In breve
- Il Primo ministro ha sostituito integralmente il regolamento di funzionamento della Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili, l’organismo che decide gli indennizzi per gli immobili nazionalizzati.
- La commissione ha 11 membri, lavora validamente con almeno 7 presenti, si riunisce mensilmente, e i suoi membri possono ora partecipare in videoconferenza, con registrazione audio e video obbligatoria.
- Sono interessate le diverse decine di migliaia di fascicoli di indennizzo in lavorazione, ma anche le persone che attendono una decisione di convalida, di invalidazione o di compensazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 691 del 20 agosto 2026
Entrata in vigore: 20 agosto 2026
La commissione che decide se e quanto spetta per la casa nazionalizzata del nonno funziona da oggi in base a un regolamento nuovo, e il cambiamento più visibile è che i suoi membri possono votare a distanza. La Decisione del Primo ministro n. 282 del 20 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 691 dello stesso giorno, sostituisce integralmente l’allegato alla Decisione del Primo ministro n. 249/2013, cioè il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili. È il terzo intervento in questo ambito in una sola edizione, dopo che la Corte Costituzionale ha stabilito che i cessionari valutati con la tabella notarile del 2013 possono chiedere la revocazione delle sentenze definitive.
La decisione ha un articolo unico, e la sostanza sta nell’allegato. È stata emessa su richiesta dell’Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà, con la nota n. 227/L.H. del 5 agosto 2026, in base all’art. 29 del Codice amministrativo.
La Commissione Nazionale opera alle dipendenze della Cancelleria del Primo ministro e ha quattro attribuzioni: convalida o invalida, in tutto o in parte, le decisioni emesse dagli enti investiti dalla legge che propongono misure compensative, emette le decisioni di compensazione, di convalida parziale, di invalidazione o di rigetto, emette titoli di indennizzo con la procedura propria dell’ex Commissione Centrale per la Determinazione degli Indennizzi e adotta le altre misure necessarie all’applicazione della Legge n. 165/2013.
Gli effetti che produce
Il primo effetto riguarda la composizione, ora elencata con chiarezza. La commissione ha 11 membri: il presidente dell’Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà, che è anche il presidente della commissione, i vicepresidenti dell’autorità, un rappresentante della Cancelleria del Primo ministro, il presidente dell’Agenzia dei Demani dello Stato, un rappresentante del Dipartimento per le relazioni interetniche, uno del Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, due del Ministero della Giustizia e uno del Ministero dell’Interno.
Il secondo effetto riguarda il quorum e il ritmo. La commissione lavora validamente in presenza di almeno 7 membri e decide a maggioranza dei voti dei presenti. I lavori si svolgono mensilmente e ogni volta che è necessario, su convocazione del presidente, e la convocazione avviene per posta elettronica o con nota scritta, almeno 3 giorni prima della seduta, insieme all’ordine del giorno.
Il terzo effetto è la novità più importante. Nei casi debitamente motivati, i membri possono partecipare con mezzi di comunicazione a distanza, in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il sistema garantisca l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva al dibattito e l’esercizio del voto in condizioni di sicurezza e riservatezza. Chi partecipa in questo modo è considerato presente, e le deliberazioni hanno la stessa validità di quelle adottate con presenza fisica.
Il quarto effetto è la garanzia che accompagna questa apertura. I lavori svolti con mezzi elettronici sono registrati in audio e video, e la partecipazione a distanza è annotata espressamente sia nel foglio presenze sia nel verbale della seduta. Il membro che non può partecipare fisicamente deve trasmettere una richiesta motivata, sottoposta all’approvazione del presidente.
Il quinto effetto riguarda il modo in cui si calcola il denaro. La segreteria della commissione valuta gli immobili applicando la tabella notarile valida per l’anno precedente a quello di emissione della decisione, in rapporto alla zona e alla categoria di immobile della località interessata, con i criteri dell’allegato alla Legge n. 165/2013. È la regola unica, la stessa per tutti i beneficiari, applicabile dal 2021.
Il sesto effetto è di trasparenza interna: la segreteria comunica mensilmente alle istituzioni rappresentate nella commissione la situazione dei fascicoli, e i fascicoli in cui il prefetto non ha esercitato il controllo di legittimità, come pure quelli definiti da enti incompetenti, vengono restituiti.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il regolamento precedente risaliva al 2013 ed era stato approvato con la Decisione del Primo ministro n. 249/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 371 del 21 giugno 2013. Non viene modificato in singoli punti, ma sostituito per intero con un testo nuovo, il che significa che ogni rinvio al vecchio allegato va riletto.
