassista che lavora come persona fisica autorizzata (PFA) ha perso definitivamente la causa con cui chiedeva l’indennità della pandemia, perché non aveva chiesto anche l’indennità che l’aveva preceduta. La Sentenza della Corte costituzionale n. 474/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 709 del 26 agosto 2026, respinge come infondata la questione sollevata dalla PFA Crafcic Paul Transporturi Taxiuri e da altri professionisti contro l’art. 3, comma 5, seconda proposizione dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020. È la seconda sentenza pubblicata nello stesso giorno con cui la Corte conferma un testo censurato, dopo quella sull’estinzione del processo esecutivo per inattività.

Per capire la posta in gioco occorre seguire due indennità. La prima è arrivata con l’art. XV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020 ed era pari al salario minimo lordo nazionale per il 2020. È stata concessa soltanto per la durata dello stato di emergenza, a due categorie: i professionisti definiti dall’art. 3, comma 2 del Codice civile, cioè chiunque eserciti un’impresa, e le persone con convenzioni individuali di lavoro concluse in base alla legge sulla cooperazione n. 1/2005.

La seconda è arrivata con l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 ed era un’indennità mensile del 41,5 % della retribuzione media lorda prevista dalla legge sul bilancio delle assicurazioni sociali di Stato per il 2020. Non era limitata allo stato di emergenza, ma spettava in caso di riduzione temporanea dell’attività, in stato di emergenza, di allerta o d’assedio.

Il testo impugnato è la seconda proposizione dell’art. 3, comma 5: in via di eccezione, nell’anno 2020, della seconda indennità beneficiano soltanto i professionisti e le persone che hanno beneficiato della prima.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma del filtro. La condizione di aver ricevuto la prima indennità resta in vigore per l’anno 2020, e chi non l’ha chiesta non può ottenere retroattivamente neppure la seconda.

Il secondo effetto riguarda le cause in corso. I tre fascicoli da cui è partita la questione, al tribunale di Sibiu, al tribunale di Caraș-Severin e all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, proseguono con il testo valido, e l’argomento della discriminazione non può più essere usato.

Il terzo effetto è di metodo e va oltre la causa. La Corte ha accettato di giudicare un testo che non era più in vigore, perché i suoi effetti giuridici continuano a prodursi. Si fonda sulla Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, che ha stabilito che la formula «în vigoare» (in vigore) della legge n. 47/1992 copre anche le disposizioni uscite di vigore i cui effetti proseguono.

Il quarto effetto è l’accettazione della differenziazione. La Corte afferma che lo Stato non soltanto può, ma è tenuto a tener conto delle differenze oggettive che convivono con le somiglianze oggettive, e che qui le differenze prevalgono.

Il quinto effetto attiene alle risorse. La Corte rileva che il Governo, obbligato a tener conto delle risorse finanziarie messe a durissima prova dalla pandemia, ha potuto dare priorità alle misure di protezione sociale, e che il modo in cui ha tenuto la bilancia non è arbitrario.

Il sesto effetto è una lezione procedurale. La censura fondata sull’art. 41 della Costituzione, relativo al lavoro e alla protezione sociale del lavoro, è stata invocata in modo formale, senza motivazione, e la Corte ha rifiutato di esaminarla: sarebbe equivalso a un controllo d’ufficio, inammissibile.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. Il testo non era comunque in vigore nella forma censurata, essendo stato modificato dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 44/2021, e la sentenza è di rigetto.

Ciò che si chiarisce è la posizione di chi ha mancato la prima indennità. Una delle autrici della questione ha spiegato di non averla chiesta perché, in quel momento, credeva che lo stato di emergenza non sarebbe durato a lungo e perché dalla legge non risultava che quel rifiuto le avrebbe bloccato diritti futuri. La Corte non ha ritenuto che questo argomento cambi il risultato.

Si chiarisce anche la logica della norma. Il Governo si era riservato, con la prima proposizione dell’art. 3, comma 5, il diritto di stabilire con delibera la durata, le categorie di professionisti e la procedura di pagamento. Con la seconda proposizione, per il 2020, ha stabilito direttamente i beneficiari, nella stessa ordinanza d’urgenza, senza più emanare la delibera. La Corte afferma che non gli si può rimproverare né di essersi riservato la prerogativa, né di averla esercitata in questo modo.

Non cambia neppure il test di uguaglianza. La Corte lo applica alla luce dell’art. 16 della Costituzione e dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, invocato tramite l’art. 20, comma 1 della Costituzione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Le cause pendenti ricevono una risposta chiara e gli organi giudiziari non devono più attendere il chiarimento costituzionale.
  • La Corte ribadisce di poter controllare testi usciti di vigore i cui effetti proseguono, il che protegge le parti dei contenziosi risalenti.
  • La motivazione spiega apertamente il criterio: la varietà dei professionisti e la varietà delle situazioni create dalla pandemia.
  • La sentenza ricorda che una censura di incostituzionalità va motivata, non soltanto enunciata, il che aiuta a formulare correttamente le questioni future.

Che cosa resta un problema

  • I professionisti che non hanno chiesto la prima indennità perché non sapevano che sarebbe diventata una condizione restano esclusi definitivamente.
  • La Corte riconosce che le ragioni del Governo non si possono individuare con certezza e giudica su ciò che il Governo avrebbe potuto avere in mente, non su ciò che ha avuto.
  • Dieci mesi e dieci giorni tra la pronuncia e la pubblicazione, in una materia in cui delle persone avevano cause pendenti.
  • Il fascicolo del tribunale di Sibiu era del 2021, quindi il chiarimento è arrivato dopo più di quattro anni.
  • Né i presidenti delle Camere, né il Governo, né l’Avvocato del Popolo hanno comunicato un punto di vista, pur essendo stati investiti.

