In breve
- Dal 1° ottobre 2026 l’impresa che porta nell’Unione acciaio delle categorie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384 deve mettere sul tavolo della dogana un certificato del produttore in cui sono scritte due cose: il paese in cui l’acciaio è stato fuso e colato per la prima volta e il numero di colata del lotto.
- Se il certificato manca, per un anno, fino al 30 settembre 2027, la dogana può accettare al suo posto fatture, bolle di consegna, clausole di qualità dei contratti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale o descrizioni di prodotto. Dal 1° ottobre 2027 la porta si chiude.
- La sanzione non è una multa. L’importazione che non arriva con il paese di fusione e colata dichiarato e sostenuto da prove viene respinta alla frontiera. Sono interessati tutti gli importatori di acciaio, senza eccezione di origine, compresi quelli che comprano da Islanda, Liechtenstein o Norvegia.
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1963 del 31 agosto 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026
Applicabile a decorrere dal: 1° ottobre 2026, mentre l’articolo 1, paragrafo 3, soltanto fino al 30 settembre 2027
Un solo documento decide, dal 1° ottobre 2026, se la merce entra o torna indietro: il certificato del produttore che indica dove l’acciaio è stato fuso. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1963 del 31 agosto 2026, stabilisce esattamente quali carte la dogana può accettare come prova del paese di fusione e colata e che cosa succede quando non le riceve. Per gli importatori romeni abituati ai controlli di origine la novità è che l’origine della merce e il luogo della fusione sono da ora due fatti distinti, che si provano separatamente. L’acciaio ha già conosciuto giri di vite simili negli ultimi mesi, il più recente dei quali è la salvaguardia provvisoria sull’acciaio magnetico, ma quella colpiva il prezzo. Il regolamento di adesso colpisce l’accesso.
Il documento richiesto in primo luogo è il certificato del produttore, rilasciato dall’acciaieria che ha prodotto il metallo, non dal venditore, non dal trasportatore e non dall’importatore. Esso deve contenere, secondo l’articolo 1, paragrafo 1, il paese di fusione e colata e il numero di colata dell’acciaio importato. Il paese di fusione e colata è, nella definizione ripresa dal regolamento, il luogo in cui il ferro o l’acciaio grezzo è stato prodotto per la prima volta in forma liquida, in un forno per la fabbricazione dell’acciaio, ed è stato poi colato nella sua prima forma solida. La definizione comprende esplicitamente anche la rifusione dei rottami, quindi per l’acciaio fatto da rottame conta il paese in cui il rottame è stato rifuso, non il paese da cui il rottame è arrivato.
La Commissione non ha però trasformato il certificato del produttore nell’unica porta, almeno non dall’inizio. Secondo l’articolo 1, paragrafo 2, la dogana può completare un certificato incompleto con altri documenti, quando da esso manca il paese oppure il numero di colata. Più in là va il paragrafo 3 dello stesso articolo, che accetta gli stessi otto tipi di documenti come prove a sé stanti, quando il certificato del produttore non può essere fornito affatto. L’elenco è identico nei due paragrafi: fatture, bolle di consegna, certificati di qualità e clausole di ordini di acquisto o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di contabilità analitica e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale e descrizioni di prodotto. La differenza è che il paragrafo 2 resta in vigore a tempo indeterminato, mentre il paragrafo 3 si estingue il 30 settembre 2027.
Il regolamento non sta da solo. Esso attua l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/1384, il meccanismo con cui l’Unione risponde alla sovracapacità mondiale dell’acciaio con un contingente tariffario annuo e un dazio del 50 % per tutto ciò che supera il contingente. Il legame tra i due non è amministrativo, è di sostanza. Un tetto per paese può essere aggirato con facilità: l’acciaio fuso in un paese che ha esaurito il proprio contingente parte verso un paese terzo, viene laminato o soltanto rispedito da lì e arriva nell’Unione con un’altra origine e un altro contingente. La nozione di paese di fusione e colata taglia esattamente questa rotta, perché lega la merce al forno in cui è cominciata, non all’ultimo porto da cui è partita. Senza la prova della fusione, il tetto del 1° ottobre 2026 sarebbe stato una linea tracciata sulla carta.
