In breve
- È il terzo decreto in meno di due mesi che ricalcola le stesse 49 tariffe veterinarie dell’allegato n. 3 alla Decisione del Governo n. 1.156/2013. Ogni volta l’aggiornamento avviene in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Iași, divenuta definitiva davanti all’Alta Corte, e ogni volta a favore di una sola impresa.
- Questo risale a un anno più indietro degli altri due, fino al 2020, e perciò esce quasi il 7% più in alto. L’ispezione di un’azienda non professionale arriva a 45,66 lei nel periodo luglio 2024, contro i 42,69 lei dei decreti di luglio e agosto 2026. Rispetto alla tariffa scritta nella decisione del Governo, 26 lei, l’aumento è del 75,6%, lo stesso su tutte e 49 le voci.
- Per gli allevatori non cambia nulla. L’articolo 2 dice che il decreto si applica esclusivamente alle azioni svolte dalla ricorrente del fascicolo, la S.C. DONDORVET S.R.L.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 768 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
In meno di due mesi la Gazzetta Ufficiale della Romania ha pubblicato tre volte la tabella con le tariffe delle azioni veterinarie nelle aziende familiari, e le tre tabelle non dicono la stessa cosa. Il decreto n. 858/2026 del presidente dell’Autorità nazionale sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare, pubblicato il 10 settembre 2026, segue quello del 14 luglio e il decreto n. 835/2026, pubblicato il 28 agosto 2026. Tutti e tre aggiornano lo stesso allegato, tutti e tre eseguono una sentenza della Corte d’appello di Iași, tutti e tre si applicano a una sola società. La differenza è che quello del 10 settembre fa partire il conteggio un anno prima, e da qui esce, per gli stessi identici mesi di lavoro, una tariffa più alta di circa il 7%.
Le tariffe dell’allegato n. 3 della decisione del Governo non sono prezzi di ambulatorio veterinario. Lo Stato le paga ai medici veterinari di libera pratica incaricati, cioè ai veterinari privati ai quali la direzione sanitario-veterinaria distrettuale affida per contratto le azioni pubbliche nelle aziende non professionali. Un’azienda non professionale è, nel linguaggio della legge, la famiglia che alleva animali per il proprio consumo e non per la vendita. Le azioni pubbliche sono le ispezioni, i prelievi di campioni di sangue, le vaccinazioni, le tubercolinizzazioni e i lavori di disinfezione che lo Stato ordina per tenere sotto sorveglianza le malattie degli animali.
Delle 11 categorie di azioni della tabella, dieci sono pagate dal programma approvato dal Governo. L’undicesima, l’ispezione degli animali vivi ai fini della certificazione dello stato di salute, porta un asterisco e una nota che lo dice chiaramente: la tariffa è a carico del detentore degli animali. Lì, e solo lì, le cifre della tabella toccano direttamente la tasca del proprietario, e vanno da 22,83 lei per una partita fino a dieci suini a 456,59 lei per una partita di oltre cento ovini o caprini.
L’aggiornamento non nasce da un’analisi dell’autorità. Nasce dalla Sentenza civile n. 248 del 12 novembre 2025 della Corte d’appello di Iași, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, divenuta definitiva con la Decisione civile n. 3.264 del 25 giugno 2026 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, pronunciata nel fascicolo n. 691/45/2025. Il contenzioso amministrativo è il ramo del processo in cui una persona o un’impresa chiede al giudice di obbligare un’autorità pubblica a fare quello che era tenuta a fare. Le motivazioni del giudice non sono riprodotte nell’atto, ma l’obbligo si vede: l’autorità doveva ricalcolare le tariffe in funzione del tasso medio annuo di inflazione del 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e della percentuale di indicizzazione del salario minimo nazionale a sei date, dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2024.
Gli effetti che produce
Il decreto si applica dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026. L’articolo 3 dice soltanto che il decreto si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, senza prevedere una data successiva, e l’articolo 12 della legge n. 24/2000 stabilisce che il termine di tre giorni dalla pubblicazione riguarda le leggi e le ordinanze, mentre gli altri atti normativi entrano in vigore alla data della pubblicazione se non prevedono essi stessi un’altra data.
