In breve
- Un sindacato dei poliziotti ha chiesto alla Corte costituzionale di annullare il testo che lascia al ministro le condizioni di un’indennità retributiva, perché il decreto che le stabilisce è classificato come segreto e chi ne ha titolo non può sapere in base a quali regole la riceve.
- La Corte ha respinto l’eccezione in quanto infondata, benché il Pubblico ministero ne avesse chiesto l’accoglimento. I testi dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 restano in vigore immutati.
- Il motivo: il titolo di specialista di classe è scritto nella legge con «li se poate acorda» (può essere loro concesso), non con «beneficiază» (beneficia di), quindi non è un diritto, ma una possibilità che il legislatore ha lasciato intenzionalmente all’amministrazione. Il carattere segreto del decreto è, dice la Corte, una questione di fatto che essa non può giudicare.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 727 del 31 agosto 2026
Pronunciata: 26 febbraio 2026
Un poliziotto può ricevere un’indennità sullo stipendio in base a criteri che non ha il diritto di leggere, e la Corte costituzionale ha deciso di non poter fare nulla al riguardo. La sentenza n. 183 del 26 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 727 del 31 agosto 2026, respinge in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata dal Sindacato dei Poliziotti Europei «Europol» di Iași e da un terzo ricorrente, e dichiara che l’art. 28 commi (2) e (4) dell’allegato n. VI alla legge quadro n. 153/2017 sono costituzionali. È la seconda volta in questa estate che la Corte conferma un meccanismo retributivo del settore pubblico contestato, dopo la sentenza con cui il limite delle indennità al livello di dicembre 2018 è rimasto in piedi. La Corte ha seguito lo stesso ragionamento nella sentenza n. 180/2026, dove afferma che le indennità restano fuori dal principio di parità retributiva.
L’allegato n. VI disciplina la retribuzione di tre categorie di personale pubblico: i militari, i poliziotti e i funzionari pubblici con statuto speciale delle istituzioni di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale. Tra i benefici ivi previsti c’è il titolo di specialista di classe o di settore funzionale, articolato su tre livelli, dalla classe 3 alla classe 1, che porta con sé un’indennità sullo stipendio.
I due commi impugnati dicono chi stabilisce le condizioni: il titolo «si ottiene e si mantiene secondo le condizioni, i criteri e gli standard di prestazione stabiliti per la classe corrispondente, con decreto dell’ordinatore principale di spesa», mentre le specializzazioni, le condizioni di concessione e di revoca, la retrocessione da una classe all’altra e gli standard di prestazione «si stabiliscono con decreto dell’ordinatore principale di spesa». Nel caso del Ministero dell’Interno quel decreto, il n. S/184 del 30 dicembre 2020, è stato classificato come segreto.
La stessa Corte ha deciso, il 3 settembre 2026, sempre in materia di lavoro nel settore pubblico, che un dipendente andato in pensione anticipata per lavoro gravoso perde automaticamente il contratto di lavoro.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che nel testo della legge non cambia nulla. L’art. 28 commi (2) e (4) dell’allegato n. VI restano in vigore esattamente come sono, e il ministro conserva la competenza di stabilire con decreto le specializzazioni, i criteri, gli standard di prestazione e le condizioni di revoca o di retrocessione.
Il secondo effetto è che la sentenza traccia una linea tra due benefici retributivi che sembravano uguali. La compensazione per il lavoro con elevato grado di rischio, dell’art. 14 dello stesso allegato, nel 2022 è rimasta senza il testo che ne stabiliva le condizioni: con la sentenza n. 294 la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 14 comma (5), proprio perché la legge concedeva la compensazione come diritto e poi lasciava al decreto del ministro le unità, le categorie di personale, i criteri e il suo ammontare. La compensazione in sé è rimasta in vigore. Il titolo di specialista non segue la stessa sorte, e la differenza sta, dice la Corte, in una sola parola: la legge dice che il personale «beneficiază» (beneficia) della compensazione, ma che il titolo di specialista «i se poate acorda» (gli può essere concesso).
Il terzo effetto riguarda la strada da seguire per chi si ritiene leso. La Corte dice espressamente che il modo in cui l’ordinatore principale di spesa interpreta e applica i testi è un problema di applicazione della legge, non di costituzionalità, e che chi non è soddisfatto può rivolgersi ai giudici ordinari, le cui decisioni sono vincolanti anche per la Corte costituzionale.
Il quarto effetto è un passaggio motivazionale che va oltre questo fascicolo. Al paragrafo 38 la Corte afferma che in uno Stato di diritto è inconcepibile che le norme giuridiche non possano essere conosciute dai loro destinatari prima di produrre effetti e che anche gli atti normativi di rango inferiore alla legge, se hanno forza obbligatoria per i destinatari, devono essere pubblicati, ai sensi dell’art. 11 comma (1) della legge n. 24/2000. La Corte non trae però la conclusione nel caso concreto, perché, dice, l’accertamento delle situazioni di fatto non rientra nelle sue attribuzioni.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel 2022, con la sentenza n. 294, la Corte aveva annullato l’art. 14 comma (5) dello stesso allegato n. VI, il testo secondo cui «le unità, le categorie di personale, le condizioni, i criteri e l’ammontare della compensazione si stabiliscono con decreto dell’ordinatore principale di spesa». Il motivo: le categorie di personale interessate non potevano prevedere quali criteri avrebbe stabilito l’ordinatore di spesa, il che contrasta con gli standard costituzionali di qualità della legge.
