In breve
- Ogni prodotto da costruzione riceve un livello di controllo, scritto in anticipo. Una tabella di 246 righe mostra, per ciascuna categoria di prodotti, quanto entra un organismo indipendente nella verifica: dalla certificazione con ispezioni in fabbrica e prove a campione, fino alla dichiarazione che il fabbricante rilascia da solo. 186 righe richiedono un organismo indipendente, 60 lasciano il fabbricante libero di dichiarare sotto la propria responsabilità.
- Il 17 settembre 2026 non scade nulla. Il regolamento entra in vigore in quel giorno e si applica direttamente, senza una legge rumena di recepimento, ma la tabella lavora per una famiglia di prodotti soltanto dopo che la Commissione Europea rende obbligatoria la norma europea di quella famiglia, più un altro anno. Fino ad allora restano in piedi le norme del vecchio regime.
- Una verifica nuova compare per assolutamente tutti i prodotti: la sostenibilità ambientale. Riceve il sistema 3+, che nel vecchio regime non esisteva e che impone a un organismo indipendente di convalidare il calcolo ambientale del fabbricante. Si applica a tutte le famiglie e a tutte le categorie, senza eccezione.
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1310 del 28 agosto 2026
Entrata in vigore: 17 settembre 2026, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 4
La Commissione Europea ha stabilito, categoria per categoria, quanto rigorosamente si verifica la prestazione che un fabbricante scrive su un materiale da costruzione. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1310, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 agosto 2026, entra in vigore il 17 settembre 2026 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza alcuna legge rumena di recepimento. Per una fabbrica di blocchi in laterizio di Cluj, per un produttore di serramenti di Arad o per un importatore di cappotti termici, l’atto risponde a una sola domanda, ma alla più costosa: chi conferma che il prodotto abbia davvero la prestazione dichiarata, il fabbricante da solo o un organismo indipendente che gli entra in fabbrica. Queste verifiche si svolgono in Romania attraverso laboratori e organismi notificati, come il laboratorio URBAN-INCERC, ridesignato nell’agosto 2026.
Un sistema di valutazione e verifica è, in parole semplici, la ricetta con cui si stabilisce chi fa che cosa prima che il prodotto arrivi sul mercato. A un capo sta il sistema 1+, in cui un organismo notificato, cioè un laboratorio o una società di certificazione riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro e inserita nell’elenco della Commissione Europea, ispeziona la fabbrica, sorveglia in modo continuo il controllo interno della produzione e acquista inoltre sul mercato campioni che sottopone a prove a campione. All’altro capo sta il sistema 4, in cui il fabbricante esegue da solo le prove, da solo il controllo in fabbrica e si assume da solo quello che dichiara. In mezzo ci sono i sistemi 1, 2+, 3 e 3+, ciascuno con una diversa ripartizione del lavoro.
La dichiarazione di prestazione e di conformità è il documento con cui il fabbricante dice, con dei numeri, che cosa sa fare il suo prodotto: quanto resiste al fuoco, quanto tiene a compressione, quanto isola termicamente. È obbligatoria per la marcatura CE. Il sistema di valutazione e verifica non cambia la prestazione del prodotto, ma il peso della firma che sta sotto di essa. Per questo la riga della tabella che riguarda un determinato prodotto significa, per il fabbricante, costo e tempo fino alla vendita, e per l’acquirente significa quanto possa fidarsi della cifra sull’etichetta.
Un regolamento delegato è un atto che la Commissione Europea scrive da sola, ma soltanto dove il Parlamento europeo e il Consiglio gliel’hanno consentito. L’abilitazione viene qui dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3110, il nuovo regolamento europeo dei prodotti da costruzione, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 305/2011. Il testo di quell’articolo chiede che il sistema sia stabilito per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti e, cosa più importante, prima che diventino applicabili le specifiche tecniche armonizzate o i documenti per la valutazione europea. In altre parole, il livello di controllo si fissa prima delle norme tecniche, non insieme a esse.
