In breve

  • L’Autorità di vigilanza finanziaria ha pubblicato il Regolamento n. 6/2026, che riscrive otto punti del regolamento di base dei fondi di investimento alternativi. Le regole entrano in vigore già dalla pubblicazione, il 7 settembre 2026, con una sola eccezione rinviata al 16 aprile 2027.
  • I fondi alternativi ricevono finalmente una base esplicita per concedere prestiti, e la delega della gestione a una società terza passa dall’approvazione preventiva dell’ASF a una semplice notifica, con la metà dei documenti richiesti finora.
  • I gestori hanno 60 giorni, cioè fino al 6 novembre 2026, per trasmettere all’ASF i dati sui costi sostenuti dagli investitori, e tempo fino al 16 aprile 2027 per la documentazione sugli strumenti di gestione della liquidità.
Atto: Regolamento ASF n. 6/2026 per la modifica e l’integrazione del Regolamento ASF n. 10/2015
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 758 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: 7 settembre 2026, tranne una disposizione che si applica dal 16 aprile 2027

I fondi di investimento alternativi della Romania hanno ricevuto, dal 7 settembre 2026, le regole di attuazione che mancavano loro da quasi cinque mesi. L’Autorità di vigilanza finanziaria, la stessa istituzione che nell’agosto 2026 ha stabilito chi pagherà le pensioni del secondo pilastro, ha pubblicato il Regolamento n. 6/2026, con cui aggiorna il proprio regolamento del 2015 sulla gestione di questi fondi. L’atto contiene otto punti di modifica e due termini di adeguamento, e dietro di esso c’è una direttiva europea che la Romania ha recepito alla fine del 2025.

Un fondo di investimento alternativo, in sigla F.I.A., è un fondo che raccoglie denaro da più investitori e lo colloca secondo una strategia annunciata in anticipo, senza rispettare le regole rigide dei fondi aperti classici. La differenza che l’investitore avverte è semplice. Da un fondo aperto ordinario si può uscire praticamente in qualsiasi momento, al valore unitario calcolato ogni giorno. Da un fondo alternativo, il più delle volte, si esce vendendo in borsa oppure solo alla scadenza del fondo, perché il vostro denaro è investito in attività che non si vendono in un giorno: partecipazioni in società non quotate, immobili, progetti di infrastruttura e, da ora, anche crediti concessi direttamente dal fondo. In cambio, il fondo può usare più debito e puntare a rendimenti più alti. Le ex SIF quotate alla Borsa di Valori di Bucarest, i fondi immobiliari e i fondi di private equity rientrano in questa categoria. La società che li gestisce si chiama A.F.I.A., gestore di fondi di investimento alternativi. Tre giorni dopo, l’ASF ha ampliato di nuovo l’elenco delle attività consentite sul mercato dei capitali: il Regolamento ASF n. 7/2026 permette alle società di intermediazione di custodire gli attivi investiti tramite le piattaforme di crowdfunding.

Il regolamento del 2015 era stato scritto per una legge che nel frattempo è cambiata molto. La legge n. 243/2025, pubblicata il 30 dicembre 2025, ha recepito nel diritto rumeno la direttiva (UE) 2024/927, nota sul mercato come AIFMD II, e ha modificato la legge n. 74/2015 sui gestori di fondi di investimento alternativi. La nuova legge si applica dal 16 aprile 2026 e ha introdotto un intero capitolo sull’erogazione di crediti da parte dei fondi, un elenco europeo di strumenti di gestione della liquidità e nuovi obblighi di trasparenza sui costi. La stessa legge ha dato all’ASF un termine: le norme di attuazione andavano emanate entro il 16 ottobre 2026.

Il Consiglio dell’ASF ha deliberato il 26 agosto 2026, il presidente Alexandru Petrescu ha firmato il regolamento il 28 agosto e il testo è apparso nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 7 settembre. L’istituzione è quindi rimasta nel termine, con 39 giorni di anticipo, ma 144 giorni dopo che la legge che il regolamento attua era diventata vincolante per i gestori.

