In breve
- Il poliziotto sottoposto a indagine per un illecito commesso durante lo stato di emergenza può essere sanzionato senza che il fascicolo passi dal consiglio di disciplina, e la Corte costituzionale ha confermato che la regola è costituzionale. La sentenza n. 590 dell’11 novembre 2025 è stata pubblicata il 23 settembre 2026 ed è definitiva e generalmente obbligatoria da questa data. L’eccezione è stata respinta all’unanimità.
- Perde il poliziotto sanzionato, e l’argomento respinto è proprio quello del diritto di difesa. La Corte ha risposto che il diritto resta esercitabile nell’indagine preliminare e che il testo restringe soltanto una parte delle garanzie aggiuntive della procedura. Il Sindacato Nazionale Pro Lex, che ha sollevato l’eccezione per conto di un iscritto, non può più usare questo fondamento nei fascicoli pendenti.
- Quello che resta da fare a chi è stato sanzionato riguarda i fatti, non la Costituzione. Il giudice costituzionale ha detto espressamente che il rifiuto di sentire determinate persone o di assumere determinate prove nell’indagine disciplinare è una questione di applicazione della legge, di competenza esclusiva del giudice comune. Per le sanzioni inflitte in questi periodi, la legge manda l’impugnazione direttamente al giudice del contenzioso amministrativo.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 807 del 23 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza è generalmente obbligatoria dalla data di pubblicazione, il 23 settembre 2026
La Corte costituzionale ha respinto all’unanimità l’eccezione sollevata dal Sindacato Nazionale Pro Lex di Bucarest, per conto dell’iscritto Marius Bucătaru, contro l’art. 584 comma (2) della legge n. 360/2002 sullo Statuto del poliziotto. È la seconda sentenza degli ultimi mesi con cui il giudice costituzionale lascia intatto l’impianto della responsabilità disciplinare di una professione con statuto proprio, dopo quella in cui ha confermato che un magistrato non può più essere sanzionato in sede disciplinare oltre i due anni dal fatto. Il testo censurato è riprodotto nella sentenza stessa e suona così: «In deroga alle disposizioni del comma (1), per gli illeciti disciplinari commessi durante lo stato di emergenza, lo stato d’assedio, la mobilitazione e in tempo di guerra, le sanzioni disciplinari previste dall’art. 58 comma (1) si applicano dopo lo svolgimento dell’indagine preliminare, senza consultare il consiglio di disciplina.»
La regola generale, scritta nel comma precedente a quello censurato, è che le sanzioni disciplinari dei poliziotti si stabiliscono e si dispongono soltanto dopo l’indagine preliminare e dopo aver consultato il consiglio di disciplina. Fanno eccezione soltanto le due sanzioni lievi, il richiamo e il biasimo scritto. Per le altre, cioè il rinvio della promozione a gradi professionali o a funzioni superiori per un periodo da 1 a 3 anni, il passaggio a una funzione inferiore e la destituzione dalla polizia, il consiglio va consultato. Il comma (2) elimina questa fase per gli illeciti commessi in quattro situazioni nominate espressamente: lo stato di emergenza, lo stato d’assedio, la mobilitazione e il tempo di guerra.
Il testo non è antico. È stato introdotto nello Statuto del poliziotto dall’art. II punto 7 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 36/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 268 del 31 marzo 2020, cioè nei primi giorni dello stato di emergenza dichiarato con il decreto presidenziale n. 195/2020. L’ordinanza è stata approvata con la legge n. 30/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 258 del 15 marzo 2021.
Anche il fascicolo che ha prodotto l’eccezione viene da quel periodo. Un poliziotto è stato sanzionato in sede disciplinare con un provvedimento della Direzione generale di polizia della città di Bucarest, lo ha impugnato in giudizio e la causa è arrivata in sede di ricorso alla Corte d’appello di Craiova, Sezione contenzioso amministrativo e tributario, nel fascicolo n. 4.588/63/2020. Lì il sindacato ha sollevato l’eccezione di incostituzionalità e il giudice l’ha trasmessa con l’ordinanza del 10 marzo 2021. Alla Corte costituzionale la causa ha ricevuto il numero di fascicolo 1.130D/2021. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.
