In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, l’eccezione con cui si contestavano le soglie di reddito di 300 e 600 lei per membro della famiglia previste dalla vecchia formulazione dell’art. 8 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008, l’atto che disciplina il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili.
  • Il testo convalidato non è più in vigore. Dal gennaio 2023 le soglie non sono più somme fisse, ma percentuali del salario minimo: 25% per il patrocinio integrale e 50% per la metà dei costi. Con il salario minimo di 4.325 lei, in vigore dal 1° luglio 2026, questo significa 1.081,25 lei e rispettivamente 2.162,50 lei per membro della famiglia.
  • La Corte ha sottolineato che l’art. 8 comma (3) della stessa ordinanza consente il patrocinio anche oltre le soglie, in proporzione alle necessità del richiedente, quando i costi del processo ne limitano l’accesso effettivo alla giustizia. È la valvola di sfogo per chi ha redditi di poco superiori al limite.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 26 febbraio 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 750 del 4 settembre 2026
Entrata in vigore: 4 settembre 2026, data della pubblicazione

Le soglie di reddito a partire dalle quali lo Stato ti pagava il processo civile, 300 lei per membro della famiglia per il patrocinio integrale e 600 lei per la metà, erano costituzionali. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la Sentenza n. 169 del 26 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 750 del 4 settembre 2026. L’eccezione era stata sollevata da Dan Băzăvan in un fascicolo del Tribunale di primo grado del Settore 6 di Bucarest, e la Corte l’ha respinta in quanto infondata, all’unanimità dei voti. È la seconda volta in poche settimane che una critica sullo stesso testo arriva allo stesso risultato, dopo la sentenza di cui abbiamo scritto nell’articolo la Corte costituzionale respinge il ricorso sulle vecchie soglie di reddito di 300 e 600 lei.

Il patrocinio a spese dello Stato è il meccanismo con cui lo Stato anticipa, integralmente o in parte, le spese di un processo civile per chi non può permettersele. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 elenca quattro forme: l’onorario dell’avvocato che assicura la rappresentanza e la difesa, il pagamento del perito, del traduttore o dell’interprete, l’onorario dell’ufficiale giudiziario e le esenzioni, riduzioni, dilazioni o rinvii nel pagamento delle tasse giudiziarie di bollo. Possono essere concesse separatamente o insieme.

L’autore dell’eccezione ha attaccato proprio la parte che decide chi entra e chi no: le soglie di reddito. Il suo argomento è stato che 300 lei netti per membro della famiglia sono una somma ridicolmente bassa, vicina all’assegno per la crescita del figlio, mentre il salario minimo lordo era cresciuto considerevolmente. La sua conclusione, citata nella sentenza, è che gli unici che riescono ancora a beneficiare del patrocinio sono le persone private della libertà e quelle del tutto prive di redditi. Ha invocato il libero accesso alla giustizia dell’art. 21 della Costituzione, il tenore di vita dell’art. 47 e l’uguaglianza dell’art. 16, oltre all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La seconda critica riguardava un confronto: lo Stato paga una somma mensile di mantenimento per un detenuto, e alcune autorità pubbliche sono esentate dalla tassa di bollo, mentre una persona con redditi bassi, ma non inesistenti, paga per intero. L’autore ha chiesto inoltre, come soluzione intermedia, la possibilità di pagare la tassa di bollo in rate uguali, per esempio in dodici tranche.

La Corte ha respinto tutte queste critiche. Ha ripetuto quanto aveva già affermato nella Sentenza n. 39 del 3 febbraio 2015 e nella Sentenza n. 156 del 17 marzo 2022, cioè che la determinazione dei limiti di reddito, della cerchia delle persone aventi diritto e dei criteri di concessione rientra nella scelta del legislatore. Ha citato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Kreuz contro Polonia, sentenza del 19 giugno 2001, dove si è affermato che il diritto di accesso a un tribunale non significa un diritto incondizionato al patrocinio gratuito in materia civile né a una procedura gratuita.

Sul punto della discriminazione rispetto alle autorità pubbliche, la Corte ha risposto in breve: il principio di uguaglianza non opera tra i cittadini e le autorità pubbliche, perché sono categorie diverse di soggetti di diritto. Ha aggiunto anche una precisazione che poche persone conoscono. L’esenzione delle autorità dalla tassa di bollo non copre qualsiasi processo, ma soltanto le domande con cui si recuperano entrate pubbliche, in base all’art. 30 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013. Quando un’istituzione agisce in giudizio su base contrattuale civile o commerciale, paga il bollo come chiunque altro.