La novità più visibile è una nuova sezione del regolamento, numerata 41 e intitolata «Acordarea de împrumuturi de către A.F.I.A. în numele F.I.A.», cioè la concessione di prestiti da parte del gestore per conto del fondo. Contiene un solo articolo, il 151, che stabilisce che il gestore autorizzato può concedere prestiti alle condizioni previste da un elenco di articoli della legge n. 74/2015. Le regole vere e proprie, i limiti e i divieti stanno nella legge, non nel regolamento. Il fondo che eroga crediti deve, di regola, essere di tipo chiuso; non può prestare più del 20% del proprio capitale a un unico debitore quando questo è una società finanziaria, un altro fondo alternativo o un fondo aperto classico; l’effetto leva non può superare il 175% nei fondi aperti e il 300% in quelli chiusi; e se rivende un credito concesso deve trattenerne il 5% del valore. I prestiti ai consumatori, cioè alle persone fisiche, sono vietati. Prima di firmare un contratto di credito, il gestore valuta il merito creditizio del debitore persona giuridica e segnala alla Centrale dei rischi di credito della Banca Nazionale della Romania.

Gli effetti che produce

Il primo effetto si vede sulla delega, cioè quando il gestore affida a un altro soggetto una parte del proprio lavoro: la gestione del portafoglio, la gestione del rischio o servizi accessori. Fino al 7 settembre 2026, l’articolo 20 del regolamento chiedeva documenti «în susținerea solicitării de avizare a/notificării delegării», a sostegno della richiesta di nulla osta o della notifica della delega, e tra essi figuravano il contratto di delega in lingua rumena, l’assicurazione di responsabilità professionale della società delegata, una descrizione della normativa fallimentare del suo Stato, una dichiarazione sostitutiva firmata da entrambe le parti e la prova del pagamento della tariffa all’ASF. Il nuovo testo conserva tre documenti ed elimina il resto, compresi la tariffa e l’obbligo che quel contratto sia in lingua rumena. La parola «avizare», nulla osta, sparisce: resta soltanto la notifica. In compenso, il regime si estende ai servizi accessori prestati da un gestore esterno, che finora non erano coperti.

Il secondo effetto tocca i vertici dei gestori. L’articolo 8 comma (1), quello che stabilisce le condizioni che i dirigenti devono soddisfare, è riscritto per intero. Compare una regola di orario: le persone dell’alta dirigenza esercitano le proprie funzioni «pe toată durata programului de lucru al A.F.I.A., durată care nu poate fi mai mică de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână și fără a afecta funcționarea normală și continuă a A.F.I.A.», cioè per tutto l’orario di lavoro del gestore, non inferiore a 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. La legge n. 74/2015 chiede solo 8 ore al giorno. La soglia settimanale di 40 ore è aggiunta dall’ASF e cambia i conti per chi lavora su orario compresso: un dirigente con quattro giornate da 8 ore arriva a 32 ore e rispetta la legge, ma viola il regolamento.

Il terzo effetto è una segnalazione a data fissa. L’articolo II comma (1) obbliga ogni gestore a trasmettere all’ASF i dati sui costi, con tutte le imposte, le commissioni e le spese, entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il termine scade venerdì 6 novembre 2026. I dati vanno poi all’ESMA, l’autorità europea dei mercati finanziari, che sta preparando un rapporto unico su quanto i fondi dell’Unione costino agli investitori. La legge dice espressamente che la trasmissione all’ESMA avviene «o singură dată», una sola volta, quindi non è una segnalazione periodica.

Il quarto effetto ha un termine lungo. I gestori dei fondi aperti devono scegliere almeno due strumenti di gestione della liquidità da un elenco europeo, per esempio la commissione anti-diluizione o la limitazione dei rimborsi, e scrivere le procedure per attivarli e disattivarli. Per i fondi costituiti prima del 16 aprile 2026, la documentazione va depositata all’ASF entro il 16 aprile 2027, cioè 221 giorni dopo la pubblicazione del regolamento. La data non è scelta dall’ASF: viene dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2026/465 della Commissione europea, che concede un anno di transizione ai fondi esistenti.

Che cosa cambia rispetto a prima

Confrontando il nuovo testo con il regolamento in vigore fino al 6 settembre 2026, le modifiche si dispongono in quattro gruppi.

