In breve
- Quando più persone commettono insieme un reato, un atto processuale compiuto nei confronti di una sola di esse interrompe la prescrizione per tutte, anche se le altre non ne sono venute a conoscenza.
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, la censura secondo cui la regola violerebbe l’uguaglianza dei diritti, il diritto di difesa e il diritto a un processo equo.
- L’argomento della Corte: la prescrizione riguarda il fatto, non la persona, e una soluzione contraria perdonerebbe socialmente i concorrenti nei confronti dei quali non sono stati compiuti atti processuali.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 567 del 10 luglio 2026
Pronunciata: 16 ottobre 2025
In un procedimento con più imputati, l’orologio della prescrizione non si misura separatamente per ciascuno: un solo atto processuale lo fa ripartire per tutti. La Corte costituzionale ha confermato la regola con la Sentenza n. 451 del 16 ottobre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 567 del 10 luglio 2026, con cui ha respinto in quanto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro l’art. 155 comma 3 del Codice penale. È una delle decisioni in cui la Corte separa nettamente il diritto penale sostanziale dal diritto processuale penale, come ha fatto anche quando ha stabilito che l’accordo di riconoscimento della colpevolezza non comporta la sospensione del funzionario pubblico.
Il testo in discussione ha una sola frase: «L’interruzione della prescrizione produce effetti nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, anche se l’atto interruttivo riguarda soltanto alcuni di essi.» Per concorrenti si intendono gli autori, i coautori, gli istigatori e i complici dello stesso fatto.
La questione è stata sollevata da un imputato dinanzi al Tribunale di Constanța, Sezione penale, che ha investito la Corte con ordinanza del 26 aprile 2021. Il proponente ha sostenuto che la responsabilità penale è personale e che l’effetto in rem dell’interruzione lo mette nella condizione di subire le conseguenze di un atto di cui non può avere notizia, il che rende più difficile la sua difesa.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il mantenimento della regola. Il testo resta in vigore e, in qualsiasi procedimento con più concorrenti, il calcolo della prescrizione si fa sul fatto, non sulla persona. Un atto processuale compiuto nella causa, nei confronti di chiunque, apre un nuovo termine per tutti.
Il secondo effetto riguarda la difesa. La Corte ha rilevato che le garanzie dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 6 paragrafo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non sono applicabili in questo caso, perché esse si realizzano attraverso norme di diritto processuale penale, mentre l’art. 155 comma 3 è una norma di diritto penale sostanziale. È una distinzione con conseguenze pratiche: le censure relative alla mancata conoscenza degli atti di indagine penale vanno portate sul terreno della procedura, non su quello della costituzionalità della norma sostanziale.
Il terzo effetto è il consolidamento di una linea giurisprudenziale. La Corte ha rilevato di essersi già pronunciata sulle stesse censure con la Sentenza n. 443 del 22 giugno 2017, la Sentenza n. 740 e la Sentenza n. 757, entrambe del 14 dicembre 2023, e la Sentenza n. 70 del 1° febbraio 2024. La rappresentante del Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto invocando le ultime due.
Il quarto effetto riguarda i procedimenti in corso. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi le difese costruite sull’idea che l’interruzione dovrebbe operare in personam non hanno più fondamento costituzionale.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nella lettera della legge, nulla. La decisione non modifica il testo e non aggiunge condizioni. Conferma una soluzione che la Corte aveva già dato quattro volte, la prima nel 2017.
Ciò che si è chiarito è il motivo per cui la regola non è un’eccezione al carattere personale della responsabilità penale. La Corte spiega la prescrizione attraverso la sua funzione sociale: il passare del tempo attenua la risonanza del fatto fino al suo oblio da parte della società. Poiché l’oblio riguarda il fatto e non ciascun concorrente separatamente, qualsiasi atto che riporti il fatto all’attenzione degli organi giudiziari arresta il decorso del tempo per tutti.
Da qui deriva anche il rovesciamento dell’argomento di uguaglianza. Il proponente della questione sosteneva che la regola lo svantaggia. La Corte risponde che la soluzione contraria creerebbe un regime più favorevole per i concorrenti nei confronti dei quali non sono stati compiuti atti processuali, benché questi si trovino nella stessa situazione giuridica degli altri. In altre parole, sarebbe proprio l’effetto in personam a violare l’art. 16 della Costituzione.
Si è chiarito anche che cosa si estingue con la prescrizione. La Corte la descrive come estinzione del diritto dello Stato di chiamare a rispondere, quindi come decadenza degli organi giudiziari da tale diritto, vista oggettivamente, sull’insieme dei fatti, e non soggettivamente, dal punto di vista di ciascuna persona coinvolta.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude, all’unanimità, una censura ripetuta da quasi un decennio nei procedimenti penali con più imputati.
- Spiega con chiarezza perché la prescrizione si calcola sul fatto: altrimenti, i concorrenti non sottoposti a indagine riceverebbero un perdono che gli altri non ricevono.
- Separa nettamente i terreni: la doglianza di non aver saputo in tempo di un atto di indagine penale si risolve con le norme di procedura, non con il controllo di costituzionalità di una norma sostanziale.
- Offre ai giudici un insieme unitario di motivazioni, tratto da cinque decisioni, per le cause sospese per questo motivo.
Che cosa resta un problema
- Un concorrente può restare per anni sotto la minaccia della responsabilità penale a causa di atti processuali che non lo riguardano e di cui non ha modo di venire a conoscenza.
