In breve

  • La vittima può rinunciare agli atti del giudizio sull’ordine di protezione anche quando la domanda è stata depositata dal pubblico ministero in suo nome. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha dato questa soluzione il 22 giugno 2026 e, dal 16 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), essa vincola tutti i giudici del Paese. Riguarda le vittime di violenza domestica, gli aggressori, i pubblici ministeri e i tribunali di primo grado che decidono su queste domande.
  • Per nove mesi la stessa situazione ha ricevuto soluzioni opposte da un tribunale all’altro. Dopo che la legge n. 232/2025 ha abrogato, dal 19 dicembre 2025, il testo che riconosceva espressamente questo diritto, una parte dei giudici ha rifiutato la rinuncia e ha deciso nel merito, altri hanno chiuso il fascicolo. Nei primi tre mesi del 2026 si sono accumulate oltre 180 pronunce divise fra le due soluzioni, 160 delle quali definitive.
  • La rinuncia non è automatica e non se ne dà atto a ogni costo. Il giudice può rifiutare di convalidarla se la volontà della vittima appare estorta con pressioni o minacce, soprattutto quando in casa ci sono figli minori. Inoltre, se la vittima rinuncia alla prima udienza o dopo di essa, occorre il consenso dell’aggressore, e il silenzio di questi fino al termine fissato dal giudice vale come consenso.
Atto: Decisione n. 82 del 22 giugno 2026 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Collegio per la risoluzione di questioni di diritto
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 784 del 16 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, data della pubblicazione; per il Tribunale di Iași e il Tribunale di Sibiu, i giudici che hanno rimesso la questione, dal 22 giugno 2026

La vittima di violenza domestica può fermare il processo per l’emissione di un ordine di protezione anche quando la domanda è arrivata al tribunale di primo grado attraverso il pubblico ministero e non per sua iniziativa. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia lo ha stabilito con la Decisione n. 82 del 22 giugno 2026, pubblicata il 16 settembre 2026, e ha chiuso una prassi che si era spaccata in due dopo una modifica di legge del dicembre 2025. È la seconda volta quest’anno che al giudice supremo si chiede di chiarire qualcosa sulla procedura dell’ordine di protezione: nel luglio 2026 ha respinto come inammissibile una domanda sull’ordine chiesto contro una persona sottoposta a tutela speciale, sicché quel problema è rimasto irrisolto. Questa volta una risposta c’è.

Il punto di partenza è un’abrogazione. Fino al 19 dicembre 2025, l’art. 43 della legge n. 217/2003 sulla prevenzione e il contrasto della violenza domestica diceva, per due volte, che la vittima può rinunciare agli atti del giudizio sulla domanda di ordine di protezione quando la domanda è stata proposta in suo nome dal pubblico ministero, dal rappresentante dell’autorità locale competente in materia o da un fornitore accreditato di servizi sociali. La legge n. 232/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.164 del 16 dicembre 2025, ha cancellato il testo con l’art. I punto 2, senza metterci nulla al posto.

Il resto della stessa legge va nella direzione opposta alla rinuncia. Sempre con la legge n. 232/2025, l’ordine di protezione provvisorio emesso dall’agente di polizia non scade più automaticamente dopo un massimo di 5 giorni, ma si proroga di diritto fino alla decisione sulla domanda in primo grado; le pene per gli aggressori che violano ripetutamente l’ordine aumentano della metà; e nel Codice penale è stata aggiunta una regola nuova, secondo cui la remissione di querela non produce più effetti per le percosse e per le lesioni personali colpose commesse ai danni di un familiare. In un pacchetto che stringe la vite dappertutto, la cancellazione dell’art. 43 è stata letta da molti giudici come un divieto.

Due tribunali hanno chiesto chiarimenti. Il Tribunale di Iași ha trasmesso la questione il 5 febbraio 2026, in un fascicolo in cui il Tribunale di primo grado di Iași aveva rifiutato la rinuncia della vittima e respinto la domanda nel merito, benché la donna avesse dichiarato in udienza di rinunciare e il convenuto fosse d’accordo. Il Tribunale di Sibiu ha trasmesso la seconda questione in un fascicolo in cui il tribunale di primo grado aveva fatto esattamente il contrario: aveva dato atto della rinuncia della vittima, che si era riconciliata con il convenuto, e la procura aveva impugnato la decisione. Le due rimessioni sono state riunite e il collegio di 13 giudici le ha risolte con un’unica risposta.