L’obbligo copre tutte le 30 categorie di prodotti dell’allegato I del regolamento (UE) 2026/1384, dai fogli laminati a caldo fino a tubi, fili e barre, quindi praticamente tutto ciò che rientra nel regime dei contingenti. Non copre però tutto l’acciaio: i prodotti siderurgici a valle, i pezzi e i sottoinsiemi fabbricati in acciaio restano fuori dall’allegato I, e la Commissione ha tempo fino al 30 giugno 2027 per valutare se includerli. Un dettaglio che sfugge facilmente: le esenzioni dal contingente per Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono scritte nell’articolo 2 del regolamento di base e si applicano, alla lettera, al «presente articolo». L’obbligo di comprovare la fusione e la colata sta nell’articolo 4, che l’esenzione non tocca. L’acciaio norvegese entra dunque senza contingente e senza dazio del 50 %, ma non entra senza certificato del produttore.
Gli effetti che produce
La dichiarazione si fa in modo tecnico, attraverso codici TARIC di documento, non in una casella di testo libero. Secondo l’articolo 2, paragrafo 2, il paese di fusione e colata si dichiara con i codici TARIC dei documenti, il che significa che il dichiarante doganale deve avere già in mano il documento nel momento in cui compila la dichiarazione, non inviarlo in seguito. Il numero di colata, invece, non si dichiara mai: deve soltanto esistere nel documento. La distinzione conta per chi costruisce procedure interne, perché un lotto misto, con più colate nella stessa spedizione, richiede altrettanti numeri nella documentazione, anche se in dogana si dichiara un solo paese.
All’articolo 2, paragrafo 1, compare un obbligo che ricade sull’amministrazione, non sull’impresa, ma che costa all’impresa: quando il paese è attestato dai documenti dell’articolo 1, paragrafo 2 o 3, la dogana deve procedere a controlli documentali. Il testo italiano scrive «procedono a controlli documentali», un indicativo che nel linguaggio normativo vale come obbligo, non come facoltà. Il certificato del produttore completo non innesca questo controllo obbligatorio. Il risultato pratico è un sistema a due velocità alla frontiera: chi arriva con il certificato passa al ritmo abituale, chi arriva con fatture e corrispondenza commerciale entra in una verifica il cui termine non è scritto da nessuna parte. Lo stesso preambolo del regolamento riconosce che le verifiche possono ritardare l’accesso al livello tariffario pertinente fino alla loro conclusione, il che, con un contingente gestito trimestralmente secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni, può significare la perdita del posto nel contingente.
La sanzione è scritta in una sola proposizione, l’articolo 2, paragrafo 3: la mancata dichiarazione del paese di fusione e colata con prove verificabili adeguate comporta il rifiuto dell’importazione. Mancano allo stesso modo il dazio maggiorato, il termine per completare il fascicolo e la regolarizzazione successiva. La merce non entra. E poiché le prove adeguate sono quelle definite all’articolo 1, dove il numero di colata è richiesto in ogni variante, un fascicolo che mostra il paese ma non mostra la colata non è un fascicolo completo, anche se in dogana si dichiara soltanto il paese.
Per le merci già in viaggio il regolamento non prevede nulla. Nessun regime transitorio, né per i lotti caricati prima del 1° ottobre 2026, né per quelli in deposito. L’articolo 3 fissa la data di applicazione e si ferma lì. In pratica, una spedizione partita dall’Asia a metà agosto, con arrivo a ottobre, deve arrivare con un certificato che nessuno ha chiesto al carico e che viene rilasciato dall’acciaieria, non dallo spedizioniere.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 1° ottobre 2026 non esisteva alcun obbligo di comprovare in dogana il luogo della fusione. Il regolamento (UE) 2026/1384 si applica dal 1° luglio 2026, con i contingenti e con il dazio del 50 % fuori contingente, ma l’articolo 4, paragrafo 1, quello che chiede la prova della fusione e della colata, è stato rinviato dall’articolo 14, lettera b), dello stesso regolamento al 1° ottobre 2026. Tra le due date sono passati 92 giorni in cui il tetto ha funzionato senza lo strumento che lo rende difficile da aggirare. In questo intervallo gli importatori hanno avuto un regime più severo sul prezzo e più permissivo sulle carte di quello che comincia ora.
