In breve

  • La Corte costituzionale ha rifiutato di stabilire quali fatti non rientrino nel reato di trasferimento non autorizzato di dati informatici, punito con la reclusione da uno a 5 anni.
  • La questione è stata dichiarata inammissibile: l’autore non contestava la legge, ma il modo in cui essa viene interpretata e applicata nel suo stesso processo penale.
  • La delimitazione resta compito dei giudici, che stabiliscono, caso per caso, se l’accesso sia stato autorizzato o meno.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 450/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 567 del 10 luglio 2026
Pronunciata: 16 ottobre 2025

Un imputato rinviato a giudizio per trasferimento non autorizzato di dati ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che spostare i propri file dal proprio computer su una chiavetta non è reato, e la Corte ha risposto che non spetta a lei deciderlo. La Sentenza n. 450 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026, dichiara inammissibile la questione, all’unanimità dei voti. È una delle due sentenze penali pronunciate dalla Corte nello stesso giorno e pubblicate nella stessa edizione, accanto a quella in cui ha stabilito che l’interruzione della prescrizione produce effetti nei confronti di tutti i concorrenti nel reato.

Il testo in discussione consiste in una sola frase. L’art. 364 del Codice penale dispone: «Il trasferimento non autorizzato di dati da un sistema informatico o da un supporto di memorizzazione di dati informatici è punito con la reclusione da uno a 5 anni.»

La questione è stata sollevata davanti al Tribunale di Vaslui, Sezione penale, che ha investito la Corte con ordinanza del 22 aprile 2021. L’autore ha sostenuto che l’espressione «trasferimento non autorizzato» è generica e ambigua: non autorizzato significa non essere stato abilitato da qualcuno, ma lui non ha bisogno dell’autorizzazione di nessuno per accedere al proprio computer e copiare su una chiavetta foto, musica o documenti. Ha inoltre osservato che la nozione di dati è polisemica e può comprendere anche dati personali, come la copia di un documento d’identità.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che il testo resta intatto, nella sua forma attuale, e il processo dell’autore prosegue davanti al giudice del merito.

Il secondo effetto riguarda il confine tra le due giurisdizioni. La Corte ha constatato, al paragrafo 14, che l’autore non formula vere e proprie censure di legittimità costituzionale, ma è insoddisfatto del modo in cui le disposizioni vengono interpretate e applicate nel processo penale che lo riguarda. Ora, l’interpretazione e l’applicazione della legge, cioè l’individuazione della norma applicabile, l’analisi del suo contenuto e l’adattamento ai fatti accertati, sono di competenza del giudice.

Il terzo effetto è un richiamo ai limiti del controllo di costituzionalità. La Corte ha ribadito, citando la Sentenza n. 504 del 7 ottobre 2014, paragrafo 14, che essa verifica le leggi, le ordinanze del Governo, i trattati internazionali e i regolamenti del Parlamento in rapporto alla Costituzione, mentre l’applicazione e l’interpretazione della legge restano di competenza esclusiva del giudice che decide nel merito, dei giudici dell’impugnazione e, per l’uniformità della giurisprudenza, dell’Alta Corte di cassazione e giustizia.

Il quarto effetto è ciò che non è accaduto. L’autore aveva invocato l’art. 26 della Costituzione, sulla vita intima, familiare e privata, alla luce dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essendo stata dichiarata inammissibile, la questione non è stata esaminata nel merito, quindi nessuno di questi testi ha ricevuto una risposta.

Che cosa cambia rispetto a prima

In diritto, nulla. La sentenza non modifica l’art. 364 del Codice penale, non ne restringe l’ambito e non aggiunge condizioni.

Ciò che si è chiarito è chi risponde alla domanda del procedimento. Il Tribunale di Vaslui aveva già osservato, nel proprio punto di vista, che la misura in cui l’accesso di una persona a un sistema informatico appartenente a un’altra sia autorizzato o non autorizzato è una questione di fatto, sottoposta all’esame degli organi giudiziari sulla base delle prove. La Corte conferma implicitamente questo percorso, rifiutando di tracciare essa stessa i limiti dell’elemento materiale del reato.

