In breve
- 650 milioni di euro, due linee separate, gli stessi richiedenti. Il Ministero dell’Energia ha approvato le guide per due bandi del Fondo per la modernizzazione, aperti soltanto agli enti pubblici: 150 milioni di euro per batterie collegate a un impianto rinnovabile già esistente e 500 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaici, con accumulo integrato, destinati interamente all’autoconsumo. Entrambi coprono il 100% delle spese ammissibili, con un massimo di 10 milioni di euro per beneficiario in ciascun bando.
- Sono i massimali unitari a decidere quanto si può chiedere, non l’ambizione del progetto. Sulla linea dell’accumulo, l’aiuto non può superare 200.000 euro IVA esclusa per ogni MWh installato, e la batteria deve essere dimensionata tra 2 e 4 ore rispetto alla potenza dell’impianto esistente. Per i nuovi impianti solari il massimale sale a 900.000 euro per MW installato, oppure 1.100.000 euro se il progetto comprende anche pompe di calore, e la potenza autorizzata per l’immissione in rete non può superare 400 kW per ciascun punto di produzione.
- In nessuna delle 163 pagine è scritto quando si presentano le domande. Il capitolo dedicato al periodo di presentazione rinvia a un annuncio futuro su energie.gov.ro e su afir.info, benché entrambe le guide respingano automaticamente le domande presentate al di fuori di esso. La selezione avviene secondo il principio «primo arrivato, primo valutato», quindi è il giorno dell’apertura a decidere chi arriva al budget, e l’investimento deve essere completato e messo in funzione entro il 31 dicembre 2029, cioè in 1.207 giorni dalla pubblicazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 774 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data di pubblicazione
Il Ministero dell’Energia ha emanato nello stesso giorno due decreti che aprono ai comuni, agli ospedali, alle scuole e agli altri enti pubblici due linee di finanziamento per l’energia, con 650 milioni di euro messi insieme. Il denaro viene dal Fondo per la modernizzazione, la stessa fonte per la quale il ministero ha fissato alle imprese, all’inizio di agosto, un termine unico di completamento degli investimenti in energia rinnovabile. I due decreti sono stati firmati l’8 settembre 2026 e sono comparsi nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 774 dell’11 settembre 2026, alle pagine 11 e 12, mentre le guide vere e proprie, i due allegati, occupano 163 pagine nell’edizione n. 774 bis dello stesso giorno.
Il Fondo per la modernizzazione è il meccanismo europeo istituito dall’art. 10 quinquies della Direttiva 2003/87/CE, quella che ha creato il sistema di scambio delle quote di emissione, e funziona secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1.001. In Romania il quadro di attuazione è dato dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 60/2022, approvata con la legge n. 376/2023. Per le due attuali priorità di investimento, la Banca europea per gli investimenti ha trasmesso la conferma il 6 ottobre 2025 e la Commissione europea ha deciso il pagamento il 10 dicembre 2025, con la Decisione C(2025) 8841 final. Dalla conferma della banca alla pubblicazione delle guide sono passati 340 giorni.
La prima linea, approvata con il decreto n. 1.065/2026, finanzia esclusivamente l’accumulo. Il progetto deve installare una nuova capacità di accumulo «dietro il contatore», cioè collegata direttamente a un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistente in quel sito, non alla rete. Il budget stimato del bando è il controvalore in lei di 150.000.000 di euro. Sono esclusi i progetti che sostituiscono batterie esistenti, quelli che accumulano energia prelevata dal Sistema elettroenergetico nazionale e quelli che usano tecnologie a base di piombo, NiCd o NiMH.
La seconda linea, approvata con il decreto n. 1.066/2026, ha un altro oggetto e un budget più di tre volte maggiore: il controvalore in lei di 500.000.000 di euro per nuovi impianti fotovoltaici, con capacità di accumulo integrate, destinati interamente all’autoconsumo dell’ente. Il progetto può comprendere anche pompe di calore, se queste coprono almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia termica utile dell’edificio e hanno un coefficiente di prestazione stagionale, SCOP, di almeno 3,5. Non sono invece ammissibili i progetti che propongono solo accumulo, solo pompe di calore, ampliamenti di un impianto esistente o la sostituzione di uno più vecchio. Anche le perforazioni per le pompe di calore restano a carico del beneficiario.
