In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto in quanto infondata, all’unanimità, l’eccezione con cui si contestavano le regole di motivazione del ricorso contro il rifiuto di un giudice di rimettere la questione alla Corte. Nella legge non cambia nulla.
  • Conta la motivazione della sentenza: il ricorso di 48 ore previsto dall’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992 è un mezzo di impugnazione speciale, che non si integra con le regole di motivazione del Codice di procedura civile. I motivi si scrivono nell’atto di ricorso stesso, non in un atto depositato più tardi.
  • La Corte ripete che il livello di motivazione richiesto è basso: basta dimostrare che l’eccezione respinta soddisfaceva le condizioni di ammissibilità dell’art. 29 commi (1)-(3), mentre lo sviluppo esteso può avvenire con conclusioni scritte o con la discussione orale.
Atto: Sentenza CCR n. 281/2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 735 del 1° settembre 2026
Entrata in vigore: 1° settembre 2026, data della pubblicazione

Quando un giudice rifiuta di trasmettere il fascicolo alla Corte costituzionale, la parte ha 48 ore per impugnare il rifiuto, e i motivi devono essere scritti nell’atto di ricorso stesso. La Corte costituzionale ha confermato la regola con la sentenza n. 281 del 26 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 735 del 1° settembre 2026, con cui ha respinto in quanto infondata, all’unanimità, l’eccezione di incostituzionalità sollevata in un fascicolo dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia. È il secondo rigetto in materia di procedura civile pubblicato negli ultimi giorni, dopo quello con cui la domanda di penalità per ogni giorno di ritardo è rimasta senza mezzo di impugnazione: anche lì la Corte ha lasciato la legge intatta, ma ha spiegato a lungo il perché.

L’eccezione è stata sollevata da Marian Turbatu nel fascicolo n. 2.410/1/2021 dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Seconda Sezione civile, in una causa che aveva per oggetto proprio il ricorso contro un’ordinanza con cui era stata respinta la domanda di rimessione alla Corte costituzionale. Il giudice aveva rilevato d’ufficio la nullità del ricorso, in relazione alla data in cui i motivi erano stati depositati. Per sfuggire alla nullità, il ricorrente ha impugnato tre testi contemporaneamente.

Il primo è l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992, che disciplina proprio questo ricorso: se l’eccezione è inammissibile, il giudice respinge la domanda di rimessione con ordinanza motivata, e l’ordinanza può essere impugnata soltanto con ricorso davanti al giudice immediatamente superiore, entro 48 ore dalla pronuncia; il ricorso si decide entro 3 giorni. Il secondo è l’art. 470 comma (5) del Codice di procedura civile, secondo cui, quando il termine di appello decorre da un momento diverso dalla comunicazione della decisione, la motivazione dell’appello si deposita entro un termine di pari durata, che decorre però dalla comunicazione. Il terzo è l’art. 487 comma (1) del Codice di procedura civile, secondo cui il ricorso si motiva con l’atto di ricorso stesso, salvi i casi previsti dall’art. 470 comma (5), applicabili anche in sede di ricorso.

Il ricorrente ha sostenuto che i tre testi violano gli art. 16, 21 e 24 della Costituzione, cioè l’uguaglianza dei diritti, il libero accesso alla giustizia e il diritto di difesa. La Corte ha esaminato una per una tutte e tre le censure e le ha respinte. Il collegio era composto da nove giudici, presieduto da Elena-Simina Tănăsescu, e la sentenza è stata adottata all’unanimità. Non ha opinioni dissenzienti né opinioni concorrenti.

L’obbligo di motivazione è stato in discussione anche in un’altra sentenza recente, con cui la CCR ha esaminato se il giudice debba rispondere puntualmente agli argomenti presentati dalle parti proprio nella motivazione della sentenza.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è il più semplice: nel diritto non cambia nulla. Tutti e tre i testi restano in vigore, nella forma attuale, e i giudici continuano ad applicarli esattamente come prima del 1° settembre 2026. La Corte ha constatato che non sono intervenuti elementi nuovi tali da imporre un ripensamento della propria giurisprudenza.

