In breve

  • Il programma pilota di preparazione intensiva all’esame di maturità, approvato due giorni prima per 20 licei e collegi di dieci distretti e di Bucarest, si estende dalla classe XII alle classi XI e XII. Il regime resta limitato agli ultimi due moduli dell’anno scolastico e ai tre anni di sperimentazione, dal 2026-2027 al 2028-2029.
  • Il cambiamento che si vede nell’orario è l’altro. Dall’art. 10 lett. b) del decreto di base spariscono le parole «per ciascuna disciplina». La garanzia che nessuna materia scenda sotto il numero di ore del piano-quadro di studi resta così solo a livello di area curricolare, cioè del gruppo di materie, non della singola materia.
  • Che cosa non cambia: il numero minimo di settimane di scuola, l’elenco delle discipline del piano-quadro, lo svolgimento integrale del programma, la valutazione con voti, le prove nazionali e il calendario dell’esame di maturità. L’allegato con le 20 scuole resta esattamente com’era, senza alcuna unità aggiunta o tolta.
Atto: Decreto del ministro dell’istruzione e della ricerca n. 5.616 del 4 settembre 2026 recante modifica del Decreto del ministro dell’istruzione e della ricerca n. 5.557/2026 relativo al conferimento dello status di unità scolastica pilota ad alcune unità di istruzione preuniversitaria
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 773 dell’11 settembre 2026
Entrata in vigore: 11 settembre 2026, data della pubblicazione

Due giorni dopo essere entrato in vigore, il programma pilota di preparazione all’esame di maturità di 20 licei è stato riscritto in due punti. Il Decreto del ministro dell’istruzione e della ricerca n. 5.616 del 4 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell’11 settembre 2026, modifica il Decreto n. 5.557/2026, quello che aveva conferito lo status di unità pilota alle 20 scuole. La prima modifica alza il programma di un anno, dalla classe XII alle classi XI e XII. La seconda cambia una sola lettera del decreto, l’art. 10 lett. b), e ne toglie la soglia di ore che proteggeva ciascuna materia singolarmente.

Il decreto di base funziona per deroghe. Per tre anni scolastici e soltanto negli ultimi due moduli dell’anno, le 20 unità possono organizzare l’attività didattica per moduli, possono tenere fino al 40% delle ore dell’orario in modalità asincrona e possono svolgere in modo intensivo determinate discipline in moduli dedicati, con priorità per le materie d’esame. L’art. 10 di quel decreto è l’elenco dei limiti che accompagna le deroghe: sette condizioni che il programma pilota deve comunque rispettare.

La lettera b) era una di queste. Nella versione pubblicata il 9 settembre, chiedeva che le deroghe si applicassero «senza scendere sotto il numero minimo di settimane di scuola per anno scolastico e senza scendere sotto il numero di ore previsto dal piano-quadro di studi per ciascuna disciplina e per ciascuna area curricolare». Nella versione pubblicata l’11 settembre, dal testo sono sparite le parole «per ciascuna disciplina e». Il resto della lettera è identico.

La differenza è di sostanza, non di redazione. Il piano-quadro assegna le ore su due livelli, e lo diceva il decreto stesso nella formulazione iniziale: per aree curricolari, cioè per gruppi di materie affini, e per ciascuna disciplina all’interno del gruppo. L’area «Lingua e comunicazione» ha un totale settimanale e, al suo interno, la lingua romena, la prima lingua straniera e la seconda lingua straniera hanno ciascuna la propria assegnazione. Dopo la modifica resta protetto il totale dell’area, non l’assegnazione di ciascuna materia.

La seconda modifica è una sostituzione di espressioni in tutto il testo del decreto: «le classi XII» diventa «le classi XI e XII», e «delle classi XII» diventa «delle classi XI e XII». Le espressioni compaiono in cinque punti, agli articoli 4, 5, 6, 9 e 10 lett. a), cioè esattamente negli articoli che descrivono il modello, le deroghe e i limiti. L’effetto è che tutto quel che si poteva fare in classe XII si può fare anche in classe XI.

