In breve

  • Il Governo poteva fissare un tetto alla tariffa dell’abbonamento di viaggio degli alunni pendolari. La Corte costituzionale ha respinto all’unanimità l’eccezione sollevata dall’unità amministrativo-territoriale distretto di Arad e ha dichiarato che l’articolo 84, commi 32-34, della legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011 era conforme alla Costituzione in rapporto alle censure formulate. L’argomento accolto, al paragrafo 18: l’autonomia locale non significa competenza esclusiva e il trasporto degli alunni è una materia di interesse nazionale, quindi il legislatore era libero di spostare sul Governo la fissazione della tariffa.
  • La domanda da cui è nata la causa non riceve risposta dalla Corte. Il distretto di Arad non aveva nulla contro il tetto in sé. La sua doglianza era che nessuna norma gli dicesse quale bilancio copre la differenza tra il costo reale del trasporto e la tariffa fissata con decisione del Governo. Il paragrafo 22 chiude l’argomento in tre righe: il problema riguarda l’interpretazione e l’applicazione della legge n. 92/2007, materia dei giudici del merito e non del controllo di costituzionalità.
  • Le disposizioni dichiarate conformi alla Costituzione non esistevano più da sei anni e otto mesi alla data di pubblicazione della sentenza. Sono state abrogate l’11 febbraio 2020 dall’articolo I, punto 2, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 15/2020, e l’articolo 84 è scomparso per intero il 3 settembre 2023, insieme alla parte della legge n. 1/2011 sostituita dalla legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023. Il regime di oggi è un altro: l’articolo 83 della legge n. 198/2023 prevede la gratuità del viaggio, non un tetto tariffario.
  • 2.446 giorni sono passati tra l’abrogazione delle disposizioni, l’11 febbraio 2020, e la pubblicazione della sentenza che le dichiara conformi alla Costituzione, il 23 ottobre 2026. Di questi, 190 giorni sono soltanto l’intervallo tra la pronuncia, il 16 aprile 2026, e la pubblicazione, e la sentenza diventa vincolante solo dalla pubblicazione.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 357 del 16 aprile 2026 sull’eccezione di incostituzionalità relativa alle disposizioni dell’articolo 84, commi 32-34, della legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 889 del 23 ottobre 2026, pagine 2-5
Pronunciata: 16 aprile 2026, all’unanimità, in un collegio di sette giudici
Definitiva e generalmente vincolante: 23 ottobre 2026, data della pubblicazione

Un distretto è stato condannato a pagare a un operatore di trasporto la differenza tra il costo reale di una corsa scolastica e la tariffa che il Governo gli aveva imposto con una decisione, e ha poi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che questo non si può fare. Con la sentenza n. 357 del 16 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 889 del 23 ottobre 2026, un collegio di sette giudici ha respinto l’eccezione all’unanimità e ha dichiarato che le disposizioni censurate erano conformi alla Costituzione. Per il Consiglio distrettuale di Arad la conclusione è familiare: il municipio di Hârșova ha perso due mesi fa su un ragionamento quasi identico, quando ha sostenuto che non può essere obbligato a contribuire dal bilancio locale al pagamento della bolletta dell’acqua se la legge non gli dà anche il denaro.

L’eccezione è stata sollevata dall’unità amministrativo-territoriale distretto di Arad nella causa n. 2.289/108/2018 davanti al Tribunale di Arad, Seconda sezione civile, in una controversia in cui il distretto era convenuto e gli si chiedeva di pagare differenze tariffarie per il trasporto stradale degli alunni. Il tribunale ha respinto come inammissibile la richiesta di rinvio alla Corte, e la Corte costituzionale è stata adita solo con la sentenza civile n. 123/R del 26 maggio 2020 della Corte d’appello di Timișoara, Seconda sezione civile, che ha accolto il ricorso. Alla Corte la causa ha ricevuto il n. 671D/2020. Tra il rinvio e la pronuncia sono passati 2.151 giorni, cioè cinque anni e quasi undici mesi.

