In breve
- Le società di servizi di investimento finanziario, cioè le società di intermediazione autorizzate dall’ASF, ricevono una nuova attività nell’elenco di quelle che possono prestare: la custodia degli attivi investiti attraverso le piattaforme di finanziamento partecipativo, meglio note come piattaforme di crowdfunding.
- L’attività non è libera. L’impresa deve già avere autorizzato il servizio di custodia di strumenti finanziari, deve avvisare l’ASF prima di cominciare e deve applicare procedure di verifica della proprietà e di conservazione delle registrazioni. Sono tre condizioni cumulative, quindi la mancanza di una sola chiude l’attività.
- I destinatari diretti sono le società di intermediazione e le piattaforme di crowdfunding autorizzate in Romania. L’investitore al dettaglio non deve fare nulla, ma guadagna un’informazione che vale la pena chiedere: chi gli tiene gli attivi. Il regolamento si applica dal 10 settembre 2026, data della pubblicazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 768 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
Dal 10 settembre 2026 le società di intermediazione romene possono tenere gli attivi che la gente acquista attraverso le piattaforme di crowdfunding. Il Regolamento ASF n. 7/2026 aggiunge due testi brevi al Regolamento ASF n. 5/2019, l’atto che dice che cosa può fare una società di servizi di investimento finanziario al di fuori dei servizi di investimento veri e propri. È il secondo regolamento dell’Autorità di vigilanza finanziaria pubblicato a settembre che allarga il campo d’azione dei professionisti del mercato dei capitali, dopo il Regolamento ASF n. 6/2026, con cui i fondi di investimento alternativi hanno ottenuto il diritto di concedere prestiti. I numeri sono consecutivi e la direzione è la stessa: il mercato riceve il permesso di fare cose che le regole europee davano già per presupposte.
I termini hanno bisogno di una traduzione prima di ogni altra cosa. La società di servizi di investimento finanziario, negli atti S.S.I.F., è l’impresa attraverso la quale un investitore romeno acquista azioni, obbligazioni o quote di fondi. Il finanziamento partecipativo è il nome ufficiale del crowdfunding: un’impresa piccola raccoglie denaro da molti investitori attraverso una piattaforma online e in cambio dà loro azioni, quote sociali o un prestito con interessi. La custodia, chiamata nell’atto «la conservazione in condizioni di sicurezza degli attivi», significa che gli attivi acquistati restano registrati presso qualcuno di diverso dall’impresa che li ha venduti, così da non confondersi con il patrimonio di quest’ultima e da non sparire se la piattaforma finisce in insolvenza.
La prima integrazione riguarda l’articolo 125 del Regolamento ASF n. 5/2019. Quell’articolo è un elenco: enumera le attività che una società di intermediazione può prestare oltre ai servizi di investimento. Finora aveva nove voci, dalla lettera a) alla lettera i): la gestione dei mercati delle merci, la locazione di immobili propri, l’intermediazione assicurativa, l’intermediazione creditizia, l’intermediazione di pensioni private, la pubblicità dei servizi di altre imprese, il rilascio di estratti conto per le posizioni in strumenti finanziari e l’organizzazione di programmi di educazione finanziaria. Il nuovo regolamento aggiunge la lettera j), la custodia degli attivi per il finanziamento partecipativo. Dal 10 settembre 2026 l’elenco ha dieci voci.
La seconda integrazione riguarda l’articolo 126, l’articolo delle condizioni che accompagna l’elenco. Lì compare un comma nuovo, il comma (82), con tre condizioni cumulative per l’attività della lettera j). La prima: l’oggetto sociale autorizzato dall’ASF deve già comprendere il servizio accessorio dell’allegato n. 1 sezione B punto 1 della legge n. 126/2018, cioè la conservazione e l’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, custodia compresa. La seconda: l’impresa notifica all’ASF la propria intenzione prima di cominciare effettivamente l’attività. La terza: l’impresa ha l’obbligo di applicare procedure di verifica della proprietà e di conservazione delle registrazioni.