Il ragionamento è breve e parte dal Codice di procedura civile. L’art. 92 comma (1) consente al pubblico ministero di promuovere qualsiasi azione civile nei casi espressamente previsti dalla legge, e la domanda di ordine di protezione proposta in nome della vittima è uno di questi casi. L’art. 93 aggiunge che il titolare del diritto è introdotto nel processo e può avvalersi, fra l’altro, dell’art. 406, cioè proprio della rinuncia agli atti del giudizio. L’art. 2 comma (2) rende il codice applicabile in ogni materia, in mancanza di una disposizione contraria. La conclusione dell’Alta Corte: il vecchio art. 43 non era una deroga, ma una ripetizione della regola generale, e cancellare una ripetizione non crea un divieto. Perché il diritto sparisse, il legislatore avrebbe dovuto scriverlo nero su bianco, come ha fatto, nella stessa legge, per la remissione di querela.

Gli effetti che produce

Dal 16 settembre 2026 ogni tribunale di primo grado del Paese è tenuto ad applicare questa soluzione. Quando la vittima dichiara, personalmente in udienza o con istanza scritta, di rinunciare agli atti del giudizio sulla domanda di ordine di protezione, il giudice non può più rispondere che l’abrogazione dell’art. 43 le ha tolto questo diritto. Per il Tribunale di Iași e il Tribunale di Sibiu, i due giudici che hanno rimesso la questione, l’obbligo è iniziato prima, già dal giorno della pronuncia, il 22 giugno 2026.

La soluzione copre due situazioni, in entrambe le quali agisce il pubblico ministero. La prima: la domanda depositata dal pubblico ministero in nome della vittima, ai sensi dell’art. 40 comma (3) lettera a) della legge n. 217/2003. La seconda: la domanda trasmessa al tribunale di primo grado dal pubblico ministero dopo che questi ha confermato un ordine di protezione provvisorio emesso dalla polizia, ai sensi dell’art. 34 comma (6). L’Alta Corte osserva che la seconda è, di fatto, una variante della prima.

Le domande depositate dalle altre persone elencate nella legge restano fuori dalla risposta vincolante. L’art. 40 comma (3) consente di chiedere l’ordine, in nome della vittima, anche al rappresentante dell’autorità locale competente per la protezione delle vittime di violenza domestica, alla lettera b), e al rappresentante di un fornitore accreditato di servizi sociali, alla lettera c), quest’ultimo soltanto con il consenso della vittima. Il vecchio art. 43 le comprendeva tutte e tre. Il dispositivo odierno parla soltanto del pubblico ministero, perché soltanto del pubblico ministero hanno chiesto i due tribunali.

La rinuncia resta soggetta alle condizioni ordinarie dell’art. 406 del Codice di procedura civile. Si fa personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale. Se interviene alla prima udienza a cui le parti sono regolarmente citate o dopo di essa, occorre il consenso espresso o tacito dell’altra parte, e il giudice assegna al convenuto assente un termine entro cui prendere posizione; se questi tace, si considera che abbia acconsentito. La decisione con cui si dà atto della rinuncia è soggetta a impugnazione, decisa dal giudice gerarchicamente superiore.

Il giudice conserva un potere di verifica. L’Alta Corte dice espressamente che nulla gli impedisce di valutare, caso per caso, se l’istanza di rinuncia sia fondata o no, quando la volontà della vittima appare viziata da pressioni o minacce esercitate su di lei o sulla sua famiglia, e soprattutto quando vi sono figli minori per i quali andrebbero prese misure di protezione. La stessa possibilità esisteva anche quando l’art. 43 era in vigore, quindi su questo punto nulla è cambiato.

La rinuncia ha però un costo immediato, che la decisione non dice ma che emerge dalla combinazione di due testi. L’ordine di protezione provvisorio emesso dall’agente di polizia e confermato dal pubblico ministero non cessa più dopo 5 giorni, ma dura, per effetto della legge n. 232/2025, fino alla decisione sulla domanda in primo grado. Quando il processo si chiude con la rinuncia, si chiude anche quell’intervallo: la protezione provvisoria si estingue insieme al fascicolo e non viene sostituita da un ordine di protezione emesso dal giudice.