Consigli pratici

  1. Se avete una causa su questo tema, verificate che il fondamento della domanda sia proprio l’art. 3, comma 5, seconda proposizione. La sentenza chiude soltanto questo argomento.
  2. Se chiedete l’indennità per l’anno 2020, la condizione resta l’aver ricevuto l’indennità dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020. Senza la relativa prova, la domanda non ha fondamento.
  3. Per il periodo successivo al 2020 il filtro non si applica: l’eccezione della seconda proposizione riguardava espressamente l’anno 2020.
  4. Se formulate una questione di legittimità costituzionale, motivate ogni articolo della Costituzione che invocate. La Corte non esamina le censure enunciate in modo formale.
  5. Un testo uscito di vigore può essere impugnato se i suoi effetti giuridici proseguono. Invocate espressamente la Sentenza n. 766/2011 in casi del genere.
  6. Conservate le prove di pagamento delle indennità ricevute nel 2020. Restano rilevanti nei contenziosi fiscali e previdenziali relativi a quel periodo.
  7. La sentenza è definitiva e di efficacia generale, quindi non ha senso riproporre la stessa censura in un altro fascicolo.

Domande frequenti

Di quale indennità si tratta?
Dell’indennità mensile del 41,5 % della retribuzione media lorda, prevista dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 132/2020 per la riduzione temporanea dell’attività.
Chi è stato escluso?
I professionisti e le persone con convenzioni individuali di lavoro in base alla legge n. 1/2005 che, nel 2020, non avevano ricevuto l’indennità dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2020.
Che cosa ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione come infondata e ha constatato che l’art. 3, comma 5, seconda proposizione è conforme alla Costituzione rispetto alle censure formulate.
Perché non è discriminazione?
Perché, dice la Corte, le differenze oggettive tra le situazioni prevalgono, e il Governo poteva tener conto della varietà dei professionisti e delle risorse finanziarie messe a dura prova dalla pandemia.
Si può impugnare un testo che non è più in vigore?
Sì, se i suoi effetti giuridici continuano a prodursi. La Corte ha applicato qui la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011.
Perché la Corte non ha analizzato la censura sull’art. 41 della Costituzione?
Perché è stato invocato in modo formale, senza motivare la relazione di contrarietà. Esaminare una censura non motivata sarebbe equivalso a un controllo d’ufficio, inammissibile.
Che cosa succede alle cause in corso?
Proseguono con il testo confermato. L’argomento della discriminazione fondato su questo testo non può più essere accolto.

Analisi della redazione

La soluzione è difendibile, e la motivazione ha un merito raro: dice apertamente che le ragioni reali del Governo non si possono individuare con certezza e che la verifica si fa su ciò che esso avrebbe potuto legittimamente avere in mente. È una formulazione onesta, ma mostra anche il limite del controllo di costituzionalità sulle misure di crisi: si verifica la plausibilità di una ragione, non la sua esistenza.

Il caso concreto merita però di essere guardato da vicino. Una delle autrici della questione non ha chiesto la prima indennità perché, nel marzo 2020, credeva che lo stato di emergenza sarebbe stato breve e, cosa più importante, perché dalla legge di allora non risultava da nessuna parte che rinunciare a un aiuto potesse bloccare l’accesso a un altro, che nemmeno esisteva ancora. L’ordinanza che ha trasformato la prima indennità in condizione di ammissibilità è comparsa nell’agosto 2020, quindi dopo che la finestra per chiederla si era chiusa. La Corte non tratta questo aspetto, benché non attenga all’uguaglianza, ma alla prevedibilità.

Il problema più visibile resta il calendario. La sentenza è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 e pubblicata il 26 agosto 2026, cioè dopo dieci mesi e dieci giorni. In una causa in cui tre organi giudiziari, tra cui l’Alta Corte, avevano fascicoli sospesi o in attesa, il ritardo non è una questione amministrativa. Il fascicolo del tribunale di Sibiu, da cui è partita la questione, porta un numero del 2021.

Un’ultima osservazione, di accuratezza. Al paragrafo 24 la motivazione descrive la seconda categoria di beneficiari come «persoane care au încheiat contracte individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005» (persone che hanno concluso contratti individuali di lavoro in base alla legge n. 1/2005), mentre nei paragrafi 21, 23 e 26, come nel testo citato dell’ordinanza, si tratta di convenzioni individuali di lavoro. Sotto la legge sulla cooperazione lo strumento si chiama convenzione, non contratto, e la differenza separa due categorie giuridiche distinte. Il contesto lascia il significato inequivocabile, quindi non cambia la soluzione, ma in una sentenza che poggia proprio sulla delimitazione delle categorie di beneficiari la loro denominazione dovrebbe essere una sola.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine interno massimo tra la pronuncia e la pubblicazione, con priorità per le sentenze che bloccano fascicoli pendenti. Dieci mesi per una sentenza di rigetto, in una materia con tre fascicoli davanti a giudici di merito e all’Alta Corte, ritardano soluzioni che esistevano già.
  • La motivazione espressa del criterio di prevedibilità quando una condizione di ammissibilità viene introdotta retroattivamente. Qui la condizione è comparsa dopo che la finestra per soddisfarla si era chiusa, e la sentenza non tocca questo aspetto.
  • L’uniformità della denominazione delle categorie di beneficiari nel corpo della motivazione. «Convenție individuală de muncă» (convenzione individuale di lavoro) e «contract individual de muncă» (contratto individuale di lavoro) non sono sinonimi, e qui designano la stessa categoria in paragrafi diversi.
  • L’obbligo per le autorità investite di comunicare un punto di vista o di motivare il silenzio. In questa causa nessuna delle quattro autorità investite ha risposto, benché la legge preveda la loro consultazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.