In breve

  • I due testi che lasciano la retribuzione del comparto Interni ai decreti ministeriali restano in piedi. La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, l’eccezione sollevata da una persona in causa davanti alla Corte d’appello di Brașov e ha dichiarato che l’articolo 90 dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 e l’articolo 7 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2007 sono conformi a Costituzione rispetto alle censure formulate. Il primo testo dice che le istituzioni di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale emanano norme metodologiche approvate con decreto dell’ordinatore principale di spesa. Il secondo dice che il ministro degli Interni emana decreti e istruzioni.
  • La posta concreta è l’indennità mensile per il titolo scientifico di dottore. L’autore dell’eccezione aveva chiesto in giudizio l’annullamento del Decreto del ministro degli Interni n. S48 del 19 aprile 2019, comprese le norme metodologiche per la concessione di questa indennità, contenute in un allegato di un altro decreto dello stesso ministro. La sua tesi, riportata nei paragrafi 5-11 della sentenza, era che con decreti di questo tipo si aggiungono alla legge condizioni di concessione che la legge non prevede e che tutto ciò che riguarda lo statuto dei poliziotti e dei gendarmi dovrebbe essere disciplinato con legge organica, non con decreto.
  • La Corte ha risposto in breve e ha spostato la discussione in un’altra aula. Il sistema retributivo non rientra fra le materie riservate alla legge organica, e l’indennità per il titolo di dottore è un diritto retributivo supplementare, non un diritto fondamentale. Quanto ai decreti del ministro, non possono essere giudicati dalla Corte costituzionale, ma soltanto nel contenzioso amministrativo. La sentenza è definitiva e di efficacia generale obbligatoria dal 15 settembre 2026. Trattandosi di una pronuncia di rigetto, non apre la via alla revisione delle decisioni già passate in giudicato.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 592 dell’11 novembre 2025 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 90 dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale pagato con fondi pubblici e dell’art. 7 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2007 sull’organizzazione e il funzionamento del Ministero degli Interni e della Riforma Amministrativa
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 778 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: dal 15 settembre 2026, data della pubblicazione

Chi lavora nel Ministero degli Interni e aspetta i soldi per il titolo di dottore trova le condizioni in un decreto ministeriale, non nella legge, e la Corte costituzionale ha deciso che la legge può lasciare le cose così. La Sentenza n. 592 dell’11 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 778 del 15 settembre 2026, respinge in quanto infondata la censura mossa ai due testi su cui poggia l’intera costruzione dei decreti del ministro degli Interni in materia di diritti economici. È la seconda volta in due settimane che la Corte conferma un meccanismo dello stesso allegato della legge sulla retribuzione, dopo la pronuncia con cui ha stabilito che le regole con cui si concede una maggiorazione ai poliziotti possono restare in un decreto segreto.

L’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 copre la famiglia occupazionale «Difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale», cioè militari, poliziotti, gendarmi, vigili del fuoco e funzionari pubblici con statuto speciale degli istituti penitenziari, oltre al personale civile di queste istituzioni. I suoi ultimi articoli sono tecnici e di solito passano inosservati. L’articolo 90 è uno di questi e ha una sola frase: «In applicazione della presente legge, le istituzioni pubbliche di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale emanano norme metodologiche, approvate con decreto dell’ordinatore principale di spesa.» Nel Ministero degli Interni, l’ordinatore principale di spesa è il ministro.

L’altro testo impugnato viene dall’ordinanza che organizza il ministero. L’articolo 7 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2007 stabilisce che, nell’esercizio delle attribuzioni di legge, il ministro emana decreti e istruzioni, che possono avere carattere normativo o individuale. Insieme, i due testi formano il fondamento su cui il ministero scrive le proprie regole di applicazione della retribuzione.

Il processo da cui è partito tutto è un’azione di contenzioso amministrativo davanti alla Corte d’appello di Brașov, fascicolo n. 566/64/2020. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del Decreto del ministro degli Interni n. S48 del 19 aprile 2019 e, con esso, delle Norme metodologiche per la concessione dell’indennità mensile per il titolo scientifico di dottore, contenute nell’allegato n. 31 al Decreto del ministro degli Interni n. S/7/2018. Il 5 aprile 2021 il giudice ha rimesso il fascicolo alla Corte costituzionale, che lo ha iscritto al n. 1.236D/2021.