Una cosa non cambia: i fascicoli già definiti restano come sono. Le 55 pronunce definitive rese secondo l’interpretazione che l’Alta Corte ha respinto non si rigiudicano, perché una pronuncia pregiudiziale non figura fra i motivi di revocazione elencati nell’art. 509 del Codice di procedura civile. La soluzione riguarda i processi da qui in avanti.

Che cosa cambia rispetto a prima

Fino al 19 dicembre 2025 non c’era alcuna disputa. L’art. 43 della legge n. 217/2003 diceva chiaramente che, nei casi dell’art. 40 comma (3) e dell’art. 34 comma (6), la vittima può rinunciare agli atti del giudizio sulla domanda di ordine di protezione, ai sensi dell’art. 406 del Codice di procedura civile. Il giudice leggeva il testo e ne dava atto.

Fra il 19 dicembre 2025 e il 15 settembre 2026 è stata una lotteria. Le corti d’appello hanno trasmesso all’Alta Corte, entro il 1° aprile 2026, oltre 180 pronunce rese nei primi tre mesi dell’anno esattamente su questo problema, da tutti i distretti giudiziari. Oltre 60 di esse, 55 delle quali definitive, dicevano che l’abrogazione aveva soppresso definitivamente il diritto di rinunciare. Oltre 120, 105 delle quali definitive, dicevano il contrario. A un ritmo di circa due pronunce al giorno, in una materia in cui il fascicolo si decide entro 72 ore, due vittime nella stessa situazione, nello stesso mese, hanno ricevuto risposte opposte.

I due fascicoli da cui sono nate le rimessioni mostrano la frattura in miniatura. A Iași la domanda è stata depositata il 29 dicembre 2025 e la sentenza è arrivata il 31 dicembre 2025: la vittima ha chiesto di rinunciare, il convenuto era d’accordo, il giudice ha rifiutato e ha respinto la domanda nel merito. A Sibiu l’azione è stata depositata il 20 febbraio 2026, la vittima ha comunicato il 23 febbraio 2026 di essersi riconciliata e di voler rinunciare, e il tribunale di primo grado ha chiuso il fascicolo quello stesso giorno. Tre giorni in un caso, due nell’altro, soluzioni opposte.

Dal 16 settembre 2026 si torna, come risultato pratico, a ciò che diceva l’art. 43, ma il fondamento è un altro. Non è più una norma speciale della legge sulla violenza domestica, bensì la regola generale del Codice di procedura civile. La differenza conta: se il Parlamento vorrà di nuovo chiudere questa porta, non gli basterà più cancellare un testo, dovrà scrivere un divieto espresso. L’Alta Corte glielo chiede esplicitamente, affermando che spetta al legislatore l’obbligo di intervenire in modo adeguato.

È cambiata anche la posizione delle istituzioni consultate. La Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha sostenuto per iscritto che l’abrogazione sopprime definitivamente il diritto di rinunciare. L’Istituto Nazionale della Magistratura e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Babeș-Bolyai hanno sostenuto il contrario, mentre alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell’Ovest di Timișoara sono emerse opinioni in entrambi i sensi. Ha prevalso l’interpretazione contro la quale si era espresso il Pubblico ministero.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Nove mesi di prassi divisa si chiudono con una regola unica, vincolante in tutto il Paese. La vittima non dipende più dal tribunale di primo grado presso cui è capitato il fascicolo.
  • L’autonomia della vittima resta riconosciuta. Una donna che si è trasferita, che si è riconciliata o che non vuole più un processo non è più trattenuta in un giudizio iniziato in suo nome, contro la sua volontà attuale.
  • La protezione non si perde automaticamente. Il giudice può rifiutare di dare atto della rinuncia quando vede pressioni, minacce o figli minori in gioco, quindi la rinuncia non diventa una scappatoia per l’aggressore.
  • Il metodo di lavoro resta chiaro per il futuro. L’Alta Corte afferma che la limitazione di un diritto processuale si fa con un testo espresso, non cancellando una ripetizione, e questo riduce il rischio che altre abrogazioni vengano lette male.
  • Si libera tempo di udienza. Un fascicolo chiuso con la rinuncia non occupa più il termine di 72 ore che dovrebbe andare ai casi di pericolo reale.