È cambiata anche la natura dell’informazione richiesta. L’origine doganale di una merce si stabilisce secondo regole di trasformazione sostanziale e può essere, in modo perfettamente legale, diversa dal paese in cui il metallo è stato prodotto. Il paese di fusione e colata non segue queste regole: torna al forno. Un laminato che ha origine in un paese terzo perché lì è stato lavorato dovrà da ora mostrare anche il proprio forno, anche se questo si trova in una parte del mondo completamente diversa.
In terzo luogo è cambiato l’orizzonte. L’elenco flessibile di documenti è un periodo transitorio di 365 giorni, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027 compreso, non una concessione permanente. Dopo di esso l’articolo 1, paragrafo 3, scompare dal diritto applicabile, e l’unica via che resta è il certificato del produttore, eventualmente completato con i documenti del paragrafo 2. Chi compra ora su contratti pluriennali negozia, senza accorgersene, anche per un regime documentale che non ha ancora visto.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il documento richiesto in primo luogo non è nuovo, inventato dalla Commissione: il certificato del produttore circola già nel commercio dell’acciaio ed è richiesto nelle esportazioni verso altri paesi fuori dall’Unione, quindi la maggior parte dei fornitori seri può rilasciarlo senza investimenti.
- Il primo anno ammette otto tipi di documenti ordinari come prove a sé stanti, il che lascia respiro alle imprese piccole, che non hanno leve per chiedere carte aggiuntive a un’acciaieria lontana.
- L’elenco è aperto a revisione in qualsiasi momento, e la Commissione si è impegnata nel preambolo a tenerlo sotto osservazione, quindi un documento che si rivela utile nella pratica può essere aggiunto senza una nuova negoziazione legislativa.
- La regola rende applicabile il tetto sull’acciaio. Senza di essa i contingenti per paese sarebbero stati aggirati con la rispedizione, e i produttori dell’Unione, compresi quelli romeni, avrebbero pagato la differenza.
- La dichiarazione con codici TARIC di documento si integra nella dichiarazione in dogana esistente, senza un formulario separato e senza una nuova piattaforma di comunicazione.
Che cosa resta un problema
- La sanzione è massima e unica: il rifiuto dell’importazione. Non esiste alcun gradino intermedio, né termine per completare il fascicolo, quindi un errore di documentazione si paga con la merce bloccata.
- Il documento chiave è rilasciato da un terzo che si trova fuori dall’Unione. L’importatore risponde per una carta che non può produrre da sé e che non può ottenere in regime d’urgenza.
- Non esiste un regime transitorio per le merci caricate prima del 1° ottobre 2026, anche se le catene di approvvigionamento dell’acciaio lavorano con termini di consegna di mesi, non di giorni.
- Il controllo documentale diventa obbligatorio proprio per chi non ha il certificato del produttore, cioè di regola per le imprese piccole, e la sua durata non è limitata da alcun termine scritto nel regolamento.
- La più permissiva delle regole scade il 30 settembre 2027, senza che il testo dica quale elenco ristretto ne prenda il posto. Le imprese devono prepararsi a un regime il cui contenuto non è ancora pubblicato.
- Il numero di colata è richiesto nella documentazione ma non si dichiara, quindi la sua assenza si scopre al controllo, non alla presentazione della dichiarazione, quando si potrebbe ancora rimediare.
Consigli pratici
- Verificate ora, per ogni fornitore, se il certificato del produttore che ricevete contiene esplicitamente il paese di fusione e colata e il numero di colata. Molti certificati del produttore riportano la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, ma indicano il paese solo implicitamente, attraverso l’indirizzo dell’acciaieria, che non è la stessa cosa di una menzione del paese della fusione.