La censura aveva una forma precisa, e la sua precisione conta per quello che è seguito. Il sindacato ha attaccato il testo in una formula condizionata: sarebbe incostituzionale nella misura in cui viene interpretato nel senso che consente di sanzionare senza consiglio fatti commessi durante lo stato di emergenza, quando l’indagine preliminare e l’applicazione della sanzione sono avvenute dopo la fine dello stato di emergenza. I parametri invocati sono stati l’art. 24 della Costituzione, il diritto di difesa, e l’art. 53, che fissa le condizioni alle quali l’esercizio di un diritto può essere ristretto.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dal 23 settembre 2026. Il fondamento è l’art. 147 comma (4) della Costituzione, invocato nel dispositivo stesso accanto all’art. 146 lett. d): la forza obbligatoria delle sentenze della Corte dipende dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La regola secondo cui entrano in vigore le leggi e le ordinanze resta un’altra.
Il primo effetto lo sente il fascicolo da cui tutto è partito. Il ricorso pendente davanti alla Corte d’appello di Craiova prosegue con il testo rimasto in piedi così com’è stato scritto. Il poliziotto sanzionato può continuare a sostenere qualsiasi difesa di fatto, per esempio che le prove richieste gli erano necessarie o che il fatto non sussiste, ma non può più sostenere che l’assenza del consiglio di disciplina sia, di per sé, incostituzionale.
Il secondo effetto riguarda chiunque si trovi oggi nella stessa situazione. I poliziotti sottoposti a indagine per illeciti commessi durante lo stato di emergenza del 2020 e i cui fascicoli sono arrivati in giudizio restano senza questo argomento. La formula del dispositivo è però stretta: il testo è costituzionale «in rapporto alle censure formulate», quindi un’altra censura, costruita su altri articoli della Costituzione, non è preclusa da questa sentenza.
Il terzo effetto è quello che riguarda il futuro, perché il testo resta nella legge n. 360/2002 e la sentenza non constata alcuna abrogazione. Copre qualsiasi stato di emergenza, stato d’assedio, mobilitazione o stato di guerra che verrà ancora dichiarato, oltre a quello del 2020. È stato confermato, dunque, un regime disciplinare di riserva, pronto ad attivarsi alla prossima situazione di questo tipo.
Il quarto effetto è una delimitazione di competenza, detta dalla Corte nell’ultimo paragrafo della motivazione. Le deduzioni sul rifiuto di sentire determinate persone o di esaminare determinate prove nel corso dell’indagine disciplinare sono, nella formulazione della sentenza, aspetti che attengono all’applicazione della legge, la cui verifica spetta in via esclusiva al giudice comune. È, in pratica, la mappa di quello che resta da fare al poliziotto sanzionato: gli stessi rilievi, spostati dalla Corte costituzionale al giudice del contenzioso amministrativo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al marzo 2020, lo Statuto del poliziotto non conosceva questa eccezione. Qualsiasi sanzione più pesante del biasimo scritto richiedeva il passaggio del fascicolo dal consiglio di disciplina, quali che fossero le circostanze in cui il fatto era stato commesso. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 36/2020 ha aggiunto il regime per le situazioni eccezionali, e il motivo invocato allora, ripreso nella sentenza dalla relazione illustrativa della legge di approvazione, era la celerità della procedura disciplinare e la necessità di norme con un ruolo preventivo in periodi del genere.