Gli argomenti dell’autore, come li riassume la sentenza, ruotano intorno a una sola idea: una norma amministrativa non può disciplinare ciò che la Costituzione riserva alla legge organica. Egli invocava l’articolo 1 commi (4) e (5) della Costituzione, sulla separazione dei poteri e sul rispetto delle leggi, e l’articolo 73 comma (3) lettera j), sulla disciplina dello statuto dei funzionari pubblici con legge organica. Aggiungeva, nel paragrafo 7, che gli atti che disciplinano rapporti di servizio e diritti retributivi dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania, «tocmai datorită importanței lor deosebite», proprio per la loro particolare importanza. Il paragrafo 8 aggiunge la censura concreta: con i decreti emanati in forza dei testi censurati si aggiunge alla legge quanto alle condizioni di concessione dell’indennità per il titolo di dottore.

La Corte d’appello di Brașov ha ritenuto i testi conformi a Costituzione. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso osservazioni. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto, osservando che il modo in cui un decreto ministeriale rispetta la legge può essere controllato soltanto dal giudice del contenzioso amministrativo, non dal giudice costituzionale.

La motivazione della Corte sta in sette paragrafi, dal 19 al 25, e ha due livelli. Il primo: i testi censurati non riguardano la valutazione di servizio, come sostiene l’autore, ma soltanto la possibilità di alcuni organi amministrativi di emanare atti di attuazione. La valutazione dei poliziotti è disciplinata in un altro atto, la legge n. 360/2002 sullo Statuto del poliziotto, che le dedica gli articoli 26-266. E l’indennità per il titolo di dottore è, come la Corte ha stabilito nel 2009 e nel 2013, un diritto retributivo supplementare che non appartiene alla sfera dei diritti fondamentali. Il secondo livello, nel paragrafo 24: ciò che in realtà si censura è la legittimità di alcuni decreti ministeriali, e questo esula dalla competenza della Corte, poiché l’articolo 29 comma (1) della legge n. 47/1992 la limita alle leggi e alle ordinanze.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e di efficacia generale obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 147 comma (4) della Costituzione, le pronunce della Corte diventano generalmente obbligatorie dalla data della pubblicazione e hanno efficacia soltanto per il futuro, quindi gli effetti decorrono dal 15 settembre 2026.

I due testi restano in vigore, intatti. Il primo, l’articolo 90 dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017, non è mai stato modificato dalla pubblicazione della legge, nel 2017. Anche l’articolo 7 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2007 è in vigore, nella formulazione datagli dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 18/2012, applicabile dal 18 maggio 2012. Con questa sentenza nulla è cambiato nel testo della legge.

Per chi ha in corso un’azione contro un decreto del ministro degli Interni, l’effetto pratico è che perde un argomento. Non può più sostenere che il testo di legge su cui poggia il decreto sia incostituzionale, perché la domanda ha ricevuto risposta con efficacia generale obbligatoria. Gli restano gli argomenti di illegittimità del decreto, esattamente quelli che la Corte rinvia al giudice del contenzioso amministrativo nel paragrafo 24.

Quella via ha una particolarità che vale la pena conoscere. Un decreto ministeriale a carattere normativo non può essere impugnato con l’eccezione di illegittimità: l’articolo 4 comma (4) della legge sul contenzioso amministrativo n. 554/2004 dice chiaramente che gli atti amministrativi a carattere normativo non possono formare oggetto dell’eccezione di illegittimità e che si controllano nell’ambito dell’azione di annullamento. La compensazione è che, ai sensi dell’articolo 11 comma (4) della stessa legge, un atto amministrativo a carattere normativo ritenuto illegittimo può essere impugnato in qualsiasi momento, senza termine.

Ciò che la sentenza non produce è altrettanto importante. Una pronuncia di rigetto non apre la via alla revisione. L’articolo 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile ammette la revisione soltanto quando la Corte costituzionale «s-a pronunțat asupra excepției invocate în acea cauză, declarând neconstituțională prevederea care a făcut obiectul acelei excepții», cioè si è pronunciata sull’eccezione sollevata in quella causa dichiarando incostituzionale la disposizione che ne era oggetto, e l’articolo 453 comma (1) lettera f) del Codice di procedura penale richiede, allo stesso modo, che la disposizione sia stata dichiarata incostituzionale. Di conseguenza, il termine di 3 mesi dalla pubblicazione, che l’articolo 511 comma (3) del Codice di procedura civile fissa per questo motivo di revisione, qui non comincia neppure a decorrere. Chi ha perso definitivamente una causa su questo fondamento non ha nulla da riaprire.