Il secondo effetto è quello che conta per la pratica. Le sentenze della Corte sono generalmente vincolanti, e le loro motivazioni orientano i giudici. Qui la Corte riprende la conclusione raggiunta con la sentenza n. 321 del 9 maggio 2017: il ricorso dell’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992 è un mezzo di impugnazione con fisionomia giuridica propria, che non riprende alcun elemento del ricorso previsto dal Codice di procedura civile o penale. Da qui trae la conseguenza diretta, al paragrafo 17: l’art. 29 comma (5) esclude l’integrazione della norma con le disposizioni procedurali sulla proposizione e sulla motivazione dei mezzi di impugnazione della procedura civile o penale. In altre parole, l’art. 470 comma (5) e l’art. 487 comma (1) del Codice di procedura civile non si applicano a questo ricorso.

Il terzo effetto riguarda quanto occorre motivare. La Corte ripete che il rigetto della domanda di rimessione può avvenire esclusivamente per i motivi espressamente e tassativamente elencati nell’art. 29 commi (1)-(3) della legge n. 47/1992, che sono puramente oggettivi e strettamente procedurali. Di conseguenza, l’autore dell’eccezione deve soltanto dimostrare, nell’atto di ricorso, che l’eccezione respinta come inammissibile soddisfaceva quelle condizioni. Lo sviluppo esteso dei motivi può avvenire in seguito, con conclusioni scritte o con la discussione orale.

Il quarto effetto attiene al calendario. Secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione e l’art. 11 comma (3) della legge n. 47/1992, le sentenze della Corte si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e, dalla data della pubblicazione, sono generalmente vincolanti e hanno effetto soltanto per il futuro. La sentenza n. 281/2026 è stata pronunciata il 26 marzo 2026, ma produce effetti dal 1° settembre 2026. Con una decisione di rigetto la differenza non cambia la situazione di nessuno, perché nessun testo esce dall’ordinamento; con un accoglimento avrebbe contato.

Il quinto effetto è che la regola non si ferma ai processi civili. La Corte ricorda che l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992 si applica sia in materia processuale civile sia in materia penale, e che il mezzo di impugnazione conserva la propria natura speciale indipendentemente dalla procedura in cui interviene.

Che cosa cambia rispetto a prima

Dal punto di vista della legge, nulla. Nessuna disposizione è stata dichiarata incostituzionale, nessuna norma è stata sospesa, nessun termine è cambiato. Cambia soltanto la posizione di questa sentenza in una serie che comincia nel 2017.

Il primo anello è la sentenza n. 321 del 9 maggio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 580 del 20 luglio 2017, l’unico accoglimento della serie. È una sentenza interpretativa: la Corte ha stabilito che gli art. 21 e 24 della legge n. 304/2004, in relazione all’art. 29 comma (5) seconda proposizione della legge n. 47/1992, sono costituzionali nella misura in cui non escludono la possibilità di proporre ricorso contro la decisione di rigetto pronunciata dall’ultimo giudice della gerarchia giudiziaria. In pratica, non si può restare senza mezzo di impugnazione solo perché il rifiuto viene dal giudice più alto. Sempre lì la Corte ha ripreso, dall’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, Sezioni Unite, con la sentenza n. XXXVI dell’11 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 368 del 30 maggio 2007, la qualificazione di questo ricorso come mezzo di impugnazione speciale, con una competenza limitata esclusivamente all’esame della legittimità e della fondatezza dell’ordinanza.

Sono seguiti i rigetti. La sentenza n. 714 del 9 novembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 338 del 18 aprile 2018, la sentenza n. 586 dell’8 ottobre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 145 del 24 febbraio 2020, e la sentenza n. 410 dell’11 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1.063 del 24 novembre 2023, hanno fissato progressivamente la regola su quanto occorra motivare il ricorso. La sentenza n. 723 del 2 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 669 del 5 luglio 2022, ha respinto la censura rivolta all’espressione «dalla pronuncia» dello stesso comma, confermando quindi che le 48 ore decorrono dalla pronuncia, non dalla comunicazione dell’ordinanza.

