In breve

  • Le società soggette all’imposta sul reddito delle società e le microimprese ricevono un bonus fiscale del 3% dell’imposta relativa all’anno 2025, e il Ministero delle Finanze ha appena pubblicato la procedura con cui viene effettivamente concesso.
  • Non si presenta alcuna domanda. L’amministrazione fiscale verifica da sola le condizioni, redige gli elenchi dalla propria applicazione informatica ed emette una decisione per ogni contribuente che le soddisfa.
  • Il denaro non viene incassato, ma estingue altri obblighi fiscali per compensazione. Una dichiarazione integrativa successiva con una maggiorazione dell’obbligo fiscale superiore al 3% porta all’annullamento integrale del bonus fiscale.
Atto: Decreto MF n. 987/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 678 del 17 agosto 2026
Entrata in vigore: 17 agosto 2026

Le imprese che hanno presentato tutte le dichiarazioni e hanno pagato puntualmente l’imposta sul 2025 ricevono un bonus fiscale del 3% della stessa, senza dover chiedere nulla. Non come denaro sul conto, ma come somma che estingue altri obblighi fiscali. Il Ministero delle Finanze ha approvato, con il decreto n. 987/2026, la procedura di concessione del bonus fiscale del 3% dell’imposta sul reddito delle società annuale e dell’imposta sui redditi delle microimprese relative all’anno fiscale 2025 o all’anno fiscale modificato che inizia nel 2025. L’agevolazione in sé era già stata concessa con l’art. 7 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026, il pacchetto di rilancio economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 147 del 25 febbraio 2026, insieme alle altre misure fiscali di quest’anno. Quello che mancava finora era esattamente il meccanismo amministrativo con cui il denaro arriva al contribuente.

Il decreto è stato firmato il 3 agosto 2026 e pubblicato il 17 agosto 2026, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 678. L’art. 7, comma (10), dell’ordinanza dava al ministro delle Finanze un termine massimo di 45 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, cioè un termine scaduto in aprile 2026. La procedura è arrivata con circa quattro mesi di ritardo rispetto a questo termine e, nel frattempo, erano già scaduti anche i termini legali di presentazione delle dichiarazioni ai quali il decreto lega il momento di emissione delle decisioni.

L’ambito di applicazione è definito in senso ampio. La procedura si applica ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, indipendentemente dal sistema di dichiarazione e pagamento previsto dall’art. 41 del Codice tributario romeno, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle microimprese, di cui al titolo III della stessa legge. Rientra anche la situazione mista delle microimprese diventate soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nel corso del 2025, caso in cui la percentuale si applica a entrambe le imposte.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che il bonus fiscale viene constatato d’ufficio. L’ufficio di contabilità analitica per contribuente, all’interno dell’autorità fiscale centrale competente, individua nelle evidenze fiscali i contribuenti interessati, redige elenchi separati per categoria, stampati automaticamente dall’applicazione informatica, e prepara una decisione per ciascuno. Il contribuente non presenta domanda e non produce documenti aggiuntivi.

Il secondo effetto è il calendario, che nel decreto non ha una data fissa. Le decisioni sono emesse dopo la scadenza del termine legale di presentazione della dichiarazione sull’imposta sul reddito delle società annuale per il 2025, nel caso dei soggetti passivi di questa imposta, e dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, nel caso delle microimprese. Il decreto non fissa alcuna data di calendario propria per l’emissione delle decisioni.

Il terzo effetto riguarda le tre condizioni cumulative. Il contribuente deve avere presentato tutte le dichiarazioni secondo il vettore fiscale, cioè l’insieme degli obblighi dichiarativi registrati a suo nome presso l’amministrazione fiscale, deve avere estinto integralmente e nei termini di legge l’imposta sul reddito delle società annuale o l’imposta sui redditi delle microimprese relativa all’anno 2025 e non deve registrare alcun altro obbligo fiscale arretrato né crediti di bilancio arretrati individuati in titoli esecutivi, alla data del termine legale di presentazione di tali dichiarazioni.

Il quarto effetto è il modo di calcolo, dettagliato in quattro situazioni. La percentuale del 3% si applica all’imposta sul reddito delle società annuale, dalla quale si sottraggono le somme reindirizzate secondo la legge, all’imposta dovuta per l’intero anno da una microimpresa, determinata sommando le imposte trimestrali, a entrambe le imposte nel caso delle microimprese diventate soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nel 2025 e all’imposta sul reddito delle società a livello dell’imposta minima sul fatturato, se questa è dovuta alla fine dell’anno secondo l’art. 181 del Codice tributario. Nel gruppo fiscale, la base è l’imposta dichiarata dalla persona giuridica responsabile.

Il quinto effetto, il più importante nella pratica, è che il denaro non torna sul conto. Le somme oggetto del bonus fiscale non sono rimborsate, ma sono utilizzate per la compensazione con gli obblighi fiscali del contribuente, secondo l’art. 167 del Codice di procedura tributaria. C’è una sola eccezione: gli obblighi per i quali matura il termine di prescrizione del diritto di chiedere il rimborso vengono effettivamente rimborsati, se nel frattempo non sono stati compensati con altri obblighi di bilancio.

