In breve

  • La Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata contro l’art. 7, l’art. 8 comma (1), (2) e (3) e l’art. 9 della vecchia forma dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
  • Nella pratica non cambia nulla per chi chiede oggi il patrocinio a spese dello Stato: i testi analizzati sono quelli precedenti alle modifiche apportate dalla Legea nr. 31/2023 e dalla Legea nr. 268/2024, già sostituiti dalla forma attuale della legge.
  • La decisione è definitiva e di applicazione generale, quindi chiude definitivamente i ricorsi costituzionali su questi testi per i vecchi fascicoli ancora pendenti.
Atto: Sentenza CCR n. 761/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 646 del 5 agosto 2026
Pronunciata: 11 dicembre 2025

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato contro le norme della vecchia legge sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il meccanismo con cui lo Stato paga o anticipa le spese di giudizio per le persone senza redditi sufficienti. La Decizia nr. 761/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) a quasi otto mesi dalla pronuncia, è la seconda sentenza della Corte costituzionale sull’accesso alla giustizia pubblicata di recente, dopo la decisione sul termine di 15 giorni per l’opposizione all’esecuzione forzata.

Il caso è nato da una domanda di patrocinio a spese dello Stato respinta nel 2019 dal Tribunale di Râmnicu Vâlcea. L’autrice dell’eccezione ha sostenuto che le soglie di reddito previste dalla legge (300 lei per membro della famiglia per il patrocinio integrale, 600 lei per il patrocinio al 50%) non erano state aggiornate tra il 2008 e il 2019, benché il salario minimo fosse aumentato in modo significativo in quel periodo, e che l’ambito delle spese coperte dal patrocinio massimo (l’equivalente di 10 salari minimi lordi) fosse troppo ristretto. La Corte ha respinto le censure, alcune come non motivate, altre nel merito, ritenendo che la fissazione delle soglie e dei criteri di concessione rientri nella scelta del legislatore, e non in un problema di costituzionalità.

Le stesse soglie di 300 e 600 lei sono arrivate di nuovo alla CCR, questa volta nella forma attuale dell’ordinanza, e la Corte ha confermato costituzionali anche queste.

Gli effetti che produce

Per chi chiede oggi il patrocinio a spese dello Stato, la decisione non cambia nulla nella pratica: i testi esaminati dalla Corte Costituzionale sono quelli della vecchia formulazione dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, già sostituiti dalla Legea nr. 31/2023 e, per l’art. 8 comma (3), dalla Legea nr. 268/2024. L’effetto reale è un altro: si chiude definitivamente una via di ricorso costituzionale per i vecchi fascicoli ancora pendenti, in cui i giudici applicano la forma precedente della legge, e i tribunali potranno respingere direttamente eccezioni simili, senza una nuova rimessione alla Corte.

Per il fascicolo che ha dato origine alla rimessione, la decisione viene comunicata al Tribunale di Râmnicu Vâlcea, che deciderà in via definitiva, sulla base della legge convalidata dalla Corte Costituzionale, la domanda di riesame del diniego del patrocinio a spese dello Stato.

Che cosa cambia rispetto a prima

  • Nulla nel testo: gli art. 7-9 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, nella formulazione esaminata dalla Corte Costituzionale, sono già superati dalle modifiche apportate dalla Legea nr. 31/2023 e dalla Legea nr. 268/2024; la forma attuale della legge non è interessata da questa decisione.
  • Si chiude una via di ricorso: gli argomenti relativi alle soglie non aggiornate e alla formulazione ritenuta poco chiara non possono più essere invocati come eccezione di incostituzionalità nei fascicoli disciplinati dalla vecchia forma della legge.
  • Giurisprudenza confermata: la Corte ribadisce, richiamando la Decizia nr. 592/2024 e la Decizia nr. 517/2022, che la fissazione delle soglie di reddito e dei criteri di concessione del patrocinio a spese dello Stato rientra nella scelta del legislatore, e non in un problema di costituzionalità.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Prevedibilità: i tribunali non devono più esaminare nel merito argomenti già decisi dalla Corte Costituzionale, e i vecchi fascicoli possono essere risolti più rapidamente.
  • Si conferma che lo Stato può fissare soglie di reddito per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, purché i criteri esistano e si applichino in modo uniforme a tutti i richiedenti.

Che cosa resta un problema

  • Le persone con fascicoli vecchi, disciplinati dalla forma precedente della legge, non ottengono alcun miglioramento delle condizioni di concessione del patrocinio, benché l’argomento sulle soglie non aggiornate avesse un fondamento reale (l’aumento del salario minimo tra il 2008 e il 2019).
  • La decisione non dice nulla sulle soglie in vigore oggi; chi cerca gli importi attuali deve consultare la forma aggiornata dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, non le cifre di questa decisione.

Consigli pratici

  1. Non usare le soglie di questa decisione come riferimento attuale: i 300 e 600 lei per membro della famiglia sono cifre storiche, della forma della legge precedente al 2023; verifica sempre la forma aggiornata dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008.
  2. Se ti è stata respinta una domanda di patrocinio a spese dello Stato: la domanda di riesame si presenta al tribunale che l’ha respinta, entro il termine previsto dalla legge, senza legame con questa decisione.
  3. Se hai un fascicolo vecchio, precedente al 2023, in cui si discutono queste soglie: la sentenza della Corte costituzionale chiude definitivamente l’argomento di incostituzionalità; concentrati sugli altri motivi ammissibili della tua domanda.
  4. Per spese di giudizio elevate: consulta un avvocato per verificare se rientri in una delle forme attuali di patrocinio a spese dello Stato (esenzione, riduzione, rateizzazione o rinvio delle tasse, pagamento dell’avvocato o del perito), secondo la legge oggi in vigore.

Domande frequenti

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale?
Ha respinto, come inammissibile, l’eccezione relativa all’art. 7 della vecchia forma dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, e, come infondata, l’eccezione relativa all’art. 8 comma (1), (2) e (3) e all’art. 9. Tutti i testi esaminati sono stati dichiarati costituzionali.
Perché la Corte Costituzionale ha esaminato una vecchia forma della legge, se nel frattempo è stata modificata?
Perché il fascicolo che ha dato origine alla rimessione risale al 2019-2020, e la Corte esamina gli effetti della legge che continua ad applicarsi a cause pendenti, anche se il testo è stato successivamente modificato dalla Legea nr. 31/2023 e dalla Legea nr. 268/2024.
Cambiano le soglie di reddito per il patrocinio a spese dello Stato?
No. La decisione non modifica nulla nella legge; le soglie in vigore oggi sono quelle della forma aggiornata dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, non le cifre di 300 e 600 lei discusse nella decisione.
La vecchia forma della legge può essere ancora impugnata sul piano costituzionale, con gli stessi argomenti?
No. La decisione è definitiva e di applicazione generale, quindi i tribunali respingeranno direttamente eccezioni simili, senza un nuovo esame nel merito.
Dove trovo le forme attuali del patrocinio a spese dello Stato?
Nell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, con le modifiche successive apportate dalla Legea nr. 31/2023 e dalla Legea nr. 268/2024, disponibile sul portale legislativo del Ministero della Giustizia.

La stessa logica, quella di non intervenire nelle scelte del legislatore relative ai diritti salariali aggiuntivi, si ritrova anche nella decisione con cui la Corte Costituzionale ha mantenuto la condizione salariale del 2022 per l’indennità di rischio dei veterinari sanitari.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo seguente è riprodotto in rumeno, la sua forma ufficiale di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Monitorul Oficial).

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 646 del 5 agosto 2026 16 pagine PDF, 364 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.