Il rinvio che dà senso all’intero atto è quello all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2020/1.503, il regolamento europeo dei fornitori di servizi di finanziamento partecipativo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 347 del 20 ottobre 2020 e applicabile dal 10 novembre 2021. Il testo di quell’articolo dice che i valori mobiliari e gli strumenti ammessi ai fini del finanziamento partecipativo emessi a favore degli investitori di un’offerta, se possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari o consegnati materialmente a un custode, sono conservati dalla piattaforma o da un terzo, e che il soggetto che presta la custodia deve essere autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE, quella degli istituti di credito, oppure della direttiva 2014/65/UE, quella delle imprese di investimento. Una società di servizi di investimento finanziario romena è esattamente un’impresa di investimento autorizzata in forza della seconda direttiva. Il Regolamento ASF n. 7/2026 non crea quindi un permesso europeo nuovo. Apre la porta interna verso un permesso europeo che esisteva già.
Gli effetti che produce
Il regolamento si applica dal 10 settembre 2026. Non è una deduzione: l’articolo II dice espressamente che l’atto si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, ed entra in vigore alla data della pubblicazione. Il termine di tre giorni dalla pubblicazione, che molti applicano per riflesso, riguarda le leggi e le ordinanze, non i regolamenti delle autorità amministrative autonome, e qui l’emittente ha risolto la questione con una disposizione propria. La deliberazione del Consiglio dell’ASF è del 19 agosto 2026, la firma è arrivata il 3 settembre, la pubblicazione il 10 settembre: quindici giorni dalla decisione alla firma e sette dalla firma alla Gazzetta.
Per le società di intermediazione, l’effetto è una porta che si apre, non un obbligo che compare. Nessuno è tenuto a prestare custodia per piattaforme di crowdfunding. Chi vuole deve però passare per tutte e tre le condizioni, e la prima è quella che seleziona: l’oggetto sociale autorizzato dall’ASF deve già comprendere il servizio accessorio di custodia di strumenti finanziari. Quel servizio non si presume. L’articolo 10 comma (1) della legge n. 126/2018 dice che la sua prestazione avviene soltanto in base e nei limiti dell’autorizzazione rilasciata in via preventiva dall’ASF. Le imprese che non lo hanno nell’autorizzazione non possono passare alla lettera j) con una semplice notifica; hanno bisogno prima di una modifica dell’oggetto sociale.
La seconda condizione è una notifica e non una domanda di approvazione, e la differenza conta. Secondo l’articolo 10 comma (8) della legge n. 126/2018, le attività al di fuori dell’elenco dell’allegato n. 1 che sono soggette ad autorizzazione, approvazione o parere possono essere svolte solo dopo averli ottenuti. La nuova lettera j) non è soggetta ad alcun parere. Il risultato pratico: un’impresa che ha già l’autorizzazione di custodia invia la notifica e può partire. Il testo non prevede un termine minimo tra la notifica e l’inizio effettivo, quindi la notifica del lunedì mattina copre, alla lettera dell’atto, l’attività del lunedì pomeriggio.
C’è un effetto che il nuovo regolamento non menziona affatto, ma che si produce da solo. L’articolo 126 comma (9) dello stesso regolamento chiede che, per le attività dell’articolo 125, l’impresa tenga la contabilità con conti analitici distinti per ciascuna attività prestata. Quel comma parla dell’articolo 125 nel suo insieme e non di lettere determinate, quindi si applica dal primo giorno anche alla nuova lettera j). Chi comincia la custodia per una piattaforma di crowdfunding deve tenerla in contabilità separatamente dal resto, senza che alcuna riga del regolamento del 10 settembre 2026 lo dica.
Per le piattaforme di crowdfunding autorizzate in Romania, l’effetto è un elenco di fornitori più chiaro. Il regolamento europeo chiedeva loro già di conservare gli attivi esse stesse o presso un terzo autorizzato ai sensi delle due direttive, e sul mercato romeno quel terzo poteva essere un istituto di credito o un’impresa di investimento. La differenza è che, per l’impresa di investimento, mancava l’estremità interna della catena: l’attività non figurava nell’elenco che la legge n. 126/2018 affida all’ASF, e un’impresa che avesse voluto prestarla avrebbe dovuto appoggiarsi direttamente al regolamento europeo, contro un elenco interno che non la comprendeva. Dal 10 settembre 2026 l’estremità interna esiste.
