In breve

  • Il Ministero dell’Agricoltura ha approvato un nuovo sistema di sanzioni per le domande di pagamento presentate all’APIA a partire dall’anno di domanda 2026, articolato in 37 allegati, uno per ciascun intervento e aiuto nazionale transitorio dei settori vegetale e zootecnico.
  • Il decreto precedente, il Decreto MADR n. 268/2025, viene abrogato. Per le domande relative al 2025 resta applicabile il vecchio sistema: gli agricoltori si trovano quindi davanti a due serie di regole in parallelo, a seconda dell’anno della domanda.
  • Le regole che contano di più nella pratica: se la superficie accertata è maggiore di quella dichiarata non si applica alcuna penalità, mentre se l’agricoltore rifiuta il controllo in campo non riceve alcun pagamento per quell’anno.
Atto: Decreto MADR n. 224/2026
Pubblicato: G. Uff. n. 664 e n. 664 bis dell’11 agosto 2026
In vigore dal: 11 agosto 2026

Gli agricoltori che dal 2026 presentano la domanda unica di pagamento all’APIA entrano sotto un nuovo sistema di sanzioni. Non si tratta di un aumento generalizzato delle penalità, ma di una riscrittura completa della griglia, su 37 allegati, uno per ogni tipo di sostegno. Il decreto del ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, ad interim, n. 224/2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 664 dell’11 agosto 2026 e i soli allegati occupano 165 pagine nell’edizione 664 bis della stessa giornata. Arriva a meno di sei mesi dallo sblocco dei 155 milioni di lei destinati al gasolio utilizzato in agricoltura, segno che lo Stato continua ad aggiustare i meccanismi con cui il denaro arriva agli agricoltori.

Il sistema copre tutto ciò che rientra nei pagamenti diretti e negli aiuti nazionali transitori del Piano strategico della PAC 2023-2027. In pratica, ogni intervento ha il proprio allegato con la propria griglia: il sostegno di base al reddito (PD-01), il sostegno redistributivo (PD-02), il sostegno ai giovani agricoltori (PD-03), le pratiche benefiche per l’ambiente sui seminativi (PD-04), l’agricoltura rispettosa dell’ambiente nelle piccole aziende (PD-05), l’inerbimento dell’interfila nelle piantagioni (PD-06), gli eco-schemi zootecnici per le vacche da latte e per i bovini giovani all’ingrasso (PD-07 e PD-08), poi l’intera serie del sostegno accoppiato al reddito, dalla soia e dall’erba medica fino al luppolo, al riso, alla barbabietola da zucchero, agli ortaggi in campo e in serra, alla frutta e ai bachi da seta.

A questi si aggiungono gli allegati 29-37, che coprono gli aiuti nazionali transitori, dal pagamento per le colture su seminativo (ANT 1) fino al pagamento accoppiato per le pecore e le capre femmine (ANT 9). Il decreto è stato firmato il 5 agosto 2026 dal ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, ad interim, Tánczos Barna, sulla base della relazione di approvazione dell’Agenzia per i pagamenti e gli interventi in agricoltura del 29 luglio 2026.

Il quadro europeo di riferimento non è cambiato. Il decreto si fonda sui regolamenti (UE) n. 2.115/2021 e n. 2.116/2021, sui regolamenti delegati n. 126/2022 e n. 127/2022 e sul regolamento di esecuzione n. 1.173/2022, che fissa le norme del sistema integrato di gestione e di controllo. Ciò che cambia è la griglia nazionale attraverso cui queste norme si traducono in percentuali concrete di riduzione del pagamento.

Gli effetti che produce

Il sistema di sanzioni per la condizionalità è stato riscritto con un decreto ministeriale successivo: esenzione fino a 30 ettari, tolleranza doppia sui prati e una griglia nuova per la rotazione delle colture.

Le sanzioni si applicano a tutti gli agricoltori controllati, indipendentemente dalle dimensioni. Il testo riguarda tutti i beneficiari dei pagamenti diretti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e quelli degli aiuti nazionali transitori erogati dall’APIA, a partire dall’anno di domanda 2026, per i quali si accertino irregolarità in seguito ai controlli.

