In breve

  • I revisori finanziari persone fisiche che dirigono l’audit interno come lavoratori dipendenti o che siedono in comitati di audit versano, dal 1° gennaio 2027, una quota associativa fissa annua di 1.000 lei alla Camera dei revisori finanziari della Romania.
  • La somma si paga in due rate: 600 lei entro il 31 marzo e 400 lei entro il 30 settembre di ogni anno.
  • In cambio, questi revisori non dichiarano più alla Camera quanto guadagnano: la relazione annuale contiene soltanto il numero dei contratti eseguiti, ovvero il numero delle nomine in comitati di audit. La quota variabile calcolata sul reddito, introdotta per loro nel dicembre 2025, sparisce con l’abrogazione dell’art. 5, comma (4).
Atto: Delibera del Consiglio della Camera dei revisori finanziari della Romania n. 214/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 732 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° gennaio 2027

La Camera dei revisori finanziari della Romania rinuncia a sapere quanto guadagnano i revisori che lavorano come dipendenti e chiede loro in cambio una somma fissa, 1.000 lei all’anno. La delibera del Consiglio della Camera n. 214/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 732 del 1° settembre 2026, modifica la delibera n. 35/2014, l’atto che da dodici anni regge la tabella delle quote e delle tasse della professione. Il meccanismo, cioè un’organizzazione professionale che fissa da sé le somme che incassa dai propri membri, è lo stesso per cui i fisioterapisti che riprendono la professione si sono ritrovati a pagare una nuova tassa di 750 lei, e il suo fondamento sta qui nell’art. 46, comma (2), del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera, che attribuisce al Consiglio la competenza ad approvare l’ammontare delle quote e i termini di riscossione.

Chi sono i destinatari. Prima categoria: i revisori finanziari attivi, persone fisiche, che rispondono dell’organizzazione dell’attività di audit interno, coordinano i lavori o gli incarichi e firmano le relazioni di audit interno, cioè esattamente la funzione per la quale l’art. 23 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 75/1999 richiede la qualifica di revisore finanziario, e che per questo percepiscono redditi sotto forma di stipendio. Seconda categoria: i revisori finanziari persone fisiche che fanno parte di comitati di audit, che vi sono arrivati proprio perché sono revisori finanziari e che ricavano redditi da questa attività.

Per entrambe le categorie, la delibera introduce nell’art. 1 dell’atto del 2014 due nuovi commi, (11) e (12), che impongono loro un obbligo di relazione annuale, ma svuotato di cifre. Il revisore interno dipendente riferisce «esclusiv numărul contractelor derulate», esclusivamente il numero dei contratti eseguiti, il membro del comitato di audit riferisce «exclusiv numărul de numiri în comitetele de audit», esclusivamente il numero di nomine nei comitati di audit, e in entrambi i casi il testo dice espressamente che «este exceptată precizarea elementelor de natură financiară», che è esclusa l’indicazione degli elementi di natura finanziaria. La Camera viene a sapere quanti, non quanto.

Anche se le cifre spariscono da questa relazione, il modulo di rendicontazione annuale dei revisori finanziari cambia a sua volta, con una delibera separata del Consiglio della Camera: tre righe spariscono dalla tabella a partire dal 2027.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è la somma. La nuova lettera a4) dell’art. 2, comma (2), della delibera n. 35/2014 stabilisce per queste persone una quota associativa fissa annua di 1.000 lei. È una quota fissa, quindi non dipende né dal reddito, né dal numero di relazioni firmate, né dal numero di comitati in cui il revisore siede.

La stessa mossa, da una somma vecchia a una diverse volte più alta, nel 2026 è arrivata anche in sanità: la quota dei valutatori degli ospedali sale da 200 a 840 lei, e l’attestato scade il 31 gennaio dell’anno successivo.

