In breve

  • Tutte e quattro le misure educative non privative della libertà applicate ai minori si allungano: il corso di formazione civica, la sorveglianza, la permanenza domiciliare di fine settimana e l’assistenza quotidiana.
  • L’assistenza quotidiana sale da sei mesi al massimo a un anno, e la permanenza domiciliare di fine settimana da dodici settimane al massimo a 24 settimane.
  • Quando l’internamento in un centro educativo o in un centro di detenzione viene sostituito con l’assistenza quotidiana, la nuova misura può durare fino a un anno, e non più fino a sei mesi.
Atto: legge n. 158/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 588 del 20 luglio 2026
Entrata in vigore: 23 luglio 2026

Un minore sottoposto ad assistenza quotidiana può ora restare un anno intero sotto la sorveglianza del servizio di probation, il doppio del termine finora applicabile. La legge n. 158/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026, modifica sei disposizioni del Codice penale, tutte tratte dal capitolo dedicato alle misure educative applicabili ai minori. È l’intervento più consistente su quel capitolo degli ultimi anni, pubblicato nella stessa edizione della legge sul portale e-SănătateaMea.

Il sistema penale rumeno non applica pene ai minori penalmente responsabili, ma misure educative. Quattro di esse sono non privative della libertà, due comportano l’internamento, in un centro educativo o in un centro di detenzione. La nuova legge interviene sulla durata di tutte e quattro le misure non privative e su due ipotesi di sostituzione dell’internamento.

La legge è stata adottata con la maggioranza richiesta per le leggi organiche, ai sensi dell’articolo 76, comma (1), della Costituzione, come esige qualsiasi modifica del Codice penale.

Gli effetti che produce

Il primo effetto riguarda il corso di formazione civica. Il programma al quale il minore è tenuto a partecipare, per comprendere le conseguenze giuridiche e sociali dei propri atti, può ora durare al massimo 6 mesi. Il resto del testo resta invariato, compresi il coordinamento da parte del servizio di probation e la regola secondo cui il programma non deve pregiudicare la scuola o la formazione professionale del minore.

Il secondo effetto riguarda la sorveglianza. La misura consiste nel controllare e orientare il minore all’interno della sua giornata e viene ora disposta per una durata compresa tra 4 mesi e un anno. La finalità resta la stessa: la frequenza dei corsi scolastici o di formazione professionale e la prevenzione di attività o di contatti con persone che potrebbero pregiudicarne il recupero.

Il terzo effetto riguarda la permanenza domiciliare di fine settimana. Il minore ha l’obbligo di non lasciare l’abitazione il sabato e la domenica per una durata compresa tra 8 e 24 settimane, cioè tra due e sei mesi di fine settimana. L’eccezione resta: se il giudice gli ha imposto di partecipare a determinati programmi o di svolgere determinate attività, può uscire per quelle.

Il quarto effetto riguarda l’assistenza quotidiana, la più intensa tra le misure non privative. Essa viene ora disposta per una durata compresa tra 6 mesi e un anno, sotto il coordinamento del servizio di probation.

Il quinto effetto riguarda l’uscita dall’internamento. Quando una persona internata in un centro educativo ha dimostrato un interesse costante per lo studio e progressi evidenti, il giudice può sostituire l’internamento con l’assistenza quotidiana, dopo l’esecuzione di almeno metà della durata. La nuova misura dura quanto la parte di internamento non ancora eseguita, ma non più di un anno, a condizione che la persona non abbia compiuto 18 anni.

Il sesto effetto è identico, ma riguarda l’internamento in un centro di detenzione, il regime più severo, con custodia e sorveglianza. Anche lì la sostituzione con l’assistenza quotidiana può durare fino a un anno.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il confronto con la versione iniziale del Codice penale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 510 del 24 luglio 2009, mostra un raddoppio quasi uniforme delle durate.

Il corso di formazione civica era limitato a un massimo di 4 mesi; ora arriva a 6. La sorveglianza veniva disposta per una durata compresa tra due e 6 mesi; ora va da 4 mesi a un anno, quindi salgono sia il minimo sia il massimo. La permanenza domiciliare di fine settimana andava da 4 a 12 settimane; ora va da 8 a 24. L’assistenza quotidiana veniva disposta tra 3 e 6 mesi; ora va da 6 mesi a un anno.

Nelle due ipotesi di sostituzione dell’internamento, la versione iniziale prevedeva che l’assistenza quotidiana non potesse superare i 6 mesi. Ora il tetto è di un anno, in entrambi i casi.

Il senso della modifica è chiaro: il legislatore ritiene che gli intervalli del 2009 fossero troppo brevi perché un intervento educativo producesse effetto. Un programma di quattro mesi o una sorveglianza di due mesi lasciano poco spazio al cambiamento di un comportamento.

