In breve
- L’autorità sanitaria veterinaria ha aggiornato, con effetto per gli anni 2021-2024, le 49 tariffe delle azioni sanitario-veterinarie dell’allegato n. 3 alla Decisione del Governo n. 1.156/2013. L’aggiornamento non è nato da un’iniziativa dell’autorità, ma dall’esecuzione di una sentenza.
- L’aumento è uniforme: la tariffa dell’ultimo periodo coperto è di circa il 59% più alta di quella del 2021, su tutte e 49 le voci. L’ispezione di un’azienda non professionale passa da 26,85 a 42,69 lei, e il prelievo di campioni per le encefalopatie negli animali di grossa taglia da 134,25 a 213,45 lei.
- Per gli allevatori e per i macelli non cambia nulla. L’articolo 2 dice che il decreto si applica esclusivamente alle azioni svolte dal ricorrente del fascicolo, la S.C. Laz Vet S.R.L.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 718 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 28 agosto 2026
Un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, con un titolo di nove righe e una tabella di 49 tariffe, produce effetti per una sola impresa del Paese. Il decreto n. 835/2026 del presidente dell’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare aggiorna le tariffe delle azioni sanitario-veterinarie pubbliche per il periodo 2021-2024, in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Iași divenuta definitiva davanti all’Alta Corte. Sono le tariffe del lavoro sul campo previsto dal programma di sorveglianza delle malattie degli animali, la stessa attività sullo sfondo della quale lo Stato concede a parte aiuti settoriali, come il sostegno agli allevatori di suini calcolato sul posto in stalla.
Le azioni sanitario-veterinarie pubbliche sono i controlli, i prelievi di campioni, le vaccinazioni e i lavori di disinfezione che lo Stato ordina e paga per tenere sotto sorveglianza le malattie degli animali. La prima voce della tabella indica chi le dispone: le direzioni sanitario-veterinarie e per la sicurezza alimentare dei distretti e del comune di Bucarest. A eseguirle è spesso un ambulatorio veterinario privato, e la tariffa che riceve è quella dell’allegato n. 3 alla Decisione del Governo n. 1.156/2013, pubblicata nel gennaio 2014.
Il decreto riproduce per intero la tabella aggiornata: 11 categorie di azioni, 49 righe di tariffa e sei colonne, una per ciascun periodo in cui i valori sono cambiati tra il 2021 e il 20 novembre 2024.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è l’entità dell’aggiornamento. Rispetto alla colonna dell’anno 2021, la tariffa dell’ultimo periodo coperto è più alta del 59%, e la percentuale è la stessa su tutte e 49 le righe. Verificato riga per riga, il rapporto tra l’ultima e la prima colonna varia tra 1,556 e 1,600, e gli scarti derivano dall’arrotondamento degli importi piccoli. In altre parole, l’aggiornamento non è stato fatto azione per azione, ma con un solo indice applicato all’intera tabella.
Il secondo effetto è il modo in cui questo aumento si distribuisce sui periodi. Tra il 2021 e il 2022 le tariffe salgono dell’11,1%, tra il 2022 e i primi nove mesi del 2023 del 17,1%, poi del 9,4% per l’ultimo trimestre del 2023, dello 0,3% per la prima metà del 2024 e dell’11,4% per il periodo luglio – 20 novembre 2024. Il salto più grande è quello del 2023, mentre il più piccolo, 13 bani su una tariffa di 38,20 lei, è quello dell’inizio del 2024.
Il terzo effetto riguarda gli importi concreti. L’ispezione degli animali e delle aziende non professionali passa da 26,85 a 42,69 lei per azienda. L’esame clinico di un bovino, da 2,69 a 4,27 lei per capo. Il prelievo di sangue negli animali di grossa taglia, da 9,40 a 14,93 lei. Il prelievo di campioni per le encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali di grossa taglia, da 134,25 a 213,45 lei. L’ispezione di una partita di oltre 100 ovini o caprini, da 268,49 a 426,89 lei.
Il quarto effetto è chi paga. Dieci delle 11 categorie sono azioni pubbliche, cioè sostenute dal programma approvato con decisione del Governo. L’unica eccezione è la categoria 11, l’ispezione degli animali vivi ai fini della certificazione dello stato di salute, contrassegnata con un asterisco e accompagnata dalla nota «Tariful este suportat de către deținătorul animalelor», la tariffa è a carico del detentore degli animali. Lì le tariffe vanno da 13,42 lei per una piccola partita di suini fino a 426,89 lei per una grande partita di ovini o caprini.