Gli effetti che produce

Il decreto si applica dall’11 settembre 2026, data della pubblicazione. Non prevede una data successiva, e la regola del termine di tre giorni riguarda le leggi e le ordinanze, non i decreti ministeriali. Da quel momento, la versione modificata del Decreto n. 5.557/2026 è quella che si applica nelle 20 unità.

Il primo effetto riguarda il numero di studenti. Finora il modello interessava una sola generazione per unità, gli studenti della classe XII. Ora ne interessa due, la XI e la XII, nelle stesse scuole e nella stessa finestra di tempo. L’allegato con le 20 unità resta invariato, quindi non entrano scuole nuove nel programma, ma in ciascuna scuola entrano all’incirca il doppio delle classi.

Il secondo effetto si vede nell’orario. Alla classe XI si applicano d’ora in poi le stesse deroghe: orario flessibile, organizzazione modulare, al massimo il 40% delle ore dell’orario in modalità asincrona, svolgimento intensivo di alcune discipline in moduli dedicati, valutazione tramite progetti e portfolio, oltre ai voti abituali. Tutto questo soltanto negli ultimi due moduli dell’anno scolastico, non per tutto l’anno.

Il terzo effetto è quello prodotto dalla modifica della lettera b). Una scuola pilota può, in linea di principio, riequilibrare le ore all’interno di un’area curricolare: aggiungere ore a una materia d’esame e toglierne a un’altra dello stesso gruppo, a condizione che il totale dell’area resti quello del piano-quadro. Che cosa resti vietato si legge alle lettere vicine, che il decreto non tocca: nessuna disciplina può essere eliminata dal piano-quadro, il programma scolastico deve essere svolto per intero, e le competenze generali e specifiche e il profilo del diplomato non possono essere intaccati.

Il quarto effetto riguarda i docenti. Con due classi nel programma invece di una, i limiti dell’art. 10 lett. f) e g) diventano più pesanti: il numero totale di ore prestate annualmente da ciascun insegnante non può superare il monte ore annuo legale, la retribuzione mensile deve restare costante nel corso dell’anno scolastico, e tutto si fa nei limiti dei bilanci approvati, senza spese aggiuntive a carico del bilancio dello Stato.

Il quinto effetto è di calendario e si sente a livello di ogni singola scuola. Le lezioni dell’anno 2026-2027 sono cominciate il 7 settembre, e il decreto che cambia la regola è uscito l’11 settembre. I progetti di sperimentazione erano stati presentati singolarmente dalle unità sulla base delle vecchie regole, e il regolamento interno di organizzazione e funzionamento, che l’art. 11 del decreto di base richiede a ciascuna unità, deve ora incorporare una classe in più e un limite in meno.

Che cosa cambia rispetto a prima

La versione precedente è esistita due giorni. L’atto di base è stato pubblicato il 9 settembre 2026 ed è entrato in vigore lo stesso giorno; l’11 settembre 2026, due delle sue disposizioni erano già diverse. In questo intervallo la soglia di ore per ciascuna disciplina è stata effettivamente in vigore, e le scuole che costruivano l’orario il 9 e il 10 settembre lavoravano con essa.

Il primo cambiamento, nell’ordine in cui lo scrive il decreto, è la lettera b) dell’art. 10. Il testo vecchio richiedeva due soglie di ore, una per disciplina e una per area curricolare. Il testo nuovo ne richiede una sola, per area curricolare. La soglia delle settimane di scuola è rimasta intatta in entrambe le versioni.

Segue l’estensione alla classe XI. Non avviene con un articolo nuovo, ma con la sostituzione di un’espressione ovunque compaia, tecnica che la legge n. 24/2000 consente, ma che obbliga il lettore a ricomporre da sé il testo. Un dirigente che voglia sapere che cosa gli è consentito fare deve ora leggere due decreti affiancati, perché la versione consolidata del Decreto n. 5.557/2026 non è stata ripubblicata.