Il primo effetto è l’entità dell’aggiornamento, e si vede solo mettendo a confronto la tariffa della decisione del Governo con l’ultima colonna del decreto. L’ispezione di un’azienda non professionale era di 26 lei nell’allegato pubblicato il 7 gennaio 2014 e diventa 45,66 lei per il periodo luglio 2024, cioè un aumento del 75,6%. La percentuale è la stessa su tutte e 49 le voci: il rapporto tra l’ultima colonna e la tariffa di base varia, riga per riga, tra il 75,38% e il 76,31%, e gli scarti derivano dall’arrotondamento a due bani degli importi piccoli. L’aggiornamento non è stato fatto azione per azione, ma con un solo indice applicato all’intera tabella.
Il secondo effetto è il modo in cui l’aumento si distribuisce sui sette periodi. Rispetto alla tariffa della decisione, la colonna dell’anno 2020 sale del 6,9%. Da lì le tariffe crescono del 3,3% per il 2021, dell’11,1% per il 2022, del 17,2% per i primi nove mesi del 2023, del 9,4% per l’ultimo trimestre del 2023, dello 0,3% per la prima metà del 2024 e dell’11,4% per il periodo luglio 2024. Il salto più grande è quello del gennaio 2023, mentre il più piccolo, il gradino dello 0,3%, vale 13 bani sulla tariffa di ispezione.
Il terzo effetto sono gli importi. L’esame clinico di un bovino passa da 2,60 a 4,56 lei per capo. Il prelievo di un campione di sangue negli animali di grossa taglia, da 9,10 a 15,99 lei. Il prelievo dei campioni per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il gruppo di malattie di cui fa parte anche il morbo della mucca pazza, negli animali di grossa taglia, da 130 a 228,26 lei. La tubercolinizzazione con test unico, da 12,35 a 21,69 lei. La manodopera di identificazione e registrazione di un bovino, da 20,80 a 36,52 lei. I lavori di disinfezione e derattizzazione, da 19,24 a 33,80 lei ogni cento metri quadrati.
Il quarto effetto, quello che cambia il senso di tutti gli altri, è l’articolo 2. Il decreto si applica esclusivamente alle azioni sanitario-veterinarie pubbliche svolte nel corso degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 dalla ricorrente del fascicolo n. 691/45/2025, indicata per nome nel testo: la S.C. DONDORVET S.R.L. Nessun altro ambulatorio veterinario, nessuna direzione distrettuale e nessun detentore di animali ricade sotto questo decreto.
Il quinto effetto è temporale, e spiega perché la tabella si presenta così. Tutti e sette i periodi sono chiusi, il più vecchio da quasi sette anni: tra il 1° gennaio 2020 e il giorno della pubblicazione sono passati 2.444 giorni. L’atto non stabilisce che cosa si paga d’ora in avanti, ma ricalcola il lavoro svolto nel frattempo. E sul ricalcolo non dice nulla: né chi lo esegue, né entro quale termine si pagano le differenze, né da quale data decorrono gli interessi.
Il sesto effetto è un vuoto di calendario. L’ultima colonna si chiude il 20 novembre 2024, mentre l’articolo 2 parla di azioni svolte nel corso dell’intero anno 2024. Per un’azione svolta dalla stessa impresa il 1° dicembre 2024 il decreto dice che si applica, ma non offre alcuna cifra. La data del 20 novembre 2024 non è spiegata in nessun punto del testo, e il decreto del 14 luglio 2026, costruito sugli stessi criteri, si fermava al 13 novembre 2024.
Che cosa cambia rispetto a prima
La cosa più importante che è cambiata è chi ha deciso. I criteri di aggiornamento non sono scelti dall’emittente, ma ripresi dal dispositivo di una sentenza, e compaiono identici nel titolo del decreto, nel preambolo e nell’articolo 1. L’autorità ha firmato un atto il cui contenuto le era stato imposto.
È cambiato anche il calendario, e si misura. Dalla sentenza di primo grado alla decisione definitiva sono passati 225 giorni. Dalla decisione definitiva alla firma del decreto, altri 71. Le relazioni di approvazione interne portano le date del 18 e del 21 agosto 2026, il decreto è firmato il 4 settembre da un delegato del presidente dell’autorità e pubblicato il 10 settembre. Tra la prima sentenza del giudice e il giorno in cui le tariffe compaiono nella Gazzetta Ufficiale della Romania ci sono 302 giorni.