Questo spiega perché l’atto compaia adesso e perché abbia l’aspetto di una tabella e non di un racconto. L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3110 consente alla Commissione di chiedere alle organizzazioni europee di normazione i dettagli tecnici necessari per l’attuazione del sistema di valutazione e verifica stabilito con l’atto delegato. Le norme tecniche non si potevano commissionare finché non si sapeva quale sistema si applica. Il regolamento del 28 agosto 2026 è il pezzo che sblocca le richieste di normazione, e a esse è legato tutto il calendario del nuovo regime.
Gli effetti che produce
L’atto ha quattro articoli, sei considerando e tre allegati, su 29 pagine della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Quasi tutto il contenuto sta negli allegati, e i tre si leggono in ordine di priorità, non a scelta. L’allegato I prevale sugli allegati II e III, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. L’allegato II prevale sull’allegato III, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2. Per tutto il resto resta l’allegato III.
L’allegato I ha una sola riga e una sola idea. Quando un atto delegato separato stabilisce che un prodotto si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza prove ulteriori, la verifica scende al sistema 4, cioè alla dichiarazione propria del fabbricante, qualunque sia il sistema altrimenti richiesto. È la regola delle prestazioni ritenute soddisfatte: se la natura del prodotto rende inutile la prova, non si paga più un organismo perché constati quello che si sa in anticipo.
L’allegato II ha dieci righe e raccoglie le caratteristiche che non dipendono da un determinato prodotto, ma attraversano tutti. La reazione al fuoco riceve i sistemi 1+, 1, 3 o 4, a seconda della classe di reazione al fuoco e del tipo di processo di produzione. Il comportamento in caso di incendio esterno di tetti e facciate riceve il sistema 3. La dispersione di sostanze pericolose nel suolo e nelle falde acquifere riceve il sistema 2+, le emissioni nell’aria interna ricevono il sistema 3, il contenuto di sostanze pericolose riceve il 2+, e la sostenibilità ambientale riceve il sistema 3+. Le ultime due righe, il contenuto di sostanze pericolose e la sostenibilità ambientale, si applicano a tutte le famiglie, a tutte le categorie e a tutti gli usi, quindi a qualunque prodotto da costruzione, senza eccezione.
L’allegato III è il corpo dell’atto: 246 righe, sette colonne, dalla riga 1 alla riga 246 senza interruzione, per 185 categorie di prodotti di 35 famiglie. Ogni riga lega una famiglia di prodotti, una categoria, gli usi previsti e le caratteristiche interessate a un solo sistema di verifica. La ripartizione, contata riga per riga, è questa:
- Sistema 3, 71 righe. Le prove le esegue un laboratorio notificato, e un organismo notificato rilascia sulla loro base il certificato di prestazione e di conformità del prodotto. Il controllo quotidiano in fabbrica resta al fabbricante, e in fabbrica non entra nessuno dall’esterno.
- Sistema 2+, 61 righe. L’organismo notificato non guarda il prodotto, ma la fabbrica: ispezione iniziale e sorveglianza continua del controllo della produzione, con certificato per il controllo in fabbrica.
- Sistema 4, 60 righe. Il fabbricante fa tutto e dichiara sotto la propria responsabilità. All’organismo notificato non spetta alcun compito.
- Sistema 1, 45 righe. L’organismo notificato certifica il prodotto, ispeziona la fabbrica e sorveglia il controllo della produzione, ma non acquista campioni sul mercato.
- Sistema 1+, 9 righe. Tutto quello che c’è nel sistema 1, più prove a campione su esemplari prelevati prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
Sommate, 186 delle 246 righe, cioè il 75,6%, richiedono l’intervento di un organismo notificato in una forma o nell’altra, mentre 60 righe, cioè il 24,4%, lo escludono del tutto. Un certificato rilasciato da un organismo notificato, sul prodotto o sulla fabbrica, compare in 115 righe, cioè nel 46,8% della tabella. I due sistemi più severi, 1 e 1+, raccolgono 54 righe, poco meno del 22% del totale.
