In breve

  • Dal 1° gennaio 2027, i conducenti con patente di categoria B o BE che effettuano trasporto stradale internazionale di merci per conto terzi devono possedere un certificato di formazione professionale (CPP).
  • Il corso dura almeno 5 giorni, di almeno 7 ore ciascuno, l’esame prevede 30 domande a risposta multipla in 30 minuti e la soglia di superamento è del 70 per cento. Il certificato costa 200 lei ed è valido 5 anni.
  • La formazione parte già dal 31 agosto 2026, nei centri autorizzati dal ministero. L’esame si può sostenere in rumeno e in inglese.
Atto: Decreto MTI n. 801/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 711 del 26 agosto 2026
Entrata in vigore: 26 agosto 2026

I conducenti di furgone che portano merci oltre confine per conto terzi entrano, dal 1° gennaio 2027, in un regime di abilitazione professionale che finora li lasciava fuori. Il decreto del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, ad interim, n. 801/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711 del 26 agosto 2026, fissa le condizioni per ottenere il certificato di formazione professionale, in sigla CPP, e modifica quattro atti normativi del settore del trasporto stradale. Il decreto è adottato in base all’ordinanza del Governo n. 5/2026, che ha modificato la legge sui trasporti stradali, e completa la serie di nuove regole per i conducenti professionali, dopo quella che ha cambiato il controllo dei camion che trasportano merci pericolose.

Finora l’abilitazione professionale riguardava i conducenti di camion, cioè chi guida veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate e possiede il certificato di qualificazione professionale, il CPI alla qualificazione iniziale e il CPC a quella continua. I veicoli leggeri erano rimasti fuori dal sistema.

Il nuovo certificato si rivolge ai titolari di patente di categoria B o BE che effettuano operazioni di trasporto stradale internazionale per conto terzi. Le norme che lo disciplinano entrano nel decreto del ministro dei trasporti n. 1.214/2015, come nuovo allegato, numerato 7^2.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è l’obbligo vero e proprio. Dal 1° gennaio 2027, i conducenti titolari delle patenti delle categorie B e BE che effettuano trasporto stradale internazionale per conto terzi devono possedere il CPP. Senza di esso l’attività non può essere esercitata legalmente.

Il secondo effetto è il calendario della formazione. I corsi possono iniziare dal 31 agosto 2026, quindi ci sono quattro mesi di rodaggio prima che l’obbligo diventi effettivo.

Il terzo effetto riguarda i centri. La formazione si svolge nei centri di formazione e perfezionamento professionale autorizzati dal ministero per i corsi dei conducenti di merci con veicoli oltre le 3,5 tonnellate, che per il CPP usano i materiali didattici di cui dispongono per la categoria CPC merci. I formatori sono quelli già abilitati alla formazione dei conducenti.

Il quarto effetto è la struttura del corso. Almeno 5 giorni, di almeno 7 ore ciascuno, in presenza oppure tramite e-learning, e nella variante online la durata della formazione non può superare le 12 ore. Il completamento del corso vale 12 mesi; chi non supera l’esame entro questo termine ripete il corso.

Il quinto effetto è l’esame. Si sostiene al computer, dura 30 minuti e comprende 30 domande a risposta multipla. Il candidato è ammesso se risponde correttamente ad almeno il 70 per cento di esse. L’esame è organizzato in lingua rumena e in lingua inglese.

Il sesto effetto è il costo e il termine. La tariffa di rilascio del CPP è di 200 lei, il certificato è rilasciato online dall’Autorità Stradale Rumena (ARR) entro 15 giorni dalla registrazione della domanda, e la sua validità è di 5 anni. Il rinnovo avviene frequentando i corsi nell’ultimo anno di validità, e il nuovo certificato decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello vecchio.

Il settimo effetto tocca l’esame in generale, non solo il CPP. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza delle aule d’esame possono essere conservate al massimo 60 giorni, e i candidati convocati due volte che non si sono presentati possono essere riprogrammati soltanto dopo 3 mesi solari dall’ultima convocazione.

L’ottavo effetto riguarda la prova pratica. I candidati la sostengono soltanto nel distretto o nel Municipio di Bucarest dove hanno superato la prova teorica. La ripetizione dell’esame si può sostenere nel distretto della teoria o in quello di iscrizione. Il passaggio a un altro centro dello stesso distretto avviene soltanto su richiesta del centro all’Autorità Stradale Rumena, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’esame.