Che cosa sparisce insieme alla consultazione del consiglio si vede meglio dalla descrizione che ne fa la sentenza stessa. Il consiglio di disciplina è un organismo collegiale di analisi giuridica e professionale, che cita il poliziotto sottoposto a indagine, valuta le prove assunte, sente persone, assume prove e verifica documenti, può chiedere chiarimenti al poliziotto che ha svolto l’indagine e delibera sulla causa. In più, le sue conclusioni sull’esistenza dell’illecito e sulla colpevolezza sono vincolanti per chi applica la sanzione; soltanto la proposta sulla sanzione vera e propria ha carattere consultivo. Di conseguenza, quello che si perde non è un parere di forma, ma l’unica fase in cui qualcuno diverso dall’autore dell’indagine si pronuncia in modo vincolante sulla colpevolezza.
Il secondo cambiamento, meno notato, riguarda chi decide alla fine. La regola generale prevede che, dopo l’indagine preliminare, il fascicolo sia presentato alla persona che l’ha disposta, e che questa possa archiviarlo, restituirlo per un’integrazione, applicare una delle sanzioni lievi oppure investire il consiglio. Per gli illeciti commessi durante lo stato di emergenza, lo stato d’assedio, la mobilitazione e la guerra, un secondo testo della stessa legge, l’art. 593, dà alla stessa persona il diritto di applicare direttamente una qualsiasi delle sanzioni dell’art. 58 comma (1). Chi avvia l’indagine e chi applica la destituzione possono così essere la stessa persona.
Il terzo cambiamento è sul mezzo di impugnazione. La regola ordinaria dà al poliziotto 10 giorni lavorativi dalla presa di conoscenza per contestare la sanzione al capo dell’unità gerarchicamente superiore, e se la risposta non lo soddisfa può rivolgersi al giudice del contenzioso amministrativo, senza procedura preliminare. L’art. 611 della stessa legge dice invece che, per le sanzioni applicate a illeciti commessi in questi periodi, l’atto produce effetti dalla data della comunicazione e può essere impugnato direttamente davanti al giudice del contenzioso amministrativo. La sanzione produce dunque i suoi effetti immediatamente, anche quando si tratta della destituzione.
Quello che non è cambiato con questa sentenza è il testo stesso. Nessuno lo ha riscritto, non gli è stata attaccata una riserva di interpretazione e non è stato detto che cosa accade quando il fatto è commesso durante lo stato di emergenza, ma l’indagine e la sanzione arrivano dopo la sua fine. Era proprio questa la domanda posta, e resta dov’era.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un’incertezza vecchia di oltre cinque anni. Tra la rimessione del 10 marzo 2021 e la pubblicazione della sentenza sono passati 2.023 giorni, nei quali il fascicolo di Craiova aveva sul tavolo una domanda senza risposta, e il risultato era ignoto sia per il poliziotto sia per l’unità di polizia che aveva inflitto la sanzione.
- Mette per iscritto, in un solo luogo, l’intera procedura disciplinare del poliziotto, da chi può disporre l’indagine preliminare fino al mezzo di impugnazione. Chi la cerca altrimenti deve mettere insieme otto articoli dello Statuto e le norme di attuazione della Decisione del Governo n. 725/2015.
- Dice chiaramente dove vanno i rilievi che non sono di rango costituzionale. Il rifiuto delle prove e le audizioni mancate si discutono davanti al giudice del contenzioso amministrativo, e il poliziotto lo apprende dal testo stesso della sentenza, non dopo un tentativo andato a vuoto.
- Riconosce apertamente, senza girarci intorno, che il testo restringe una parte delle garanzie. La motivazione sostiene soltanto che quello che è rimasto basta, il che lascia la discussione aperta per una censura formulata diversamente.
- Riproduce per intero la norma censurata e quelle che le stanno attorno, quindi la sentenza è utilizzabile direttamente nei fascicoli vecchi, senza dover ricostruire la forma della legge alla data del fatto.
Che cosa resta un problema
- Non risponde alla domanda che era stata posta. La censura riguardava l’ipotesi in cui il fatto è commesso durante lo stato di emergenza, ma l’indagine e la sanzione arrivano dopo la sua fine. La motivazione tratta il testo in generale e non tocca mai questo scarto di tempo.
