In breve

  • Dal 25 settembre 2026 una comunità di energia rinnovabile può chiedere all’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia (ANRE) un’analisi da cui può uscire una tariffa di distribuzione più bassa. La riduzione si applica soltanto all’energia prodotta o prelevata dalle batterie e consumata dentro la comunità stessa, e l’analisi si fa solo su richiesta della comunità, non d’ufficio.
  • Il percorso ha tre passi e un costo pagato prima di qualsiasi risultato. La comunità chiede i dati all’operatore di distribuzione, che ha 15 giorni per trasmetterli, poi deposita il fascicolo all’ANRE, che ha non più di 60 giorni per l’analisi. La tariffa pagata all’operatore è quella di un parere tecnico di connessione calcolata sulla somma delle potenze di tutti i membri e non si restituisce se il risultato esce negativo.
  • La riduzione ottenuta dura 5 anni, ma si perde anche per un semplice ritardo. Se l’operatore di distribuzione annuncia un cambiamento nella rete, la comunità ha 45 giorni per depositare la documentazione per rifare l’analisi. Se non la deposita, l’ANRE emette la decisione di cessazione degli effetti, senza più verificare se i benefici si siano mantenuti.
Atto: Decreto del presidente dell’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia n. 58/2026 sull’approvazione della Metodologia per la realizzazione di un’analisi trasparente dei costi e dei benefici delle fonti di energia distribuite ai fini della determinazione dei costi totali del sistema di distribuzione applicabili alla condivisione dell’energia rinnovabile nell’ambito di una comunità di energia rinnovabile
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 808 del 23 settembre 2026
Entrata in vigore: 25 settembre 2026, data fissata dall’articolo 3 del decreto, due giorni dopo la pubblicazione

I pannelli sul tetto della scuola o del municipio, per i quali il Ministero dell’Energia ha già aperto un finanziamento di 650 milioni di euro per pannelli e batterie a municipi, scuole e ospedali, possono alimentare dal 25 settembre 2026 le case intorno a una tariffa di rete più bassa. Il Decreto n. 58/2026 del presidente dell’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell’energia, pubblicato il 23 settembre 2026, approva la metodologia con cui si calcola se una comunità di energia alleggerisce o appesantisce la rete della sua zona. Se la alleggerisce, la comunità paga meno per il trasporto dell’energia che si divide tra i membri.

Il decreto ha tre articoli e un allegato. L’articolo 1 approva la metodologia, l’articolo 2 pone l’attuazione a carico degli operatori economici del settore dell’energia elettrica e l’articolo 3 fissa da sé la data di entrata in vigore: 25 settembre 2026. Per questo tra la pubblicazione e l’applicazione restano due giorni di respiro, invece che applicarsi il decreto già dal giorno della pubblicazione. L’atto è stato firmato a Bucarest il 22 settembre 2026 da George-Sergiu Niculescu, presidente dell’autorità di regolamentazione. Il fondamento invocato nel preambolo è l’articolo 226 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 163/2022 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, approvata con la legge n. 110/2026, più l’articolo 5 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 33/2007 sull’organizzazione dell’autorità di regolamentazione.

L’articolo 226 è stato introdotto nell’ordinanza del 2022 dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 59/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.035 del 7 novembre 2025, e il suo comma (2) chiedeva all’autorità di regolamentazione di approvare questa metodologia entro il 28 febbraio 2026. Il termine è scaduto senza metodologia. Fino al 25 settembre 2026 ne sono passati 209 giorni, quasi sette mesi, e per tutto l’intervallo il diritto delle comunità di energia a una tariffa di rete propria è esistito sulla carta, senza alcun modo di essere fatto valere.

Gli effetti che produce

Il primo effetto lo sente la comunità di energia, e comincia con una condizione di accesso. La metodologia si applica, secondo l’articolo 2, alle comunità di energia rinnovabile iscritte nel Registro nazionale delle comunità di energia, agli operatori di distribuzione concessionari, cioè alle società che gestiscono la rete di distribuzione in base a una concessione, e all’autorità di regolamentazione. Chi non è iscritto non può chiedere nulla. Il registro è tenuto dall’ANRE, e l’iscrizione si fa secondo il Decreto n. 50/2026 della stessa autorità.

