In breve
- Un sindacato ha chiesto alla Corte costituzionale di dire se la legge di bilancio per il 2021 potesse annullare gli aumenti retributivi già negoziati con un atto aggiuntivo al contratto collettivo di lavoro. La Corte ha rifiutato di rispondere.
- L’eccezione è stata respinta in quanto inammissibile: la questione attiene all’interpretazione e all’applicazione della legge da parte del giudice, non alla costituzionalità.
- Resta in piedi la regola dell’art. 48, comma 3, della legge di bilancio dello Stato per il 2021: le società a capitale pubblico in perdita o con pagamenti scaduti al 31 dicembre 2020 non potevano iscrivere a bilancio aumenti retributivi nel 2021.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 700 del 24 agosto 2026
Pronunciata: 5 febbraio 2026
Un contratto collettivo firmato prima della legge di bilancio non prevale sulla legge di bilancio, ma non è la Corte costituzionale a dirlo: la risposta deve darla il giudice che decide la causa. Con la sentenza n. 100 del 5 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 del 24 agosto 2026, la Corte ha respinto in quanto inammissibile l’eccezione sollevata dal Sindacato dei Trasportatori di Bucarest in un procedimento pendente davanti al Tribunale di Bucarest, Sezione VIII controversie di lavoro e previdenza sociale. È la seconda pronuncia dello stesso gruppo in cui la Corte traccia il confine tra la questione di costituzionalità e quella di applicazione della legge, insieme a quella sui mezzi di impugnazione nelle controversie sulle pensioni pubbliche.
Il testo contestato è l’art. 48, comma 3, della legge di bilancio dello Stato per l’anno 2021 n. 15/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 236 del 9 marzo 2021. Esso prevede che gli operatori economici che hanno registrato perdite o pagamenti scaduti al 31 dicembre 2020 non possono iscrivere nel bilancio delle entrate e delle spese per il 2021 aumenti delle spese di natura retributiva connessi alla loro reintegrazione, derivanti dalla concessione di aumenti salariali o dall’incremento del personale nel 2020.
La situazione concreta era da manuale: una società in cui un ente amministrativo-territoriale è azionista di maggioranza aveva firmato, prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, un atto aggiuntivo al contratto collettivo di lavoro con cui venivano concessi aumenti retributivi. Il sindacato ha sostenuto che applicare la legge di bilancio a quell’atto aggiuntivo è retroattivo e che si tratta di un’ingerenza dell’autorità pubblica nell’esecuzione di un contratto collettivo, vietata dall’art. 131, comma 2, della legge sul dialogo sociale n. 62/2011.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che il testo resta intatto. L’art. 48, comma 3, della legge n. 15/2021 non è stato dichiarato incostituzionale e continua a produrre effetti in tutte le controversie in cui viene in rilievo.
Il secondo effetto è lo spostamento della competenza. La Corte ha affermato espressamente che i profili dedotti riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge quanto al rapporto tra la legge e il contratto collettivo di lavoro, e che essi rientrano nella competenza esclusiva del giudice. In altre parole, la domanda resta aperta, ma va posta in un altro luogo.
Il terzo effetto riguarda i limiti del controllo di costituzionalità. Secondo l’art. 2, comma 3, della legge n. 47/1992, la Corte si pronuncia soltanto sulla costituzionalità degli atti per i quali è stata investita, senza poter modificare o integrare le disposizioni sottoposte al suo controllo. La richiesta di stabilire un’interpretazione estensiva del testo non rientra in questa competenza.
Il quarto effetto è di natura giurisprudenziale. La Corte ha richiamato la sentenza n. 253 del 27 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 708 del 2 agosto 2023, con cui aveva già stabilito che l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie concreta, ai fini della corretta applicazione della legge nella causa sottoposta a giudizio, spetta al giudice e non alla Corte.