Nemmeno il fascicolo da cui è partita la rimessione è rimasto fermo nel frattempo. La legge n. 47/1992 non prevede la sospensione del giudizio per la durata del controllo di costituzionalità, e tra l’ordinanza di rimessione del 5 aprile 2021 e la pubblicazione della sentenza sono passati 1.989 giorni, cioè oltre cinque anni e cinque mesi. È molto probabile che il processo di Brașov si sia concluso ben prima che la risposta della Corte diventasse obbligatoria.

Infine, una nuova eccezione sugli stessi testi non è formalmente vietata. L’articolo 29 comma (3) della legge n. 47/1992 blocca soltanto le disposizioni già dichiarate incostituzionali, e queste non lo sono. In pratica, però, senza elementi nuovi la Corte mantiene la propria soluzione, come ha fatto in altre serie di fascicoli sulla retribuzione pubblica.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge non è cambiato nulla. È cambiato soltanto ciò che se ne può dire in giudizio.

La posizione della Corte non è nuova. Si appoggia su due filoni di giurisprudenza citati nella sentenza stessa. Il primo: l’indennità per il titolo di dottore è un diritto retributivo supplementare, non un diritto fondamentale, stabilito con la Sentenza n. 1.520 del 17 novembre 2009 e con la Sentenza n. 329 del 25 giugno 2013. Il secondo: il sistema retributivo, qualunque sia la categoria professionale, non rientra fra le materie che l’articolo 73 comma (3) della Costituzione riserva alla legge organica, stabilito con la Sentenza n. 645 del 29 novembre 2005 e con la Sentenza n. 627 del 22 settembre 2020. Nel merito, la pronuncia del 2025 non aggiunge un ragionamento nuovo, ma applica a un testo nuovo un ragionamento vecchio di vent’anni.

È cambiato invece proprio il diritto per cui quella persona è andata in giudizio. L’articolo 14 comma (1) della legge quadro n. 153/2017 lega l’indennità per il titolo scientifico di dottore alla metà del salario minimo lordo nazionale garantito in pagamento e la subordina allo svolgimento dell’attività nel campo del titolo e alla presenza, nella scheda delle mansioni, di compiti oggettivi e quantificabili. Dal 2026, però, in deroga, l’articolo LIV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 146 del 25 febbraio 2026, fissa l’indennità a 500 lei lordi al mese, e l’articolo LVII della stessa ordinanza prevede che i redditi retributivi mensili degli interessati si riducano in misura corrispondente. Chi oggi riapre la discussione su quei soldi discute di una somma fissa, non di una percentuale.

È cambiato anche il modo in cui si stabilisce da quando si paga. Con la Decisione n. 118/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 464 del 20 maggio 2025, l’Alta Corte di cassazione e giustizia ha stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di modificare le schede delle mansioni dove la specificità del lavoro consente di individuare compiti oggettivi, e che l’indennità spetta al dipendente dalla data della modifica della scheda. È una statuizione vincolante per tutti i giudici e sposta il primo passo pratico dalla richiesta dei soldi alla richiesta di modifica della scheda delle mansioni.

La terza cosa cambiata riguarda la valutazione professionale, quella che l’autore invocava. Dal 22 luglio 2016, quando è entrata in vigore la legge n. 152/2016, lo Statuto del poliziotto contiene gli articoli 26-266, che disciplinano la valutazione di servizio: chi valuta, quale periodo si valuta, quali giudizi esistono e come si contesta il risultato. È l’argomento che la Corte usa nel paragrafo 21 per dire che i testi censurati non riguardano la valutazione.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La sentenza dice chiaramente dove si giudica che cosa. La costituzionalità della legge si discute davanti alla Corte costituzionale, la legittimità del decreto ministeriale si discute nel contenzioso amministrativo. Chi sceglie bene l’aula non perde più cinque anni su una strada chiusa.
  • Conferma, all’unanimità, una linea che la Corte tiene dal 2005: la retribuzione pubblica non è materia riservata alla legge organica. Anche la prevedibilità ha un suo valore, perfino per chi perde.
  • Mostra, nel paragrafo 21, che la valutazione di servizio dei poliziotti è disciplinata in modo dettagliato proprio nella legge organica, con gli articoli 26-266 della legge n. 360/2002. La censura secondo cui lo statuto sarebbe stato lasciato interamente al ministro non trova riscontro su questo punto.
  • La motivazione è breve e si può leggere senza formazione giuridica. I paragrafi 22-24 dicono in poche frasi che cosa è stato chiesto, perché non si può e dove invece si può.
  • I testi restano invariati, quindi le norme metodologiche sulla retribuzione emanate nel Ministero degli Interni e nelle altre istituzioni di difesa e ordine pubblico non perdono il proprio fondamento. Non si apre alcun vuoto normativo con effetti sui pagamenti.