Che cosa resta un problema

  • La risposta copre soltanto le domande del pubblico ministero. Per le domande depositate dal rappresentante dell’autorità locale o da un fornitore accreditato di servizi sociali non esiste alcuna soluzione vincolante, benché il vecchio art. 43 comprendesse anche queste.
  • Le 55 pronunce definitive rese secondo l’interpretazione respinta restano definitive. Le vittime di quei fascicoli sono state giudicate nel merito contro la propria volontà, senza via di ritorno.
  • Sono passati 86 giorni dalla pronuncia alla pubblicazione, cioè dal momento in cui la risposta esisteva al momento in cui è diventata vincolante. In tutto questo intervallo i giudici hanno continuato a rendere soluzioni contrastanti.
  • La verifica del consenso resta rimessa a ciascun giudice. La decisione dice che il giudice può valutare se la volontà sia viziata, ma non esiste alcun criterio scritto, alcun obbligo di domandare e alcuna procedura di audizione separata.
  • Il risultato può essere ribaltato in qualsiasi momento. Se il Parlamento scrive il divieto espresso che l’Alta Corte descrive, il diritto sparisce e le vittime tornano alla situazione del dicembre 2025.
  • Per la vittima che rinuncia, l’ordine di protezione provvisorio si estingue insieme al fascicolo. Chi rinuncia sotto pressione resta senza alcuna misura in vigore proprio da quel giorno.

Consigli pratici

  1. La rinuncia si fa personalmente, oralmente in udienza o con istanza scritta. Tramite un altro si può fare soltanto con procura speciale, ai sensi dell’art. 406 comma (2) del Codice di procedura civile; una delega ordinaria non basta.
  2. Se rinunciate alla prima udienza a cui le parti sono regolarmente citate o più tardi, vi serve il consenso dell’altra parte. Se il convenuto è assente, il giudice gli assegna un termine per rispondere, e il suo silenzio fino ad allora vale come consenso.
  3. La rinuncia agli atti del giudizio non estingue il diritto. Se la violenza si ripresenta, potete chiedere di nuovo un ordine di protezione, e il fascicolo chiuso non vi ostacola.
  4. Chiedete in udienza che cosa succede all’ordine di protezione provvisorio emesso dalla polizia. Esso dura fino alla decisione sulla domanda in primo grado, quindi si estingue il giorno in cui il giudice chiude il fascicolo, e voi restate senza alcuna misura di protezione in vigore.
  5. Se qualcuno vi chiede di rinunciare, ditelo al giudice. L’Alta Corte conferma che il giudice può rifiutare la rinuncia quando rileva pressioni o minacce su di voi o sulla vostra famiglia, e la dichiarazione resta agli atti.
  6. Se il pubblico ministero ritira la domanda, voi potete chiedere che il giudizio prosegua. L’art. 93 del Codice di procedura civile vi attribuisce espressamente questo diritto, quindi il ritiro del pubblico ministero non chiude da solo il fascicolo.
  7. La decisione con cui il giudice dà atto della rinuncia si impugna con il ricorso, non con l’appello, secondo la Decisione n. 15/2025 resa su ricorso nell’interesse della legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 832 del 9 settembre 2025. Il termine è quello speciale della materia dell’ordine di protezione, di 3 giorni.
  8. I termini di questa procedura sono brevissimi, quindi non rinviate alcuna decisione. La domanda si decide entro 72 ore dal deposito, la pronuncia può essere rinviata al massimo di 24 ore e la motivazione si redige entro 48 ore dalla pronuncia.