- L’argomento della prevenzione taglia in due la protezione che analizza. La Corte ritiene che i poliziotti siano incoraggiati alla disciplina sapendo che la violazione delle norme è accompagnata da una restrizione delle garanzie del diritto di difesa. Le garanzie procedurali diventano così una leva di dissuasione, non soltanto una conseguenza dell’urgenza.
- Il consiglio di disciplina sparisce proprio là dove la sentenza dice che è più necessario. La motivazione spiega che la fase si giustifica con la gravità delle sanzioni, e che per quelle lievi il legislatore non l’ha nemmeno richiesta; il testo confermato la elimina però per tutte le sanzioni, destituzione compresa.
- L’art. 53 della Costituzione è invocato, ma non è verificato passo per passo. Le condizioni di quell’articolo, cioè lo scopo, la necessità in una società democratica, la proporzionalità e il carattere non discriminatorio, restano non percorse. La conclusione che il testo si concilia sia con l’art. 24 sia con l’art. 53 si appoggia su una sola e identica motivazione.
- La pubblicazione è arrivata 316 giorni dopo la pronuncia, cioè dopo oltre dieci mesi. La soluzione esisteva dall’11 novembre 2025, ma non produceva effetti, e i giudici non potevano applicarla.
- Il testo confermato ha un gemello che nessuno ha attaccato. La stessa eliminazione del consiglio risulta anche dall’art. 593 dello Statuto, quindi un eventuale accoglimento dell’eccezione avrebbe lasciato il risultato pratico invariato.
Consigli pratici
- Se avete una causa pendente nata da una sanzione disciplinare inflitta per un fatto commesso durante lo stato di emergenza, spostate la difesa dal terreno costituzionale a quello dei fatti e della procedura. L’assenza del consiglio di disciplina non è più un argomento; il rispetto della citazione, l’audizione del poliziotto, la verbalizzazione delle sue deduzioni e l’accesso agli atti dell’indagine restano argomenti.
- Verificate la data del fatto, non quella della sanzione. Il testo si applica in base al momento in cui l’illecito è stato commesso, non al momento in cui qualcuno ha aperto il fascicolo, e un fatto anteriore all’istituzione dello stato di emergenza resta sotto la regola generale, consiglio di disciplina compreso.
- Chiedete il progetto della relazione di indagine preliminare e usate i 3 giorni lavorativi che la legge vi dà dalla sua consegna. È l’intervallo in cui potete formulare obiezioni e chiedere nuove prove a difesa, e con l’eliminazione del consiglio è anche l’unico momento in cui potete ancora chiedere l’integrazione del fascicolo.
- Chiedete assistenza dal primo giorno dell’indagine, non dopo la comunicazione della sanzione. La legge vi dà il diritto di essere assistiti, su richiesta, da un poliziotto di vostra scelta, da un rappresentante del Corpo Nazionale dei Poliziotti o dell’organizzazione sindacale oppure da un avvocato.
- Non confondete i due mezzi di impugnazione. Per gli illeciti commessi durante lo stato di emergenza, lo stato d’assedio, la mobilitazione o la guerra, la legge prevede l’impugnazione diretta davanti al giudice del contenzioso amministrativo. Chi conta i 10 giorni lavorativi del reclamo al capo dell’unità gerarchicamente superiore rischia di scoprire troppo tardi che il testo speciale lo mandava altrove, quindi la cosa più sicura è rivolgersi al giudice entro il più breve dei due termini.
- Tenete presente che la sanzione produce effetti dalla comunicazione. Non si sospende per il fatto che l’avete impugnata, e se si tratta della destituzione il rapporto di servizio cessa prima della prima udienza, quindi la domanda di sospensione dell’atto amministrativo va depositata insieme all’azione.