Si è chiarito anche che cosa chiedeva, in realtà, l’autore. Al paragrafo 13, la Corte rileva che le veniva richiesta una decisione di accoglimento con cui constatare che determinati fatti non rientrano nell’elemento materiale del reato. Una richiesta del genere avrebbe significato, nei termini del giudice rimettente, trasformare la Corte in organo legislativo.

Resta invariato anche il quadro processuale richiamato dalla rappresentante del Pubblico ministero, nel suo argomento subordinato: l’art. 138 del Codice di procedura penale definisce le nozioni che l’autore riteneva poco chiare, mentre l’art. 168 disciplina la perquisizione informatica. Nell’ambito di una perquisizione domiciliare, senza un mandato di perquisizione informatica per quel sistema, qualsiasi forma di accesso allo stesso è vietata.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Mantiene chiaro il confine: la Corte costituzionale verifica il testo della legge, il giudice del merito stabilisce se il fatto concreto vi rientri o meno.
  • Impedisce che il controllo di costituzionalità si trasformi in una via traversa per ottenere un’assoluzione.
  • Ricorda che la mancanza di chiarezza invocata da un imputato deve riguardare la norma, non la sua situazione di fatto.
  • Lascia intatta la possibilità di una futura censura, formulata correttamente, sullo stesso testo.

Che cosa resta un problema

  • La domanda di fondo resta aperta: l’art. 364 del Codice penale, così come riprodotto nella sentenza, non dice a chi debba appartenere il sistema informatico da cui i dati vengono trasferiti.
  • I tre parametri invocati, l’art. 26 della Costituzione, l’art. 8 della Convenzione e l’art. 7 della Carta, non ricevono alcuna risposta.
  • Il contenuto giuridico più concreto della sentenza, quello sulla perquisizione informatica, compare solo nella sintesi delle conclusioni del pubblico ministero, non nelle motivazioni della Corte.
  • Tra l’investitura della Corte e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.905 giorni, per una risposta che non tocca il merito.

Consigli pratici

  1. Se volete contestare una norma penale, indicate che cosa nel testo è poco chiaro per chiunque, non che cosa vi viene contestato nel procedimento. La differenza tra le due cose decide l’ammissibilità.
  2. L’argomento secondo cui il vostro fatto non rientra nel contenuto del reato si sostiene davanti al giudice del merito, con le prove, non davanti alla Corte costituzionale.
  3. Se nel fascicolo ci sono dati prelevati da un sistema informatico, verificate se è esistito un mandato di perquisizione informatica. Senza di esso, l’accesso al sistema nell’ambito di una perquisizione domiciliare è vietato.
  4. Per il significato dei termini tecnici, andate all’art. 138 del Codice di procedura penale, dove sono definiti, e all’art. 168, che disciplina la procedura della perquisizione informatica.
  5. Tenete presente che una dichiarazione di inammissibilità non convalida il testo di legge. Dice soltanto che la domanda è stata posta all’istituzione sbagliata.

Domande frequenti

Che cosa punisce l’art. 364 del Codice penale?
Il trasferimento non autorizzato di dati da un sistema informatico o da un supporto di memorizzazione di dati informatici, con la reclusione da uno a 5 anni.
Copiare i propri file dal proprio computer è reato?
La sentenza non risponde a questa domanda. La Corte ha stabilito che la delimitazione dei fatti che rientrano nel contenuto del reato spetta al giudice che decide nel merito della causa.
Che cosa significa dichiarata inammissibile?
Che la questione non è stata esaminata nel merito, perché non conteneva una vera censura di legittimità costituzionale, ma un’insoddisfazione riguardo all’interpretazione e all’applicazione della legge.
Il testo resta in vigore?
Sì, invariato. La sentenza non lo modifica e non ne restringe l’ambito di applicazione.
Chi stabilisce se l’accesso era autorizzato?
Gli organi giudiziari, sulla base delle prove del fascicolo. È una questione di fatto, non di legittimità costituzionale.
Si può sollevare di nuovo una questione sullo stesso testo?
Sì, se è formulata come censura della norma, non del modo in cui essa viene applicata in un caso specifico.
La decisione è stata presa all’unanimità?
Sì, all’unanimità dei voti, secondo il paragrafo 17.