Il nono effetto è per i formatori. La tariffa d’esame per ottenere o vidimare l’attestato di formatore è di 100 lei per ogni prova sostenuta, la prova di pagamento si presenta in originale alla commissione, e i membri della commissione sono remunerati dall’Autorità Stradale Rumena con questa tariffa.

Il decimo effetto è la digitalizzazione. Dal 1° gennaio 2027, le domande per il CPI, il CPC e per il certificato di trasporto di merci pericolose ADR, così come quelle per la carta del conducente, la carta dell’impresa e la carta dell’officina, si presentano registrandosi nel sistema informatico dell’Autorità Stradale Rumena.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il primo cambiamento è la comparsa di un certificato che non esisteva. Il sistema di abilitazione aveva il CPI, il CPC e l’ADR, tutti legati al trasporto pesante o alle merci pericolose. Il CPP è il primo documento di formazione professionale costruito per i conducenti di veicoli leggeri nel traffico internazionale.

Il secondo cambiamento è che un modulo acquista voci nuove. Nell’allegato n. 5 alle Norme di autorizzazione dei centri, approvate con il decreto n. 1.212/2015, la formula «Subsemnatul/Subsemnata, ……………, având:» diventa «Subsemnatul/Subsemnata, ……………, cu datele de contact: telefon ………………, e-mail …………………, având:», cioè al nome del richiedente si aggiungono il telefono e l’indirizzo e-mail.

Il terzo cambiamento inquadra giuridicamente l’esame. La prova teorica si svolge indipendentemente da altre mansioni ed è qualificata espressamente come attività in ambito didattico, ai sensi dell’art. 462, comma 2 del Codice amministrativo. La formulazione conta per il regime delle incompatibilità e del cumulo di incarichi dei membri della commissione.

Il quarto cambiamento è l’elenco dei documenti per l’esame. Il candidato presenta il documento d’identità in originale se è cittadino rumeno, il certificato di registrazione o la carta di soggiorno se proviene da uno Stato dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera, oppure il permesso di soggiorno se proviene da un altro Stato. A questi si aggiunge la patente di guida in originale, il documento sostitutivo con diritto di circolazione o l’attestazione che certifica che la patente è stata depositata per la conversione.

Il quinto cambiamento è la restrizione territoriale alla prova pratica, finora più permissiva nella pratica, ora scritta esplicitamente, con la procedura di deroga e il termine di 3 giorni lavorativi.

Quello che non cambia è il programma. La formazione per il CPP segue il programma dell’allegato n. 2a all’allegato n. 2 dello stesso decreto del 2015, cioè i temi già usati per i conducenti.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • I conducenti di veicoli leggeri che fanno corse internazionali entrano in un sistema di formazione che finora li scavalcava.
  • I quattro mesi tra il 31 agosto 2026 e il 1° gennaio 2027 lasciano il tempo per i corsi prima che l’obbligo diventi effettivo.
  • Il certificato è rilasciato online, entro 15 giorni, senza recarsi allo sportello.
  • L’esame si può sostenere anche in lingua inglese, il che aiuta i conducenti stranieri che lavorano per operatori rumeni.
  • Il limite di 60 giorni per la conservazione delle registrazioni video delle aule d’esame porta una regola chiara di protezione dei dati dove non ce n’era nessuna.
  • La tariffa di 100 lei a prova all’esame di formatore e la regola sulla remunerazione della commissione con questa tariffa rendono trasparente il circuito del denaro.

Che cosa resta un problema

  • Chi debba ottenere il certificato non risulta chiaro: gli articoli parlano delle categorie B e BE, mentre il modello di certificato parla di veicoli tra 2,4 e 3,5 tonnellate.
  • Il costo totale per un conducente non è solo quello di 200 lei: il corso di almeno 5 giorni si paga a parte, e il decreto non pone un tetto alla tariffa dei centri.
  • Cinque giorni di corso significano una settimana in cui il conducente non lavora, un costo a carico suo o del datore di lavoro.
  • La restrizione che lega la prova pratica al distretto della prova teorica complica la situazione dei conducenti che lavorano lontano da casa.
  • La riprogrammazione dopo 3 mesi per chi manca due volte è una sanzione severa per una professione dagli orari imprevedibili.
  • Il decreto non dice che cosa accade a chi ottiene il certificato tra settembre e dicembre 2026, cioè prima che l’obbligo sorga.