Il secondo effetto è il calendario di pagamento. La nuova lettera a3) dell’art. 3, comma (1), divide la somma in due rate: 600 lei entro il 31 marzo e 400 lei entro il 30 settembre di ogni anno. Le due rate danno esattamente i 1.000 lei dell’art. 2, quindi la tabella torna. La prima scadenza reale è il 31 marzo 2027, perché la delibera entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Il terzo effetto è la scomparsa della quota variabile per i redditi da stipendio. La delibera abroga l’art. 5, comma (4), dell’atto del 2014, il testo che, nella versione data nel dicembre 2025, diceva che i revisori persone fisiche con redditi sotto forma di stipendio da revisione finanziaria, audit interno o da altre attività della professione devono la quota variabile alla Camera. La quota variabile si calcola, secondo l’art. 4, applicando un’aliquota compresa tra lo 0,5% e l’1,2% sul totale dei redditi, a seconda del loro ammontare. Dal 1° gennaio 2027 la base giuridica che portava i lavoratori dipendenti in questa categoria non esiste più.

Il quarto effetto riguarda la riservatezza, e spiega perché la somma sia fissa. Dal momento in cui la relazione annuale di questi revisori non contiene più elementi finanziari, la Camera non ha più la base su cui applicare un’aliquota percentuale. Una somma fissa è l’unica che si possa ancora chiedere. Il revisore interno dipendente non deve più mostrare alla Camera il proprio stipendio, e il membro del comitato di audit non deve più mostrare la propria indennità.

Il quinto effetto riguarda le sanzioni. La delibera non crea un regime sanzionatorio proprio, quindi si applica ciò che esisteva già nell’atto del 2014: secondo l’art. 3, comma (4), il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la sanzione dei membri della Camera secondo le disposizioni di legge in vigore, e secondo l’art. 5, comma (3), la vidimazione annuale sulla tessera di revisore finanziario si concede soltanto se gli obblighi di pagamento sono adempiuti. Chi non versa i 600 lei entro il 31 marzo rischia, in pratica, la vidimazione.

Che cosa cambia rispetto a prima

La versione immediatamente precedente dell’art. 5, comma (4), non è quella del 2014, ma una molto recente. La delibera del Consiglio della Camera n. 267/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.182 del 19 dicembre 2025, aveva riscritto completamente quel comma dandogli il seguente contenuto: i revisori finanziari persone fisiche che percepiscono redditi sotto forma di stipendio da revisione finanziaria, audit interno o da altre attività della professione «au obligația de raportare prin completarea raportului anual de activitate persoane fizice și vor datora cotizație variabilă către Cameră», cioè hanno l’obbligo di riferire compilando la relazione annuale di attività per le persone fisiche e devono la quota variabile alla Camera. Allora furono introdotti anche i commi (41) e (42): il primo portava nella stessa situazione i revisori dei comitati di audit e dei consigli di amministrazione che percepiscono indennità, il secondo precisava che quelli del comma (4) dichiarano i redditi netti e quelli del comma (41) dichiarano le indennità nette.

Tra la vecchia regola e quella nuova sono quindi passati nove mesi, non dodici anni. Dal 19 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 i revisori dipendenti devono la quota variabile sul reddito netto dichiarato. Dal 1° gennaio 2027 devono 1.000 lei fissi e non dichiarano più il reddito.

Vale la pena dire anche che cosa prevedeva la versione iniziale, quella del 2014, perché ribalta completamente il senso. L’art. 5, comma (4), così come è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 358 del 15 maggio 2014, diceva esattamente il contrario: «Pentru veniturile obținute sub formă de salariu din activitatea de audit financiar, audit intern, precum și pentru alte venituri, sub formă de salariu, realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar, persoanele în cauză nu vor datora cotizație variabilă către Cameră», cioè per i redditi percepiti sotto forma di stipendio da revisione finanziaria, audit interno e per gli altri redditi da stipendio derivanti dall’esercizio della professione, gli interessati non devono la quota variabile alla Camera. L’esenzione è durata undici anni e mezzo, è stata sostituita nel dicembre 2025 da un obbligo, e ora l’obbligo si trasforma in una somma fissa.