Il nucleo della censura non era il tetto, ma la lacuna accanto a esso. L’articolo 84, comma 3, della legge n. 1/2011 prevedeva che agli alunni che non possono essere scolarizzati nella località di residenza fossero rimborsate le spese di viaggio dal bilancio del Ministero dell’Istruzione, sulla base di un abbonamento di viaggio, entro un limite di 50 chilometri. I commi censurati aggiungevano che la tariffa massima per chilometro di quell’abbonamento è fissata con decisione del Governo, che la metodologia di calcolo è approvata nello stesso modo e che l’operatore stradale è obbligato a emettere gli abbonamenti e ad assicurare il trasporto. Le tariffe sono state approvate con la Decisione del Governo n. 863/2016 e mantenute dalla Decisione del Governo n. 639/2017. Mancava una sola riga: chi copre la differenza tra la tariffa imposta e il costo reale della corsa. Il consulente giuridico Daniel Jurj, che ha rappresentato il distretto all’udienza, ha sostenuto che, se la tariffa è imposta da un’autorità, quella stessa autorità dovrebbe sopportare la differenza. Il rappresentante del Pubblico ministero, il procuratore Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi, ha chiesto che l’eccezione fosse respinta come inammissibile, in quanto le sovvenzioni sono disciplinate dall’articolo 42 della legge n. 92/2007 e non dalle disposizioni impugnate.

Gli effetti che produce

Per gli alunni e per i genitori, nulla. La sentenza riguarda disposizioni uscite dal vigore nel febbraio 2020 e un meccanismo di pagamento che non esiste più. Nessun abbonamento di viaggio diventa più caro, nessun tragitto verso la scuola cambia dal 23 ottobre 2026.

Per le unità amministrativo-territoriali ancora in giudizio l’effetto è diretto e sgradito. Le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente vincolanti dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 147, comma 4, della Costituzione, quindi dal 23 ottobre 2026 nessun giudice può ritenere che fissare un tetto alla tariffa con decisione del Governo fosse incostituzionale. Una difesa costruita sull’autonomia locale e sulla libertà del commercio crolla, e le cause avviate dagli operatori di trasporto per recuperare le differenze tariffarie del periodo 2016-2019 proseguono sul testo della legge, non sulla Costituzione.

Il secondo effetto è più sottile e sta in ciò che la Corte ha rifiutato di fare. Il paragrafo 22 afferma che la mancata designazione dell’autorità che paga la differenza, la mancata designazione della fonte del pagamento e la fissazione di un tetto ai prezzi sono questioni di interpretazione e applicazione della legge n. 92/2007, che risolvono i giudici di primo grado. La domanda pratica resta quindi aperta in ogni fascicolo, e la risposta si dà caso per caso, sul testo della legge sui trasporti.

Solo che questo testo non è neutro. L’articolo 42, comma 2, della legge n. 92/2007, proprio l’articolo che il procuratore ha indicato come norma applicabile, prevede che la differenza tra i costi dell’operatore e le somme effettivamente incassate dalla vendita dei biglietti di viaggio individuali «se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populație a legitimațiilor de călătorie individuale», ossia è coperta dai bilanci locali dei comuni, delle città e dei distretti, secondo i casi, fino al livello delle tariffe di vendita al pubblico dei titoli di viaggio individuali. Vuol dire che la strada indicata dalla Corte, il giudice del merito, porta al bilancio distrettuale, e il distretto ha perso sia il controllo di costituzionalità, sia il terreno su cui è stato rinviato. Ciò che gli resta è proprio il limite posto alla fine di quel comma: la responsabilità del bilancio locale si ferma al livello della tariffa praticata al pubblico e non copre ogni costo che il vettore invoca.

Un terzo effetto riguarda gli operatori. L’obbligo previsto dal comma 34, quello di emettere gli abbonamenti di viaggio per gli alunni e di assicurare il trasporto, è stato anch’esso dichiarato conforme alla Costituzione. Per il periodo di riferimento un operatore non può difendersi sostenendo che l’obbligo stesso fosse contrario alla Costituzione; gli resta la discussione sull’ammontare della differenza e su chi la deve.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo della legge, con questa sentenza, nulla. Attorno a esso, quasi tutto, ed è la parte che un lettore di fretta si perde.

Le disposizioni esaminate hanno avuto vita breve. Sono state inserite nell’articolo 84 della legge n. 1/2011 dall’ordinanza d’urgenza del Governo n. 69/2016 e modificate dal punto 1 dell’articolo unico della legge n. 197/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 778 del 2 ottobre 2017. L’abrogazione è arrivata con l’articolo I, punto 2, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 15/2020 di modifica della legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 103 dell’11 febbraio 2020. La Corte ha potuto comunque esaminarle, perché la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 549 del 3 agosto 2011, ha stabilito che rientrano nel controllo anche le disposizioni non più in vigore i cui effetti giuridici continuano a prodursi.