Ai vertici del gestore, le incompatibilità sono state raggruppate e rinumerate. La lettera che vieta gli incarichi presso un altro gestore, presso una società di gestione degli investimenti o presso l’intermediario con cui la società ha un contratto diventa la lett. a). Il divieto riguardante le persone con compiti di certificazione dell’attivo netto presso il depositario diventa la lett. b). La regola sui rapporti contrattuali diventa la lett. c). L’orario di lavoro, già lett. h), diventa la lett. d) e riceve la soglia di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana. La regola sui sostituti, già lett. i), diventa la lett. e) e perde l’opzione dell’orario parziale che aveva finora. La rinumerazione è stata coordinata: l’unico rinvio interno a queste lettere, quello dell’art. 114 comma (4) lett. d) sul direttore di una sede secondaria, è stato aggiornato nello stesso atto da «lit. c) și h)» a «lit. a) și d)».

Sull’autorizzazione delle modifiche, l’art. 111 comma (1) rinviava alle condizioni significative dell’art. 7 comma (2) lett. a), b), e), f), h) e i) della legge. Ora rinvia alle lett. a), a1), b), f), h) e i). La lett. a1) è la denominazione giuridica e l’identificativo del gestore, aggiunta nella legge dalla legge n. 243/2025, mentre la lett. e), che riguarda proprio gli accordi di delega, esce dall’elenco. Le due modifiche vanno lette insieme alla riscrittura dell’articolo 20: la delega abbandona del tutto il circuito dell’autorizzazione preventiva e resta una notifica.

Sulla trasparenza verso gli investitori, l’art. 41 comma (2) lett. b) elenca che cosa significhi «modificare substanțială», modifica sostanziale, per i fondi di paesi terzi distribuiti in Romania. L’elenco si arricchisce della lett. i1) dell’art. 22 comma (1) della legge, cioè dell’elenco delle commissioni, delle imposte e delle spese sostenute dal gestore in relazione al funzionamento del fondo e imputate a quest’ultimo. È questa singola integrazione a essere rinviata al 16 aprile 2027, la stessa data in cui entra in vigore anche nella legge.

Sugli allegati, i moduli di domanda ricevono quattro nuovi tipi di attività: la concessione di prestiti per conto del fondo, la gestione di entità costituite per la cartolarizzazione, la gestione degli indici di riferimento e la gestione dei crediti verso debitori persone giuridiche. Il secondo allegato, quello per i fondi gestiti internamente, perde invece i servizi accessori, perché un fondo autogestito non può prestarli.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • L’erogazione di crediti dai fondi riceve un quadro chiaro, con limiti e divieti scritti, al posto della zona grigia di finora. Un investitore può verificare se il suo fondo rispetta il limite del 20% per debitore e le soglie di leva del 175% e del 300%.
  • La delega diventa più economica e più rapida: tre documenti invece di cinque, senza tariffa all’ASF e senza l’obbligo di tradurre il contratto in rumeno.
  • L’elenco delle commissioni e delle spese diventa un’informazione che l’investitore deve ricevere, e la sua modifica conta come modifica sostanziale per i fondi di paesi terzi.
  • I termini di adeguamento sono allineati a quelli europei, quindi un gestore che opera in più Stati non deve seguire calendari diversi.
  • Le regole sui sostituti dei dirigenti acquistano un termine fermo, tre mesi, per l’autorizzazione del cambio definitivo dei vertici, al posto di un obbligo senza scadenza.

Che cosa resta un problema

  • La nuova sezione sui prestiti non contiene alcuna regola propria, ma solo un elenco di rinvii alla legge. Chi legge soltanto il regolamento non viene a sapere né i limiti né il divieto di prestare ai consumatori.
  • La soglia di 40 ore alla settimana è aggiunta dall’ASF sopra le 8 ore al giorno previste dalla legge e restringe gli orari compressi, senza che l’atto spieghi perché.
  • Il regolamento è arrivato 144 giorni dopo che la legge che attua era diventata vincolante, intervallo in cui i gestori hanno lavorato con un regolamento non coordinato.
  • Il testo non dice in quale formato e per quale periodo vadano trasmessi i dati sui costi entro il 6 novembre 2026, benché il termine sia breve.
  • La rinumerazione delle lettere dell’articolo 8 ha prodotto una contraddizione tra due requisiti applicabili alle stesse persone, illustrata più avanti.