È cambiata anche la struttura della tabella. La lettera a4) si aggiunge dopo la lettera a3) dell’art. 2, comma (2), in un elenco che conteneva già categorie speciali: la lettera a) per i revisori persone fisiche attive, con 780 lei all’anno, la lettera a1) per quelli senza attività nell’anno precedente, con 500 lei, la lettera a2) per il primo anno dall’acquisizione della qualità di membro, con 1.430 lei, e la lettera a3) per il primo anno dal riacquisto della qualità, con 1.500 lei. La nuova somma di 1.000 lei si colloca dunque tra la quota di un revisore attivo ordinario e quella di un membro al primo anno.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il revisore interno dipendente non deve più comunicare alla Camera l’ammontare dello stipendio, e il membro di un comitato di audit non dichiara più l’indennità. L’obbligo di relazione resta, ma senza cifre finanziarie.
  • La somma è prevedibile. Un revisore può calcolare il proprio obbligo verso la Camera all’inizio dell’anno, senza aspettare il conguaglio del 31 marzo dell’anno successivo, che era la regola della quota variabile.
  • Si elimina un’intera operazione amministrativa: l’acconto entro il 30 settembre, il calcolo definitivo sulla base dei bilanci e il conguaglio della differenza, meccanismo previsto dall’art. 5, commi (1) e (2).
  • Per i redditi alti, il tetto di 1.000 lei è una riduzione significativa rispetto all’aliquota percentuale applicata dal dicembre 2025.
  • I termini coincidono con quelli degli altri membri, 31 marzo e 30 settembre, quindi non nasce un terzo calendario di pagamento nella professione.

Che cosa resta un problema

  • La somma fissa non tiene conto dell’ammontare del reddito, quindi un revisore interno con uno stipendio modesto paga quanto uno con uno stipendio alto.
  • La delibera non dice che cosa accade alla quota variabile dovuta per l’anno 2026, il cui conguaglio cade, secondo l’art. 5, comma (2), il 31 marzo 2027, cioè dopo l’abrogazione della base giuridica.
  • Il testo non precisa se i 1.000 lei sostituiscano la quota fissa della lettera a) o vi si aggiungano, per il revisore che ha sia uno studio proprio sia una funzione dipendente di audit interno.
  • I commi (41) e (42) dell’art. 5, introdotti nel dicembre 2025, restano in vigore e continuano a chiedere la quota variabile e la dichiarazione delle indennità nette proprio ai revisori dei comitati di audit, che il nuovo testo ha appena esentato dalla rendicontazione finanziaria.
  • La prima rata, 600 lei, rappresenta il 60% della somma annua e si versa entro il 31 marzo, mentre un revisore attivo ordinario versa entro la stessa data 400 lei su 780, cioè il 51%.
  • L’espressione «numărul contractelor derulate», il numero dei contratti eseguiti, non ha un senso evidente per un lavoratore dipendente, che ha un contratto di lavoro, non contratti di revisione. L’atto non spiega che cosa si conti.

Consigli pratici

  1. Verificate se rientrate in una delle due nuove categorie. Non conta che cosa dice il mansionario, ma se rispondete dell’organizzazione dell’audit interno, coordinate i lavori o gli incarichi e firmate relazioni di audit interno, ovvero se siete stati nominati in un comitato di audit proprio perché avete la qualifica di revisore finanziario.
  2. Segnate in agenda il 31 marzo 2027 per la prima rata di 600 lei. È la prima scadenza successiva all’entrata in vigore ed è la più alta delle due.
  3. Non ignorate l’anno 2026. La regola del dicembre 2025 si applica ai redditi del 2026, e la relativa quota variabile si conguaglia, secondo l’art. 5, comma (2), entro il 31 marzo 2027. L’abrogazione dal 1° gennaio 2027 riguarda gli obblighi che sorgono dopo quella data, non quelli già sorti.
  4. Presentate comunque la relazione annuale di attività per le persone fisiche. L’obbligo di rendicontazione resta, si assottiglia soltanto il suo contenuto, e la vidimazione annuale sulla tessera dipende dall’adempimento degli obblighi verso la Camera.
  5. Se avete anche uno studio proprio di revisione finanziaria, oltre alla funzione dipendente, chiedete per iscritto alla Camera di confermarvi quale quota fissa dovete. L’atto non risolve la sovrapposizione tra la lettera a) e la nuova lettera a4).
  6. Se siete in un comitato di audit e percepite un’indennità, chiedete lo stesso chiarimento. Il comma (41) dell’art. 5 non è stato abrogato e continua a chiedervi la quota variabile.
  7. Conservate le prove di pagamento. La vidimazione annuale sulla tessera di revisore finanziario si concede, secondo l’art. 5, comma (3), dell’atto del 2014, soltanto se gli obblighi di pagamento sono adempiuti, e la vidimazione è valida fino al 31 marzo dell’anno successivo.
  8. Se sospendete la qualità o cambiate stato nel corso dell’anno, guardate l’art. 3, commi (5) e (6), che prevedono il ricalcolo proporzionale della quota fissa per mesi. La regola si applica anche alla nuova quota, perché anch’essa è una quota fissa.

