In breve
- Un processo può tornare al giudizio una sola volta. Quando il giudice che tratta il ricorso annulla la sentenza e rinvia il fascicolo al giudice precedente, questo rinvio si fa una sola volta in tutto il processo. Se cade anche la seconda sentenza, il giudice del ricorso decide lui stesso il merito, e la sentenza che pronuncia non può più essere impugnata né con appello né con ricorso.
- La regola resta esattamente come era. La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità dei voti, la contestazione dell’art. 498 comma (2) del Codice di procedura civile. Nella legge non è cambiata una virgola, ma la motivazione della Corte vincola tutti i giudici del paese dal 18 settembre 2026.
- Il motivo che la Corte indica è proprio la durata dei processi. Il limite di un solo rinvio esisterebbe perché il processo non si allunghi con il passaggio del fascicolo da un giudice all’altro. La Corte ha tenuto questo fascicolo 2.050 giorni fino alla pronuncia e altri 213 giorni fino alla pubblicazione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial), Parte I, n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 2-3
Entrata in vigore: 18 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione
In un processo civile arrivato al ricorso, il fascicolo si può rinviare al giudizio una sola volta, e la Corte costituzionale ha deciso che questa regola non chiude a nessuno la strada verso la giustizia. La Sentenza n. 133 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 795 del 18 settembre 2026, respinge in quanto infondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata da una persona fisica contro l’art. 498 comma (2) del Codice di procedura civile. Il fascicolo è arrivato alla Corte per una via indiretta, che vale la pena di ricordare per chiunque voglia contestare una legge nel proprio processo: la Corte d’appello di Bacău ha rifiutato di rimettere la questione alla Corte costituzionale, e l’Alta Corte di cassazione e giustizia ha accolto il ricorso contro quel rifiuto, per la via con cui il rifiuto di rimettere la questione alla Corte costituzionale si impugna entro 48 ore, e ha trasmesso l’eccezione con la Decisione n. 3.252 dell’8 luglio 2020.
Il testo messo in discussione riguarda ciò che avviene dopo che una sentenza è annullata in sede di ricorso. La regola di base, scritta nel comma (1) dello stesso articolo, è che il giudice che ha accolto il ricorso tiene il fascicolo presso di sé e decide lui stesso il merito, sia nello stesso giorno sia a un’udienza successiva. Il comma (2) prevede l’eccezione: il fascicolo si rinvia al giudice la cui sentenza è stata annullata, oppure a un altro giudice di pari grado della stessa circoscrizione, in due situazioni determinate. La prima, quando il giudice precedente ha definito il processo senza entrare nel merito, per esempio ha accolto un’eccezione e si è fermato lì. L’altra, quando il giudizio si è svolto in assenza della parte che non era stata regolarmente citata, sia all’assunzione delle prove sia alla discussione del merito. E questo rinvio, dice il testo, si fa «o singură dată în cursul procesului», cioè una sola volta nel corso del processo.
L’articolo si applica ai ricorsi trattati dai tribunali e dalle corti d’appello. Presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia opera l’art. 497, che prevede lo stesso limite, anch’esso di un solo rinvio nel corso del processo.
L’autrice dell’eccezione ha mostrato che la sua controversia era stata due volte davanti ai giudici di merito e che entrambe le volte erano state pronunciate soluzioni con le quali il giudice si era spogliato della causa senza esaminare il merito. Il suo argomento, in sostanza: se anche la sentenza successiva al rinvio evita il merito, un secondo rinvio non è più possibile, così il merito del processo finisce per essere deciso in primo e ultimo grado dalla corte d’appello, come giudice del ricorso, con una sentenza che nessuno può più impugnare. Ha invocato l’art. 21 comma (1) della Costituzione, sul libero accesso alla giustizia, e l’art. 129, sui mezzi di impugnazione.
