In breve
- Con una sola decisione, la Corte costituzionale ha chiuso 47 fascicoli relativi al modo di valutare gli immobili acquisiti abusivamente durante il periodo comunista. Le questioni sono state dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, perché il testo impugnato era già stato dichiarato incostituzionale nel 2021.
- La parte utile sta nel paragrafo 41: la soluzione di inammissibilità sopravvenuta può costituire motivo di una domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma 1, punto 11, del codice di procedura civile.
- Sono interessati i cessionari dei diritti di indennizzo, cioè le persone che hanno comprato dagli antichi proprietari il diritto a ricevere le misure compensative, e i cui fascicoli sono stati valutati con la tabella notarile del 2013 anziché con quella aggiornata.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 689 del 20 agosto 2026
Pronunciata: 26 marzo 2026
Avete comprato da un antico proprietario il diritto a ricevere l’indennizzo per una casa nazionalizzata, e lo Stato vi ha calcolato l’immobile sui valori del 2013, non su quelli di oggi. La Corte costituzionale ha appena indicato come si può riaprire il fascicolo. La Decisione n. 271 del 26 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 689 del 20 agosto 2026, risolve in un colpo solo 47 fascicoli riuniti, arrivati da giudici di tutto il paese. È il secondo intervento della Corte sulla stessa legge nel giro di poche settimane, dopo aver stabilito che la Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili può annullare i vecchi provvedimenti di indennizzo.
Il nucleo della controversia è una disparità di calcolo. L’art. 21, comma 6, della legge n. 165/2013, nella formulazione data dalla legge n. 219/2020, prevedeva due tabelle notarili diverse per lo stesso immobile. Se l’indennizzo andava all’antico proprietario o ai suoi eredi, la valutazione si faceva con la tabella notarile dell’anno precedente all’emissione della decisione, quindi con un valore vicino a quello di mercato. Se l’indennizzo andava a chi aveva comprato questo diritto, la valutazione si faceva con la tabella in vigore alla data di entrata in vigore della legge n. 165/2013, cioè con i valori dell’anno 2013.
La Corte aveva già detto due volte che questa differenza non ha giustificazione. Con la Decisione n. 725 del 7 ottobre 2020 aveva constatato che lo stesso immobile non può valere una cosa o un’altra a seconda di chi incassa il denaro e che un criterio del genere è puramente soggettivo, contrario all’art. 16 della Costituzione. Il legislatore ha comunque ripreso quella soluzione nella legge n. 219/2020, limitandosi a invertire le due ipotesi, e la Corte l’ha censurata di nuovo con la Decisione n. 189 del 18 marzo 2021. I 47 fascicoli ora definiti erano stati trasmessi alla Corte prima della pubblicazione di quella decisione, quindi sono arrivati in udienza quando la questione era già risolta.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è quello processuale, ed è quello che conta nella pratica. Ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992, non possono formare oggetto di una questione le disposizioni già dichiarate incostituzionali con una decisione anteriore. Per questo le questioni sono state respinte non come infondate, ma come inammissibili per sopravvenuta carenza di oggetto, una formula che non significa che la parte avesse meno ragione, ma che aveva già ottenuto ragione per un’altra via.
Il secondo effetto discende dal primo. La Corte sottolinea espressamente, nel paragrafo 41, che la soluzione di inammissibilità sopravvenuta può costituire motivo di una domanda di revocazione, ai sensi dell’art. 509, comma 1, punto 11, del codice di procedura civile. Quel testo consente la revocazione delle sentenze definitive che si sono fondate su una disposizione dichiarata incostituzionale dopo il passaggio in giudicato. La Corte richiama la propria giurisprudenza costante in questo senso, dalla Decisione n. 22 del 21 gennaio 2015 fino alla Decisione n. 684 del 12 dicembre 2023.
Il terzo effetto riguarda il termine. Ai sensi dell’art. 511, comma 3, del codice di procedura civile, per il motivo di cui all’art. 509, comma 1, punto 11, la domanda di revocazione si propone entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La decisione in esame è stata pubblicata il 20 agosto 2026.
Il quarto effetto è un chiarimento sul diritto vigente. La Corte precisa che la soluzione legislativa censurata non è più attuale: la differenziazione è stata eliminata dalla legge n. 193/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 681 del 9 luglio 2021. Attualmente, la valutazione degli immobili per i quali si concedono indennizzi si fa per tutti i beneficiari applicando la tabella notarile valida per l’anno precedente all’emissione della decisione da parte della Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili.
