In breve

  • Dal 1° ottobre 2026 la «rovinieta», la tariffa di utilizzo della rete di strade nazionali, non costa più uguale per tutte le auto: 228 lei all’anno per una elettrica, 254 per una Euro 6, 292 per una Euro 5 ed Euro 4, 330 per una Euro 3 e più vecchia. Nel settembre 2026 qualsiasi autovettura pagava 262,92 lei, indipendentemente da quanto inquinasse. Chi ha un’auto elettrica paga il 13,3% in meno, chi ha una Euro 6 il 3,4% in meno, mentre il proprietario di un’auto Euro 3 paga il 25,5% in più.
  • I camion di oltre 3,5 tonnellate spariscono del tutto dalla tabella. Passano al pagamento a chilometro, attraverso il sistema TollRo. Restano invece i minibus e gli autobus, in due categorie nuove, e pagano tra il 23,7% e il 78,7% in più rispetto al livello del settembre 2026.
  • Il prezzo è scritto d’ora in poi in lei, non in euro, e si aggiorna una volta all’anno, con l’inflazione. Questo significa che non cambia più di mese in mese, secondo il cambio valutario, ma anche che il livello può essere alzato d’ora in poi con la firma di un ministro, non con un’ordinanza o con una legge. Sono interessati tutti i proprietari di autovetture, di veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate, di minibus e di autobus che circolano sulle strade nazionali.
Atto: Decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 888/2026 per l’approvazione delle categorie di veicoli e del livello della «rovinieta»
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 818 del 25 settembre 2026, pagine 15-16
Entrata in vigore: dalla pubblicazione, 25 settembre 2026, poiché l’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 sulle norme di tecnica legislativa prevede che gli atti normativi, ad eccezione delle leggi e delle ordinanze, producono effetti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, se non contengono essi stessi una data successiva. I livelli dell’allegato si applicano però soltanto alla «rovinieta» la cui validità inizia il 1° ottobre 2026 o più tardi

Il decreto pubblicato il 25 settembre 2026 mette fine alla regola secondo cui tutte le autovetture pagavano la stessa «rovinieta». Dal 1° ottobre 2026 la tariffa dipende da tre cose: che tipo di veicolo guidate, quanto inquina e per quanti giorni la comprate. Per un’auto, l’anno intero costa 228 lei se è elettrica, 254 se è Euro 6, 292 se è Euro 5 o Euro 4 e 330 se è Euro 3, Euro 2, Euro 1 o senza norma. Il pagamento si verifica attraverso lo stesso sistema di telecamere per il quale il Governo ha approvato, una settimana prima, 300 postazioni di controllo e 1.258 telecamere, per 132 milioni di lei.

Il confronto con quanto si pagava finora si fa facilmente, perché il gestore delle strade, la Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali, pubblica ogni mese la tariffa in lei. Per il settembre 2026, al cambio di 5,2584 lei per un euro, l’autovettura pagava 18,40 lei al giorno, 31,55 lei per dieci giorni, 49,95 lei per trenta giorni, 78,88 lei per sessanta giorni e 262,92 lei all’anno. Le stesse cinque durate restano anche nella tabella nuova, ma ciascuna ha ora quattro prezzi invece di uno solo.

Per le autovetture il cambiamento non va in una sola direzione. La «rovinieta» annuale scende del 13,3% per le auto elettriche e del 3,4% per quelle Euro 6, ma sale dell’11,1% per le Euro 5 ed Euro 4 e del 25,5% per le Euro 3 e più vecchie. L’unica eccezione a questo schema è la «rovinieta» di un giorno, che aumenta in tutte e quattro le colonne: da 18,40 lei a 20, 22, 26 o 29 lei, ossia tra l’8,7% e il 57,6% in più. Chi entra nel Paese per un solo giorno con l’auto paga di più, per quanto pulito sia il motore.

I veicoli commerciali fino a 3,5 tonnellate seguono esattamente la stessa curva: 521 lei all’anno per quelli elettrici, 579 per Euro 6, 665 per Euro 5 ed Euro 4, 752 per Euro 3 e più vecchi, rispetto ai 599,46 lei che pagavano tutti nel settembre 2026. Le differenze sono, nell’ordine, meno 13,1%, meno 3,4%, più 10,9% e più 25,4%.