La Corte ha risposto che, comunque si concatenino le fasi del processo, la parte che ha proposto ricorso riceve sempre un giudizio sul merito, con tutte le garanzie di un processo equo, compresa la possibilità di difendersi pienamente. Il limite di un solo rinvio ha, nella lettura della Corte, il compito di accorciare la procedura, non di chiuderla: senza di esso, il fascicolo potrebbe passare da un giudice all’altro un numero illimitato di volte. La soluzione del legislatore è, scrive la Corte nel paragrafo 16, «rațională», cioè razionale, perché dà alla parte la possibilità di un nuovo ciclo processuale, e soltanto dopo quel ciclo il giudice del ricorso trattiene la causa presso di sé.
Sul merito della critica relativa all’accesso alla giustizia, la Corte ha ripetuto una posizione che sostiene da oltre vent’anni: la Costituzione non obbliga il legislatore a garantire il passaggio per tutti i gradi di giurisdizione in ogni causa, e l’art. 129 prevede che l’esercizio dei mezzi di impugnazione avvenga «în condițiile legii», cioè alle condizioni stabilite dalla legge. Ha rinviato alla propria giurisprudenza, tra l’altro alla Sentenza n. 192 del 3 aprile 2014 e alla Sentenza n. 500 del 30 giugno 2015, che dicono, nei paragrafi indicati, esattamente ciò che la sentenza di ora attribuisce loro.
Più avanti, la Corte si è appoggiata sulla giurisprudenza di Strasburgo. L’art. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un’autorità nazionale, quindi l’accesso a un grado di giurisdizione, non a tutti, e il diritto a due gradi di giurisdizione è garantito, dall’art. 2 del Protocollo n. 7, soltanto in materia penale. Nella causa Golder contro Regno Unito, la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già stabilito, nel 1975, che il diritto di accesso ai tribunali non è assoluto.
L’ultimo appoggio è il più vicino al testo in discussione. Con la Sentenza n. 454 del 4 luglio 2018, la Corte aveva analizzato il limite di un solo rinvio e aveva detto che si tratta di una scelta del legislatore, prevista anche per i tribunali e le corti d’appello, proprio nelle due situazioni del testo ora criticato. La disciplina della procedura di giudizio appartiene al legislatore, secondo l’art. 126 comma (2) della Costituzione, e questi ha un ampio margine di apprezzamento fin tanto che rispetta la Costituzione.
La sentenza è stata adottata all’unanimità dei voti ed è definitiva e generalmente vincolante.
Gli effetti che produce
Per chi ha un processo pendente, l’effetto immediato della sentenza è zero in diritto e considerevole nella pratica. In diritto non cambia nulla: l’art. 498 comma (2) resta in vigore parola per parola, nella forma ripubblicata del Codice di procedura civile del 10 aprile 2015, forma che da allora non è più stata modificata e che è esattamente quella analizzata dalla Corte. Nella pratica, dal 18 settembre 2026 la motivazione di questa sentenza vincola tutti i giudici, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione, quindi un giudice non può più trattare la questione come aperta.
La conseguenza concreta per una parte del processo si conta, letteralmente. Se il vostro fascicolo è già stato rinviato una volta al giudizio dopo un ricorso accolto, il rinvio si è consumato. Al successivo annullamento, il giudice del ricorso deciderà lui stesso il merito, e la sua sentenza è definitiva, secondo l’art. 634 comma (1) punto 5 del Codice di procedura civile, anche se con essa si risolve il merito della causa. Non seguono né appello né ricorso.
Da qui esce una conseguenza di strategia che la sentenza non dice, ma impone: il secondo ciclo di giudizio sul merito è l’ultimo in cui si assumono prove davanti a un giudice che le può valutare liberamente. Qualunque testimone, perizia o documento lasciato a un’altra volta va perduto, perché il giudice del ricorso che trattiene la causa giudica il merito su un fascicolo già formato, non riapre il processo da zero.
Questa eccezione può essere sollevata di nuovo da qualcun altro, in un altro processo, dal momento che la Corte l’ha respinta, non ha constatato l’incostituzionalità. Ma sulle critiche già analizzate, cioè il libero accesso alla giustizia e l’esercizio dei mezzi di impugnazione, la motivazione vincola il giudice, quindi una domanda che le ripeta non può portare a un’altra soluzione. Per contare, un’eccezione nuova deve portare altre critiche di costituzionalità.