L’effetto combinato dei due cambiamenti si vede meglio all’art. 6, l’articolo che concede la deroga alle assegnazioni orarie settimanali del piano-quadro approvato con il Decreto n. 3.410/2009. L’art. 6 consente alle unità di riorganizzare «la successione e la concentrazione temporale delle discipline del tronco comune e del curriculum differenziato, tramite lo svolgimento intensivo di alcune discipline in moduli dedicati». Con la soglia per disciplina in vigore, questa concentrazione doveva chiudersi a fine anno su ciascuna materia singolarmente. Senza di essa, l’unica somma che deve tornare è quella per area curricolare.

Ciò che non è cambiato è altrettanto importante. I tre anni di sperimentazione, previsti dall’art. 3, restano gli stessi: 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029. La finestra resta quella degli ultimi due moduli dell’anno scolastico. Le altre classi e gli altri livelli di istruzione di queste unità restano interamente soggetti alle disposizioni generali in vigore, ai sensi della stessa lettera a) dell’art. 10. E le lettere che proteggono lo studente, dalla c) alla f), sono riprodotte senza modifiche.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Rende utilizzabile la deroga dell’art. 6. Lo svolgimento intensivo di una disciplina in un modulo dedicato, promesso dal decreto di base, era difficile da organizzare finché ciascuna materia doveva chiudere separatamente il proprio numero di ore del piano-quadro in una finestra di due moduli.
  • Dà al programma una continuità che non aveva. Con la classe XI inclusa, gli stessi studenti possono attraversare il regime pilota due primavere di seguito, invece che ogni generazione lo incontri per qualche mese e basta.
  • Lascia intatti i limiti che contano per lo studente: nessuna disciplina eliminata, programma svolto per intero, valutazione e prove nazionali invariate, calendario dell’esame di maturità non toccato.
  • Mantiene la soglia per area curricolare, quindi le ore non possono migrare da un ambito della formazione a un altro. La matematica non può crescere a spese della lingua romena, perché le due stanno in aree diverse.
  • Non allarga l’elenco delle scuole. La modifica opera sulle stesse 20 unità che hanno presentato progetti di sperimentazione, non su un gruppo ampliato nel frattempo.

Che cosa resta un problema

  • La soglia per disciplina è sparita senza che l’articolo che concede la deroga sia stato toccato. L’art. 6 parla della successione e della concentrazione temporale delle discipline, non della riduzione del loro numero di ore, quindi l’ampiezza del nuovo margine si stabilisce a livello di ogni singola scuola.
  • Non esiste un tetto al trasferimento di ore all’interno dell’area curricolare. Il testo non dice di quanto possa scendere una materia, ma solo che il gruppo deve mantenere il proprio totale.
  • La modifica arriva dopo l’inizio delle lezioni, l’11 settembre, mentre i progetti di sperimentazione erano stati presentati sulle vecchie regole. Il regolamento interno di ogni unità, richiesto dall’art. 11, va rifatto in corso d’anno.
  • Per la classe XI, lo scopo dichiarato del modello, la preparazione all’esame nazionale di maturità e all’ammissione, riguarda un esame che arriva fra più di un anno, eppure il regime delle due classi non è differenziato in nulla.
  • L’art. 9, che stabilisce quali piani-quadro si applicano agli studenti del programma, diventa equivoco per la classe XI nell’ultimo anno di sperimentazione. I dettagli sono nella sezione qui sotto.
  • La versione consolidata del decreto di base non è stata ripubblicata, benché l’atto sia stato modificato al terzo giorno dall’entrata in vigore, con sostituzioni di espressioni sparse in tutto il testo.