Il quinto effetto è pratico per i procedimenti in corso. Il Tribunale di Bucarest può riprendere il giudizio e deve decidere da sé se l’atto aggiuntivo produce effetti, applicando i consueti criteri di interpretazione delle norme giuridiche.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo della legge non cambia nulla. La legge di bilancio dello Stato per il 2021 aveva un’applicabilità limitata all’esercizio finanziario per cui era stata adottata, ma la Corte ha comunque accettato di esaminarla, perché i suoi effetti giuridici continuano a prodursi anche dopo la cessazione della vigenza, secondo la regola fissata dalla sentenza n. 766 del 15 giugno 2011.
Ciò che cambia è la posizione processuale. Fino a oggi il sindacato poteva sperare che una pronuncia della Corte decidesse la questione a favore del contratto collettivo. Dopo la declaratoria di inammissibilità, la discussione si svolge esclusivamente davanti al giudice di merito, sul terreno del diritto del lavoro.
Il secondo cambiamento riguarda l’argomento sul rango della legge. Il sindacato aveva sostenuto che una legge ordinaria, come la legge di bilancio, non può derogare a una legge organica, come la legge sul dialogo sociale n. 62/2011. La Corte non ha esaminato questo argomento nel merito, quindi esso resta spendibile davanti al giudice, ma senza il sostegno di una pronuncia costituzionale.
Il terzo cambiamento è di contesto normativo. La legge n. 62/2011 è stata abrogata, dopo la rimessione alla Corte, dall’art. 189 della legge n. 367/2022 sul dialogo sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.238 del 22 dicembre 2022. Il divieto di ingerenza delle autorità pubbliche nella negoziazione e nell’esecuzione dei contratti collettivi si ritrova ora nel nuovo quadro normativo.
Ciò che non cambia è il diritto alla contrattazione collettiva. La sentenza non dice che un contratto collettivo può essere ignorato, ma soltanto che la domanda non rientra nella competenza della Corte costituzionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Chiarisce dove si svolge la disputa: davanti al giudice di merito, non alla Corte costituzionale, il che risparmia ai futuri ricorrenti un percorso inutile.
- Sblocca il procedimento sospeso presso il Tribunale di Bucarest, che può riprendere il giudizio nel merito.
- Ricorda, richiamando la propria giurisprudenza, che l’interpretazione della legge nella causa concreta è prerogativa del giudice.
- Non restringe il diritto del sindacato di far valere gli stessi argomenti davanti al giudice del lavoro.
Che cosa resta un problema
- La questione di fondo, cioè se la legge di bilancio possa privare di effetti un atto aggiuntivo firmato in precedenza, resta senza una risposta uniforme a livello nazionale.
- L’argomento sul rapporto tra una legge ordinaria e una legge organica non è stato esaminato, benché riguardi la gerarchia delle fonti, una questione tipicamente costituzionale.
- I lavoratori restano in un’incertezza che dura dal 2021 e la soluzione può variare da un tribunale all’altro.
- La sentenza viene pubblicata a cinque anni dal sollevamento dell’eccezione, un intervallo nel quale la legge contestata ha ormai esaurito i propri effetti.
Consigli pratici
- Se hai una causa su questo tema, sposta l’argomentazione sul terreno del diritto del lavoro. La Corte ha detto che il problema è di interpretazione e applicazione della legge, quindi il giudice di merito può deciderlo.
- Non sollevare un’eccezione di incostituzionalità chiedendo una determinata interpretazione del testo. La Corte respinge come inammissibili le domande che mirano, in realtà, a un’interpretazione estensiva.
- Verifica se la società per cui lavori aveva perdite o pagamenti scaduti al 31 dicembre 2020. È questa la condizione che faceva scattare il divieto previsto dall’art. 48, comma 3.
- Se invochi l’ingerenza dell’autorità pubblica nel contratto collettivo, usa il testo oggi applicabile. La legge n. 62/2011 è stata abrogata dalla legge n. 367/2022 sul dialogo sociale.
- Conserva l’atto aggiuntivo e la prova della data in cui è stato concluso. Il momento della firma, rapportato alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è l’elemento centrale della discussione.
- Tieni presente che una legge di bilancio produce effetti anche dopo la fine dell’anno per cui è stata adottata, se i rapporti giuridici sorti sotto la sua vigenza proseguono.
