In breve
- La Corte costituzionale ha rigettato in quanto infondata l’eccezione e ha constatato che l’art. 170 comma (3) della legge n. 263/2010, la riga secondo cui l’indice di correzione si applica una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione, è costituzionale.
- Ciò che decide la sorte di una domanda di questo tipo non è il tipo della prima pensione, ma la legge sotto la quale è stata liquidata. Chi è andato in pensione per la prima volta dal 2011 in poi, cioè sotto la legge n. 263/2010, ha usato l’indice una volta e non lo riceve di nuovo quando la pensione diventa pensione di vecchiaia.
- La posta in gioco, in cifre: l’indice del 2016 era 1,09, quello del 2020 era 1,41. Il rapporto tra i due significa un punteggio superiore del 29,4%, cioè una pensione più alta ogni mese, per tutto il resto della vita.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 768 del 10 settembre 2026
Pronunciata: 9 dicembre 2025, all’unanimità
Definitiva e generalmente vincolante: 10 settembre 2026, data della pubblicazione
La Corte costituzionale ha rigettato la domanda di una pensionata di Caraș-Severin che chiedeva che l’indice di correzione le fosse calcolato alla data della pensione di vecchiaia e non alla data della pensione anticipata parziale ottenuta quattro anni prima. Con la sentenza n. 728 del 9 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026, la Corte ha constatato che l’art. 170 comma (3) della legge n. 263/2010 è costituzionale rispetto alle censure formulate. È il terzo rigetto sulla stessa riga di legge in 15 mesi di pronunce, dopo la sentenza n. 545 del 29 ottobre 2024 e dopo la sentenza n. 124/2026, pubblicata l’8 luglio 2026.
L’indice di correzione è un numero per cui si moltiplica il punteggio medio annuo di una persona quando le viene liquidata la pensione. Non ha nulla a che vedere con la perequazione, che protegge la pensione dall’inflazione e si ripete anno dopo anno. L’indice di correzione è stato concepito come rimedio per un evento unico: dal 1° gennaio 2011 la legge n. 263/2010 ha aumentato il periodo contributivo completo, cioè il numero di anni per cui si dividono i punti accumulati in una vita di lavoro. Dividere gli stessi punti per più anni dà un punteggio inferiore e, al termine del conto, una pensione più bassa. L’indice riporta la cifra verso l’alto. La stessa riparazione è tornata in discussione pochi giorni dopo, in una sentenza secondo cui l’indice varia da un anno di pensionamento all’altro e non viene più aggiornato in seguito.
Il testo impugnato conta tredici parole: «L’indice di correzione si applica una sola volta, al momento della liquidazione iniziale della pensione.» Tutta la disputa si svolge attorno all’espressione «liquidazione iniziale della pensione». Chi è andato prima in pensione di invalidità, in pensione anticipata o in pensione anticipata parziale, e più tardi ha ottenuto la pensione di vecchiaia, ha due date alle quali l’indice potrebbe essere agganciato. La differenza tra esse si vede nella somma incassata ogni mese, poiché i valori dell’indice sono cresciuti di anno in anno: 1,07 nel 2014 e nel 2015, 1,09 nel 2016, 1,14 nel 2017, 1,15 nel 2018, 1,20 nel 2019 e 1,41 nel 2020, il più alto della sua storia.
L’autrice dell’eccezione, Sigrid-Elisabeta Jianu, è andata in pensione anticipata parziale nel 2016, dopo che il suo posto era stato soppresso e non ne aveva trovato un altro, e nel 2020 ha chiesto la pensione di vecchiaia. La cassa pensioni le ha mantenuto l’indice del 2016. Ha impugnato il provvedimento di liquidazione davanti al Tribunale di Caraș-Severin, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con ordinanza del 5 marzo 2021, nel fascicolo n. 1.780/115/2020.
Il suo argomento era di uguaglianza: se lo scopo dell’indice è coprire il pregiudizio prodotto dal periodo contributivo completo più lungo, allora esso dovrebbe andare a tutti coloro ai quali la pensione di vecchiaia viene calcolata secondo le regole della legge n. 263/2010, non solo a chi vi arriva al primo tentativo. Si è appoggiata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 702 del 31 ottobre 2019, con cui la stessa espressione era stata dichiarata costituzionale solo se letta a favore degli ex beneficiari di pensione di invalidità.