Per l’investitore al dettaglio, quello che mette qualche migliaio di lei nell’attività di un altro attraverso una piattaforma, nel giorno della pubblicazione non cambia nulla. Non compaiono costi nuovi, non compaiono moduli nuovi, non cambia né il modo di acquistare né quello che si acquista. Cambia chi può essere il depositario, e da qui esce l’unica cosa utile da fare: chiedere. Con l’articolo 10 comma (1), il regolamento europeo obbliga la piattaforma a dire ai clienti la natura e le condizioni dei servizi di conservazione e se li presta essa stessa o un terzo. Se la risposta indica una società di intermediazione, quella società deve avere autorizzato il servizio di custodia e deve aver notificato l’ASF.
Un dettaglio che si confonde facilmente: la custodia non riguarda il denaro. I fondi legati alle operazioni su valori mobiliari devono essere depositati, secondo l’articolo 10 comma (2) del regolamento europeo, presso una banca centrale o presso un istituto di credito autorizzato, e i servizi di pagamento devono passare per un prestatore autorizzato di servizi di pagamento. La custodia della lettera j) riguarda gli attivi, non le somme di denaro. Una società di intermediazione che conserva gli attivi non diventa, con questo regolamento, il luogo in cui sta il denaro degli investitori.
Che cosa cambia rispetto a prima
La versione precedente dell’articolo 125 è quella risultante dal Regolamento ASF n. 12/2023, in vigore dal 3 novembre 2023. La versione precedente dell’articolo 126 è quella risultante dal Regolamento ASF n. 8/2022, in vigore dal 2 maggio 2022. Il confronto che segue è fatto con queste due versioni e non con il testo del 2019.
La prima modifica è di elenco. L’articolo 125 aveva nove lettere e nessuna riguardava la custodia. Il Regolamento ASF n. 8/2022 aveva aggiunto la lettera h), il rilascio di estratti conto per le posizioni in strumenti finanziari, e il Regolamento ASF n. 12/2023 aveva aggiunto la lettera i), l’organizzazione di programmi di educazione finanziaria. Entrambe le modifiche sono passate per l’articolo 125 dopo che il regolamento europeo del finanziamento partecipativo era diventato applicabile, senza aggiungere la custodia. Tra il 10 novembre 2021, data dalla quale il regolamento europeo si applica, e il 10 settembre 2026 sono passati 1.765 giorni.
La seconda modifica è di condizioni. L’articolo 126 aveva i commi da (1) a (9), più un comma (81) introdotto nel 2022 per la lettera h). Ora ha anche un comma (82), per la lettera j). Le tre condizioni che contiene sono nuove per intero: nulla nel regolamento chiedeva finora, per una qualunque delle attività dell’articolo 125, che l’impresa avesse già un determinato servizio autorizzato come premessa di un’altra attività.
La terza modifica, quella che si vede solo mettendo a confronto i due commi, è di tecnica. La notifica preventiva all’ASF non è una novità nell’articolo 126: il comma (5) la chiede da tempo, e il Regolamento ASF n. 12/2023 ha modificato proprio quel comma per aggiungere le lettere h) e i) alla sua enumerazione. Il regolamento del 10 settembre 2026 non ha seguito quella strada. La lettera j) non è stata aggiunta al comma (5); l’obbligo di notifica è stato scritto di nuovo, con altre parole, nella condizione della lettera b) del nuovo comma (82). Le due formulazioni non chiedono la stessa cosa. Il comma (5) chiede all’impresa di notificare all’ASF «la propria intenzione, precisando la data prevista di inizio dell’attività». La nuova condizione chiede soltanto che l’impresa notifichi all’ASF «la propria intenzione prima dell’inizio effettivo dello svolgimento dell’attività», senza la data prevista. L’attività più recente dell’elenco è quindi anche quella con la notifica più sommaria.