L’elenco dei richiedenti è identico nelle due guide ed è ampio: le unità amministrativo-territoriali e le loro suddivisioni, le unità della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, l’amministrazione penitenziaria, gli ospedali finanziati interamente con fondi pubblici, gli enti pubblici definiti all’art. 2 punto 30 della legge n. 500/2002, i culti ufficialmente riconosciuti e le loro unità di culto, le università statali, gli istituti e le stazioni di ricerca e sviluppo di diritto pubblico, le associazioni di sviluppo intercomunitario, i centri sociali e i centri di cure palliative finanziati interamente con fondi pubblici, l’Agenzia nazionale per lo sport, il Comitato olimpico e sportivo romeno, oltre alla Società romena di televisione e alla Società romena di radiodiffusione, queste ultime con l’obbligo di dimostrare che l’investimento riduce il costo del servizio pubblico e, di conseguenza, la sovvenzione statale. Le aziende autonome e le società a capitale pubblico sono escluse espressamente dalla categoria degli enti pubblici.
In ciascun bando un ente può presentare un solo progetto proprio e può essere membro di al massimo tre partenariati, e il totale dell’aiuto non può superare 10 milioni di euro. Il finanziamento copre fino al 100% delle spese ammissibili, si concede in lei e si paga con prefinanziamento, domanda di pagamento e rimborso. Il prefinanziamento non può superare il 30% dell’aiuto a fondo perduto, e un beneficiario può presentare al massimo cinque domande di pagamento o di rimborso per l’intero progetto, senza contare la domanda di prefinanziamento.
Gli effetti che produce
Entrambi i decreti entrano in vigore alla data di pubblicazione, cioè l’11 settembre 2026, perché l’art. 2 di ciascuno lo dice espressamente. Sono decreti del vertice di un organo centrale di specialità, e per essi la regola dei 3 giorni non opera: secondo l’art. 12 comma (3) in combinato disposto con l’art. 11 comma (1) della legge n. 24/2000, entrano in vigore alla data di pubblicazione, se non prevedono essi stessi una data successiva.
Il primo effetto è che nessuno può ancora presentare nulla. Le guide sono in vigore, ma la sessione di presentazione si apre separatamente, con un annuncio pubblicato sul sito del Ministero dell’Energia e su quello dell’Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali, annuncio che, dicono entrambi i testi, «conterrà tutti i dettagli relativi allo svolgimento del bando». Fino ad allora la piattaforma attraverso cui si presentano le domande non ha nemmeno un indirizzo noto: le guide scrivono che sarà indicato nell’annuncio di apertura della sessione.
In un’altra guida del Ministero dell’Energia il pezzo mancante era il modulo: la domanda con cui si prendono i 362 milioni di euro per la cogenerazione è comparsa 785 giorni dopo che il bando si era già chiuso.
Il secondo effetto riguarda l’ordine di arrivo. La selezione non avviene per punteggio, ma secondo il principio «primo arrivato, primo valutato», nei limiti del budget. Non esiste una griglia di valutazione, non esistono criteri di priorità sulla qualità del progetto e non esiste una riserva per i progetti piccoli o per le comunità senza risorse di consulenza. L’unico filtro è l’ammissibilità e, se il budget si esaurisce, gli altri fascicoli restano fuori dal finanziamento, per quanto bene siano scritti.
