In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, nella stessa udienza e nella stessa materia, due eccezioni sollevate da sindacati in nome dei poliziotti. Nessun testo di legge cambia, e le sentenze non portano denaro in più a nessuno.
- Le soluzioni sono però diverse, e la differenza conta. La Sentenza n. 594/2025 ha respinto l’eccezione in quanto infondata, cioè il merito è stato giudicato e le norme sono state confermate. La Sentenza n. 593/2025 l’ha respinta in quanto inammissibile, cioè il merito non è stato toccato affatto.
- Entrambe sono state pronunciate l’11 novembre 2025 e pubblicate il 9 settembre 2026, 302 giorni dopo. Solo dalla pubblicazione diventano generalmente obbligatorie, ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 767 del 9 settembre 2026
Entrata in vigore: 9 settembre 2026, data della pubblicazione
Due poliziotti di Dolj hanno chiesto in giudizio che lo stipendio non fosse più calcolato su un valore fissato nell’ottobre 2008. La Corte è giunta alla stessa conclusione anche in una causa più recente, descritta nella Sentenza della Corte costituzionale n. 420/2026. La Corte costituzionale ha risposto che quel valore non ha alcun problema di costituzionalità. La Sentenza n. 594 dell’11 novembre 2025 è stata pubblicata il 9 settembre 2026 nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 e respinge, in quanto infondata, l’eccezione sollevata dal Sindacato dei Poliziotti di Romania «Diamantul» per i propri iscritti Aurelian Oliver Taslică e Marius Gabriel Petrache. È la seconda sentenza sulla legge quadro n. 153/2017 pubblicata in tre giorni: il 7 settembre 2026 era comparsa quella con cui le maggiorazioni non rientrano nel principio «a parità di lavoro, parità di retribuzione».
Nello stesso numero della Gazzetta, nelle pagine precedenti, sta la Sentenza n. 593 dell’11 novembre 2025. Stesso giorno, stesso collegio, stesso magistrato assistente, stessa procuratrice d’udienza, stessa materia: il modo in cui la legge quadro n. 153/2017 si applica in modo scaglionato al personale pagato da fondi pubblici. L’autore è un altro sindacato, il Sindacato nazionale dei poliziotti e del personale contrattuale del Ministero dell’Interno, che ha sollevato l’eccezione in nome del proprio iscritto Victor-Ion Barote e di altri, davanti al Tribunale di Constanța. La soluzione è però diversa: respinta in quanto inammissibile.
Le due parole non sono sinonimi, e questo articolo esiste in buona parte per spiegare la differenza fra esse. In breve: nella Sentenza n. 594/2025 la Corte ha letto le censure, le ha pesate e ha detto che la legge regge. Nella Sentenza n. 593/2025 non è arrivata fin lì, perché ciò che le veniva chiesto non rientrava nella sua competenza.
Perché si veda la posta in gioco, occorre aprire i due testi attaccati.
L’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 ha tre commi e fissa una sola cifra, ma una cifra da cui si ricava tutto il resto. Il comma (1) stabilisce che, dal 1° aprile 2008, il valore di riferimento settoriale in base al quale si calcolano il soldo di funzione e il soldo di grado dei militari, gli stipendi dei poliziotti e gli stipendi dei funzionari pubblici con statuto speciale delle carceri è di 193,4694 lei. Il comma (2) lo porta, dal 1° ottobre 2008, a 197,3387 lei. Il comma (3) dice che il risultato si arrotonda al leu intero, a favore del personale. Fra i due valori ci sono 3,8693 lei, cioè un aumento di esattamente il 2%. Dal 1° ottobre 2008 alla data della pubblicazione della sentenza sono passati 17 anni e 11 mesi.