Consigli pratici

  1. Se avete denaro in un fondo alternativo, chiedete al gestore l’elenco completo delle commissioni, delle imposte e delle spese. È l’informazione che la legge richiede dal 16 aprile 2026 e che il regolamento trasforma ora in un elemento monitorato dall’ASF.
  2. Verificate nei documenti del fondo se la strategia comprende la concessione di prestiti. Un fondo i cui crediti superano il 50% dell’attivo netto è, ai sensi della legge, un fondo che concede prestiti e rientra in soglie di leva speciali.
  3. Se gestite un fondo, segnate in calendario il 6 novembre 2026 per la trasmissione dei costi e il 16 aprile 2027 per la documentazione sugli strumenti di liquidità. Il secondo requisito si applica ai fondi costituiti prima del 16 aprile 2026.
  4. Rileggete i contratti di mandato dei dirigenti prima della prossima autorizzazione presso l’ASF. La soglia di 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana si applica dal 7 settembre 2026 anche a chi li sostituisce.
  5. Se avete delegato attività prima del 7 settembre 2026 sul circuito del nulla osta, verificate che cosa vi resta da depositare. Il nuovo regime chiede solo il contratto di delega, la documentazione sull’entità delegata e la prova della sua autorizzazione.
  6. Quando cambiate la denominazione della società o l’identificativo, trattate la modifica come soggetta ad autorizzazione preventiva dell’ASF, entro un massimo di 10 giorni dal fatto. La lett. a1) è stata aggiunta proprio per questo.
  7. Non confondete il regolamento con la fonte della sanzione. Le multe si applicano in base agli articoli 51 e 52 della legge n. 74/2015 e possono arrivare al 5% del fatturato netto dell’anno precedente.

