In breve

  • L’esecuzione forzata si estingue di diritto se trascorrono 6 mesi senza che il creditore compia, per sua colpa, l’atto che l’ufficiale giudiziario gli ha chiesto per iscritto.
  • La Corte costituzionale ha respinto la censura secondo cui la formula «ce i-a fost solicitat, în scris» (che gli è stato richiesto, per iscritto) sarebbe imprecisa e lascerebbe impunito l’ufficiale giudiziario. Il testo resta in vigore, invariato.
  • I 6 mesi decorrono dalla data di comunicazione della richiesta al creditore, e non dalla data in cui l’ufficiale giudiziario l’ha redatta.
Atto: Sentenza CCR n. 152/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 708 del 26 agosto 2026
Pronunciata: 17 febbraio 2026

Un debitore ha tentato di sottrarsi all’esecuzione sostenendo che l’ufficiale giudiziario che lascia dormire il fascicolo non può essere chiamato a rispondere, e la Corte costituzionale gli ha risposto che la legge gli offre altre leve. La Sentenza della Corte costituzionale n. 152/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 708 del 26 agosto 2026, respinge come infondata la questione di legittimità costituzionale della formula «ce i-a fost solicitat, în scris» (che gli è stato richiesto, per iscritto) dell’art. 697, comma 1 del Codice di procedura civile. È la seconda sentenza di quest’anno con cui la Corte conferma un meccanismo della fase esecutiva, dopo quella sulla competenza territoriale nel ricorso contro il verbale di contravvenzione.

Il testo in discussione è breve e ha conseguenze grandi. L’art. 697, comma 1 dispone: «Qualora il creditore, per sua colpa, abbia lasciato trascorrere 6 mesi senza compiere un atto o un’attività necessari all’esecuzione forzata, ce i-a fost solicitat, în scris (che gli è stato richiesto, per iscritto), da parte dell’ufficiale giudiziario, l’esecuzione si estingue di diritto.»

La questione è stata sollevata da Ion Ciorac in un procedimento del tribunale di primo grado di Piatra-Neamț, in un’opposizione all’esecuzione con cui chiedeva l’annullamento degli atti esecutivi e la dichiarazione dell’estinzione del processo esecutivo per inattività. L’autore ha sostenuto che la norma difetta di chiarezza, prevedibilità e proporzionalità e che non sanziona la colpa dell’ufficiale giudiziario: se questi non comunica nulla, il creditore non è in colpa e l’estinzione non può più intervenire.

Un giorno dopo la pubblicazione di questa sentenza, la Corte è tornata sul confine tra legge e atto amministrativo, questa volta in materia ambientale, con la sentenza sulla legge che approva la Strategia nazionale per la biodiversità 2026-2030.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la conferma del testo. La formula resta in vigore e l’estinzione dell’esecuzione forzata continua a dipendere da una richiesta scritta dell’ufficiale giudiziario.

Il secondo effetto riguarda il momento da cui decorrono i 6 mesi. La Corte ha precisato, richiamando la propria giurisprudenza, che il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione della richiesta al creditore, e non dalla data in cui è stata redatta. La lettura si fa in combinato disposto con l’art. 184 del Codice di procedura civile.

Il terzo effetto è che l’onere di far avanzare il fascicolo resta al creditore. La ragione della norma, dice la Corte, è indurre il creditore a impiegare ogni diligenza per la realizzazione dei diritti ottenuti con il titolo esecutivo.

Il quarto effetto riguarda la posizione del debitore. La Corte rileva che, di regola, il debitore non ha interesse alla conclusione dell’esecuzione promossa contro di lui, essendo il creditore l’unica parte interessata, sicché l’estinzione non può fondarsi sulla passività del debitore.

Il quinto effetto è che resta al giudice stabilire la data concreta da cui decorre il termine. L’ufficiale giudiziario formula la richiesta, ma è l’organo giudiziario investito della dichiarazione di estinzione a determinare la data.

Il sesto effetto è l’elenco dei rimedi contro l’ufficiale giudiziario inerte, che la Corte enumera espressamente: l’opposizione all’esecuzione prevista dall’art. 712, comma 1 seconda proposizione del Codice di procedura civile, la sanzione pecuniaria processuale e la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 720, comma 7, oltre al reclamo davanti al tribunale di primo grado previsto dall’art. 56 della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari.

Il settimo effetto è che la sentenza è definitiva e di efficacia generale, quindi si applica a tutti gli organi giudiziari e non soltanto al fascicolo in cui la questione è stata sollevata.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. La sentenza conferma una soluzione che la Corte aveva già dato due volte, con la Sentenza n. 503 del 5 ottobre 2023 e con la Sentenza n. 573 del 31 ottobre 2024, entrambe di rigetto di censure simili rivolte allo stesso testo.

