In breve

  • Un imputato ha presentato una denuncia, la procura gli ha detto che non gli concede la riduzione della pena prevista dalla legge sui testimoni, e lui ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la definizione su cui il rifiuto si appoggiava. La Corte ha respinto la domanda come inammissibile, senza giudicarla nel merito, così che la definizione resta parola per parola come era.
  • La lettera h) dell’art. 2 della legge n. 682/2002 dice che cosa significhi «reato grave» in tutta la legge, attraverso un elenco di categorie, al quale aggiunge una soglia. L’elenco comprende il genocidio e i reati contro l’umanità e di guerra, i reati contro la sicurezza nazionale, il terrorismo, l’omicidio, il traffico di droga, di persone e di minori, il riciclaggio di denaro, la falsificazione di monete o di altri valori, i reati relativi al regime delle armi, delle munizioni, dei materiali esplosivi, nucleari o di altre materie radioattive e i reati di corruzione. La soglia aggiunta alla fine: qualsiasi altro fatto punito con la reclusione il cui massimo edittale è di almeno 10 anni.
  • Per i testimoni già inseriti nel programma di protezione non cambia nulla. La sentenza non tocca le condizioni di ingresso nel programma, non modifica alcun diritto e non crea alcun obbligo. Chi ha sollevato la questione aveva sbagliato indirizzo: la doglianza riguardava il modo in cui la procura ha applicato la legge, e questo spetta ai giudici, non alla Corte costituzionale.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 4 marzo 2026 relativa all’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 2 lett. h) della legge n. 682/2002 sulla protezione dei testimoni
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 820 del 25 settembre 2026, pagine 9-10
Pronunciata: 4 marzo 2026, all’unanimità dei voti
Definitiva e generalmente vincolante: 25 settembre 2026, data della pubblicazione

La Corte costituzionale ha respinto come inammissibile l’eccezione con cui un imputato del fascicolo della Corte d’appello di Timișoara sosteneva che la definizione di «reato grave» della legge sui testimoni è troppo poco chiara per poter essere applicata. La Sentenza n. 188 del 4 marzo 2026, pubblicata il 25 settembre 2026, lascia l’art. 2 lett. h) della legge n. 682/2002 esattamente come era. La posta reale era l’art. 19 della stessa legge, il testo che riduce la pena di chi denuncia un reato grave, un meccanismo sul quale la Corte si è pronunciata nel merito in un altro fascicolo del 2026.

Che cosa definisca la lettera h) si può dire in una frase: essa stabilisce che cosa sia, ai sensi di questa legge, un reato grave. Il metodo ha due strati. Il primo è un elenco di categorie, dal genocidio, dai reati contro l’umanità e di guerra fino alla corruzione, passando per la sicurezza nazionale, il terrorismo, l’omicidio, il traffico di droga, di persone e di minori, il riciclaggio di denaro, la falsificazione di monete o di altri valori e la violazione del regime delle armi, delle munizioni, dei materiali esplosivi, nucleari o di altre materie radioattive. Il secondo strato è una rete di sicurezza: qualsiasi altro reato per il quale la legge prevede la pena della reclusione il cui massimo edittale è di almeno 10 anni.

L’uomo che ha sollevato l’eccezione, Ioan Sorin Bută, si trovava nella fase dell’appello in una causa penale. Su richiesta del giudice, la Procura Militare presso il Tribunale Militare di Timișoara ha depositato nel fascicolo, il 9 dicembre 2021, una risposta in cui mostrava che la sua denuncia e le sue dichiarazioni avevano agevolato l’identificazione e il perseguimento penale di un sospettato per due fatti previsti dall’art. 37 lett. a) della legge n. 126/1995 sul regime delle materie esplosive. Nella stessa risposta la procura ha ritenuto che le disposizioni dell’art. 19 della legge sui testimoni non gli siano applicabili.