La sovradichiarazione resta l’unica direzione sanzionata. Se la superficie accertata in sede di controllo è maggiore di quella dichiarata nella domanda di sostegno, non si applica alcuna penalità e il pagamento viene calcolato sulla superficie dichiarata. In altre parole, l’agricoltore non viene sanzionato per aver chiesto meno di quanto gli spettava, ma non riceve neppure la differenza.

Il rifiuto del controllo azzera per intero il pagamento di quell’anno. Se il beneficiario selezionato per il controllo in campo non consente l’ispezione dell’azienda, non gli viene concesso alcun pagamento per l’anno di domanda in questione. È la conseguenza più severa dell’intero decreto e non dipende dalla gravità di una specifica irregolarità.

La forza maggiore esonera dalla sanzione, ma richiede documenti. L’agricoltore non viene escluso dal pagamento né sanzionato nei casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali, a condizione di aver presentato i documenti giustificativi previsti dalla normativa vigente.

Il 2025 resta sotto le vecchie regole. Alle domande di pagamento relative all’anno di domanda 2025 continua ad applicarsi il sistema approvato con il Decreto MADR n. 268/2025: un controllo che riguarda la campagna passata si valuta quindi secondo la griglia precedente.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento formale è l’abrogazione del Decreto MADR n. 268/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 742 e n. 742 bis dell’8 agosto 2025, che copriva le domande dell’anno 2025. Lo schema normativo si ripete quasi identico di anno in anno: un decreto nuovo all’inizio di agosto, con una serie di allegati pubblicati in un’edizione bis separata.

L’elenco dei casi di forza maggiore è rimasto articolato su otto situazioni espressamente riconosciute: il decesso del beneficiario, l’incapacità professionale di lunga durata, una calamità naturale grave o un evento meteorologico severo che colpisce pesantemente l’azienda, la distruzione accidentale dei fabbricati destinati all’allevamento, un’epizoozia o un focolaio di malattia delle piante, l’esproprio dell’intera azienda o di una sua parte rilevante, la distruzione delle colture e degli animali da parte di specie di fauna di interesse venatorio e una situazione epidemiologica internazionale dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Merita attenzione il caso legato alla fauna venatoria, perché ha una condizione tutta sua: i danni provocati dagli esemplari delle specie previste negli allegati n. 1 e 2 della Legge sulla caccia e sulla protezione del patrimonio venatorio n. 407/2006 sono riconosciuti come forza maggiore soltanto se vengono notificati all’APIA e se il beneficiario deposita i documenti giustificativi. Senza notifica, il danno non produce l’effetto di esonero dalla sanzione.

Il decreto si coordina anche con gli altri due sistemi di sanzioni amministrative già in vigore, quello per la condizionalità, approvato con il Decreto MADR n. 393/2023, e quello per la condizionalità sociale, approvato con il Decreto MADR n. 140/2026. Un agricoltore può quindi essere valutato su più livelli per la stessa campagna.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Ogni intervento ha il proprio allegato, quindi l’agricoltore può verificare esattamente la griglia che lo riguarda, senza cercare dentro un testo generale.
  • La regola sulla sovradichiarazione è chiara e favorevole: se al controllo si trova più di quanto è stato dichiarato, non scatta alcuna penalità.
  • I casi di forza maggiore sono elencati espressamente, il che riduce il margine di apprezzamento dell’ispettore e rende più prevedibile la difesa dell’agricoltore.
  • I danni provocati dagli animali selvatici sono riconosciuti come circostanza eccezionale, un problema reale per le aziende delle zone collinari e di montagna.
  • La pubblicazione ad agosto, prima della campagna successiva, lascia il tempo di prepararsi fino alla presentazione delle domande.