Ciò che si chiarisce è la posizione del debitore che punta sull’estinzione. L’argomento secondo cui l’ufficiale giudiziario non potrebbe essere sanzionato per la propria inerzia è stato respinto punto per punto, con l’elenco dei quattro rimedi previsti dalla legge.

Si chiarisce anche il rapporto tra il ruolo attivo dell’ufficiale giudiziario e gli obblighi delle parti. La Corte afferma che la disposizione censurata dà espressione al ruolo attivo dell’ufficiale giudiziario, ma che, nella stessa misura, le parti devono adempiere gli obblighi previsti dalla legge.

Ciò che non cambia è il meccanismo: 6 mesi, la colpa del creditore, una richiesta scritta dell’ufficiale giudiziario, l’estinzione di diritto.

Non cambia neppure il test di qualità della legge. La Corte ha constatato che il testo è chiaro, preciso e prevedibile e che il destinatario della norma può adattare la propria condotta, sicché l’art. 1, comma 5 della Costituzione non è violato.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola resta prevedibile: l’estinzione non può cogliere di sorpresa un creditore che non ha ricevuto alcuna richiesta scritta.
  • La Corte conferma che il termine decorre dalla comunicazione, il che protegge il creditore da una richiesta rimasta nel fascicolo dell’ufficiale giudiziario.
  • L’elenco dei rimedi contro l’ufficiale giudiziario inerte è utile a qualsiasi parte di un’esecuzione, non soltanto all’autore della questione.
  • Trattandosi di una sentenza di rigetto, la prassi degli organi giudiziari non cambia e i fascicoli in corso non si bloccano.
  • La Corte collega espressamente l’art. 697 all’art. 184 del Codice, quindi il calcolo del termine poggia su una base chiara.

Che cosa resta un problema

  • Il debitore resta dipendente dalla diligenza del creditore: se questi risponde in modo formale a ogni richiesta, l’esecuzione può durare anni.
  • I rimedi contro l’ufficiale giudiziario inerte sono reali, ma richiedono un procedimento separato, con costi e tempi.
  • La Corte non risolve che cosa accada quando l’ufficiale giudiziario non formula mai una richiesta scritta, situazione in cui l’estinzione non può intervenire affatto.
  • La sentenza è stata pronunciata nel febbraio 2026 e pubblicata soltanto in agosto, quindi è diventata opponibile con oltre sei mesi di ritardo.
  • Il fascicolo è rimasto alla Corte dal 2021 e la rimessione veniva da una causa iniziata nel 2017.

Consigli pratici

  1. Se siete creditori e ricevete una richiesta scritta dall’ufficiale giudiziario, annotate la data di comunicazione. Da lì decorrono i 6 mesi, non dalla data riportata sul documento.
  2. Rispondete per iscritto a ogni richiesta dell’ufficiale giudiziario e conservate la prova. L’estinzione interviene soltanto per colpa del creditore.
  3. Se siete debitori e volete invocare l’estinzione, verificate prima che esista una richiesta scritta dell’ufficiale giudiziario e che sia stata comunicata al creditore. Senza di essa, il termine non decorre.
  4. L’estinzione non si dichiara da sé. Si chiede al giudice, di regola per la via dell’opposizione all’esecuzione.
  5. Se l’ufficiale giudiziario rifiuta di compiere un atto esecutivo, avete l’opposizione all’esecuzione fondata sull’art. 712, comma 1 seconda proposizione del Codice di procedura civile.
  6. Se il rifiuto è ingiustificato, potete presentare reclamo al tribunale di primo grado nella cui circoscrizione ha sede lo studio dell’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 56 della legge n. 188/2000.
  7. L’ufficiale giudiziario può essere colpito da una sanzione pecuniaria processuale e condannato al risarcimento dei danni, alle condizioni dell’art. 720, comma 7 del Codice.
  8. Non contate sul semplice trascorrere del tempo. Senza colpa del creditore l’esecuzione non si estingue, per quanto a lungo duri.