Il sesto effetto è quello che può riprendersi il bonus fiscale. Se, dopo l’emissione della decisione, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa oppure riceve, a seguito di un controllo, un avviso di accertamento con una maggiorazione dell’obbligo fiscale superiore al 3%, il bonus fiscale concesso inizialmente viene annullato integralmente. Viene annullato anche se la dichiarazione integrativa mostra che non risulta più alcun obbligo fiscale. Se la rettifica va verso il basso, con diminuzione dell’obbligo, il bonus fiscale non sparisce, ma viene ricalcolato in diminuzione con una nuova decisione.

Il settimo effetto è che la decisione può essere impugnata. I moduli approvati con il decreto, riprodotti negli allegati nn. 2-4 dell’edizione ufficiale allegata sopra, indicano espressamente la via di impugnazione: ricorso amministrativo secondo gli artt. 268 e 269 del Codice di procedura tributaria, nel termine previsto dall’art. 270, a pena di decadenza, depositato presso l’autorità fiscale che ha emesso l’atto. La decisione produce effetti dalla data della comunicazione, secondo l’art. 47 dello stesso codice.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il diritto al bonus fiscale esisteva da febbraio 2026, ma non poteva essere messo in pratica. L’art. 7 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 8/2026 stabiliva il beneficio, le condizioni generali e la regola della compensazione, ma rinviava l’applicazione a una procedura che doveva essere approvata con decreto del ministro delle Finanze, su proposta del presidente dell’ANAF, l’Agenzia nazionale di amministrazione fiscale romena. Il decreto n. 987/2026 è quella procedura.

Il decreto porta anche alcune precisazioni che non si trovavano nell’ordinanza. La più favorevole al contribuente riguarda la prima condizione: il requisito di avere presentato tutte le dichiarazioni secondo il vettore fiscale si considera soddisfatto anche quando, per i periodi senza dichiarazioni presentate, gli obblighi fiscali sono stati stabiliti con decisione dell’autorità fiscale. Nell’ordinanza la condizione era formulata in modo secco, senza questa sfumatura.

La seconda precisazione riguarda che cosa significa avere debiti. Il decreto rinvia espressamente all’art. 157 del Codice di procedura tributaria per la definizione dell’obbligo di bilancio arretrato e aggiunge, rispetto al testo dell’ordinanza, il riferimento ai crediti di bilancio arretrati individuati in titoli esecutivi emessi secondo la legge ed esistenti nelle evidenze dell’autorità fiscale centrale ai fini del recupero.

La terza differenza è di collocazione. L’ordinanza trattava l’imposta sul reddito delle società a livello dell’imposta minima sul fatturato in un comma separato, che estendeva l’applicazione dell’articolo a questa situazione. Il decreto la porta direttamente nell’elenco delle basi di calcolo della procedura, accanto alle altre tre.

Infine, il decreto crea gli strumenti che mancavano: tre modelli di modulo, per la concessione, la modifica e l’annullamento del bonus fiscale, più l’obbligo di archiviare in formato elettronico gli elenchi nelle evidenze fiscali. L’operazione di aggiunta del pagamento in eccesso si effettua sul prospetto di aggiunta o riduzione degli obblighi fiscali, il cui modello figura nell’allegato n. 8 al decreto del presidente dell’ANAF n. 63/2017.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il bonus fiscale è concesso d’ufficio, senza domanda e senza documenti, quindi non comporta costi amministrativi per l’impresa.
  • Copre anche le situazioni di confine: il gruppo fiscale, le microimprese diventate soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nel 2025 e l’imposta minima sul fatturato.
  • La condizione sulle dichiarazioni presentate si considera soddisfatta anche quando gli obblighi sono stati stabiliti con decisione dell’autorità fiscale, il che salva i contribuenti con periodi non dichiarati ma accertati.
  • La rettifica in diminuzione dell’imposta non annulla il bonus fiscale, ma lo riduce soltanto in proporzione.
  • La decisione è un atto amministrativo fiscale impugnabile, con una via di ricorso indicata espressamente nel modulo.

Che cosa resta un problema

  • La procedura è stata pubblicata con circa quattro mesi di ritardo rispetto al termine di 45 giorni fissato dalla stessa ordinanza, benché il beneficio fosse in vigore da febbraio.
  • Il denaro non viene incassato. La regola è la compensazione con altri obblighi fiscali, e il rimborso effettivo resta un’eccezione legata alla prescrizione.
  • Una dichiarazione integrativa con una maggiorazione superiore al 3% annulla integralmente il bonus fiscale, non lo riduce, e il decreto non precisa la base alla quale questa percentuale si rapporta.
  • Il decreto non prevede alcun termine entro il quale l’autorità fiscale debba emettere le decisioni dopo la scadenza dei termini di dichiarazione, quindi l’attesa resta indeterminata.
  • La condizione di non avere alcun altro obbligo arretrato si verifica a una data del passato, il termine legale di presentazione della dichiarazione, e un contribuente che ha pagato successivamente non può più rimediare.

