In breve
- 58 università possono organizzare nell’anno accademico 2026-2027 il percorso di formazione psicopedagogica, cioè il modulo obbligatorio senza il quale un laureato non può insegnare a scuola. In totale: 32.055 posti.
- Le università che non compaiono nell’elenco vanno a esaurimento, cioè portano a termine gli studenti iscritti negli anni precedenti, ma non organizzano più un concorso di ammissione per il 2026-2027.
- Gli stessi istituti dell’elenco, se sono anche centri di formazione continua o di perfezionamento, possono organizzare gli esami per i gradi didattici II e I.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 708 del 26 agosto 2026
Entrata in vigore: 26 agosto 2026
Uno studente che vuole diventare insegnante deve seguire il percorso di formazione psicopedagogica, e da oggi si sa esattamente presso quali università può ancora iniziarlo quest’anno. Il decreto del ministro dell’Istruzione e della Ricerca n. 4.724/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 708 del 26 agosto 2026, approva l’elenco dei 58 istituti accreditati a organizzare il programma nell’anno accademico 2026-2027 e il numero massimo di studenti per ciascuno di essi. È il terzo decreto del ministero pubblicato nello stesso giorno, accanto a quello sulle commissioni di etica della ricerca.
Il programma esiste in due forme. La prima è il percorso di formazione psicopedagogica finalizzato alla certificazione delle competenze per la professione docente, con livello I e livello II. La seconda è il percorso universitario di formazione psicopedagogica per l’istruzione preuniversitaria, da 30 crediti ECTS, contrassegnato con un asterisco nell’allegato; un solo istituto dell’elenco lo organizza in questa forma, Universitatea „Emanuel” din Oradea.
L’elenco poggia sulla Nota n. 3.806 del 6 agosto 2026 dell’Agenzia rumena per l’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore (ARACIS) e sulla relazione di approvazione della Direzione generale istruzione universitaria del 12 agosto 2026.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è l’elenco in sé. I 58 istituti di istruzione superiore accreditati possono organizzare il programma nell’anno accademico 2026-2027, ciascuno con un tetto di posti proprio.
Il secondo effetto è l’esclusione. I programmi organizzati da istituti che non compaiono nell’allegato vanno a esaurimento: assicurano la formazione degli studenti iscritti negli anni accademici precedenti, ma non organizzano più il concorso di ammissione per il 2026-2027.
Il terzo effetto riguarda la ripartizione dei posti tra i livelli. Il decreto dice che il numero massimo si riferisce a un solo livello, mentre il modo in cui gli studenti vengono distribuiti tra i due livelli è deciso da ciascuna università.
Il quarto effetto è il collegamento con i gradi didattici. Nell’anno accademico 2026-2027 possono organizzare le prove degli esami per i gradi didattici II e I, destinati al personale dell’istruzione preuniversitaria, soltanto gli istituti dell’elenco che sono anche centri di formazione continua o di perfezionamento, alle condizioni di legge.
Il quinto effetto è la dimensione del sistema. Sommati, i 58 tetti danno 32.055 posti, e i più ampi sono quelli di Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, con 3.500, e di Universitatea din București, con 3.000.
Il sesto effetto tocca i centri universitari del territorio. Compaiono come posizioni distinte, con tetti propri: il Centrul Universitar din Pitești della Politehnica București ha 800 posti, il Centrul Universitar Nord Baia Mare di Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ne ha 300, mentre Universitatea din Craiova dispone di 200 posti separati a Drobeta-Turnu Severin.
Il settimo effetto riguarda le università private. Sedici delle 58 posizioni sono istituti privati o confessionali, da Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” fino a Universitatea „Adventus” din Cernica, quest’ultima con il tetto più basso dell’elenco, 35 posti.
L’ottavo effetto è l’attuazione. La Direzione generale istruzione universitaria, la Direzione generale gestione, carriera didattica e rete scolastica, gli istituti di istruzione superiore e gli ispettorati scolastici distrettuali danno esecuzione al decreto.
Che cosa cambia rispetto a prima
Il primo cambiamento è quello annuale: l’elenco viene rifatto per ogni anno accademico, e un istituto che non ottiene la conferma dell’agenzia di qualità ne esce.