Le nove righe del sistema 1+, cioè il vertice di severità dell’intero atto, sono facili da ricordare, perché descrivono esattamente le cose che non si possono più riparare dopo il getto o dopo il montaggio: il cemento, per le caratteristiche non correlate ai suoi componenti; i sistemi per la post-tensione e l’acciaio per la precompressione del calcestruzzo; l’acciaio di armatura e i prodotti di rinforzo non in acciaio; le aggiunte pozzolaniche o idrauliche latenti per il calcestruzzo; i dispositivi di ancoraggio che arrestano la caduta dall’alto; i kit di ancoraggio per roccia e terreno; e i cavi elettrici, per la prestazione al fuoco.
Per il lettore della Romania, le famiglie che contano più spesso si presentano così:
- Prodotti prefabbricati in calcestruzzo. Due righe, che dividono nettamente il mondo: uso strutturale, sistema 2+; uso non strutturale o strutturale leggero, sistema 4. Un cordolo e una trave da ponte stanno ai due estremi della stessa famiglia.
- Porte, finestre, chiusure oscuranti, cancelli e accessori. Dodici righe, e la linea che le separa è il fuoco. Gli accessori per serramenti destinati alla limitazione della propagazione del fumo o del fuoco e alle uscite di sicurezza entrano nel sistema 1; gli stessi accessori, per qualunque altro uso, nel sistema 3. Le finestre e le porte pedonali correlate alle prestazioni in caso di incendio, di fumo, alle uscite di sicurezza e alle prestazioni antiproiettile e antisfondamento entrano nel sistema 1; senza legame con queste, nel sistema 3. Le chiusure oscuranti e le tende da esterno scendono al sistema 4.
- Prodotti per isolamento termico. Cinque righe, e il prodotto più venduto in Romania, il kit composito per l’isolamento termico esterno, cioè il cappotto, riceve il sistema 1 per le caratteristiche del kit. I prodotti per isolamento termico presi singolarmente restano al sistema 3, e l’isolamento dalle vibrazioni e dal rumore resta anch’esso al 3.
- Muratura e prodotti connessi. Sette righe. La malta per muratura per uso strutturale, sistema 2+; la malta non strutturale, compresi il rinzaffo e l’intonaco, sistema 4. I blocchi in muratura si dividono a loro volta fra 2+ e 4, secondo un criterio che il testo non rende comprensibile, motivo per cui vi torniamo più avanti.
- Cementi, calci e leganti idraulici. Quattro righe. Il cemento ha due righe: le caratteristiche correlate ai componenti al sistema 2+, il resto all’1+. Le calci da costruzione e i leganti idraulici per strade, al 2+.
- Prodotti di acciaio per l’armatura e la precompressione del calcestruzzo. Sette righe, di cui quattro al sistema 1+, la maggiore concentrazione di severità di tutto l’atto. I condotti e le guaine che si limitano a proteggere e guidare l’acciaio restano invece al sistema 4.
- Prodotti metallici per strutture. Dieci righe, di cui nove al sistema 2+: elementi in metallo, maglie metalliche e gabbioni, sezioni e prodotti piatti, materiali saldati, fili, prodotti di protezione, elementi a molla, fogli profilati. L’unica eccezione sale al sistema 1 e riguarda gli elementi in metallo per controsoffitti che portano carichi elevati.
- Legno per strutture e pannelli a base di legno. Nove righe in tutto. Il legno lamellare incollato e gli elementi di fissaggio per strutture di legno, al sistema 1. Il legno massiccio, i pali e le piastre di fissaggio, al 2+. I pannelli non portanti usati in modo non strutturale scendono al sistema 4.