Che cosa resta un problema

  • La censura di fondo resta senza risposta. Quella persona diceva di non poter leggere le regole in base alle quali i soldi le vengono dati o negati, perché i decreti che le stabiliscono non arrivano nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La Corte non scioglie il punto, ma la rimanda al contenzioso amministrativo, dove il problema dell’accesso al testo del decreto è lo stesso.
  • La sentenza è arrivata ai destinatari 308 giorni dopo la pronuncia. Per tutto questo tempo la soluzione esisteva, ma non produceva effetti, e i giudici hanno deciso senza di essa.
  • Il paragrafo 17 riproduce il testo censurato in una formulazione che non è più in vigore dal 18 maggio 2012, con «ministrul administrației și internelor» al posto di «ministrul afacerilor interne», e non precisa di citare una versione anteriore.
  • I paragrafi 17 e 20 identificano l’atto esaminato come «Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2017», che è un atto del tutto diverso da quello indicato nel titolo della sentenza.
  • La Corte risponde alla censura fondata sull’articolo 73 comma (3) lettera j) della Costituzione dicendo che la retribuzione non è materia di legge organica, ma l’autore parlava dello statuto dei funzionari pubblici, non della retribuzione in quanto tale. Il collegamento fra le due cose si fa in due frasi, nei paragrafi 22 e 23, senza essere sviluppato.
  • La delega dell’articolo 90 riguarda tutte le istituzioni di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, non solo il Ministero degli Interni. La sentenza però discute esclusivamente decreti del ministro degli Interni, quindi non dice nulla sui limiti della delega nell’esercito, negli istituti penitenziari o nei servizi di informazione.