Rispetto agli altri due decreti della stessa serie è cambiato il livello delle cifre, non la loro struttura. I decreti n. 745/2026 e n. 835/2026 partono entrambi dall’anno 2021 e hanno sei colonne, con valori identici tra loro: l’ispezione di un’azienda non professionale a 26,85 lei nel 2021 e a 42,69 lei nell’ultimo periodo. Questo decreto ha sette colonne, perché aggiunge l’anno 2020, quindi parte da 27,79 lei e arriva a 45,66. La differenza è del 6,9% e si ritrova in ogni voce: 213,45 contro 228,26 lei per i campioni per le encefalopatie, 426,89 contro 456,59 lei per una grande partita di ovini, 34,16 contro 36,52 lei per l’identificazione di un bovino. Le stesse azioni, gli stessi mesi, due tariffe ufficiali diverse.
Non è cambiata la struttura della tabella. Le 11 categorie, le sottovoci e le unità di misura restano quelle dell’allegato, e le colonne aggiungono soltanto valori nuovi per periodi passati. Nessuna azione viene introdotta, eliminata o rinominata. L’allegato riprodotto nel decreto non è però più quello del 2014: la versione pubblicata allora aveva 50 voci, di cui una, il prelievo dei campioni dai cinghiali, a 65 lei per capo, non compare in nessuno dei tre decreti, e il titolo della seconda voce ha perso nel frattempo la menzione che l’esame clinico si esegue per il sospetto delle malattie maggiori. L’allegato è stato dunque modificato negli anni intercorsi, e il decreto non dice con quale atto.
Infine, non è cambiato nulla per il futuro. Le tariffe spettanti a un veterinario incaricato per le stesse azioni svolte dopo il 20 novembre 2024 non sono toccate da questo decreto, che non contiene alcuna disposizione per indicizzarle d’ora in avanti.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Una sentenza definitiva viene eseguita con un atto pubblicato e non con una nota interna, quindi l’esito del processo può essere verificato da chiunque.
- La tabella è riprodotta per intero, con tutte e 49 le voci e i sette periodi, e non solo con le voci oggetto della causa.
- I criteri sono scritti in modo esplicito e sono verificabili da fonti pubbliche: cinque tassi medi annui di inflazione e sei momenti di indicizzazione del salario minimo.
- L’aggiornamento è coerente dal punto di vista aritmetico su tutte le righe, con un rapporto finale costante intorno a 1,756 rispetto alla tariffa della decisione, quindi nessuna voce è stata trattata in modo preferenziale.
- Il decreto indica con precisione il fascicolo, entrambi i gradi di giudizio e i numeri delle sentenze, quindi un altro prestatore può verificare se si trova in una situazione simile.
- La nota che indica come a carico del detentore degli animali l’ispezione per la certificazione dello stato di salute è mantenuta, così si vede con chiarezza dove paga lo Stato e dove paga il proprietario.
Che cosa resta un problema
- Per la stessa azione e lo stesso mese, la Gazzetta Ufficiale della Romania contiene ora due tariffe diverse: 42,69 lei per i prestatori dei decreti n. 745/2026 e n. 835/2026, 45,66 lei per quello di questo decreto.
- Un atto che ha la forma di una norma generale, pubblicato nella Parte I, produce effetti per una sola società commerciale, indicata per nome nel testo.
- I prestatori che hanno svolto le stesse azioni, negli stessi anni, alle stesse tariffe non apprendono dal decreto se le tariffe aggiornate si applicano anche a loro.
- L’intervallo coperto si chiude il 20 novembre 2024, benché l’articolo 2 parli di azioni svolte nel corso dell’anno 2024, senza alcuna limitazione all’interno dell’anno.
- Il decreto non prevede alcuna procedura di ricalcolo e di pagamento delle differenze, pur riguardando esclusivamente somme dovute per un lavoro già svolto.
- La dicitura «exclusiv TVA», IVA esclusa, compare nelle prime cinque colonne, ma manca nelle due colonne del 2024, benché tutte siano costruite con lo stesso indice.
