In breve

  • Un’impresa che sta in giudizio non può essere esentata dalla tassa giudiziaria di bollo, per quanto sia bloccata sul piano finanziario. Può ottenere soltanto la riduzione, la rateizzazione o il differimento del pagamento, e la Corte costituzionale ha appena confermato che questo limite è conforme alla Costituzione.
  • L’esenzione totale, attraverso il patrocinio a spese dello Stato, resta riservata alle persone fisiche. La Corte afferma che le due categorie non sono comparabili e che la differenza discende da una direttiva europea recepita nel diritto interno.
  • L’eccezione era stata sollevata da due società, una del distretto di Bistrița-Năsăud e una della Bulgaria, le cui domande di agevolazione sul pagamento della tassa erano state respinte. La decisione è stata presa all’unanimità.
Atto: Sentenza CCR n. 616/2025
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 582 del 15 luglio 2026
Pronunciata: 20 novembre 2025

Una società con i conti pignorati vuole agire in giudizio, ma non ha di che pagare la tassa di bollo. La legge le offre riduzione, rateizzazione o differimento, mai l’esenzione. Alla Corte costituzionale è stato chiesto se così le venga chiuso l’accesso alla giustizia, e la risposta è stata negativa. La Sentenza n. 616 del 20 novembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 582 del 15 luglio 2026, respinge in quanto infondata l’eccezione relativa all’articolo 42, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013. È la seconda volta in pochi mesi che lo stesso atto resiste a un attacco di questo tipo, dopo la pronuncia con cui la Corte ha respinto 18 fascicoli sulle tasse giudiziarie di bollo con un’unica sentenza.

Il testo censurato descrive che cosa può chiedere una persona giuridica. Il giudice le concede, su domanda, riduzioni, rateizzazioni o differimenti in due situazioni: quando la tassa rappresenta più del 10% della media del reddito netto degli ultimi tre mesi di attività, oppure quando il pagamento integrale non è possibile perché la società si trova in liquidazione o in scioglimento, o perché i suoi beni sono sottoposti a vincolo di indisponibilità. In via eccezionale, il giudice può concedere le stesse agevolazioni anche in altri casi, se ritiene, alla luce della situazione economico-finanziaria, che il pagamento della tassa nell’importo dovuto pregiudicherebbe in modo significativo l’attività corrente.

Le due autrici dell’eccezione, la società Genel Internațional del comune di Rebra, distretto di Bistrița-Năsăud, e la società Adi Construct Eood di Ruse, in Bulgaria, hanno lamentato proprio ciò che manca dall’elenco: la possibilità dell’esenzione, quando i conti sono pignorati o la società è in liquidazione. Hanno invocato anche una discriminazione rispetto alle persone fisiche, che possono essere esentate integralmente.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è che l’elenco delle agevolazioni resta chiuso. Una società che chiede al giudice l’esenzione dalla tassa di bollo chiede qualcosa che la legge non prevede, e la sentenza conferma che questa assenza non è incostituzionale. La domanda va formulata come riduzione, rateizzazione o differimento, altrimenti rischia il rigetto in partenza.

Il secondo effetto riguarda il patrocinio a spese dello Stato. La Corte riprende una formula netta della propria giurisprudenza: in nessun caso una persona giuridica può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008, che disciplina questo istituto, recepisce la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, e la scelta del legislatore romeno di riservarlo alle persone fisiche è conforme a quel quadro.

Il terzo effetto è la conferma della natura giuridica della tassa. L’obbligo di pagare la tassa giudiziaria di bollo è un’obbligazione tributaria, posta dalla legge speciale soltanto a carico di chi si rivolge alla giustizia. Tra chi paga e il giudice nasce un rapporto di diritto tributario, distinto dalla controversia con la controparte, e il processo comincia solo dopo che l’obbligo è stato adempiuto.

Il quarto effetto attiene all’argomento dell’uguaglianza. La Corte ripete il principio della Sentenza del Plenum n. 1 dell’8 febbraio 1994: l’uguaglianza nei diritti non significa uniformità, e a situazioni diverse corrisponde un trattamento diverso. Le persone giuridiche e quelle fisiche, anche se sono entrambe parti di una controversia, non si trovano in situazioni comparabili.

Il quinto effetto è che la soluzione si appoggia anche sulla giurisprudenza europea. La Corte richiama le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle cause Ashingdane contro Regno Unito, del 28 maggio 1985, e Larco e altri contro Romania, dell’11 ottobre 2007. Il diritto a un tribunale non è assoluto, e l’obbligo di pagare una tassa proporzionata alle domande formulate non costituisce una limitazione dell’accesso al giudice.

Il sesto effetto è pratico, per avvocati e amministratori. L’argomento dei conti pignorati o della liquidazione non apre una via nuova, ma rientra nella lettera b) del comma 2, che riguarda proprio la società in corso di liquidazione o di scioglimento e i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità. L’agevolazione esiste, solo che si chiama diversamente da esenzione.

Che cosa cambia rispetto a prima

Dal punto di vista normativo non è cambiato nulla. Il testo resta in vigore esattamente com’era, e la sentenza si limita a confermarlo. Ciò che cambia è il peso dell’argomento: dopo questa pronuncia, un giudice investito della stessa censura può respingerla rinviando a una giurisprudenza ormai costante.

