In breve
- La Corte costituzionale ha respinto in quanto inammissibile l’eccezione con cui il Tribunale di Bucarest metteva in discussione il principio «a parità di lavoro, parità di retribuzione» della legge quadro n. 153/2017. La sentenza non cambia alcun testo di legge e non crea per nessuno il diritto a nuove indennità.
- Il motivo del rigetto: le censure riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge, compito che spetta ai giudici e al Parlamento, non alla Corte. I giudici costituzionali hanno votato all’unanimità e non hanno formulato alcuna opinione dissenziente o concorrente.
- La sentenza è stata pronunciata il 26 febbraio 2026 e pubblicata il 7 settembre 2026, cioè dopo 193 giorni, benché l’art. 60 della legge n. 47/1992 fissi un termine di redazione di non oltre 30 giorni dalla pronuncia.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 755 del 7 settembre 2026
Entrata in vigore: la sentenza produce effetti dalla pubblicazione, il 7 settembre 2026, ma non modifica e non elimina alcun testo di legge
La Corte costituzionale ha respinto in quanto inammissibile l’eccezione con cui un giudice del Tribunale di Bucarest contestava il modo in cui la legge sulla retribuzione del settore pubblico definisce la parità di trattamento economico. La sentenza n. 180 del 26 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 755 del 7 settembre 2026 e non produce alcun cambiamento nella legge. La Corte non ha detto che i testi censurati siano costituzionali o incostituzionali, ma che il problema sollevato non è di costituzionalità. È la terza sentenza pubblicata in meno di dieci giorni con cui la Corte rifiuta di intervenire nella griglia retributiva del pubblico impiego, dopo quella sull’indennità per il titolo scientifico dell’allegato VI e dopo la Sentenza n. 473/2025 sui magistrati militari.
L’eccezione è stata sollevata d’ufficio, il che significa che nessuna delle parti l’aveva chiesta. Il giudice della Sezione VIII, controversie di lavoro e previdenza sociale, del Tribunale di Bucarest, che stava decidendo una causa su diritti retributivi, ha ritenuto da solo che il testo di legge che doveva applicare potesse violare la Costituzione e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, con ordinanza del 29 giugno 2022. La legge riconosce al giudice questa possibilità, accanto alle parti e al pubblico ministero, con l’art. 29 comma (2) della legge n. 47/1992.
Il nocciolo della controversia sta in due righe di testo. L’art. 6 lett. b) della legge quadro n. 153/2017 sancisce il principio di non discriminazione per il personale pubblico che svolge la stessa attività e ha la stessa anzianità di servizio e di funzione. L’art. 6 lett. c) sancisce il principio di uguaglianza, ma lo definisce in modo stretto: si realizza «garantendo stipendi base uguali per un lavoro di valore uguale». Stipendi base, non retribuzioni complessive. Le indennità restano, per effetto di questa formulazione, fuori dalla garanzia di uguaglianza.
Il giudice che ha adito la Corte ha mostrato che due persone che lavorano fianco a fianco finiscono per essere pagate in modo diverso proprio a causa di questa limitazione. Nello stesso collegio giudicante, sotto lo stesso ordinatore di spesa, il giudice e il cancelliere lavorano sugli stessi fascicoli, nelle stesse condizioni, ma uno dei due riceveva da oltre due anni le indennità previste dall’allegato n. V, capitolo VIII, sezione 1, artt. 4 e 5, e l’altro no. Queste indennità compensano il rischio, il pericolo e l’usura neuropsichica dell’attività giudiziaria e di indagine penale.
L’argomento giuridico del giudice passava per il diritto europeo. L’art. 157 comma (2) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea definisce la retribuzione in senso ampio, come lo stipendio base «e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo». La stessa definizione ampia compare anche nell’art. 7 lett. e) della legge n. 153/2017, dove lo stipendio mensile comprende esplicitamente anche le indennità. Il giudice ha sostenuto che l’art. 6 lett. c), che restringe l’uguaglianza allo stipendio base, contraddice la definizione della propria legge e quella del trattato.