Domande frequenti

Che cosa significa l’estinzione del processo esecutivo per inattività?
L’estinzione di diritto dell’esecuzione quando il creditore, per sua colpa, ha lasciato trascorrere 6 mesi senza compiere un atto o un’attività richiesti per iscritto dall’ufficiale giudiziario.
Da quando decorrono i 6 mesi?
Dalla data in cui l’ufficiale giudiziario ha comunicato la richiesta al creditore. La Corte lo ha stabilito con la Sentenza n. 503/2023 e lo ribadisce qui, in combinato disposto con l’art. 184 del Codice di procedura civile.
Che cosa ha deciso la Corte?
Ha respinto la questione come infondata e ha constatato che la formula «ce i-a fost solicitat, în scris» (che gli è stato richiesto, per iscritto) è conforme alla Costituzione rispetto alle censure formulate.
Cambia qualcosa nella pratica?
No. Il testo resta invariato e la sentenza conferma la precedente giurisprudenza della Corte.
Che cosa faccio se l’ufficiale giudiziario non si muove?
Avete quattro vie: l’opposizione all’esecuzione per il rifiuto di compiere un atto, il reclamo al tribunale di primo grado previsto dalla legge n. 188/2000, la sanzione pecuniaria processuale e la condanna dell’ufficiale giudiziario al risarcimento dei danni.
Il debitore può chiedere l’estinzione?
Sì, ma deve provare l’esistenza di una richiesta scritta dell’ufficiale giudiziario, la sua comunicazione al creditore e il trascorrere di 6 mesi senza che questi vi abbia dato seguito.
La sentenza si applica soltanto al fascicolo da cui è partita?
No. È definitiva e di efficacia generale, quindi si applica a tutti.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Paragrafo 12: il richiamo al precedente su cui poggia la soluzione porta a un’edizione che non esiste. La Corte fonda il proprio rigetto su due sentenze anteriori. Il secondo richiamo è esatto: la Sentenza n. 503 del 5 ottobre 2023 si trova effettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 259 del 26 marzo 2024. Il primo non è verificabile: il testo indica «Decizia nr. 573 din 31 octombrie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 4 septembrie 2024» (Sentenza n. 573 del 31 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 820 del 4 settembre 2024). L’edizione n. 820 dell’anno 2024 è del 19 agosto 2024, non del 4 settembre, e contiene esclusivamente relazioni sulle entrate e sulle spese elettorali dell’Autorità Elettorale Permanente, nessuna sentenza della Corte costituzionale. Una sentenza pronunciata il 31 ottobre 2024 non poteva del resto essere pubblicata in un’edizione dell’agosto dello stesso anno. Il lettore che voglia controllare i paragrafi da 37 a 46, invocati come fondamento, non ha dove cercarli.

Analisi della redazione

La soluzione della Corte è corretta e ben argomentata. La censura dell’autore della questione partiva da una premessa falsa: che il testo lascerebbe impunito l’ufficiale giudiziario. La Corte risponde punto per punto, elencando quattro rimedi distinti, uno dei quali, l’opposizione all’esecuzione per il rifiuto di compiere un atto, è scritto nello stesso Codice di procedura civile, all’art. 712, comma 1 seconda proposizione. Cade anche l’argomento secondo cui la norma sarebbe imprecisa: il meccanismo ha tre elementi visibili, la richiesta scritta, la colpa del creditore e il termine di 6 mesi, e il momento da cui decorre il termine era già stato risolto nel 2023.

La parte debole non è il ragionamento, ma il modo in cui arriva al lettore. La sentenza è stata pronunciata il 17 febbraio 2026 e pubblicata il 26 agosto 2026, quindi ha acquistato efficacia generale dopo più di sei mesi. Per una sentenza di rigetto l’effetto pratico è piccolo, ma il ritardo resta un problema di sistema: le parti di altri fascicoli con la stessa questione hanno atteso una soluzione che esisteva già.

La seconda osservazione riguarda la verificabilità. Una sentenza della Corte costituzionale trae la propria forza dai richiami alla propria giurisprudenza, e qui uno dei due richiami essenziali non può essere seguito. Non è una questione di forma: il paragrafo 12 dice espressamente che la soluzione poggia sui paragrafi da 37 a 46 della sentenza citata in modo errato, cioè su un ragionamento che il lettore non può leggere.

La terza osservazione è di calendario processuale. La questione è stata sollevata in una causa del 2017, la rimessione è arrivata alla Corte con la sentenza del gennaio 2020 e il fascicolo porta il numero 3.110D/2021. Tra i fatti dell’esecuzione e il chiarimento costituzionale sono passati quasi nove anni.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La correzione del richiamo del paragrafo 12, con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Restituirebbe al lettore l’accesso al precedente su cui poggia la soluzione, e rettifiche di questo tipo sono già una prassi corrente per gli atti pubblicati.
  • Un termine interno massimo tra la pronuncia e la pubblicazione per le sentenze della Corte. Sei mesi per un testo di tre pagine che conferma la giurisprudenza esistente ritardano inutilmente il chiarimento nei fascicoli connessi.
  • Una verifica automatica dell’abbinamento tra numero della sentenza e riferimento di pubblicazione, prima dell’invio alla Gazzetta Ufficiale della Romania. La data dell’edizione e la data della pronuncia sono due cifre che si possono confrontare meccanicamente, e una sentenza pubblicata prima del giorno in cui è stata resa è impossibile per definizione.
  • Il chiarimento della situazione in cui l’ufficiale giudiziario non formula alcuna richiesta scritta. In quel caso l’estinzione non può intervenire mai e l’esecuzione può restare aperta all’infinito, il che non serve né al creditore né al debitore.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 708 del 26 agosto 2026 16 pagine PDF, 108 KB l'atto inizia a pagina 2

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.