Domande frequenti
Che cosa prevede il testo contestato?
Perché l’eccezione è stata respinta in quanto inammissibile?
Significa che il sindacato ha perso la causa?
Perché la Corte ha esaminato una legge di bilancio non più in vigore?
Che ne è del divieto di ingerenza nei contratti collettivi?
La Corte può fissare una determinata interpretazione di un testo?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Paragrafo 15: il testo riprodotto non si può leggere da solo. La Corte annuncia che le disposizioni contestate «au următorul cuprins», hanno il seguente contenuto, e cita per intero l’art. 48, comma 3, della legge n. 15/2021. Le prime parole della citazione sono però «Operatorii economici prevăzuți la alin. (1)», gli operatori economici previsti al comma 1, e il comma 1 non compare in nessun punto della sentenza. Chi apre la Gazzetta Ufficiale della Romania n. 700 alle pagine da 10 a 12 non ha modo di sapere a quale categoria di operatori economici si applichi il divieto, benché sia questa l’unica norma sottoposta al controllo. In una sentenza che riproduce con cura sei precedenti, con numero, data e pagina, manca proprio la definizione del destinatario del testo esaminato.
- Paragrafi 4, 12 e 13: la rimessione è avvenuta con sentenza, benché la norma citata dalla Corte stessa richieda un’ordinanza. Il paragrafo 4 riferisce che il giudice ha rimesso la questione alla Corte «prin Sentința civilă nr. 5.385 din 12 iulie 2021», con la sentenza civile n. 5.385 del 12 luglio 2021. Il paragrafo 12 cita l’art. 29, comma 4, della legge n. 47/1992, secondo cui «sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere», la rimessione alla Corte costituzionale è disposta con ordinanza dal giudice davanti al quale l’eccezione è stata sollevata. La Corte rimprovera al giudice una cosa sola, di avere disposto la rimessione nella motivazione e non nel dispositivo, e passa del tutto sopra il fatto che l’atto usato non sia quello previsto dalla legge. Il paragrafo 13 dichiara poi legittima la rimessione, senza che la seconda irregolarità sia stata nemmeno menzionata.
- Il paragrafo 15 annuncia un controllo che il dispositivo non compie. Il testo dice che «Curtea urmează să exercite controlul de constituționalitate asupra acestor dispoziții legale», la Corte procederà a esercitare il controllo di costituzionalità su queste disposizioni di legge. Il paragrafo 22 e il dispositivo respingono però l’eccezione in quanto inammissibile, cioè non esercitano alcun controllo sul testo. Le due affermazioni si contraddicono all’interno della stessa sentenza, e la prima è quella che resta impressa al lettore frettoloso, perché compare immediatamente prima della citazione della norma.
Analisi della redazione
Il problema reale che sta dietro il fascicolo non è costituzionale e, su questo, la Corte ha ragione. Un sindacato aveva firmato un atto aggiuntivo al contratto collettivo per il 2019-2021, con cui venivano concessi aumenti, e poi è arrivata la legge n. 15/2021, pubblicata il 9 marzo 2021, che vietava alle società a capitale pubblico in perdita o con pagamenti scaduti al 31 dicembre 2020 di iscrivere a bilancio quegli aumenti. Chi paghi la differenza, o se qualcuno la paghi, è una domanda di diritto del lavoro e di interpretazione del rapporto tra legge e contratto. La Corte poteva dirlo in tre paragrafi. Ne ha avuti bisogno di ventitré, e di cinque anni.
L’intervallo è la parte più difficile da difendere. L’eccezione è stata sollevata in un procedimento cautelare d’urgenza, l’«ordonanță președințială», cioè la procedura che il Codice di procedura civile riserva proprio ai casi urgenti, dove la misura si adotta in via provvisoria e in fretta. La rimessione alla Corte porta la data del 12 luglio 2021, la pronuncia quella del 5 febbraio 2026, la pubblicazione quella del 24 agosto 2026. La legge di bilancio per il 2021 aveva esaurito per intero i propri effetti anni prima che il fascicolo arrivasse a decisione. Il procedimento cautelare è rimasto sospeso per tutto questo tempo a causa di una domanda che la Corte ha infine constatato non esserle propria.