Il secondo effetto è più importante di quanto sembri e cambia il modo in cui una comunità si può disporre sulla mappa. La riduzione della tariffa non si applica a tutte le bollette dei membri, bensì soltanto alla quantità che la metodologia chiama, all’articolo 3, energia elettrica prodotta o accumulata e consumata dentro la comunità. La definizione ha un limite fisico: l’energia deve essere prodotta da fonti rinnovabili nella comunità oppure prelevata dalle batterie della comunità, consumata presso i punti dei membri nello stesso periodo di regolazione e passare esclusivamente per la rete di distribuzione di una zona limitata, a un solo livello di tensione. Nella rete di bassa tensione la zona si restringe alle linee in uscita dalla stessa cabina di trasformazione. Nella rete di media tensione, alle linee in uscita dalla stessa stazione di trasformazione. Vuol dire vicini sulla stessa cabina di trasformazione, non membri sparsi per la città. L’energia che sale di un livello di tensione esce dal calcolo.

Il terzo effetto è una fattura pagata prima di qualsiasi risultato. La comunità chiede all’operatore di distribuzione i dati necessari all’analisi e gli trasmette, secondo l’articolo 4, l’elenco dei punti di consumo e di produzione dei membri, le quantità annue stimate di produzione, consumo, accumulo e immissione in rete, le quantità stimate di energia condivisa e le caratteristiche delle batterie. Per il calcolo e la fornitura dei dati, la comunità versa all’operatore una tariffa pari a quella del parere tecnico di connessione per un solo punto di consumo o di produzione, ma con potenza pari alla somma delle potenze approvate per tutti i membri. La tariffa cresce dunque con ogni membro che entra nella comunità, si paga all’inizio e resta pagata anche se l’analisi esce negativa.

Il quarto effetto cade sull’operatore di distribuzione, che diventa il fornitore di prove della comunità. Entro 15 giorni dalla richiesta è tenuto a trasmettere dodici categorie di dati, dalle perdite di rete e dal loro costo su ciascun livello di tensione, nella variante senza comunità e in quella con comunità, fino agli investimenti previsti per l’anno in corso e per i quattro successivi, ai lavori di investimento evitati o comparsi in più, ai loro costi, alle congestioni dell’anno precedente e a quelle evitate, ai costi dei servizi di flessibilità che la comunità presta per risolvere una congestione locale e al miglioramento della qualità della tensione in rete. Qui rientra anche la validazione dei dati trasmessi dalla comunità, quindi l’operatore conferma o smentisce le stime dei membri.

Il quinto effetto è il calcolo. L’autorità di regolamentazione confronta due situazioni: la rete prima dell’iscrizione della comunità nel registro, chiamata scenario di riferimento, e la rete dopo che la comunità funziona. Il risultato è una semplice sottrazione, benefici meno costi aggiuntivi. Tra i benefici rientrano le perdite di rete evitate, gli investimenti di capitale e quelli di esercizio evitati, le congestioni evitate e, se del caso, altri benefici quantificabili, come una tensione migliore in rete. Tra i costi aggiuntivi rientrano le perdite cresciute, gli investimenti in più, l’esercizio in più, le congestioni in più e i costi dei servizi di flessibilità prestati dalla comunità. Il termine dell’autorità è di non più di 60 giorni dalla data in cui il fascicolo si considera completo.

Il sesto effetto è la decisione. Se il risultato è positivo, l’autorità emette la decisione di approvazione della riduzione della tariffa di distribuzione per l’energia condivisa nella comunità e la comunica sia all’operatore sia alla comunità. Se il risultato è negativo, la comunità riceve soltanto l’analisi, eventualmente accompagnata da raccomandazioni tecniche o di esercizio che potrebbero aumentarne i benefici a un tentativo successivo. La decisione favorevole dura 5 anni dalla comunicazione e si estingue prima soltanto con la decisione di cessazione degli effetti.

