In breve
- La Corte costituzionale ha confermato che l’indice di correzione si applica una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione. Chi è andato prima in pensione anticipata non lo riceve una seconda volta, quando la pensione si trasforma in pensione di vecchiaia.
- Sono interessate le persone andate in pensione anticipata o in pensione anticipata parziale sotto la legge n. 263/2010 e alle quali la cassa pensioni ha poi trasformato la pensione, in base all’art. 67 della stessa legge.
- Il testo esaminato, l’art. 170 comma (3), è abrogato dal 2023, ma la Corte lo giudica perché produce effetti nei processi già avviati. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dall’8 luglio 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 563 dell’8 luglio 2026
Pronunciata: 12 febbraio 2026
Un pensionato passato per la pensione anticipata non riceve l’indice di correzione una seconda volta, quando la sua pensione diventa pensione di vecchiaia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 12 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 563 dell’8 luglio 2026, rigettando in quanto infondata la questione di legittimità costituzionale con cui una pensionata di Bucarest chiedeva il contrario. È la seconda volta in due anni che il giudice costituzionale arriva alla stessa conclusione sullo stesso testo, e la sentenza si aggiunge alla serie con cui la Corte ha confermato le regole di ricalcolo delle pensioni della legge n. 263/2010.
L’indice di correzione è un valore applicato una sola volta al momento in cui la pensione viene liquidata. La Corte lo descrive come una misura sociale nata da un evento unico, l’inasprimento dei requisiti di pensionamento successivo al 1° gennaio 2011, e lo distingue espressamente dalla perequazione, che protegge la pensione dall’inflazione e si ripete. Essendo legato a un evento verificatosi una sola volta, l’indice viene concesso una sola volta.
Il testo impugnato, l’art. 170 comma (3) della legge n. 263/2010, ha una sola riga: «L’indice di correzione si applica una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione.» L’autrice della questione, Anișoara Anastasiu, è andata prima in pensione anticipata. Quando la Cassa pensioni del Comune di Bucarest le ha trasformato la pensione in pensione di vecchiaia, in base all’art. 67 della stessa legge, le ha mantenuto l’indice della data della pensione anticipata, non quello della data in cui aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. La differenza tra i due indici si ritrova poi nella somma pagata ogni mese, per tutto il resto della vita.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è che l’interpretazione delle casse pensioni resta in piedi. Esse applicano l’indice di correzione alla data della prima liquidazione della pensione, e i ricorsi fondati su questo motivo, pendenti davanti ai giudici, non possono più essere vinti sul terreno della legittimità costituzionale. I giudici che trattano fascicoli di questo tipo sono vincolati dalla sentenza, generalmente vincolante dalla pubblicazione.
Il secondo effetto riguarda coloro ai quali la pensione viene liquidata ancora sotto la legge n. 263/2010, per diritti sorti prima dell’abrogazione. Per loro, la scelta tra la pensione anticipata e l’attesa dell’età ordinaria ha una conseguenza che la legge non scrive espressamente da nessuna parte: il momento della prima liquidazione fissa in via definitiva l’indice di correzione. La Corte ha mostrato, nella sentenza precedente che cita, che l’impatto dell’inasprimento dei requisiti di pensionamento era già stato «assorbito» al momento della liquidazione della pensione anticipata, e che una seconda concessione significherebbe un «doppio rimedio».
Il terzo effetto è la limitazione nel tempo. L’art. 170 comma (3) è stato abrogato dalla legge n. 360/2023 sul sistema pubblico di pensioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1089 del 4 dicembre 2023. La Corte lo analizza comunque, richiamando la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, perché il testo continua a produrre i suoi effetti nella causa pendente. In pratica, la sentenza si rivolge a un gruppo che non cresce più: coloro ai quali la pensione è stata liquidata sotto la legge vecchia.
Che cosa cambia rispetto a prima
In diritto, nulla. Il testo resta com’era, e la Corte non lo reinterpreta. Ciò che cambia è lo statuto della domanda: fino alla pubblicazione, un giudice investito di un ricorso sull’indice di correzione poteva rimettere la questione alla Corte; dall’8 luglio 2026 la risposta esiste e la motivazione è pubblica. Lo stesso tema, l’applicazione dell’indice di correzione, è tornato in Corte pochi mesi dopo, questa volta sulla liquidazione iniziale della pensione.