Una cosa che la sentenza non tocca: presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia si applica l’art. 497, non il testo qui discusso. Il limite è lo stesso, di un solo rinvio, ma la norma è un’altra, e chi invoca la sentenza di ora deve citare l’articolo che si adatta al proprio processo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo della legge non è cambiato nulla. La formulazione dell’art. 498 comma (2) è la stessa del 10 aprile 2015, quando il Codice di procedura civile è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 247. A differenza dell’articolo vicino, l’art. 497, che è stato modificato nel dicembre 2018, questo testo non è mai stato toccato.
Quello che è cambiato è il suo statuto. Fino a ora il limite di un solo rinvio era stato verificato dalla Corte costituzionale una sola volta, nel 2018, e in un contesto diverso: la Sentenza n. 454 del 4 luglio 2018 è stata pronunciata prima della promulgazione di una legge di modifica del Codice di procedura civile, su critiche che riguardavano la qualità della redazione e la chiarezza della norma. Il testo del comma (2), nella forma in cui si applica nei processi reali, non era mai stato messo a confronto con l’art. 21 e con l’art. 129 della Costituzione. Dal 18 settembre 2026 lo è stato, e la risposta è pubblica e vincolante.
È cambiato anche il tono. Nel 2018, quando ha esaminato lo stesso limite, la Corte aveva riconosciuto apertamente il suo prezzo: se il rinvio non si può più fare, le parti «nu vor mai putea exercita apelul și recursul», cioè non potranno più esercitare l’appello e il ricorso, e questo rientra nella scelta del legislatore. Nel 2026 lo stesso limite è presentato attraverso ciò che resta, non attraverso ciò che si perde: «recurentul va beneficia întotdeauna de o judecată a fondului», cioè il ricorrente avrà sempre un giudizio sul merito. Entrambe le formulazioni sono vere e descrivono lo stesso meccanismo, ma quella del 2018 dice più chiaramente che cosa la parte dia in cambio.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il processo ha una fine. Senza il limite di un solo rinvio, un fascicolo può salire e scendere tra i giudici senza fine, e ogni giro aggiunge anni.
- Il merito si giudica sempre. Perfino nello scenario peggiore, qualcuno si pronuncia su quello che la parte chiede, e quel qualcuno è un giudice, con prove e con discussione.
- La regola è prevedibile e contabile. Una parte può dire in qualunque momento, guardando nel fascicolo, se abbia ancora o no un rinvio disponibile.
- La motivazione è ora pubblica e vincolante per tutti i giudici, quindi lo stesso problema non si risolve più in modo diverso da una corte all’altra.
- La sentenza è stata adottata all’unanimità, senza opinione dissenziente, il che rende poco probabile un cambiamento di giurisprudenza negli anni successivi.
Che cosa resta un problema
- Il merito può essere giudicato una sola volta, dalla corte d’appello, senza alcun mezzo di impugnazione. La parte che perde là non ha più dove portare l’errore, quanto grande esso sia.
- La parte paga per gli errori dei giudici. Il rinvio si consuma anche quando il motivo è esclusivamente del magistrato, per esempio una citazione irregolare o un’eccezione accolta per errore.
- Il testo non dice che cosa succede quando il giudice del rinvio evita il merito una seconda volta. Proprio la situazione denunciata in questo fascicolo resta senza una soluzione scritta nella legge.
- L’argomento della durata si ritorce contro la Corte. Il fascicolo è rimasto 2.050 giorni fino alla pronuncia, e la motivazione di una norma pensata per accorciare i processi è comparsa 213 giorni dopo essere stata deliberata.
- Le considerazioni vincolano soltanto dalla pubblicazione. Tra il 17 febbraio e il 18 settembre 2026, i giudici che avevano lo stesso problema in trattazione non avevano nulla da guardare.
- La sentenza non cambia più nulla per la parte che l’ha avviata. La risposta è arrivata a più di cinque anni e mezzo dalla rimessione, in una controversia il cui numero di fascicolo porta l’anno 2017.