La sua censura partiva da una parola. Sosteneva che la nozione di «materiale explozibile» non è disciplinata in alcun atto normativo, mentre sia il Codice penale sia la legge n. 126/1995 parlano del regime delle armi, delle munizioni e delle «materii explozive». Le due espressioni restano qui nell’originale romeno, perché in italiano si renderebbero entrambe con «materie esplosive» e la censura si appoggia proprio sulla differenza tra loro. Dalla mancanza di chiarezza del testo risulterebbe, diceva, l’impossibilità di applicare l’art. 19, una norma di diritto penale che stabilisce limiti di pena, il che violerebbe l’art. 1 comma (5) e l’art. 23 comma (12) della Costituzione, nonché l’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte d’appello di Timișoara, il cui parere è riprodotto nella sentenza, ha risposto che l’elencazione della lettera h) è generica, non individua reati determinati, e che l’espressione sui materiali esplosivi si legge in rapporto al capitolo III del titolo VII della parte speciale del Codice penale e alla legge n. 126/1995. La Corte costituzionale è andata sulla stessa linea, ma si è fermata prima: ha constatato che l’autore non formula vere censure di incostituzionalità, ma è insoddisfatto del modo in cui il testo è stato applicato e della soluzione che il giudice potrebbe dare nella sua causa. L’interpretazione e l’applicazione della legge spettano ai giudici, secondo l’art. 126 commi (1) e (3) della Costituzione, e l’unificazione della giurisprudenza spetta all’Alta Corte di Cassazione e Giustizia.

Gli effetti che produce

Per i testimoni protetti e per chi entra nel programma di protezione la sentenza non produce alcun effetto. Né le condizioni di ammissione, né le misure di protezione, né gli obblighi delle autorità sono toccati. La definizione dell’art. 2 lett. h) continua ad applicarsi così come è stata pubblicata alla ripubblicazione della legge, nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 288 del 18 aprile 2014.

L’effetto si sente altrove, nei fascicoli penali in cui qualcuno ha presentato una denuncia e chiede la riduzione della pena. Lì la sentenza conferma che inquadrare il fatto denunciato in una delle categorie della lettera h) è un’operazione di interpretazione e di applicazione della legge, che compie il giudice della causa, non la Corte costituzionale. Chi contesta il rifiuto della procura deve contestarlo davanti al giudice del merito e, più avanti, nel mezzo di impugnazione.

Il terzo effetto è di economia processuale, in senso negativo: il fascicolo è rimasto alla Corte 1.541 giorni e si è chiuso senza alcuna risposta alla domanda posta. Dal 25 settembre 2026 la sentenza è definitiva e generalmente vincolante, ma ciò che essa obbliga è esclusivamente la constatazione di inammissibilità.

Che cosa cambia rispetto a prima

Nel testo non cambia nulla. La definizione resta con lo stesso elenco e con la stessa soglia di 10 anni, e l’art. 19 della legge sui testimoni conserva il proprio contenuto.

Ciò che cambia, per chi volesse riprendere la censura, è la sua possibilità processuale. Un’eccezione costruita sull’idea che la definizione sia poco chiara perché la legge usa «materiale explozive» là dove chi la censura legge «materiale explozibile» ha ora un precedente di inammissibilità. Il prossimo che la solleva dovrà dimostrare che attacca il testo, non il modo in cui gli è stato applicato.

Merita annotare anche il modo in cui si è arrivati alla pronuncia. Le discussioni si sono tenute nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025, e la Corte ha rinviato successivamente la pronuncia, in base all’art. 57 e all’art. 58 comma (1), primo periodo, della legge n. 47/1992, fino al 4 marzo 2026. Tra le discussioni e la pronuncia sono passati 90 giorni, per una soluzione che non tocca il merito.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La definizione di «reato grave» resta stabile, e il programma di protezione dei testimoni non subisce alcun turbamento nei fascicoli in corso.
  • La sentenza ricorda con chiarezza la ripartizione delle competenze: inquadrare un fatto in una categoria legale spetta al giudice che decide la causa, non al giudice costituzionale.
  • La riproduzione integrale della lettera h) mette a disposizione del pubblico, in un solo posto, l’elenco completo delle categorie e la soglia di 10 anni che lo completa.
  • Il parere della Corte d’appello di Timișoara, riportato nella sentenza, offre il metodo di lavoro: l’espressione si legge in rapporto al capitolo III del titolo VII della parte speciale del Codice penale e alla legge n. 126/1995.