La quarta modifica è di responsabilità documentale. L’obbligo di applicare procedure di verifica della proprietà e di conservazione delle registrazioni non ha precedenti nell’articolo 126. Il regolamento lo scrive in una sola riga, senza dire che cosa contengano le procedure, a quale standard si riferiscano o a chi si presentino le registrazioni. Quello che esisteva prima, in materia di registrazioni, sono le regole generali di tutela degli strumenti finanziari dei clienti, applicabili alle imprese di investimento. La novità è il fondamento espresso, che una constatazione di vigilanza può citare direttamente.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiude un vuoto tra il diritto europeo e quello interno. Il Regolamento (UE) 2020/1.503 indicava le imprese di investimento come possibili custodi dal 10 novembre 2021, ma l’elenco interno delle attività di una società di intermediazione non conteneva la custodia per il finanziamento partecipativo.
- Porta il custode sotto la vigilanza dell’ASF su un’attività identificata. Finora l’ASF vigilava sulla piattaforma come fornitore di servizi di finanziamento partecipativo; da ora ha anche una voce di attività distinta presso l’impresa che conserva gli attivi.
- La prima condizione è un filtro serio: possono entrare solo le imprese che hanno già autorizzato il servizio di custodia di strumenti finanziari, cioè quelle con infrastruttura e procedure già verificate dall’ASF.
- La verifica della proprietà e la conservazione delle registrazioni diventano obblighi scritti e non pratiche presunte. Le imprese che non le hanno non possono più invocare la mancanza di un testo.
- La contabilità separata si applica d’ufficio, attraverso il comma (9) dello stesso articolo 126, senza bisogno di una disposizione nuova.
- Il mercato riceve un’alternativa alla banca depositaria. Un investitore che acquista attraverso una piattaforma piccola non dipende più dalla disponibilità di un istituto di credito a fare custodia per importi modesti.
Che cosa resta un problema
- La terza condizione ha una riga e nessuna sostanza: né un contenuto minimo delle procedure, né un rinvio alle regole di tutela degli attivi dei clienti che già si applicano alle imprese di investimento, né un obbligo di segnalazione.
- La notifica non ha termine. L’atto non prevede quanti giorni prima dell’inizio effettivo vada inviata, quindi l’ASF non ha una finestra in cui verificare qualcosa.
- L’obbligo di notifica sta ora in due punti dello stesso articolo, formulato in modo diverso. Il primo, il comma (5), chiede la data prevista di inizio; quello nuovo non la chiede.
- L’atto non delimita che cosa rientri nella lettera j). I valori mobiliari sono strumenti finanziari, quindi la loro custodia è già il servizio accessorio dell’allegato n. 1 sezione B punto 1; gli strumenti ammessi ai fini del finanziamento partecipativo non sono strumenti finanziari. Il testo non dice se la lettera j) copra la seconda categoria, entrambe, o tutto quello che si presta a una piattaforma.
- Nulla sull’informazione dell’investitore. Il dovere di dire chi conserva gli attivi sta in capo alla piattaforma, per effetto del regolamento europeo; il regolamento dell’ASF non aggiunge nulla dal lato della società di intermediazione.
- Non si prevede alcuna pubblicazione delle notifiche. Un investitore che voglia verificare se l’impresa indicata dalla piattaforma ha il diritto di conservare i suoi attivi non ha dove guardare.
Consigli pratici
- Se avete investito o volete investire attraverso una piattaforma di crowdfunding, chiedete per iscritto alla piattaforma chi conserva gli attivi, se essa stessa o un terzo, e chi sia il terzo. La obbliga l’articolo 10 comma (1) del Regolamento (UE) 2020/1.503, e la risposta è più utile di qualunque presentazione sul sito.
- Se la risposta indica una società di servizi di investimento finanziario, verificatela nel Registro ASF. Vi interessano due cose: che sia iscritta e che abbia autorizzato il servizio accessorio di conservazione e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti. Senza quel servizio nell’autorizzazione, la prima condizione del nuovo comma non è soddisfatta.
- Non confondete la custodia degli attivi con il luogo in cui sta il denaro. Le somme legate alle operazioni su valori mobiliari vanno depositate presso una banca centrale o un istituto di credito, e i pagamenti devono passare per un prestatore autorizzato di servizi di pagamento. Se una piattaforma vi dice che il denaro sta presso l’intermediario che tiene gli attivi, chiedete in base a quale testo.