Consigli pratici

  1. Se avete un figlio in uno dei 20 licei, verificate anzitutto se frequenta la classe XI o la XII. Solo queste due classi rientrano nel programma, e solo negli ultimi due moduli dell’anno scolastico. Le altre classi della stessa scuola restano interamente soggette alle disposizioni generali, ai sensi dell’art. 10 lett. a).
  2. Chiedete alla scuola il regolamento interno di organizzazione e funzionamento. L’art. 11 del Decreto n. 5.557/2026 colloca lì, non nel decreto, i contesti concreti di organizzazione del processo educativo. Sempre lì si vede se l’unità ha usato o meno il nuovo margine e di quanto scende ciascuna materia.
  3. Guardate il totale per area curricolare, non l’ora isolata. Dopo la modifica una materia può ricevere meno ore di quante ne preveda il piano-quadro, ma il gruppo di cui fa parte deve mantenere il proprio totale. Le aree sono quelle del piano-quadro: lingua e comunicazione, matematica e scienze naturali, uomo e società, arti, educazione fisica e sport, tecnologie, consulenza e orientamento.
  4. Tenete presente che cosa non si può negoziare a livello di scuola. Nessuna disciplina può essere tolta dal piano-quadro, il programma scolastico deve essere svolto per intero, la valutazione disciplinata e le condizioni di chiusura della carriera scolastica restano, e il calendario dell’esame di maturità non si tocca. Sono le lettere c), d) ed e) dell’art. 10.
  5. Se siete docenti in una di queste unità, chiedete l’attribuzione dell’orario per iscritto. L’art. 10 lett. f) richiede che il numero totale di ore prestate annualmente non superi il monte ore annuo legale e che la retribuzione mensile resti costante nel corso dell’anno scolastico, e con due classi nel programma invece di una la pressione su questo limite cresce.
  6. Quando leggete il decreto di base, leggetelo insieme a questo. La modifica opera per sostituzione di espressioni in tutto il testo, e quello pubblicato il 9 settembre 2026 non è più il testo applicabile. La versione consolidata non è stata ripubblicata.

Domande frequenti

Che cosa cambia, in breve, rispetto alla settimana scorsa?
Due cose. Il programma pilota dei 20 licei copre ora le classi XI e XII, non solo la XII. E sparisce la condizione che il numero di ore di ciascuna disciplina non scenda sotto quello del piano-quadro; resta solo la condizione per area curricolare, cioè per gruppo di materie.
Mio figlio può ritrovarsi con meno ore in una materia?
Sì, in linea di principio, se la scuola usa il nuovo margine e se la materia fa parte di un’area curricolare il cui totale resta invariato. L’ora si sposta su un’altra materia della stessa area, di regola una d’esame. La materia non può sparire dall’orario, e il suo programma deve essere svolto per intero.
Che cos’è un’area curricolare?
È il raggruppamento di materie affini nel piano-quadro. La lingua romena e le lingue straniere stanno nell’area «Lingua e comunicazione», mentre la matematica, la fisica, la chimica e la biologia stanno in «Matematica e scienze naturali». Il piano-quadro assegna un numero di ore sia al gruppo sia a ciascuna materia al suo interno. Il decreto protegge d’ora in poi soltanto il totale del gruppo.
Quando si applica effettivamente questo regime?
Soltanto negli ultimi due moduli dell’anno scolastico e soltanto per la durata dei tre anni di sperimentazione, dal 2026-2027 al 2028-2029 compreso. Nel resto dell’anno l’orario è quello abituale.
Entrano altre scuole nel programma?
No. La modifica non tocca l’allegato del decreto di base, che resta l’elenco dei 20 licei e collegi di dieci distretti e di Bucarest. Cambia che cosa si può fare in queste scuole, non quante sono.
Quanta parte dell’orario può essere in modalità asincrona?
Al massimo il 40% del numero di ore previste nell’orario, ai sensi dell’art. 4 lett. a) del decreto di base, in alternanza con la presenza fisica. La modifica non cambia questa percentuale, la estende soltanto alla classe XI.
Come faccio a sapere se la scuola di mio figlio usa il nuovo margine?
Dal regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’unità, che, ai sensi dell’art. 11 del decreto di base, contiene i contesti specifici di organizzazione del processo educativo, nei limiti delle deroghe. Il decreto non prevede in alcun punto una forma di informazione delle famiglie, quindi il documento va chiesto alla scuola.
Perché il decreto è stato modificato due giorni dopo la pubblicazione?
Il decreto non lo spiega. Lo si può però ricavare dalle date: l’atto di base è stato firmato il 31 agosto 2026 e pubblicato il 9 settembre, mentre il decreto di modifica è stato firmato il 4 settembre, cinque giorni prima che l’atto modificato arrivasse nella Gazzetta Ufficiale della Romania. La relazione di approvazione che lo fonda, n. 2.871/DGIPNRR, porta la stessa data del 4 settembre 2026.
Dove trovo il testo integrale?
Nella Gazzetta Ufficiale della Romania, Parte I, n. 773 dell’11 settembre 2026, a pagina 14. Il testo è riprodotto per intero anche in questo articolo, nella sezione con il testo originale dell’atto. Il decreto modificato, il n. 5.557/2026, è nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 del 9 settembre 2026, alle pagine 11 e 12.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • Art. I punto 1, nuova formulazione dell’art. 10 lett. b). La soglia di ore per ciascuna disciplina viene tolta dall’elenco dei limiti, ma l’articolo che concede la deroga, l’art. 6, resta invariato, e quest’ultimo autorizza soltanto la riorganizzazione della «successione e concentrazione temporale delle discipline», non anche la riduzione del loro numero annuo di ore. Dalla lettura congiunta dei due testi non si riesce a stabilire se un’unità pilota possa chiudere l’anno con meno ore in una materia di quante ne preveda il piano-quadro, compensate nella stessa area curricolare, oppure se l’art. 6 la vincoli ancora a una semplice ridistribuzione nel tempo. Le due risposte producono orari diversi per lo stesso studente, e il decreto lascia la scelta al regolamento interno di ciascuna scuola, ai sensi dell’art. 11.
  • Art. I punto 2, applicato all’art. 9 del Decreto n. 5.557/2026. Dopo la sostituzione delle espressioni, l’art. 9 dice che gli studenti delle classi XI e XII delle unità elencate nell’allegato restano, per tutta la durata della sperimentazione, soggetti ai piani-quadro approvati con il Decreto n. 3.410/2009, e nella stessa frase indica che i piani-quadro approvati con il Decreto n. 4.350/2025 si applicano «per fasi, a partire dall’anno scolastico 2026-2027, esclusivamente alla classe IX». La sperimentazione dura fino all’anno scolastico 2028-2029, ai sensi dell’art. 3, e la generazione che entra in classe IX nel 2026-2027 arriva in classe XI proprio nel 2028-2029. Per quell’anno, la prima parte della frase e la gradualità richiamata nella seconda portano a piani-quadro diversi per gli stessi studenti. La conseguenza si propaga all’art. 6, che deroga soltanto al Decreto n. 3.410/2009: se si applicano i piani del 2025, la deroga resta priva di oggetto.