La Corte stessa ricorda che i testi erano già stati verificati, con la Sentenza n. 188 del 26 marzo 2024, la Sentenza n. 28 del 16 febbraio 2023, la Sentenza n. 671 del 17 novembre 2016 e la Sentenza n. 749 del 16 dicembre 2014. La conclusione del 2025 è che non sono intervenuti elementi nuovi tali da modificare la soluzione e le motivazioni delle pronunce precedenti.

Vale la pena osservare anche il percorso dei fascicoli. La prima rimessione è arrivata dalla Corte d’appello di Iași, con ordinanza del 1° marzo 2018. La seconda dal Tribunale di Prahova, con ordinanza del 28 ottobre 2022. La Corte li ha riuniti d’ufficio, in base all’articolo 53, comma 5, della legge n. 47/1992, e li ha decisi insieme nel novembre 2025. Dalla prima rimessione alla pubblicazione della sentenza sono passati più di otto anni.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola è ora prevedibile. Un’impresa sa fin dall’inizio che cosa può chiedere e come deve formulare la domanda, senza più tentare la strada dell’esenzione.
  • La sentenza chiarisce, in una sola frase, un equivoco frequente: il patrocinio a spese dello Stato non si applica alle società, mai.
  • Il comma 3 resta una valvola di sfogo reale, perché consente agevolazioni anche al di fuori delle due situazioni elencate, sulla base della situazione economico-finanziaria.
  • La motivazione fondata sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo rende la soluzione difficile da contestare per via convenzionale.
  • La riunione dei due fascicoli ha fatto risparmiare tempo ed evitato due pronunce separate sulla stessa questione.

Che cosa resta un problema

  • Una società con tutti i conti pignorati resta, in pratica, senza accesso al giudice se nemmeno la rateizzazione è alla sua portata.
  • Il criterio della lettera a), la media del reddito netto degli ultimi tre mesi, è difficile da applicare a un’impresa che non ha più alcuna attività.
  • L’agevolazione del comma 3 dipende dalla valutazione del giudice, quindi l’esito può variare da un collegio all’altro.
  • Otto anni dalla prima rimessione alla pubblicazione significano che la società che ha sollevato l’eccezione ha ricevuto la risposta molto dopo che la sua controversia era andata avanti.
  • Né le Camere del Parlamento né l’Avvocato del Popolo hanno espresso il proprio punto di vista, benché fosse stato loro richiesto.

Consigli pratici

  1. Se la tua impresa non può pagare la tassa di bollo, chiedi la riduzione, la rateizzazione o il differimento, non l’esenzione. Una domanda di esenzione non ha fondamento legale e viene respinta.
  2. Deposita insieme alla domanda i documenti che mostrano la situazione economico-finanziaria: bilanci di verifica, bilancio d’esercizio, estratti conto, prova del pignoramento o del vincolo di indisponibilità dei beni.
  3. Verifica se rientri nella soglia del 10% della media del reddito netto degli ultimi tre mesi di attività. È l’unico criterio numerico del testo e il più facile da dimostrare.
  4. Se la società è in liquidazione o in scioglimento, invoca espressamente la lettera b) del comma 2. La tua situazione è nominata direttamente nella legge.
  5. Se non rientri in nessuna delle due situazioni, usa il comma 3 e argomenta in concreto come il pagamento inciderebbe sull’attività corrente.
  6. Ricorda che la riduzione può cumularsi con la rateizzazione o con il differimento, secondo il comma 4. Chiedile insieme, non una alla volta.
  7. Non costruire una strategia sul confronto con le persone fisiche. La Corte ha detto chiaramente che le due situazioni non sono comparabili.

Domande frequenti

Un’impresa può essere esentata dalla tassa giudiziaria di bollo?
No. Per le persone giuridiche la legge prevede soltanto riduzioni, rateizzazioni o differimenti del pagamento. L’esenzione, attraverso il patrocinio a spese dello Stato, è riservata alle persone fisiche.
Perché le persone fisiche possono essere esentate e le imprese no?
Perché il patrocinio a spese dello Stato recepisce la direttiva 2003/8/CE attraverso l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 51/2008, e il legislatore romeno lo ha riservato alle persone fisiche. La Corte ha ritenuto che le due categorie non si trovino in situazioni comparabili.
Che cosa posso chiedere in concreto se l’impresa non ha i soldi per la tassa?
La riduzione dell’importo, la rateizzazione del pagamento, il suo differimento, oppure la riduzione insieme a una delle altre due, secondo l’articolo 42, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 80/2013.
I conti pignorati sono un motivo sufficiente?
Il testo parla di beni sottoposti a vincolo di indisponibilità nei casi previsti dalla legge e di società in liquidazione o in scioglimento. Il giudice valuta caso per caso, e il comma 3 consente anche altre situazioni.
La sentenza cambia qualcosa nella legge?
No. È una pronuncia di rigetto, quindi il testo resta invariato e continua ad applicarsi come finora.
È stata una decisione unanime?
Sì. La Corte ha deciso all’unanimità, senza opinioni dissenzienti.
Da quando produce effetti?
È definitiva e generalmente obbligatoria dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, cioè dal 15 luglio 2026.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 582 del 15 luglio 2026 16 pagine PDF, 105 KB l'atto inizia a pagina 2

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.