Consigli pratici

  1. Se avete in corso una causa in cui chiedete l’indennità per il titolo di dottore o un altro diritto economico disciplinato con un decreto del ministro degli Interni, non contate più sull’argomento costituzionale. È chiuso dal 15 settembre 2026, con efficacia generale obbligatoria. Spostate la discussione sull’illegittimità del decreto, cioè sul fatto che esso aggiunge alla legge condizioni che la legge non prevede.
  2. Impugnate il decreto per la via corretta. Essendo atto amministrativo a carattere normativo, non può essere impugnato con l’eccezione di illegittimità: l’articolo 4 comma (4) della legge n. 554/2004 lo vieta espressamente e rinvia all’azione di annullamento. La buona notizia è che, ai sensi dell’articolo 11 comma (4) della stessa legge, un atto del genere può essere impugnato in qualsiasi momento, senza termine di decadenza.
  3. Non chiedete la revisione di una decisione persa definitivamente. Sia l’articolo 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile sia l’articolo 453 comma (1) lettera f) del Codice di procedura penale aprono la revisione soltanto quando la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione. Qui ha fatto esattamente il contrario. Una domanda di revisione sarà respinta e pagherete le spese.
  4. Verificate quale somma state chiedendo, prima di pagare un avvocato. Nel 2026 l’indennità per il titolo scientifico di dottore è di 500 lei lordi al mese, in deroga alla regola percentuale dell’articolo 14 comma (1) della legge quadro n. 153/2017. La deroga sta nell’articolo LIV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2026.
  5. Cominciate dalla scheda delle mansioni, non dai soldi. La legge subordina l’indennità alla presenza, nella scheda delle mansioni, di compiti oggettivi e quantificabili che mostrino come il titolo viene valorizzato in più. L’Alta Corte ha stabilito, con la Decisione n. 118/2025, che il datore di lavoro ha l’obbligo di modificare la scheda dove la specificità del lavoro lo consente, e che il pagamento spetta dalla data della modifica. Una richiesta scritta di modifica della scheda fissa, in pratica, la data da cui decorrono i soldi.
  6. Chiedete per iscritto al vostro reparto la comunicazione delle norme metodologiche applicabili al diritto che rivendicate. Anche se il decreto non è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, i criteri con cui siete valutati vi riguardano direttamente. Una risposta scritta, qualunque essa sia, tornerà utile più avanti in giudizio.
  7. Se il vostro malcontento riguarda la valutazione di servizio e non la retribuzione, il fondamento non è l’articolo 90 dell’allegato n. VI. È la legge n. 360/2002, articoli 26-266, che disciplina la procedura e la contestazione del giudizio, mentre la metodologia si approva con decreto del ministro degli Interni, ai sensi dell’articolo 266.
  8. Leggete il paragrafo 24 della sentenza prima di ogni altra cosa. È l’unico punto in cui la Corte dice, direttamente, che cosa si può fare dopo e davanti a chi.
  9. Se state preparando un’azione nuova, non riproponete la stessa eccezione sugli stessi testi sperando in un esito diverso. Non è formalmente vietato, ma senza argomenti non ancora esaminati riceverete la stessa risposta, con il ritardo che sappiamo.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale, in breve?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione e ha dichiarato che l’articolo 90 dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 e l’articolo 7 comma (5) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2007 sono conformi a Costituzione rispetto alle censure formulate. La decisione è stata presa all’unanimità, in un collegio di otto giudici.
Ha ancora senso fare causa per i soldi del dottorato?
Sì, ma su un altro fondamento. Ciò che si è chiuso è la via con cui si chiedeva la caducazione dei testi di legge che permettono al ministero di scrivere norme metodologiche. Ciò che resta aperto è l’impugnazione del decreto in sé, nel contenzioso amministrativo, perché aggiunge alla legge. È la Corte stessa a dirlo, nel paragrafo 24: la legittimità di un decreto ministeriale si verifica per quella via.
Posso chiedere la revisione di una causa persa, ora che la sentenza è pubblicata?
No. La revisione per motivo di incostituzionalità funziona soltanto quando la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione, ai sensi dell’articolo 509 comma (1) punto 11 del Codice di procedura civile e dell’articolo 453 comma (1) lettera f) del Codice di procedura penale. Una pronuncia di rigetto conferma il testo, quindi non apre nulla.
Da quando produce effetti la sentenza?
Dal 15 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 778. L’articolo 147 comma (4) della Costituzione lega l’obbligatorietà alla data della pubblicazione e precisa che le pronunce hanno efficacia soltanto per il futuro.
Quanto vale oggi l’indennità per il titolo scientifico di dottore?
Nel 2026, 500 lei lordi al mese, in deroga all’articolo 14 comma (1) della legge quadro n. 153/2017, che altrimenti la lega alla metà del salario minimo lordo garantito in pagamento. La deroga è contenuta nell’articolo LIV dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 7/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 146 del 25 febbraio 2026. Si concede soltanto se l’attività si svolge nel campo del titolo e se la scheda delle mansioni contiene compiti oggettivi e quantificabili in tal senso.
Chi è interessato dai testi confermati dalla Corte?
L’articolo 90 dell’allegato n. VI riguarda tutto il personale delle istituzioni pubbliche di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale: militari, poliziotti, gendarmi, vigili del fuoco, funzionari pubblici con statuto speciale degli istituti penitenziari e personale civile di queste istituzioni. Quanto all’articolo 7 comma (5) dell’ordinanza di organizzazione, riguarda strettamente il Ministero degli Interni.
Perché ci è voluto tanto per la pubblicazione?
La pronuncia è dell’11 novembre 2025 e la pubblicazione del 15 settembre 2026, cioè 308 giorni dopo. La legge non prevede alcun termine massimo tra pronuncia e pubblicazione, e in tutto quell’intervallo la sentenza non produce effetti, perché l’obbligatorietà decorre dalla pubblicazione.
Che differenza c’è fra «respinta in quanto infondata» e «respinta in quanto inammissibile»?
Infondata significa che il merito è stato giudicato: la Corte ha esaminato la censura e ha trovato i testi conformi alla Costituzione. Inammissibile significa che il merito non è stato toccato affatto, perché il ricorso non soddisfaceva una condizione di forma o di oggetto. Qui il merito è stato giudicato.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • I paragrafi 17 e 20 identificano l’atto sottoposto a controllo come «Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2017», anziché n. 30/2007. L’errore compare due volte, nei due paragrafi che contano di più: il paragrafo 17 è quello che fissa l’oggetto dell’eccezione e riproduce il testo censurato, mentre il paragrafo 20 è quello in cui la Corte lo esamina. Nello stesso paragrafo 17, dodici righe più sopra, lo stesso atto è citato correttamente, con il numero 30/2007 e con il riferimento di pubblicazione, Gazzetta Ufficiale della Romania n. 309 del 9 maggio 2007, e anche il titolo della sentenza e il dispositivo del paragrafo 25 dicono 30/2007. Il rinvio errato non porta da nessuna parte: l’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 30/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 263 del 13 aprile 2017, modifica e integra la legge n. 152/1998 sull’istituzione dell’Agenzia Nazionale per gli Alloggi, ha gli articoli numerati da I a III e non contiene alcun articolo 7 né alcun comma (5). Poiché le motivazioni di una sentenza della Corte sono obbligatorie al pari del dispositivo, chiunque citi il paragrafo 20 riprende l’identificazione errata dell’atto esaminato.