La Corte non è entrata in questa discussione. I giudici costituzionali hanno osservato che nessuna delle norme invocate nomina espressamente le categorie asseritamente discriminate, né i pubblici ministeri né il personale assimilato ai giudici, e che l’art. 25, che pone un tetto alle indennità, si applica a tutte le categorie del pubblico impiego, a un grado massimo di astrazione. La conclusione, al paragrafo 17: le censure «non rappresentano che semplici motivi attinenti o all’interpretazione e all’applicazione della legge, o all’opportunità della sua adozione», e queste questioni appartengono al Parlamento o ai giudici, a seconda dei casi.
La Corte si è pronunciata sullo stesso articolo della legge n. 153/2017 anche per i poliziotti: con la Sentenza CCR n. 730/2025 ha respinto l’eccezione della Guardia costiera sullo stipendio massimo dell’istituzione.
Gli effetti che produce
La prima conseguenza è che non cambia nulla. L’art. 6 lett. b) e c) della legge n. 153/2017 resta in vigore esattamente nella forma del 28 giugno 2017. I circa 1,28 milioni di persone che occupavano posti nelle istituzioni e nelle autorità pubbliche all’inizio del 2026, secondo i dati del Ministero delle Finanze, continuano a essere pagate con le stesse regole. Nessuno acquista un diritto nuovo e nessuno ne perde uno esistente.
La seconda conseguenza riguarda il fascicolo da cui tutto è partito. Il fascicolo n. 2.434/3/2021 del Tribunale di Bucarest può ora essere deciso senza ostacoli procedurali. La sospensione automatica del processo per la durata dell’esame dell’eccezione è stata eliminata nel 2010: l’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992, che prevedeva la sospensione della causa durante l’esame dell’eccezione di incostituzionalità, è stato abrogato dall’art. I punto 3 della legge n. 177/2010. Da allora la sospensione è facoltativa e il giudice può disporla se la ritiene necessaria. In pratica il tribunale poteva decidere anche in questi anni, ma il fascicolo porta il numero del 2021 e la sentenza arriva nel 2026.
La terza conseguenza è la più importante per chiunque abbia una causa retributiva pendente. Il rigetto per inammissibilità non è una convalida del testo di legge. La Corte non ha detto che l’art. 6 lett. c) è conforme alla Costituzione, ma che la domanda non era rivolta a lei. La differenza conta: un rigetto per infondatezza avrebbe chiuso la discussione nel merito e avrebbe impedito di sollevare la stessa eccezione con la stessa motivazione. Un rigetto per inammissibilità lascia il campo libero, sia a un’eccezione costruita meglio, sia al giudice del merito, che resta libero di interpretare la legge e, se lo ritiene, di applicare direttamente il diritto dell’Unione europea in forza dell’art. 148 comma (2) della Costituzione.
La quarta conseguenza è di calendario. Il termine di redazione previsto dall’art. 60 della legge n. 47/1992 è di non oltre 30 giorni dalla pronuncia. Tra il 26 febbraio 2026 e il 7 settembre 2026 sono passati 193 giorni, 6,4 volte tanto. Né la Costituzione né la legge n. 47/1992 prevedono una sanzione per il superamento di questo termine, e la sentenza resta perfettamente valida. L’effetto pratico lo sopporta però chi va in giudizio: per tutti quei mesi, un giudice che voleva sapere che cosa avesse deciso la Corte non poteva scoprirlo.
Che cosa cambia rispetto a prima
Dal punto di vista normativo, nulla. Nessuna disposizione è stata eliminata, modificata o sospesa. La legge sulla retribuzione del settore pubblico l’8 settembre 2026 è identica a com’era il 6 settembre 2026.
Dal punto di vista della prassi giudiziaria, si è chiusa una strada. Dal 2016 in poi, una parte delle controversie retributive del settore pubblico si è appoggiata sulla Sentenza della Corte costituzionale n. 794 del 15 dicembre 2016 e sulla Decisione dell’Alta Corte di cassazione e giustizia n. 23 del 26 settembre 2016, che hanno imposto la parificazione al livello del reddito massimo in pagamento nella stessa istituzione. L’Alta Corte, con la Decisione n. 15 del 28 giugno 2021 resa su ricorso nell’interesse della legge, ha affermato al paragrafo 86 che quel meccanismo non può essere trasferito tale e quale alle controversie fondate sulla legge n. 153/2017, perché la legge del 2017 è una disciplina nuova, con principi propri. L’eccezione ora respinta era, in sostanza, un tentativo di attaccare quella conclusione dell’Alta Corte per la via del controllo di costituzionalità. Il tentativo è fallito e la Decisione n. 15/2021 resta vincolante per tutti i giudici.