Consigli pratici

  1. Se fate trasporto internazionale di merci per conto terzi con patente B o BE, iniziate il corso in autunno. L’obbligo scatta il 1° gennaio 2027, e il completamento del corso vale soltanto 12 mesi.
  2. Verificate che il centro presso cui vi iscrivete sia autorizzato dal ministero per i corsi dei conducenti di merci. Solo questi possono organizzare la formazione per il CPP.
  3. Chiedete fin dall’inizio il programma completo: almeno 5 giorni di almeno 7 ore ciascuno. Un corso più breve non vi dà diritto a partecipare all’esame.
  4. Se scegliete la variante e-learning, tenete presente il tetto: la durata della formazione tramite programma informatico non può superare le 12 ore.
  5. Preparate i documenti in originale per il giorno dell’esame. Il documento d’identità e la patente di guida in copia non bastano all’esame, anche se all’iscrizione le copie sono accettate.
  6. Se la patente è stata depositata per la conversione, procuratevi l’attestazione valida rilasciata dall’autorità competente. È accettata al posto della patente.
  7. Non mancate a due convocazioni d’esame. La terza si potrà sostenere soltanto dopo 3 mesi solari dall’ultima.
  8. Sostenete la prova pratica nel distretto in cui avete superato la teoria. Se vi serve un altro centro dello stesso distretto, chiedete al centro di trasmettere la richiesta all’Autorità Stradale Rumena con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
  9. Iniziate il rinnovo nell’ultimo anno di validità del certificato. Il nuovo CPP decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello vecchio, quindi non perdete giorni di attività.

Domande frequenti

Chi deve avere il certificato di formazione professionale?
I conducenti titolari delle patenti di guida per le categorie B e BE che effettuano operazioni di trasporto stradale internazionale di merci per conto terzi. L’obbligo comincia il 1° gennaio 2027.
Da quando si possono seguire i corsi?
Dal 31 agosto 2026, nei centri di formazione e perfezionamento professionale autorizzati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
Quanto dura il corso?
Almeno 5 giorni, di almeno 7 ore ciascuno. Tramite e-learning, la durata della formazione non può superare le 12 ore.
Com’è fatto l’esame?
Si sostiene al computer, dura 30 minuti e ha 30 domande a risposta multipla. Si supera con almeno il 70 per cento di risposte corrette. Si può sostenere in rumeno o in inglese.
Quanto costa il certificato?
La tariffa di rilascio è di 200 lei. Il costo del corso presso il centro di formazione si paga a parte e non è fissato dal decreto.
Quanto è valido?
Cinque anni. Il rinnovo avviene frequentando i corsi nell’ultimo anno di validità e superando l’esame, e il nuovo certificato decorre dal giorno successivo alla scadenza di quello vecchio.
In quanto tempo lo ricevo?
Entro 15 giorni dalla data di registrazione della domanda presso l’Autorità Stradale Rumena. È rilasciato online.
Che cosa cambia per la carta del tachigrafo?
Dal 1° gennaio 2027, le domande per la carta del conducente, la carta dell’impresa e la carta dell’officina si presentano registrandosi nel sistema informatico dell’Autorità Stradale Rumena, come quelle per il CPI, il CPC e l’ADR.
Che cosa succede se manco all’esame?
I candidati convocati a due sessioni d’esame che non si sono presentati possono essere riprogrammati soltanto dopo 3 mesi solari dalla data dell’ultima convocazione.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • L’ambito di applicazione non si chiude: la categoria della patente negli articoli, il tonnellaggio sul certificato. L’art. I, comma 4 del decreto e l’art. 1, comma 1 delle norme dell’allegato definiscono l’obbligo attraverso la categoria della patente, B e BE, e attraverso la natura del trasporto, internazionale e per conto terzi, senza alcuna soglia di massa. Il modello di certificato dell’allegato alle norme attesta invece la formazione «pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri în trafic internațional cu vehicule având masa maximă autorizată între 2,4 și 3,5 tone», cioè per i conducenti che effettuano trasporto stradale di merci per conto terzi in traffico internazionale con veicoli la cui massa massima autorizzata è compresa tra 2,4 e 3,5 tonnellate. Un conducente con patente di categoria B che fa trasporto internazionale per conto terzi con un veicolo di 2 tonnellate ricade sotto l’obbligo dell’art. I, comma 4, ma riceve un documento che certifica la formazione per una categoria di veicoli in cui non rientra. Dall’atto non si può stabilire se l’obbligo riguardi tutti i titolari di B e BE oppure soltanto chi guida veicoli tra 2,4 e 3,5 tonnellate.
  • Lo stesso certificato, due denominazioni, art. I, comma 3. Il comma dice «Pregătirea conducătorilor auto în vederea obținerii certificatului de calificare profesională (CPP)», cioè la formazione dei conducenti in vista dell’ottenimento del certificato di qualificazione professionale (CPP). Nel titolo del decreto, nell’art. I, commi 1, 2 e 4 e in tutto il corpo delle norme dell’allegato, però, il CPP è il certificato di formazione professionale. «Certificat de calificare profesională», il certificato di qualificazione professionale, è la denominazione di altri due documenti disciplinati dalle stesse norme, il CPI e il CPC, richiamati come tali all’art. V, comma 1 dello stesso decreto. Il comma 3 è l’unico che stabilisce chi tiene i corsi, quindi la confusione di denominazione cade proprio sulla norma che designa i formatori competenti.