Consigli pratici
- Guardate nel fascicolo e contate i rinvii. Se compare già una sentenza di ricorso con la quale la causa è stata rinviata per un nuovo giudizio, la quota di rinvii si è esaurita, e il successivo annullamento sarà giudicato presso il giudice del ricorso.
- Trattate il secondo ciclo di merito come l’ultimo. Chiedete tutte le prove là, anche se sembrano superflue, perché il giudice del ricorso che trattiene la causa giudica sul fascicolo esistente.
- Se il giudice si prepara a spogliarsi della causa senza entrare nel merito, ditegli per iscritto quale conseguenza ciò comporta per il fascicolo. Un’ordinanza che accoglie un’eccezione di procedura può costare il solo rinvio che vi era rimasto.
- Verificate quale articolo si applica al vostro processo. Per i ricorsi trattati dal tribunale o dalla corte d’appello è l’art. 498 comma (2), e presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia l’art. 497.
- Non sollevate la stessa eccezione di incostituzionalità con gli stessi argomenti. Dal 18 settembre 2026 la motivazione di questa sentenza lega il giudice, e la domanda sarà respinta. Una critica nuova deve attaccare qualcosa di diverso dall’accesso alla giustizia e dai mezzi di impugnazione.
- Se chiedete comunque la rimessione alla Corte costituzionale e il giudice rifiuta, avete 48 ore dalla pronuncia per impugnare l’ordinanza, e il ricorso si tratta entro 3 giorni. È proprio così che il fascicolo in esame è arrivato alla Corte.
Domande frequenti
Che cosa cambia per me, se ho un processo pendente?
Che significa, in breve, «cassazione con rinvio una sola volta»?
Quali sono le due situazioni in cui il fascicolo si rinvia?
Che cosa succede se il giudice evita il merito anche la seconda volta?
La sentenza del giudice del ricorso che decide il merito si può ancora impugnare?
La regola si applica anche presso l’Alta Corte di cassazione e giustizia?
Da quando vincola la sentenza?
Se l’eccezione è stata respinta, qualcuno può sollevarla di nuovo?
Quanto è durato fino alla risposta?
Dove trovo il testo ufficiale?
Analisi della redazione
L’atto è pulito. La soluzione tiene, il fondamento si verifica, e la citazione dell’art. 498 comma (2) corrisponde parola per parola alla forma in vigore del Codice di procedura civile. I rinvii alla propria giurisprudenza si sostengono: la Sentenza n. 192 del 2014 e la Sentenza n. 500 del 2015 dicono, nei paragrafi indicati, ciò che la sentenza di ora attribuisce loro, e la Sentenza n. 454 del 2018 contiene, nei paragrafi 49 e 51, proprio le formulazioni qui riprese. Corretto è anche un dettaglio che altre sentenze hanno sbagliato: la decisione Golder contro Regno Unito è datata 21 febbraio 1975, la data reale, mentre la Sentenza della Corte n. 25 del 3 febbraio 2015, della stessa serie di precedenti, la indica come 25 febbraio 1975. Non c’è nulla da segnalare in errata, e questo è il risultato corretto.
Il valore della sentenza non sta nel dispositivo, ma nel paragrafo 16, dove la Corte spiega perché il limite è costituzionale: esso ha il compito di «a diminua durata excesivă a procedurii prin trimiteri repetate spre rejudecare», cioè di ridurre la durata eccessiva della procedura attraverso rinvii ripetuti per un nuovo giudizio. L’argomento riguarda il tempo. Ora, proprio sul tempo la sentenza si legge nel modo peggiore. L’Alta Corte di cassazione e giustizia ha rimesso la questione alla Corte con la Decisione n. 3.252 dell’8 luglio 2020, la pronuncia è arrivata il 17 febbraio 2026, dopo 2.050 giorni, e la pubblicazione il 18 settembre 2026, altri 213 giorni più tardi, in totale 2.263 giorni, oltre sei anni. Il fascicolo di merito da cui tutto è partito porta l’anno 2017 nel numero.