Il terzo effetto è la dimensione del fascicolo. Alla presentazione si chiedono, tra l’altro, lo studio di fattibilità, redatto secondo la Decisione del Governo n. 907/2016, con personale autorizzato ANRE nel gruppo di lavoro e con non più di due anni di anzianità, la delibera del consiglio locale o distrettuale che impegna l’ente per le spese non ammissibili, il documento che attesta un diritto di proprietà, concessione, superficie o amministrazione valido per almeno cinque anni dal pagamento finale, la visura del registro fondiario che mostra l’immobile libero da gravami, la planimetria assunta dal progettista, il piano di informazione e pubblicità e la dichiarazione sul principio DNSH. L’affitto, il comodato e il leasing immobiliare non sono accettati come titolo sul terreno o sull’edificio.
Il quarto effetto riguarda il calendario di esecuzione. Gli investimenti devono essere completati, messi in funzione e, sulla linea solare, collegati alla rete entro il 31 dicembre 2029. Dalla pubblicazione delle guide a questo termine ci sono 1.207 giorni, dai quali si sottraggono i mesi che passano fino all’apertura della sessione, la valutazione, la contrattualizzazione, l’appalto pubblico e l’esecuzione vera e propria.
Il quinto effetto si estende oltre il pagamento finale. Il monitoraggio ex post dura cinque anni dalla messa in funzione, periodo durante il quale il beneficiario non può alienare l’immobile a terzi e non può compromettere il funzionamento dell’investimento. I trasferimenti tra enti pubblici, in caso di riorganizzazione o di fusione, sono consentiti, con la preventiva notifica al finanziatore e con il mantenimento della destinazione pubblica. I documenti si conservano per dieci anni dall’ultimo pagamento.
Le spese diventano ammissibili solo dopo la presentazione della domanda di finanziamento, con una sola eccezione: il costo della redazione del progetto, che può essere sostenuto prima. La consulenza e la gestione del progetto si rimborsano nel limite di 20.000 euro IVA esclusa, e l’IVA rientra nell’aiuto soltanto se non è detraibile e non può essere recuperata.
Che cosa cambia rispetto a prima
Le priorità di investimento esistevano sulla carta dall’autunno del 2025, quando la Banca europea per gli investimenti le ha confermate, con i codici MF 2025-2 RO 0-003 per l’accumulo e MF 2025-2 RO 0-002 per il solare con accumulo. La decisione di pagamento della Commissione europea, relativa al secondo ciclo semestrale del 2025, porta la data del 10 dicembre 2025. Fino alla pubblicazione delle regole in base alle quali si possono chiedere i fondi sono passati 275 giorni dalla decisione della Commissione. Le relazioni della Direzione generale investimenti che hanno fondato i due decreti sono datate 8 settembre 2026, cioè il giorno stesso della firma.
Rispetto alle linee che il Fondo per la modernizzazione ha aperto finora nell’energia, il cambiamento di fondo è il destinatario. Qui non ci sono imprese, ma enti pubblici, e la condizione centrale non è più la redditività dell’investimento, bensì il carattere non economico dell’attività: le attività economiche del richiedente devono restare strettamente accessorie e sotto il 20% della capacità annua totale, sia alla presentazione, sia per tutto il periodo di attuazione e di monitoraggio. Chi supera la soglia perde l’aiuto, che viene recuperato. La prova si fornisce con un documento rilasciato da un revisore, e il mantenimento sotto soglia richiede una contabilità separata su conti analitici.
È cambiato anche chi tiene lo sportello. Le guide sono state elaborate dal Ministero dell’Energia «in collaborazione con l’Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali», e le domande si presentano esclusivamente online, nel sistema informatico di questa agenzia, che cura anche la valutazione, la contrattualizzazione e i pagamenti. Il modulo di budget allegato reca l’intestazione del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale. Per un comune questo significa che i fondi europei per pannelli e batterie si chiedono dalla stessa piattaforma da cui si chiedono i fondi agricoli, non al Ministero dell’Energia.
Il termine di completamento è di un anno più lungo di quello dato alle imprese. Per gli investimenti degli operatori economici in nuove capacità di produzione da fonti rinnovabili, il ministero ha fissato in agosto un termine unico al 31 dicembre 2028. Gli enti pubblici ricevono il 31 dicembre 2029, il che riconosce implicitamente che un ente pubblico ha bisogno di più tempo: delibera di consiglio, studio di fattibilità, appalto pubblico, esecuzione.