Gli effetti che produce

La sentenza è definitiva e di portata generale obbligatoria dalla pubblicazione, cioè dal 4 settembre 2026. In pratica, chiude la discussione su un testo che non produce più effetti se non nei fascicoli vecchi, ancora pendenti, nei quali la domanda di patrocinio a spese dello Stato è stata formulata prima del 15 gennaio 2023.

Per chi vuole il patrocinio a spese dello Stato nel 2026, la sentenza non cambia nulla in modo diretto. La regola che gli si applica è quella della formulazione attuale dell’art. 8, modificata dalla Legge n. 31/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 38 del 12 gennaio 2023. Lì le soglie non sono più somme fisse, ma si calcolano come percentuale del salario di base minimo lordo nazionale: sotto il 25% del salario minimo, lo Stato anticipa tutti i soldi; sotto il 50%, ne anticipa la metà.

Con il salario minimo di 4.325 lei, stabilito dalla Decisione del Governo n. 146/2026 e applicabile dal 1° luglio 2026, le cifre concrete di oggi sono 1.081,25 lei e 2.162,50 lei di reddito medio netto mensile per membro della famiglia, calcolato sugli ultimi due mesi precedenti la domanda. Il tetto resta quello dell’art. 7: il patrocinio concesso per avvocato, perito ed ufficiale giudiziario non può superare, in un anno, il controvalore di dieci salari minimi lordi, cioè 43.250 lei al livello del 2026.

La parte della sentenza con un effetto pratico reale è il paragrafo 17, dove la Corte ricorda che l’art. 8 comma (3) consente la concessione del patrocinio anche in situazioni diverse da quelle previste ai commi (1) e (2), in proporzione alle necessità del richiedente, quando i costi certi o stimati del processo sono tali da limitarne l’accesso effettivo alla giustizia. La Corte ha usato questo comma come motivo principale per non ravvisare la violazione degli articoli 21 e 47 della Costituzione. In altre parole, l’argomento che tiene in piedi le soglie è proprio l’esistenza di una porta di riserva.

Che cosa cambia rispetto a prima

La storia delle soglie merita di essere raccontata per intero, perché spiega come si sia arrivati a un processo davanti alla Corte costituzionale. Nel 2008, quando è comparsa l’ordinanza, la soglia per il patrocinio integrale era di 500 lei, mentre quella per il patrocinio al 50% era di 800 lei. La Legge n. 251/2011, pubblicata nel dicembre 2011, le ha abbassate rispettivamente a 300 e 600 lei. Nella stessa legge è stato introdotto anche un meccanismo di aggiornamento: i limiti di reddito potevano essere modificati con decisione del Governo.

Quel meccanismo non è stato usato mai. Le soglie sono rimaste a 300 e 600 lei dal dicembre 2011 al gennaio 2023, undici anni nei quali il salario minimo lordo è passato da 670 lei a 3.000 lei. La Legge n. 31/2023 ha risolto il problema in un altro modo, con l’indicizzazione automatica: ha legato le soglie al salario minimo e ha abrogato l’articolo che consentiva l’aggiornamento con decisione del Governo, perché era diventato inutile.

La stessa legge ha riscritto anche l’art. 7, mantenendo il tetto di dieci salari minimi lordi all’anno, ma riferendolo esplicitamente al livello dell’anno in cui è stata formulata la domanda. Ha modificato anche l’art. 9, che indica che cosa entra nel calcolo del reddito: stipendi, indennità, onorari, rendite, canoni di locazione, utili da attività indipendente, ma anche le somme pagate periodicamente per bisogni essenziali, come l’affitto e le obbligazioni di mantenimento. Queste ultime si sottraggono, quindi una persona che paga gli alimenti non viene valutata sul reddito lordo della busta paga.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Conferma espressamente, in una sentenza pubblicata, che l’art. 8 comma (3) è una via autonoma di accesso al patrocinio, non una formula decorativa. Chi ha redditi di poco superiori alla soglia ha ora un testo da invocare, con l’argomento della Corte allegato.
  • Chiarisce il limite dell’esenzione delle autorità pubbliche dalla tassa di bollo. L’esenzione opera soltanto per il recupero delle entrate pubbliche, in base all’art. 30 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013, non per qualsiasi controversia in cui sia parte un’istituzione.
  • Chiude una serie di fascicoli con oggetto identico, sollevati dallo stesso autore, e toglie di mezzo un’incertezza che gravava sulle vecchie domande di patrocinio a spese dello Stato.
  • Ricorda che il meccanismo attuale, quello legato al salario minimo, si aggiorna da solo, senza dipendere dalla volontà di qualcuno di emanare una decisione del Governo.