- La decisione non dice nulla sul limite massimo di questo effetto nelle cause con moltissimi imputati, dove gli atti processuali si susseguono di continuo.
- Dei tre testi costituzionali invocati, art. 16, art. 21 comma 3 e art. 24, la decisione risponde espressamente solo all’art. 16 e all’art. 24.
- Tra l’investitura della Corte e la pubblicazione della decisione sono passati 1.901 giorni, in un procedimento penale in cui la prescrizione era proprio la posta in gioco.
Consigli pratici
- Se siete imputati in un procedimento con più concorrenti, non calcolate la prescrizione solo in base agli atti che vi riguardano. Chiedete al vostro avvocato di verificare tutti gli atti processuali della causa, nei confronti di chiunque siano stati compiuti.
- Tenete a mente la distinzione che fa la decisione: la censura relativa alla mancata conoscenza di un atto di indagine penale si formula sul fondamento delle norme di procedura penale, non su quello dell’illegittimità costituzionale dell’art. 155 comma 3.
- Il termine di prescrizione speciale resta il tetto. Per quante interruzioni ci siano, la prescrizione speciale dell’art. 155 comma 4 del Codice penale chiude la discussione, quindi verificate prima questo termine.
- Se avete un processo sospeso in attesa di questa decisione, chiedete la rimessione sul ruolo. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
- Per il ragionamento completo, leggete la Sentenza n. 443 del 22 giugno 2017, paragrafi 17-26. Le decisioni successive, compresa questa, la riprendono quasi identica.
Domande frequenti
Che cosa dice, esattamente, l’art. 155 comma 3 del Codice penale?
Chi sono i concorrenti nel reato?
Che cosa interrompe la prescrizione?
La regola si applica anche se non sono stato informato di quell’atto?
Esiste comunque un limite di tempo?
La decisione cambia qualcosa nel Codice penale?
Perché ci è voluto tanto tempo per la pubblicazione?
Analisi della redazione
La decisione ha un merito che poche decisioni di rigetto hanno: spiega un istituto, non si limita a respingerlo. La definizione di prescrizione che ne dà, quella di attenuazione della risonanza sociale del fatto fino al suo oblio, non è un ornamento. Da essa discende tutto il resto, compresa la conclusione che l’effetto dell’interruzione non può che essere in rem. Se l’oblio si misura sul fatto, allora anche il ricordo, cioè l’atto processuale che lo riporta all’attenzione degli organi giudiziari, si misura anch’esso sul fatto.
Interessante è ciò che accade all’argomento di uguaglianza. Il proponente della questione lo ha invocato per ottenere un trattamento individualizzato. La Corte lo usa per respingere proprio quel trattamento: se la prescrizione operasse separatamente per ciascuno, i concorrenti nei confronti dei quali non sono stati compiuti atti processuali riceverebbero un perdono che gli altri non ricevono, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica. È un’inversione che non compare dal nulla: la stessa costruzione, per cui il testo invocato dal proponente diventa l’argomento del rigetto, si ritrova nell’intera serie di decisioni che questa prosegue.
Resta però un vuoto nella risposta. Al paragrafo 15, la decisione elenca tre fondamenti costituzionali invocati: art. 16, art. 21 comma 3 e art. 24. L’analisi copre espressamente l’art. 16, al paragrafo 25, e l’art. 24, al paragrafo 26, insieme all’art. 6 paragrafo 3 della Convenzione. L’art. 21 comma 3, che garantisce il diritto a un processo equo, non è nominato da nessuna parte nella sezione di esame. Il ragionamento del paragrafo 26, secondo cui le garanzie processuali non si verificano su una norma di diritto sostanziale, si attaglia anche a esso, ma la decisione non lo dice.
Un ultimo dettaglio, di calendario, che si vede solo se si mettono le date una accanto all’altra. Le Sentenze n. 740 e n. 757 sono state pronunciate lo stesso giorno, il 14 dicembre 2023, sulla stessa questione. La prima è stata pubblicata il 5 agosto 2024, la seconda il 17 giugno 2024, a 49 giorni di distanza l’una dall’altra. La decisione in esame è stata pronunciata il 16 ottobre 2025 e pubblicata 267 giorni dopo. Dall’investitura della Corte, con ordinanza del 26 aprile 2021, fino alla pubblicazione sono passati 1.901 giorni. In una causa sulla prescrizione, cioè sugli effetti giuridici del trascorrere del tempo, questo intervallo non è un semplice dettaglio amministrativo.
Che cosa andrebbe cambiato
- Tutti i fondamenti costituzionali invocati dovrebbero ricevere una risposta espressa. Anche quando la risposta è comune, nominare ciascun testo invocato risparmia ai giudici di merito un’interpretazione che altrimenti devono fare da soli.
- La pubblicazione delle decisioni pronunciate lo stesso giorno, sulla stessa questione, dovrebbe avvenire insieme. I 49 giorni che hanno separato la pubblicazione delle Sentenze n. 740 e n. 757 hanno significato, per i giudici di merito, due momenti diversi a partire dai quali la stessa soluzione è diventata vincolante.
- L’effetto in rem meriterebbe di essere accompagnato da una garanzia processuale di informazione. La regola sostanziale è coerente, ma la sua conseguenza pratica, cioè che un concorrente subisce gli effetti di un atto che non conosce, si può correggere nel Codice di procedura penale, esattamente sul terreno che la decisione indica.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