Infine, la guida sull’accumulo introduce un requisito tecnico che le linee precedenti non formulavano in questi termini: la durata di accumulo. La batteria deve coprire tra 2 e 4 ore rispetto alla potenza installata dell’impianto esistente, con una profondità di scarica utilizzabile di almeno l’80%, un rendimento a ciclo completo di almeno l’85% e una garanzia di almeno 10 anni. Si chiedono inoltre un sistema di gestione dell’energia e una misurazione separata, che mostri distintamente la produzione da fonte rinnovabile, l’energia caricata e scaricata dalla batteria, il consumo dalla rete e, se del caso, l’immissione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili. Un comune non deve mettere cofinanziamento dal bilancio locale per la parte ammissibile, ma solo per le spese non ammissibili e per quanto eccede i massimali.
- L’elenco dei beneficiari è insolitamente ampio. Vi rientrano anche gli ospedali, le università statali, i centri di cure palliative, le unità di culto e gli istituti penitenziari, non solo i comuni.
- Il prefinanziamento fino al 30% dell’aiuto si può chiedere in qualsiasi momento dopo la firma del contratto, quindi l’ente non deve anticipare dal proprio bilancio l’intero cantiere fino al primo rimborso.
- I partenariati sono consentiti, nel limite di tre per richiedente, il che dà ai piccoli comuni la possibilità di riunirsi per un progetto che non potrebbero sostenere da soli.
- Le condizioni tecniche sono scritte con soglie verificabili, non con formule generiche: 80% di profondità di scarica, 85% di rendimento, 10 anni di garanzia, da 2 a 4 ore di accumulo, SCOP di almeno 3,5 per le pompe di calore.
- Lo studio di fattibilità si accetta anche senza gli studi specialistici, se questi non sono disponibili al momento della redazione, e le schede tecniche delle apparecchiature non si chiedono alla presentazione, ma solo in fase di appalto e di collaudo. Il fascicolo di partenza è così più leggero di quanto sembri.
Che cosa resta un problema
- La data di apertura della sessione non compare in nessuna delle due guide, benché entrambe respingano automaticamente le domande presentate fuori dal periodo di presentazione. La preparazione si fa su un orizzonte sconosciuto e l’annuncio può arrivare in qualsiasi momento.
- Il principio «primo arrivato, primo valutato» avvantaggia gli enti che hanno già uno studio di fattibilità aggiornato e un consulente sotto contratto. Chi comincia solo ora la documentazione parte indietro.
- I massimali unitari limitano il progetto più dei 10 milioni di euro. Per le batterie, un impianto esistente da 400 kW non può portare, al massimale più alto, più di circa 400.000 euro, per quanto costosa sia la batteria.
- Il terreno o l’edificio devono essere detenuti in proprietà, concessione, superficie o amministrazione. Gli enti che operano in spazi presi in comodato o in affitto sono esclusi in partenza, e l’immobile deve essere libero da gravami e senza contenziosi.
- I termini del destinatario sono brevi e scritti nero su bianco, cinque giorni lavorativi per la risposta ai chiarimenti, a pena di rigetto, mentre i termini dell’amministrazione sono rinviati a una procedura operativa che non si pubblica insieme alla guida.
- Il contributo proprio non sparisce. I costi di gestione, le commissioni, le tasse, la riserva per l’adeguamento dei prezzi e il margine di budget restano non ammissibili, e sulla linea solare non si rimborsa nemmeno il consolidamento del tetto su cui si montano i pannelli.
Consigli pratici
- Stabilite prima in quale dei due bandi rientrate, perché sono costruiti per escludersi a vicenda. Se avete già un impianto rinnovabile in funzione e volete solo batterie, andate sul decreto n. 1.065/2026. Se non avete nulla e volete pannelli più batterie per il consumo proprio, andate sul decreto n. 1.066/2026, che non accetta progetti di solo accumulo.