Che cosa resta un problema

  • La sentenza convalida un testo morto. Le soglie di 300 e 600 lei sono uscite dal vigore il 15 gennaio 2023, 1.328 giorni prima della pubblicazione della sentenza, e chi ci si è scontrato non ottiene nulla da questa conferma.
  • La Corte non risponde affatto alla critica di merito, quella secondo cui una somma fissa rimasta immutata per undici anni diventa, per il solo trascorrere del tempo, qualcosa di diverso da ciò che era al momento dell’adozione. La risposta «rientra nella scelta del legislatore» non tocca il problema.
  • L’art. 8 comma (3), che la Corte invoca come valvola di sfogo, non ha criteri scritti. Il giudice valuta liberamente che cosa significhi costi «tali da limitare l’accesso effettivo alla giustizia», esattamente il rimprovero dell’autore dell’eccezione sulle interpretazioni diverse da un giudice all’altro.
  • La richiesta di dilazione della tassa di bollo in rate è rimasta senza risposta motivata, benché le esenzioni, le riduzioni e le dilazioni siano elencate nell’art. 6 lett. d) come forma di patrocinio.
  • Le critiche relative all’art. 1 comma (5) e agli articoli 56 e 57 della Costituzione sono state disattese in quanto non motivate, senza esame nel merito.

Consigli pratici

  1. Verifica la soglia con il salario minimo del momento della domanda, non con una cifra che ricordi a memoria. Al 4 settembre 2026 il limite per il patrocinio integrale è di 1.081,25 lei di reddito medio netto mensile per membro della famiglia, mentre quello per il patrocinio al 50% è di 2.162,50 lei. Il salario minimo cambia con decisione del Governo, quindi cambiano anche le soglie.
  2. Calcola il reddito degli ultimi due mesi precedenti la domanda e dividilo per il numero dei membri della famiglia. Sottrai le somme pagate periodicamente per bisogni essenziali, l’affitto e le obbligazioni di mantenimento, perché l’art. 9 le prende in considerazione.
  3. Se resti di poco sopra la soglia, chiedi il patrocinio in base all’art. 8 comma (3) e indica nella domanda quali costi concreti ti bloccano: l’importo della tassa di bollo, l’onorario stimato per la perizia, l’anticipo dell’ufficiale giudiziario. La Sentenza n. 169/2026 ti dà un argomento diretto per questo comma.
  4. Deposita la domanda presso il giudice che tratta il processo per il quale ti serve il patrocinio. Se il giudice non può ancora essere individuato, la competenza spetta al tribunale di primo grado del tuo domicilio.
  5. Allega i documenti che provano i redditi, le prove relative alle obbligazioni di mantenimento e la dichiarazione sostitutiva sugli aiuti ricevuti in precedenza. La domanda si decide senza citazione delle parti, con ordinanza motivata resa in camera di consiglio, quindi tutto ciò che hai da dire deve essere già nel fascicolo.
  6. Se la domanda ti viene respinta, hai cinque giorni dalla comunicazione per chiedere il riesame. Il termine è breve e decorre dalla comunicazione, non dal momento in cui lo vieni a sapere.
  7. Ricorda che il patrocinio è un anticipo dello Stato, non una donazione. La legge prevede che il richiedente sia informato per iscritto che, se perde il processo, può essere obbligato a sostenere le spese. Chiedi esplicitamente informazioni su questo prima di depositare la domanda.