Domande frequenti

Che cos’è, in breve, un fondo di investimento alternativo?
Un fondo che raccoglie denaro da più investitori e lo colloca secondo una strategia stabilita in anticipo, fuori dalle regole per i fondi aperti classici. Può investire in società non quotate, immobili, infrastrutture o crediti, può usare più debito e, di regola, è di tipo chiuso, quindi non si può chiedere il rimborso in qualsiasi momento.
In che cosa differisce da un fondo aperto ordinario?
Nella liquidità e nei limiti. Nel fondo aperto classico il rimborso avviene al valore unitario calcolato ogni giorno. In quello alternativo l’uscita passa di regola per la borsa o per la scadenza del fondo, e i limiti di diversificazione e di leva sono altri. In Romania i fondi alternativi più noti sono le ex SIF quotate alla Borsa di Valori di Bucarest.
Da quale data si applica il Regolamento ASF n. 6/2026?
Dal 7 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’unica eccezione è il punto che aggiunge l’elenco delle commissioni alle modifiche sostanziali dei fondi di paesi terzi, che si applica dal 16 aprile 2027.
Perché questo regolamento arriva adesso?
Perché la legge n. 243/2025 ha recepito la direttiva (UE) 2024/927 e ha modificato la legge n. 74/2015 a partire dal 16 aprile 2026, e la stessa legge ha obbligato l’ASF a emanare le norme di attuazione entro il 16 ottobre 2026. Il regolamento è stato pubblicato con 39 giorni di anticipo su quel termine.
I fondi alternativi possono concedere crediti a chiunque?
No. I prestiti ai consumatori sono vietati. Il fondo non può prestare né al proprio gestore, né al personale di questo, né al depositario o alle entità cui sono state delegate funzioni, e i crediti verso entità dello stesso gruppo sono ammessi solo a condizioni rigide.
Che cosa deve fare un gestore entro il 6 novembre 2026?
Trasmettere all’ASF i dati sui costi, comprese tutte le imposte, le commissioni e le spese previste dall’articolo 12 della legge n. 74/2015. Il termine è di 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Che cosa sono gli strumenti di gestione della liquidità?
Meccanismi con cui un fondo aperto protegge gli investitori che restano quando in molti chiedono indietro il denaro nello stesso momento: commissioni anti-diluizione, limitazione dei rimborsi, periodi di preavviso, rimborso in natura. Il gestore deve sceglierne almeno due e scrivere le procedure di attivazione e disattivazione.
La delega della gestione richiede ancora il consenso dell’ASF?
No. Il nuovo testo parla soltanto di notifica, e la tariffa e la dichiarazione sostitutiva sono state eliminate dall’elenco dei documenti. L’ASF resta informata, ma non rilascia più un nulla osta preventivo per la delega.
Che cosa rischia un gestore che non rispetta le nuove regole?
Le sanzioni stanno nella legge n. 74/2015, non nel regolamento. Le multe vanno da 1.000 a 50.000 lei per le persone fisiche e dallo 0,1% al 5% del fatturato netto dell’anno precedente per le società, mentre le società di nuova costituzione possono essere multate tra 10.000 e 1.000.000 di lei. Si possono aggiungere la sospensione o la revoca dell’autorizzazione e il divieto di ricoprire una carica per un periodo tra 90 giorni e 5 anni.
Cambia qualcosa per l’investitore comune dal 7 settembre 2026?
Direttamente, molto poco. Indirettamente, tre cose: il fondo può avere in portafoglio crediti concessi da se stesso, una parte della gestione può essere spostata a terzi con una semplice notifica, e l’informazione sui costi diventa più completa e arriva anche all’ASF.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • All’art. I punto 1, articolo 8 comma (1), le lettere c) ed e) si contraddicono sui sostituti. La parte introduttiva del comma dice che i requisiti delle lettere da a) a e) si applicano alle persone dell’alta dirigenza «precum și persoanelor care îi înlocuiesc», nonché alle persone che le sostituiscono. La lett. c) impone a queste persone di non essere dipendenti del gestore. La lett. e), che si riferisce espressamente ai sostituti, dice che «acestea putând fi angajați ai A.F.I.A.», cioè che esse possono essere dipendenti del gestore. Un gestore in buona fede può arrivare a due conclusioni opposte: che la persona designata a sostituire un dirigente vada tolta dal contratto individuale di lavoro e messa a mandato, oppure che possa restare dipendente. La contraddizione è nuova. Nel testo precedente, la lett. i) prevedeva per i sostituti solo la possibilità di un orario di lavoro parziale, e quella formula è stata ora sostituita dal permesso di essere dipendenti, senza che il divieto parallelo venisse coordinato. La posta in gioco non è teorica: il mancato rispetto delle condizioni di funzionamento previste dagli articoli da 6 a 10 della legge n. 74/2015 è un illecito amministrativo e, per una società, la multa parte dallo 0,1% del fatturato netto.

Analisi della redazione

Il regolamento è, in gran parte, un’operazione di coordinamento fatta bene. La verifica dei rinvii interni lo conferma: l’unico punto del regolamento che rinviava alle lettere rinumerate dell’articolo 8, cioè l’art. 114 comma (4) lett. d) sul direttore di una sede secondaria, è stato modificato nello stesso atto, da «lit. c) și h)» a «lit. a) și d)». Nemmeno la nuova sezione 41 si sovrappone a qualcosa di esistente, perché il regolamento non aveva finora un articolo 151. La data del rinvio, il 16 aprile 2027, coincide con la data in cui il punto corrispondente della legge n. 243/2025 entra a sua volta in vigore. Sono cose che si rompono facilmente e qui non si sono rotte.