- Calcolate il massimale prima di scrivere il progetto, non dopo. Per le batterie, moltiplicate la capacità nominale, espressa in MWh, per 200.000 euro e confrontate il risultato con il computo metrico. Per l’impianto solare, moltiplicate la potenza installata in MW per 900.000 euro, oppure per 1.100.000 se includete pompe di calore. Quanto eccede resta a carico del bilancio locale.
- Verificate il dimensionamento della batteria con la formula della guida, non con l’offerta del fornitore. Nell’accumulo, l’energia utilizzabile, cioè quella nominale moltiplicata per la profondità di scarica, deve essere tra il doppio e il quadruplo della potenza dell’impianto esistente. Per gli impianti solari, la capacità nominale di accumulo deve essere tra 2 e 4 ore della potenza dell’impianto fotovoltaico, e la potenza della batteria deve essere almeno pari a quella dell’impianto.
- Nel bando solare, guardate per tempo il limite di 400 kW per l’immissione in rete, su ciascun punto di produzione. Il fascicolo ha bisogno di un sistema di gestione dinamica della potenza, che limiti automaticamente e istantaneamente l’immissione a questa soglia, e questo si scrive nello studio di fattibilità, non si aggiunge in cantiere.
- Raccogliete le ultime 12 bollette dell’energia elettrica per ogni punto di consumo dichiarato. Negli impianti solari, la produzione annua stimata non può superare di più del 10% il consumo annuo di riferimento, e il superamento si accetta solo se giustificato, per esempio con pompe di calore o altri nuovi consumatori, dimostrati con documenti.
- Chiedete per tempo la delibera del consiglio locale o distrettuale. Deve contenere la denominazione del progetto, il valore totale ripartito in ammissibile e non ammissibile, gli indicatori tecnico-economici e il nome del responsabile di progetto, e una seduta di consiglio non si convoca in cinque giorni lavorativi.
- Se l’ente svolge anche attività economica, anche solo vendita di biglietti o locazione di spazi, ingaggiate il revisore prima della presentazione. Il suo documento deve dimostrare che l’attività economica resta sotto il 20% della capacità annua totale, e la soglia si verifica anche dopo, per tutto il periodo di attuazione e di monitoraggio.
- Non affidate lavori prima di presentare la domanda. Sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione, tranne quelle per la redazione del progetto, e una fattura emessa prima resta a carico del bilancio proprio.
- Mettete in calendario i cinque giorni lavorativi. In valutazione e in contrattualizzazione si possono inviare al massimo due richieste di informazioni supplementari, e la mancata risposta entro questo termine porta direttamente al rigetto del progetto, non a un rinvio.
- Seguite settimanalmente energie.gov.ro e afir.info. L’annuncio di apertura della sessione è l’unico documento che dirà da quando e fino a quando si presentano le domande, e con il «primo arrivato, primo valutato» il giorno in cui lo scoprite conta.
Domande frequenti
Quando posso presentare la domanda di finanziamento?
Qual è la differenza, in due frasi, tra i due bandi?
Il mio ente ha già pannelli fotovoltaici. Su quale bando vado?
Quanto posso ricevere, in concreto?
Devo mettere denaro dal bilancio locale?
Posso presentare un progetto su ciascuno dei due bandi?
Quali tecnologie di batterie sono escluse?
Le pompe di calore rientrano nel finanziamento in qualsiasi forma?
Che cosa succede se non completo l’investimento entro il 31 dicembre 2029?
Quali obblighi restano dopo la fine dei lavori?
Come avviene il pagamento effettivo del denaro?
