In breve

  • La Corte Costituzionale ha respinto, in quanto inammissibile, un nuovo ricorso contro la legge sulla datio in solutum, sollevato da Banca Transilvania in una controversia con un debitore il cui credito superava l’equivalente di 250.000 euro.
  • La Legge n. 77/2016 sulla datio in solutum resta invariata: le regole sull’imprevisione, la sospensione dei pagamenti e i termini di convocazione dal notaio non sono stati toccati da questa decisione.
  • La decisione conferma indirettamente una soglia importante: solo i crediti che non superano 250.000 euro (calcolati al tasso di cambio del giorno della stipula del contratto) possono beneficiare del meccanismo della datio in solutum.
Atto: Sentenza CCR n. 806/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 650 del 6 agosto 2026
Pronunciata il: 16 dicembre 2025

La Corte Costituzionale ha respinto, in quanto inammissibile, l’eccezione di incostituzionalità sollevata da Banca Transilvania contro disposizioni della Legge n. 77/2016 sulla datio in solutum e della Legge n. 52/2020 che l’ha modificata. La Decisione n. 806/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 650 del 6 agosto 2026, non si pronuncia nel merito delle censure della banca; accerta che la legge impugnata non era applicabile alla controversia: il credito del debitore superava l’equivalente in lei di 250.000 euro, soglia oltre la quale la Legge n. 77/2016 non si applica affatto.

La banca aveva sostenuto che le presunzioni di imprevisione introdotte dalla Legge n. 52/2020, che consentono di estinguere il debito tramite un semplice trasferimento dell’immobile alla banca quando il tasso di cambio è aumentato di oltre il 52,6%, violassero il diritto di proprietà del creditore e il principio della certezza del diritto. La Corte non ha esaminato tali argomenti nel merito, fermandosi a una questione procedurale: la causa in oggetto non rientrava nell’ambito di applicazione della legge impugnata.

Quattro banche hanno trovato esattamente un fascicolo di questo tipo, e la Corte ha respinto nel merito le loro censure, con la Sentenza CCR n. 644/2025.

Gli effetti che produce

Per i debitori e i creditori già coinvolti in procedimenti di datio in solutum, la decisione non cambia nulla: le regole della Legge n. 77/2016, incluse le presunzioni di imprevisione introdotte dalla Legge n. 52/2020, restano applicabili esattamente come prima. La Corte non ha annullato, modificato o sospeso alcuna disposizione legale.

Per gli istituti di credito che volessero contestare la costituzionalità di tali presunzioni, la decisione mostra un limite pratico: un’eccezione del genere può essere respinta come inammissibile se la controversia concreta in cui viene sollevata non rientra nell’ambito di applicazione della legge (ad esempio, se l’importo del credito supera la soglia di 250.000 euro). Le banche dovrebbero trovare un fascicolo con un credito inferiore a questa soglia affinché una futura eccezione venga esaminata nel merito.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Nulla cambia nell’applicazione della legge sulla datio in solutum: le regole restano esattamente quelle del 2016, modificate nel 2020.
  • Si conferma la soglia di 250.000 euro: la Corte ha esplicitamente ricordato che solo i crediti che non superano questo importo, calcolato al tasso di cambio del giorno della stipula del contratto, rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 77/2016.
  • Si chiarisce una condizione di ammissibilità: la decisione mostra chiaramente che il collegamento con la risoluzione della causa è una condizione obbligatoria affinché un’eccezione di incostituzionalità venga esaminata nel merito, non una mera formalità.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Offre prevedibilità ai debitori con crediti inferiori a 250.000 euro: il meccanismo della datio in solutum, con le sue presunzioni di imprevisione, resta intatto.
  • Chiarisce, per i tribunali e le parti, la soglia esatta oltre la quale la Legge n. 77/2016 non si applica, riducendo il contenzioso inutile su questo tema.
  • Ribadisce il rigore delle condizioni di ammissibilità delle eccezioni di incostituzionalità, utile per la disciplina processuale generale.

Che cosa resta un problema

  • Le censure di merito dei creditori sulla costituzionalità delle presunzioni di imprevisione restano inesaminate, e dovranno essere sollevate nuovamente in un fascicolo ammissibile.
  • I debitori con crediti superiori a 250.000 euro restano, per ora, esclusi dalla protezione offerta dalla Legge n. 77/2016, senza una soluzione legislativa alternativa menzionata nella decisione.
  • La decisione non chiarisce se e come tali censure potrebbero essere esaminate nel merito in un futuro fascicolo ammissibile.

Consigli pratici

  1. Se sei un debitore e vuoi ricorrere alla datio in solutum, verifica prima se la somma presa in prestito, al momento della concessione, non superi l’equivalente in lei di 250.000 euro, calcolato al tasso di cambio del giorno della stipula del contratto di credito.
  2. Se sei un creditore (banca o istituto finanziario non bancario) e vuoi contestare la costituzionalità delle presunzioni di imprevisione, assicurati che il fascicolo concreto in cui sollevi l’eccezione riguardi un credito inferiore alla soglia di 250.000 euro, altrimenti rischi il rigetto per inammissibilità.
  3. Non confondere il rigetto per inammissibilità con il rigetto nel merito: la Corte non ha dichiarato le presunzioni di imprevisione costituzionali o incostituzionali, ma solo che non poteva esaminare questo caso specifico.
  4. Per i crediti superiori a 250.000 euro, i rimedi disponibili restano quelli del diritto comune, previsti dal Codice civile (imprevisione contrattuale generale), non il meccanismo speciale della Legge n. 77/2016.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con la Decisione n. 806/2025?
Ha respinto, in quanto inammissibile, l’eccezione di incostituzionalità di disposizioni della Legge n. 77/2016 sulla datio in solutum e della Legge n. 52/2020, sollevata da Banca Transilvania, perché la controversia concreta non rientrava nell’ambito di applicazione della legge impugnata.
Le regole della datio in solutum cambiano dopo questa decisione?
No. La Corte non ha esaminato nel merito la costituzionalità delle presunzioni di imprevisione, quindi la Legge n. 77/2016 resta applicabile esattamente come prima.
Perché l’eccezione è stata respinta come inammissibile, e non come infondata?
Perché la somma presa in prestito dal debitore superava l’equivalente in lei di 250.000 euro, soglia oltre la quale la Legge n. 77/2016 non si applica. Non essendo soddisfatta la condizione del collegamento con la risoluzione della causa, la Corte non ha potuto esaminare le censure nel merito.
Che cos’è la soglia di 250.000 euro?
Secondo l’articolo 4, comma 1, lettera b, della Legge n. 77/2016, solo i crediti il cui importo, al momento della concessione, non supera l’equivalente in lei di 250.000 euro (calcolato al tasso di cambio del giorno della stipula del contratto) possono beneficiare del meccanismo della datio in solutum.
La decisione è definitiva?
Sì. Ai sensi dell’articolo 147, comma 4, della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono definitive e generalmente vincolanti dalla data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Romania.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 650 del 6 agosto 2026 8 pagine PDF, 81 KB l'atto inizia a pagina 3

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.