La Corte ha risposto che la situazione non è la stessa, e qui sta tutta la differenza tra vincere e perdere una causa di questo tipo. Sia nella sentenza n. 702 del 31 ottobre 2019 sia nella sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021, le persone che hanno avuto ragione avevano ottenuto la prima pensione sotto la legge n. 19/2000, la legge vecchia, che non conosceva alcun indice di correzione. Per loro, la prima liquidazione della pensione non aveva consumato nulla, perché a quella data non c’era nulla da consumare. L’autrice di questa eccezione aveva invece ottenuto entrambe le pensioni, quella anticipata parziale e quella di vecchiaia, sotto la stessa legge n. 263/2010, quindi il beneficio era stato concesso una volta. Ciò che conta non è dunque il tipo della prima pensione, ma la legge sotto la quale è stata liquidata.
Lo stesso giorno, nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026, la Corte pubblica anche la sentenza n. 733 del 9 dicembre 2025, resa nella stessa camera di consiglio ma su un oggetto diverso: l’art. 170 commi (2)-(4) della legge n. 263/2010, cioè il meccanismo di calcolo dell’indice, la regola dell’unicità e l’effetto sul punteggio, presi insieme. La sentenza di cui si parla qui riguarda strettamente il comma (3) e soltanto la censura di uguaglianza sollevata contro di esso. I due fascicoli si leggono insieme, ma non hanno lo stesso oggetto e l’uno non riassume l’altro.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Da questa data, qualunque giudice investito di un ricorso con cui si chiede l’indice di correzione della seconda liquidazione della pensione è vincolato da quanto la Corte ha stabilito, e il motivo di incostituzionalità non può più essere invocato con successo.
Concretamente, perdono la causa coloro che sono andati in pensione per la prima volta dal 1° gennaio 2011 in poi, sotto la legge n. 263/2010, indipendentemente dal fatto che la prima pensione fosse di invalidità, anticipata o anticipata parziale. Per loro l’indice è stato già applicato al primo provvedimento, e la trasformazione in pensione di vecchiaia non fa nascere un diritto nuovo, ma ricalcola soltanto l’importo.
Restano intatte le due situazioni in cui la Corte ha già dato ragione ai ricorrenti. La prima, dalla sentenza n. 702 del 31 ottobre 2019: chi ha avuto una pensione di invalidità sotto la legge n. 19/2000 e ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia dopo il 1° gennaio 2011. La seconda, dalla sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021: chi ha una pensione di vecchiaia liquidata dopo il 1° gennaio 2011, trasformata da una pensione anticipata parziale liquidata prima di quella data. Entrambe le pronunce sono di accoglimento e i loro effetti continuano ad applicarsi.
Il terzo effetto è la delimitazione nel tempo. La legge n. 263/2010 è stata abrogata dall’art. 168 comma (1) lettera a) della legge n. 360/2023 sul sistema pubblico di pensioni ed è uscita di vigore il 31 agosto 2024, mentre la nuova formula di calcolo non ha più un indice di correzione. Nessuna pensione nuova viene più liquidata secondo la legge vecchia, quindi il gruppo di persone interessate dalla sentenza non cresce più. La Corte ha comunque potuto giudicare un testo abrogato, richiamando la sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, perché il testo continua a produrre effetti nelle cause avviate prima.
Questo non significa che la posta in gioco sia scomparsa. Le pensioni in pagamento sono state ricalcolate dal 1° settembre 2024, e l’art. 144 della legge n. 360/2023 prevede che, se il ricalcolo dà un importo inferiore, si continua a pagare quello precedente, più favorevole. Chi ottenesse in giudizio un punteggio più alto per il periodo anteriore al ricalcolo alzerebbe così proprio la somma che gli viene pagata anche dopo il 2024. È esattamente per questo che queste cause non si sono chiuse insieme alla legge.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nella lettera della legge non cambia nulla. La Corte non ha annullato alcuna parola e non ha aggiunto alcuna interpretazione vincolante, come aveva fatto nel 2019 e nel 2021. Ciò che cambia è lo statuto della domanda: fino al 10 settembre 2026 un giudice che aveva in ruolo un ricorso di questo tipo poteva rimettere la questione alla Corte; da questa data esiste una risposta pubblica e motivata, e la rimessione sarebbe priva di oggetto.