- Coperture, lucernari e finestre per tetti. Sedici righe, divise quasi sempre in due: correlate al fuoco, un sistema più severo; non correlate al fuoco, uno più leggero. Le tegole, per esempio, stanno al sistema 3 per le caratteristiche correlate al fuoco e al 4 per il resto. L’unica riga che sale all’1+ è quella dei dispositivi di ancoraggio che impediscono o arrestano la caduta di persone dall’alto.
- Prodotti per il controllo del fuoco e prodotti protettivi dal fuoco. Due righe, entrambe al sistema 1, senza alcuna variante più leggera. Allo stesso modo, cinque delle sei righe degli impianti fissi antincendio stanno al sistema 1.
Da tutto questo si vede la logica con cui sono stati distribuiti i sistemi. Non conta quanto sia caro o quanto sia visibile il prodotto, ma che cosa succede se cede e se lo si può notare in tempo. Il fuoco, la struttura e la caduta dall’alto tirano verso l’alto. Gli impianti sanitari, le chiusure oscuranti, l’intonaco e buona parte dei prodotti che non portano carichi cadono nel sistema 4. Lo stesso prodotto fisico può stare in due righe diverse, con due sistemi diversi, a seconda dell’uso a cui è destinato, e l’uso lo dichiara il fabbricante.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sotto il regolamento (UE) n. 305/2011, il livello di controllo si stabiliva anch’esso con atti della Commissione Europea, ma a pezzi e nel tempo. L’articolo 28, paragrafo 2, del vecchio regolamento dava alla Commissione il potere di stabilire, con atto delegato, quale sistema si applicasse a un prodotto, a una famiglia o a una caratteristica, e il paragrafo 3 diceva che il sistema scelto è indicato nei mandati di normazione armonizzata e nelle specifiche tecniche armonizzate. Il risultato pratico è stato una collezione di decisioni sparse su più anni, ciascuna per una zona di prodotti, alla quale si aggiungeva il testo della norma tecnica. Per sapere che cosa ti si applicava, bisognava sapere in anticipo dove cercare.
Il nuovo atto cambia esattamente questo. Tutte le famiglie e le categorie stanno in un’unica tabella, adottata prima delle norme tecniche e non dopo. È una differenza di metodo, non di severità: il considerando (2) dice chiaramente che i sistemi del vecchio regime dovrebbero essere presi in considerazione nello stabilire quelli nuovi, proprio per continuità. Chi aveva bisogno di un organismo notificato resta, di regola, con un organismo notificato.
La seconda novità è un sistema in più. Il vecchio regime aveva cinque sistemi, 1+, 1, 2+, 3 e 4, tutti descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011. L’allegato IX del regolamento (UE) 2024/3110 ne aggiunge un sesto, il sistema 3+, per la convalida della valutazione ambientale: il fabbricante raccoglie i dati, formula le ipotesi ed esegue la modellizzazione, e l’organismo notificato rilascia una relazione di convalida sui dati di ingresso, sulle ipotesi, sul processo usato e sul programma di calcolo, dopo un’ispezione iniziale dell’unità di produzione. Il regolamento del 28 agosto 2026 assegna a questo sistema la sua unica missione: la caratteristica della sostenibilità ambientale, per tutte le famiglie e tutte le categorie di prodotti. È l’obbligo nuovo con la copertura più ampia di tutto l’atto, perché non evita nessun prodotto.
La terza novità è che quattro gruppi di caratteristiche si sono staccati dal prodotto. L’allegato X del regolamento (UE) 2024/3110 elenca sei gruppi orizzontali: la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco, il comportamento in caso di incendio esterno, l’assorbimento acustico, la dispersione e il contenuto di sostanze pericolose e la sostenibilità ambientale. Il considerando (5) del nuovo atto dice che l’approccio orizzontale si attua per quattro di essi, e l’allegato II copre esattamente quei quattro. La resistenza al fuoco e l’assorbimento acustico restano quindi su ciascuna riga di prodotto dell’allegato III, non in una regola comune.