Dove trovo il testo integrale delle due guide?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Guida sull’accumulo, capitolo 8, obbligo 2. L’unico obbligo di funzionamento del periodo di monitoraggio impone al beneficiario «să mențină în funcțiune sistemul de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum», cioè di mantenere in funzione il sistema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili solari per autoconsumo. La frase è ripresa identica dalla guida approvata con il decreto n. 1.066/2026, dove l’oggetto del finanziamento è davvero un impianto solare per autoconsumo. Nella guida sull’accumulo, invece, l’oggetto del finanziamento è la batteria, e l’autoconsumo non è condizione di ammissibilità, dato che il testo parla di «autoconsum/optimizare consum», cioè autoconsumo od ottimizzazione del consumo. Il risultato è che, per cinque anni di monitoraggio, il beneficiario ha l’obbligo espresso di mantenere in funzione un’apparecchiatura che il progetto non ha finanziato, ma non ha alcun obbligo corrispondente di mantenere in funzione l’accumulo finanziato. Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio comporta il recupero dell’aiuto, quindi da questa formulazione dipende che cosa si possa contestare a un comune in un controllo fatto al quarto anno.
- Entrambe le guide, capitolo 1.2, in combinato disposto con il riquadro «Attenzione» dello stesso capitolo. La sezione si intitola «Perioada de depunere a propunerilor de proiecte», cioè periodo di presentazione delle proposte di progetto, ma non fissa alcuna data di inizio né di fine: rinvia a un futuro annuncio del Ministero dell’Energia e dell’Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali. Subito sotto, entrambe le guide prevedono che «proiectele depuse în afara perioadei de depunere vor fi respinse automat», cioè che i progetti presentati fuori dal periodo di presentazione saranno respinti automaticamente, e la guida approvata con il decreto n. 1.066/2026 aggiunge che il periodo è «stabilită prin prezentul ghid», stabilito dalla guida stessa, e che «se poate prelungi termenul de depunere», che il termine di presentazione si può prorogare. La sanzione, il rigetto automatico, si riferisce così a un termine che l’atto dichiara di fissare ma che non contiene, e la proroga riguarda un termine inesistente. Dal testo pubblicato il richiedente non può stabilire né quando si apre la finestra, né da quando inizia a decorrere un qualsiasi termine.
- Entrambe le guide, alla regola della durata di accumulo da 2 a 4 ore: l’impianto di riferimento è chiamato in modo diverso da quello che il criterio usa davvero. Nella guida sull’accumulo, la sezione 1.5 definisce l’indicatore ST.1 come «puterea instalată a centralei de producere a energiei electrice din surse regenerabile existentă», cioè la potenza installata dell’impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e il criterio di ammissibilità del capitolo 2.4 lett. o) parla anch’esso di «centrala de producere existentă», l’impianto di produzione esistente. La spiegazione delle soglie, nella stessa sezione, dice però che le 2 ore sono la «durata minimă de stocare raportată la puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice», la durata minima di accumulo rapportata alla potenza installata ammissibile dell’impianto fotovoltaico, e ripete la formula per le 4 ore. L’ente che ha una microcentrale idroelettrica o un impianto a biomassa non può stabilire dal testo se il suo progetto rientri nella regola o ne sia escluso, benché il bando finanzi l’accumulo collegato a qualsiasi impianto esistente di produzione da fonti rinnovabili. La guida per gli impianti solari commette l’errore simmetrico, al capitolo 2.4 lett. q): chiede che l’accumulo sia dimensionato «la puterea nominală instalată a centralei de producere existente», sulla potenza nominale installata dell’impianto di produzione esistente, e nel seguito della stessa frase definisce il parametro di calcolo come «puterea instalată eligibilă a centralei fotovoltaice propuse prin proiect», la potenza installata ammissibile dell’impianto fotovoltaico proposto nel progetto. Poiché questo bando ammette espressamente progetti su siti dove esiste già una capacità solare, a condizione della misurazione separata, la stessa frase indica lì due potenze di riferimento diverse. In entrambi i casi si tratta di un criterio la cui violazione comporta il rigetto del progetto.
