In breve
- Due magistrati hanno impugnato davanti alla Corte costituzionale il testo che, a loro avviso, li privava dell’indennità di direzione. La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, perché il testo impugnato dice, in realtà, tutt’altro.
- L’articolo criticato è una norma a favore dei magistrati: conserva loro l’indennità della funzione giudicante ordinaria se questa è più favorevole. Il vero motivo di scontento riguardava un altro comma e, soprattutto, il modo in cui viene applicato, il che esula dal controllo di legittimità costituzionale.
- Interessati sono i giudici e i pubblici ministeri con incarichi direttivi, ma la lezione processuale vale per chiunque sollevi una questione: l’illegittimità costituzionale sta nel testo della legge, non nel modo in cui un organo giudiziario lo applica in una causa.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 595 del 21 luglio 2026
Pronunciata: 12 febbraio 2026
Due magistrati hanno portato fino alla Corte costituzionale una lamentela legittima sui soldi della direzione, ma hanno impugnato il paragrafo sbagliato. La Corte ha mostrato loro che il testo contestato lavorava, in realtà, a loro favore. La decisione n. 127 del 12 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 595 del 21 luglio 2026, dichiara inammissibile la questione sollevata da Adriana Nicolae e da Cătălin Jigău. È la seconda volta nello stesso periodo che un giudice supremo chiude un fascicolo per motivi di ammissibilità, dopo che l’Alta Corte di cassazione e giustizia ha respinto un rinvio perché la domanda non poneva una reale difficoltà interpretativa.
La posta in gioco pratica era concreta. Un giudice può avere un grado professionale superiore a quello dell’ufficio in cui presta servizio, per esempio grado di corte d’appello, pur operando presso un tribunale distrettuale, dove ricopre anche un incarico direttivo: presidente di sezione, vicepresidente o presidente. Gli autori della questione hanno sostenuto che, in questa situazione, l’indennità di direzione non viene loro riconosciuta, benché le attribuzioni manageriali siano le stesse di quelle dei colleghi con grado corrispondente all’ufficio.
L’argomento di merito era duplice. Da un lato, una discriminazione rispetto alle persone con incarichi direttivi in altre autorità e istituzioni pubbliche. Dall’altro, una discriminazione all’interno della stessa categoria professionale, tra i magistrati che dirigono un ufficio giudiziario. A questo si è aggiunto un argomento relativo al diritto al lavoro: una restrizione pecuniaria che scoraggia i magistrati di grado superiore dal candidarsi a incarichi direttivi.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che le due cause pendenti davanti all’Alta Corte di cassazione e giustizia e alla Corte d’appello di Bucarest proseguono nel merito, senza che il testo impugnato venga rimosso. Una pronuncia di inammissibilità non dice nulla sulla fondatezza delle domande di natura retributiva.
Il secondo effetto è il chiarimento di ciò che il testo prevede davvero. La Corte spiega la distinzione tra i due commi dello stesso articolo. Il comma (1) fissa la regola: i giudici e i pubblici ministeri con incarichi direttivi percepiscono l’indennità di inquadramento massima corrispondente al livello dell’ufficio giudiziario o della procura in cui esercitano la direzione, più una maggiorazione in percentuale variabile. Il comma (2), quello impugnato, aggiunge una rete di sicurezza: se l’indennità e i diritti spettanti per la funzione giudicante ordinaria sono più favorevoli, il magistrato li conserva.
Il terzo effetto è il più importante per la pratica e va oltre la retribuzione dei magistrati. La Corte ha constatato che il malcontento degli autori riguardava il modo di interpretare e di applicare le norme sulla maggiorazione per la direzione, non il contenuto del testo impugnato. Ora, secondo l’art. 126 comma (1) della Costituzione e l’art. 2 comma (2) della legge n. 47/1992, l’interpretazione e l’applicazione della legge spettano agli organi giudiziari, non alla Corte costituzionale.
Il quarto effetto è un’affermazione di principio che merita di essere ricordata da chiunque prepari una questione di legittimità costituzionale: l’illegittimità di un testo sta nel suo stesso contenuto, nella sua sostanza normativa, e non può essere dedotta dal modo in cui esso è stato interpretato o applicato in un caso concreto. È esattamente la linea della decisione n. 81 del 2 marzo 2023, richiamata dal pubblico ministero.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano normativo non cambia nulla. Il testo resta nella forma pubblicata nel 2017 e il regime delle indennità di direzione dei magistrati è quello dell’allegato n. V alla legge quadro n. 153/2017 sulla retribuzione del personale retribuito con fondi pubblici.