L’ordinanza d’urgenza n. 15/2020 ha risolto proprio il problema che il distretto aveva sollevato nella sua causa: ha eliminato il tetto tariffario fissato con decisione del Governo e ha lasciato il rimborso delle spese di viaggio, entro un limite di 50 chilometri, al bilancio del Ministero dell’Istruzione, sulla base dei documenti giustificativi emessi dagli operatori di trasporto. Così, nell’ordine dei fatti, il Governo ha smontato il meccanismo censurato l’11 febbraio 2020, la Corte d’appello di Timișoara lo ha rinviato alla Corte costituzionale il 26 maggio 2020, cioè 105 giorni dopo, e la risposta è arrivata nel 2026.

Sopra tutto questo si aggiunge uno strato più profondo. La legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011 non è più la legge dell’istruzione preuniversitaria: l’articolo 84 è stato abrogato il 3 settembre 2023 dall’articolo 250, comma 1, lettera a), della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 613 del 5 luglio 2023. Chi cerca oggi l’articolo 84, comma 32, non trova nulla.

Il regime oggi in vigore sta nell’articolo 83 della legge n. 198/2023, riscritto dalla legge n. 12/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 27 del 15 gennaio 2026, e funziona con una logica diversa. Il comma 1 non parla più di una tariffa massima, ma di gratuità: gli alunni dell’istruzione preuniversitaria accreditata o autorizzata «beneficiază de gratuitate, în condițiile legii», viaggiano gratuitamente alle condizioni previste dalla legge, sul trasporto pubblico locale, metropolitano e distrettuale, su strada, per via d’acqua, in metropolitana e su rotaia in seconda classe, per tutto l’anno scolastico, alle condizioni di una decisione del Governo proposta dal Ministero dell’Istruzione insieme al Ministero dei Trasporti. Per il trasporto stradale distrettuale e interdistrettuale, l’articolo 83, comma 2, lettera b), dice chiaramente quale bilancio paga: «de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin DJIP/DMBIP, către operatorii de transport public», dal bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, attraverso le direzioni distrettuali per l’istruzione preuniversitaria, direttamente agli operatori di trasporto pubblico. La stessa formula si ripete alla lettera b1), per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado che non possono essere scolarizzati nel comune o nella città di residenza, e alla lettera b2), per gli alunni dell’istruzione speciale e professionale.

La lacuna che ha prodotto la causa di Arad è dunque colmata, e nella direzione opposta a quella che il distretto aveva chiesto in giudizio. Oggi paga lo Stato, attraverso il Ministero dell’Istruzione, non il bilancio distrettuale. Inoltre, l’articolo 83, comma 5, sposta il rapporto su un terreno contrattuale: «Prin contractele de serviciu public se asigură compensarea operatorilor de transport de către autoritățile contractante pentru obligațiile de serviciu public aferente gratuității elevilor», i contratti di servizio pubblico prevedono che le autorità appaltanti compensino gli operatori di trasporto per gli obblighi di servizio pubblico connessi alla gratuità per gli alunni, e l’operatore che non onora la gratuità vede il contratto risolto di diritto. Per gli alunni privi di qualsiasi trasporto pubblico, l’articolo 83 prevede una somma forfettaria mensile, fissata ogni anno con decisione del consiglio distrettuale previo parere vincolante dell’autorità di regolamentazione dei servizi comunitari, finanziata anch’essa dal bilancio dello Stato attraverso il bilancio del Ministero dell’Istruzione.

Un elemento del vecchio meccanismo non è stato ripulito. La Decisione del Governo n. 863/2016 e la Decisione del Governo n. 639/2017 hanno perso il loro fondamento giuridico l’11 febbraio 2020, quando sono stati abrogati i commi che le richiedevano, ma non sono state abrogate espressamente né allora né all’entrata in vigore della legge n. 198/2023. Sul portale legislativo del Ministero della Giustizia le due decisioni non recavano, al 23 ottobre 2026, alcuna menzione di abrogazione, benché l’articolo 4 della Decisione n. 863/2016 avesse già limitato le proprie tariffe al 30 giugno 2023. Per un giudice che stabilisce oggi quale tariffa si applicava nel 2018, questo significa archeologia, non lettura.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Fissa all’unanimità un riferimento utile oltre questa causa: l’autonomia locale non esclude una regolamentazione centrale uniforme nei settori di interesse nazionale, e il trasporto degli alunni è uno di essi.
  • Spiega perché il tetto era giustificato, appoggiandosi alla sentenza n. 657 del 17 ottobre 2019, dove il rimborso del trasporto era stato qualificato come una forma di protezione sociale dei minori, ai sensi degli articoli 32 e 49 della Costituzione.
  • Afferma espressamente, al paragrafo 16, che le disposizioni erano state abrogate e mostra su quale base le ha esaminate comunque, così il lettore non resta con l’impressione che si stia controllando il diritto vigente.
  • Manda la discussione sulla fonte del denaro dove stanno le prove e i contratti, al giudice del merito, invece di deciderla in astratto per tutti i distretti in una volta.
  • Non porta alcuna opinione dissenziente né opinione concorrente, quindi è improbabile che venga riesaminata per la stessa via a breve.
  • Per gli operatori di trasporto conferma che l’obbligo di emettere gli abbonamenti di viaggio per gli alunni era conforme alla Costituzione, cosa che abbrevia le difese formali nelle cause rimaste.