È cambiata anche la posizione del pubblico ministero rispetto a quella della Corte, cosa che a una prima lettura non si vede. Il procuratore aveva chiesto il rigetto per infondatezza, richiamando la Sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 21 marzo 2024, cioè aveva chiesto una risposta nel merito. La Corte ha scelto una soluzione più stretta, di inammissibilità, senza toccare il merito. I presidenti delle due Camere del Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista, benché la legge imponga di consultarli. La Corte ha deciso senza ascoltare alcuna istituzione dello Stato su una questione che riguarda la retribuzione di tutto l’apparato pubblico.
Sempre sulla retribuzione a carico di fondi pubblici, la Corte ha deciso il caso di due sindacati: con la Sentenza CCR n. 594/2025 ha lasciato poliziotti e militari sulle regole di retribuzione del 2008 e del 2017.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un segnale chiaro di disciplina di bilancio prevedibile. La Corte rifiuta di trasformare il controllo di costituzionalità in uno strumento di ricalcolo degli stipendi. Gli ordinatori di spesa possono costruire i propri bilanci senza attendere una sentenza che ribalti la griglia delle indennità.
- Non chiude alcuna via di impugnazione. Essendo stata respinta in quanto inammissibile e non in quanto infondata, l’eccezione può essere riformulata in modo più rigoroso, con censure rivolte direttamente contro l’art. 25 sul tetto alle indennità, che è il testo che produce effettivamente la limitazione.
- Lascia ai giudici del merito il potere di interpretazione. La Corte dice esplicitamente che l’applicazione della legge spetta ai giudici, quindi il Tribunale di Bucarest può analizzare da solo il rapporto tra l’art. 6 lett. c) e l’art. 157 comma (2) del Trattato, anche con un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
- Unanimità, senza opinioni dissenzienti. I sette giudici che hanno composto il collegio hanno votato nello stesso senso e nessuno ha formulato un’opinione dissenziente o concorrente. La soluzione non porta il segno di una maggioranza fragile che potrebbe ribaltarsi alla prossima rimessione.
Che cosa resta un problema
- La domanda di fondo resta senza risposta. Può una legge interna garantire l’uguaglianza solo sullo stipendio base, quando il trattato europeo definisce la retribuzione includendo tutti i vantaggi pagati direttamente e indirettamente? La Corte non risponde, e la domanda tornerà.
- Oltre quattro anni persi. Tra la rimessione del 29 giugno 2022 e la pubblicazione del 7 settembre 2026 sono passati 1.531 giorni, per una decisione che constata che il problema non era di competenza della Corte. Una risposta di inammissibilità data nel primo anno avrebbe avuto esattamente lo stesso valore giuridico.
- Una motivazione di una pagina. L’argomentazione effettiva della Corte sta in tre paragrafi, il 15, il 16 e il 17. Per una censura costruita su due articoli del Trattato, sulla Carta sociale europea e sulla Carta dei diritti fondamentali, la Corte non discute nessuna di queste fonti.
- Nessuna istituzione dello Stato si è pronunciata. Il Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo hanno taciuto. Su una questione che riguarda oltre un milione di dipendenti, il fascicolo non contiene la posizione di alcuna autorità, il che lascia la Corte a giudicare su un solo insieme di argomenti.
Consigli pratici
- Se avete una causa pendente in cui avete invocato gli stessi testi, verificate se il giudice ha sospeso il procedimento. La sospensione non è più obbligatoria dal 2010, quindi potete chiedere subito la rimessione sul ruolo, richiamando la pubblicazione della Sentenza n. 180/2026.