Domande frequenti

Che cos’è, esattamente, il patrocinio a spese dello Stato?
È la forma di sostegno con cui lo Stato anticipa le spese di un processo civile per una persona fisica che non può sostenerle. Può coprire l’onorario dell’avvocato, il pagamento del perito, del traduttore o dell’interprete, l’onorario dell’ufficiale giudiziario e le tasse giudiziarie di bollo, sotto forma di esenzione, riduzione, dilazione o rinvio.
Quali sono le soglie di reddito valide adesso?
Sotto il 25% del salario di base minimo lordo nazionale, lo Stato anticipa integralmente le somme. Sotto il 50% del salario minimo, ne anticipa la metà. Si calcola il reddito medio netto mensile per membro della famiglia degli ultimi due mesi precedenti la domanda. Con il salario minimo di 4.325 lei, in vigore dal 1° luglio 2026, le soglie sono 1.081,25 lei e 2.162,50 lei.
Ho redditi di poco superiori alla soglia. Davvero non posso ricevere nulla?
Puoi. L’art. 8 comma (3) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 consente la concessione del patrocinio anche in altre situazioni, in proporzione alle necessità del richiedente, quando i costi certi o stimati del processo sono tali da limitarne l’accesso effettivo alla giustizia. La Corte costituzionale si appoggia su questo comma nella Sentenza n. 169/2026 proprio per mostrare che il sistema non si riduce a due cifre.
Esiste un limite massimo del patrocinio?
Sì. Secondo l’art. 7, il valore del patrocinio concesso per avvocato, perito, traduttore, interprete e ufficiale giudiziario non può superare, nell’arco di un anno, il controvalore di dieci salari di base minimi lordi nazionali, riferito all’anno in cui è stata formulata la domanda. Per il 2026, con un salario minimo di 4.325 lei, il tetto è di 43.250 lei.
Che cosa ha deciso concretamente la Corte costituzionale?
Ha respinto in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità e ha constatato che le disposizioni dell’art. 8 commi (1) e (2) dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008, nella formulazione anteriore alla Legge n. 31/2023, sono costituzionali rispetto alle critiche formulate. La sentenza è stata adottata all’unanimità dei voti ed è definitiva e di portata generale obbligatoria.
La sentenza cambia in qualcosa la mia situazione se chiedo il patrocinio oggi?
Non direttamente. Il testo esaminato, quello con 300 e 600 lei, non è più in vigore dal 15 gennaio 2023. A te si applica la formulazione attuale, con le percentuali del salario minimo. Ciò che ti serve della sentenza è l’argomento della Corte sull’art. 8 comma (3), che puoi invocare nella domanda.
Perché la Corte si è pronunciata su un testo che non è più in vigore?
Perché si applica la regola della Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 549 del 3 agosto 2011: la Corte si pronuncia anche sulle norme uscite dal vigore, se continuano a produrre effetti nelle cause pendenti. Il testo con 300 e 600 lei governa ancora le domande depositate prima del gennaio 2023.
Le autorità pubbliche davvero non pagano la tassa di bollo?
Non in ogni processo. La Corte precisa che l’esenzione prevista dall’art. 30 dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013 si applica soltanto alle domande e alle azioni con cui si realizzano crediti erariali, cioè si recuperano entrate pubbliche. Quando un’istituzione ha una controversia che nasce da un contratto civile o commerciale, paga il bollo come qualsiasi altra parte.
Dove deposito la domanda e quanto dura?
Presso il giudice competente a trattare la causa per la quale chiedi il patrocinio e, se quel giudice non può essere individuato, presso il tribunale di primo grado del tuo domicilio. La domanda si decide senza citazione delle parti, con ordinanza motivata resa in camera di consiglio. Contro l’ordinanza puoi chiedere il riesame entro cinque giorni dalla comunicazione.
Il patrocinio copre anche i processi penali o quelli per illeciti amministrativi?
L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 disciplina il patrocinio a spese dello Stato in materia civile. Per le altre materie si applicano regole diverse, contenute in altri atti normativi, che devi verificare separatamente con un avvocato o presso l’ufficio informazioni del tribunale.

Analisi della redazione

La cifra che dice tutto su questo fascicolo non compare nella sentenza. La soglia di 300 lei è stata fissata dalla Legge n. 251/2011, in un anno in cui il salario di base minimo lordo era di 670 lei, stabilito dalla Decisione del Governo n. 1193/2010. Dal 1° gennaio 2012, primo anno pieno di applicazione, il salario minimo è passato a 700 lei con la Decisione del Governo n. 1225/2011. La soglia rappresentava allora circa il 43% del salario minimo. Nel marzo 2020, quando il Tribunale di primo grado del Settore 6 ha rimesso la questione alla Corte, il salario minimo era di 2.230 lei secondo la Decisione del Governo n. 935/2019, e gli stessi 300 lei erano scesi al 13,5% di esso. Questa è, in cifre, esattamente la critica dell’autore dell’eccezione, e la Corte non la tocca in nessun punto della motivazione.

