In breve

  • La Romania è stata condannata a Strasburgo per un processo penale in cui la corte d’appello ha trasformato l’assoluzione in condanna senza che entrambi i giudici avessero ascoltato direttamente i testimoni decisivi.
  • Il collegio giudicante che ha pronunciato la condanna era composto da due giudici e decideva solo all’unanimità. Uno di loro aveva ascoltato tutti i testimoni, l’altro soltanto quello indiretto. La Corte afferma che il rispetto del principio di immediatezza da parte di un solo giudice non compensa l’assenza dell’altro.
  • La pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) fa decorrere il termine di 3 mesi per la domanda di revisione previsto dall’art. 465 comma (4) del Codice di procedura penale, cioè fino all’8 ottobre 2026.
Atto: Sentenza della Corte EDU nella causa Manolache contro Romania
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania n. 561 dell’8 luglio 2026
Definitiva dal: 3 settembre 2025

Un giudice che non ha ascoltato i testimoni non può firmare la condanna che su di essi si fonda, anche se l’altro giudice del collegio li ha ascoltati tutti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 3 giugno 2025 nella causa Manolache contro Romania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 561 dell’8 luglio 2026, constatando la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. La pubblicazione ha un effetto concreto e a termine: fa decorrere i tre mesi entro i quali il condannato può chiedere la revisione, la procedura che la Corte costituzionale ha esaminato anche nelle sentenze sui limiti del nuovo giudizio nel processo penale.

La causa parte da una denuncia del 17 marzo 2015. Due coniugi hanno segnalato alla Direzione generale anticorruzione di Argeș un agente di polizia, accusandolo di aver chiesto e ricevuto 1.500 euro per far assumere il marito come autista presso un’impresa privata, senza poi mantenere la promessa. La Procura lo ha rinviato a giudizio per traffico di influenze. Il Tribunale di Argeș lo ha assolto il 4 dicembre 2015, applicando il principio in dubio pro reo: le uniche prove dirette erano le dichiarazioni dei due denuncianti, mentre gli altri testimoni non facevano che ripetere quanto avevano sentito da loro.

In appello, la Corte d’appello di Pitești ha annullato l’assoluzione e lo ha condannato a tre anni con sospensione condizionale della pena. Il problema che Strasburgo sanziona non è la soluzione, ma il modo in cui vi si è arrivati. Il collegio d’appello era composto da due giudici ed è cambiato tre volte: l’8 giugno 2016 era formato da C.A.N. e T.G., il 21 settembre da E.P. e I.F., e il 2 novembre, giorno della condanna, da E.P. e T.G. I testimoni decisivi, i due denuncianti e i genitori della moglie, sono stati sentiti nell’udienza del 21 settembre, alla quale il giudice T.G. non ha partecipato. L’unico testimone che T.G. ha ascoltato direttamente è stato F.D., testimone indiretto.

Gli effetti che produce

Il primo effetto è il più concreto. L’art. 465 comma (4) del Codice di procedura penale prevede che la domanda di revisione possa essere proposta entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania della sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il termine decorre quindi dall’8 luglio 2026, non dal 3 settembre 2025, data in cui la sentenza è divenuta definitiva. La persona condannata può chiedere la revisione al giudice che ha pronunciato la decisione, e la Corte stessa indica nella sentenza che un nuovo processo o la riapertura del procedimento è, in linea di principio, il mezzo appropriato di riparazione.

Il secondo effetto è economico e limitato. La Corte ha respinto la domanda di 305 euro per il danno patrimoniale, perché non è stato dimostrato il nesso di causalità, e ha ritenuto che la semplice constatazione della violazione sia una riparazione sufficiente per il danno morale. Ha riconosciuto 1.750 euro per le spese processuali, su 2.203 richiesti, pagabili entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con interessi pari al tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali in caso di ritardo.

