In breve
- La Corte costituzionale ha rigettato l’eccezione sollevata dal sindaco e dal Consiglio locale di Hârșova. L’obbligo dei comuni di pagare, con il bilancio locale, una parte della bolletta dell’acqua e della fognatura delle famiglie a basso reddito resta in vigore, invariato.
- Il sussidio spetta alle famiglie e alle persone sole con un reddito monetario netto mensile medio per componente inferiore al salario minimo lordo nazionale, cioè inferiore a 4.325 lei dal 1° luglio 2026, entro il limite di 75 litri per persona al giorno, cioè 2,25 metri cubi al mese.
- Per un utente non cambia nulla al contatore, nel contratto o in bolletta. Si conferma però un diritto che molti comuni non applicano: quello di chiedere un sussidio mensile per il pagamento dell’acqua. La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dal 10 settembre 2026.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 770 del 10 settembre 2026
Entrata in vigore: 10 settembre 2026, data della pubblicazione, dalla quale la sentenza diventa definitiva e generalmente vincolante
L’obbligo dei comuni di sostenere, con il bilancio locale, una parte della bolletta dell’acqua e della fognatura delle famiglie a basso reddito resta in piedi: la Corte costituzionale ha rigettato, in quanto infondata, l’eccezione con cui il sindaco della città di Hârșova e il Consiglio locale di Hârșova ne chiedevano la soppressione. La sentenza n. 712 del 9 dicembre 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 10 settembre 2026 e da questa data è definitiva e generalmente vincolante. Per l’utente comune nulla cambia al contatore, nel contratto o in bolletta, ma si conferma un diritto di cui poche persone sanno e che molti comuni non applicano, in un anno in cui i contributi per la risorsa idrica aumentano in quattro scaglioni fino al 2029.
I testi impugnati sono quattro, tutti della legge sul servizio di approvvigionamento idrico e di fognatura n. 241/2006. Il primo, l’articolo 12 comma (1) lettera m), obbliga le autorità locali a concedere sussidi mensili a carico del bilancio locale per il pagamento del servizio idrico e di fognatura. Il secondo, la lettera n) dello stesso comma, le obbliga ad assicurare il denaro per il pagamento totale o parziale delle spese di allacciamento e di collegamento alla rete. Gli altri due sono gli articoli 121 e 122, cioè due articoli aggiunti nel 2018 subito dopo l’articolo 12, che non hanno ricevuto numeri nuovi ma quello dell’articolo vicino con un indice, per non dover rinumerare tutta la legge. L’articolo 121 descrive il meccanismo del sussidio mensile, l’articolo 122 quello del sostegno all’allacciamento.
La regola di ammissibilità è una sola per entrambe le forme di sostegno: la media dei redditi monetari netti mensili per componente della famiglia deve essere inferiore al salario minimo lordo nazionale garantito. Dal 1° luglio 2026 questo è pari a 4.325 lei, quindi la soglia attuale è un reddito netto fino a 4.325 lei per ciascun componente della famiglia. La compensazione non si applica però a tutto il consumo: l’articolo 121 comma (1) la limita a 75 litri per persona al giorno, sia per l’acqua fornita sia per l’acqua di scarico immessa in fognatura. Sono 2,25 metri cubi al mese per persona, quindi 9 metri cubi per una famiglia di quattro. Ciò che si consuma oltre questo limite si paga per intero.
Il sussidio viene concesso con provvedimento del sindaco, su domanda scritta, ma gli importi, le condizioni e le modalità di regolazione dei conti con il gestore del servizio idrico sono fissati con delibera del consiglio locale. Qui è nata la controversia: a Hârșova è stata chiesta in giudizio la condanna del consiglio locale a promuovere e ad adottare la delibera, e il sindaco e il consiglio hanno risposto con un’eccezione di incostituzionalità. Il loro argomento, in sostanza, era che lo Stato impone loro una spesa senza dare loro il denaro, cosa che violerebbe l’articolo 138 commi (4) e (5) della Costituzione, sui bilanci locali e sull’obbligo di stabilire la fonte di finanziamento di qualunque spesa, nonché l’autonomia locale degli articoli 120 e 121.