La sentenza n. 281/2026 si colloca alla fine di questa serie e non aggiunge una regola nuova. La sua novità è che i tre testi sono giudicati insieme, e che la Corte dice esplicitamente quale relazione esista tra di essi: nessuna.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La regola diventa prevedibile. La parte sa che i motivi entrano nell’atto di ricorso e che non ha un termine separato di motivazione.
  • Il livello di motivazione richiesto resta basso, e la Corte lo ripete: basta dimostrare che l’eccezione soddisfaceva le condizioni di ammissibilità.
  • Un atto breve non pregiudica la difesa, perché gli argomenti possono essere sviluppati con conclusioni scritte o con la discussione orale.
  • Il giudice superiore verifica la legittimità e la fondatezza dell’ordinanza, secondo la qualificazione ripresa dall’Alta Corte, quindi non si limita ai motivi di cassazione dell’art. 488 del Codice di procedura civile.
  • La stessa regola si applica in sede civile e in sede penale, quindi non nascono soluzioni diverse a seconda della procedura in cui l’eccezione è stata sollevata.

Che cosa resta un problema

  • Le 48 ore decorrono dalla pronuncia, quindi il termine può scadere prima che la parte riesca a leggere la motivazione dell’ordinanza che impugna.
  • La regola secondo cui si motiva questo ricorso non si trova nella legge. Vive soltanto nelle motivazioni di alcune sentenze della Corte, dal 2017 in poi.
  • Nemmeno l’esclusione del Codice di procedura civile è scritta da qualche parte. Chi legge l’art. 487 comma (1) trova un rinvio all’art. 470 comma (5) che sembra applicarsi anche a lui.
  • Tra la pronuncia e la pubblicazione sono passati 159 giorni, quindi la decisione è esistita per quasi mezzo anno senza vincolare nessuno.
  • La sentenza non dice nulla sulla parte che ha depositato i motivi separatamente, facendo affidamento sull’art. 470 comma (5); la risposta resta al giudice che decide il ricorso.

Consigli pratici

  1. Se il giudice respinge la vostra domanda di rimessione alla Corte costituzionale, annotate l’ora della pronuncia. Il termine di 48 ore decorre dalla pronuncia, non dalla comunicazione dell’ordinanza, e la Corte ha confermato la regola con la sentenza n. 723 del 2 novembre 2021.
  2. Scrivete i motivi nell’atto di ricorso stesso. Non fate affidamento sull’art. 470 comma (5) del Codice di procedura civile per depositarli più tardi: la Corte dice che quel testo non integra il ricorso dell’art. 29 comma (5).
  3. Non vi serve un atto lungo. Basta dimostrare che l’eccezione respinta soddisfaceva le condizioni dell’art. 29 commi (1)-(3): riguarda una legge o un’ordinanza in vigore, ha attinenza con la decisione della causa e non riguarda una disposizione già dichiarata incostituzionale con una sentenza precedente.
  4. Tenete gli argomenti pesanti per le conclusioni scritte o per la discussione orale. La Corte ammette esplicitamente lo sviluppo esteso dei motivi per questa via.
  5. Ricordate il ritmo della procedura: il ricorso è deciso dal giudice immediatamente superiore a quello che ha respinto la domanda, entro 3 giorni, secondo l’art. 29 comma (5).
  6. Verificate se il giudice che ha respinto la vostra domanda sia l’ultimo della gerarchia. Anche in quel caso avete il ricorso, secondo la sentenza n. 321 del 9 maggio 2017, che è vincolante per tutti i giudici.
  7. Non confondete questo ricorso con il ricorso ordinario. I requisiti di forma e i motivi di cassazione del Codice di procedura civile non gli si applicano, e il giudice verifica sia la legittimità sia la fondatezza dell’ordinanza impugnata.
  8. Se il processo è penale, applicate le stesse regole. La Corte ha detto che la natura speciale di questo mezzo di impugnazione non cambia a seconda della procedura in cui compare.