Consigli pratici
- Se avete un ambulatorio veterinario di libera pratica incaricato e avete svolto azioni sanitario-veterinarie pubbliche tra il 2020 e il 2024, tenete presente che il decreto non vi si applica direttamente. L’articolo 2 lo limita alla ricorrente del fascicolo indicato.
- Prima di qualunque calcolo, stabilite da quale anno partite. Un conteggio che inizia nel 2020 esce, a fine periodo, più alto del 6,9% rispetto a uno che inizia nel 2021, e la differenza si mantiene su ogni voce.
- Verificate i vostri conteggi con il rapporto tra la tariffa incassata e la tariffa dell’allegato n. 3, non con la differenza in lei. Su tutte e 49 le voci, l’ultima colonna è 1,756 volte la tariffa della decisione del Governo.
- Se pensate a un’azione giudiziaria vostra, chiedete al tribunale i dati esatti delle sentenze citate: la Sentenza civile n. 248 del 12 novembre 2025 della Corte d’appello di Iași e la Decisione civile n. 3.264 del 25 giugno 2026 dell’Alta Corte, entrambe nel fascicolo n. 691/45/2025. Esistono già tre decreti emessi su questo schema, quindi anche tre fascicoli da consultare.
- Se dovete rendicontare azioni svolte tra il 21 novembre e il 31 dicembre 2024, la tabella non contiene una colonna per quell’intervallo. Chiedete per iscritto alla direzione sanitario-veterinaria la tariffa applicabile, così da avere una risposta documentata.
- I detentori di animali non devono fare nulla. L’unica categoria pagata dal proprietario, l’ispezione per la certificazione dello stato di salute, è aggiornata anch’essa solo per le azioni del prestatore del fascicolo.
- Per qualunque calcolo usate i valori al netto dell’IVA. Le prime cinque colonne lo dicono in modo esplicito, e le ultime due derivano dallo stesso indice, quindi sono costruite sulla stessa base.
Domande frequenti
I servizi veterinari diventano più cari per gli allevatori?
Di quanto sono aumentate le tariffe?
Perché c’è voluta una sentenza?
Perché ci sono tre decreti con le stesse tariffe?
Perché questo decreto dà cifre più alte degli altri due?
Perché la tabella si ferma al 20 novembre 2024?
Che cosa vuol dire che un decreto aggiorna un allegato a una decisione del Governo?
Un altro ambulatorio veterinario può usare questo decreto come titolo di pagamento?
Dove trovo il testo completo della tabella?
Analisi della redazione
L’atto in sé è costruito correttamente e fa esattamente quello che doveva fare: esegue una sentenza definitiva, riproduce la tabella intera invece di riportare le sole voci in causa, indica il fascicolo ed entrambi i gradi di giudizio. Il problema non è il decreto, è la serie. Tre atti normativi pubblicati nella Parte I in 58 giorni, con lo stesso titolo, lo stesso allegato, lo stesso giudice e tre ricorrenti diversi, dicono che l’amministrazione ha scelto di non indicizzare le tariffe per tempo e che i prestatori hanno scoperto, uno dopo l’altro, che l’indicizzazione si ottiene in tribunale. Il costo di questa scelta non si vede in bilancio: sono tre processi di merito, tre ricorsi all’Alta Corte e tre procedure interne di emissione di decreto, cioè tre volte spese pubbliche per arrivare a un risultato che un solo decreto generale avrebbe prodotto una volta sola.
La seconda osservazione richiede di sommare le cifre e contraddice quello che il titolo sembra dire. Il decreto annuncia un aggiornamento «in funzione di» inflazione e indicizzazione del salario minimo, formula che suona come una somma delle due. Le cifre dicono altro. Composti uno dopo l’altro, i cinque tassi medi annui di inflazione dal 2020 al 2024, del 2,6%, 5,0%, 13,8%, 10,4% e 5,6%, danno un aumento del 43%. Composte a parte, le sei indicizzazioni del salario minimo, da 2.080 a 3.700 lei, danno il 77,9%. Applicate insieme, darebbero il 154,4%. Le tariffe sono invece cresciute del 75,6%, cioè al di sotto della sola indicizzazione salariale. La differenza si spiega solo se la tariffa viene divisa in due: ricostruito dalle sette colonne, l’indice si riproduce con uno scarto massimo di 0,03 punti percentuali su ogni gradino se circa il 94% della tariffa si indicizza con il salario minimo e il resto, circa il 6%, con l’inflazione. Il gradino dello 0,3% per la prima metà del 2024, l’unico che non corrisponde ad alcuna indicizzazione salariale, lo conferma: lo 0,32% rapportato all’inflazione del 5,6% del 2024 dà esattamente lo stesso peso. Questa ripartizione decide quanto incassa il prestatore, ma il decreto non la scrive da nessuna parte, quindi nessuno può rifare il calcolo partendo dall’atto.