- Se preparate una nuova eccezione sullo stesso testo, costruitela su altri articoli della Costituzione. Il dispositivo di questa sentenza copre soltanto le censure riferite all’art. 24 e all’art. 53, e la domanda sui fatti indagati dopo la fine dello stato di emergenza è rimasta senza risposta.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Significa che un poliziotto può essere destituito senza consiglio di disciplina?
Che cosa resta del diritto di difesa in questa procedura?
Da che giorno produce effetti la sentenza?
Il testo si applica anche dopo la fine dello stato di emergenza?
Quanto è durata la procedura?
Posso ancora impugnare la sanzione se ho perso il termine?
Chi ha sollevato l’eccezione e perché conta?
Analisi della redazione
La prima osservazione non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine, perché richiede il confronto di due paragrafi lontani l’uno dall’altro. Al paragrafo 25 la Corte spiega perché esiste la fase del consiglio di disciplina: perché le sanzioni che possono essere applicate sono gravi, cioè il rinvio della promozione da 1 a 3 anni, il passaggio a una funzione inferiore e la destituzione dalla polizia. Lì stesso mostra che per le sanzioni lievi, il richiamo e il biasimo scritto, il legislatore non ha nemmeno richiesto la consultazione del consiglio. L’argomento è dunque costruito sulla gravità. Solo che il testo confermato elimina il consiglio per tutte le sanzioni dell’art. 58 comma (1), destituzione compresa, cioè proprio per quelle che hanno giustificato l’esistenza della fase. La motivazione spiega la ragion d’essere di una garanzia e, nel paragrafo successivo, accetta che venga rimossa esattamente là dove quella ragione era più forte, senza dire perché il ragionamento non si rivolti contro la soluzione.
La seconda osservazione riguarda quello che manca nella motivazione. La censura aveva una forma condizionata: il testo sarebbe incostituzionale nella misura in cui viene interpretato nel senso che consente di sanzionare senza consiglio fatti commessi durante lo stato di emergenza, quando l’indagine preliminare e l’applicazione della sanzione avvengono dopo la sua fine. È l’unica formulazione degli otto paragrafi di motivazione dell’eccezione che descriva un’ipotesi e non un malcontento. Questa ipotesi non viene mai ripresa. I paragrafi da 13 a 30 analizzano la norma in astratto, come se il fatto, l’indagine e la sanzione fossero tutti nello stesso periodo. Il risultato pratico è che il regime eccezionale sopravvive all’evento che lo aveva giustificato: se il testo si aggancia al momento del fatto, allora un illecito dell’aprile 2020 può essere sanzionato senza consiglio anche nel 2026, sei anni dopo la fine dello stato di emergenza, sul fondamento di un’urgenza che non esiste più. La Corte non dice né che è così, né che non lo è.
La terza osservazione riguarda un dettaglio di vocabolario che sarebbe passato inosservato se non stesse proprio nella frase che regge tutta la soluzione. Al paragrafo 26 la Corte afferma che il poliziotto può esercitare il diritto di difesa «în cadrul cercetării preliminare», formula ripetuta due volte nello stesso paragrafo. Lo Statuto del poliziotto non conosce però nessuna «cercetare preliminară»: la fase si chiama dappertutto, anche nel testo censurato, «cercetare prealabilă», cioè l’indagine preliminare disciplinare. Dal contesto risulta chiaramente che si tratta della stessa fase, quindi non abbiamo messo l’osservazione tra gli errori: nessun lettore di buona fede arriva a un’altra conclusione giuridica. Resta comunque il fatto che la frase su cui si regge il rigetto rinvia a uno stadio procedurale con un nome che la legge non usa, e le sentenze della Corte si citano parola per parola.