Domande frequenti

Che cosa ha deciso la Corte costituzionale?
Ha respinto l’eccezione in quanto infondata e ha constatato che l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992, l’art. 470 comma (5) e l’art. 487 comma (1) del Codice di procedura civile sono costituzionali rispetto alle censure formulate. La decisione è stata adottata all’unanimità.
Cambia qualcosa per me come parte in un processo?
Nel diritto, no. Nessun testo esce dall’ordinamento e nessuna procedura cambia. Ciò che conta è la spiegazione contenuta nella sentenza, perché orienta i giudici: il ricorso di 48 ore non si motiva secondo le regole del Codice di procedura civile.
Che cos’è, più esattamente, il ricorso dell’art. 29 comma (5)?
È il mezzo di impugnazione contro l’ordinanza con cui il giudice della causa respinge, in quanto inammissibile, la domanda di rimessione alla Corte costituzionale. Si propone entro 48 ore dalla pronuncia, è deciso dal giudice immediatamente superiore entro 3 giorni e, secondo la giurisprudenza della Corte, è un mezzo di impugnazione speciale, distinto dal ricorso dei codici di procedura.
Posso depositare i motivi più tardi, con un atto separato?
Secondo il ragionamento della Corte, no. L’art. 470 comma (5) e l’art. 487 comma (1) del Codice di procedura civile, che consentono la motivazione entro un termine successivo, non integrano il ricorso speciale della legge n. 47/1992. I motivi si scrivono nell’atto di ricorso.
Quanto deve essere dettagliata la motivazione del ricorso?
Quanto basta a dimostrare che l’eccezione respinta soddisfaceva le condizioni di ammissibilità dell’art. 29 commi (1)-(3) della legge n. 47/1992. La Corte precisa che lo sviluppo esteso dei motivi può avvenire anche con conclusioni scritte o con la discussione orale.
La sentenza ha opinioni dissenzienti o concorrenti?
No. È stata pronunciata da un collegio di nove giudici, all’unanimità, e non contiene alcuna opinione dissenziente o concorrente.
Da quando produce effetti la sentenza?
Dal 1° settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. L’art. 147 comma (4) della Costituzione e l’art. 11 comma (3) della legge n. 47/1992 prevedono che le sentenze della Corte siano generalmente vincolanti dalla pubblicazione e abbiano effetto soltanto per il futuro, non dalla data della pronuncia.
Perché ci sono voluti quasi cinque anni?
L’Alta Corte ha rimesso la questione alla Corte costituzionale con l’ordinanza del 14 settembre 2021, la pronuncia è avvenuta il 26 marzo 2026 e la pubblicazione il 1° settembre 2026. La sentenza non spiega l’intervallo, e la legge n. 47/1992 non prevede un termine né per la decisione né per la pubblicazione.

Analisi della redazione

Come soluzione, la sentenza è corretta rispetto alla giurisprudenza stessa della Corte e non poteva andare diversamente. Il suo valore sta altrove: è la sesta volta in nove anni che lo stesso comma, tre proposizioni in tutto, arriva al controllo di costituzionalità. Le sentenze n. 321/2017, n. 714/2017, n. 586/2019, n. 723/2021, n. 410/2023 e ora n. 281/2026 riguardano tutte l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992. Un testo impugnato sei volte, su profili diversi, non è un testo chiaro; è un testo che lascia alla giurisprudenza ciò che avrebbe dovuto scrivere da sé.

L’aritmetica dei termini dice più delle motivazioni. L’art. 29 comma (5) concede alla parte 48 ore per proporre il ricorso e al giudice 3 giorni per deciderlo. La Corte costituzionale ha avuto bisogno di 1.654 giorni, cioè oltre quattro anni e mezzo, dall’ordinanza di rimessione del 14 settembre 2021 fino alla pronuncia del 26 marzo 2026, più altri 159 giorni fino alla pubblicazione del 1° settembre 2026. In totale, 1.813 giorni, quasi cinque anni, per chiarire una procedura in cui il cittadino ha due giorni.