Il trasporto di persone è un’altra storia. I minibus con più di 9 e al massimo 23 posti pagavano 1.998,19 lei all’anno; dal 1° ottobre pagano tra 2.471 e 3.569 lei, ossia tra il 23,7% e il 78,6% in più. Gli autobus con più di 23 posti pagavano 3.496,84 lei; ora pagano tra 4.326 e 6.249 lei, con un aumento che va dal 23,7% al 78,7%. Nessuna colonna scende, nemmeno quella dei veicoli elettrici.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che la classe di emissioni inquinanti diventa, per la prima volta, un criterio di prezzo per la «rovinieta». Il fondamento è l’articolo 4 comma (2) della legge n. 226/2023, secondo cui la tariffa si stabilisce in base alla categoria del veicolo, alla classe di emissioni inquinanti e alla durata di utilizzo della rete. Fino a questo decreto il primo e il terzo criterio funzionavano, il secondo no. L’allegato del decreto lo attua con quattro colonne: veicoli elettrici, Euro 6, Euro 5 ed Euro 4 insieme, da Euro 3 a Euro 0 insieme.

Segue la situazione di coloro ai quali non si può stabilire la classe di emissioni. La nota 1 dell’allegato ripete la regola dell’articolo 6 comma (3) della legge: se non possono essere forniti dati sulla classe di emissioni, il veicolo rientra nella classe Euro 0, cioè nella colonna più cara. Per un’autovettura, la differenza tra avere e non avere la classe registrata correttamente arriva a 76 lei all’anno. I veicoli elettrici sono esclusi espressamente da questa regola: la nota 2 dice che l’indicazione sulla fonte di energia alla voce P.3 della carta di circolazione tiene luogo di classificazione, quindi essi rientrano nella prima colonna, non nell’ultima.

Il terzo effetto è la sparizione dei camion dalla tabella. L’allegato ha quattro categorie: autovetture, merci fino a 3,5 tonnellate, persone da 10 a 23 posti, persone con più di 23 posti. I veicoli per il trasporto di merci più pesanti di 3,5 tonnellate, che finora occupavano quattro posizioni separate, non compaiono più affatto, perché l’articolo 4 comma (1) della legge n. 226/2023 li esclude dalla «rovinieta». Dal 1° ottobre pagano il TollRo, cioè la tariffa unitaria moltiplicata per la distanza percorsa in chilometri interi. Le tariffe unitarie sono fissate da un altro decreto, il n. 1.925/2025, e vanno da 0,08 lei al chilometro a 0,62 lei al chilometro, secondo la categoria del veicolo, la classe di emissioni e il tipo di strada.

Il quarto effetto è il passaggio dall’euro al leu. Prima, la tariffa era scritta in euro nell’allegato di un’ordinanza, e la somma da pagare cambiava ogni mese, secondo il cambio valutario. Dal 1° ottobre la cifra dell’allegato è essa stessa la somma dovuta. La «rovinieta» non sale più perché si è mosso l’euro, ma nemmeno scende.

Il quinto effetto riguarda chi decide d’ora in avanti. L’articolo 5 comma (4) della legge n. 226/2023 attribuisce il livello della «rovinieta» alla competenza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per la prima volta, il prezzo che ogni automobilista paga per le strade nazionali cambia con un decreto ministeriale, non con un’ordinanza o con una legge. L’unico freno scritto resta l’articolo 5 comma (2) della stessa legge, che lega le tariffe brevi a quella annuale: un giorno non può superare il 9% della tariffa di 12 mesi, dieci giorni il 12%, trenta giorni il 19%, sessanta giorni il 30%.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il livello precedente si trovava nell’allegato n. 1 dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002, modificata per l’ultima volta nel 2025. Lì le tariffe erano espresse in euro, e l’autovettura aveva 3,5 euro al giorno, 6 per dieci giorni, 9,5 per trenta giorni, 15 per sessanta giorni e 50 euro all’anno. L’ordinanza è abrogata il 1° ottobre 2026, in forza dell’articolo 24 comma (1) della legge n. 226/2023, con il termine spostato dalla legge n. 103/2026, quindi il decreto non si sovrappone a essa, ma ne prende il posto.

Il primo cambiamento è il numero dei prezzi. Il vecchio allegato aveva un prezzo per ogni combinazione di veicolo e durata. Il nuovo allegato ne ha quattro, uno per ciascun gruppo di emissioni. Per le quattro categorie e le cinque durate rimaste, questo significa 80 cifre là dove prima, sulle stesse categorie, ce n’erano venti.