La seconda parte del calcolo è altrettanto interessante. La Legge n. 31/2023 ha legato la soglia al salario minimo, il che risolve l’erosione per il futuro, ma l’ha fissata al 25%, cioè a poco più della metà del rapporto da cui era partita nel 2012. Se il legislatore avesse mantenuto la proporzione del 43%, la soglia di oggi sarebbe di circa 1.854 lei per membro della famiglia, non di 1.081,25 lei. L’indicizzazione ha fermato il degrado, ma ha consacrato quello già avvenuto. E per la soglia del 50% la situazione è ancora più chiara: 600 lei erano l’86% del salario minimo nel 2012, mentre ora il limite è del 50%.

La terza osservazione riguarda la meccanica legislativa. La Legge n. 251/2011 non aveva lasciato le cose al caso: aveva introdotto un articolo che consentiva al Governo di aggiornare i limiti di reddito con decisione. Lo strumento è esistito per undici anni senza essere usato mai, e la Legge n. 31/2023 lo ha abrogato in quanto inutile. Quando la Corte risponde che la determinazione dei limiti «rientra nella scelta del legislatore», la risposta è formalmente corretta, ma aggira il fatto che la scelta era già stata esercitata, sotto forma di un obbligo implicito di aggiornamento che nessuno ha portato a termine.

Resta la durata. L’ordinanza di rimessione è del 13 marzo 2020, la pronuncia del 26 febbraio 2026, la pubblicazione del 4 settembre 2026. Sono 2.176 giorni dalla rimessione alla pronuncia e altri 190 giorni dalla pronuncia alla pubblicazione, in totale 2.366 giorni, quasi sei anni e mezzo. Il fascicolo di merito portava il numero 18.096/303/2019, quindi il processo nel quale è stata sollevata l’eccezione era cominciato un anno prima. Su una domanda che riguarda proprio l’impossibilità di pagare un processo, il ritardo ha un effetto suo proprio.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Criteri scritti per l’art. 8 comma (3). Il comma che la Corte invoca come valvola di sfogo non dice nulla su come si valuti che un costo «limita l’accesso effettivo alla giustizia». Un insieme minimo di riferimenti, per esempio il rapporto tra la tassa di bollo e il reddito mensile della famiglia, trasformerebbe un testo potenziale in un diritto prevedibile e ridurrebbe le differenze da un giudice all’altro.
  • Il riposizionamento della percentuale al livello del 2012. Portare la soglia dal 25% a circa il 43% del salario minimo riporterebbe il patrocinio integrale alla copertura che aveva quando la somma fissa è stata stabilita, cioè a circa 1.854 lei per membro della famiglia nel 2026.
  • La ripubblicazione dell’ordinanza. L’art. II della Legge n. 31/2023 prevede la ripubblicazione dell’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008 con una nuova numerazione. Al 4 settembre 2026, a oltre tre anni e sette mesi dall’entrata in vigore della legge, il portale legislativo mostra ancora una forma aggiornata, non una ripubblicata. Chi cerca il testo si imbatte in versioni con 300, 500 o 800 lei, senza sapere quale gli si applichi.
  • Un calcolatore pubblico della soglia. Il Ministero della Giustizia potrebbe pubblicare una pagina semplice in cui si inseriscono il reddito della famiglia e il numero dei membri, e il risultato indica se si rientra nel patrocinio integrale, in quello al 50% o nell’art. 8 comma (3). Il costo è minimo, e l’effetto è che le persone non rinunciano in partenza perché non capiscono la cifra.
  • Un termine interno per la pubblicazione delle sentenze della Corte. 190 giorni tra la pronuncia e la pubblicazione, in una causa in cui la sentenza produce effetti soltanto dalla pubblicazione, sono difficili da giustificare. Un termine indicativo assunto pubblicamente renderebbe prevedibile il momento a partire dal quale una sentenza può essere invocata in giudizio.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 750 del 4 settembre 2026 16 pagine PDF, 169 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.