La terza osservazione esce dal confronto tra i tre decreti ed è la più difficile da difendere. I decreti n. 745/2026 e n. 835/2026 fissano per il periodo luglio 2024 una tariffa di ispezione di 42,69 lei, questo fissa 45,66 lei. La differenza, di 2,97 lei per ispezione e del 6,9% su tutte e 49 le voci, non deriva da un lavoro diverso, ma dal fatto che questo fascicolo ha compreso anche l’anno 2020, mentre gli altri due sono partiti dal 2021. Il risultato è che il bilancio della stessa direzione distrettuale può pagare, per lo stesso prelievo di sangue eseguito nella stessa settimana del 2024, 14,93 lei a un prestatore e 15,99 lei a un altro, ciascuno con un atto normativo in mano. Ciascuno dei tre decreti è corretto nei limiti del proprio fascicolo, quindi la differenza non deriva dall’errore di uno di essi, ma dal metodo scelto: riparare un’indicizzazione generale con atti individuali.
Resta un’osservazione sul tempo, che si legge confrontando i termini imposti dal decreto con quelli che l’amministrazione si è data da sola. Il prestatore ha lavorato a partire dal gennaio 2020 e incassa le tariffe corrette dopo 2.444 giorni. Dalla decisione definitiva dell’Alta Corte alla firma del decreto sono invece passati 71 giorni, e dalla prima relazione di approvazione alla firma soltanto 14. Il decreto non contiene alcun termine per il pagamento delle differenze e alcuna menzione degli interessi, benché tutte le somme siano scadute da diversi anni. Chi ha vinto il processo ha le cifre, ma non ha la scadenza.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un atto generale che aggiorni l’allegato n. 3 per tutti i prestatori, invece di uno per ciascun ricorrente. I criteri sono gli stessi, il calcolo è identico e il risultato è già pubblicato tre volte. Effetto: si fermano i processi in serie e le 49 tariffe tornano a essere una cifra sola per ogni azione, non una per fascicolo.
- La pubblicazione della formula di aggiornamento, con il peso di ciascuna componente. Basta un comma che dica quale parte della tariffa segue il salario minimo e quale segue l’inflazione. Effetto: il prestatore può verificare il proprio conteggio senza ricostruire l’indice dalle colonne, e una causa non si discute più sul metodo di calcolo.
- La copertura dell’intervallo tra il 21 novembre e il 31 dicembre 2024. L’articolo 2 dichiara il decreto applicabile alle azioni dell’anno 2024 e la tabella si chiude il 20 novembre. Effetto: sparisce la finestra in cui il decreto si applica ma non offre alcuna cifra.
- Un termine di pagamento e una menzione degli interessi. Il decreto ricalcola somme dovute per un lavoro svolto tra il 2020 e il 2024, quindi la differenza è un debito e non una previsione. Effetto: il creditore sa entro quando deve essere pagato e che cosa accade se non lo è.
- Una clausola di indicizzazione automatica nella decisione del Governo. Un solo comma che leghi le tariffe all’indicizzazione del salario minimo e al tasso di inflazione, con applicazione d’ufficio. Effetto: sparisce la causa dei tre processi e l’autorità non ha più bisogno di una sentenza per applicare un’aritmetica che conosce.
- La dicitura «exclusiv TVA» su tutte le colonne e la marcatura completa del testo sostituito. Le ultime due colonne non la riportano, e la tabella si chiude con le virgolette di chiusura senza che quelle di apertura compaiano da qualche parte. Effetto: si vede senza interpretazione dove inizia e dove finisce il testo che entra nell’allegato e su quale base imponibile sono espresse le cifre.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 12
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