Il secondo cambiamento è la composizione delle categorie. Il vecchio allegato aveva otto posizioni, dalla A alla H. Le autovetture restano categoria A, e le merci fino a 3,5 tonnellate restano B. I minibus, che erano categoria G, diventano C, e gli autobus, che erano H, diventano D. Le quattro categorie di merci pesanti, da 3,5 a 7,5 tonnellate, da 7,5 a 12 tonnellate e le due oltre 12 tonnellate, non hanno più corrispondente: passano interamente al TollRo.

Il terzo cambiamento è l’ampiezza del salto dall’auto al minibus. La soglia resta dov’era, a 9 posti a sedere compreso il conducente, ma la differenza tra le due categorie cresce. Nel settembre 2026 un minibus pagava 7,6 volte quanto un’auto, 1.998,19 lei contro 262,92. Dal 1° ottobre paga 10,8 volte di più, 2.746 lei contro 254, a parità di norma Euro 6. Un veicolo con dieci posti paga ora quasi undici volte la «rovinieta» di un’autovettura.

Il quarto cambiamento è il meccanismo di rincaro. La vecchia ordinanza teneva la tariffa in euro e lasciava che il cambio facesse il resto; chi voleva alzarla in termini reali doveva passare per un’ordinanza o per una legge. Il decreto di adesso mette al posto del cambio una formula di indicizzazione annuale con l’indice dei prezzi al consumo, applicata entro il 31 dicembre, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il risultato si arrotonda al leu, eliminando la frazione, quindi sempre per difetto.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il prezzo è scritto direttamente in lei e non cambia più da un mese all’altro. Finora la stessa «rovinieta» di 12 mesi costava una cifra a gennaio e un’altra a settembre, perché gli euro si convertivano al cambio del mese di emissione.
  • Le auto elettriche e quelle Euro 6 pagano meno che nel settembre 2026, rispettivamente il 13,3% e il 3,4% in meno sulla tariffa annuale. Sono le uniche diminuzioni di tutta la tabella.
  • Tutti i 64 rapporti tra le tariffe brevi e quella annuale rientrano nei massimali dell’articolo 5 comma (2) della legge n. 226/2023. Il più vicino al limite, la «rovinieta» di 60 giorni per le autovetture Euro 3 e più vecchie, tocca esattamente il 30,00% della tariffa annuale, senza superarlo.
  • I veicoli elettrici sono esentati esplicitamente dalla classificazione automatica in Euro 0, grazie alla nota 2 dell’allegato. Senza di essa, un’auto priva di classe di emissioni attribuita sarebbe finita nella colonna più cara proprio perché non ha un motore a combustione.
  • Le durate di validità sono definite in giorni, non con un rinvio ad altra norma: dieci giorni significa il giorno di inizio più altri nove, e dodici mesi significa fino al giorno precedente allo stesso giorno dell’anno successivo.
  • Il livello della «rovinieta» non dipende più dall’andamento della moneta europea, quindi nemmeno il bilancio stradale sale automaticamente quando il leu si indebolisce.

Che cosa resta un problema

  • La formula di indicizzazione dell’articolo 2 comma (1) definisce due volte, in modo diverso, lo stesso indice. Si veda la sezione degli errori più avanti.
  • L’arrotondamento per difetto, fino a 0,99 lei inclusi, blocca di fatto le tariffe piccole. Una «rovinieta» di 20 lei non sale a 21 se non quando l’indice dei prezzi al consumo supera 105, cioè con un’inflazione di almeno il 5%. Quella di 330 lei si muove già dallo 0,30%.
  • La prima indicizzazione deve essere fatta entro il 31 dicembre 2026, cioè dopo 92 giorni di applicazione delle nuove tariffe, con un indice calcolato sull’intervallo da ottobre 2025 a settembre 2026, quando queste tariffe non esistevano nemmeno.
  • Il decreto non dice chi effettua l’aggiornamento annuale e dove si pubblica il risultato. Nel regime precedente, la conversione mensile la pubblicava il gestore della rete, la Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali, sul proprio sito; d’ora in poi nulla obbliga più nessuno a pubblicare la cifra.
  • L’allegato non mostra da dove vengono le quattro colonne. Esse sono generate da un solo livello di riferimento, quello Euro 6, con una riduzione di circa il 10% per le elettriche e aumenti di circa il 15% e il 30% per le altre due, ma né le percentuali né la colonna di base sono scritte da qualche parte.
  • La struttura delle tariffe brevi è molto più pesante per le autovetture che per gli autobus. La «rovinieta» di un giorno di un’auto Euro 6 rappresenta l’8,66% di quella annuale, vicino al massimale legale del 9%. Per un autobus lo stesso rapporto è del 2,00%, cioè meno di un quarto del massimale.