Neppure il ritardo tra pronuncia e pubblicazione è un incidente. Nelle cinque sentenze precedenti che riguardano lo stesso comma, l’intervallo è stato di 72 giorni per la sentenza n. 321/2017, 160 per la n. 714/2017, 139 per la n. 586/2019, 245 per la n. 723/2021 e 136 per la n. 410/2023, quindi una media di circa 150 giorni e una variazione di oltre tre volte tra la più rapida e la più lenta. Poiché l’art. 147 comma (4) della Costituzione lega gli effetti alla pubblicazione, non alla pronuncia, ciascuno di questi intervalli è un periodo in cui la soluzione esiste ma non vincola nessuno. Con un rigetto il costo è piccolo; con un accoglimento, gli stessi cinque mesi significherebbero cinque mesi in cui un testo incostituzionale continua ad applicarsi.

Il problema più serio emerge soltanto combinando i tre testi impugnati, non leggendo ciascuno separatamente. Chi apre l’art. 29 comma (5) apprende soltanto di avere 48 ore e che il ricorso si decide in 3 giorni; sulla motivazione, nulla. Se prosegue, nel Codice di procedura civile trova l’art. 487 comma (1), che rinvia espressamente all’art. 470 comma (5) e sembra concedergli un termine separato di motivazione. È esattamente quello che ha fatto l’autore dell’eccezione, ed è esattamente ciò che gli è valso l’eccezione di nullità rilevata d’ufficio dall’Alta Corte. La regola reale, quella per cui i due testi non integrano il ricorso speciale, non si trova in alcuna legge, ma soltanto nelle motivazioni di una sentenza del 2017 e in quelle che da allora l’hanno ripetuta. Una persona senza avvocato non ha modo di arrivarci in 48 ore.

Che cosa andrebbe cambiato

  • La motivazione del ricorso, scritta nell’art. 29 della legge n. 47/1992. Una sola frase che dica che il ricorso si motiva con l’atto di ricorso e che è sufficiente indicare le condizioni di ammissibilità sposterebbe nella legge una regola che oggi si apprende soltanto leggendo sei sentenze della Corte. Effetto pratico: sparisce la trappola di nullità che ha generato proprio questo fascicolo.
  • L’esclusione espressa delle norme dei codici di procedura. Se il testo precisasse che le disposizioni sulla proposizione e sulla motivazione dei mezzi di impugnazione del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale non si applicano a questo ricorso, i giudici non rileverebbero più d’ufficio nullità fondate sull’art. 470 comma (5), e la parte non vi sarebbe più spinta dal rinvio contenuto nell’art. 487 comma (1).
  • Il termine di 48 ore, calcolato dalla comunicazione dell’ordinanza motivata. La Corte ha ritenuto costituzionale la soluzione attuale con la sentenza n. 723/2021, ma costituzionale non significa ragionevole. Oggi la parte impugna un’ordinanza di cui non ha ancora letto la motivazione. Spostato alla comunicazione, il termine produrrebbe ricorsi costruiti su ciò che l’ordinanza dice davvero, non su supposizioni, e il giudice superiore avrebbe da leggere meno atti privi di oggetto.
  • Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte. La legge n. 47/1992 non ne prevede alcuno, e sulle sentenze relative allo stesso comma l’intervallo ha oscillato tra 72 e 245 giorni. Un termine di 30 giorni dalla pronuncia farebbe sì che il momento in cui una sentenza diventa generalmente vincolante non dipenda più dal ritmo della redazione, ma da una regola che chiunque può verificare.
  • Il trasferimento nella legge della soluzione della sentenza n. 321/2017. Il ricorso esiste anche contro l’ordinanza pronunciata dall’ultimo giudice della gerarchia, ma ciò discende da una sentenza interpretativa di nove anni fa, non dall’art. 29 comma (5). Scritta nel testo, la regola risparmierebbe alla parte l’obbligo di conoscere la giurisprudenza della Corte per sapere se abbia o no un mezzo di impugnazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 735 del 1° settembre 2026 16 pagine PDF, 112 KB l'atto inizia a pagina 4

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.