La seconda cosa che si vede dall’atto è che la Corte ha preferito l’inammissibilità a una spiegazione. L’autore dell’eccezione aveva speso un argomento che non è di interpretazione, ma di gerarchia delle fonti: una legge ordinaria, la legge di bilancio, avrebbe derogato all’art. 131, comma 2, della legge n. 62/2011, che è legge organica. Il paragrafo 17 trasforma anche questo in una questione «de interpretare și aplicare a legii», di interpretazione e applicazione della legge, con una sola frase, senza dire perché il rapporto tra una legge ordinaria e una legge organica dovrebbe essere qualcosa di diverso da un problema di costituzionalità. L’argomento resta così senza risposta da parte di nessuno: la Corte dice che non le appartiene, e il giudice di merito non può dichiarare incostituzionale una legge.
Un ultimo elemento merita di essere annotato, perché dice qualcosa su come funziona la catena. La norma su cui verteva la discussione, l’art. 131, comma 2, della legge n. 62/2011, era stata abrogata dall’art. 189 della legge n. 367/2022 già dal dicembre 2022, quindi più di tre anni prima della pronuncia. La Corte la menziona in una parentesi, senza dire quale sia il testo corrispondente nella legge nuova. Il Tribunale di Bucarest riprende ora il giudizio con nel fascicolo un rinvio a una norma abrogata e senza l’indicazione di dove essa si ritrovi oggi.
Che cosa andrebbe cambiato
- La riproduzione anche del testo richiamato, non solo di quello contestato. Quando la norma sottoposta al controllo definisce il proprio destinatario con un rinvio a un altro comma, come qui al comma 1 dell’art. 48, quel comma andrebbe citato accanto. Costa tre righe e trasforma la sentenza da documento che va letto con la legge n. 15/2021 a fianco in un documento che si regge da solo.
- Un filtro di ammissibilità applicato all’ingresso, non dopo cinque anni. Il motivo del rigetto, cioè il fatto che si chieda un’interpretazione della legge e non un controllo di costituzionalità, si vedeva già dalla motivazione dell’eccezione, riprodotta ai paragrafi da 5 a 8. Se le eccezioni di questo tipo venissero selezionate nella fase della relazione, i giudizi di merito non resterebbero sospesi per anni interi in attesa di una risposta prevedibile.
- La trattazione separata dell’argomento sulla gerarchia delle fonti. La tesi che una legge ordinaria deroghi a una legge organica andrebbe esaminata nel merito oppure respinta con una motivazione propria. Impacchettata nell’inammissibilità insieme alle censure di applicazione, resta un argomento che nessun giudice in Romania ha la competenza di decidere.
- L’indicazione della norma in vigore quando quella contestata è stata abrogata. Il paragrafo 17 constata l’abrogazione della legge n. 62/2011 a opera della legge n. 367/2022 e si ferma lì. Un rinvio all’articolo corrispondente della legge nuova risparmierebbe una ricerca a ciascuno dei giudici che citeranno questa sentenza.
- La sospensione del giudizio non dovrebbe funzionare allo stesso modo nel procedimento cautelare d’urgenza e nel processo ordinario. La procedura d’urgenza perde il proprio oggetto se si ferma per cinque anni. Una regola che permetta al giudice di pronunciarsi in via provvisoria e di tornare sulla questione dopo la decisione della Corte salverebbe sia il controllo di costituzionalità, sia il senso della misura cautelare.
- La pubblicazione della sentenza più vicina alla pronuncia. Tra il 5 febbraio e il 24 agosto 2026 sono passati più di sei mesi, durante i quali la decisione era definitiva ma non produceva effetti, perché l’art. 147, comma 4, della Costituzione li lega alla pubblicazione. Un termine espresso, dell’ordine di 30 giorni, chiuderebbe una finestra in cui i giudizi sospesi restano sospesi inutilmente.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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