La novità più visibile è la seduta a distanza, con tutto il quadro che l’accompagna: le condizioni tecniche, la richiesta motivata, l’approvazione del presidente, la registrazione audio e video e l’annotazione espressa in due documenti. Nel 2013, quando è stato scritto il regolamento precedente, questo modo di lavorare non era disciplinato.
Il secondo cambiamento da tenere presente è l’appartenenza istituzionale. Il regolamento dice esplicitamente che la Commissione Nazionale opera alle dipendenze della Cancelleria del Primo ministro, e che un rappresentante della Cancelleria è membro della commissione.
Quello che non cambia sono le attribuzioni di merito e il modo di valutazione. La commissione convalida o invalida le decisioni degli enti investiti dalla legge, emette le decisioni di compensazione, e la valutazione si fa con la tabella notarile dell’anno precedente a quello di emissione della decisione, la stessa per tutte le categorie di beneficiari.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Risolve una causa reale di rinvio delle sedute: l’impossibilità per un membro di essere presente fisicamente non blocca più la riunione della commissione.
- Accompagna la partecipazione a distanza con garanzie concrete, cioè l’identificazione dei partecipanti, il voto riservato, la registrazione audio e video e l’annotazione nel foglio presenze.
- Mette nero su bianco la composizione, il quorum e il ritmo di lavoro, il che permette a chiunque di verificare se una seduta si è riunita legalmente.
- Conferma la regola unica di valutazione con la tabella notarile dell’anno precedente a quello di emissione della decisione, senza distinzioni tra categorie di beneficiari.
- Impone la comunicazione mensile alle istituzioni rappresentate nella commissione, quindi lo stato dei fascicoli non resta una conoscenza esclusivamente interna.
Che cosa resta un problema
- Il regolamento organizza il lavoro, ma non impone alcun termine entro cui un fascicolo debba essere definito, e i ritardi in questo ambito durano da oltre un decennio.
- La situazione dei fascicoli è comunicata alle istituzioni rappresentate nella commissione, non anche ai titolari dei fascicoli, che restano a informarsi da soli.
- La partecipazione a distanza dipende dall’approvazione del presidente per ogni singolo caso, quindi non è un diritto del membro, ma una facoltà concessa.
- Il testo non prevede la pubblicazione dell’ordine del giorno né dei verbali, quindi la trasparenza resta interna all’amministrazione.
- Il quorum di 7 su 11 resta alto per una commissione formata da rappresentanti di sette istituzioni diverse.
Consigli pratici
- Se ha un fascicolo presso la Commissione Nazionale, verifichi prima di tutto se il prefetto ha esercitato il controllo di legittimità sulla decisione dell’ente investito dalla legge. Senza di esso, la segreteria restituisce il fascicolo e la procedura ricomincia.
- Verifichi se l’ente che le ha emesso la decisione era competente secondo la legge. I fascicoli definiti da enti incompetenti vengono restituiti allo stesso modo.
- Si prepari alle richieste di integrazione. La segreteria può chiedere documenti aggiuntivi sia agli enti sia al titolare del fascicolo, e una risposta tardiva significa un fascicolo rinviato.
- Quando riceve la decisione, verifichi quale tabella notarile è stata applicata. La regola è la tabella valida per l’anno precedente a quello in cui la Commissione Nazionale emette la decisione, non quella della data in cui l’immobile è stato acquisito.
- Verifichi anche se dal valore aggiornato sono stati dedotti gli indennizzi ricevuti in precedenza o i crediti non rimborsati. La segreteria ha l’obbligo di fare questa sottrazione, e un errore qui cambia la somma finale.
- Se è rappresentante di un’istituzione presente nella commissione, tenga presente che la situazione dei fascicoli viene comunicata mensilmente, quindi può seguirne l’evoluzione senza richieste puntuali.
Domande frequenti
Che cosa fa la Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili?
Da chi è composta la commissione?
Quanti membri devono essere presenti perché la seduta sia valida?
I membri possono partecipare online?
Come viene valutato l’immobile del mio fascicolo?
Esiste un termine entro cui la commissione deve definire il mio fascicolo?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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