Che cosa resta un problema

  • Il dispositivo dichiara le disposizioni conformi alla Costituzione «în raport cu criticile formulate», in rapporto alle censure formulate, benché il paragrafo 22 dica che una parte di quelle censure non è stata nemmeno esaminata. Un lettore che si ferma al dispositivo crede che la domanda sulla fonte del denaro abbia ricevuto risposta.
  • La soluzione procedurale è mista: il procuratore aveva chiesto l’inammissibilità proprio per le censure che la Corte ha qualificato come questioni di interpretazione, e tuttavia la Corte le ha respinte come infondate, senza spiegare perché non le ha separate.
  • La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea invocata in replica, del 19 marzo 2026, nella causa C-770/24, è registrata al paragrafo 5 insieme alla nota del deposito di una copia, e poi non compare da nessuna parte nella motivazione.
  • 190 giorni tra la pronuncia e la pubblicazione, in una causa in cui il giudice del merito attendeva la risposta. La legge non fissa alcun termine di pubblicazione per le sentenze della Corte.
  • Al paragrafo 18 la sentenza si appoggia a una propria sentenza non pubblicata alla data della pronuncia, identificata solo con numero, data e paragrafo, senza numero di causa e senza oggetto, dunque non verificabile dal lettore in quel momento.
  • Nessuna delle autorità invitate a esprimere il proprio punto di vista, i presidenti delle due Camere, il Governo e l’Avvocato del Popolo, ha risposto, e la Corte non commenta la cosa, pur trattandosi di una lacuna normativa attribuita al legislatore stesso.