Il settimo effetto è quello che può riprendersi ciò che si è ottenuto. Finché la riduzione è in vigore, l’operatore di distribuzione segue che cosa fa la comunità con la rete ed è tenuto ad avvisare la comunità e l’autorità quando compare un cambiamento che può influenzare in modo significativo il risultato, sulle perdite, sulle congestioni, sui servizi di flessibilità o sui costi. Dalla data in cui l’operatore invia la notifica, la comunità ha 45 giorni per depositare all’ANRE la documentazione per rifare l’analisi e la relativa richiesta. Se l’analisi rifatta esce negativa, la riduzione si ferma. Se la documentazione non arriva entro i 45 giorni, l’articolo 13 comma (4) porta allo stesso risultato, senza che nessuno verifichi più se i benefici si siano mantenuti.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento di fondo è che compare una via dove fino al 25 settembre 2026 non ce n’era nessuna. L’Ordinanza d’urgenza n. 59/2025 ha dato alle comunità di energia il diritto di chiedere all’autorità di regolamentazione un’analisi trasparente dei costi e dei benefici, dalla quale uscissero i costi di rete applicabili alla condivisione dell’energia, ma ha lasciato la metodologia in capo all’ANRE, con termine al 28 febbraio 2026. Fino al decreto del 23 settembre 2026 non esisteva alcun atto che dicesse quali dati si raccolgono, chi li fornisce, quanto dura e chi decide. Una comunità che avesse chiesto l’analisi prima di questa data non avrebbe avuto nulla da ricevere.

Il secondo cambiamento riguarda chi può chiedere davvero. Il Registro nazionale delle comunità di energia è stato aperto con il Decreto ANRE n. 50/2026, e le prime due comunità vi sono state iscritte il 2 settembre 2026: l’Associazione Comunitatea Portului, comunità di energia rinnovabile, e la Società Cooperativa Energetica Micăcasa Coop, comunità energetica dei cittadini. Quindi alla data in cui la metodologia entra in vigore esiste in Romania una sola comunità di energia rinnovabile che può usare il meccanismo, iscritta 23 giorni prima. La seconda non rientra nell’ambito di applicazione della metodologia, che si ferma alle comunità da fonti rinnovabili.

Il terzo cambiamento si vede soltanto confrontando il testo pubblicato con il progetto messo in consultazione dall’ANRE il 5 marzo 2026. Il progetto chiedeva alla comunità di allegare la prova del pagamento della tariffa all’operatore di distribuzione e, per le comunità senza licenza, la prova del pagamento di un contributo all’ANRE, più l’esenzione da un secondo contributo se una nuova analisi veniva chiesta entro un anno dalla prima. Il testo pubblicato non contiene nessuna di queste tre disposizioni. Il contributo all’ANRE resta comunque in discussione: la relazione di approvazione del progetto dice che, per l’applicazione del decreto, serve un’integrazione del Decreto ANRE n. 82/2025 sulle tariffe e sui contributi in denaro riscossi dall’autorità nel 2026, in modo che le richieste delle comunità siano trattate come quelle degli operatori di distribuzione non concessionari. L’integrazione non fa parte del decreto pubblicato, quindi il costo totale di una richiesta non si può leggere da esso.