Il quinto effetto riguarda la seconda parte del dispositivo. La questione relativa all’art. 31, comma 31, e all’art. 33, comma 4, della legge n. 165/2013, testi che riguardano le persone certificate come sopravvissute all’Olocausto, è stata dichiarata inammissibile per due ragioni: era del tutto priva di motivazione e non aveva alcun collegamento con l’oggetto delle cause, che riguardavano la valutazione degli indennizzi. Qui non si apre nessuna via di revocazione.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel diritto positivo questa decisione non cambia nulla. Il testo che creava il doppio standard non era più in vigore dal luglio 2021, e la decisione che lo ha espulso dalla legislazione è la Decisione n. 189/2021, non questa.
È cambiata invece la situazione concreta delle parti dei 47 fascicoli. Fino a oggi attendevano una risposta della Corte, mentre le cause civili in cui la questione era stata sollevata erano state, di regola, definite nel frattempo sulla base del testo vecchio. Dal 20 agosto 2026 queste parti hanno un atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania da allegare a una domanda di revocazione, con richiamo al paragrafo 41.
Merita attenzione anche un secondo cambiamento, segnalato dalla Corte di sfuggita ma con effetti sui fascicoli ancora in lavorazione. Con la Decisione n. 43 del 18 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 27 giugno 2025, è stata dichiarata incostituzionale l’espressione relativa alle caratteristiche tecniche dell’immobile e alla categoria di uso alla data dell’acquisizione, contenuta in precedenza nello stesso art. 21, comma 6. Chi fa valutare oggi il proprio fascicolo ha quindi due decisioni da invocare, non una.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Apre una via concreta di riparazione per i cessionari, con un fondamento processuale indicato espressamente dalla Corte, non soltanto suggerito.
- Chiude un contenzioso vecchio di oltre cinque anni per decine di fascicoli in una volta sola, senza obbligare ogni giudice ad attendere separatamente.
- Ribadisce una regola costituzionale importante: una soluzione dichiarata incostituzionale non può rientrare nella legislazione attraverso un altro atto normativo, con le ipotesi invertite.
- Conferma che la valutazione si fa ora in modo uniforme, con la tabella dell’anno precedente all’emissione della decisione, chiunque sia a ricevere l’indennizzo.
Che cosa resta un problema
- La revocazione non è automatica. Occorre proporre una domanda, nei termini, e il giudice può respingerla se la sentenza impugnata non si è effettivamente fondata sul testo incostituzionale.
- Il termine di tre mesi è breve per chi non segue la Gazzetta Ufficiale della Romania e non ha un avvocato sul fascicolo.
- I fascicoli sono arrivati in udienza cinque anni dopo la trasmissione, e alcune cause di merito erano state nel frattempo definite in via definitiva sul testo vecchio.
- Per la seconda parte della questione non c’è alcuna apertura: una questione priva di motivazione si perde definitivamente, per quanto fondata potesse essere nel merito.
Consigli pratici
- Verificate prima di tutto se la vostra sentenza definitiva si è effettivamente fondata sull’art. 21, comma 6, nella formulazione data dalla legge n. 219/2020. La revocazione funziona soltanto se il testo incostituzionale è stato alla base della decisione, non se è stato semplicemente citato.
- Guardate nella sentenza quale tabella notarile ha applicato il giudice. Se compare la tabella in vigore alla data di entrata in vigore della legge n. 165/2013, cioè i valori del 2013, siete esattamente nell’ipotesi censurata dalla Corte.
- Contate i tre mesi dal 20 agosto 2026, data di pubblicazione della decisione, non dal giorno in cui ne siete venuti a conoscenza. È un termine di decadenza.
- Invocate nella domanda di revocazione il paragrafo 41 della Decisione n. 271/2026 insieme alla Decisione n. 189 del 18 marzo 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 466 del 4 maggio 2021. La prima indica la via, la seconda è il fondamento di merito.
- Se il vostro fascicolo è ancora pendente davanti alla Commissione Nazionale per la Compensazione degli Immobili, non vi serve la revocazione. Chiedete direttamente l’applicazione della tabella dell’anno precedente all’emissione della decisione, che è la regola in vigore dal luglio 2021.
- Verificate a parte se la decisione di compensazione del vostro fascicolo contiene riferimenti alle caratteristiche tecniche e alla categoria di uso alla data dell’acquisizione. La Decisione n. 43/2025 ha tolto dalla legge anche quella espressione.
Domande frequenti
Che cosa significa che una questione è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto?
Ho perso la causa. Posso chiedere ora la revocazione?
Qual è il termine per la domanda di revocazione?
Quale tabella notarile si applica oggi alla valutazione degli immobili?
Perché i cessionari erano trattati in modo diverso?
Che cosa è successo alla parte sui sopravvissuti all’Olocausto?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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