Consigli pratici

  1. Verificate nello Spațiul Privat Virtual, lo sportello fiscale online dell’ANAF, se vi è stata comunicata una decisione di concessione del bonus fiscale. Viene comunicata secondo l’art. 47 del Codice di procedura tributaria e produce effetti dalla data della comunicazione, non dalla data dell’emissione.
  2. Chiedete la scheda del contribuente e verificate che, alla data del termine legale di presentazione della dichiarazione per il 2025, non risultiate con altri obblighi arretrati. È quello il momento in cui si controlla la condizione, non la giornata di oggi.
  3. Se avete periodi per i quali non avete presentato dichiarazioni, verificate se l’autorità fiscale ha emesso avvisi di accertamento per essi. In questo caso la condizione sulle dichiarazioni si considera soddisfatta.
  4. Prima di presentare una dichiarazione integrativa per il 2025, calcolate quanto rappresenta la maggiorazione dell’obbligo fiscale. Il decreto non dice a quale base si rapporta la percentuale, ma oltre il 3% il bonus fiscale si perde per intero, non in proporzione.
  5. Se avete reindirizzato somme dall’imposta sul reddito delle società, sottraetele prima di stimare il bonus fiscale. Le somme reindirizzate non entrano nella base di calcolo.
  6. Se siete una microimpresa, sommate le imposte trimestrali dovute per tutto il 2025 e applicate il 3% al totale, non a ogni trimestre separatamente.
  7. Se la decisione ricevuta vi sembra sbagliata, presentate un ricorso amministrativo all’autorità fiscale che l’ha emessa, nel termine previsto dall’art. 270 del Codice di procedura tributaria. È un termine di decadenza.

Domande frequenti

Devo presentare una domanda per il bonus fiscale del 3%?
No. L’autorità fiscale centrale competente constata d’ufficio il soddisfacimento delle condizioni ed emette la decisione. Il contribuente non presenta domanda e non produce documenti aggiuntivi.
Ricevo il denaro sul conto?
Di regola no. Le somme oggetto del bonus fiscale non sono rimborsate, ma sono utilizzate per la compensazione con gli obblighi fiscali del contribuente, secondo l’art. 167 del Codice di procedura tributaria. Il rimborso effettivo interviene solo per gli obblighi per i quali matura il termine di prescrizione del diritto di chiedere il rimborso, se non sono stati compensati con altri obblighi di bilancio.
Quali condizioni devono essere soddisfatte?
Tre, cumulativamente: tutte le dichiarazioni presentate secondo il vettore fiscale, l’imposta sul reddito delle società annuale o l’imposta sui redditi delle microimprese relativa all’anno 2025 estinta integralmente e nei termini di legge, e nessun altro obbligo fiscale arretrato né credito di bilancio arretrato individuato in titolo esecutivo, alla data del termine legale di presentazione della dichiarazione.
Quando ricevo la decisione?
Il decreto lega il momento alla scadenza del termine legale di presentazione della dichiarazione sull’imposta sul reddito delle società annuale per il 2025, rispettivamente della dichiarazione relativa al quarto trimestre dell’anno fiscale 2025 per le microimprese. Non prevede una data di calendario propria né un termine massimo entro il quale l’autorità fiscale debba emettere le decisioni.
Perdo il bonus fiscale se presento una dichiarazione integrativa?
Dipende dal senso. Se la rettifica porta una maggiorazione dell’obbligo fiscale superiore al 3%, il bonus fiscale concesso inizialmente viene annullato integralmente. Viene annullato anche se l’integrativa mostra che non risulta più alcun obbligo fiscale. Se la rettifica diminuisce l’obbligo, il bonus fiscale viene ricalcolato in diminuzione, con una nuova decisione.
Si applica anche all’imposta minima sul fatturato?
Sì. Se alla fine dell’anno fiscale 2025 è dovuta l’imposta sul reddito delle società a livello dell’imposta minima sul fatturato, secondo l’art. 181 del Codice tributario, la percentuale del 3% si applica anche su questa.
Che cosa succede nel gruppo fiscale?
Il bonus fiscale si applica all’imposta sul reddito delle società annuale dichiarata dalla persona giuridica responsabile del gruppo, dalla quale si sottraggono le somme reindirizzate secondo la legge.
Posso impugnare la decisione?
Sì. Si può presentare un ricorso amministrativo secondo gli artt. 268 e 269 del Codice di procedura tributaria, nel termine previsto dall’art. 270 dello stesso atto normativo, a pena di decadenza. Il ricorso si deposita presso l’autorità fiscale che ha emesso la decisione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 678 del 17 agosto 2026 16 pagine PDF, 101 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.