Domande frequenti

Chi paga i 1.000 lei?
I revisori finanziari persone fisiche di due categorie: quelli attivi che rispondono dell’organizzazione dell’audit interno, coordinano i lavori o gli incarichi e firmano le relazioni di audit interno, percependo per questo redditi sotto forma di stipendio, e quelli che fanno parte di comitati di audit in quanto revisori finanziari e ricavano redditi da questa attività.
Da quando si applica?
Dal 1° gennaio 2027. L’art. III della delibera prevede espressamente questa data, quindi la pubblicazione del 1° settembre 2026 non produce effetti immediati.
Quando si paga?
In due rate: 600 lei entro il 31 marzo e 400 lei entro il 30 settembre di ogni anno. La prima scadenza è il 31 marzo 2027.
Che cosa pagavano finora questi revisori?
Dal 19 dicembre 2025, quando è entrata in vigore la delibera del Consiglio della Camera n. 267/2025, dovevano la quota variabile calcolata applicando un’aliquota dallo 0,5% all’1,2% sui redditi netti dichiarati. Prima di quella data, la versione iniziale del 2014 dell’art. 5, comma (4), li esentava espressamente dalla quota variabile per i redditi da stipendio.
Devo ancora dichiarare quanto guadagno?
No. I nuovi commi (11) e (12) dell’art. 1 dicono che la rendicontazione comprende esclusivamente il numero dei contratti eseguiti, ovvero il numero delle nomine in comitati di audit, e che è esclusa l’indicazione degli elementi di natura finanziaria.
Che cosa succede alla quota variabile dell’anno 2026?
La delibera non contiene disposizioni transitorie. L’obbligo è sorto sotto la regola in vigore nel 2026, e il suo conguaglio è previsto dall’art. 5, comma (2), entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’abrogazione produce effetti dal 1° gennaio 2027 e riguarda gli obblighi successivi.
I 1.000 lei si aggiungono ai 780 lei di un revisore attivo?
L’atto non lo dice. La lettera a4) si aggiunge nello stesso elenco della lettera a) e non contiene alcuna formula di deroga. Per un revisore che ha sia uno studio proprio sia una funzione dipendente di audit interno, il testo consente più letture.
Che cosa succede se non pago entro il termine?
Si applicano le regole generali della delibera n. 35/2014: l’art. 3, comma (4), prevede la sanzione dei membri che non rispettano i termini, e l’art. 5, comma (3), subordina la concessione della vidimazione annuale sulla tessera di revisore finanziario all’adempimento degli obblighi di pagamento.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. I, punti 1 e 4, della delibera, in rapporto all’art. 5, commi (41) e (42), della delibera n. 35/2014. La delibera abroga soltanto l’art. 5, comma (4), e lascia intatti i commi (41) e (42), introdotti nove mesi fa con la delibera del Consiglio della Camera n. 267/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.182 del 19 dicembre 2025. Il comma (41) prevede che i revisori finanziari persone fisiche che fanno parte dei comitati di audit e percepiscono redditi sotto forma di indennità «au obligația de raportare prin completarea raportului anual de activitate persoane fizice și vor datora cotizație variabilă către Cameră». Il comma (42) prevede che costoro «declară indemnizațiile nete», dichiarano le indennità nette. Sono esattamente le stesse persone che il nuovo art. 1, comma (12), obbliga a riferire «esclusiv numărul de numiri în comitetele de audit», con la precisazione che «este exceptată precizarea elementelor de natură financiară», e per le quali la nuova lettera a4) fissa una quota di 1.000 lei. Dal 1° gennaio 2027 un revisore di un comitato di audit ha, nello stesso atto, due regole che si escludono: una gli vieta di dichiarare cifre finanziarie, l’altra gli impone di dichiarare le indennità nette e di pagarne una percentuale. Dal testo non si può stabilire se debba 1.000 lei o 1.000 lei più la quota variabile. Dal punto 4 risulta inoltre che la prima parte del comma (42), che rinvia ai «auditorii financiari menționați la art. 5 alin. (4)», resta priva di oggetto, perché il comma richiamato è abrogato.
  • Art. I, punti 2 e 3, della delibera, in rapporto all’art. 2, comma (2), lettera a), e all’art. 3, comma (1), lettera a), della delibera n. 35/2014. La nuova lettera a4) si riferisce ai «revisori finanziari persone fisiche, previsti all’art. 1, commi (11) e (12)», e il comma (11) li descrive espressamente come «revisori finanziari attivi, persone fisiche». Gli stessi revisori sono però anche destinatari della lettera a) dello stesso comma, «per i revisori finanziari persone fisiche attive: 780 lei». Un revisore finanziario attivo può avere contemporaneamente uno studio proprio e una funzione dipendente di audit interno, quindi rientra in entrambe le lettere, e la delibera non prevede alcuna deroga tra di esse. La differenza non è stilistica: dal testo si possono dedurre tre somme annue diverse per la stessa persona, 780 lei, 1.000 lei o 1.780 lei, con rate corrispondenti all’art. 3, comma (1), dove la nuova lettera a3) coesiste con la lettera a), che prevede 400 lei entro il 31 marzo e 380 lei entro il 30 settembre. Il mancato pagamento entro il termine comporta una sanzione e mette in discussione la vidimazione annuale, quindi la somma deve risultare con certezza dall’atto.