La quarta osservazione cambia la posta dell’intero fascicolo e nasce dalla lettura affiancata dei paragrafi 13 e 19. Il testo impugnato, l’art. 584 comma (2), elimina il consiglio di disciplina per gli illeciti commessi nelle situazioni eccezionali. L’art. 593 della stessa legge, citato dalla Corte senza alcun commento, prevede in deroga che, per esattamente gli stessi illeciti, la persona che ha disposto l’indagine preliminare possa applicare essa stessa una qualsiasi delle sanzioni dell’art. 58 comma (1), comprese quelle per le quali la regola generale richiede di investire e consultare il consiglio. Sono due testi con lo stesso effetto, e l’eccezione ne ha colpito soltanto il primo. Anche se il Sindacato Pro Lex avesse vinto, il secondo sarebbe rimasto in vigore e avrebbe prodotto lo stesso risultato, perché una pronuncia di accoglimento avrebbe coperto soltanto il testo con cui la Corte era stata investita. La cifra che dice di più su questo fascicolo è dunque il numero di testi che andavano attaccati perché la soluzione contasse in pratica: due, di cui uno solo è arrivato alla Corte. I 2.023 giorni vengono soltanto al secondo posto.
Infine, un’osservazione sul motivo invocato. I paragrafi 27 e 29 spiegano la restrizione non soltanto con la necessità di celerità, ma anche con uno scopo di prevenzione: i poliziotti sarebbero incoraggiati a rispettare la disciplina «sapendo che la violazione di queste norme è accompagnata da una restrizione delle garanzie relative al rispetto del diritto di difesa». Questa frase cambia la natura della discussione. Una garanzia procedurale ristretta per necessità operativa è una misura di organizzazione; una garanzia procedurale ristretta per dissuadere è una sanzione anticipata, applicata a tutti coloro che finiscono sotto indagine, a prescindere dal fatto che risultino colpevoli. La presunzione di innocenza è del resto il primo principio della procedura disciplinare dello stesso statuto. Le due cose non vengono mai messe a confronto.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il testo dovrebbe dire chiaramente che cosa accade quando l’indagine comincia dopo la fine della situazione eccezionale. Una sola frase all’art. 584 comma (2), che leghi il regime semplificato o al momento del fatto o alla durata dello stato, chiuderebbe il problema che la Corte ha lasciato aperto. Senza di essa, ogni giudice deciderà per conto proprio, e poliziotti nella stessa situazione riceveranno soluzioni diverse.
- L’eccezione andrebbe ristretta alle sanzioni che non producono effetti irreversibili. Se il motivo è la celerità in periodi eccezionali, esso si raggiunge altrettanto bene mantenendo il consiglio per la destituzione, l’unica sanzione dopo la quale non si può più tornare alla situazione precedente. È la motivazione stessa della sentenza a mostrare che la fase era stata pensata per le sanzioni gravi.
- L’art. 593 e l’art. 584 comma (2) andrebbero riuniti in un unico testo. Due norme parallele con lo stesso contenuto non aggiungono nulla, ma rendono illusorio il controllo di costituzionalità: chi attacca l’una ottiene, nel migliore dei casi, una vittoria senza effetto. Un rinvio da un articolo all’altro risolverebbe la situazione senza alcun cambiamento di merito.
- L’intervallo tra la pronuncia e la pubblicazione andrebbe limitato con una norma espressa. Qui sono stati 316 giorni nei quali la soluzione esisteva, ma non produceva effetti, e il giudice del ricorso non poteva applicarla. Un termine scritto nella legge n. 47/1992 renderebbe prevedibile il momento in cui i fascicoli in attesa di risposta possono andare avanti.
- L’atto che applica una sanzione sotto il regime eccezionale dovrebbe indicare espressamente il mezzo di impugnazione e il termine. La legge prevede per queste sanzioni l’impugnazione diretta davanti al giudice del contenzioso amministrativo, mentre la regola generale manda prima dal capo dell’unità gerarchicamente superiore, entro 10 giorni lavorativi. Una riga obbligatoria nel provvedimento sanzionatorio non costerebbe nulla ed eviterebbe a qualcuno di perdere il mezzo di impugnazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 807 del 23 settembre 2026, pagine 2-4 8 pagine PDF, 82 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