Il quinto effetto, quello che cambia il senso di tutti gli altri, è l’articolo 2. Il decreto si applica esclusivamente alle azioni sanitario-veterinarie pubbliche svolte nel corso degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 dal ricorrente del fascicolo n. 465/45/2025, indicato per nome nel testo: la S.C. Laz Vet S.R.L. Nessun altro ambulatorio veterinario, nessuna direzione distrettuale e nessun allevatore ricade sotto questo decreto.
La serie è andata avanti: nel settembre 2026 sono comparsi tre decreti che alzano le tariffe fino al 75,6%, sempre soltanto per gli ambulatori che hanno vinto in giudizio.
Il sesto effetto è temporale. Le tariffe riguardano periodi chiusi da uno a cinque anni, quindi il decreto non stabilisce che cosa si paga d’ora in avanti, ma ricalcola quello che è stato lavorato nel frattempo. Il testo non contiene alcuna disposizione sul modo in cui si fa il ricalcolo, su chi lo esegue, entro quale termine si pagano le differenze e da quale data decorrono gli eventuali interessi.
Il settimo effetto riguarda il precedente. Le tariffe aggiornate sono quelle di un allegato a una decisione del Governo, e l’aggiornamento avviene con decreto del presidente di un’autorità, in base all’art. 152 dell’Ordinanza del Governo n. 42/2004 e alla Decisione del Governo n. 1.415/2009. Il decreto non spiega perché l’aggiornamento non sia avvenuto nei momenti in cui gli indicatori invocati, l’inflazione annua e le indicizzazioni del salario minimo, erano già noti. La serie è proseguita: il terzo decreto della stessa serie, pubblicato il 10 settembre 2026, con tariffe superiori del 75,6% rispetto al 2014, resta comunque un atto per una sola impresa.
Che cosa cambia rispetto a prima
La cosa più importante che è cambiata è chi ha deciso. L’aggiornamento non nasce da un’analisi dell’autorità, ma dalla Sentenza civile n. 226 del 27 ottobre 2025 della Corte d’appello di Iași, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, divenuta definitiva con la Decisione civile n. 2.706 del 3 giugno 2026 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. I criteri di aggiornamento non sono scelti da chi emette l’atto: il tasso medio annuo di inflazione del 2021, 2022, 2023 e 2024 e la percentuale di indicizzazione del salario minimo nazionale al 1 gennaio 2021, al 1 gennaio 2022, al 1 gennaio 2023, al 1 ottobre 2023 e al 1 luglio 2024. Compaiono identici nel titolo del decreto, nel preambolo e nell’articolo 1.
È cambiato anche il calendario. Dalla sentenza di primo grado alla decisione definitiva sono passati 219 giorni, e dalla decisione definitiva alla pubblicazione del decreto altri 86. Le relazioni di approvazione interne portano le date del 29 luglio e del 7 agosto 2026, il decreto è firmato il 21 agosto e pubblicato il 28 agosto 2026.
Non è cambiata la struttura delle tariffe. Le 11 categorie, le sottovoci e le unità di misura restano quelle dell’allegato n. 3, e le colonne aggiungono soltanto valori nuovi per periodi passati. Il decreto non introduce, non elimina e non ridenomina alcuna azione.
Infine, non è cambiato nulla per il futuro. L’ultima colonna si ferma al 20 novembre 2024, e il decreto non dice quali tariffe si applichino dopo questa data né perché l’intervallo si chiuda lì.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Una sentenza definitiva viene eseguita con un atto pubblicato, non con una comunicazione interna, quindi l’esito del processo è verificabile da chiunque.
- La tabella aggiornata è riprodotta per intero, con tutte le 49 voci e i sei periodi, non solo con le voci controverse.
- I criteri di aggiornamento sono scritti in modo esplicito e sono verificabili: l’inflazione media annua di quattro anni e cinque momenti di indicizzazione del salario minimo.
- L’aggiornamento è coerente sul piano aritmetico su tutte le righe, con un rapporto finale costante attorno a 1,59, quindi non ci sono voci trattate in modo preferenziale.