Consigli pratici

  1. Verificate la classe di emissioni sulla carta di circolazione prima del 1° ottobre 2026. Se i dati sulla classe di emissioni non possono essere forniti, il veicolo rientra automaticamente in Euro 0, cioè nella colonna più cara, e per un’autovettura questo significa 330 lei all’anno invece di 254.
  2. Per le auto elettriche il livello applicabile è quello della prima colonna, sulla base dell’indicazione alla voce P.3 della carta di circolazione. Non fatevi classificare in Euro 0: la nota 2 dell’allegato dice espressamente che quella regola non si applica a loro.
  3. La «rovinieta» si può acquistare al massimo 30 giorni prima della data di inizio della validità, e i nuovi livelli si applicano a quelle che iniziano il 1° ottobre 2026 o più tardi. Se avete un’auto Euro 3 e la validità inizia il 30 settembre, pagate il livello vecchio per tutto il periodo.
  4. Sui periodi lunghi, fate il calcolo prima di comprare a pezzi. Per un’autovettura Euro 6, la «rovinieta» annuale di 254 lei diventa più conveniente dell’acquisto ripetuto di quelle da 30 giorni a partire dalla sesta, e di quelle da 60 giorni a partire dalla quarta.
  5. I proprietari di veicoli per il trasporto di merci oltre 3,5 tonnellate non hanno più nulla da cercare in questa tabella. Pagano a chilometro, attraverso il TollRo, e la cifra dipende dalla massa, dalla norma Euro e dal tipo di strada.
  6. Attenzione alla soglia dei 9 posti a sedere, conducente incluso. Un veicolo con 9 posti resta nella categoria delle autovetture, con 254 lei all’anno per Euro 6; uno con 10 posti passa nella categoria dei minibus e paga 2.746 lei.