Analisi della redazione

La modifica ripara qualcosa che non funzionava. Il decreto di base prometteva, all’art. 6, lo svolgimento intensivo di alcune discipline in moduli dedicati, cioè esattamente l’opposto dell’orario uniforme. Ma l’art. 10 lett. b) richiedeva che, a fine anno, ciascuna materia ritrovasse il proprio numero di ore del piano-quadro, e la finestra di manovra durava appena due moduli su cinque. In un quadro simile, la concentrazione temporale si riduceva allo spostamento delle ore da una settimana all’altra, non a una vera riorganizzazione dell’anno. Togliere la soglia per disciplina è, da questo punto di vista, la condizione senza la quale l’art. 6 restava decorativo. Il problema non è che sia stata tolta, ma che sia stata tolta da sola, senza che l’art. 6 dica entro quali limiti si possa usare il margine così aperto.

L’estensione alla classe XI risolve, quasi in sordina, la debolezza più seria dell’impianto iniziale. Con l’intervento fissato esclusivamente sulla classe XII, i tre anni di sperimentazione non seguivano una generazione, ma tre generazioni diverse, ciascuna per qualche mese, quindi non esisteva nessuno su cui l’effetto potesse essere misurato due volte. Con la classe XI inclusa, l’aritmetica cambia: gli studenti di classe XI del 2026-2027 sono gli studenti di classe XII del 2027-2028, e quelli di classe XI del 2027-2028 sono gli studenti di classe XII del 2028-2029. Quattro coorti toccano il programma, e due di esse lo attraversano in due primavere consecutive. È la prima volta che l’intervento può essere valutato sullo stesso studente. Lo strumento di valutazione è però rimasto quello dell’art. 12, una relazione annuale consegnata entro due settimane dalla fine dell’attività didattica, costruita sull’anno scolastico, non sul percorso dello studente.