La quarta novità riguarda il tono. Il vecchio regolamento chiedeva alla Commissione, all’articolo 28, paragrafo 2, di scegliere il sistema o i sistemi meno onerosi compatibili con tutti i requisiti di base delle opere di costruzione. L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3110 chiede che gli atti delegati riducano al minimo l’onere per i fabbricanti, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. L’obbligo di scegliere la variante meno costosa fra quelle sufficienti è diventato un obbligo di alleggerire il fabbricante, che lascia più spazio alla valutazione.
Infine, è cambiato il calendario, e qui sta l’informazione pratica più importante. Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato dall’8 gennaio 2026, ma un lungo elenco dei suoi articoli, insieme agli allegati III e V, si abroga soltanto dall’8 gennaio 2040. Per quattordici anni i due regimi camminano in parallelo. Le norme armonizzate pubblicate sotto il vecchio regime e in vigore all’8 gennaio 2026 restano valide finché la Commissione non le ritira. E i requisiti e gli obblighi del nuovo regolamento si applicano a una famiglia o categoria di prodotti, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/3110, soltanto un anno dopo l’atto di esecuzione che rende obbligatoria la norma armonizzata di quella famiglia, salvo che l’atto fissi una data ancora successiva. Il fabbricante che lo voglia può passare prima, di propria iniziativa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il livello di controllo si trova in un’unica tabella, non in un atto europeo separato per ciascuna zona di prodotti, da leggere insieme al testo della norma tecnica.
- Il sistema si conosce prima della norma tecnica, quindi un fabbricante può preparare per tempo la fabbrica e il budget di certificazione, invece di scoprirlo insieme al testo della norma.
- Le regole sono identiche in tutti gli Stati membri e si applicano direttamente, quindi un produttore rumeno non si trova a concorrere con uno che a casa propria avrebbe un livello di verifica più economico per lo stesso prodotto.
- La ripartizione segue il rischio, non il prezzo del prodotto: il fuoco, la struttura e la caduta dall’alto tirano la verifica verso l’alto, i prodotti che non portano carichi la lasciano in basso.
- Le caratteristiche orizzontali si verificano allo stesso modo qualunque sia il prodotto, quindi due materiali diversi con la stessa classe di reazione al fuoco non finiscono più a livelli di controllo diversi.
- La regola delle prestazioni ritenute soddisfatte dell’allegato I taglia una spesa inutile là dove la prova non direbbe nulla di nuovo.
- Per l’acquirente, il sistema che sta dietro a un prodotto è la misura della fiducia nella cifra dichiarata, e ora si può conoscere pubblicamente, senza chiedere al fabbricante.
Che cosa resta un problema
- L’atto non dice in nessun punto da quando produca effetti per un determinato prodotto. La data reale si ricava soltanto dall’articolo 95, paragrafo 9, del regolamento di base e dall’atto di esecuzione che riguarda quella famiglia di prodotti.
- La sostenibilità ambientale al sistema 3+ significa un organismo notificato in più per assolutamente tutti i prodotti, compresi quelli che per il resto stanno al sistema 4 e non hanno mai avuto a che fare con uno.
- Il numero della famiglia di prodotti è l’unico riferimento dell’allegato III, e le loro denominazioni non si trovano nell’atto, ma nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110. Chi legge soltanto l’atto non può dire che cosa sia la famiglia 17 o la famiglia 34.
- La famiglia 36 dell’allegato VII, le scale fissate, non ha alcuna riga nell’allegato III, benché il considerando (3) affermi che l’atto si applica a tutte le famiglie di prodotti.
- Lo stesso prodotto può cadere in due righe con sistemi diversi, a seconda dell’uso previsto, e l’uso lo dichiara sempre il fabbricante. Chi dichiara un uso più modesto paga una verifica meno cara.
- L’atto non ha alcuna disposizione transitoria propria e alcun termine di applicazione differita. Tutto il calendario pende da altri testi.