Che cosa resta un problema

  • La domanda di fondo resta senza risposta. Nessuno apprende se un elenco di categorie generiche, completato da una soglia di pena, sia abbastanza preciso per un testo dal quale dipende la durata di una pena.
  • Il fascicolo è rimasto fermo 1.541 giorni, e la pubblicazione ne ha aggiunti altri 205, per una sentenza di due pagine che constata soltanto di non poter giudicare.
  • Il testo dell’art. 19 della legge n. 682/2002 non è riprodotto in alcun punto, benché tutta la disputa parta da esso. Il lettore resta con l’effetto, non con la norma.
  • Il testo pubblicato porta tracce di redazione affrettata, quattro in tutto, oltre al vuoto di ragionamento del paragrafo 11: al paragrafo 4 il rinvio è fatto a una «legge n. 682/2020» che non esiste, e l’espressione censurata è citata senza la virgola che la rende intelligibile; al paragrafo 12 figura la formula «lipsită de claritate și imprevizibilitate», priva di chiarezza e di imprevedibilità, che dice il contrario di quanto vuole; e al paragrafo 14 compare, in una causa penale, un riferimento all’interpretazione e all’applicazione da parte dell’«organo fiscale», rimasto da una motivazione su un’altra materia.
  • I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista, benché tutti e quattro fossero stati interpellati.

Consigli pratici

  1. Se hai presentato una denuncia e speri in una riduzione della pena, verifica prima se il fatto denunciato rientri in una delle categorie dell’art. 2 lett. h) o superi la soglia dei 10 anni di massimo edittale. Senza questo, l’art. 19 non si può nemmeno discutere.
  2. Chiedi alla procura la risposta per iscritto, con motivazione. In questo fascicolo la nota depositata il 9 dicembre 2021 ha dato soltanto la conclusione, e il motivo per cui il beneficio è stato rifiutato non risulta da essa.
  3. Se non sei d’accordo con il rifiuto, la strada è il giudice che decide il merito della causa, e poi il mezzo di impugnazione. L’interpretazione e l’applicazione della legge non si risolvono alla Corte costituzionale.
  4. Non costruire un’eccezione di incostituzionalità su una parola che il testo non usa. La legge scrive «materiale explozive», non «materiale explozibile», nell’originale romeno, e la differenza è stata fatale per la domanda di questo fascicolo.
  5. Quando invochi la mancanza di chiarezza di una norma, mostra che cosa esattamente un destinatario di buona fede non possa capire, non quale soluzione sfavorevole hai ricevuto. La prima è una censura di costituzionalità, la seconda no.
  6. Se un fatto sembra non rientrare in alcuna categoria dell’elenco, verifica l’ultimo segmento della lettera h): la soglia dei 10 anni di massimo edittale funziona da rete per tutto ciò che non è elencato.