- Inserite i due elementi nell’ordine di acquisto e nel contratto, non nella corrispondenza di consegna. Una clausola di qualità di un ordine di acquisto è essa stessa, secondo l’articolo 1, prova ammissibile, quindi lo sforzo di redazione rende il doppio.
- Per i lotti in viaggio al 1° ottobre 2026 chiedete il certificato retroattivo all’acciaieria già prima dell’arrivo della merce. Il regolamento non prevede alcuna agevolazione per essi, e l’unica rete di sicurezza resta, fino al 30 settembre 2027, l’elenco dei documenti alternativi.
- Non costruite la procedura interna sull’articolo 1, paragrafo 3. Si estingue il 30 settembre 2027, e un’impresa che ha lavorato un anno su fatture e corrispondenza commerciale si ritrova a ottobre 2027 senza fornitori abituati a rilasciare certificati.
- Se portate acciaio riciclato o acciaio di provenienza mista, chiarite in tempo quale sia il paese della rifusione. La definizione comprende la rifusione dei rottami, quindi il forno che ha rifuso il rottame dà il paese, e questo può essere diverso da quello indicato dal flusso della materia prima.
- Pianificate il margine di tempo in dogana per le spedizioni senza certificato. Il controllo documentale è obbligatorio per esse, e con un contingente gestito trimestralmente secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni un ritardo di qualche giorno può spostare il lotto nel trimestre successivo o fuori contingente, dove il dazio è del 50 %.
- L’acciaio proveniente da Islanda, Liechtenstein e Norvegia non ha bisogno di contingente, ma ha bisogno del certificato. Non confondete l’esenzione dell’articolo 2 del regolamento di base con un’esenzione dall’obbligo documentale dell’articolo 4.
Domande frequenti
Quale documento devo avere in dogana dal 1° ottobre 2026?
Se il fornitore non mi dà il certificato del produttore, l’importazione è bloccata?
Che cosa succede concretamente se la prova manca?
Il certificato del produttore copre anche il numero di colata? Che faccio se manca solo quello?
L’obbligo si applica anche all’acciaio proveniente da paesi con cui l’Unione ha un accordo di libero scambio?
Che cosa fa la Commissione con le informazioni raccolte?
Analisi della redazione
Le due date che chiudono il regime flessibile non sono scelte a caso, e la loro coincidenza dice più sull’atto di qualsiasi suo articolo. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento pubblicato il 31 agosto 2026 si applica fino al 30 settembre 2027, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2026/1384, quello che trasforma le informazioni sulla fusione e colata in un criterio di ripartizione dei contingenti per paese, diventa applicabile il 1° ottobre 2027. La porta dei documenti alternativi si chiude esattamente il giorno in cui i dati cominciano a contare nella divisione del denaro. La Commissione ha costruito dunque un anno in cui raccoglie informazione senza conseguenze tariffarie, con prove che ammette proprio perché non le userà per la ripartizione, e passa al requisito unico dal momento in cui l’informazione diventa operativa. Il calendario è coerente, ma nessuna frase del regolamento lo spiega, e un importatore che legge soltanto l’atto di esecuzione non ha modo di sapere perché l’elenco gli si restringe.
La seconda osservazione riguarda il rapporto tra l’atto di esecuzione e quello che l’ha autorizzato. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/1384 chiede agli importatori «prove verificabili adeguate, come ad esempio un certificato del produttore». La formula «come ad esempio» fa del certificato un esempio, non una condizione. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2026/1963 lo trasforma in obbligo, e con l’estinzione del paragrafo 3 al 30 settembre 2027 lo trasforma nell’unica via. Lo stesso articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di base chiedeva alla Commissione di tenere conto della situazione specifica delle PMI e di evitare oneri amministrativi sproporzionati. Il regolamento lo fa per il primo anno, poi smette di farlo, senza che il testo dica che cosa accade all’impresa che, a ottobre 2027, compra da una giacenza vecchia, da una rifusione di rottami o da un lotto misto, per cui il certificato del produttore non esiste e non può più essere rilasciato.