La Corte ha rigettato tutte le censure. Su quella di bilancio, ha ripreso una linea giurisprudenziale vecchia di oltre due decenni: la Costituzione richiede che la fonte di finanziamento sia stabilita prima dell’approvazione della spesa, non che sia scritta nella legge che crea la spesa, e l’insufficienza delle risorse della fonte così stabilita è una questione di opportunità politica, non di costituzionalità. Nel caso di specie, afferma la Corte al paragrafo 22, la legge indica effettivamente una fonte, con la formula «a carico del bilancio locale o di altre fonti di finanziamento legalmente costituite», quindi il requisito è soddisfatto. Sull’autonomia locale, la Corte ricorda che essa è soltanto amministrativa e finanziaria e si esercita nei limiti della legge, e che le autorità locali non hanno un potere legislativo proprio.
La frase più utile per un cittadino è al paragrafo 20: la mancanza di fondi «non genera l’incostituzionalità delle norme censurate, ma può generare difficoltà nella loro applicazione», difficoltà che si risolvono con l’assestamento di bilancio e con misure amministrative locali. In altre parole, un bilancio locale stretto non è una difesa per il rifiuto di concedere il sussidio.
Gli effetti che produce
La sentenza è definitiva e generalmente vincolante dalla data della pubblicazione, il 10 settembre 2026, ai sensi dell’articolo 147 comma (4) della Costituzione. In pratica non aggiunge e non toglie nulla alla legge. Il suo effetto è un altro: chiude la discussione sulla validità dei quattro testi e li lascia esattamente come sono.
Per un utente domestico, la conseguenza immediata è che può chiedere il sussidio al comune senza temere che il testo su cui si appoggia venga soppresso. La condizione di reddito si verifica sul mese precedente a quello in cui si presenta la domanda, e nel calcolo entrano tutti i redditi percepiti dai componenti della famiglia. La domanda si fa per scritto, e la decisione arriva con provvedimento del sindaco.
Chi abita in una zona dove la rete è arrivata ma l’allacciamento no ha un secondo diritto, meno conosciuto: l’articolo 12 comma (1) lettera n) obbliga il comune ad assicurare il denaro per il pagamento totale o parziale delle spese di allacciamento e di collegamento, a carico del bilancio locale o di altre fonti legalmente costituite, compresi i programmi nazionali ed europei. L’importo, il periodo, il numero di beneficiari e le modalità di regolazione dei conti sono fissati con delibera dell’autorità deliberativa, ai sensi dell’articolo 122.
Per i comuni, l’effetto è che l’obbligo resta, e il margine di apprezzamento che la Corte riconosce loro è uno soltanto: con quale bilancio pagano, non se pagano. Il consiglio locale che non ha ancora adottato la delibera con importi e condizioni non ha un motivo costituzionale per non farlo, e la sentenza può essere invocata in qualunque causa in cui se ne chieda la condanna ad adottarla.
Esiste anche una leva che non passa dal bilancio locale. Il comma (8) dell’articolo 121 consente di introdurre una «componente di solidarietà» nella struttura del prezzo del servizio, fino a un massimo dell’1% del valore delle spese di gestione. Il fondo si approva con delibera delle autorità deliberative o con l’assemblea generale dell’associazione di sviluppo intercomunale, si tiene su un conto distinto fruttifero presso la tesoreria e si usa esclusivamente per i sussidi mensili. La conseguenza per l’utente è che, dove questo fondo viene approvato, il sussidio per le famiglie povere si finanzia con la tariffa pagata da tutti i clienti, non con le imposte.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nel testo della legge, nulla. I quattro testi impugnati restano nella forma in cui si trovavano anche prima della sentenza, e la verifica sul portale legislativo conferma che sono in vigore esattamente nella forma analizzata dalla Corte. La sola modifica intervenuta tra la rimessione e il giudizio è quella apportata alla lettera n) dall’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 144/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1258 del 31 dicembre 2021, e la Corte constata al paragrafo 12 che essa ha mantenuto la soluzione legislativa censurata.
Ciò che è cambiato è il grado di certezza. L’obbligo esisteva dal 3 agosto 2018, data di entrata in vigore della legge n. 215/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 664 del 31 luglio 2018, ma la sua validità era contestata. Dal 10 settembre 2026 non lo è più. Sono 2.960 giorni, cioè otto anni e 38 giorni, in cui il testo si è applicato con un punto di domanda sopra.
