In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, la questione sollevata da una società di vigilanza di Oradea e ha dichiarato conforme alla Costituzione l’obbligo, per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti, di assumere persone con disabilità nella misura minima del 4%.
- L’argomento secondo cui alcune attività, come la vigilanza, non possono essere svolte da persone con disabilità non esonera il datore di lavoro: la Corte ricorda che l’obbligo ha carattere alternativo, ossia può essere assolto anche con il versamento mensile al bilancio dello Stato o con acquisti da unità protette autorizzate.
- Chi è interessato: tutte le autorità e le istituzioni pubbliche e tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, con almeno 50 dipendenti. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dal 24 luglio 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 606 del 24 luglio 2026
Entrata in vigore: 24 luglio 2026
La quota del 4% per l’assunzione di persone con disabilità resta obbligatoria, anche per le imprese la cui attività richiede personale idoneo dal punto di vista medico. La Corte costituzionale ha respinto, in quanto infondata, la questione sollevata dalla società WGS Security Group S.R.L. di Oradea e ha dichiarato conforme alla Costituzione l’art. 78, commi 2 e 3, della legge n. 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità. È la seconda volta che la Corte convalida lo stesso meccanismo, dopo la sentenza n. 615 del 12 maggio 2011, e la pronuncia si aggiunge ad altre misure con cui lo Stato cerca di ridurre le barriere che le persone con disabilità incontrano, come il programma di accessibilità delle abitazioni mediante l’installazione di ascensori. La sentenza n. 7 del 15 gennaio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026.
La controversia da cui tutto è partito è di natura tributaria. La società di vigilanza ha ricevuto un avviso di accertamento con cui le sono state determinate le somme dovute per la mancata assunzione di persone con disabilità, lo ha impugnato e il reclamo le è stato respinto. È arrivata così davanti al Tribunale di Bihor, Sezione III contenzioso amministrativo e tributario, dove ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nel fascicolo n. 3.112/111/2020.
L’argomento della società aveva una logica semplice. La legge n. 333/2003 sulla vigilanza degli obiettivi impone che i compiti di vigilanza siano svolti soltanto da persone abilitate, e l’abilitazione è rilasciata solo a chi risulta idoneo dal punto di vista medico. Di conseguenza, sosteneva la società, l’obbligo di assumere persone con disabilità è impossibile da adempiere per il suo profilo di attività e si trasforma in una tassa mascherata. In più, le istituzioni pubbliche di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza nazionale sono espressamente escluse dall’art. 78, comma 4, pur svolgendo attività analoghe, il che falserebbe la concorrenza.
Il fatto insolito è che il giudice remittente le ha dato ragione. Il Tribunale di Bihor ha ritenuto la questione fondata nella misura in cui l’obbligo non è commisurato ai posti di lavoro che possono essere effettivamente occupati da persone con disabilità, e ha osservato che, in questo modo, l’obbligo si trasforma in pratica in una sanzione per determinati operatori economici. Il Pubblico ministero ne ha chiesto il rigetto. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno trasmesso alcun punto di vista.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è processuale e immediato. La decisione è definitiva e generalmente vincolante dalla pubblicazione, quindi i giudici del contenzioso amministrativo e tributario che decidono controversie identiche sono vincolati alla conclusione della Corte. La stessa questione non può più essere sollevata, ai sensi dell’art. 29, comma 3, della legge n. 47/1992, e i ricorsi contro gli avvisi di accertamento emessi su questo fondamento restano privi dell’argomento costituzionale.
Il secondo effetto riguarda direttamente i bilanci dei datori di lavoro. La soglia dei 50 dipendenti e la quota minima del 4% restano in vigore così come sono. Il datore di lavoro che non copre quei posti con persone con disabilità versa mensilmente al bilancio dello Stato il salario base minimo lordo nazionale garantito moltiplicato per il numero dei posti di lavoro non occupati, ai sensi dell’art. 78, comma 3, lettera a).