Analisi della redazione
Le guide risolvono un problema reale e lo risolvono con generosità. Un comune, un ospedale o una scuola che monta pannelli e batterie non ha da dove tirare fuori il cofinanziamento, e la formula del 100% delle spese ammissibili, con prefinanziamento fino al 30%, è l’unica che funziona per bilanci locali stretti. L’elenco dei beneficiari è stato pensato in modo ampio, le condizioni tecniche sono scritte con soglie verificabili e non con formule elastiche, e il divieto delle tecnologie a base di piombo, NiCd e NiMH mostra che il testo è stato scritto da qualcuno che sa che cosa si compra sul mercato. La parte debole non è la generosità, ma l’aritmetica tra i due massimali e il silenzio sul calendario.
La prima osservazione nasce dall’accostamento delle due guide, che altrimenti si leggono separatamente. Sulla linea dell’accumulo il ministero accetta fino a 200.000 euro IVA esclusa per ogni MWh installato, e la nota a piè di pagina dice che il valore è stato stabilito sulla base dell’analisi di mercato. Nel bando solare lo stesso ministero chiede che ogni MW di pannelli sia accompagnato da una batteria da 2 a 4 ore, cioè tra 2 e 4 MWh, e fissa il massimale dell’intero insieme a 900.000 euro per MW installato. Se applichiamo il prezzo che il ministero considera accettabile per l’accumulo, la batteria minima obbligatoria consuma 400.000 euro del massimale, e quella massima consentita 800.000. Restano tra 500.000 e 100.000 euro per MW per l’impianto fotovoltaico vero e proprio, per le opere edili, l’allacciamento, la progettazione, la direzione dei lavori e le prove. I massimali sono stati calcolati separatamente e non comunicano tra loro, e il richiedente che dimensiona la batteria al massimo consentito si ritrova a dover pagare il resto del progetto dal bilancio locale, benché la guida gli prometta il 100% delle spese ammissibili.
La seconda osservazione riguarda ancora il dimensionamento, ma dal punto di vista del metodo. La regola «tra 2 e 4 ore» compare in entrambe le guide, ma si applica a cose diverse. Nell’accumulo si rapporta all’energia utilizzabile, cioè alla capacità nominale moltiplicata per la profondità di scarica, che deve essere di almeno l’80%. Nel solare si rapporta direttamente alla capacità nominale. A parità di potenza dell’impianto, la prima guida richiede una batteria nominale di almeno un quarto più grande della seconda, senza che nessuno dei due testi spieghi perché. Del resto entrambe le guide portano tracce dell’altra: l’obbligo di monitoraggio della guida sull’accumulo parla di un impianto solare per autoconsumo, e il criterio tecnico della guida solare di un impianto esistente. Da qui emerge anche il limite reale della linea di accumulo: per raggiungere il massimale di 10 milioni di euro, un richiedente avrebbe bisogno di 50 MWh installati, cioè di un’energia utilizzabile di 40 MWh, cioè di un impianto rinnovabile esistente di almeno 10 MW. Pochissimi enti pubblici in Romania hanno una cosa simile. Per gli altri il calcolo è diverso: un impianto da 400 kW dà diritto ad al massimo 400.000 euro, uno da 100 kW ad al massimo 100.000. I 150 milioni di euro del bando non saranno divisi tra quindici grandi beneficiari, come suggerirebbe il massimale, ma tra qualche centinaio o addirittura più di mille piccoli progetti, e il volume di fascicoli che l’Agenzia per il finanziamento degli investimenti rurali dovrà trattare è tutt’altro rispetto a quello suggerito dal budget.