Analisi della redazione

La soluzione è corretta ed era prevedibile. La Corte costituzionale non può caducare un decreto ministeriale, e i due testi impugnati non dicono nulla sulle condizioni alle quali si concede l’indennità per il titolo di dottore; dicono soltanto chi può scrivere le norme di attuazione. Il problema di quella persona non stava nella legge, ma nel decreto, ed è lì che è stata rimandata. La parte insoddisfacente non è l’esito, è il percorso.

La prima osservazione riguarda il tempo, e non solo perché ce n’è voluto molto. La sentenza è stata pronunciata l’11 novembre 2025 ed è comparsa nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 15 settembre 2026, 308 giorni dopo. Nella stessa udienza, l’11 novembre 2025, la Corte ha pronunciato anche la Sentenza n. 594, pure sulla retribuzione di poliziotti e militari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026, cioè dopo 302 giorni. Due sentenze della stessa udienza, con numeri consecutivi, sono arrivate al lettore a sei giorni di distanza, e quella con il numero più basso è uscita per ultima. Il confronto che dice tutto è però con la Sentenza n. 183/2026, su un testo dello stesso allegato n. VI: pronunciata il 26 febbraio 2026, quindi tre mesi e mezzo dopo, pubblicata il 31 agosto 2026, dopo 186 giorni, quindi due settimane prima. L’ordine in cui le pronunce diventano obbligatorie non ha alcun rapporto con l’ordine in cui sono state prese.

La seconda osservazione nasce mettendo insieme il paragrafo 4, il paragrafo 24 e la legge sul contenzioso amministrativo. Nel paragrafo 24 la Corte dice che ciò che in realtà si censura è la legittimità di alcuni decreti ministeriali e che essa si può verificare soltanto per la via del contenzioso amministrativo. Ma il paragrafo 4 mostra che il fascicolo si trovava esattamente lì: un’azione di annullamento del Decreto n. S48/2019 davanti alla Corte d’appello di Brașov, sezione del contenzioso amministrativo e tributario. Quella persona non aveva sbagliato aula, aveva aggiunto una domanda in più. E quella domanda non poteva aiutarla, perché l’articolo 4 comma (4) della legge n. 554/2004 esclude espressamente gli atti normativi dalla sfera dell’eccezione di illegittimità e li rinvia all’azione di annullamento, cioè a quella che aveva già depositato. I cinque anni e cinque mesi passati davanti alla Corte costituzionale non hanno cambiato nulla nel suo fascicolo.