Domande frequenti

Che cosa definisce esattamente la lettera h) dell’art. 2 della legge sui testimoni?
Definisce la nozione di «reato grave» usata in tutta la legge, attraverso un elenco di categorie, dal genocidio e dai reati di guerra fino alla corruzione, completato da qualsiasi altro fatto punito con la reclusione il cui massimo edittale è di almeno 10 anni.
Cambia qualcosa per i testimoni inseriti nel programma di protezione?
No. La sentenza non modifica né le condizioni di ingresso nel programma, né le misure di protezione, né alcun obbligo delle autorità.
Perché l’eccezione è stata respinta come inammissibile?
Perché l’autore non censurava il testo della legge, ma il modo in cui la procura lo aveva applicato al suo caso e la soluzione che il giudice avrebbe potuto dare. L’applicazione della legge rientra nella competenza dei giudici, secondo l’art. 126 della Costituzione.
Che rapporto ha la definizione con la riduzione della pena?
L’art. 19 della stessa legge prevede una causa speciale di riduzione della pena per chi denuncia un reato grave, e la lettera h) dice quali fatti sono gravi, quindi è essa a decidere se il beneficio possa essere discusso.
Quanto è durato il fascicolo?
La Corte d’appello di Timișoara ha adito la Corte costituzionale il 14 dicembre 2021, le discussioni si sono tenute il 4 dicembre 2025, la pronuncia il 4 marzo 2026 e la pubblicazione il 25 settembre 2026. Tra la rimessione e la pronuncia sono passati 1.541 giorni.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Il paragrafo 11. Il testo riproduce la nota della procura in tre passaggi che non si legano: prima mostra che la denuncia ha agevolato il perseguimento penale di un sospettato per due fatti previsti dall’art. 37 lett. a) della legge n. 126/1995 sul regime delle materie esplosive; poi cita la lettera h), secondo la quale il reato grave è, tra l’altro, quello relativo alla violazione del regime delle armi, delle munizioni, dei materiali esplosivi, nucleari o di altre materie radioattive; e alla fine dice «ca atare, s-a apreciat că nu îi sunt aplicabile autorului excepției prevederile art. 19», cioè che, di conseguenza, si è ritenuto che all’autore dell’eccezione non siano applicabili le disposizioni di quell’articolo. Le due premesse conducono, lette alla lettera, esattamente alla conclusione opposta, e l’anello mancante non compare in alcun punto della sentenza, che non riproduce e non riassume il testo dell’art. 19 della legge n. 682/2002. Un lettore di buona fede non può stabilire dall’atto pubblicato perché il beneficio sia stato rifiutato, benché il rifiuto sia l’unico motivo per cui l’eccezione è stata sollevata.
  • Il paragrafo 4. Nel restituire la censura dell’autore, la sentenza cita in modo errato proprio l’espressione censurata: scrive «materialelor explozive nucleare sau a altor materii radioactive», mentre il testo dell’art. 2 lett. h) della legge n. 682/2002, riprodotto correttamente nei paragrafi 9 e 11, è «materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive», cioè dei materiali esplosivi, nucleari o di altre materie radioattive. Senza la virgola dopo «explozive», l’elenco si legge come un’unica categoria, materiali esplosivi di tipo nucleare, invece che come tre categorie parallele; e «a altor» al posto di «al altor» vi aggiunge un disaccordo di genere proprio del testo romeno. In una sentenza il cui unico oggetto è la chiarezza di quell’elenco, la versione del paragrafo 4 è più oscura del testo censurato.
  • Ancora il paragrafo 4. La stessa esposizione della censura rinvia all’«art. 19 din Legea nr. 682/2020», un atto che non esiste. La legge sulla protezione dei testimoni porta il numero 682/2002, forma usata correttamente nel resto della sentenza, tredici volte, dal titolo fino al dispositivo. L’errore cade sulla norma da cui dipende l’intero fascicolo, l’articolo 19, quello che accorda la riduzione della pena, e si trova proprio nella frase che spiega perché il testo sarebbe inapplicabile.
  • Il paragrafo 12. Riassumendo la posizione dell’autore dell’eccezione, la sentenza scrive che la nozione censurata «este lipsită de claritate și imprevizibilitate», è priva di chiarezza e di imprevedibilità. La formula dice il contrario di quanto vuole: il rimprovero riguardava la mancanza di chiarezza e di prevedibilità, mentre, così com’è scritta, la frase imputa al testo di legge proprio di essere prevedibile. Nel paragrafo 4 la stessa censura è restituita correttamente due volte, prima «lipsa de claritate și previzibilitate a textului de lege criticat», la mancanza di chiarezza e di prevedibilità del testo di legge censurato, poi «lipsa de claritate și previzibilitate a dispozițiilor criticate», la mancanza di chiarezza e di prevedibilità delle disposizioni censurate, il che mostra che la forma errata è una svista di sintesi, non un errore sistematico.
  • Il paragrafo 14. Nel mostrare perché il controllo spetta ai giudici, la sentenza riconosce loro la competenza di stabilire se «interpretarea și aplicarea de către organul fiscal» delle disposizioni censurate, cioè la loro interpretazione e la loro applicazione da parte dell’organo fiscale, siano state corrette. La causa è penale, la norma in discussione definisce il reato grave, e nessun organo fiscale compare in alcun punto del fascicolo. La frase è rimasta da una motivazione in materia tributaria e non è stata adattata.