Il terzo effetto riguarda la prassi dei giudici d’appello. La regola che la sentenza rafforza non è nuova nel diritto interno. L’art. 421 del Codice di procedura penale obbliga il giudice d’appello che annulla la sentenza e giudica esso stesso il merito a rinnovare l’assunzione delle dichiarazioni sulle quali il giudice di primo grado aveva fondato l’assoluzione. Il testo ha oggi una numerazione diversa da quella vigente all’epoca dei fatti, art. 421 comma (1) punto 2 lett. a) nella formulazione data dalla legge n. 201/2023, in vigore dal 9 luglio 2023, e rinvia inoltre all’art. 374 commi (7)-(12) e all’art. 383 commi (3) e (4). L’obbligo però è rimasto lo stesso, e la sentenza aggiunge una cosa che il testo interno non dice: la rinnovazione deve avvenire davanti ai giudici che firmano la condanna, non soltanto davanti al giudice come ufficio.

Che cosa cambia rispetto a prima

Per il condannato, è cambiato il fatto che ha un titolo con cui chiedere un nuovo giudizio, e una finestra di tempo per farlo. Fino alla pubblicazione la sentenza esisteva, ma il termine per la revisione non aveva iniziato a decorrere.

Per i giudici d’appello, la sentenza chiude una via interpretativa. Il Governo ha sostenuto davanti alla Corte che la situazione è diversa dalle cause Beraru e Cutean, perché qui è stato sostituito soltanto uno dei due giudici, e le registrazioni delle audizioni e l’intero fascicolo erano a disposizione del collegio. La Corte ha respinto l’argomento con un’osservazione aritmetica: nelle cause in cui la mancanza dell’ascolto diretto era stata tollerata, il giudice che non aveva sentito i testimoni era l’unico in un collegio di quattro, otto o cinque membri. In un collegio di due che può decidere solo all’unanimità, il suo peso è un altro, e la presenza dell’altro giudice alle audizioni non compensa nulla.

La Corte ha respinto anche l’argomento secondo cui la difesa non aveva chiesto la nuova audizione. All’inizio dell’appello, l’avvocato si era opposto persino all’audizione dei testimoni. La Corte ricorda che, quando il giudice d’appello prospetta una condanna dopo un’assoluzione, l’obbligo di ascoltare direttamente i testimoni rilevanti gli incombe d’ufficio, che la difesa lo chieda o meno. Aggiunge anche un’osservazione di fatto: la corte d’appello ha sottolineato essa stessa, nella decisione di condanna, di aver ascoltato direttamente le persone citate a testimoniare, segno che sapeva quanto pesa l’ascolto diretto, ma non ha tenuto conto del cambiamento del collegio.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Dà un criterio numerico, non di sfumatura: in un collegio di due giudici che decide solo all’unanimità, l’assenza di uno di essi dall’audizione dei testimoni decisivi non può essere coperta dalla presenza dell’altro.
  • Conferma che l’obbligo di rinnovare l’audizione esiste d’ufficio, anche se la difesa non lo chiede o addirittura vi si oppone.
  • La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania apre effettivamente la via della revisione, con un termine chiaro e verificabile.
  • Stabilisce che mettere le trascrizioni a disposizione del nuovo giudice non basta quando è in discussione la credibilità dei testimoni.

Che cosa resta un problema

  • La riparazione economica è simbolica. Il danno morale si considera coperto dalla semplice constatazione della violazione, e quello patrimoniale è stato respinto integralmente.
  • La sentenza non obbliga a modificare alcun testo della legge romena. Sanziona una prassi, ma il rimedio resta individuale, attraverso la revisione.
  • Il termine per la revisione dipende da una data che il condannato non controlla, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, arrivata qui 308 giorni dopo che la sentenza era divenuta definitiva.
  • La Romania è già stata condannata sullo stesso principio, nelle cause Manolachi, Beraru, Cutean e Chiper. La ripetizione mostra che il problema non è stato risolto dalle sentenze precedenti.