La terza osservazione riguarda l’argomento più forte della Corte, quello del paragrafo 21, e ciò che esso non dice. La Corte risponde alla censura secondo cui lo statuto del poliziotto sarebbe stato lasciato al ministro mostrando che la valutazione di servizio è disciplinata «in mod amănunțit», cioè in modo dettagliato, negli articoli 26-266 della legge n. 360/2002, quindi in una legge organica. L’argomento è buono, ma si ferma un articolo troppo presto: l’articolo 266 della stessa legge dice che «Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne», cioè che la metodologia della valutazione di servizio dei poliziotti si approva con decreto del ministro degli Interni. In altre parole, proprio la legge organica invocata come prova che la materia non è lasciata all’amministrazione fa esattamente ciò che l’autore censurava. La differenza giuridica esiste ed è reale, i criteri e i giudizi stanno nella legge e solo la metodologia sta nel decreto, ma la sentenza non lo spiega, e il lettore che apre lo Statuto del poliziotto in fondo al rinvio ci trova proprio la delega di cui gli si è detto che non conta.

La quarta osservazione riguarda la formulazione del testo che la Corte ha giudicato. Il paragrafo 17 riproduce l’articolo 7 comma (5) così: «În exercitarea atribuțiilor legale, ministrul administrației și internelor emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.» Nella versione consolidata pubblicata dal Portale Legislativo del Ministero della Giustizia, la stessa norma dice «ministrul afacerilor interne», dopo la modifica dell’articolo 7 operata dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 18/2012, applicabile dal 18 maggio 2012; sempre lì, il titolo dell’ordinanza è diventato «privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne», benché la sentenza lo citi, anche nel titolo, con la denominazione del 2007. Nulla di tutto ciò cambia l’esito, perché l’articolo e il comma sono gli stessi e sono in vigore, ma l’articolo 29 comma (1) della legge n. 47/1992 lega la competenza della Corte a testi in vigore, e una pronuncia che riproduce una formulazione abbandonata quattordici anni fa, senza dire di farlo, costringe il lettore a confrontare due testi diversi senza sapere su quale si sia giudicato.

Infine, una nota di esattezza proprio nella frase più citata della sentenza. Il paragrafo 24 comincia correttamente, dicendo che ciò che si censura riguarda «legalitatea unor acte administrative», la legittimità di alcuni atti amministrativi, ma si chiude affermando che «constituționalitatea unui astfel de act normativ», la costituzionalità di un tale atto normativo, può essere verificata soltanto per la via del contenzioso amministrativo. Il contenzioso amministrativo verifica la legittimità dell’atto, non la sua costituzionalità. La distinzione sembra da manuale, ma era proprio quella la posta del processo, e il paragrafo che la spiega usa i due termini come se fossero uno solo.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine massimo, previsto dalla legge, tra la pronuncia di una sentenza della Corte costituzionale e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Effetto: la soluzione diventerebbe obbligatoria mentre il fascicolo che l’ha generata è ancora pendente. Qui tra pronuncia e pubblicazione sono passati 308 giorni, e tra la rimessione del giudice e la pubblicazione 1.989 giorni, cioè oltre cinque anni, tempo in cui il giudizio di Brașov è andato avanti senza la risposta che aveva chiesto.
  • La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania almeno dei criteri di concessione dei diritti economici contenuti nelle norme metodologiche emanate in forza dell’articolo 90 dell’allegato n. VI. Effetto: chi deve soddisfare una condizione potrebbe leggerla prima di rivendicare il proprio diritto, e le controversie come questa comincerebbero con una discussione sui fatti e non con una sull’accesso al testo.
  • L’integrazione dell’articolo 90 dell’allegato n. VI con i limiti della delega: che cosa possono stabilire le norme metodologiche e che cosa è loro vietato. Effetto: il giudice del contenzioso amministrativo avrebbe un riferimento normativo per verificare se un decreto aggiunge alla legge, invece di ricavare i limiti da principi generali. Il testo attuale ha una sola frase e non dice nulla sul contenuto delle norme.
  • L’indicazione, nelle pronunce della Corte, della versione e della data del testo riprodotto, quando l’atto è stato modificato tra i fatti di causa e il giudizio. Effetto: il lettore che confronta la sentenza con la legge in vigore saprebbe quale versione è stata esaminata, invece di trovare due formulazioni diverse della stessa norma, come accade qui per l’articolo 7 comma (5).
  • La rettifica, con un errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, del rinvio all’«Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2017» dei paragrafi 17 e 20. Effetto: le motivazioni della sentenza, obbligatorie al pari del dispositivo, identificherebbero l’atto esaminato con lo stesso numero in tutto il loro corso, e chi le cita non riprenderebbe più il rinvio a un atto sugli alloggi.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 778 del 15 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 2

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