Il quarto cambiamento riguarda la posizione dell’operatore di distribuzione, che passa da semplice prestatore di un servizio a parte di un procedimento. Finora non aveva alcun obbligo legato alle comunità di energia. A partire dal 25 settembre 2026 ha un termine di 15 giorni per dodici categorie di dati, un obbligo permanente di monitoraggio per tutta la durata dei 5 anni e l’obbligo di notificare qualsiasi modifica significativa. In cambio, la metodologia non prevede alcuna conseguenza per l’operatore che non rispetta il termine di 15 giorni.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il diritto a pagare meno per la rete diventa utilizzabile. Fino al 25 settembre 2026 stava nell’ordinanza senza procedura, quindi nessuna comunità poteva ottenerne nulla.
  • L’elenco dei dati è chiuso e scritto nell’atto, cinque categorie a carico della comunità e dodici a carico dell’operatore di distribuzione. Né la comunità può essere portata per le lunghe con richieste infinite, né l’operatore può essere colto di sorpresa con domande nuove.
  • L’operatore di distribuzione ha un termine fermo di 15 giorni per i dati e non ne può rifiutare la consegna, quindi la comunità non dipende dalla sua buona volontà per mettere insieme il fascicolo.
  • Il confronto si fa tra la rete di prima dell’iscrizione della comunità e la rete di dopo, su ciascun livello di tensione separatamente. La comunità non risponde di problemi comparsi in rete per altre cause.
  • Il miglioramento della qualità della tensione in rete rientra espressamente tra i benefici, benché sia difficile da esprimere in lei. Molte comunità piccole si trovano proprio in fondo a una linea lunga, dove il problema è appunto la tensione.
  • Un risultato negativo non è un rifiuto definitivo. L’autorità può allegare raccomandazioni tecniche o di esercizio, e la comunità può ripresentarsi dopo averle applicate.
  • La decisione favorevole dura 5 anni, esattamente l’orizzonte su cui l’operatore deve prevedere gli investimenti, quindi la comunità ha un intervallo stabile per i propri calcoli.

Che cosa resta un problema

  • L’atto non dice di quanto cala la tariffa. Dall’analisi esce un solo numero, la differenza tra benefici e costi, e la decisione dipende dal suo segno, non dalla sua grandezza. Nessuna comunità può stimare in anticipo che cosa ci guadagna.
  • Il costo si paga prima del risultato e cresce con il numero dei membri, perché la tariffa dovuta all’operatore è quella di un parere di connessione calcolata sulla somma delle potenze di tutti. Le comunità grandi pagano di più per sapere una risposta che può essere «no».
  • Il limite fisico contenuto nella definizione dell’energia condivisa restringe la comunità a una sola cabina o a una sola stazione di trasformazione. Un’associazione con membri in quartieri diversi resta con una parte dell’energia fuori dalla riduzione.
  • I 60 giorni dell’autorità decorrono dalla data in cui il fascicolo è completo, non dal deposito, e qualsiasi richiesta di dati supplementari sposta quella data più in là. Il numero delle richieste non è limitato, e il passaggio di verifica non ha termine.
  • La riduzione si perde anche senza alcun cambiamento reale nella rete, se la documentazione di rifacimento non arriva entro 45 giorni. Dei 45 giorni, fino a 15 possono andarsene ad aspettare i dati dell’operatore.
  • I 45 giorni decorrono dalla data in cui l’operatore invia la notifica, non dalla data in cui la comunità la riceve. Il giorno da cui si conta è fissato dall’altra parte.
  • Le comunità energetiche dei cittadini non compaiono nell’ambito di applicazione, benché condividano energia nella stessa rete. Per loro non esiste alcuna via scritta verso una tariffa ridotta.
  • Le comunità connesse a una rete di distribuzione non concessionata non hanno a chi chiedere i dati, perché tutti gli obblighi di fornitura cadono sull’operatore concessionario.
  • Il denaro incassato dalla comunità per i servizi di flessibilità prestati per risolvere una congestione locale si iscrive tra i costi aggiuntivi, quindi riduce proprio il risultato da cui dipende la riduzione della tariffa.