- Le formulazioni della colonna delle indicazioni supplementari introducono regole sostanziali, non chiarimenti. La riga 56 stabilisce, in una nota, un ordine di priorità fra famiglie di prodotti che gli articoli 1, 2 e 3 non prevedono.
Consigli pratici
- Scoprite prima di tutto il numero della famiglia a cui appartiene il vostro prodotto. I numeri sono quelli dell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, e senza di essi l’allegato III non si può leggere.
- Leggete le righe nell’ordine di priorità dell’atto: prima l’allegato I, poi l’allegato II, soltanto alla fine l’allegato III. Se il prodotto beneficia delle prestazioni ritenute soddisfatte, la verifica scende al sistema 4 e il resto non conta più per quella caratteristica.
- Verificate a parte le caratteristiche orizzontali. Un prodotto che sta al sistema 4 nell’allegato III può arrivare all’1+ o all’1 per la reazione al fuoco, attraverso l’allegato II, e per la sostenibilità ambientale arriva comunque al 3+.
- Confrontate la riga con l’uso che dichiarate davvero. La differenza fra uso strutturale e non strutturale sposta il prodotto da un organismo notificato a una dichiarazione propria, e l’uso dichiarato deve essere sostenuto nella documentazione tecnica.
- Mettete a budget un organismo notificato per la valutazione ambientale, anche se finora non avete mai lavorato con uno. La riga 10 dell’allegato II non ha alcuna eccezione.
- Non affrettatevi a cambiare qualcosa nel settembre 2026. I requisiti si applicano per famiglie di prodotti, un anno dopo l’atto di esecuzione che rende obbligatoria la norma corrispondente, quindi seguite la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la vostra famiglia, non il calendario generale.
- Se siete progettisti o direttori dei lavori, chiedete al ricevimento dei materiali il documento che corrisponde al sistema: certificato di costanza della prestazione e di conformità del prodotto ai sistemi 1+ e 1, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica al 2+, certificato di prestazione e di conformità del prodotto al 3, relazione di convalida al 3+, e al sistema 4 soltanto la dichiarazione del fabbricante.
Domande frequenti
Devo fare qualcosa entro il 17 settembre 2026?
Serve una decisione del Governo o un decreto ministeriale perché si applichi in Romania?
Che cosa significa, in concreto, la differenza fra il sistema 4 e il sistema 1+?
Crescono i costi per i produttori rumeni?
Dove trovo che cosa sia la famiglia 17 o la famiglia 34?
Il mio prodotto ha due usi. Quale sistema si applica?
Che cosa succede ai certificati ottenuti sotto il vecchio regime?
Gli organismi notificati della Romania restano validi?
Come verifico, da semplice acquirente, quanto seriamente sia stato controllato un materiale?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- L’allegato III, l’intera tabella, rispetto all’allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110. L’allegato III ha 246 righe e copre le famiglie di prodotti da 1 a 35. L’allegato VII del regolamento di base elenca 36 famiglie, l’ultima delle quali è «SCALE FISSATE». La famiglia 36 non compare in nessuna riga dell’allegato III, benché l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3110 chieda che il sistema sia stabilito per ciascuna famiglia di prodotti o categoria di prodotti, e benché il considerando (3) dell’atto affermi che il presente atto delegato si applica a tutte le famiglie di prodotti. Per le scale fissate restano applicabili soltanto l’allegato I e l’allegato II, che riguardano le prestazioni ritenute soddisfatte e le caratteristiche orizzontali; per le caratteristiche proprie del prodotto non esiste alcun sistema stabilito. È peraltro l’unica famiglia nuova rispetto alla tabella 1 dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 305/2011, che si fermava a 35.