Cambia anche il numero delle pronunce su questa questione. La Corte rinvia alla sentenza n. 545 del 29 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 625 del 3 luglio 2025, resa su censure simili e con la stessa soluzione. L’argomento usato allora, quello del doppio rimedio, viene qui ripreso senza aggiunte. Per chi segue la giurisprudenza, questo significa che la posizione della Corte si è consolidata, non che si è sfumata.
Un dettaglio di procedura merita di essere ricordato, perché cambia lo stesso oggetto del giudizio. Il Tribunale di Bucarest aveva investito la Corte dell’art. 67 della legge n. 263/2010, l’articolo che disciplina la trasformazione della pensione anticipata in pensione di vecchiaia. La Corte ha constatato che il vero motivo di doglianza riguardava l’indice di correzione e ha assunto come oggetto della questione l’art. 170 comma (3), richiamando la sentenza n. 775 del 7 novembre 2006, secondo cui si tiene conto della volontà reale dell’autore della questione, non del testo indicato formalmente. La sentenza porta nel titolo l’art. 170 comma (3), benché il fascicolo fosse partito dall’art. 67.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La regola diventa prevedibile. Chi valuta un pensionamento anticipato apprende da una fonte pubblica e vincolante che il momento della prima liquidazione fissa l’indice di correzione per sempre.
- La Corte spiega la logica della misura, cosa che la legge non fa: l’indice compensa un evento unico, l’inasprimento dei requisiti di pensionamento successivo al 1° gennaio 2011, e per questo non si ripete come la perequazione.
- Si chiude una fonte di contenzioso ripetitivo. Casse pensioni e giudici hanno una risposta unica, e fascicoli identici non producono più soluzioni diverse da un tribunale all’altro.
- La motivazione è breve e rinvia espressamente alle pronunce precedenti, quindi può essere seguita anche da chi non ha una formazione giuridica.
Che cosa resta un problema
- La conseguenza non è scritta nella legge. In nessun punto della legge n. 263/2010 compare l’avvertimento che il pensionamento anticipato blocca l’indice di correzione al valore di quell’anno. L’interessato lo scopre di regola solo dal provvedimento di trasformazione.
- La differenza resta una differenza di denaro reale. Due persone con la stessa anzianità contributiva e lo stesso punteggio possono ricevere pensioni di vecchiaia diverse, a seconda che siano passate o meno per la pensione anticipata.
- La Corte sposta il problema sul terreno dell’opportunità legislativa, cioè lo lascia al Parlamento, senza indicare alcun termine né alcun obbligo di coordinamento.
- Il giudice che ha rimesso la questione non ha espresso il proprio parere sulla stessa, benché l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo imponga. La Corte lo constata e va oltre, senza alcuna conseguenza.
Consigli pratici
- Se state pensando alla pensione anticipata e la vostra pensione viene liquidata sotto la legge n. 263/2010, chiedete alla cassa pensioni, per iscritto, una stima di entrambe le ipotesi: pensione anticipata adesso, con l’indice di correzione dell’anno in corso, oppure pensione di vecchiaia alla scadenza. La differenza sul lungo periodo può superare quanto guadagnate uscendo prima.
- Verificate nel provvedimento di pensione quale indice di correzione è stato usato e a quale data è stato applicato. È un valore riportato nel provvedimento, non va ricavato da calcoli.
- Se avete già pendente un ricorso fondato sull’applicazione dell’indice alla data della trasformazione, parlatene con il vostro avvocato: dopo questa sentenza l’argomento di legittimità costituzionale non è più utilizzabile, ma possono restare motivi di fatto, per esempio un indice calcolato male o un periodo contributivo non considerato.
- Non confondete l’indice di correzione con la perequazione. La perequazione si applica periodicamente a tutte le pensioni; l’indice di correzione si applica una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione.
- Se la vostra pensione è stata liquidata sotto la legge n. 360/2023, questa sentenza non vi riguarda direttamente, perché il testo esaminato era già abrogato in quel momento.
Domande frequenti
Che cos’è l’indice di correzione?
Perché non si applica di nuovo quando la pensione anticipata diventa pensione di vecchiaia?
Si tratta di una discriminazione rispetto a chi è andato direttamente in pensione di vecchiaia?