Consigli pratici

  1. Se hai una causa sulle differenze tariffarie degli abbonamenti di viaggio degli alunni per il periodo 2016-2019, togli dalla difesa l’argomento dell’incostituzionalità. Dal 23 ottobre 2026 non ha alcuna possibilità e consuma udienze.
  2. Sposta la discussione sull’articolo 42, comma 2, della legge n. 92/2007 e sul limite che lo chiude: il bilancio locale o distrettuale copre la differenza solo fino al livello delle tariffe di vendita dei biglietti al pubblico, non ogni costo che l’operatore presenta.
  3. Verifica cosa dice la decisione di affidamento in gestione o il contratto di delega della gestione: ai sensi dell’articolo 42, comma 3, della legge n. 92/2007 è lì che si fissano le condizioni concrete di copertura dei costi. È quel documento a decidere, non una supposizione su ciò che il legislatore intendeva.
  4. Per l’anno scolastico in corso, non cercare la risposta in questa sentenza. Il regime applicabile è l’articolo 83 della legge n. 198/2023, nel testo della legge n. 12/2026, più le norme di attuazione approvate con la Decisione del Governo n. 810/2023.
  5. I genitori che non ricevono il rimborso dovrebbero chiedere una spiegazione scritta alla direzione distrettuale per l’istruzione preuniversitaria, non al municipio. L’articolo 83, comma 2, lettera b), mette il pagamento a carico del bilancio dello Stato, attraverso il Ministero dell’Istruzione, ed è la direzione a effettuarlo verso l’operatore.
  6. Gli operatori che firmano contratti di servizio pubblico dovrebbero leggere per primo l’articolo 83, comma 5: non onorare la gratuità per gli alunni è sanzionato con la risoluzione di diritto del contratto, non con una multa.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso esattamente la Corte costituzionale?
Ha respinto come infondata l’eccezione sollevata dall’unità amministrativo-territoriale distretto di Arad e ha dichiarato che l’articolo 84, commi 32-34, della legge sull’istruzione nazionale n. 1/2011 era conforme alla Costituzione in rapporto alle censure formulate. Quelle disposizioni permettevano al Governo di fissare con decisione la tariffa massima per chilometro dell’abbonamento di trasporto per gli alunni e obbligavano l’operatore stradale a emettere quegli abbonamenti.
La sentenza cambia qualcosa per gli alunni che oggi fanno il pendolare?
No. Le disposizioni analizzate sono state abrogate l’11 febbraio 2020 e l’articolo 84 della legge n. 1/2011 è stato abrogato per intero il 3 settembre 2023. Il trasporto degli alunni è disciplinato oggi dall’articolo 83 della legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023, che prevede la gratuità sul trasporto pubblico e non una tariffa massima con tetto.
Chi paga il trasporto degli alunni nel regime di oggi?
Per il trasporto stradale distrettuale e interdistrettuale, l’articolo 83, comma 2, lettera b), della legge n. 198/2023, nel testo della legge n. 12/2026, prevede il pagamento dal bilancio dello Stato, attraverso il bilancio del Ministero dell’Istruzione, attraverso le direzioni distrettuali per l’istruzione preuniversitaria, direttamente agli operatori di trasporto pubblico. Per la gratuità nei contratti di servizio pubblico, il comma 5 prevede che le autorità appaltanti compensino gli operatori.
E chi ha pagato la differenza nel periodo del contenzioso, 2016-2019?
La Corte non risponde, perché ha qualificato la domanda come questione di interpretazione della legge n. 92/2007, di competenza del giudice del merito. L’articolo 42, comma 2, di quella legge mette la copertura della differenza a carico dei bilanci locali o distrettuali, ma solo fino al livello delle tariffe di vendita dei biglietti al pubblico, mentre l’articolo 42, comma 3, lascia le condizioni concrete alla decisione di affidamento in gestione o al contratto di delega della gestione.
Le disposizioni possono essere impugnate di nuovo davanti alla Corte costituzionale?
Un rigetto per infondatezza non equivale a una preclusione definitiva, ma chiude la via alle censure formulate in quel modo. Chi impugnasse di nuovo gli stessi commi dovrebbe invocare altri articoli della Costituzione o un ragionamento diverso. In pratica la discussione non ha più oggetto: i commi sono stati abrogati nel 2020 e possono produrre effetti solo nelle cause avviate per il periodo in cui erano in vigore.
Che cosa è successo alle decisioni del Governo che fissavano la tariffa?
La Decisione del Governo n. 863/2016, che ha approvato la metodologia di calcolo e la tariffa massima per chilometro, e la Decisione del Governo n. 639/2017, che ne ha modificato l’articolo 4, hanno perso il loro fondamento giuridico l’11 febbraio 2020, quando sono stati abrogati i commi che le richiedevano. Al 23 ottobre 2026 non recavano alcuna menzione di abrogazione espressa sul portale legislativo del Ministero della Giustizia.

Analisi della redazione

La sentenza è solidamente costruita su ciò che si è proposta di fare e quasi inutile per la parte che ha avviato la causa. La parte costituzionale è breve, chiara e poggia su una giurisprudenza vecchia e solida: l’autonomia locale non è indipendenza e un settore di interesse nazionale può ricevere una regolamentazione uniforme. Il guaio è che il distretto di Arad non è andato alla Corte per sapere se il Governo potesse fissare un tetto a una tariffa. È andato per sapere perché gli si chiede di pagare una differenza che nessuna norma gli attribuisce. A quella domanda la Corte risponde con una qualificazione procedurale, e poi chiude il fascicolo.

L’elemento più duro non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. Compare quando si mette la sentenza accanto a quella che essa stessa invoca. Il paragrafo 18 prende il proprio ragionamento dalla sentenza n. 573 del 6 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 332 del 27 aprile 2026. Lì gli autori dell’eccezione erano gli operatori di trasporto, e la Corte ha respinto come inammissibile la censura relativa all’articolo 84, comma 34, l’obbligo di emettere gli abbonamenti di viaggio, esaminando nel merito solo i commi 31-33. Qui, su domanda del distretto che paga, lo stesso comma 34 è giudicato nel merito e dichiarato conforme alla Costituzione. Le due facce dello stesso meccanismo, il vettore che perde denaro e l’autorità a cui si chiede di coprire la perdita, hanno così ricevuto due risposte procedurali diverse sullo stesso identico testo, a cinque mesi di distanza. Il risultato pratico è che nessuno dei due ha ottenuto una risposta sulla domanda di fondo, e il testo che la contiene, l’articolo 42 della legge n. 92/2007, non è mai arrivato davanti alla Corte.