Consigli pratici

  1. Se siete stati condannati in appello dopo un’assoluzione in primo grado e il collegio che vi ha condannato è cambiato tra l’udienza di audizione dei testimoni e quella di pronuncia, controllate i verbali d’udienza nel fascicolo. La composizione del collegio a ogni udienza è riportata lì.
  2. La domanda di revisione fondata su una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si deposita presso il giudice che ha pronunciato la decisione di cui si chiede la revisione, ai sensi dell’art. 465 comma (3) del Codice di procedura penale.
  3. Il termine di 3 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Romania, non dalla sua pronuncia a Strasburgo né dalla data in cui è divenuta definitiva. Per questa sentenza, il termine scade l’8 ottobre 2026.
  4. La revisione non è automatica. L’art. 465 comma (1) richiede che una conseguenza grave della violazione continui a prodursi e non possa essere rimossa altrimenti. Il giudice può respingere la domanda come tardiva, inammissibile o infondata.
  5. Se siete parte in un appello in corso in cui si chiede la condanna dopo un’assoluzione, chiedete per iscritto, a ogni cambiamento di collegio, la nuova audizione dei testimoni sui quali si è fondata l’assoluzione. La richiesta scritta resta nel fascicolo e può essere usata più tardi.

Domande frequenti

Che cosa significa il principio di immediatezza?
Che la decisione in una causa penale deve essere presa dai giudici che sono stati presenti per tutto lo svolgimento del procedimento e della raccolta delle prove. La Corte lo considera una garanzia importante soprattutto quando le valutazioni del giudice sul comportamento e sulla credibilità di un testimone possono avere conseguenze rilevanti per l’imputato.
È vietato cambiare il collegio nel corso del processo?
No. La Corte dice espressamente che possono presentarsi situazioni amministrative o procedurali che rendono impossibile la continuazione della partecipazione di un giudice. In tali casi vanno però adottate misure, per esempio mettere a disposizione le trascrizioni, quando la credibilità dei testimoni non è messa in dubbio, oppure fissare una nuova udienza di audizione davanti al collegio nuovo.
Perché le trascrizioni delle audizioni non sono bastate?
Perché in questa causa la credibilità dei denuncianti era stata messa in discussione dal tribunale, nella sentenza di assoluzione, e dall’avvocato della difesa in sede di discussione. La Corte ha spiegato che la soluzione delle trascrizioni funziona solo quando la credibilità non è contestata.
Chi può chiedere la revisione?
Ai sensi dell’art. 465 comma (2) del Codice di procedura penale, la persona il cui diritto è stato violato, i familiari del condannato, anche dopo la morte di quest’ultimo se la domanda è formulata a suo favore, nonché il pubblico ministero.
Quanto ha ricevuto il ricorrente?
1.750 euro per le spese processuali, sui 2.203 richiesti. La domanda di 305 euro per il danno patrimoniale è stata respinta, mentre per il danno morale la Corte ha ritenuto che la semplice constatazione della violazione sia una riparazione sufficiente.
La sentenza lo dichiara innocente?
No. La Corte non si pronuncia sulla colpevolezza, ma sull’equità del procedimento. Constata che il processo non ha rispettato l’art. 6 § 1 e lascia la riparazione ai giudici romeni, attraverso la revisione.
La regola vale anche per i collegi di tre o cinque giudici?
Il ragionamento della Corte è legato al peso del giudice all’interno del collegio. Là dove il giudice che non aveva ascoltato i testimoni era l’unico in un collegio di quattro, cinque o otto membri, la Corte ha ammesso che il procedimento fosse rimasto equo. In un collegio di due che decide solo all’unanimità, ha deciso il contrario.
Perché ci è voluto tanto tempo per la pubblicazione?
La sentenza è divenuta definitiva il 3 settembre 2025 ed è stata pubblicata l’8 luglio 2026, a 308 giorni di distanza. La legge non prevede un termine per la traduzione e la pubblicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nella Gazzetta Ufficiale della Romania.

Analisi della redazione

La sentenza è utile proprio perché non inventa nulla. La regola era già nel Codice di procedura penale del 2016, e la Corte lo dice chiaramente: l’art. 421 aveva, all’epoca dei fatti, esattamente lo stesso significato, cioè l’obbligo del giudice d’appello di rinnovare l’assunzione delle dichiarazioni sulle quali si era fondata l’assoluzione. Ciò che viene sanzionato non è una lacuna della legge, ma il fatto che un giudice ha applicato il testo a metà: ha citato i testimoni, li ha sentiti, ma non ha collegato l’audizione alla composizione del collegio che firma la decisione.