Cambia anche il confine tra i due precedenti accoglimenti. Entrambi, la n. 702/2019 e la n. 670/2021, sono formulati come estensioni del beneficio, e da qui è nata l’impressione che l’espressione «liquidazione iniziale della pensione» potesse essere letta, gradualmente, a favore di chiunque passi per una seconda pensione. Qui la Corte traccia la linea: l’estensione si ferma alle persone provenienti dalla legge n. 19/2000. Chi è stato dall’inizio sotto la legge nuova non vi rientra.
Per un giudice di merito la risposta esisteva da più di quattro anni, ma per un’altra via. Con la sentenza n. 70/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1256 del 31 dicembre 2021, l’Alta Corte di cassazione e giustizia (ÎCCJ) ha stabilito in modo vincolante che la data di concessione dell’indice di correzione è quella in cui la pensione è stata liquidata per la prima volta ai sensi della legge n. 263/2010. È esattamente la regola che la Corte costituzionale conferma ora, dal punto di vista dell’uguaglianza dei diritti.
Infine, è cambiato lo stesso quadro normativo in cui la domanda si pone. Dal 1° settembre 2024 le pensioni si calcolano secondo la legge n. 360/2023, che ha rinunciato all’indice di correzione e ai periodi contributivi completi differenziati, proprio perché due persone con gli stessi punti e gli stessi anni di lavoro arrivavano a pensioni diverse a seconda dell’anno in cui erano uscite. La Corte si pronuncia dunque su un problema che la legge nuova ha risolto cancellando lo strumento, non chiarendolo.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- La regola diventa prevedibile e verificabile: conta la legge sotto la quale è stata liquidata la prima pensione, non il tipo di quella pensione. Chi legge il proprio primo provvedimento di pensione sa in anticipo quale sia la risposta.
- Si chiude una fonte di cause ripetitive. Le casse pensioni e i tribunali hanno ora una risposta unica, e cause identiche non ricevono più soluzioni diverse da un distretto all’altro.
- La Corte spiega il limite dei propri accoglimenti del 2019 e del 2021, cosa che era necessaria: quelle formulazioni, prese da sole, suggerivano un’estensione più ampia di quella che la Corte aveva in mente.
- La motivazione distingue chiaramente l’indice di correzione dalla perequazione, distinzione che la legge non ha mai reso esplicita e dalla quale nascevano molte domande.
- La decisione è stata assunta all’unanimità, quindi non lascia dietro di sé un’opinione dissenziente su cui altre cause possano appoggiarsi.
Che cosa resta un problema
- La risposta è arrivata dopo 1.740 giorni, cioè quattro anni e nove mesi dalla rimessione alla Corte, in una causa di merito aperta nel 2020. Per un pensionato, questa è una parte consistente del periodo in cui potrebbe incassare la differenza.
- Tra la decisione e la pubblicazione sono passati 275 giorni, e la sentenza diventa vincolante solo con la pubblicazione. In tutto quell’intervallo la risposta esisteva, ma non vincolava nessuno.
- La conseguenza che la sentenza conferma non si trova da nessuna parte nella legge. Nessuna disposizione avverte chi chiede la pensione anticipata parziale che così fissa per sempre il proprio indice di correzione.
- La Corte non menziona la pronuncia vincolante dell’Alta Corte contenuta nella sentenza n. 70/2021, che risponde esattamente alla configurazione della fattispecie ed era pubblicata quattro anni prima della decisione.
- Chi vuole verificare da sé il testo discusso non ha dove farlo. Il testo consolidato della legge n. 263/2010 sul portale legislativo non contiene alcun riferimento alla legge n. 360/2023, che l’ha abrogata, sebbene riporti note per ciascuna pronuncia di accoglimento.