Analisi della redazione

La sentenza ha due pagine e si legge in pochi minuti, ma la cifra che la caratterizza non si vede alla lettura: tra l’ordinanza di rimessione, pronunciata il 14 dicembre 2021, e la pronuncia sono passati 1.541 giorni, e la pubblicazione ne ha aggiunti altri 205. Di questi, 90 giorni stanno tra le discussioni del 4 dicembre 2025 e la pronuncia del 4 marzo 2026, intervallo nel quale la Corte ha rinviato successivamente la soluzione, in base all’art. 57 e all’art. 58 comma (1), primo periodo, della legge n. 47/1992. I rinvii successivi, per una sentenza che constata di non avere nulla da giudicare, dicono qualcosa sul modo in cui si stabilisce l’ordine di lavoro.

La seconda osservazione riguarda un’asimmetria che non si vede leggendo l’atto dall’inizio alla fine. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo sono stati interpellati, secondo l’art. 30 comma (1) della legge n. 47/1992, e nessuno ha comunicato alcun punto di vista. L’unica opinione istituzionale scritta del fascicolo appartiene alla Corte d’appello di Timișoara e coincide, in sostanza, con il ragionamento: è una questione di interpretazione. La soluzione che essa proponeva era però il rigetto in quanto infondata, non in quanto inammissibile. Le conclusioni del pubblico ministero, presenti nell’udienza del 4 dicembre 2025, non sono riassunte in alcun punto della sentenza, benché la formula di esame le elenchi tra gli atti tenuti in considerazione. La domanda è dunque rimasta pendente oltre quattro anni e due mesi senza che alcuna autorità centrale abbia ritenuto che meritasse una risposta scritta, e l’unica posizione espressa oralmente non è arrivata nel testo pubblicato.

La terza osservazione attiene alla qualità della redazione. Al paragrafo 4 il rinvio è fatto all’«art. 19 din Legea nr. 682/2020», un atto che non esiste; nel resto della sentenza lo stesso articolo è citato correttamente, dalla legge n. 682/2002. Il paragrafo 12 contiene la formula «lipsită de claritate și imprevizibilitate», priva di chiarezza e di imprevedibilità, che dice esattamente il contrario di quanto vuole. Più sotto, al paragrafo 14, in una causa penale su materie esplosive e protezione dei testimoni, si afferma che ai giudici spetta la competenza di stabilire se l’interpretazione e l’applicazione «da parte dell’organo fiscale» siano state compiute correttamente, frase rimasta visibilmente da una motivazione in materia tributaria. E al paragrafo 4, là dove si restituisce la censura, l’espressione censurata è citata senza la virgola che separa i materiali esplosivi da quelli nucleari, quindi proprio nella forma che l’autore denuncia come poco chiara. Nessuna delle quattro cambia la soluzione, ma tutte e quattro compaiono in un testo di due pagine, pronunciato dopo diversi rinvii successivi.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La sentenza dovrebbe riprodurre anche il testo della norma dalla quale dipende l’interesse dell’autore. Qui, l’art. 19 della legge n. 682/2002. Senza di esso il lettore vede il rifiuto di un beneficio, ma non ne vede le condizioni, quindi non può verificare nulla.
  • La risposta della procura a una domanda sull’applicazione dell’art. 19 dovrebbe essere motivata, non soltanto conclusiva. Una frase sulla condizione non soddisfatta avrebbe chiuso la discussione di questo fascicolo prima che arrivasse alla Corte e avrebbe risparmiato oltre quattro anni di attesa.
  • La legge n. 682/2002 dovrebbe rinviare espressamente agli atti che definiscono le materie esplosive. Una parentesi con la legge n. 126/1995 e con il capitolo del Codice penale eliminerebbe esattamente l’ambiguità che l’autore ha denunciato, senza cambiare nulla nel merito della disciplina.
  • La mancanza dei punti di vista andrebbe registrata con una conseguenza, non soltanto constatata. Quando quattro autorità interpellate non rispondono, il loro silenzio dovrebbe almeno essere motivato davanti alla Corte; altrimenti l’obbligo dell’art. 30 comma (1) della legge n. 47/1992 resta una formalità.
  • Le sentenze dovrebbero passare per una lettura di controllo prima della pubblicazione. Quattro errori visibili in due pagine, uno dei quali rinvia a un atto inesistente, si correggono in cinque minuti e non arriverebbero più nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial).

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 820 del 25 settembre 2026, pagine 9-10 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 9

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.