È cambiata anche l’estensione di ciò che la sentenza copre. La rimessione della Corte d’appello di Constanța riguardava l’articolo 12 comma (1) lettere m) e n) e soltanto i commi (1) e (2) dell’articolo 121. Il giudice costituzionale ha però stabilito, al paragrafo 12, che l’oggetto dell’eccezione è costituito dall’articolo 121 per intero e dall’articolo 122, e il dispositivo li dichiara tutti costituzionali. Dunque anche gli otto commi dell’articolo 121, compreso il fondo di solidarietà, e l’articolo 122, che nessuno aveva messo in discussione, hanno ora un verdetto di costituzionalità.
Infine, si è aggiunto un argomento nuovo da usare nella pratica. Fino a ora, un comune che rifiutava il sussidio poteva invocare la mancanza di denaro come un problema di merito. I paragrafi 17, 20 e 22 di questa sentenza affermano esplicitamente che l’obbligo di pagamento esiste, che il margine locale riguarda soltanto il bilancio con cui si paga e che la mancanza di fondi è una difficoltà di applicazione, non una causa di invalidità della norma.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Il diritto al sussidio mensile per il pagamento dell’acqua e della fognatura resta intatto, con un fondamento che non può più essere messo in dubbio per motivi costituzionali.
- La sentenza offre al cittadino tre paragrafi citabili davanti al comune e in giudizio: l’obbligo di pagamento esiste, il margine locale riguarda soltanto la fonte di bilancio, e la mancanza di denaro non è una difesa.
- La soglia di reddito è larga. Si confronta un reddito netto con il salario minimo lordo, quindi sono ammissibili anche famiglie in cui tutti gli adulti lavorano al salario minimo.
- Il sostegno all’allacciamento resta obbligatorio e può essere finanziato con programmi nazionali ed europei, non soltanto con il bilancio locale.
- Il fondo di solidarietà nella tariffa resta un’alternativa legale al bilancio locale, utile soprattutto nei comuni in cui il bilancio è piccolo.
Che cosa resta un problema
- La sentenza non risolve il problema pratico sollevato a Hârșova. La legge non prevede alcun termine entro il quale il consiglio locale debba adottare la delibera con importi e condizioni, e senza di essa il sindaco non ha un quadro di applicazione.
- Non si crea alcuna fonte nuova di denaro. La Corte conferma l’obbligo, ma precisa che la ripartizione dei fondi del bilancio dello Stato non rientra nella sua competenza.
- Quattro degli otto commi dell’articolo 121 rinviano ad atti che non esistono più, e la sentenza li dichiara costituzionali senza toccare questo aspetto.
- Il limite di 75 litri per persona al giorno è una cifra fissa dal 2018, senza meccanismo di aggiornamento.
- Il sostegno all’allacciamento non ha alcun minimo di legge, quindi può essere fissato localmente a una somma simbolica.
- La sentenza è stata resa il 9 dicembre 2025 e pubblicata il 10 settembre 2026, con 275 giorni di ritardo, e fino alla pubblicazione non produceva effetti generali.
Consigli pratici
- Verificate se il vostro comune ha una delibera di consiglio locale per il sussidio al pagamento dell’acqua. Si cerca nel bollettino ufficiale locale o sul sito del comune, alla voce delibere di consiglio. Senza di essa, il sindaco non ha importi da applicare e la domanda resta senza risposta nel merito.
- Se la delibera non esiste, chiedetela per scritto. Questa sentenza conferma che l’obbligo di concedere il sussidio è stabilito per legge e che la mancanza di denaro non lo sopprime. L’istanza viene registrata e il comune ha un termine di risposta secondo la normativa sulle petizioni.
- Preparate i documenti di reddito del mese precedente a quello in cui presentate la domanda, per tutti i componenti della famiglia. La legge chiede la media dei redditi monetari netti mensili per componente, non il reddito di una sola persona, quindi una famiglia numerosa con un solo stipendio ha buone probabilità di rientrare.
- Non date per scontato che uno stipendio vi escluda. La soglia è il salario minimo lordo, 4.325 lei dal 1° luglio 2026, confrontato con un reddito netto. Due adulti al salario minimo e due figli arrivano a circa 1.350 lei netti per componente, quindi sotto un terzo della soglia.