La terza osservazione è di cronologia e mostra quanto sia stato stretto il calendario. La consultazione pubblica sulla cui base la Commissione ha scelto il certificato del produttore è stata aperta il 2 giugno 2026, per quattro settimane, quindi fino al 30 giugno. Il regolamento che dà alla Commissione la competenza di stabilire le prove è stato adottato il 17 giugno 2026 e pubblicato il 24 giugno, cioè 15 e 22 giorni dopo l’apertura della consultazione. La Commissione ha interrogato il mercato sui documenti necessari per un obbligo che, alla data della domanda, non era ancora adottato. Il termine previsto dall’atto di base per il primo atto di esecuzione era il 31 agosto 2026, e la Commissione ha adottato il regolamento il 28 agosto, con tre giorni di anticipo. Il risparmio di tempo si è fermato però qui: tra l’entrata in vigore, il 1° settembre 2026, e la data di applicazione, il 1° ottobre 2026, il preambolo vede 30 giorni di adattamento, «tempo sufficiente» per gli operatori economici. L’adattamento riguarda però i produttori di acciaio fuori dall’Unione, i soli che possono rilasciare il documento. Per una spedizione caricata in agosto nessun adattamento è più possibile.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un regime transitorio per le merci già in viaggio. Una disposizione che accetti, per i lotti caricati prima del 1° ottobre 2026 e comprovati con il documento di trasporto, qualunque prova dell’elenco dell’articolo 1, paragrafo 3, senza il controllo documentale obbligatorio. Toglierebbe dal rischio esattamente le spedizioni che nessun importatore poteva più influenzare alla data di pubblicazione dell’atto.
- La pubblicazione dell’elenco ristretto prima del 30 settembre 2027, non dopo. Il regolamento lascia scadere il paragrafo 3 senza indicare che cosa ne prenda il posto. Un preavviso di almeno sei mesi per l’elenco definitivo permetterebbe di rinegoziare i contratti di fornitura, che nell’acciaio si concludono per periodi superiori a un anno.
- Una valvola per i casi in cui il certificato non può esistere. L’acciaio rifuso da rottami raccolti da più fonti, le giacenze vecchie e i lotti misti non hanno un certificato del produttore recuperabile. Senza una previsione per essi, l’articolo 2, paragrafo 3, respingerà dopo il 2027 importazioni che non nascondono nulla.
- Un termine massimo per il controllo documentale dell’articolo 2, paragrafo 1. Il controllo è obbligatorio, ma la sua durata non è limitata, e il preambolo riconosce che può ritardare l’accesso al livello tariffario. Con contingenti gestiti trimestralmente secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni, il ritardo si traduce direttamente nel dazio del 50 %.
- La dichiarazione del numero di colata, non soltanto la sua documentazione. L’articolo 2, paragrafo 2, chiede la dichiarazione soltanto del paese, con codici TARIC di documento. La colata resta una condizione di validità della prova che non passa per la dichiarazione, quindi la sua assenza si constata al controllo, quando l’importazione viene respinta, non alla presentazione, quando potrebbe essere completata.