- Non confondete «inammissibile» con «costituzionale». La Corte non ha convalidato l’art. 6 lett. c). Se una controparte vi oppone questa sentenza come argomento di merito, leggetele il paragrafo 17: la Corte rimanda espressamente il problema ai giudici.
- Se volete attaccare il tetto alle indennità, mirate all’art. 25 della legge n. 153/2017, non all’art. 6. L’art. 25 è il testo che istituisce il limite del 30% della somma degli stipendi base, calcolato sul bilancio complessivo di ciascun ordinatore di spesa. È la Corte stessa a osservare, al paragrafo 15, che quel testo non era stato censurato formalmente.
- Verificate se la vostra situazione riguarda la discriminazione o il tetto. Sono cose diverse. La discriminazione presuppone un trattamento diverso per un lavoro identico. Il tetto colpisce tutti nella stessa istituzione, quindi non produce discriminazione tra categorie, ma una limitazione generale.
- Chiedete al giudice del merito di esaminare l’applicazione diretta dell’art. 157 comma (2) del Trattato. La Corte costituzionale ha detto che non è affare suo, il che significa che è affare del giudice che decide la controversia. Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea si formula per iscritto e si motiva.
- Conservate le prove comparative concrete: quale funzione, quale anzianità di servizio e di funzione, quale attività effettiva, quali indennità riceve la persona con cui vi confrontate. L’art. 6 lett. b) richiede identità di attività e di anzianità, non la sola appartenenza alla stessa famiglia professionale.
- Se lavorate in un’istituzione dove le indennità sono state tagliate perché si è raggiunto il tetto del 30%, chiedete per iscritto all’ordinatore di spesa la situazione del calcolo. È un’informazione di interesse pubblico e vi mostra se la limitazione è reale o è una decisione interna di ripartizione.
- Seguite la data della pubblicazione, non quella della pronuncia. Una sentenza della Corte costituzionale produce effetti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione. Tra le due date possono passare mesi, in questo caso 193 giorni.
Domande frequenti
La Corte costituzionale ha deciso che le indennità dei magistrati sono o non sono costituzionali?
Che cosa significa che l’eccezione è stata sollevata «d’ufficio»?
La sentenza mi porta qualche indennità in più sullo stipendio?
Che differenza c’è tra il rigetto per inammissibilità e quello per infondatezza?
Ci sono state opinioni dissenzienti o concorrenti su questa sentenza?
Perché la legge dice «stipendi base uguali» e non «stipendi uguali»?
Il mio processo era sospeso in attesa della decisione sull’eccezione. Riprende automaticamente?
Che cos’è la Decisione dell’Alta Corte n. 15/2021 e perché compare in questo fascicolo?
Perché sono passati quasi sette mesi dalla pronuncia alla pubblicazione?
Posso sollevare la stessa eccezione nella mia causa?
Analisi della redazione
La parte più interessante di questa sentenza non si vede leggendola dall’inizio alla fine, ma mettendo accanto due testi che la Corte non accosta. L’art. 7 lett. e) della legge n. 153/2017 dice che lo stipendio mensile comprende lo stipendio base, le compensazioni, le indennità di funzione, le indennità, le aggiunte, i premi e i riconoscimenti. L’art. 6 lett. c) della stessa legge garantisce l’uguaglianza solo per lo stipendio base. La stessa legge definisce dunque in senso ampio che cosa sia la retribuzione e in senso stretto che cosa debba essere uguale. Non è una contraddizione logica, il legislatore può fare questa scelta, ma è una scelta di politica retributiva scritta nel capitolo dei principi, dove il lettore non si aspetta di trovarla. Il giudice di Bucarest aveva colto esattamente questo. La Corte gli ha risposto che è un problema di interpretazione, il che è difficile da sostenere quando è il testo stesso a fare la distinzione.