Gli autori dell’eccezione del 2026 hanno chiesto di applicare lo stesso ragionamento per analogia. La Corte ha rifiutato, e la spiegazione è il meccanismo centrale della sentenza. La compensazione di rischio è formulata all’indicativo, «beneficiază» (beneficia di), quindi il legislatore stesso l’ha stabilita come diritto; in quel caso, lasciare all’amministrazione il potere di configurarne il contenuto significa darle un potere discrezionale su un diritto indiscutibile, e l’intervento della Corte era legittimo. Il titolo di specialista è formulato, nei termini che usa la Corte, al condizionale-ottativo, «li se poate acorda» (può essere loro concesso), quindi il legislatore non ha creato un diritto, ma ha coinvolto direttamente l’amministrazione nel configurarlo. Censurare quella scelta significherebbe, scrive la Corte, ledere il potere del Parlamento come unica autorità legiferante.
Si chiariscono anche i limiti del diritto all’informazione. La Corte distingue tra l’informazione di interesse pubblico, garantita dall’art. 31 della Costituzione, che definisce come fatto sociale o naturale, per esempio l’importo dello stipendio di un funzionario, e la norma giuridica, che è una disposizione rivolta al futuro e non un’informazione fattuale. Il modo in cui si calcola lo stipendio di un funzionario pubblico è previsto da una legge, quindi non rientra nell’art. 31. La pubblicità degli atti normativi resta un’esigenza distinta, che attiene allo Stato di diritto e non al diritto all’informazione.
La Corte respinge anche la censura relativa alla legge organica: il sistema retributivo, quale che sia la categoria professionale, non rientra tra le materie che l’art. 73 comma (3) della Costituzione riserva alla legge organica.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La sentenza fissa un criterio chiaro di distinzione tra i benefici retributivi che il legislatore concede come diritto e quelli che lascia all’apprezzamento dell’amministrazione: il modo verbale usato nel testo della legge.
- Conferma che chi non è soddisfatto dell’applicazione concreta dei testi può rivolgersi ai giudici, e che le loro decisioni sono vincolanti, anche per la Corte costituzionale.
- Ribadisce, al paragrafo 38, il principio secondo cui anche gli atti normativi inferiori alla legge, se hanno forza obbligatoria per i destinatari, devono essere pubblicati.
- È pronunciata all’unanimità dei voti, quindi non lascia spazio a un rapido ripensamento sullo stesso ragionamento.
- La compensazione di rischio, annullata nel 2022, resta intatta rispetto a questo ragionamento: la distinzione la consolida, non la indebolisce.
Che cosa resta un problema
- La situazione di fatto che ha generato la controversia resta esattamente com’era: i criteri di concessione dell’indennità stanno in un decreto classificato, e il beneficiario non può leggerli.
- La Corte riconosce il principio della pubblicità degli atti normativi obbligatori, ma rifiuta di applicarlo, perché verificare la classificazione di un decreto significherebbe accertare una situazione di fatto.
- La distinzione tra «beneficiază» e «se poate acorda» fa dipendere la protezione costituzionale di un beneficio retributivo da una scelta di redazione del legislatore, non dall’effetto sul reddito.
- Gli autori hanno lamentato anche un trattamento differenziato tra poliziotti e agenti di polizia penitenziaria nella retrocessione dopo una sanzione disciplinare, ma la Corte ha qualificato la censura come problema di applicazione e non l’ha esaminata nel merito.
- Tra la pronuncia, il 26 febbraio 2026, e la pubblicazione, il 31 agosto 2026, sono passati più di sei mesi, un intervallo in cui le cause sospese hanno atteso.
Consigli pratici
- Se avete una causa in cui avete eccepito l’incostituzionalità di questi testi, aspettatevi che il giudice riprenda il giudizio nel merito. La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria, e i testi restano in vigore.
- Spostate la discussione sul terreno dell’applicazione, non della costituzionalità. La Corte dice espressamente che il modo in cui l’ordinatore principale di spesa interpreta e applica i testi spetta ai giudici ordinari.
- Chiedete in giudizio la comunicazione dei criteri effettivamente applicati al vostro caso. Il regime classificato del decreto non impedisce al giudice di verificare la legittimità di un atto amministrativo individuale, alle condizioni della legge sul contenzioso amministrativo.
- Non confondete il titolo di specialista con la compensazione per rischio o pericolo particolare. Il secondo beneficio ha un regime giuridico diverso, e il testo che ne lasciava le condizioni al decreto del ministro è stato dichiarato incostituzionale nel 2022.