Domande frequenti

Quanto costa la «rovinieta» per un anno dal 1° ottobre 2026?
Per un’autovettura: 228 lei se è elettrica, 254 per Euro 6, 292 per Euro 5 ed Euro 4, 330 per Euro 3 e più vecchie. Per un veicolo commerciale fino a 3,5 tonnellate: 521, 579, 665 e 752 lei. Per un minibus con 10-23 posti: 2.471, 2.746, 3.157 e 3.569 lei. Per un autobus con più di 23 posti: 4.326, 4.807, 5.528 e 6.249 lei. Tutti gli importi comprendono l’imposta sul valore aggiunto.
Pago di più o di meno rispetto a prima?
Dipende dalla classe di emissioni. Nel settembre 2026 la «rovinieta» annuale di un’autovettura costava 262,92 lei per tutti. Rispetto a questa somma, le auto elettriche pagano il 13,3% in meno, quelle Euro 6 il 3,4% in meno, quelle Euro 5 ed Euro 4 l’11,1% in più e quelle Euro 3 e più vecchie il 25,5% in più.
Come faccio a sapere in quale colonna rientro?
Dalla carta di circolazione. Se da essa non si può stabilire la classe di emissioni inquinanti, il veicolo rientra in Euro 0, cioè nella colonna più cara. Per i veicoli elettrici, la classificazione avviene sulla base dell’indicazione sulla fonte di energia alla voce P.3 o nel documento equivalente dello Stato di immatricolazione.
Che cosa succede alla «rovinieta» che ho già comprato?
I livelli dell’allegato si applicano soltanto a quelle il cui periodo di validità inizia il 1° ottobre 2026 o dopo tale data. Una la cui validità è iniziata prima resta al livello pagato, fino alla scadenza.
I camion pagano ancora la «rovinieta»?
No. I veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate non compaiono più nell’allegato. Dal 1° ottobre 2026 pagano il TollRo, cioè la tariffa unitaria moltiplicata per il numero di chilometri percorsi. Le tariffe unitarie sono fissate dal decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 1.925/2025 e vanno da 0,08 a 0,62 lei al chilometro.
Perché non vedo più il prezzo in euro?
Perché l’articolo 3 comma (3) della legge n. 226/2023 richiede che le tariffe siano fissate in lei. Fino al 30 settembre 2026 l’allegato n. 1 dell’Ordinanza del Governo n. 15/2002 scriveva le tariffe in euro, e la somma da pagare si ricalcolava ogni mese al cambio valido per il mese di emissione. Quel meccanismo scompare insieme all’ordinanza.
Chi può alzare le tariffe d’ora in avanti?
Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con decreto, in forza dell’articolo 5 comma (4) della legge n. 226/2023. Il limite scritto è l’articolo 5 comma (2) della stessa legge, che fissa un tetto alle tariffe brevi pari al 9%, al 12%, al 19% e al 30% di quella annuale. La tariffa annuale in sé non ha alcun tetto legale.
Da quando produce effetti il decreto?
Dalla pubblicazione, 25 settembre 2026. L’articolo 12 comma (3) della legge n. 24/2000 prevede che gli atti normativi, ad eccezione delle leggi e delle ordinanze, entrino in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, se non contengono essi stessi una data successiva. L’applicazione effettiva dei livelli comincia però il 1° ottobre 2026, data prevista dall’articolo 29 comma (1) della legge n. 226/2023, nella forma data dalla legge n. 103/2026.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. 2 comma (1). La stessa frase definisce due volte, in modo diverso, l’indice che cambia la tariffa ogni anno. La prima metà chiede l’indice dei prezzi al consumo «comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior», cioè comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica per l’anno precedente, quindi su un anno solare concluso. La seconda metà, quella che spiega il simbolo della formula, chiede l’«indicele lunar al prețurilor de consum (IPC total)», cioè l’indice mensile dei prezzi al consumo, valido per l’intervallo compreso tra il mese di ottobre dell’anno precedente e il mese di settembre dell’anno in cui si effettua il calcolo. I due periodi non coincidono e danno due valori diversi, quindi due tariffe diverse per lo stesso veicolo. La prima variante è anche quella scritta nell’articolo 3 comma (4) della legge n. 226/2023, che il decreto attua. Inoltre, un indice mensile non può essere valido per un intervallo di dodici mesi, perché misura un solo mese.
  • Art. 3 commi (2) e (3). Il comma (2) dice con chiarezza in base a che cosa si stabilisce il livello applicabile: in base alla data in cui inizia il periodo di validità della «rovinieta». Il comma (3) dice soltanto che il valore aggiornato ogni anno «se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor», cioè si applica a partire dal primo giorno di gennaio dell’anno successivo, senza ripetere il criterio. Poiché l’articolo 5 comma (3) della legge n. 226/2023 consente l’acquisto fino a 30 giorni prima, ogni dicembre si apre una finestra in cui una «rovinieta» è pagata in un anno e inizia nell’altro. Per essa non si può stabilire dal decreto se sia dovuto il livello vecchio o quello indicizzato, mentre l’articolo 8 comma (2) della legge rinvia al momento del pagamento, non a quello di inizio della validità.

Analisi della redazione

L’allegato del decreto ha ottanta cifre, ma non ottanta decisioni. Verificate una per una, le quattro colonne si generano da una sola: il livello Euro 6. I veicoli elettrici ricevono circa il 10% in meno, Euro 5 ed Euro 4 circa il 15% in più, Euro 3 e più vecchi circa il 30% in più, con arrotondamenti al leu che spiegano i piccoli scarti. Sulla tariffa annuale la corrispondenza è quasi esatta: 254 lei per Euro 6 danno 228,6 meno il dieci per cento, 292,1 più il quindici per cento e 330,2 più il trenta per cento, cioè esattamente le cifre pubblicate, dopo l’arrotondamento. Le stesse percentuali, 15% e 30%, compaiono anche nel decreto che fissa le tariffe TollRo per i camion. Le decisioni reali sono dunque venti livelli di riferimento e tre percentuali, e il lettore non ha modo di apprenderlo dall’atto.

La seconda osservazione nasce dal confronto dell’allegato con i massimali della legge. L’articolo 5 comma (2) della legge n. 226/2023 dice che la tariffa giornaliera non può superare il 9% di quella annuale, quella di dieci giorni il 12%, quella di trenta giorni il 19%, quella di sessanta giorni il 30%. Tutte le ottanta cifre rispettano i limiti, ma non alla stessa distanza. Per le autovetture e per i veicoli commerciali leggeri, tre rapporti si fermano a meno di 0,02 punti percentuali sotto la soglia, e uno, la «rovinieta» di 60 giorni per Euro 3 e più vecchi, tocca esattamente il 30,00%. Per i minibus e per gli autobus gli stessi rapporti sono oltre quattro volte più piccoli: un giorno fa l’1,97% della tariffa annuale nella categoria C, contro il massimale del 9%. In altre parole, il ministero ha usato tutto il margine legale per le tariffe brevi delle auto, dove pagano soprattutto gli automobilisti stranieri in transito, e soltanto un quarto di esso per gli autobus.