- Le società di intermediazione che vogliono prestare l’attività dovrebbero verificare prima la propria autorizzazione, invece di preparare la notifica. L’integrazione dell’oggetto sociale con il servizio accessorio di custodia è una procedura di autorizzazione presso l’ASF, con i suoi tempi, e la notifica prevista dal nuovo comma non la sostituisce.
- Nella notifica indicate comunque la data prevista di inizio dell’attività, anche se la nuova condizione non la chiede espressamente e il comma (5) la chiede solo per le altre lettere. Costa una riga e chiude una possibile discussione con il vigilante.
- Preparate le procedure di verifica della proprietà e di conservazione delle registrazioni partendo da quelle che già applicate per la tutela degli strumenti finanziari dei clienti, e aprite fin dall’inizio conti analitici distinti. Il comma (9) dell’articolo 126 li chiede per qualunque attività dell’articolo 125, quella nuova compresa.
Domande frequenti
Che cosa è cambiato, detto in parole semplici?
Che cos’è il finanziamento partecipativo?
Che cos’è la custodia e perché mi riguarda?
Da quando si applica il regolamento?
Devo fare qualcosa come investitore?
Qualunque società di intermediazione può ora fare custodia per piattaforme di crowdfunding?
L’ASF deve approvare l’inizio dell’attività?
Il mio denaro finisce presso l’intermediario che tiene gli attivi?
Dove trovo il testo completo del regolamento?
Analisi della redazione
L’atto fa una cosa necessaria e la fa in modo pulito. Ha un fondamento invocato correttamente, l’articolo 10 comma (7) della legge n. 126/2018, che affida all’ASF proprio le categorie di attività che una società di intermediazione può prestare al di fuori dell’elenco dell’allegato n. 1, ha un rinvio europeo che dice a che cosa servono e ha una disposizione propria di entrata in vigore, il che risparmia al lettore i calcoli. Non contiene contraddizioni, non contiene rinvii morti e non lascia alcuna categoria di destinatari fuori dalla norma. Sulla scala degli atti che integrano un regolamento del mercato dei capitali, è tra quelli scritti bene.
Il suo problema non è che cosa dice, è quanto ha impiegato. Il Regolamento (UE) 2020/1.503 indicava le imprese di investimento come possibili custodi degli attivi delle offerte di finanziamento partecipativo fin dalla data di applicazione, il 10 novembre 2021. Da allora al 10 settembre 2026 sono passati 1.765 giorni. In questo intervallo l’ASF ha autorizzato la prima piattaforma di finanziamento partecipativo romena il 7 novembre 2022, cioè 1.403 giorni prima di questo regolamento, e ha modificato due volte proprio l’articolo 125, con il Regolamento n. 8/2022 e con il Regolamento n. 12/2023, aggiungendovi la lettera h) e la lettera i). Entrambe le occasioni erano aperte e nessuna è stata usata per la custodia. La lettera aggiunta ora è la decima di un elenco che nel 2019 ne aveva sette.
La seconda osservazione esce dall’accostamento del nuovo comma (82) al comma (5) dello stesso articolo, e mostra un’incoerenza di tecnica, non di sostanza. Il comma (5) è il luogo dove stanno gli obblighi di notifica preventiva, per le lettere da b) a e), h) e i), e chiede all’impresa di precisare la data prevista di inizio dell’attività. Il regolamento del 10 settembre 2026 non aggiunge lì la lettera j), benché il Regolamento n. 12/2023 avesse proceduto esattamente così con le lettere h) e i). Scrive l’obbligo una seconda volta, in un comma nuovo, senza la data prevista. Il risultato è che l’attività nuova ha la notifica più permissiva di tutto l’articolo. Messo accanto al comma (7), che chiede all’impresa di inviare all’ASF una copia del contratto di locazione entro un massimo di 30 giorni dalla firma, il contrasto è difficile da giustificare: il regolamento è più esigente sulla documentazione di un affitto incassato su un immobile proprio che sul momento in cui un’impresa comincia a conservare gli attivi di altri.