Il secondo cambiamento riguarda il fondamento normativo. Il decreto poggia sulla legge sull’istruzione superiore n. 199/2023 e sulla legge sull’istruzione preuniversitaria n. 198/2023, non sulla legge del 2011, e sul Nomenclatore dei settori approvato con Decisione del Governo n. 191/2026 per l’anno accademico 2026-2027.
Il terzo cambiamento è la conferma delle valutazioni esterne. Il decreto tiene conto anche della metodologia con cui vengono riconosciute, sul territorio della Romania, le valutazioni svolte da agenzie di assicurazione della qualità straniere iscritte nel Registro europeo per l’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore.
Ciò che non cambia è il meccanismo dell’esaurimento. Gli studenti già iscritti non perdono nulla: l’istituto ha l’obbligo di formarli fino alla conclusione del programma, anche se non accoglie più studenti nuovi.
Non cambia neppure la regola sui gradi didattici: la doppia condizione, essere nell’elenco ed essere centro di perfezionamento, resta la stessa.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- I candidati sanno, prima dell’ammissione, presso quali università possono iniziare quest’anno il percorso psicopedagogico.
- I tetti pubblicati rendono verificabile la dimensione reale dell’offerta, università per università.
- Gli studenti già iscritti a programmi che escono dall’elenco sono protetti: la formazione prosegue fino alla conclusione.
- I centri universitari delle città piccole compaiono come posizioni proprie, quindi l’offerta locale è visibile e non nascosta nella cifra dell’ateneo di appartenenza.
- L’elenco copre anche le università private e confessionali, con le stesse regole di accreditamento.
- La ripartizione dei posti tra livello I e livello II resta all’università, il che permette di adeguarsi alla domanda reale.
Che cosa resta un problema
- Dal testo non si riesce a stabilire se il tetto valga una volta per ciascun livello oppure una volta per entrambi.
- L’allegato non segnala quali istituti siano anche centri di perfezionamento, benché da questo dipenda dove si sostengono i gradi II e I.
- L’elenco esce il 26 agosto, cioè in piena stagione di ammissioni per un anno accademico che comincia un mese dopo.
- Il decreto non dice quali istituti siano usciti dall’elenco rispetto all’anno scorso, quindi gli studenti coinvolti devono fare il confronto da soli.
- L’allegato non ha una riga di totale, benché la cifra aggregata sia rilevante per la politica del personale docente.
- L’asterisco della posizione 55 è spiegato in una nota collocata nella pagina successiva, facile da non vedere.
Consigli pratici
- Se volete insegnare a scuola, verificate anzitutto se l’università presso cui studiate rientra tra le 58 dell’allegato. Se non c’è, quest’anno non potete iscrivervi lì al percorso.
- Se siete già iscritti a un programma che non compare più nell’elenco, non abbandonatelo. L’istituto è obbligato a formarvi fino alla conclusione.
- Chiedete all’università come ripartisce i posti tra livello I e livello II. La decisione spetta a lei e cambia da un istituto all’altro.
- Se studiate presso un centro universitario di un’altra città, controllate la sua posizione separata nell’elenco. Ha un tetto proprio e non divide i posti con l’ateneo di appartenenza.
- Per i gradi didattici II e I, chiedete all’ispettorato scolastico distrettuale quali istituti dell’elenco siano anche centri di perfezionamento. L’allegato non lo dice.
- Se vi interessa il programma da 30 crediti per l’istruzione preuniversitaria, l’unico istituto contrassegnato con l’asterisco nell’elenco è Universitatea „Emanuel” din Oradea.
- Non confondete il livello I con il livello II: il primo dà il diritto di insegnare nell’istruzione obbligatoria, il secondo nella scuola superiore e post-secondaria, alle condizioni di legge.
- Controllate l’elenco ogni anno. Viene rifatto per ciascun anno accademico, e un istituto presente adesso può mancare l’anno prossimo.
Domande frequenti
Quante università ci sono nell’elenco?
Che cosa succede alle università che non sono nell’elenco?
Quali sono i tetti più alti?