Analisi della redazione

Il decreto colma un vuoto reale. Il trasporto internazionale con veicoli leggeri è cresciuto molto negli ultimi anni proprio perché era meno regolato di quello pesante, e i suoi conducenti non passavano per nessuna forma di formazione obbligatoria. Un corso di cinque giorni e un test a risposta multipla non trasformano un corriere in un professionista, ma introducono una soglia minima dove non ce n’era nessuna. I dettagli amministrativi sono pensati bene: il rilascio online, il termine di 15 giorni, l’esame anche in inglese, il tetto di 60 giorni per le registrazioni video delle aule d’esame.

La debolezza dell’atto è che non dice con chiarezza a chi si rivolge. Gli articoli definiscono l’obbligo attraverso la categoria della patente, il certificato lo definisce attraverso la massa del veicolo, tra 2,4 e 3,5 tonnellate. I due criteri non si sovrappongono: con la patente di categoria B si guidano anche veicoli da una tonnellata. Un operatore che a settembre deve decidere quali dipendenti mandare al corso non trova la risposta nel testo, e da quella risposta dipende se da gennaio potrà ancora fare corse.

La seconda debolezza è economica. I 200 lei sono la tariffa di rilascio, non il costo reale. Il corso di almeno cinque giorni si paga a parte, a un prezzo che il decreto non tocca, e a esso si aggiunge una settimana di mancato lavoro. Per un conducente autonomo che fa corse con un furgone, la somma può superare di parecchie volte la tariffa ufficiale, e il decreto non prevede né rateizzazione né un percorso di formazione più breve per chi ha anzianità.

Merita notare anche il modo in cui sono designati i centri. La formazione per un certificato destinato ai veicoli leggeri si svolge nei centri autorizzati per i corsi dei conducenti oltre le 3,5 tonnellate, usando i materiali didattici per il CPC merci. La soluzione ha una sua logica, perché l’infrastruttura esiste già, ma significa che un conducente di veicolo leggero impara da un materiale scritto per il camion.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un solo criterio di applicazione, scritto nell’articolo che crea l’obbligo. O la categoria della patente, o la massa del veicolo, non entrambe in punti diversi. Darebbe agli operatori una risposta verificabile alla domanda su chi vada al corso, con quattro mesi di anticipo sul termine.
  • La correzione della denominazione del certificato all’art. I, comma 3. Toglierebbe l’unico punto in cui la norma che designa i formatori sembra parlare di un documento diverso da quello disciplinato dal decreto.
  • Un tetto o un tariffario per il corso di formazione. Renderebbe prevedibile il costo totale per un conducente autonomo, là dove ora si conosce soltanto la tariffa di rilascio, cioè la parte più piccola.
  • Un programma proprio per i veicoli leggeri, al posto del materiale CPC merci. Sostituirebbe un testo scritto per i camion di grande tonnellaggio con uno adattato alle corse internazionali in furgone, che hanno un altro regime di tempi di guida e un altro tipo di merce.
  • Una regola di transizione per i certificati ottenuti tra il 31 agosto e il 31 dicembre 2026. Confermerebbe esplicitamente che chi si prepara presto non perde nulla, e che i cinque anni di validità decorrono dal rilascio, non dalla data in cui l’obbligo diventa effettivo.
  • Un’eccezione motivata al termine di 3 mesi per la riprogrammazione. Una corsa internazionale non pianificata non è un’assenza per negligenza, e un attestato del datore di lavoro potrebbe distinguere le due situazioni.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 711 del 26 agosto 2026 16 pagine PDF, 126 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.