- Un contenuto minimo del certificato del produttore. Il regolamento ammette che il documento non è armonizzato e non è stato concepito per indicare il paese della fusione. Un insieme minimo di voci, pubblicato come modello non obbligatorio, ridurrebbe il numero di certificati respinti perché indicavano l’indirizzo dell’acciaieria invece del paese di fusione e colata.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
EMITENT: Comisia Europeană Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2026/1963 din 31 august 2026 COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) 2026/1384 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2026 privind contracararea efectelor comerciale negative ale supracapacității mondiale pe piața oțelului din Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) 2020/2170 (1) (denumit în continuare „Regulamentul privind oțelul”), în special articolul 4 alineatul (2), întrucât: (1) Regulamentul privind oțelul a stabilit un cadru clar și cuprinzător pentru a contracara supracapacitatea mondială, în special prin deschiderea unui număr definit de contingente și prin stabilirea unei taxe în afara contingentului de 50 %. (2) Soluționarea efectivă a problemei supracapacității mondiale necesită eforturi comune sporite din partea Uniunii și a țărilor partenere care împărtășesc aceeași viziune și nu contribuie la supracapacitatea mondială. pentru a contracara cauzele profunde ale supracapacității mondiale, inclusiv prin monitorizarea importurilor și a locului lor de „topire și turnare”. (3) Țara de „topire și turnare” înseamnă locul inițial în care oțelul sau fierul brut este produs inițial sub formă lichidă într-un cuptor de producere a oțelului sau a fierului și este apoi turnat în prima sa stare solidă după topire, inclusiv retopirea deșeurilor. (4) Introducerea cerinței de transparență în ceea ce privește țara de „topire și turnare” prin Regulamentul privind oțelul urmărește să îmbunătățească trasabilitatea produselor siderurgice importate în Uniune, permițând Comisiei să dobândească o înțelegere mai precisă a lanțului de aprovizionare cu oțel al Uniunii și să evalueze orice evoluții viitoare ale politicilor, anticipate de abordarea etapizată prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (j) și la articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul privind oțelul. (5) Prin urmare, la importul în Uniune, trebuie să se declare țara de „topire și turnare”. (6) La 2 iunie 2026, Comisia a publicat o consultare publică deschisă timp de patru săptămâni pentru a evalua: (i) dacă certificatul de uzină este suficient pentru a demonstra țara de „topire și turnare”; (ii) dacă există alte documente care conțin informații relevante la un nivel similar sau comparabil cu cel al certificatului de uzină; (iii) posibila sarcină administrativă și/sau financiară care decurge din cerințele de documentare propuse, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). (7) Majoritatea respondenților au confirmat că certificatul de uzină ar fi un document adecvat, deși mulți susțin că acesta nu ar trebui să fie singura opțiune și se exprimă în favoarea unui cadru probatoriu flexibil care să permită utilizarea unei documentații complementare. (8) În ceea ce privește existența oricăror altor documente care ar putea fi utilizate ca alternativă la certificatul de uzină, părțile interesate nu susțin înlocuirea certificatului de uzină cu un singur document alternativ. În schimb, ele favorizează în mod covârșitor un cadru documentar flexibil, care să permită utilizarea mai multor tipuri de documente în acest sens. În multe cazuri, respondenții au sugerat furnizarea altor documente în completarea certificatului de uzină, iar în alte cazuri, ca alternativă. (9) Certificatul de uzină nu este un document armonizat și nici nu este conceput în mod special pentru a demonstra țara de „topire și turnare”. Consultarea țintită a confirmat că acesta este documentul cel mai larg recunoscut ca principal mijloc de identificare a țării și că, prin urmare, el ar trebui să fie prezentat de importatorii din Uniune atunci când este disponibil. Comisia confirmă, la rândul său, că certificatul de uzină este deja solicitat atunci când se exportă oțel către anumite alte țări din afara Uniunii. În cazul în care importatorii nu sunt în măsură să furnizeze un certificat de uzină și se bazează pe alte forme admisibile de dovezi, autoritățile vamale competente au obligația să verifice exactitatea dovezilor prezentate, ceea ce poate întârzia accesul la nivelul tarifar relevant până la finalizarea acestor verificări. (10) Prin urmare, este necesar să se utilizeze ca punct de pornire documentația existentă pentru a se limita sarcina administrativă potențială și pentru a se asigura faptul că cerințele de transparență rămân proporționate și realizabile pentru toți operatorii economici din