Il terzo effetto è quello che molti datori di lavoro ignorano e che la Corte mette in evidenza: l’obbligo ha carattere alternativo. La lettera b) dello stesso comma consente il versamento di almeno il 50% della somma al bilancio dello Stato, mentre con la differenza fino al livello previsto dalla lettera a) il datore di lavoro può acquistare, sulla base di un partenariato, prodotti o servizi realizzati con l’attività propria delle persone con disabilità occupate in unità protette autorizzate, ossia operatori economici riconosciuti dallo Stato romeno che impiegano persone con disabilità. In altre parole, metà del denaro può tornare nell’economia sotto forma di prodotti e servizi effettivamente ricevuti, invece di uscire interamente come versamento.
Il quarto effetto riguarda i limiti del controllo di costituzionalità ed è utile da tenere a mente in qualsiasi controversia futura. La Corte ha espressamente rifiutato di esaminare la pretesa contraddizione tra la legge n. 333/2003 e la legge n. 448/2006, perché, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 47/1992, essa verifica il rispetto della Costituzione, non la concordanza tra due leggi. Il conflitto tra il requisito dell’idoneità medica per gli addetti alla vigilanza e la quota del 4% resta dunque un problema di applicazione della legge, che si risolve davanti al giudice del merito o con l’intervento del legislatore, non davanti alla Corte costituzionale.
Il quinto effetto è di principio. La Corte riafferma che la libertà economica si manifesta soltanto nei limiti imposti dal rispetto dei diritti e degli interessi legittimi di tutti, e che la quota del 4% è la concretizzazione legislativa dell’obbligo che l’art. 50 della Costituzione pone a carico dello Stato. Nella stessa linea vengono richiamati l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 27, lettere g) e h), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Romania con la legge n. 221/2010.
Che cosa cambia rispetto a prima
Sul piano giuridico non cambia nulla. La Corte conferma un meccanismo che funziona dal 2006 e che aveva già convalidato una volta, con la sentenza n. 615 del 12 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 513 del 20 luglio 2011. Ciò che cambia è la posizione processuale dei datori di lavoro che speravano che la specificità della loro attività li facesse uscire dall’ambito dell’obbligo.
Un dettaglio tecnico merita una spiegazione, perché può confondere. La Corte si è pronunciata sul testo nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 81/2021, ossia sulla versione applicabile alla controversia pendente davanti al Tribunale di Bihor. La regola deriva dalla sentenza n. 766 del 15 giugno 2011: una norma non più in vigore può comunque essere sottoposta al controllo di costituzionalità finché da essa dipende la soluzione di un processo in corso.
La conclusione pratica è però che la decisione non riguarda un testo da museo. Il comma 2, con la soglia dei 50 dipendenti e la quota del 4%, è oggi identico a quello esaminato. Il comma 3 è stato modificato dalla legge n. 81/2021, in vigore dal 16 aprile 2021, ma la modifica ha toccato la formulazione, non la struttura: le due opzioni sono rimaste e alla lettera b) l’espressione « prodotti o servizi » è diventata « prodotti e/o servizi ». Anche l’esclusione prevista al comma 4 per le istituzioni pubbliche di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza nazionale, che la società denunciava come discriminatoria, è rimasta invariata.
Il percorso tra le due versioni è stato accidentato e spiega perché il testo esaminato contiene entrambe le opzioni. L’ordinanza d’urgenza del Governo n. 60/2017 aveva eliminato la possibilità del partenariato con le unità protette e aveva lasciato soltanto il versamento al bilancio. Con la sentenza n. 906 del 16 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 79 del 25 gennaio 2021, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità di quelle modifiche, che hanno cessato di produrre effetti giuridici l’11 marzo 2021, poiché il legislatore non è intervenuto nel termine di 45 giorni. La legge n. 81/2021 ha poi sancito il ritorno al sistema con due opzioni.
Sempre la legge n. 81/2021 ha aggiunto due nuovi commi, (4^2) e (4^3), che riguardano le unità protette autorizzate costituite nell’ambito delle organizzazioni delle persone con disabilità. Queste possono svolgere anche attività di vendita o di intermediazione, a condizione che almeno il 75% dell’utile sia destinato ai programmi di integrazione socioprofessionale, e hanno l’obbligo di presentare ogni anno una relazione finanziaria. Le intermediazioni possono riguardare soltanto prodotti o servizi offerti da un’altra unità protetta autorizzata.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Mantiene in piedi il principale strumento con cui la legge spinge il mercato del lavoro verso l’assunzione di persone con disabilità, un obiettivo assunto sul piano costituzionale con l’art. 50 e sul piano internazionale con la Convenzione delle Nazioni Unite.