- L’allegato II, la riga 1 rispetto alla riga 4. La riga 1 stabilisce il sistema 1+ per i cavi elettrici, di controllo e di comunicazione della famiglia 31, alle classi di reazione al fuoco A, B o C. La riga 4 stabilisce il sistema 3 per i prodotti di tutte le famiglie per i quali non esiste una fase chiaramente identificabile nel processo di produzione che comporta un miglioramento delle prestazioni di reazione al fuoco, alle classi A, B, C, D o E. Un cavo di classe A, B o C fabbricato senza una fase di questo tipo ricade sotto entrambe le righe, con due sistemi diversi. Che la sovrapposizione fosse stata vista si vede dalla riga 2, che esclude espressamente i cavi elettrici, di controllo e di comunicazione; la riga 4 non contiene quell’esclusione. L’atto stabilisce una priorità fra gli allegati, all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 2, ma nessuna regola di priorità fra le righe dello stesso allegato.
- L’allegato III, le righe 94 e 95, i blocchi in muratura. La riga 94 assegna il sistema 2+ ai blocchi in muratura per «struttura progettata con bassi fattori di sicurezza», mentre la riga 95 assegna il sistema 4 a quelli per «struttura progettata con alti fattori di sicurezza e non strutturale». L’espressione «fattori di sicurezza» non è definita in nessun punto dell’atto, che non ha alcun articolo di definizioni, e non compare in nessun’altra riga dei tre allegati. In più, la lettura corrente la contraddice: la verifica più severa tocca alla struttura progettata con fattori di sicurezza bassi, quella più leggera alla struttura con fattori di sicurezza alti, e la riga 95 mette nella stessa casella «alti fattori di sicurezza» e «non strutturale», due criteri di natura diversa. Un produttore di blocchi in laterizio o di calcestruzzo aerato autoclavato non può stabilire dal testo se gli serva un organismo notificato per il controllo della produzione, al sistema 2+, oppure se dichiari da solo, al sistema 4, e la differenza di costo fra i due è tutta la differenza fra avere e non avere un terzo in fabbrica.
Analisi della redazione
L’atto risolve un problema reale e lo risolve con eleganza. Sotto il vecchio regime, per sapere chi ti verificava il prodotto bisognava trovare la decisione della Commissione Europea di quindici anni prima per la propria zona di prodotti, e poi leggerla insieme alla norma tecnica. Adesso la risposta sta su una riga di una tabella, e la tabella è stata adottata prima delle norme tecniche, come chiede l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. L’ordine di priorità fra i tre allegati è scritto espressamente, all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 2, paragrafo 2, il che mostra che gli autori hanno pensato alle sovrapposizioni. Tanto più visibile è che la stessa cura non sia scesa all’interno dell’allegato II, dove la riga 1 e la riga 4 si contendono lo stesso cavo.
Le cifre dicono qualcosa che non si vede leggendo la tabella riga per riga. Su 246 righe, 60 lasciano il fabbricante solo con la sua dichiarazione, e 186 portano un organismo notificato. Ma di quelle 186, soltanto 54 stanno ai sistemi 1 e 1+, gli unici in cui l’organismo notificato valuta sia il prodotto sia la fabbrica, e 9 righe, meno del 4% della tabella, arrivano al sistema 1+, con prove a campione sul mercato. Le nove righe non sono casuali: il cemento, l’acciaio di armatura e di precompressione, i sistemi per la post-tensione, le aggiunte pozzolaniche, gli ancoraggi per roccia e terreno, i dispositivi che arrestano la caduta dall’alto e i cavi. Tutti hanno lo stesso tratto: sono prodotti che entrano nella costruzione e non possono più essere ispezionati in seguito, o perché sono sepolti nel calcestruzzo, o perché la loro assenza si nota soltanto nell’incidente. La severità dell’atto segue quindi l’impossibilità della verifica successiva, non l’importanza economica del prodotto. Il calcestruzzo preconfezionato, che è di gran lunga il maggior volume sul mercato, sta al sistema 2+.