Consigli pratici

  1. Verificate l’iscrizione nel Registro nazionale delle comunità di energia prima di ogni altra cosa. L’articolo 2 riserva il meccanismo alle comunità già iscritte, e l’iscrizione si fa a parte, secondo il Decreto ANRE n. 50/2026.
  2. Guardate la mappa prima di guardare il bilancio. Contate quanti membri stanno sulle linee in uscita dalla stessa cabina di trasformazione, in bassa tensione, o dalla stessa stazione, in media tensione. Soltanto l’energia che circola lì rientra nella quantità che beneficia della riduzione.
  3. Chiedete all’operatore di distribuzione, per iscritto e prima di depositare la richiesta, il valore esatto della tariffa che pagherete. Si calcola come il parere tecnico di connessione per la somma delle potenze di tutti i membri, quindi dipende da quanti membri entrano nella comunità e con quale potenza.
  4. Indicate nella richiesta anche l’indirizzo di corrispondenza a cui ricevete le notifiche dell’operatore. Il termine di 45 giorni per rifare l’analisi decorre dalla data in cui l’operatore invia la notifica, non dalla data in cui voi la leggete.
  5. Non depositate la richiesta all’ANRE con dati che l’operatore non ha validato. La validazione delle informazioni trasmesse dalla comunità è uno dei dodici obblighi dell’operatore, e una stima da lui smentita si trasforma in richiesta di integrazione e rinvia l’inizio dei 60 giorni.
  6. Tenete pronta la documentazione di rifacimento per tutta la durata dei 5 anni. La notifica dell’operatore può arrivare in qualsiasi momento, e i 45 giorni non si prorogano per il fatto che i dati nuovi vengono da lui e che lui ha 15 giorni per trasmetterli.
  7. Se vendete servizi di flessibilità all’operatore di rete, calcolate a parte quanto ci perdete nell’analisi dei costi e dei benefici. La somma incassata rientra tra i costi aggiuntivi e si sottrae dai benefici, anche se il servizio ha risolto la congestione.
  8. Segnate in calendario la data di comunicazione della decisione favorevole. La validità si estingue automaticamente 5 anni dopo, e la metodologia non prevede alcun rinnovo semplificato: si rifà tutto il percorso, compreso il pagamento della tariffa all’operatore.