Che cosa resta un problema

  • I 37 allegati occupano 165 pagine in un’edizione bis separata, difficili da consultare per un agricoltore senza consulente.
  • L’edizione bis non viene distribuita insieme al numero ordinario, ma va acquistata separatamente presso il Centro per le relazioni con il pubblico, il che rende più difficile l’accesso al testo completo delle griglie.
  • La coesistenza di due sistemi, uno per il 2025 e l’altro per il 2026, crea confusione quando un controllo si svolge nel 2026 per una campagna precedente.
  • Il rifiuto del controllo comporta la perdita integrale dei pagamenti per quell’anno, senza alcuna graduazione in base al motivo del rifiuto.
  • La forza maggiore va provata con documenti e, nel caso dei danni causati dalla fauna, serve anche una notifica preventiva all’APIA, un passaggio facile da mancare in piena stagione agricola.

Consigli pratici

  1. Non cercare l’allegato in base al numero del codice. Ogni intervento ha un codice, da PD-01 a PD-28 e da ANT 1 a ANT 9, ma la numerazione degli allegati non segue l’ordine dei codici: PD-26, PD-27 e PD-28 si trovano negli allegati n. 21, 22 e 23, mentre PD-21, PD-22, PD-23, PD-24 e PD-25 solo negli allegati n. 24-28. Cerca la lettera del tuo intervento nell’elenco dell’articolo 1, comma (1), del decreto e apri l’allegato che indica.
  2. Non rifiutare mai il controllo in campo. La conseguenza non è una riduzione percentuale, ma la perdita completa dei pagamenti per l’anno di domanda in questione.
  3. Se hai subito danni causati da cinghiali, cervi o altre specie di interesse venatorio, avvisa subito l’APIA. Senza notifica e senza documenti giustificativi la situazione non viene riconosciuta come circostanza eccezionale.
  4. Dichiara le superfici con prudenza. Una superficie accertata maggiore di quella dichiarata non comporta penalità, ma nemmeno denaro in più, perché il pagamento si calcola su quanto hai dichiarato.
  5. Conserva la prova di qualsiasi evento che colpisce la tua azienda: verbale per gli eventi meteorologici severi, documenti veterinari per le epizoozie, atti di esproprio. Sono l’unica strada per evitare la sanzione.
  6. Verifica sotto quale anno di domanda ricade il tuo fascicolo. Se un controllo riguarda la campagna 2025, la griglia applicabile resta quella del Decreto MADR n. 268/2025, non quella nuova.

Domande frequenti

Da quale anno si applica il nuovo sistema di sanzioni?
Dalle domande di pagamento presentate per l’anno di domanda 2026. Per le domande relative al 2025 resta applicabile il sistema approvato con il Decreto MADR n. 268/2025.
Che cosa succede se non lascio entrare in azienda l’ispettore dell’APIA?
Non viene concesso alcun pagamento per l’anno di domanda in questione. È una conseguenza automatica, prevista dall’articolo 2, comma (3), del decreto.
Vengo penalizzato se ho dichiarato meno di quanto possiedo in realtà?
No. Se la superficie accertata è maggiore di quella dichiarata non si applica alcuna penalità, ma il pagamento viene calcolato sulla superficie dichiarata.
Quali casi sono riconosciuti come forza maggiore?
Il decesso del beneficiario, l’incapacità professionale di lunga durata, le calamità naturali o gli eventi meteorologici severi, la distruzione accidentale dei fabbricati destinati agli animali, le epizoozie e le malattie delle piante, l’esproprio, i danni provocati dalla fauna di interesse venatorio notificati all’APIA e una pandemia dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Dove trovo le griglie effettive delle sanzioni?
Negli allegati n. 1-37, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 664 bis dell’11 agosto 2026, che si può acquistare presso il Centro per le relazioni con il pubblico della Gazzetta Ufficiale della Romania.
Quando entra in vigore il decreto?
Tre giorni dopo la pubblicazione, cioè il 14 agosto 2026. Alla stessa data viene abrogato il Decreto MADR n. 268/2025.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 664 e n. 664 bis dell'11 agosto 2026 16 pagine PDF, 109 KB l'atto inizia a pagina 2

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Le altre edizioni citate: nr. 664 bis/2026

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.