Uniune, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii, deoarece utilizarea unui tip de dovezi recunoscute pe scară largă, cum ar fi certificatul de uzină, ar limita necesitatea unor verificări complementare, asigurând astfel o gestionare rapidă a importurilor. (11) Absența unei declarații privind țara de „topire și turnare”, susținută de dovezi verificabile adecvate astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind oțelul, ar constitui o nerespectare a cerințelor de transparență prevăzute în Regulamentul privind oțelul, ceea ce ar conduce la respingerea importului de către autoritățile vamale. (12) Prin urmare, este oportun să se stabilească mai întâi o listă de dovezi care pot fi prezentate autorităților vamale naționale în cursul unei perioade inițiale de un an, înainte de limitarea acestei liste începând cu 1 octombrie 2027, asigurându-se astfel faptul că operatorii economici își pot adapta treptat practicile în ceea ce privește furnizarea de informații privind țara de „topire și turnare” și permițându-i în același timp Comisiei să se bazeze pe informații solide în ceea ce privește țara de „topire și turnare”, în special având în vedere posibilele evoluții în materie de politici anticipate în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (j) și al articolului 12 alineatul (5) din Regulamentul privind oțelul. (13) Comisia ar trebui să revizuiască în permanență lista dovezilor privind țara de „topire și turnare”. Comisia poate adapta lista respectivă în orice moment. Acest lucru este valabil în special atunci când dovezile disponibile evoluează, necesitând astfel o ajustare a cerințelor privind documentația. (14) Este oportun ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât să le asigure operatorilor economici suficient timp pentru a-și adapta practicile până la data aplicării efective a cerinței de transparență. (15) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului privind barierele în calea comerțului, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1
(1) În momentul importului în Uniune, importatorii de produse care se încadrează în categoriile enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2026/1384 trebuie să furnizeze un certificat de uzină care să includă țara de „topire și turnare” și numărul de șarjă al oțelului importat. (2) Cu toate acestea, în cazul în care certificatul de uzină furnizat nu conține informații referitoare fie la țara de „topire și turnare”, fie la numărul de șarjă, autoritățile vamale pot lua în considerare următoarele dovezi ca fiind complementare certificatului de uzină, cu condiția ca acestea să conțină informațiile lipsă referitoare fie la țara de „topire și turnare”, fie la numărul de șarjă: (a) facturi; (b) avize de expediție; (c) certificate și clauze de calitate din comenzile de achiziție sau contractele executate; (d) declarații pe termen lung din partea furnizorilor; (e) contabilitatea costurilor și documente de producție; (f) documente vamale din țara exportatoare; (g) corespondență comercială; sau (h) descrieri ale produsului. (3) Atunci când nu se poate furniza un certificat de uzină, autoritățile vamale pot lua în considerare următoarele dovezi ca fiind dovezi de sine stătătoare, cu condiția ca ele să conțină informații referitoare la țara de „topire și turnare” și la numărul de șarjă: (a) facturi; (b) avize de expediție; (c) certificate și clauze de calitate din comenzile de achiziție sau contractele executate; (d) declarații pe termen lung din partea furnizorilor; (e) contabilitatea costurilor și documente de producție; (f) documente vamale din țara exportatoare; (g) corespondență comercială; sau (h) descrieri ale produsului. Articolul 2
(1) Atunci când documentele menționate la articolul 1 alineatul (2) sau (3) atestă țara de „topire și turnare”, autoritățile vamale trebuie să efectueze controale documentare ale informațiilor și ale documentelor justificative prezentate. (2) Țara de „topire și turnare” se declară prin intermediul codurilor TARIC ale documentelor. (3) Nedeclararea țării de „topire și turnare” cu dovezi verificabile adecvate, astfel cum sunt definite la articolele 1 și 2, conduce la respingerea importului. Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 octombrie 2026. Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (3) se aplică de la 1 octombrie 2026 până la 30 septembrie 2027. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 28 august 2026. Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN (1) JO L, 2026/1384, 24.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj.Mostra il testo integraleNascondi il testo integrale
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/1963 AL COMISIEI din 28 august 2026 privind stabilirea tipului de dovezi pe care importatorii trebuie să le prezinte pentru a dovedi țara de „topire și turnare”
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