- La nota che indica come l’ispezione per la certificazione dello stato di salute sia a carico del detentore degli animali è mantenuta, così si vede con chiarezza dove paga lo Stato e dove paga il proprietario.
- L’atto indica con precisione il fascicolo, i giudici e i numeri delle pronunce, quindi un altro prestatore può verificare se si trova in una situazione simile.
Che cosa resta un problema
- Un atto che ha la forma di una norma generale, pubblicato nella Parte I, produce effetti per una sola società commerciale, indicata per nome nel testo.
- I prestatori che hanno svolto le stesse azioni, negli stessi anni, alle stesse tariffe non apprendono dal decreto se le tariffe aggiornate si applichino anche a loro.
- L’intervallo coperto si ferma al 20 novembre 2024, benché l’articolo 2 parli di azioni svolte nel corso dell’intero anno 2024.
- Il decreto non prevede alcuna procedura di ricalcolo e di pagamento delle differenze, pur riguardando esclusivamente somme dovute per un lavoro già svolto.
- La dicitura «exclusiv TVA», IVA esclusa, compare nelle prime quattro colonne, ma manca in quelle del 2024, benché tutte siano calcolate con lo stesso indice.
- L’atto non spiega perché l’aggiornamento non sia stato fatto alle scadenze in cui gli indicatori invocati erano già pubblicati, cosa che avrebbe evitato il processo.
Consigli pratici
- Se avete un ambulatorio veterinario di libera pratica abilitato e avete svolto azioni sanitario-veterinarie pubbliche nel 2021-2024, tenete presente che il decreto non si applica a voi in via diretta. L’articolo 2 lo limita al ricorrente del fascicolo indicato.
- Confrontate le tariffe che avete incassato con le colonne della tabella. La differenza tra la tariffa del 2021 e quella aggiornata per luglio – 20 novembre 2024 è di circa il 59% su qualsiasi voce, quindi il calcolo si può fare in fretta sui vostri rendiconti.
- Se pensate a un’azione vostra, chiedete prima in tribunale i dati esatti delle pronunce citate: la Sentenza civile n. 226 del 27 ottobre 2025 della Corte d’appello di Iași e la Decisione civile n. 2.706 del 3 giugno 2026 dell’Alta Corte, entrambe nel fascicolo n. 465/45/2025.
- Gli allevatori non devono fare nulla. L’unica categoria pagata dal proprietario, l’ispezione per la certificazione dello stato di salute, è aggiornata anch’essa soltanto per le azioni del prestatore del fascicolo.
- Se dovete rendicontare azioni svolte tra il 21 novembre e il 31 dicembre 2024, la tabella non contiene una colonna per quel periodo. Chiedete per iscritto alla direzione sanitaria veterinaria la tariffa applicabile, così da avere una risposta documentata.
- Per qualsiasi calcolo usate i valori al netto dell’IVA. Le prime quattro colonne lo dicono in modo esplicito, e le ultime due derivano dallo stesso indice, quindi sono costruite sulla stessa base.
Domande frequenti
I servizi veterinari diventano più cari per gli allevatori?
Perché è stata necessaria una sentenza?
Di quanto sono cresciute le tariffe?
Perché la tabella si ferma al 20 novembre 2024?
Che cosa significa che un decreto aggiorna un allegato a una decisione del Governo?
Un altro ambulatorio veterinario può usare questo decreto?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il titolo e l’art. 1 rispetto all’art. 2. Il titolo e l’articolo 1 dispongono che «tarifele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 (…) se actualizează», cioè che le tariffe previste nell’allegato n. 3 alla Decisione del Governo n. 1.156/2013 sono aggiornate, senza alcuna limitazione di destinatario, che è la formulazione propria di una norma generale. L’articolo 2 dice però che «prezentul ordin se aplică exclusiv», il presente decreto si applica esclusivamente, alle azioni svolte da un solo prestatore, indicato per nome. Un medico veterinario che ha svolto le stesse azioni, negli stessi anni e nello stesso regime contrattuale, non può stabilire dall’atto se l’allegato n. 3 sia modificato per tutti, e l’articolo 2 delimiti soltanto la situazione che ha dato origine all’aggiornamento, oppure se l’allegato resti invariato per tutti gli altri. La conseguenza è di denaro e riguarda un’intera categoria professionale.