Domande frequenti

Posso rinunciare al processo se l’ordine di protezione è stato chiesto dal pubblico ministero e non da me?
Sì. L’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha stabilito, con la Decisione n. 82 del 22 giugno 2026, che la vittima può rinunciare agli atti del giudizio sulla domanda di emissione di un ordine di protezione anche quando la domanda è stata proposta dal pubblico ministero in suo nome, sia direttamente, ai sensi dell’art. 40 comma (3) lettera a) della legge n. 217/2003, sia dopo la conferma di un ordine di protezione provvisorio, ai sensi dell’art. 34 comma (6). La soluzione è vincolante per tutti i giudici dal 16 settembre 2026.
Il giudice è obbligato a dare atto della mia rinuncia?
Non in qualsiasi condizione. Devono essere soddisfatti i requisiti dell’art. 406 del Codice di procedura civile, cioè la rinuncia deve essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore munito di procura speciale e, se interviene alla prima udienza o più tardi, deve esserci il consenso dell’altra parte. Inoltre, l’Alta Corte afferma che il giudice può valutare se l’istanza sia fondata, quando la volontà della vittima appare viziata da pressioni o minacce, soprattutto se in famiglia ci sono figli minori.
Che cosa succede all’ordine di protezione provvisorio emesso dalla polizia se rinuncio?
Si estingue insieme al fascicolo. Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 232/2025, l’ordine provvisorio non scade più dopo un massimo di 5 giorni, ma si proroga di diritto fino alla decisione sulla domanda in primo grado. Se il giudice dà atto della rinuncia e chiude il fascicolo, viene meno anche il fondamento della proroga, e nessun ordine di protezione emesso dal giudice ne prende il posto.
La regola vale anche quando la domanda è stata depositata dal comune o da un centro per le vittime?
Non direttamente. Il dispositivo della decisione parla soltanto delle domande proposte dal pubblico ministero. L’art. 40 comma (3) lettere b) e c) della legge n. 217/2003 consente di chiedere l’ordine, in nome della vittima, anche al rappresentante dell’autorità locale competente in materia e al rappresentante di un fornitore accreditato di servizi sociali. Per queste due situazioni non esiste una soluzione vincolante, benché il testo abrogato le coprisse.
Perché c’è voluta una decisione dell’Alta Corte per una questione che sembrava chiara?
Perché la legge n. 232/2025 ha abrogato, dal 19 dicembre 2025, l’art. 43 della legge n. 217/2003, l’unico testo che diceva espressamente che la vittima può rinunciare. Una parte dei giudici ha letto l’abrogazione come un divieto, altri come l’eliminazione di una ripetizione inutile. Nei primi tre mesi del 2026 sono state rese oltre 180 pronunce divise fra le due interpretazioni, provenienti da tutti i distretti di corte d’appello.
Il mio fascicolo è stato deciso nel merito perché il giudice mi ha rifiutato la rinuncia. Si può riaprire?
Non sulla base di questa decisione. Una pronuncia pregiudiziale non figura fra i motivi di revocazione dell’art. 509 del Codice di procedura civile, e la soluzione produce effetti per il futuro. Se la decisione non è ancora definitiva e il termine di impugnazione non è scaduto, la via dell’impugnazione resta aperta, e il giudice superiore è vincolato da questa soluzione.
Se rinuncio ora, posso chiedere un ordine di protezione più avanti?
Sì. La rinuncia agli atti del giudizio non significa rinuncia al diritto di essere protetta. Se compaiono nuovi fatti di violenza, potete depositare una domanda nuova, personalmente o tramite il pubblico ministero, e il fascicolo chiuso in precedenza non costituisce un ostacolo.

Analisi della redazione

La decisione ripara un errore di tecnica legislativa, non di merito. Il Parlamento ha voluto chiudere una porta e ha scelto lo strumento più debole possibile: ha cancellato un testo invece di scrivere un divieto. Il risultato è stato esattamente il rovescio dell’intenzione. L’Alta Corte mostra che nella relazione illustrativa della legge n. 232/2025 non si trova alcuna spiegazione per l’abrogazione dell’art. 43, benché tutte le altre modifiche vi siano giustificate. Un testo sparito senza una riga di motivazione è diventato, per nove mesi, la fonte di una prassi divisa.

La prima osservazione che non si vede leggendo la decisione dall’inizio alla fine riguarda l’orologio, ed è la più scomoda. L’art. 521 comma (2) del Codice di procedura civile rinvia all’art. 517 comma (3), che concede al massimo 30 giorni per la motivazione e al massimo 15 giorni dalla motivazione per la pubblicazione, cioè non più di 45 giorni dalla pronuncia. La decisione è stata pronunciata il 22 giugno 2026 e pubblicata il 16 settembre 2026, cioè dopo 86 giorni, con 41 giorni oltre il termine di legge. Nella stessa materia, il tribunale di primo grado ha 72 ore per decidere la domanda, 24 ore per rinviare la pronuncia e 48 ore per motivarla. Il giudice che impone ore ai giudici di merito ha superato il proprio termine, espresso in giorni, e il ritardo non è amministrativo: fino alla pubblicazione, la soluzione non vincolava nessuno tranne i due tribunali che avevano rimesso la questione, quindi le pronunce contrastanti hanno continuato ad accumularsi.