Consigli pratici
- Cercate nel provvedimento di pensione la riga con l’indice di correzione e l’anno per cui è stato applicato. I riferimenti sono 1,07 per il 2014 e il 2015, 1,09 per il 2016, 1,14 per il 2017, 1,15 per il 2018, 1,20 per il 2019 e 1,41 per il 2020.
- La domanda che decide una causa di questo tipo è una sola: sotto quale legge è stata liquidata la prima pensione. Se il primo provvedimento di pensione è anteriore al 1° gennaio 2011, cioè del periodo della legge n. 19/2000, la domanda trova fondamento nella sentenza n. 702 del 31 ottobre 2019 o nella sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021. Se il primo provvedimento è del 2011 in poi, la sentenza di oggi chiude la discussione.
- Chiedete alla cassa pensioni una copia del primo provvedimento di liquidazione della pensione, non soltanto di quello in pagamento. È la data su quel documento, e non la data della pensione di vecchiaia, che fissa l’indice.
- Chi ha già una causa in corso dovrebbe verificare con l’avvocato se la tesi si appoggia sulla sentenza n. 670 del 19 ottobre 2021 e sulla sentenza n. 70/2021 dell’Alta Corte, e non solo sulla sentenza n. 702 del 31 ottobre 2019, perché queste tre coprono situazioni diverse.
- Chi si è visto ricalcolare la pensione nel 2024 farebbe bene a confrontare l’importo ricalcolato con quello precedente. Se in pagamento è rimasto l’importo vecchio, allora un punteggio corretto per il passato si riflette anche nella somma di oggi, ai sensi dell’art. 144 della legge n. 360/2023.
- La motivazione integrale, con tutti i suoi 33 paragrafi, si trova nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 768 del 10 settembre 2026, pagine da 5 a 8, ed è riprodotta più sotto, nella sezione con il testo originale dell’atto.
Domande frequenti
Che cos’è l’indice di correzione della pensione?
Sono andato in pensione anticipata parziale nel 2015 e in pensione di vecchiaia nel 2019. Posso chiedere l’indice del 2019?
Perché conta la legge, se il tipo di pensione è lo stesso?
Quanto vale la differenza in denaro?
La legge n. 263/2010 non è abrogata? Che importanza ha la sentenza?
Da quale data si applica la sentenza?
Ho già perso la causa su questo motivo. Si può riaprire?
Che rapporto ha con la sentenza n. 733/2025, pubblicata lo stesso giorno?
Analisi della redazione
La sentenza fa una cosa necessaria e la fa con chiarezza: mostra dove si fermano i due precedenti accoglimenti della Corte. Le formulazioni del 2019 e del 2021 sono scritte come estensioni del beneficio, e chi le legge senza i fascicoli che stanno dietro può credere che qualunque seconda pensione apra il diritto a un secondo indice. Non è così, e il criterio, ora detto apertamente, è la legge sotto la quale è stata liquidata la prima pensione. È un buon criterio, perché l’indice ripara un pregiudizio unico, quello prodotto dal periodo contributivo completo più lungo della legge nuova, e chi è entrato dall’inizio sotto quella legge ha ricevuto il rimedio al momento giusto.
La posta economica del fascicolo non appare da nessuna parte nella sentenza, sebbene si possa calcolare dagli atti pubblicati. L’autrice dell’eccezione ha ottenuto la pensione anticipata parziale nel 2016, quando l’indice era 1,09, e la pensione di vecchiaia nel 2020, quando l’indice era 1,41, il valore più alto che l’indice abbia mai avuto. Il rapporto tra i due, 1,41 diviso 1,09, è 1,294. La sua domanda valeva dunque un punteggio medio annuo superiore del 29,4%, ogni mese, fino alla fine della vita. Questo spiega perché il 2020 ha prodotto un’onda di cause e perché il testo è arrivato tante volte davanti alla Corte costituzionale e all’Alta Corte. Quasi un terzo della pensione dipendeva da una sola data di calendario.