Il numero di posti vale per livello o in totale?
Dove si possono sostenere i gradi didattici II e I?
Che cos’è il programma da 30 crediti?
L’elenco cambia ogni anno?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Art. 1, comma 3: il tetto di posti si può leggere in due modi, con risultati diversi. Il testo dice: «Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați se referă la un singur nivel, iar modul în care se distribuie numărul de studenți între cele două niveluri se decide la nivelul instituției de învățământ superior.», cioè il numero massimo di studenti che possono essere formati si riferisce a un solo livello, mentre il modo in cui il numero di studenti viene distribuito tra i due livelli è deciso dall’istituto di istruzione superiore. La prima proposizione dice che il tetto riguarda un solo livello, quindi si applicherebbe separatamente al livello I e al livello II. La seconda dice che il numero viene distribuito tra i due livelli, quindi si tratterebbe di un unico monte di posti, da ripartire. Le due letture non possono essere entrambe vere: presso Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, la prima dà 7.000 posti, la seconda 3.500. Sull’insieme dell’elenco, la differenza è tra 32.055 e 64.110 posti. Né l’allegato né il resto del decreto la risolvono.
Analisi della redazione
Il decreto fa una cosa utile e la fa in modo trasparente: pubblica non soltanto chi ha il diritto di organizzare il percorso psicopedagogico, ma anche quanti studenti può accogliere ciascun istituto. In un sistema in cui la carenza di insegnanti è un tema costante, la cifra aggregata, 32.055 posti presso 58 università, è un indicatore pubblico che chiunque può verificare. Altrettanto corretta è la clausola di esaurimento, che protegge gli studenti già iscritti a programmi che escono dall’elenco.
Il problema è che la cifra centrale dell’atto non ha un significato unico. L’art. 1, comma 3 dice, nella stessa frase, che il tetto si riferisce a un solo livello e che il numero viene distribuito tra due livelli. Per un rettore che pianifica le ammissioni, la differenza sono il doppio dei posti. Per il ministero, significa che il totale comunicato in pubblico può essere 32.055 oppure 64.110. Non è una sottigliezza: è esattamente la norma per cui il decreto è stato emanato.
La seconda osservazione riguarda il calendario. L’elenco per l’anno accademico 2026-2027 esce il 26 agosto, pochi giorni prima delle sessioni di ammissione di settembre. Un candidato che a luglio sceglieva l’università in funzione della possibilità di seguire il percorso non poteva sapere se il suo istituto sarebbe rimasto nell’elenco. La pubblicazione in primavera trasformerebbe l’atto da conferma a informazione utile al momento della decisione.
La terza osservazione riguarda ciò che manca. L’art. 2 subordina l’organizzazione degli esami per i gradi didattici II e I alla qualità di centro di perfezionamento, ma l’allegato non segnala quali istituti la possiedano. L’insegnante che cerca dove sostenere il grado resta con un elenco di 58 nomi e una condizione che dall’atto non può verificare.
Che cosa andrebbe cambiato
- La riformulazione dell’art. 1, comma 3, in una sola proposizione con un solo significato. O il tetto si applica per livello, oppure è un monte unico ripartito dall’istituto. Dalla risposta dipende se il sistema offre 32.055 o 64.110 posti.
- L’indicazione nell’allegato degli istituti che sono anche centri di perfezionamento. Una colonna in più risponderebbe direttamente alla domanda dell’art. 2, senza che l’insegnante debba telefonare all’ispettorato.
- La pubblicazione dell’elenco prima della sessione di ammissione, non alla fine di agosto. Un candidato che sceglie la facoltà in funzione della possibilità di insegnare ha bisogno dell’informazione in primavera.
- L’indicazione degli istituti entrati e usciti rispetto all’anno precedente. La clausola di esaurimento produce effetti concreti su studenti che, altrimenti, devono confrontare da soli due allegati.
- Una riga di totale alla fine dell’allegato. Il numero aggregato di posti è una cifra di politica pubblica, e adesso deve essere calcolata dal lettore.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 708 del 26 agosto 2026 16 pagine PDF, 108 KB l'atto inizia a pagina 14
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