La seconda osservazione emerge dalla combinazione di due paragrafi della decisione. Al paragrafo 209, l’Alta Corte rileva che il vecchio art. 43 rinviava genericamente all’art. 40 comma (3), non soltanto alla lettera a), quindi copriva anche le domande del rappresentante dell’autorità locale e quelle del fornitore accreditato di servizi sociali. Al paragrafo 210 afferma però che l’abrogazione della norma ridondante si imponeva per ragioni di tecnica legislativa, per rispettare il divieto di parallelismo dell’art. 16 della legge n. 24/2000. Le due affermazioni si conciliano solo a metà. L’art. 92 e l’art. 93 del Codice di procedura civile riguardano esclusivamente il pubblico ministero, quindi per le lettere b) e c) l’art. 43 non duplicava nulla, era l’unico testo. La sua cancellazione non ha eliminato lì una ripetizione, ma ha lasciato due categorie di domande senza alcun fondamento espresso e, ora, senza soluzione vincolante. La prassi divisa ha dove continuare.

La terza osservazione riguarda proprio l’istituzione che ha perso. La procura presso il Tribunale di primo grado di Iași ha proposto appello chiedendo al giudice di dare atto della rinuncia della vittima. La procura presso il Tribunale di primo grado di Sibiu ha proposto ricorso proprio contro una decisione con cui il giudice aveva dato atto della rinuncia. La Procura presso l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia ha sostenuto per iscritto la seconda posizione. Negli stessi mesi, sulla stessa domanda, il Pubblico ministero ha difeso entrambe le risposte davanti ai giudici. Non è un rimprovero ai magistrati requirenti, ma la misura esatta di quanto fosse oscuro il testo rimasto dopo l’abrogazione.

La posta non è teorica. Dalla relazione illustrativa della legge n. 232/2025 risulta che nei primi quattro mesi del 2025 sono stati emessi quasi 8.000 ordini di protezione, cioè circa 2.000 al mese, e che in tre tribunali di primo grado presi a campione il numero delle domande è salito da 1.100 in tutto il 2024 a 520 nei primi cinque mesi del 2026, con circa il 13% in più al mese. Su un volume simile, nove mesi di interpretazioni opposte non sono un incidente, ma alcune migliaia di fascicoli decisi secondo regole diverse.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il Parlamento dovrebbe dire espressamente che cosa vuole, in un senso o nell’altro. O scrive nella legge n. 217/2003 che la rinuncia agli atti del giudizio non è possibile nei casi dell’art. 34 comma (6) e dell’art. 40 comma (3), oppure reintroduce il diritto, come lo prevedeva l’art. 43. L’effetto pratico: si chiude il rischio di un secondo giro di prassi divisa sulla stessa domanda, e i giudici non dipendono più da una soluzione che una singola modifica di legge può ribaltare.
  • Se si sceglie il divieto, esso dovrebbe essere accompagnato da una valvola. Un testo che consenta al giudice di constatare che lo stato di pericolo è cessato e di chiudere per questo il fascicolo eviterebbe la situazione assurda in cui una vittima è costretta ad attraversare un processo su un pericolo che non esiste più. L’effetto pratico: la protezione resta dove serve, senza trasformarsi in un giudizio formale.
  • Le domande dell’art. 40 comma (3) lettere b) e c) andrebbero disciplinate separatamente ed espressamente. Oggi non sono coperte né dall’art. 93 del Codice di procedura civile né dal dispositivo di questa decisione. L’effetto pratico: le domande depositate dalle direzioni di assistenza sociale e dai fornitori accreditati non dipendono più dall’interpretazione di ciascun collegio.
  • La verifica del consenso alla rinuncia ha bisogno di criteri scritti. L’audizione della vittima in assenza del convenuto, una domanda obbligatoria su eventuali pressioni e un’attenzione particolare dove ci sono figli minori trasformerebbero la possibilità riconosciuta dall’Alta Corte in una prassi uniforme. L’effetto pratico: la rinuncia estorta con la minaccia diventa molto più difficile da far passare in udienza.
  • Le decisioni di unificazione della giurisprudenza andrebbero pubblicate nel loro termine di legge. I 45 giorni dell’art. 517 comma (3) non sono indicativi. L’effetto pratico: in questo fascicolo, rispettarli avrebbe accorciato di quasi tre mesi la finestra in cui i giudici hanno continuato a rendere soluzioni contrastanti su una questione già chiarita.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 784 del 16 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.