- Porta prevedibilità fiscale. Gli avvisi di accertamento emessi dagli organi fiscali su questo fondamento non rischiano più di essere annullati in blocco e il bilancio dello Stato non si trova di fronte a richieste di rimborso.
- Riporta all’attenzione dei datori di lavoro l’opzione della lettera b), molto meno usata del semplice versamento, benché consenta di trasformare metà della somma in prodotti e servizi effettivamente ricevuti.
- Sostiene indirettamente le unità protette autorizzate, che dipendono da questi partenariati per mantenere i propri posti di lavoro.
Che cosa resta un problema
- Il problema di fondo segnalato dal Tribunale di Bihor resta irrisolto: l’obbligo si calcola sul numero totale dei dipendenti, non sui posti che possono essere effettivamente occupati da persone con disabilità.
- Per i datori di lavoro dei settori con requisiti legali di idoneità medica, come la vigilanza, l’obbligo funziona in pratica quasi esclusivamente come un pagamento, non come uno strumento di assunzione.
- La differenza di trattamento tra le istituzioni pubbliche di difesa, ordine pubblico e sicurezza nazionale, che sono escluse, e le imprese private che svolgono attività analoghe resta nella legge, e la Corte non la esamina nel merito in questa decisione.
- La Corte non può risolvere la contraddizione tra la legge n. 333/2003 e la legge n. 448/2006, e il segnale che ne esista una è venuto proprio dal giudice remittente. La soluzione spetta al legislatore, che finora non è intervenuto.
- Gli importi crescono automaticamente insieme al salario minimo, perché il versamento si calcola in rapporto a quest’ultimo, senza alcuna correlazione con la situazione concreta di ciascun datore di lavoro.
Consigli pratici
- Verificate come calcolate la soglia dei 50 dipendenti. Si fa riferimento al numero totale dei dipendenti e il superamento della soglia, anche solo temporaneo, fa scattare l’obbligo per i mesi interessati. Il numero dei posti non occupati si determina secondo le norme di attuazione, non a discrezione del datore di lavoro.
- Se versate già l’intero importo, confrontatelo con l’opzione dell’art. 78, comma 3, lettera b). Versando almeno il 50% al bilancio e usando il resto per acquisti da unità protette autorizzate, ricevete prodotti o servizi in cambio di metà della somma, invece di non ricevere nulla.
- Chiedete al fornitore la prova dell’autorizzazione come unità protetta, valida alla data della fattura, e verificate che i prodotti o i servizi siano realizzati con l’attività propria delle persone con disabilità che vi lavorano. Sono esattamente le condizioni previste dal testo e il controllo fiscale le verifica.
- Non fate affidamento sull’argomento secondo cui la vostra attività non può essere svolta da persone con disabilità. Dopo questa decisione non ha più fondamento costituzionale. Analizzate invece i posti amministrativi, commerciali o di supporto, dove l’inserimento è possibile.
- Se avete già una causa pendente contro un avviso di accertamento, valutate con l’avvocato se la domanda si fondava esclusivamente sulla illegittimità costituzionale. In tal caso, spostate la difesa su motivi di fatto, per esempio il modo di calcolo del numero dei dipendenti o del periodo.
- Tenete presente che il monitoraggio e il controllo del rispetto dell’art. 78, commi 2 e 3, spettano agli organi fiscali dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF), quindi l’obbligo si dichiara e si verifica attraverso il normale circuito fiscale, non tramite l’Ispettorato del lavoro.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, concretamente, la Corte costituzionale?
La mia azienda ha 52 dipendenti, ma il profilo di attività richiede l’idoneità medica. Sono esonerata?
Quanto si paga se non assumo persone con disabilità?
La decisione riguarda un testo vecchio. Conta ancora oggi?
Perché la Corte ha esaminato una versione del testo che non era più in vigore?
Che cos’è un’unità protetta autorizzata?
Chi verifica il rispetto dell’obbligo?
Da quando produce effetti la decisione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 606 del 24 luglio 2026 16 pagine PDF, 117 KB l'atto inizia a pagina 7
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