Il problema è un altro e si vede solo mettendo il regolamento accanto alla legge. L’unica norma sostanziale nuova, l’art. 151 della sezione 41, non dice nulla in nome proprio: rinvia all’art. 3 punto 49, all’art. 15 comma (3) lett. d), ai commi (31), (32) e da (6) a (21), all’art. 151 e all’art. 16 commi da (3) a (5) della legge n. 74/2015. E tra questi testi, quelli che portano i limiti effettivi non sono coperti dall’elenco degli illeciti. L’art. 51 comma (2) lett. e) della legge sanziona «nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1)-(3) și (5) privind administrarea riscului și ale art. 16 privind administrarea lichidității», cioè il mancato rispetto dell’art. 15 commi (1)-(3) e (5) sulla gestione del rischio e dell’art. 16 sulla gestione della liquidità. L’elencazione è rimasta intatta dopo la legge n. 243/2025, che nel frattempo ha aggiunto all’articolo 15 sedici commi nuovi, dal (6) al (21). Il risultato, al 7 settembre 2026: l’obbligo di documentare gli strumenti di liquidità, che dipende dall’articolo 16, ha una sanzione espressa, mentre il limite del 20% per debitore, le soglie di leva del 175% e del 300% e la ritenzione del 5% sui crediti rivenduti, tutti all’articolo 15, non figurano nell’elencazione degli illeciti. Il regolamento indirizza i gestori esattamente verso questi commi, quindi presta loro visibilità senza poter aggiungere una sanzione, perché non è il regolamento a stabilire gli illeciti.

La seconda osservazione riguarda il preambolo. L’atto invoca la propria base giuridica, tra l’altro, nell’«art. 65 din Legea nr. 74/2015». L’articolo 65 di quella legge dice che gli allegati fanno parte integrante della legge ed elenca le direttive recepite. Non conferisce all’ASF alcuna competenza. La delega reale viene dall’Ordinanza d’urgenza n. 93/2012, citata correttamente all’inizio del preambolo, e dall’articolo IV comma (2) della legge n. 243/2025, che fissa il termine del 16 ottobre 2026. Il rinvio non cambia la soluzione, ma resta un errore di citazione in un atto che per il resto coordina con attenzione i propri riferimenti.

La terza osservazione riguarda il ritmo. La legge è diventata vincolante il 16 aprile 2026, il regolamento di attuazione è uscito il 7 settembre 2026, quindi dopo 144 giorni. Nello stesso mese, l’ASF chiede ai gestori di consegnare entro 60 giorni i dati sui costi. Il rapporto tra i due intervalli dice qualcosa su come il tempo si distribuisce tra l’autorità e i destinatari della norma.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il coordinamento delle lettere c) ed e) dell’articolo 8 comma (1). Una rettifica che dica espressamente se i sostituti possano essere dipendenti del gestore risparmierebbe a ogni A.F.I.A. una scelta di conformità presa a indovinare, con una multa all’altro capo.
  • L’integrazione dell’articolo 51 comma (2) lett. e) della legge n. 74/2015. Senza il rinvio ai commi da (6) a (21) dell’articolo 15 e all’articolo 151, i limiti di erogazione restano regole senza sanzione espressa. La modifica non può essere fatta dall’ASF, ma dal Parlamento, e l’ASF è però il soggetto che può chiederla.
  • Il recepimento del divieto di prestare ai consumatori nel testo della sezione 41. Il preambolo invoca gli articoli 41 e 42 della legge, e l’articolo 151 del regolamento non li menziona. Chi legge solo la nuova sezione non viene a sapere che i prestiti alle persone fisiche sono vietati.
  • La precisazione del formato e del periodo per la segnalazione dei costi. L’articolo II comma (1) fissa 60 giorni, ma non dice su quale esercizio si riferisca e in quale struttura. Un allegato o un’istruzione pubblicata insieme al regolamento avrebbe risolto il problema prima che si presentasse.
  • L’aggiornamento dei moduli effettivamente usati. I due allegati modificati sono, per la loro nota a piè di pagina, le domande che compilavano esclusivamente le entità non vigilate dall’ASF prima dell’entrata in vigore della legge n. 74/2015, nel 2015. Un gestore autorizzato dopo quella data che estende il proprio oggetto di attività alla concessione di prestiti non ha un modulo aggiornato, ma la procedura generale dell’art. 111 comma (1) lett. d).
  • La motivazione della soglia di 40 ore alla settimana. La legge chiede 8 ore al giorno. Il regolamento aggiunge una soglia settimanale che esclude gli orari compressi. Se l’intenzione è un’altra, il testo dovrebbe dire che le due soglie si applicano in alternativa.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 758 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 14

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.