Ciò che non cambia è l’architettura del sistema. Le misure restano le stesse quattro, il loro ordine di severità resta invariato e la competenza del servizio di probation non viene toccata. Non si modifica neppure la durata dell’internamento in un centro educativo, tra uno e 3 anni, né quella dell’internamento in un centro di detenzione.

Non cambiano neppure gli obblighi che possono essere imposti al minore per la durata della misura, previsti dall’articolo 121 del Codice penale, né le conseguenze della loro inosservanza in mala fede.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Da al servizio di probation tempo reale di lavoro con il minore, al posto di interventi di pochi mesi, troppo brevi per un programma educativo.
  • Un tetto di un anno per l’assistenza quotidiana rende questa misura un’alternativa credibile all’internamento, non una semplice formalità.
  • All’uscita dall’internamento, un periodo più lungo di assistenza quotidiana copre meglio il passaggio alla vita nella comunità.
  • L’aumento dei minimi, e non solo dei massimi, riduce il rischio di misure simboliche, della durata più breve possibile.
  • Mantiene la logica del sistema: nessuna misura nuova, nessuna pena, solo una ricalibratura delle durate.

Che cosa resta un problema

  • I servizi di probation sono già sottodimensionati e il raddoppio delle durate significa un carico di casi attivi molto più ampio, senza personale aggiuntivo previsto dalla legge.
  • La permanenza domiciliare di fine settimana per 24 settimane equivale a quasi mezzo anno di fine settimana trascorsi in casa, il che per un adolescente può produrre isolamento.
  • La legge non fissa criteri per stabilire la durata all’interno dei nuovi intervalli, quindi le differenze di prassi tra i tribunali possono aumentare.
  • Non vi sono disposizioni transitorie per le misure in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore.
  • L’allungamento delle durate non è accompagnato da alcuna misura sul contenuto dei programmi educativi, cioè proprio la parte da cui dipende il risultato.

Consigli pratici

  1. Se sei genitore di un minore sottoposto a indagini penali, parla con l’avvocato della durata concretà della misura chiesta dal pubblico ministero. Gli intervalli si sono ampliati, e con essi il margine di trattativa.
  2. Tieni presente che le misure educative non sono pene e non producono precedenti penali nel senso di una condanna. Il loro regime è distinto.
  3. Per i minori internati, verifica se è stata eseguita almeno metà della durata. È la condizione per chiedere la sostituzione con l’assistenza quotidiana.
  4. La condizione di età conta: l’internamento può essere sostituito con l’assistenza quotidiana solo se la persona internata non ha compiuto 18 anni.
  5. Se il giudice ha imposto al minore obblighi ai sensi dell’articolo 121 del Codice penale, rispettarli resta essenziale. L’inosservanza in mala fede porta alla revoca della sostituzione.
  6. Per le scuole e le autorità locali: la permanenza domiciliare di fine settimana non impedisce la partecipazione ai programmi imposti dal giudice. La collaborazione con il servizio di probation è utile.
  7. Verifica la data del fatto. La legge penale più favorevole si applica secondo le regole del Codice penale, e durate più lunghe non sono, di regola, più favorevoli.

Domande frequenti

Che cosa sono le misure educative?
Le sanzioni applicabili ai minori penalmente responsabili. Il Codice penale non prevede pene per loro, ma misure educative: quattro non privative della libertà e due che comportano l’internamento.
Quanto dura ora l’assistenza quotidiana?
Tra 6 mesi e un anno, sotto il coordinamento del servizio di probation. Nella versione iniziale del Codice penale, la durata andava da 3 a 6 mesi.
Quanto può durare la permanenza domiciliare di fine settimana?
Tra 8 e 24 settimane. Il minore non può lasciare l’abitazione il sabato e la domenica, salvo che abbia l’obbligo di partecipare a programmi o attività imposti dal giudice.
Cambia la durata dell’internamento in un centro educativo?
No. La legge non tocca la durata dell’internamento. Modifica soltanto il limite entro il quale l’internamento può essere sostituito con l’assistenza quotidiana, elevato da sei mesi a un anno.
Che cosa succede alle misure già in corso di esecuzione?
La legge non contiene disposizioni transitorie. L’applicazione nel tempo della legge penale segue le regole generali del Codice penale sulla legge penale più favorevole.
Il minore può andare a scuola durante queste misure?
Sì. Il testo conserva la regola secondo cui il corso di formazione civica non deve pregiudicare l’orario scolastico o professionale, e la sorveglianza mira proprio alla frequenza delle lezioni.
Perché è servita la maggioranza prevista per le leggi organiche?
Perché la modifica del Codice penale rientra nel dominio riservato alla legge organica. La legge menziona espressamente l’articolo 76, comma (1), della Costituzione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 588 del 20 luglio 2026 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 13

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.