Il secondo elemento che emerge dall’incrocio di due disposizioni è la struttura del tetto. L’art. 25 comma (1) limita la somma delle indennità al 30% della somma degli stipendi base, ma lo fa in modo cumulativo sul bilancio complessivo di ciascun ordinatore di spesa, non sul singolo dipendente. La conseguenza pratica: in un’istituzione che ha raggiunto il tetto, l’indennità di un dipendente esce dallo stesso bilancio dell’indennità di un altro. L’uguaglianza individuale sul piano delle indennità diventa impossibile da garantire con una norma che lavora su un tetto collettivo. La Corte osserva al paragrafo 15 che l’art. 25 non era stato censurato formalmente, ma si ferma lì, benché sia proprio quel testo a produrre l’effetto lamentato. L’eccezione era, fin dall’inizio, rivolta contro l’articolo sbagliato.
La terza cosa che merita di essere detta riguarda il calendario. Il Tribunale di Bucarest ha adito la Corte il 29 giugno 2022. La sentenza è stata pronunciata il 26 febbraio 2026, cioè dopo 1.338 giorni, e pubblicata il 7 settembre 2026, a 1.531 giorni dalla rimessione. La sola redazione è durata 193 giorni, contro il termine di non oltre 30 giorni dell’art. 60 della legge n. 47/1992, quindi 6,4 volte tanto. Per confronto, le disposizioni dichiarate incostituzionali sono sospese di diritto e cessano di produrre effetti a 45 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 comma (3) della stessa legge. Il legislatore ha ritenuto necessario imporre un termine stretto allo Stato quando deve riparare una legge, ma non ha attaccato alcuna conseguenza al termine entro cui la Corte deve scrivere la propria sentenza. In un fascicolo in cui si è deciso, alla fine, che il problema non era di competenza della Corte, i quattro anni di attesa sono il costo sopportato da chi va in giudizio per una soluzione di rito.
Un ultimo dettaglio, il silenzio delle istituzioni. Il paragrafo 11 mostra che i presidenti delle due Camere, il Governo e l’Avvocato del Popolo non hanno comunicato alcun punto di vista. Su una questione che tocca la griglia retributiva di circa 1,28 milioni di posti pubblici, il fascicolo della Corte è rimasto con gli argomenti del giudice e con le conclusioni del procuratore, il quale peraltro aveva chiesto qualcosa di diverso da ciò che la Corte ha deciso, cioè il rigetto per infondatezza invece che per inammissibilità.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il termine di redazione dell’art. 60 della legge n. 47/1992 dovrebbe avere una conseguenza. Non una sanzione sulla sentenza, che sarebbe assurda, ma un obbligo di pubblicare sul sito la data in cui la motivazione è stata depositata e, al superamento del termine, una menzione nella relazione annuale della Corte. Effetto pratico: i giudici saprebbero quando riprendere i fascicoli e i ritardi diventerebbero misurabili.
- L’art. 6 lett. c) della legge n. 153/2017 dovrebbe dire esplicitamente che cosa non copre. Una formula del tipo «il principio di uguaglianza riguarda lo stipendio base; le indennità si concedono alle condizioni dell’art. 25» chiuderebbe una fonte di controversie che dura dal 2017. Effetto pratico: i giudici non dovrebbero più ricavare la limitazione dal silenzio del testo.
- Il tetto del 30% dell’art. 25 dovrebbe essere accompagnato da una regola di ripartizione. Se la somma è collettiva, la legge dovrebbe dire con quali criteri l’ordinatore di spesa la distribuisce. Effetto pratico: il dipendente potrebbe verificare se l’indennità gli è stata negata a causa del tetto o a causa di una decisione interna discrezionale.
- La pubblicazione obbligatoria dei punti di vista, compresa la loro assenza. Quando il Parlamento, il Governo e l’Avvocato del Popolo non rispondono, la sentenza dovrebbe dare atto che il punto di vista è stato richiesto a una data precisa. Effetto pratico: il silenzio diventa visibile e verificabile, non una formula standard.
- Un meccanismo per informare il giudice remittente sullo stato del fascicolo. Il Tribunale di Bucarest non ha avuto, in quasi quattro anni, alcuna informazione ufficiale su quando avrebbe ricevuto la risposta. Effetto pratico: il giudice potrebbe decidere con cognizione di causa se sospendere il processo o giudicarlo.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 755 del 7 settembre 2026 16 pagine PDF, 125 KB l'atto inizia a pagina 2
Apri il PDF ufficialeScarica il PDF
Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.
Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