- Se abitate in una via con la rete ma senza allacciamento, chiedete separatamente il sostegno per l’allacciamento o il collegamento. È un diritto distinto dal sussidio mensile, previsto dall’articolo 12 comma (1) lettera n) e dall’articolo 122, e si concede sempre con delibera del consiglio locale.
- Se ricevete il sussidio di inclusione, chiedete espressamente l’applicazione della soglia di almeno il 50% del costo del servizio. Il testo la lega a una legge abrogata il 1° gennaio 2024, quindi è utile invocare anche la finalità della norma, non solo la sua lettera, e chiedere la risposta per scritto.
- I consigli locali con un bilancio piccolo possono portare all’assemblea dell’associazione di sviluppo intercomunale il fondo di solidarietà fino a un massimo dell’1% delle spese di gestione. È una soluzione prevista dalla legge e non richiede denaro dal bilancio dello Stato.
Domande frequenti
La Corte costituzionale ha accolto o rigettato l’eccezione?
La mia bolletta dell’acqua scende dal 10 settembre 2026?
Chi può chiedere il sussidio mensile?
Quanta parte della bolletta viene coperta?
Il comune può rifiutare dicendo che non ha soldi?
Che cosa sono gli articoli 121 e 122?
Che cosa succede al fascicolo di Hârșova?
Analisi della redazione
La sentenza è costruita correttamente sul versante del diritto di bilancio ed è breve esattamente dove avrebbe contato. La Corte risponde alla domanda che le è stata posta, se una legge possa imporre una spesa a un comune senza dargli il denaro, e risponde con una giurisprudenza coerente dal 1993 in poi: la fonte va stabilita prima della spesa, non scritta nella legge che la crea. Ciò che nessuno fa in questo fascicolo, né gli autori dell’eccezione né la Corte, è guardare allo stato del testo dichiarato costituzionale.
E quello stato è problematico. Degli otto commi dell’articolo 121, quattro rinviano ad atti che non esistono più. I commi (2) e (3) si appoggiano sulla legge n. 416/2001 sul reddito minimo garantito, abrogata dal 1° gennaio 2024 dalla legge n. 196/2016 sul reddito minimo di inclusione. I commi (4) e (5) si appoggiano sull’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 70/2011 sulle misure di protezione sociale nella stagione fredda, che non è più in vigore dal 1° novembre 2021, sostituita dalla legge n. 226/2021 sul consumatore vulnerabile di energia. Alla data di pubblicazione di questa sentenza, il primo rinvio è morto da due anni e otto mesi, il secondo da quattro anni e dieci mesi. La conseguenza più concreta è al comma (2): la soglia imperativa di «almeno il 50% del costo di fornitura» è riservata ai beneficiari dell’assistenza sociale «ai sensi della legge n. 416/2001», una categoria che, letta alla lettera, non ha più componenti. Un sindaco in buona fede la applica per equivalenza ai beneficiari del reddito minimo di inclusione, un altro la considera inapplicabile, ed entrambi hanno un argomento.
Il dettaglio che trasforma tutto questo da negligenza di tecnica legislativa in qualcosa di più grave è la cronologia. L’Ordinanza d’urgenza del Governo n. 144/2021 è stata pubblicata il 31 dicembre 2021, cioè due mesi dopo che l’Ordinanza d’urgenza n. 70/2011 era uscita di vigore, e ha modificato esattamente l’articolo vicino, la lettera n) dell’articolo 12. Il legislatore delegato aveva il testo aperto davanti a sé e ha lasciato i rinvii così come erano.
La seconda osservazione richiede un po’ di aritmetica e nasce dalla combinazione di due commi dello stesso articolo. Il comma (8) fissa un tetto dell’1% delle spese di gestione del gestore per il fondo di solidarietà, mentre il comma (2) impone la copertura di almeno il 50% del costo del servizio per i più poveri. Se consideriamo le spese di gestione approssimativamente pari al valore fatturato, il fondo può sostenere da solo la soglia del 50% soltanto fintanto che i beneficiari rappresentano al massimo il 2% del volume fatturato. Oltre questo livello, la differenza ricade obbligatoriamente sul bilancio locale. In altre parole, la sola fonte alternativa che la legge offre è calibrata per i comuni in cui la povertà è un’eccezione statistica, non per quelli in cui è la regola, cioè esattamente al contrario rispetto al bisogno.