La seconda osservazione nasce dalla combinazione dell’allegato II con il resto della tabella. La sostenibilità ambientale riceve il sistema 3+ per tutte le famiglie e tutte le categorie. Il sistema 3+ è l’unico sistema nuovo rispetto al vecchio regime e richiede una relazione di convalida da parte di un organismo notificato, con ispezione iniziale dell’unità di produzione. La conseguenza, che in nessun punto si legge come tale, è che le 60 righe del sistema 4, cioè proprio i prodotti fin qui esentati da qualunque contatto con un organismo notificato, ne avranno bisogno di uno nel momento in cui dichiarano una prestazione ambientale. Per un produttore di chiusure oscuranti, di impianti sanitari o di malta da intonaco, l’atto che sembra non chiedergli nulla è esattamente l’atto che gli porta il primo organismo notificato in fabbrica. Quanto presto succeda dipende da un calendario che il regolamento non contiene: nessuna data di tutto l’atto, oltre a quella dell’entrata in vigore, dice da quando.
La terza osservazione riguarda il rapporto fra i tempi. L’atto è stato adottato l’11 giugno 2026 e pubblicato il 28 agosto 2026, a 78 giorni di distanza, e dalla pubblicazione all’entrata in vigore sono passati altri 20 giorni. Per il destinatario, invece, l’atto non fissa alcun termine, né di adeguamento né di transizione. Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato dall’8 gennaio 2026, ma una sua parte, compreso l’allegato V con i vecchi sistemi, resta in vigore fino all’8 gennaio 2040. Quattordici anni di regimi paralleli, su un mercato in cui lo stesso muro si costruisce con prodotti che si trovano in fasi diverse della transizione, sono un problema di applicazione che una tabella, per quanto ben fatta, non può risolvere da sola.
Che cosa andrebbe cambiato
- Una riga, o più di una, per la famiglia 36 dell’allegato VII. Senza di essa, le scale fissate hanno caratteristiche essenziali per le quali non esiste alcun sistema di valutazione e verifica, e la loro norma tecnica non può essere commissionata, dal momento che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base lega la richiesta di normazione al sistema stabilito con l’atto delegato.
- L’esclusione espressa dei cavi elettrici anche dalla riga 4 dell’allegato II, come nella riga 2. Chiuderebbe l’unico conflitto interno dell’atto e risparmierebbe ai produttori di cavi una scelta fra il sistema 1+ e il sistema 3, cioè fra la certificazione completa con prove sul mercato e semplici prove di laboratorio.
- La sostituzione dell’espressione «fattori di sicurezza» delle righe 94 e 95 con il criterio tecnico reale, espresso in modo univoco. I produttori di blocchi in muratura saprebbero se li attende il sistema 2+ o il sistema 4, e l’autorità di vigilanza del mercato avrebbe qualcosa da verificare.
- Una regola generale di priorità all’interno di ciascun allegato, del tipo riga speciale contro riga generale. L’atto ha già regole di priorità fra gli allegati; una frase in più all’articolo 3 risparmierebbe all’interprete il ricorso ai canoni e risolverebbe anche le situazioni future, non soltanto quella dei cavi.
- La riproduzione delle denominazioni delle famiglie di prodotti in una colonna o in una nota dell’allegato III. La tabella è pensata come strumento di lavoro per le fabbriche, non per i giuristi, e una tabella di lavoro che richiede di aprire un altro atto per sapere che cosa significhi «17» manca il proprio scopo.
- Lo spostamento delle regole sostanziali dalla colonna delle indicazioni supplementari al corpo degli articoli. L’indicazione della riga 56, che stabilisce che il sistema si applica a meno che non sia istituito da un’altra famiglia di prodotti, è una norma di conflitto, non un chiarimento, e non ha posto nell’ultima colonna di una tabella. La stessa colonna, alla riga 26, rinvia al sistema di valutazione e verifica delle caratteristiche essenziali correlate ai componenti indicate nella riga che li riguarda, un altro rinvio sostanziale sistemato dove il lettore si aspetta una nota.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/1310 del 28 agosto 2026 29 pagine PDF, 1,0 MB
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