Una riga di tredici parole ha generato almeno dieci pronunce della Corte costituzionale e dell’Alta Corte di cassazione e giustizia: due accoglimenti della Corte, nel 2019 e nel 2021, tre rigetti, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, la sentenza resa nella stessa camera di consiglio sui commi (2)-(4), più quattro interventi dell’Alta Corte, le sentenze n. 71/2017 e n. 29/2018, la pronuncia vincolante n. 70/2021 e il rigetto n. 5/2024. Di queste, due hanno cambiato il significato del testo e una ha fissato in modo vincolante come si legge. Il legislatore ha avuto due volte 45 giorni per riscrivere il testo secondo le pronunce di accoglimento, tra il 10 febbraio e il 25 marzo 2020 e tra il 6 dicembre 2021 e il 19 gennaio 2022, e due volte non ha fatto nulla, così l’espressione ha cessato i propri effetti per via di diritto e il suo senso è rimasto da assemblare partendo dalla giurisprudenza. Cinque anni di controversie ripetitive sono costati più di un emendamento di una frase.
Merita uno sguardo anche la cronologia della pubblicazione, perché cambia l’ordine in cui la giurisprudenza arriva al lettore. Questa pronuncia è stata assunta il 9 dicembre 2025 e pubblicata il 10 settembre 2026, dopo 275 giorni. La sentenza n. 124/2026, resa 65 giorni più tardi, il 12 febbraio 2026, è stata pubblicata 64 giorni prima, dopo soli 146 giorni. Tra gli stessi due momenti, la n. 545/2024 è rimasta 247 giorni. Poiché una pronuncia diventa vincolante solo con la pubblicazione, le due soluzioni sullo stesso testo sono entrate in ordine inverso rispetto alle decisioni, e un giudice che seguiva l’evoluzione della giurisprudenza ha letto la più recente prima della più antica. Nulla di tutto questo incide sulla soluzione, ma rende più difficile seguire una materia in cui ogni mese di ritardo si traduce in fascicoli identici aperti nel frattempo.
Un ultimo dettaglio, per chi vuole verificare da sé. Il testo consolidato della legge n. 263/2010 sul portale legislativo non contiene alcun riferimento alla legge n. 360/2023, che l’ha abrogata dal 1° settembre 2024, sebbene la stessa pagina riporti note dettagliate su ciascuna pronuncia di accoglimento e sui valori annuali dell’indice. Un lettore che cerca il testo commentato dalla Corte trova una legge che sembra in vigore. È esattamente il tipo di dettaglio che manda le persone dall’avvocato per un diritto che la legge non concede più a nessuno da due anni.
Che cosa andrebbe cambiato
- La pubblicazione delle pronunce nell’ordine in cui sono state decise. Le tre pronunce sullo stesso testo sono uscite a 146, 247 e 275 giorni dalla decisione, e la più antica è arrivata al lettore per ultima. Effetto: la giurisprudenza su una materia si legge nell’ordine in cui si è formata, e una soluzione già decisa non resta nove mesi senza vincolare nessuno.
- Il richiamo delle pronunce vincolanti dell’Alta Corte nella motivazione. La sentenza n. 70/2021 afferma, in modo vincolante, che la data dell’indice è quella della prima liquidazione della pensione ai sensi della legge n. 263/2010, cioè esattamente la regola qui confermata, ma non viene menzionata. Effetto: il lettore della pronuncia scopre che la risposta è vincolante per due vie e non apre una causa per scoprire la seconda.
- L’indicazione dell’abrogazione nel testo consolidato del portale legislativo. La pagina della legge n. 263/2010 non ricorda la legge n. 360/2023. Effetto: chi verifica il testo vede a prima vista che la legge non è più in vigore dal 1° settembre 2024 e che si applica solo ai diritti liquidati fino a quella data.
- L’inserimento, nel provvedimento di pensione, della data che fissa l’indice di correzione. La cassa pensioni conosce la data della prima liquidazione, ma non la mette accanto all’indice applicato. Effetto: il pensionato vede dal proprio documento perché l’indice è quello del 2016 e non quello del 2020, e i ricorsi diminuiscono senza alcuna modifica di legge.
- La formulazione esplicita del momento di riferimento in qualunque regola del tipo «una sola volta». La legge n. 360/2023 si è liberata dell’indice di correzione, ma lo schema può ripetersi per qualunque beneficio concesso una sola volta. Effetto: una norma che dice a quale data si riferisce non ha più bisogno di dieci pronunce per diventare leggibile.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 768 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 5
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