Analisi della redazione

La delibera risolve un problema che la Camera si è creata da sola nel dicembre 2025. Allora ha soppresso un’esenzione vecchia di undici anni e mezzo e ha deciso che i revisori che lavorano come dipendenti devono la quota variabile sul reddito netto dichiarato. La conseguenza pratica era che un’organizzazione professionale chiedeva a dei lavoratori dipendenti di comunicarle lo stipendio, e a dei membri di comitati di audit di comunicarle l’indennità, per calcolarne una percentuale. L’atto attuale fa un passo indietro e sostituisce la percentuale con una somma fissa. È, in fondo, il prezzo che la Camera chiede per non domandare più quanto guadagni.

La cifra dice dove si sposta il peso. Sotto il regime del dicembre 2025, un revisore attivo dipendente pagava la quota fissa di 780 lei più la quota variabile, calcolata allo 0,5% per redditi fino a 50.000 lei. I 1.000 lei della nuova lettera a4) sono 220 lei sopra la quota fissa ordinaria, cioè un aumento del 28,2% rispetto a essa. Ora, 220 lei corrispondono all’aliquota dello 0,5% applicata a un reddito netto di 44.000 lei all’anno, circa 3.700 lei netti al mese. Sotto questa soglia, il revisore dipendente pagherà dal 2027 più di quanto pagava nel 2026. Sopra di essa pagherà meno, e la differenza cresce rapidamente: a un reddito netto di 120.000 lei all’anno si applicava l’aliquota dello 0,8%, quindi 960 lei di variabile più 780 lei di fissa, in totale 1.740 lei, contro i 1.000 lei del 2027, cioè il 42,5% in meno. La somma fissa ridistribuisce dunque il carico dai revisori interni ben pagati verso quelli con stipendi bassi, e l’atto non dice da nessuna parte che è questo l’effetto.