La terza osservazione riguarda l’indicizzazione. Il decreto chiede un aggiornamento all’anno, entro il 31 dicembre, con effetto dal 1° gennaio. Il primo cade il 31 dicembre 2026, cioè dopo 92 giorni di applicazione delle nuove tariffe, e usa un indice calcolato sull’intervallo da ottobre 2025 a settembre 2026, intervallo in cui queste tariffe non esistevano. A ciò si aggiunge la regola di arrotondamento del comma (2), che elimina le frazioni fino a 0,99 lei, quindi taglia sempre verso il basso. La conseguenza si calcola facilmente: una tariffa cresce soltanto se l’inflazione supera il rapporto tra un leu e la tariffa stessa. La «rovinieta» di un giorno di un’auto elettrica, 20 lei, resta invariata con qualsiasi inflazione sotto il 5%, e quella di dieci giorni, 27 lei, sotto il 3,7%. La tariffa annuale di 330 lei si muove già dallo 0,30%. Il risultato, nel tempo, è che le tariffe brevi si erodono rispetto a quella annuale, e la struttura costruita ora al limite dei massimali se ne allontana da sola.

La quarta osservazione riguarda il luogo in cui si è spostata la decisione. Fino al 30 settembre 2026 il livello della «rovinieta» stava nell’allegato di un’ordinanza del Governo, quindi un aumento richiedeva un’ordinanza o una legge, passava per il Parlamento o quanto meno per una seduta di Governo e riceveva una relazione illustrativa pubblica. Dal 1° ottobre esso sta nell’allegato di un decreto ministeriale, e il decreto in questione è firmato per delega, da un segretario di Stato, per un ministro ad interim. L’unico limite scritto resta il tetto delle tariffe brevi rispetto a quella annuale; la tariffa annuale, quella che produce quasi tutto l’incasso, non ha alcun tetto legale. Aggiungete il fatto che il decreto non dice chi pubblica il valore indicizzato ogni dicembre e ottenete un prezzo pubblico che può cambiare ogni anno senza che alcun testo obblighi qualcuno ad annunciarlo.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’indice di indicizzazione andrebbe definito una sola volta. Il decreto dovrebbe conservare soltanto la formulazione dell’articolo 3 comma (4) della legge n. 226/2023, l’indice comunicato per l’anno precedente, e rinunciare alla seconda definizione, quella con l’intervallo di dodici mesi. Altrimenti il primo aggiornamento sarà fatto secondo una delle due varianti e sarà contestato sulla base dell’altra.
  • Andrebbe detto chiaramente se il livello si stabilisce in base alla data del pagamento o alla data di inizio della validità. Una frase nell’articolo 3 comma (3), del tipo di quella del comma (2), eliminerebbe l’ambiguità della finestra di 30 giorni di ogni dicembre e risparmierebbe ai distributori una decisione che non hanno la competenza di prendere.
  • Il decreto dovrebbe indicare chi effettua l’aggiornamento e dove si pubblica la cifra. Un termine di pubblicazione, per esempio cinque giorni prima del 1° gennaio, sulla pagina della Compagnia Nazionale di Amministrazione delle Infrastrutture Stradali e nella Gazzetta Ufficiale della Romania, conserverebbe la trasparenza che aveva la conversione mensile del regime precedente.
  • L’arrotondamento andrebbe fatto al leu più vicino, non sempre per difetto. La regola attuale congela le tariffe piccole con inflazioni ordinarie e deforma, anno dopo anno, il rapporto tra i periodi brevi e quello annuale. L’alternativa più semplice è conservare due decimali nella base di calcolo e arrotondare soltanto alla visualizzazione.
  • L’allegato dovrebbe mostrare la colonna di riferimento e le percentuali per cui si moltiplica. Due righe di nota, al posto di ottanta cifre senza spiegazione, direbbero al lettore che paga il 30% in più perché ha una Euro 3, non perché così è uscito dalla tabella.
  • La relazione illustrativa dovrebbe spiegare perché le tariffe brevi delle autovetture stanno al massimale e quelle degli autobus a un terzo di esso. La differenza si vede soltanto calcolando i rapporti, non leggendo l’allegato, e ha un effetto diretto sul prezzo pagato dal traffico di transito.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 818 del 25 settembre 2026, pagine 15-16 16 pagine PDF, 156 KB l'atto inizia a pagina 15

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.