La terza osservazione riguarda l’ampiezza della soglia di ammissibilità, che spiega perché la lamentela dei comuni non sia fantasiosa. La legge confronta un reddito netto con il salario minimo lordo. Dal 1° luglio 2026 il salario minimo lordo è di 4.325 lei, e il netto corrispondente di circa 2.699 lei. La soglia sta dunque circa il 60% sopra il salario minimo netto effettivamente incassato, e una famiglia con due adulti al salario minimo e due figli arriva a circa 1.350 lei netti per componente, sotto un terzo della soglia. Il gruppo potenzialmente ammissibile è molto più ampio delle «famiglie in difficoltà», il che è una scelta legittima di politica sociale, ma una scelta con un costo che nessuno ha stimato pubblicamente. La Corte ha risposto alla domanda costituzionale, non a quella aritmetica, e aveva ragione a farlo. Resta che la domanda aritmetica è ancora senza risposta dopo otto anni.
Un ultimo aspetto riguarda il ritmo della procedura, perché cambia il valore pratico della sentenza. L’ordinanza di rimessione è del 21 settembre 2020, la decisione del 9 dicembre 2025, quindi 1.905 giorni tra le due, e la pubblicazione del 10 settembre 2026, altri 275 giorni. Il fascicolo della Corte portava il numero 1.275D/2021, sebbene la rimessione sia datata settembre 2020, e la sentenza non spiega lo scarto. Fintanto che una pronuncia di rigetto non è pubblicata, essa non produce effetti generali, quindi in quei 275 giorni qualunque altro comune ha potuto continuare a invocare le stesse censure. Per confronto, il cittadino che presenta la domanda di sussidio riceve risposta nel termine di legge delle petizioni e dimostra il reddito del mese precedente.
Che cosa andrebbe cambiato
- La sostituzione dei due rinvii morti dell’articolo 121. La legge n. 416/2001 va sostituita con la legge n. 196/2016 sul reddito minimo di inclusione e l’Ordinanza d’urgenza n. 70/2011 con la legge n. 226/2021. Effetto: la soglia obbligatoria del 50% torna applicabile a una categoria di beneficiari che esiste nella realtà, e i comuni non decidono più ciascuno in modo diverso sullo stesso testo.
- Un termine di legge per la delibera di consiglio locale dell’articolo 121 comma (7). Per esempio 90 giorni dall’inizio dell’esercizio di bilancio, con l’obbligo di rivederla ogni anno. Effetto: scompare la situazione da cui è nata la controversia di Hârșova, in cui l’obbligo di legge esiste ma non ha il quadro locale di applicazione, quindi nessuno può esercitarlo.
- Un minimo di legge per il sostegno all’allacciamento dell’articolo 122. Il sussidio mensile ha una soglia del 50% per i più poveri, il sostegno all’allacciamento non ne ha alcuna. Effetto: il sostegno non può più essere fissato localmente a una somma simbolica, che lascia l’obbligo adempiuto sulla carta e l’allacciamento non fatto.
- La ricalibratura del fondo di solidarietà o una fonte complementare dal bilancio dello Stato. Il tetto dell’1% funziona soltanto dove i beneficiari sono pochi. Effetto: i comuni con una quota elevata di famiglie sotto soglia, che hanno anche il bilancio proprio più piccolo, non restano più i soli senza alcuna fonte pratica di finanziamento.
- Il collegamento del limite di 75 litri per persona al giorno a un riferimento aggiornabile. O un consumo di riferimento fissato con norma tecnica, o una revisione periodica. Effetto: il limite non resta più una cifra fissa del 2018 in una legge che intorno a esso si modifica spesso.
- Il confronto del reddito netto con il salario minimo netto, oppure la formulazione esplicita della scelta contraria. Se l’ampiezza attuale della soglia è voluta, il testo dovrebbe dirlo e la relazione illustrativa dovrebbe quantificarla. Effetto: i comuni possono stimare il costo prima di costruire il bilancio, e i richiedenti sanno in anticipo se rientrano.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 770 del 10 settembre 2026 16 pagine PDF, 114 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