Domande frequenti

Da quando si può depositare una richiesta di analisi dei costi e dei benefici?
Dal 25 settembre 2026. L’articolo 3 del decreto fissa esso stesso la data di entrata in vigore, due giorni dopo la pubblicazione del 23 settembre 2026. La regola consueta, secondo cui un decreto si applica dalla pubblicazione, vale soltanto quando l’atto tace, e questo non tace. Per una richiesta depositata il 23 o il 24 settembre 2026 non esiste nell’atto alcuna disposizione transitoria.
Di quanto cala la tariffa di distribuzione?
Il decreto non lo dice. L’analisi produce una sola cifra, la differenza tra benefici e costi aggiuntivi, e l’articolo 11 comma (1) lega la decisione al fatto che il risultato sia positivo, senza alcuna regola sulla grandezza della riduzione. Neppure il titolo della metodologia, che annuncia la determinazione dei costi totali del sistema di distribuzione applicabili alla condivisione dell’energia, ha un corrispondente negli articoli che descrivono il calcolo.
Quanto dura la procedura, dal primo passo alla decisione?
Almeno 75 giorni, in base ai termini scritti nell’atto: 15 giorni per i dati dell’operatore di distribuzione e fino a 60 giorni per l’analisi dell’autorità. A essi si aggiungono il passaggio di verifica del fascicolo, che non ha termine, e qualsiasi richiesta di dati supplementari, che sposta più in là la data da cui decorrono i 60 giorni.
Quale energia beneficia della riduzione?
Soltanto l’energia prodotta da fonti rinnovabili nella comunità o prelevata dalle batterie della comunità e consumata presso i punti dei membri nello stesso periodo di regolazione, che circola esclusivamente nella rete di distribuzione di una zona limitata e a un solo livello di tensione. In bassa tensione la zona si limita alle linee in uscita dalla stessa cabina di trasformazione; in media tensione, alle linee in uscita dalla stessa stazione di trasformazione.
Quanto costa la richiesta e chi incassa il denaro?
La comunità paga all’operatore di distribuzione una tariffa pari a quella del parere tecnico di connessione per un punto di consumo o di produzione con potenza pari alla somma delle potenze approvate per tutti i membri. Il denaro è per il calcolo e la fornitura dei dati e non torna indietro se il risultato dell’analisi è negativo. Un eventuale contributo all’ANRE non è previsto nel decreto; la relazione di approvazione del progetto annuncia che a tal fine seguirà un’integrazione del Decreto ANRE n. 82/2025.
Quanto dura la riduzione della tariffa una volta ottenuta?
Non più di 5 anni dalla data di comunicazione della decisione. Si estingue prima alla data di comunicazione della decisione di cessazione degli effetti giuridici, che l’autorità emette o quando l’analisi rifatta esce negativa, oppure quando la comunità non deposita la documentazione di rifacimento entro 45 giorni dalla notifica dell’operatore.
Che cosa succede se l’operatore di distribuzione non trasmette i dati?
La metodologia non prevede nulla. Il termine di 15 giorni dell’articolo 5 non ha sanzione, e l’articolo 8 comma (4), che sanziona il silenzio con il rigetto del fascicolo, si riferisce soltanto alla comunità, benché l’obbligo di rispondere alle richieste supplementari dell’autorità sia posto dal comma (3) sia sulla comunità sia sull’operatore.
La metodologia si applica anche alle comunità energetiche dei cittadini?
L’articolo 2 non le menziona: l’ambito di applicazione comprende le comunità di energia rinnovabile, gli operatori di distribuzione concessionari e l’autorità di regolamentazione. Una delle due comunità iscritte nel registro il 2 settembre 2026, la Società Cooperativa Energetica Micăcasa Coop, è una comunità energetica dei cittadini, quindi resta fuori da questo meccanismo.
Posso impugnare l’esito dell’analisi?
Il decreto non prevede alcuna via di impugnazione propria, né termine né organo. La decisione dell’autorità di regolamentazione è un atto amministrativo, quindi resta la via generale del ricorso preventivo e del giudice amministrativo. L’atto prevede però espressamente che un risultato negativo possa essere accompagnato da raccomandazioni, quindi la ripresa dell’analisi dopo averle applicate è la strada che apre la metodologia stessa.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Articolo 1 comma (2), articolo 9 punto 5 e articolo 11 comma (1) della metodologia. L’oggetto dichiarato dell’analisi, ripetuto nel titolo del decreto, nell’articolo 1 del decreto, nel titolo dell’allegato e nell’articolo 1 comma (2) della metodologia, è la determinazione dei costi totali del sistema di distribuzione applicabili alla condivisione dell’energia rinnovabile. Questa nozione non compare più in nessuno degli articoli da 4 a 13, non è definita all’articolo 3 e non è calcolata da nessuna parte. L’unico risultato che la metodologia produce è, all’articolo 9 punto 5, la differenza tra benefici e costi aggiuntivi, mentre l’articolo 11 comma (1) lega la decisione di riduzione della tariffa al fatto che questa differenza sia positiva, non alla sua grandezza. Né la comunità né l’operatore di distribuzione possono stabilire dall’atto di quanto cali la tariffa, benché l’atto prenda il nome proprio da questa operazione.
  • Articolo 8 commi (3), (4) e (5) in combinato disposto con l’articolo 10. Il comma (3) pone l’obbligo di rispondere alla richiesta di dati supplementari dell’autorità sia sulla comunità sia sull’operatore di distribuzione. Il comma (4) sanziona però soltanto il silenzio della comunità, con il rigetto del fascicolo perché incompleto. Se chi non risponde è l’operatore, l’atto non prevede alcuna conseguenza, e la data di completamento della documentazione, prevista dal comma (5) lettera b) come momento da cui decorrono i 60 giorni dell’articolo 10, non si verifica mai più. Per la stessa richiesta si possono quindi sostenere due soluzioni: che il termine sia iniziato al deposito, secondo la lettera a), oppure che non sia iniziato affatto, perché è diventata applicabile la lettera b) e non si può realizzare. La comunità resta senza risposta e senza termine.
  • Articolo 9, alinea introduttivo. Il testo dice che l’analisi svolta dall’autorità «può includere» gli elementi elencati, tra i quali, al punto 5, il risultato dell’analisi dei costi e dei benefici. L’articolo 11 fa però di questo risultato l’unica condizione della decisione: il comma (1) si applica se il risultato è positivo, il comma (2) se è negativo. L’elemento da cui dipende l’intero effetto giuridico è dunque facoltativo nell’articolo che lo descrive e obbligatorio nell’articolo che lo applica. Nella relazione di approvazione del progetto, l’ANRE chiama la stessa lista «contenuto minimo dell’analisi dei costi e dei benefici», cosa che il testo pubblicato non stabilisce.