Il secondo elemento concreto è la cronologia, e anch’essa dice qualcosa sull’utilità del controllo di costituzionalità su disposizioni morte. Il Governo ha abrogato i commi censurati l’11 febbraio 2020. La Corte d’appello di Timișoara ha mandato il fascicolo alla Corte costituzionale il 26 maggio 2020, 105 giorni dopo, cioè un ricorso accolto per sottoporre al controllo una norma che il legislatore delegato aveva già eliminato. La pronuncia è arrivata dopo 2.151 giorni, la pubblicazione dopo altri 190, e tra l’abrogazione e la pubblicazione si sono accumulati 2.446 giorni. In tutto quel tempo il meccanismo è stato abrogato e poi sostituito due volte: con l’ordinanza d’urgenza n. 15/2020 e poi con l’articolo 83 della legge n. 198/2023, a sua volta riscritto nel gennaio 2026. La sentenza arriva al lettore come un documento di storia legislativa, con un solo effetto vivo, quello di chiudere una difesa nelle cause ancora pendenti.

Il terzo elemento è una lacuna nella motivazione, non nell’esito. Il paragrafo 5 registra che il rappresentante dell’autore ha invocato una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 marzo 2026 e ne ha depositato una copia, sostenendo che l’indipendenza degli operatori nella fissazione della tariffa non può essere limitata per via legislativa. La motivazione, paragrafi 18-22, non la menziona affatto. Un argomento di diritto dell’Unione europea, sollevato in udienza con un documento in atti, meritava almeno una riga di rigetto: o che non si applica al trasporto stradale di passeggeri, o che riguarda un rapporto giuridico diverso. Il silenzio lascia aperta proprio la via che tenterà una nuova eccezione.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il dispositivo dovrebbe dire che cosa è stato esaminato e che cosa no. La formula «constituționale în raport cu criticile formulate», conformi alla Costituzione in rapporto alle censure formulate, copre qui anche le censure che il paragrafo 22 dichiara fuori dal controllo di costituzionalità. Una frase che le separasse risparmierebbe al giudice del merito una discussione sulla portata degli effetti della sentenza e impedirebbe che venga invocata come risposta a una domanda che la Corte ha rifiutato di porsi.
  • Le censure qualificate come questioni di interpretazione dovrebbero ricevere l’esito procedurale adeguato, l’inammissibilità, non un rigetto nel merito. Il procuratore aveva chiesto esattamente questo. Una soluzione duplice, in parte inammissibile e infondata per il resto, mostrerebbe senza ambiguità cosa resta da giudicare ad Arad e cosa no.
  • L’argomento di diritto dell’Unione europea dovrebbe essere trattato, anche in due righe. Un rigetto motivato chiuderebbe la via, mentre ignorarlo la lascia aperta e garantisce un’eccezione identica in un’altra causa, con altri anni di procedura.
  • Il richiamo a una propria sentenza non pubblicata dovrebbe portare il numero di causa e l’oggetto. Con questi, qualsiasi parte vedrebbe subito che la sentenza n. 573/2025 veniva dagli operatori di trasporto e che lì il comma 34 era stato dichiarato inammissibile. Senza di essi, il lettore prende per buono un ragionamento che alla data della pronuncia non può verificare.
  • La legge n. 47/1992 dovrebbe fissare un termine di pubblicazione per le sentenze, decorrente dalla pronuncia. I 190 giorni di questo caso hanno tenuto in attesa un giudice del merito senza alcuna base procedurale, e l’effetto vincolante parte comunque dalla pubblicazione, non dalla pronuncia. Un termine di 30 giorni allineerebbe il momento della decisione a quello in cui diventa utilizzabile.
  • Il Governo dovrebbe abrogare espressamente la Decisione n. 863/2016 e la Decisione n. 639/2017 e aggiornare le norme della Decisione n. 810/2023. Le prime due sono senza fondamento giuridico da più di sei anni, e l’articolo II della legge n. 12/2026 imponeva di modificare le norme di attuazione entro 90 giorni, cioè entro il 15 aprile 2026, mentre al 23 ottobre 2026 il portale legislativo non mostrava alcuna modifica di questo tipo. Ripulite, risparmierebbero ai giudici che stabiliscono oggi la tariffa applicabile nel 2018 il compito di ricostruire una catena di atti che nessuno ha chiuso.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 889 del 23 ottobre 2026, pagine 2-5 8 pagine PDF, 80 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.