La seconda cosa che non si coglie leggendo l’atto dall’inizio alla fine è l’asimmetria del calendario. Il membro riceve due termini fermi, 31 marzo e 30 settembre, e la prima rata vale il 60% della somma annua, contro il 51% che un revisore attivo ordinario versa entro la stessa data. La Camera non si assume invece alcun termine: né per confermare l’inquadramento in una delle due nuove categorie, né per comunicare come si contino i «contratti eseguiti» da un lavoratore dipendente, nozione che l’atto introduce senza definirla. Un dipendente ha un contratto di lavoro, non contratti di revisione, e dalla correttezza della rendicontazione dipende, attraverso l’art. 5, comma (3), la vidimazione annuale sulla tessera.

Resta poi l’anno 2026, sul quale la delibera tace. La regola che imponeva la quota variabile è stata in vigore esattamente un esercizio finanziario, e il suo conto si conguaglia, secondo l’art. 5, comma (2), entro il 31 marzo 2027, cioè tre mesi dopo l’abrogazione della base che lo ha prodotto, e nello stesso giorno della prima rata del nuovo regime. Un revisore interno dipendente rischia così di ricevere nel marzo 2027 due richieste di pagamento su basi diverse, senza che l’atto dica una parola sul rapporto tra di esse.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’abrogazione, nello stesso momento, dei commi (41) e (42) dell’art. 5. Sono stati scritti nel dicembre 2025 come coppia logica del comma (4), per le stesse categorie di revisori. Lasciati in vigore, chiedono la quota variabile e la dichiarazione delle indennità nette proprio alle persone che l’atto attuale esenta dalla rendicontazione finanziaria. Una sola proposizione in più all’art. I, punto 4, chiuderebbe la contraddizione prima che arrivi al primo membro che contesta la somma richiesta.
  • Una formula espressa di deroga alla lettera a4). Il testo dovrebbe dire «in deroga alla lett. a)» oppure, al contrario, «in aggiunta alla quota prevista alla lett. a)». Così come è scritto, il revisore che ha sia uno studio proprio sia una funzione dipendente di audit interno non può sapere se deve 780, 1.000 o 1.780 lei, e l’apparato esecutivo della Camera darà la risposta caso per caso.
  • Una disposizione transitoria per la quota variabile relativa all’anno 2026. Basterebbe precisare che gli obblighi sorti fino al 31 dicembre 2026 si estinguono secondo le regole in vigore alla data in cui sono sorti, con il conguaglio del 31 marzo 2027. Senza di essa, un revisore che riceve nello stesso mese due richieste di pagamento non ha modo di sapere se la seconda sia legittima.
  • La definizione di ciò che si conta nella relazione annuale. «Il numero dei contratti eseguiti» va spiegato per un lavoratore dipendente: gli incarichi di audit interno conclusi nel corso dell’anno, le missioni del piano annuale o le relazioni firmate. Dalla risposta a questa domanda dipende se la relazione è depositata correttamente, e dalla relazione depositata dipende la vidimazione sulla tessera.
  • Una soglia di reddito sotto la quale la quota sia ridotta. La tabella dell’art. 2, comma (2), ha già una lettera a1) da 500 lei per i revisori attivi senza attività nell’anno precedente, quindi il meccanismo di differenziazione esiste già nell’atto. Applicato qui, correggerebbe l’effetto più pesante della somma fissa, cioè che un revisore interno a inizio carriera paghi quanto uno con redditi parecchie volte maggiori.
  • La ripubblicazione della delibera n. 35/2014. L’atto è stato modificato almeno cinque volte prima della delibera attuale, e l’art. 2, comma (2), ha così quattordici lettere, di cui otto con indice. Un membro che vuole sapere quanto deve è costretto a leggere sei atti diversi e a sovrapporli mentalmente. Una versione ripubblicata renderebbe leggibile la tabella e farebbe emergere esattamente le sovrapposizioni segnalate sopra.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 732 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 143 KB l'atto inizia a pagina 16

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.