La terza osservazione riguarda la geometria giuridica della nuova lettera, ed è l’unica che richiede un po’ di pazienza. Il fondamento invocato, l’articolo 10 comma (7) della legge n. 126/2018, copre le attività che non figurano nelle sezioni A e B dell’allegato n. 1. Gli attivi cui rinvia l’articolo 10 del regolamento europeo sono però di due specie: i valori mobiliari, definiti all’articolo 2 comma (1) lettera m) per rinvio alla direttiva 2014/65/UE, e gli strumenti ammessi ai fini del finanziamento partecipativo, definiti a parte alla lettera n) come quote di società a responsabilità limitata non soggette a restrizioni di trasferimento. I primi sono strumenti finanziari, quindi la loro custodia è proprio il servizio accessorio dell’allegato n. 1 sezione B punto 1, per il quale l’impresa ha già l’autorizzazione. Solo la seconda categoria cade davvero fuori dall’elenco, quindi solo essa ha bisogno di una lettera nuova. Abbiamo valutato se la sovrapposizione sia un errore con conseguenza giuridica e abbiamo concluso di no: la prima condizione del nuovo comma chiede comunque l’autorizzazione di custodia di strumenti finanziari, quindi entrambe le metà stanno presso la stessa impresa, e un lettore in buona fede arriva a una sola risposta, cioè che la notifica si fa ogni volta che l’impresa agisce come custode per una piattaforma. Resta un’imprecisione che si ripara con una frase e che, non riparata, produrrà domande di conformità.
L’ultima osservazione riguarda quello che l’atto non ha. La terza condizione, la verifica della proprietà e la conservazione delle registrazioni, è formulata come principio, senza contenuto. In una materia in cui tutto il senso della custodia è la separazione dei patrimoni, una riga senza rinvio alle regole di tutela degli attivi dei clienti lascia la vigilanza a giudicare da zero e l’impresa a indovinare. E per l’investitore, quello per cui il regolamento europeo è stato scritto, non c’è alcuna conseguenza visibile: le notifiche non si pubblicano, quindi l’unica via di verifica resta la domanda posta alla piattaforma.
Che cosa andrebbe cambiato
- Lo spostamento dell’obbligo di notifica nel comma (5), con l’aggiunta della lettera j) alla sua enumerazione, e l’eliminazione della lettera b) dal nuovo comma (82). Effetto: una sola regola di notifica per tutte le attività dell’articolo 125, con la data prevista di inizio, e la scomparsa della variante più permissiva che oggi si applica proprio all’attività più recente.
- La fissazione di un termine minimo tra la notifica e l’inizio effettivo, per esempio 30 giorni. Effetto: l’ASF ottiene una finestra reale in cui verificare l’autorizzazione e le procedure, e l’impresa sa da quale giorno può partire senza il rischio di una constatazione successiva.
- Il riempimento della condizione sulle procedure, con un rinvio espresso alle regole di tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti già applicabili alle imprese di investimento. Effetto: l’impresa estende procedure esistenti invece di scriverne altre da zero, e una constatazione di vigilanza si appoggia a uno standard e non a una valutazione.
- La delimitazione nel testo di che cosa rientri nella lettera j): gli strumenti ammessi ai fini del finanziamento partecipativo, i valori mobiliari, o entrambi. Effetto: sparisce la domanda se la conservazione dei valori mobiliari di un’offerta di finanziamento partecipativo si presti sotto l’autorizzazione di servizio accessorio o sotto la lettera nuova, e quindi anche la doppia segnalazione che alcune imprese faranno in via prudenziale.
- La pubblicazione, nel Registro ASF, dell’annotazione dell’attività per le imprese che hanno notificato. Effetto: l’investitore può verificare da solo se il soggetto indicato dalla piattaforma ha il diritto di conservare i suoi attivi, senza dipendere dalla risposta della piattaforma.
- La ristrutturazione dell’articolo 126 a una futura ripubblicazione del regolamento. L’articolo ha ora i commi da (1) a (9), più il (81) e il (82), e il comma (9), che si applica a tutte le attività dell’articolo 125, sta dopo due commi che riguardano ciascuno una sola lettera. Effetto: la regola generale si legge come regola generale, e i rinvii dei contratti e delle procedure interne non passano più per due livelli di indici.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 16
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