- Se siete stati retrocessi o avete perso il titolo dopo una sanzione disciplinare, verificate quale statuto vi si applica. Gli autori dell’eccezione hanno mostrato che la regola è diversa tra poliziotti e agenti di polizia penitenziaria, e la Corte ha lasciato la questione ai giudici.
Domande frequenti
Che cos’è il titolo di specialista di classe?
Cambia qualcosa sullo stipendio dopo questa sentenza?
Perché ha pesato l’espressione «se poate acorda»?
È legittimo che il decreto che stabilisce i criteri sia segreto?
Che cosa ha detto il Pubblico ministero?
Chi ha sollevato l’eccezione?
Che cosa possono ancora fare quanti si ritengono lesi?
La sentenza è stata presa all’unanimità?
Analisi della redazione
La sentenza è ben costruita giuridicamente e profondamente insoddisfacente sul piano pratico, e le due cose non si contraddicono. La distinzione che la Corte opera, tra un beneficio che la legge concede e uno che la legge si limita a permettere, è reale e ha conseguenze: spiega perché la compensazione di rischio è caduta nel 2022 e il titolo di specialista regge nel 2026. È del resto l’unica strada con cui la Corte poteva respingere l’eccezione senza contraddire la propria giurisprudenza.
Il problema è ciò che resta sul terreno quando il ragionamento si chiude. Un poliziotto può ricevere o perdere un’indennità in base a criteri che non ha il diritto di leggere. La Corte riconosce esplicitamente, al paragrafo 38, che in uno Stato di diritto le norme obbligatorie devono essere conosciute dai destinatari prima di produrre effetti e che l’esigenza di pubblicazione vale anche per gli atti inferiori alla legge. Poi dice di non poter verificare se quel decreto dovesse o non dovesse essere classificato, perché sarebbe una questione di fatto. Il risultato è un principio enunciato correttamente e lasciato senza destinatario: non lo applica la Corte, perché non giudica fatti, e non lo viola la legge, perché essa si limita a rinviare a un decreto, senza dire che questo possa essere segreto.
La seconda cosa che si vede combinando le motivazioni è quanto dipenda ormai, nel diritto della retribuzione pubblica, dal modo verbale scelto dal legislatore. La differenza tra un beneficio protetto dagli standard di qualità della legge e uno lasciato alla discrezionalità dell’amministrazione è diventata, nei termini della Corte, la differenza tra indicativo e condizionale-ottativo. Un legislatore che voglia evitare la censura costituzionale su una delega ha ora una ricetta semplice: scrivere «se poate acorda» invece di «beneficiază». Per chi viene pagato, l’effetto sul reddito è identico.
Vale la pena mettere anche la cifra: dalla pronuncia, il 26 febbraio 2026, alla pubblicazione, il 31 agosto 2026, sono passati 186 giorni. In tutto questo intervallo le tre cause da cui è partita la rimessione, alcune iniziate nel 2022, sono rimaste ferme, e il testo di legge non poteva essere applicato con certezza da nessun giudice. La legge n. 47/1992 non prevede un termine per la redazione e la pubblicazione delle sentenze pronunciate su eccezioni, benché l’effetto sospensivo sui giudizi di merito sia reale.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un divieto espresso di classificazione per gli atti che stabiliscono diritti retributivi. Non è il decreto in sé a dover essere declassificato per legge, ma la categoria: un atto che condiziona il reddito di un dipendente dello Stato non può produrre effetti se il destinatario non può leggerlo. Una disposizione di questo tipo nella legge quadro n. 153/2017 risolverebbe il problema senza toccare il regime delle informazioni classificate.
- La pubblicazione separata dei criteri, anche se il resto del decreto resta classificato. Le specializzazioni, gli standard di prestazione e le condizioni di revoca non riguardano capacità operative, ma la valutazione professionale. Possono essere raccolte in un allegato pubblico senza alcuna perdita di sicurezza.
- Un termine per la redazione e la pubblicazione delle sentenze pronunciate su eccezioni di incostituzionalità. I 186 giorni di questo fascicolo sono tempo in cui i giudici di merito non possono avanzare. Un termine di 60 giorni dalla pronuncia ridurrebbe a un terzo l’intervallo morto.
- L’uniformazione del regime della retrocessione tra le categorie dello stesso allegato. Gli autori hanno mostrato che una sanzione disciplinare comporta la perdita del titolo per gli agenti di polizia penitenziaria, ma non per i poliziotti. La Corte lo ha qualificato come questione di applicazione; il legislatore può risolverlo con una frase, nel testo dell’allegato n. VI.
- La motivazione esplicita delle deleghe all’ordinatore di spesa. Se la distinzione tra «beneficiază» e «se poate acorda» decide la protezione costituzionale, allora la scelta tra le due non dovrebbe essere fatta tacitamente. La relazione illustrativa di ogni futura modifica dell’allegato n. VI dovrebbe dire quali benefici sono diritti e quali restano all’apprezzamento dell’amministrazione.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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