Analisi della redazione

La metodologia risolve un problema reale e lo risolve in un modo difendibile: lega la tariffa di rete di una comunità al suo effetto misurato sulla rete, non a un’esenzione data a tutti alla rinfusa, e chiude l’elenco dei dati che le due parti possono chiedersi a vicenda. Il problema sta nel calendario. Il termine dell’articolo 226 comma (2) dell’Ordinanza d’urgenza n. 163/2022 era il 28 febbraio 2026, mentre il decreto entra in vigore il 25 settembre 2026, cioè 209 giorni più tardi. La cifra che dice di più è però un’altra: dalla pubblicazione dell’ordinanza che ha introdotto il termine, il 7 novembre 2025, fino alla scadenza, l’autorità ha avuto 113 giorni di lavoro a disposizione. Il ritardo è quasi il doppio del tempo ricevuto. In più, il progetto è stato messo in consultazione pubblica il 5 marzo 2026, cinque giorni dopo che il termine legale era già scaduto, e la finestra per le osservazioni è stata accorciata a 10 giorni lavorativi con la motivazione, scritta nella relazione di approvazione, che il termine di approvazione della metodologia era «extrem de redus», cioè estremamente ridotto. La consultazione si è chiusa a metà marzo, e il decreto è stato firmato il 22 settembre: oltre sei mesi dopo l’ultima osservazione ricevuta. L’urgenza ha pesato sulla parte di chi era consultato, non su quella di chi emanava l’atto.

La seconda osservazione esce dalla sovrapposizione di due date che non stanno nello stesso atto. Il Registro nazionale delle comunità di energia ha ricevuto le prime due iscrizioni il 2 settembre 2026, e la metodologia entra in vigore 23 giorni più tardi. Delle due comunità, una sola, l’Associazione Comunitatea Portului, è comunità di energia rinnovabile, quindi l’unica che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2. L’altra, la Società Cooperativa Energetica Micăcasa Coop, è comunità energetica dei cittadini e non è menzionata da nessuna parte nella metodologia, benché condivida energia attraverso la stessa rete e produca gli stessi effetti sulle perdite e sulle congestioni. Il testo del comma (3) dello stesso articolo 226, riprodotto dall’ANRE nella relazione di approvazione del progetto, chiede all’autorità di elaborare l’analisi anche «în cadrul unei comunități de energie a cetățenilor», cioè nell’ambito di una comunità energetica dei cittadini. Il meccanismo consegnato copre dunque, per ora, esattamente una comunità su due esistenti.

La terza osservazione riguarda l’aritmetica dei termini e mostra chi ha tempo e chi no. In entrata, il percorso minimo fino a una decisione è di 75 giorni: 15 per i dati dell’operatore, 60 per l’analisi dell’autorità. A essi si aggiungono la verifica del fascicolo, per la quale l’articolo 8 non prevede alcun termine, e le richieste di dati supplementari, illimitate nel numero, ciascuna delle quali sposta più in là il momento da cui decorrono i 60 giorni. In uscita, il rapporto si rovescia. L’articolo 13 comma (2) dà alla comunità 45 giorni per depositare la documentazione di rifacimento, e quella documentazione comprende i dati che solo l’operatore può produrre e per i quali lui ha, secondo l’articolo 5, 15 giorni. Restano 30 giorni di lavoro proprio, e l’orologio parte non quando la comunità viene a saperlo, ma quando l’operatore invia la notifica. La sanzione del superamento è completa e automatica: il comma (4) porta alla cessazione degli effetti della decisione senza alcuna verifica della situazione reale della rete. Una comunità che ha effettivamente ridotto le perdite di rete perde la riduzione per una lettera spedita un giorno più tardi, e per riaverla rifà tutto il percorso, tariffa pagata all’operatore compresa.