Il testo è ancora in vigore?
Chi tocca ancora, in concreto, questa sentenza?
Perché la sentenza riguarda l’art. 170 comma (3), se il giudice aveva rimesso l’art. 67?
Che cosa significa che la sentenza è «definitiva e generalmente vincolante»?
Posso sollevare di nuovo la stessa questione nel mio fascicolo?
Analisi della redazione
La soluzione è coerente nella sua logica interna ed è spiegata meglio che nella sentenza del 2024 di cui è il seguito. Il problema che solleva non è giuridico, ma di progettazione della legge. La Corte dice, in sostanza, che il legislatore aveva il diritto di concedere l’indice una sola volta. Nessuno lo contesta. La domanda alla quale né la legge né la sentenza rispondono è perché chi sceglie la pensione anticipata non apprenda da nessuna parte, nel momento della scelta, che sta decidendo a vita il valore dell’indice.
Il calendario dice qualcosa che leggendo la sentenza non si vede. Il Tribunale di Bucarest ha rimesso la questione alla Corte con l’ordinanza del 15 giugno 2021, e la Corte si è pronunciata il 12 febbraio 2026, cioè dopo 1.703 giorni, quasi quattro anni e otto mesi. Dalla pronuncia alla pubblicazione sono passati altri 146 giorni. Tra la rimessione e il momento in cui il giudice del Tribunale di Bucarest ha potuto leggere la risposta sono trascorsi 1.849 giorni, più di cinque anni. Il precedente richiamato ha uno scarto simile: la sentenza n. 545/2024 è stata pronunciata il 29 ottobre 2024 e pubblicata soltanto il 3 luglio 2025, a 247 giorni di distanza. Per un ricorso contro un provvedimento di pensione, queste cifre sono il commento di se stesse.
La seconda cosa che emerge da una lettura attenta è che la sentenza risolve una domanda diversa da quella rimessa dal giudice. Il Tribunale aveva rimesso l’art. 67, l’articolo sulla trasformazione della pensione anticipata. La Corte ha assunto l’art. 170 comma (3), l’articolo sull’indice di correzione. La riqualificazione è motivata e trova fondamento nella giurisprudenza della stessa Corte, ma ha una conseguenza pratica: il fascicolo è partito con una domanda sul meccanismo della trasformazione ed è tornato con una risposta sull’indice. Se nell’art. 67 esisteva un problema distinto, esso resta non giudicato, e l’autrice della questione non ha più modo di riproporlo.
La terza è il silenzio delle istituzioni. Il Tribunale di Bucarest non ha espresso il proprio parere, benché l’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 lo obblighi. I Presidenti delle due Camere, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato punti di vista. La Corte ha giudicato con un solo punto di vista nel fascicolo, quello del pubblico ministero. Per una questione che riguarda l’importo della pensione di un’intera categoria di persone, è un’assenza che merita di essere nominata.
Che cosa andrebbe cambiato
- L’avvertimento scritto nella domanda di pensione anticipata. Il modulo depositato alla cassa pensioni dovrebbe contenere l’indicazione espressa che l’indice di correzione si fissa alla data di quella domanda e non viene ricalcolato al momento della trasformazione in pensione di vecchiaia. Trasformerebbe una conseguenza scoperta dopo anni in un’informazione nota nel momento della decisione.
- La stima comparativa, su richiesta, prima del deposito della domanda. La cassa pensioni calcola comunque entrambe le ipotesi nel proprio sistema. Metterle per iscritto, su richiesta dell’interessato, sposterebbe la scelta dall’intuito ai numeri e ridurrebbe i ricorsi successivi, che poi arrivano alla Corte.
- Un termine per la pubblicazione delle sentenze della Corte. La legge n. 47/1992 non fissa alcun intervallo tra la pronuncia e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. I 146 giorni di questo caso e i 247 della sentenza precedente mostrano che la sua assenza ha un costo: fino alla pubblicazione la sentenza non produce effetti, e i fascicoli che dipendono da essa restano fermi.
- Una conseguenza per il parere mancante del giudice rimettente. L’art. 29 comma (4) della legge n. 47/1992 impone il parere, ma non prevede nulla per il caso in cui manchi. Anche il semplice obbligo di spiegare perché manchi darebbe al testo un effetto.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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