Ciò che cambia è la mappa dei rimedi disponibili per questa lamentela. Finora un magistrato nella situazione descritta poteva sperare che il testo venisse rimosso perché incostituzionale e che il giudice di merito applicasse direttamente il principio di uguaglianza. La decisione mostra che questa strada è chiusa, perché il problema non sta nel testo. Restano due vie: l’interpretazione corretta del comma (1) davanti al giudice di merito e, se la giurisprudenza è disomogenea, i meccanismi di uniformazione della giurisprudenza.
Si chiarisce anche un equivoco di fondo. Gli autori della questione descrivevano il comma (2) come una norma che toglie loro un diritto. La Corte mostra il contrario: il comma (2) è stato pensato per proteggere i diritti già acquisiti nella funzione giudicante ordinaria, in modo che la nomina a un incarico direttivo non produca una perdita di reddito. È una norma di protezione, non di restrizione.
Un dettaglio processuale che si ripete nei fascicoli di questo tipo: i presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso i propri punti di vista. Entrambi gli organi giudiziari che hanno adito la Corte hanno invece ritenuto il testo conforme alla Costituzione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce pubblicamente che il comma impugnato è una norma di protezione dei diritti acquisiti, non una norma che taglia l’indennità di direzione.
- Ribadisce il confine tra il controllo di legittimità costituzionale e l’interpretazione della legge, il che aiuta ogni avvocato a costruire la questione sul testo giusto.
- Le cause di merito restano aperte. La dichiarazione di inammissibilità non pregiudica il diritto alle somme richieste.
- La soluzione è stata adottata all’unanimità dei voti, quindi senza ambiguità sul motivo di inammissibilità.
Che cosa resta un problema
- La questione di merito non riceve risposta. Se un giudice di grado superiore a quello dell’ufficio riceva o no la maggiorazione per la direzione resta un problema di interpretazione, quindi una fonte di giurisprudenza disomogenea.
- I fascicoli hanno atteso dal 2021 al 2026 per scoprire che la questione era inammissibile, cioè per un motivo che riguarda l’individuazione del testo impugnato.
- I magistrati restano senza una via diretta alla Corte costituzionale per questa lamentela, mentre l’uniformazione della giurisprudenza richiede un altro meccanismo e altro tempo.
- La decisione non affronta l’argomento relativo all’effetto dissuasivo sulle candidature agli incarichi direttivi, perché esso cadeva comunque fuori dal testo impugnato.
Consigli pratici
- Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, verifica che il testo che indichi contenga davvero la regola che ti crea problemi. Qui il comma criticato diceva altro rispetto a ciò che gli autori contestavano, e questo è bastato per l’inammissibilità.
- Separa nettamente le due domande: «il testo è incostituzionale?» e «il testo è stato applicato male nel mio caso?». La prima va alla Corte costituzionale, la seconda resta al giudice di merito e alle impugnazioni ordinarie.
- Se il tuo problema nasce da una giurisprudenza che varia da un ufficio all’altro, i meccanismi di uniformazione della giurisprudenza sono la strada giusta, non la questione di legittimità costituzionale.
- I magistrati nominati a incarichi direttivi dovrebbero verificare in concreto che cosa si applica loro: l’indennità massima del livello dell’ufficio che dirigono più la maggiorazione del comma (1), oppure i diritti della funzione giudicante ordinaria, se questi sono più favorevoli.
- Ricorda che una questione dichiarata inammissibile non ha lo stesso peso di una questione respinta perché infondata. La prima non dice nulla sul merito, quindi non blocca una questione formulata correttamente sul testo giusto.
- Quando chiedi somme di denaro in giudizio, costruisci la domanda anche sull’interpretazione del testo applicabile, non soltanto sull’ipotesi che esso venga rimosso perché incostituzionale. Qui questa ipotesi è svanita.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Che cosa prevede, in realtà, il testo impugnato?
Perché è stata dichiarata inammissibile e non respinta perché infondata?
Qual era il problema concreto dei magistrati?
Che cosa succede alle loro cause?
Qualcuno può ancora impugnare le stesse regole davanti alla Corte costituzionale?
Che cosa significa che l’illegittimità costituzionale sta nel contenuto del testo?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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