La quarta osservazione riguarda un punto in cui la metodologia lavora contro la politica che l’ha richiesta. I costi dei servizi di flessibilità che la comunità presta per risolvere una congestione locale compaiono tre volte nell’atto, all’articolo 5 lettera i), all’articolo 9 punto 3 lettera e) e nella formula del punto 5, e ogni volta dalla parte dei costi aggiuntivi. La comunità pagata al valore della congestione che scarica si vede dunque sottrarre l’incasso dal proprio risultato, e l’operazione diventa neutra nell’analisi proprio quando è più utile alla rete. La direttiva (UE) 2023/2413, nota come RED III, è definita all’articolo 3 punto 2 lettera g) della metodologia e non viene più usata in nessun altro punto dell’atto, benché sia, secondo la stessa relazione di approvazione, il testo europeo che chiede agli Stati di incoraggiare attivamente la partecipazione delle comunità di energia al mercato «anche attraverso servizi di flessibilità». Vale la pena aggiungere, per contesto, che l’ANRE ha consultato l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e ha annotato nella relazione che l’organizzazione non ha individuato in nessuno degli Stati analizzati una metodologia del tipo di quella chiesta dall’articolo 226 comma (2). Qui la Romania scrive senza un modello, il che è un argomento in più per una clausola di revisione, non per un atto che si applica non rivisto per 5 anni.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Alla metodologia serve la regola che trasforma il risultato in tariffa. O una percentuale applicata alla tariffa di distribuzione, o una formula che ripartisca il beneficio netto sulla quantità di energia condivisa, messa nel testo e non lasciata alla decisione. Senza di essa, due comunità con risultati molto diversi possono ricevere la stessa riduzione, e nessuna delle due può calcolare in anticipo se valga la pena pagare la tariffa di accesso.
  • La tariffa pagata all’operatore di distribuzione andrebbe limitata con un tetto e legata al lavoro effettivo, non alla somma delle potenze dei membri. Così com’è scritto, una comunità di 40 famiglie paga per i propri dati come per la connessione di un singolo consumatore industriale, benché lo sforzo dell’operatore non cresca in proporzione. Un tetto e una riduzione per la seconda richiesta nello stesso anno renderebbero il meccanismo accessibile alle comunità piccole, che sono proprio quelle a cui la politica europea guarda.
  • Il termine di 45 giorni dell’articolo 13 comma (2) dovrebbe decorrere dalla ricezione della notifica e sospendersi per la durata dei 15 giorni dell’operatore. Altrimenti la comunità risponde con un proprio diritto per un termine che consuma qualcun altro. L’alternativa minima è che la notifica dell’operatore faccia scattare automaticamente anche il suo obbligo di trasmettere i dati, nello stesso termine.
  • La perdita della riduzione per il mancato deposito della documentazione non dovrebbe essere automatica. Una diffida, con un breve termine supplementare, terrebbe la sanzione dove è giustificata, cioè sulla comunità che rifiuta la riverifica, e ne toglierebbe il caso di quella che ha tardato per ragioni amministrative benché la rete stia meglio con lei che senza.
  • I servizi di flessibilità andrebbero tolti dalla parte dei costi oppure compensati espressamente con le congestioni evitate che producono. Altrimenti l’atto scoraggia proprio il comportamento che la direttiva invocata nelle sue stesse definizioni chiede agli Stati di incoraggiare, e una comunità finisce per calcolare se le convenga di più non aiutare la rete.
  • Le comunità energetiche dei cittadini e quelle connesse a reti di distribuzione non concessionate hanno bisogno di una soluzione scritta. O un ampliamento dell’ambito di applicazione, o un atto separato con un termine. Fino ad allora, una parte delle comunità che si iscrivono nel registro resta senza via verso la riduzione della tariffa, senza che l’atto dica perché.
  • Una clausola di revisione a due anni sarebbe più adatta di una validità di 5 anni lasciata intatta. La metodologia si applica in un settore in cui l’autorità stessa ha constatato di non avere un modello in altri Stati, e i primi fascicoli mostreranno quali dati mancano e quali termini non reggono. Una revisione programmata costa meno della correzione caso per caso.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 808 del 23 settembre 2026 16 pagine PDF, 97 KB l'atto inizia a pagina 10

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.