- L’art. 2 rispetto all’ultima colonna della tabella. L’articolo 2 dichiara il decreto applicabile alle azioni svolte «în cursul anilor 2021, 2022, 2023 și 2024», nel corso degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, quindi anche nelle ultime settimane del 2024. La tabella si ferma però alla colonna «perioada iulie – 20.11.2024». Per le azioni svolte tra il 21 novembre e il 31 dicembre 2024 il decreto dichiara un diritto, ma non indica alcuna tariffa, e il testo non dice né perché l’intervallo si chiuda al 20 novembre né quale valore si applichi dopo quella data.
Analisi della redazione
L’atto risolve correttamente ciò che aveva da risolvere: una sentenza definitiva chiedeva il ricalcolo di alcune tariffe, e l’autorità ha ricalcolato e pubblicato il risultato per intero, non solo le voci in discussione. Pubblicare tutta la tabella è la scelta giusta, perché trasforma una controversia individuale in un’informazione verificabile da chiunque. Il problema non è che cosa fa il decreto, ma che cosa non dice sui suoi effetti verso gli altri.
Quello che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine emerge ricalcolando la tabella. Il rapporto tra l’ultima e la prima colonna è costante su tutte e 49 le righe, attorno a 1,59, e gli scarti, tra 1,556 e 1,600, compaiono soltanto sugli importi piccoli, dove l’arrotondamento di due bani sposta la percentuale. L’aggiornamento è dunque un solo indice composto applicato in modo meccanico, non una rivalutazione del costo di ciascuna azione. Questo spiega perché l’atto non abbia bisogno di alcuna motivazione economica, ma mostra anche che qualsiasi altro prestatore otterrebbe esattamente le stesse cifre se chiedesse in tribunale lo stesso ricalcolo. La differenza tra essere e non essere ricorrente nel fascicolo n. 465/45/2025 non è una differenza di merito, ma di accesso alla giustizia.
La seconda osservazione nasce dal confronto tra i passaggi. L’aumento dello 0,3% per la prima metà del 2024, cioè 13 bani su una tariffa di 38,20 lei, stride con il 17,1% dei primi nove mesi del 2023 e con l’11,4% della seconda metà del 2024. Il criterio combina l’inflazione annua con le indicizzazioni del salario minimo, e sono le indicizzazioni a produrre i salti: cinque momenti elencati nell’atto, nessuno dei quali cade il 1 gennaio 2024. Il periodo con l’aumento quasi nullo è esattamente l’intervallo tra due indicizzazioni.
La terza riguarda il calendario. Dalla sentenza di primo grado alla decisione definitiva sono passati 219 giorni, e dal passaggio in giudicato alla pubblicazione del decreto altri 86, di cui gli ultimi sette tra la firma e l’uscita in Gazzetta. Il prestatore ha lavorato nel 2021 e vede la propria tariffa corretta nel 2026. Il decreto, che riguarda esclusivamente somme dovute per un lavoro già svolto, non contiene alcuna disposizione sul ricalcolo, sul termine di pagamento delle differenze o sugli interessi, cioè proprio la parte che trasforma una tabella in un pagamento.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’estensione espressa delle tariffe aggiornate a tutti i prestatori che si trovano nella stessa situazione. L’indice è identico per tutti, e mantenere la limitazione a un solo ricorrente garantisce una serie di processi con lo stesso oggetto e con lo stesso esito prevedibile.
- Il completamento della tabella con il periodo 21 novembre – 31 dicembre 2024. L’articolo 2 dichiara il decreto applicabile all’intero anno 2024, e la colonna mancante lascia un diritto senza un valore su cui calcolarlo.
- Una disposizione sul ricalcolo e sul pagamento. Un atto che corregge tariffe per anni chiusi dovrebbe dire chi ricalcola, entro quale termine si pagano le differenze e da quale data decorrono gli interessi.
- La dicitura «exclusiv TVA» in tutte e sei le colonne. La sua assenza nelle colonne del 2024, quando le prime quattro la riportano, è un invito a interpretazioni diverse su una differenza pari a un quinto dell’importo.
- Un meccanismo di aggiornamento periodico, applicato d’ufficio. I criteri usati qui, l’inflazione annua e l’indicizzazione del salario minimo, sono pubblici e noti a date fisse; applicarli per tempo avrebbe reso inutile un processo durato quasi due anni.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 718 del 28 agosto 2026 32 pagine PDF, 475 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