La terza osservazione riguarda il tempo e chi lo sopporta. La Banca europea per gli investimenti ha confermato le due priorità di investimento il 6 ottobre 2025, la Commissione europea ha deciso il pagamento il 10 dicembre 2025, e le guide compaiono rispettivamente 340 e 275 giorni dopo questi momenti, con relazioni interne datate proprio il giorno della firma dei decreti. Il termine di completamento degli investimenti è però rimasto al 31 dicembre 2029, e dai 1.207 giorni rimasti si sottrae tutto ciò che passa fino all’apertura della sessione, che non ha una data. Nel frattempo le guide impongono al destinatario termini rigidi: cinque giorni lavorativi per la risposta ai chiarimenti, a pena di rigetto, al massimo due tornate di chiarimenti, rigetto per il documento non trasmesso in tempo in contrattualizzazione. I termini dell’amministrazione, invece, rinviano senza eccezione alla «procedura operativa»: il termine di presentazione dei ricorsi, il termine per deciderli, il termine di caricamento dei documenti in contrattualizzazione. Quella procedura non è stata pubblicata insieme alle guide. L’asimmetria è visibile anche nella forma dell’atto: l’allegato riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Romania conserva nell’intestazione gli spazi vuoti «nr. ………./……………..», cioè il numero e la data del decreto che lo approva, e in copertina si legge «Versiunea 0 – 2026».
Infine, vale la pena dire chiaramente che cosa significhi «primo arrivato, primo valutato» per un piccolo comune. Non esiste punteggio, non esistono criteri di priorità e non esiste una riserva per categorie di richiedenti. L’ente che ha già studio di fattibilità, delibera di consiglio e visura del registro fondiario pulita presenta il primo giorno. Quello che viene a sapere del bando solo adesso ha bisogno di una seduta di consiglio, di un appalto di servizi di progettazione e di uno studio redatto con personale autorizzato ANRE, cioè di mesi interi. Quando la finestra si aprirà senza un lungo preavviso, la differenza tra i due non sarà di qualità del progetto, ma di anzianità del fascicolo.
Che cosa andrebbe cambiato
- La data di apertura e la data di chiusura della sessione, scritte nel capitolo 1.2 di ciascuna guida, o almeno un preavviso minimo tra l’annuncio e il primo giorno di presentazione. Effetto: il richiedente sa di quanti mesi dispone per lo studio di fattibilità e per la delibera di consiglio, e la sanzione del rigetto automatico acquista un termine a cui riferirsi.
- La correzione dell’obbligo 2 del capitolo 8 della guida sull’accumulo, in modo che riguardi il sistema di accumulo finanziato e non un impianto solare. Effetto: nei cinque anni di monitoraggio il finanziatore può esigere esattamente ciò che ha pagato, e il beneficiario sa di che cosa risponde. Così com’è scritto ora, l’obbligo riguarda un’apparecchiatura estranea al progetto.
- Il raccordo del massimale di 900.000 euro per MW con il prezzo di 200.000 euro per MWh di accumulo, o aumentando il massimale, o fissando un massimale separato per la componente di accumulo, come nel primo bando. Effetto: un progetto che rispetta il requisito minimo di 2 ore di accumulo non finisce più per pagare i pannelli dal bilancio locale, e la promessa del 100% delle spese ammissibili resta valida in cifre, non solo in linea di principio.
- La pubblicazione della procedura operativa a cui rinviano entrambe le guide, insieme alle guide stesse. Effetto: il termine di presentazione del ricorso, il termine per deciderlo e il termine di restituzione del contratto firmato diventano noti prima della presentazione, non dopo che un progetto è già stato respinto.
- Una regola esplicita sul cumulo dei due bandi per lo stesso richiedente. Effetto: l’ente che ha bisogno sia di nuovi pannelli su un edificio, sia di batterie per un impianto esistente scopre dalla guida se può chiedere due volte 10 milioni di euro o se il massimale è unico per beneficiario, invece di scoprirlo in valutazione.
- L’uniformazione della regola di dimensionamento dell’accumulo tra le due guide, rapportandola alla stessa grandezza, l’energia utilizzabile o la capacità nominale, e nominando in modo coerente l’impianto di riferimento. Effetto: lo stesso impianto da 1 MW riceve lo stesso requisito di batteria a prescindere dal bando, e i progettisti non devono più ricordare che l’intervallo «da 2 a 4 ore» significa una cosa diversa in ciascuno dei due documenti e si riferisce, nella stessa guida, ora a un impianto fotovoltaico, ora a uno esistente.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 774 dell'11 settembre 2026 168 pagine PDF, 1,9 MB l'atto inizia a pagina 2
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