Analisi della redazione

La soluzione è corretta e prevedibile. L’autore della questione non diceva che il testo è incostituzionale, ma che lui, nella sua situazione, non dovrebbe ricadervi. La Corte costituzionale non può rispondere a una domanda simile senza diventare giudice del merito, e il suo rifiuto conserva un confine che, una volta cancellato, trasformerebbe il controllo di costituzionalità in un terzo grado di impugnazione.

Solo che la domanda resta sul tavolo, e il testo la alimenta. L’art. 364 del Codice penale, così come riprodotto al paragrafo 11, punisce il trasferimento non autorizzato di dati «da un sistema informatico o da un supporto di memorizzazione di dati informatici», senza dire di chi sia il sistema. L’ipotesi sollevata dall’autore, quella di una persona che copia file dal proprio computer, non viene dunque esclusa dal testo, ma dalla sua interpretazione. La differenza conta, perché l’interpretazione varia da un giudice all’altro finché l’Alta Corte non la unifica.

La seconda osservazione riguarda un dettaglio che si nota solo leggendo le motivazioni con la matita in mano. Al paragrafo 15, la Corte spiega che cosa significano l’interpretazione e l’applicazione della legge e conclude così: ai giudici «spetta la competenza di stabilire se l’interpretazione e l’applicazione da parte dell’amministrazione fiscale delle disposizioni di legge censurate siano state corrette». Nel fascicolo non c’è alcuna amministrazione fiscale. Si tratta di un procedimento penale per trasferimento non autorizzato di dati informatici. La frase proviene, evidentemente, da una sentenza precedente in materia fiscale ed è stata ripresa senza essere adattata alla causa. Non cambia la soluzione, ma mostra come le motivazioni circolino da un fascicolo all’altro.

La terza osservazione riguarda il luogo in cui si trova l’informazione più utile di questo atto. Non si trova nelle motivazioni della Corte, ma nella sintesi delle conclusioni della rappresentante del Pubblico ministero, al paragrafo 3: le nozioni indicate come poco chiare sono definite all’art. 138 del Codice di procedura penale, la procedura della perquisizione informatica è disciplinata all’art. 168 e, nell’ambito di una perquisizione domiciliare, senza mandato di perquisizione informatica, qualsiasi forma di accesso al sistema è vietata. Sono esattamente i riferimenti di cui ha bisogno chi si trova nella situazione dell’autore, e la sentenza li registra senza confermarli e senza smentirli.

Infine, la cronologia. Il Tribunale di Vaslui ha investito la Corte con ordinanza del 22 aprile 2021, la sentenza è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 e pubblicata il 10 luglio 2026. Dall’investitura alla pubblicazione sono passati 1.905 giorni, e il risultato è che la domanda torna, immutata, al giudice che l’aveva posta.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’art. 364 del Codice penale guadagnerebbe da una precisazione sul sistema informatico interessato. Finché il testo non dice di chi sia il sistema, l’ipotesi del proprio computer resta da risolvere in via interpretativa, cioè in modo diverso da un giudice all’altro.
  • Le motivazioni riprese da sentenze precedenti andrebbero adattate alla causa. Il riferimento all’amministrazione fiscale in un fascicolo penale non produce effetti giuridici, ma indebolisce l’autorevolezza di una motivazione destinata a essere citata più avanti.
  • Una pronuncia di inammissibilità potrebbe arrivare prima. La constatazione che l’autore critica l’applicazione della legge, non la legge, non dipende dal trascorrere di oltre cinque anni, e nel frattempo il giudice del merito ha atteso una risposta che non è arrivata.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.