La cronologia dei due decreti dice più del loro contenuto. Il Decreto n. 5.557/2026 è stato firmato il 31 agosto 2026 e pubblicato il 9 settembre. Il decreto che lo modifica è stato firmato il 4 settembre, quattro giorni dopo il primo e cinque giorni prima che questo arrivasse nella Gazzetta Ufficiale della Romania, e la relazione di approvazione che lo fonda porta lo stesso giorno del 4 settembre, 43 giorni dopo la relazione dell’atto di base. In altre parole, il ministero aveva stabilito che il testo andava riscritto prima che qualcuno fuori da esso potesse leggerlo. La conseguenza pratica è che la soglia di ore per ciascuna disciplina è stata effettivamente applicabile esattamente due giorni, il 9 e il 10 settembre 2026, e la pubblicazione della modifica è arrivata l’11 settembre, a quattro giorni dall’inizio delle lezioni.

Resta un’asimmetria che il decreto non affronta. Il modello si chiama, all’art. 4, preparazione intensiva all’esame nazionale di maturità e all’ammissione all’istruzione superiore, e ora si applica in modo identico a due classi che si trovano a distanze diverse da quell’esame. Per la classe XII, gli ultimi due moduli si chiudono il 4 giugno 2027, a dieci giorni dalla prima prova scritta. Per la classe XI, gli stessi moduli si chiudono il 18 giugno 2027, e l’esame arriva un anno dopo. Lo stesso margine del 40% di studio asincrono e la stessa libertà di comprimere materie significano cose diverse nelle due situazioni, e il decreto non fa alcuna distinzione tra esse.

Che cosa andrebbe cambiato

  • L’indicazione, all’art. 6, dei limiti del margine aperto dalla nuova lettera b). Un testo che dica espressamente se le ore annue di una disciplina possano scendere ed essere compensate all’interno della stessa area curricolare. Effetto: le 20 scuole costruiscono l’orario sulla stessa regola, e le famiglie sanno in anticipo se una materia può perdere ore, invece di scoprirlo dall’orario affisso in aprile.
  • Un tetto al trasferimento di ore tra discipline, all’interno dell’area curricolare. Per esempio al massimo un’ora a settimana per ciascuna materia cedente. Effetto: le discipline d’esame guadagnano tempo senza che una materia scenda a un’ora simbolica, essendo oggi l’unica protezione rimasta il divieto di eliminarla del tutto.
  • Il chiarimento dell’art. 9 per ciascuno dei tre anni di sperimentazione. Il testo dovrebbe dire quale piano-quadro si applica agli studenti di classe XI nel 2028-2029, quando vi arriva la generazione entrata in classe IX nel 2026-2027. Effetto: sparisce la situazione in cui la stessa frase porta a due piani-quadro diversi, e la deroga dell’art. 6 ha un oggetto certo.
  • La ripubblicazione del Decreto n. 5.557/2026 nella versione modificata. La modifica opera per sostituzione di espressioni in tutto il testo dell’atto, e il testo della Gazzetta Ufficiale della Romania n. 765 non è più quello applicabile. Effetto: un dirigente o un genitore legge un solo documento, non due, e il rischio di applicare la vecchia lettera b) sparisce.
  • Un regime distinto per la classe XI, almeno per le discipline che possono essere compresse. Effetto: gli studenti che sono a un anno dall’esame di maturità non perdono ore in materie che non sono ancora d’esame per loro, ma che condizionano lo svolgimento del programma in classe XII.
  • Il raccordo della relazione dell’art. 12 con il percorso dello studente, non solo con l’anno scolastico. Una relazione per coorte, al termine delle due primavere consecutive che ora attraversano le stesse classi. Effetto: il ministero confronta gli stessi studenti in classe XI e in classe XII, l’unico confronto che può dire se il modello abbia cambiato qualcosa.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 773 dell'11 settembre 2026 16 pagine PDF, 103 KB l'atto inizia a pagina 14

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.