Qui interviene una cifra che non si vede leggendo l’atto. L’art. 60 comma (1) della legge n. 47/1992 prevede che il termine per la redazione di una sentenza sia di non oltre 30 giorni dalla pronuncia, quindi la redazione di questa sentenza doveva concludersi il 19 marzo 2026. Il resto, 183 giorni, scorre in un intervallo che nessuna norma copre: né l’art. 147 comma (4) della Costituzione né l’art. 11 comma (3) della legge n. 47/1992 fissano un termine di pubblicazione. Nello stesso fascicolo, i termini imposti alla parte si misurano in altro modo. Per arrivare alla Corte, l’autrice dell’eccezione ha avuto 48 ore per impugnare il rifiuto di rimessione, e il ricorso si è trattato, per legge, entro 3 giorni. Il termine di ricorso è di 30 giorni. L’istituzione che giudica non ha alcun termine per il passaggio finale, e la conseguenza non è simbolica: secondo l’art. 147 comma (4), la sentenza vincola soltanto dalla pubblicazione, quindi nei 213 giorni trascorsi dopo la pronuncia i giudici con lo stesso problema in trattazione hanno deciso senza la motivazione che ora li lega.
Dalla combinazione dei due commi dell’art. 498 esce una seconda osservazione. Il comma (2) concede un rinvio, il comma (1) dice che, per il resto, il giudice del ricorso trattiene la causa, e l’art. 634 comma (1) punto 5 del Codice di procedura civile rende definitiva la sentenza pronunciata in sede di ricorso anche quando risolve il merito. Messo tutto assieme: dopo un solo rinvio consumato, il merito di una controversia può essere giudicato la prima e l’ultima volta dalla corte d’appello, senza appello e senza ricorso. La Corte del 2026 descrive questo attraverso ciò che resta, dicendo che «recurentul va beneficia întotdeauna de o judecată a fondului». La Corte del 2018, nel paragrafo 50 della Sentenza n. 454, descriveva la stessa cosa attraverso ciò che si perde: «practic, părțile nu vor mai putea exercita apelul și recursul». È la stessa norma, spiegata dalla stessa istituzione, una volta dalla prospettiva del guadagno e una volta dalla prospettiva del costo. Il lettore ha bisogno di entrambe.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine di pubblicazione per le sentenze della Corte costituzionale. La legge dà alla Corte 30 giorni per redigere una sentenza, ma nessuno per pubblicarla, e fino alla pubblicazione la motivazione non vincola nessuno. Un termine scritto, per esempio 30 giorni dalla redazione, ridurrebbe l’intervallo in cui i giudici trattano lo stesso problema senza il riferimento vincolante.
- L’art. 498 comma (2) dovrebbe dire che cosa succede alla seconda elusione del merito. La situazione denunciata in questo fascicolo, un giudice che si spoglia della causa due volte senza esaminare il merito, non ha una risposta scritta nel testo. Una frase che indichi espressamente che in questo caso il giudice del ricorso trattiene la causa e decide il merito risparmierebbe alle parti un processo di sei anni per scoprire la risposta.
- Il giudice che rinvia la causa per la prima e unica volta dovrebbe dirlo nella sentenza. Una menzione esplicita, del tipo «il rinvio previsto dall’art. 498 comma (2) si esaurisce con la presente sentenza», renderebbe visibile nel fascicolo ciò che oggi va dedotto, e la parte saprebbe che il ciclo successivo è l’ultimo in cui può far assumere le proprie prove.
- La sentenza dovrebbe essere disponibile pubblicamente alla pronuncia, con la menzione che non vincola ancora. I giudici e le parti potrebbero vedere il ragionamento dal giorno in cui esiste, senza che questo ne cambi il regime giuridico stabilito dall’art. 147 comma (4) della Costituzione.
- La Corte dovrebbe indicare in ogni sentenza perché ha superato il termine di redazione. Una riga sul motivo del ritardo trasforma un intervallo non misurato in informazione pubblica e dà al Parlamento un fondamento per discutere le risorse della Corte, invece di lasciare che la cifra sia calcolata dal lettore.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 795 del 18 settembre 2026, pagine 2-3 16 pagine PDF, 110 KB l'atto inizia a pagina 2
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