Le cifre dicono quanto costa tutto questo. La denuncia è del 17 marzo 2015, la sentenza di Strasburgo del 3 giugno 2025, cioè dopo 3.731 giorni, più di dieci anni. Il ricorso è stato depositato alla Corte l’11 gennaio 2017 ed è rimasto lì 3.065 giorni, oltre otto anni. È divenuto definitivo il 3 settembre 2025 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania l’8 luglio 2026, dopo altri 308 giorni. Solo da quest’ultima data inizia il termine di tre mesi per la revisione. Un uomo condannato nel novembre 2016 riceve dunque il diritto di chiedere un nuovo giudizio quasi dieci anni più tardi, e dei dieci mesi persi tra il passaggio in giudicato e la pubblicazione non risponde nessuno.

La seconda cosa che emerge da una lettura attenta è la serie. La Corte cita le proprie sentenze contro la Romania sullo stesso principio: Manolachi del 2013, Beraru e Cutean del 2014, Chiper del 2017, Miron del 2024. Cinque sentenze precedenti, lo stesso problema, e quella del 2024 è invocata proprio dal Governo come precedente favorevole. Quando lo Stato si difende in una causa di immediatezza citando un’altra causa di immediatezza che ha vinto, il segnale non è che la prassi si è corretta, ma che si è spostata sul filo.

La terza è un dettaglio di traduzione che merita di essere segnalato, anche se non cambia la soluzione. Il testo pubblicato cita la disposizione interna come «art. 421 alin. (2) lit. a) din C. proc. pen.», cioè l’art. 421 comma (2) lett. a) del Codice di procedura penale, e riporta sotto questo richiamo il contenuto che, nella formulazione del 2016, si trovava nel corpo dell’articolo, al punto 2 lett. a). A quella data l’art. 421 non aveva commi numerati; il comma (2) è stato aggiunto solo nel 2021 e ha tutt’altro oggetto, il rinvio all’art. 406. Chi oggi cerca l’«art. 421 comma (2)» trova qualcosa di diverso da ciò che la sentenza cita. Il testo riportato per intero, subito sotto il richiamo, fa sì che il senso resti uno solo, motivo per cui non abbiamo trattato la cosa come errore con conseguenza giuridica. Sempre dal registro della traduzione viene anche l’uso della parola «reclamanți», cioè ricorrenti, per indicare i denuncianti, ai paragrafi 29 e 32, benché nel resto della sentenza «il ricorrente» designi esclusivamente il condannato; entrambe le occorrenze si autodefiniscono nella frase, quindi non producono ambiguità.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Un termine di legge per la pubblicazione delle sentenze della Corte EDU nella Gazzetta Ufficiale della Romania. I 308 giorni di questo caso sono tempo morto per il condannato, perché il termine per la revisione non decorre prima della pubblicazione. Un termine di, per esempio, 60 giorni dal passaggio in giudicato legherebbe i due momenti e toglierebbe dalla discussione il ritardo amministrativo.
  • La verifica della composizione del collegio al momento della rinnovazione, come elemento del verbale. L’art. 421 impone la rinnovazione dell’assunzione delle dichiarazioni, ma nulla obbliga il giudice a dare atto nel verbale che i giudici che delibereranno sono quelli che hanno ascoltato i testimoni. Una menzione obbligatoria nel verbale della discussione renderebbe la violazione visibile nel fascicolo prima della condanna, non dopo dieci anni.
  • La ripetizione dell’audizione a ogni cambiamento di collegio, quando si prospetta la condanna dopo un’assoluzione. La legge disciplina la ripetizione della discussione, ma non la ripetizione dell’assunzione delle prove al cambiare del collegio. Esplicitarla per questo caso particolare trasformerebbe un obbligo ricavato dalla giurisprudenza di Strasburgo in una regola scritta, che il giudice applica senza doverla cercare.
  • L’allineamento dei richiami nelle traduzioni ufficiali alla numerazione in vigore. Una nota dell’agente governativo che precisi la corrispondenza tra l’unità citata nella sentenza e quella della formulazione attuale del codice costerebbe una riga e risparmierebbe a ogni lettore la stessa verifica.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 561 dell’8 luglio 2026 16 pagine PDF, 122 KB l'atto inizia a pagina 12

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.