L’art. 38 commi (2) e (3) della legge quadro n. 153/2017 è il meccanismo di scaglionamento, cioè il testo che dice che la legge sulla retribuzione non si applica tutta in una volta. Il comma (2) lett. a) prevede che, a partire dal 1° luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, sono mantenuti in pagamento, al livello concesso per il mese di giugno 2017, gli stipendi base, i soldi di funzione, le indennità di inquadramento e tutte le maggiorazioni, indennità, compensazioni e premi che fanno parte dello stipendio lordo mensile, a condizione che il personale occupi la stessa funzione e lavori alle stesse condizioni. Le lettere b), c) e d) escludono dalla regola il personale dell’art. 11, i titolari di cariche pubbliche e i diritti di vitto. Il comma (3) apre, dal 1° gennaio 2018, la serie degli aumenti: il 25% sopra il livello del mese di dicembre 2017 per tutti, seguito da undici eccezioni, dai medici e dagli infermieri al personale docente, agli ispettori scolastici e al personale delle strutture sanitarie convenzionate con le casse di assicurazione.
Nessuna lettera del comma (3) nomina i poliziotti, i militari o il personale delle carceri. Da qui partono entrambe le eccezioni, solo che per strade diverse.
Sempre sulle retribuzioni dei poliziotti, la Corte si è pronunciata sul livello massimo effettivamente corrisposto: con la Sentenza CCR n. 730/2025 ha respinto l’eccezione della Guardia costiera.
Gli effetti che produce
La prima conseguenza è la più semplice: non cambia nulla. Il dispositivo della Sentenza n. 594/2025 constata che l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 e l’art. 38 comma (2) lett. a) della legge quadro n. 153/2017 «sono costituzionali rispetto alle censure formulate». I testi restano in piedi e gli stipendi si calcolano ancora allo stesso modo.
La seconda riguarda il calendario. Ai sensi dell’art. 147 comma (4) della Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania e sono generalmente obbligatorie dalla data della pubblicazione, con efficacia solo per il futuro. Quella data è il 9 settembre 2026. Fra la pronuncia, l’11 novembre 2025, e la pubblicazione sono passati 302 giorni in cui la sentenza esisteva, ma non produceva effetti per nessuno al di fuori del fascicolo.
La terza riguarda i due fascicoli di merito, quelli che hanno dato avvio a tutto. La Sentenza n. 594/2025 è comunicata al Tribunale di Dolj, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, dove pende il fascicolo n. 1.315/63/2020. La Sentenza n. 593/2025 è comunicata al Tribunale di Constanța, Sezione del contenzioso amministrativo e tributario, dove pende il fascicolo n. 4.228/118/2019. I giudici possono proseguire, senza che nessuno dei due possa più disapplicare i testi attaccati per incostituzionalità.
La quarta conseguenza la sente l’iscritto al sindacato che pensa di riprovarci. L’art. 29 comma (3) della legge n. 47/1992 vieta di sollevare un’eccezione solo sulle disposizioni già dichiarate incostituzionali, quindi una sentenza di rigetto non blocca formalmente una nuova rimessione. Nella pratica, però, il paragrafo 24 della Sentenza n. 594/2025 mostra perché un tentativo del genere non ha possibilità: «poiché non sono intervenuti elementi nuovi, tali da determinare un mutamento di questa giurisprudenza», la soluzione precedente conserva la propria validità. Senza un elemento nuovo e reale, la risposta sarà la stessa.
La quinta riguarda la zona in cui la battaglia resta davvero aperta. La Corte ha giudicato «rispetto alle censure formulate», formula che compare testualmente nel dispositivo. Ciò che non è stato invocato non è stato analizzato, e ciò che non è stato analizzato non è stato deciso.
Che cosa cambia rispetto a prima
Rispetto allo stato di diritto, nulla. Rispetto a ciò che un poliziotto sapeva sulle proprie possibilità davanti alla Corte costituzionale, parecchio, perché le due sentenze mettono a confronto, nello stesso numero della Gazzetta, due modi di perdere.
Che cosa ha sostenuto il sindacato della Sentenza n. 593/2025. Che l’applicazione scaglionata dell’art. 38 commi (2) e (3) crea una situazione sfavorevole per alcune categorie di personale pubblico, alle quali non si applicano lo stipendio di funzione e le maggiorazioni dovute, benché abbiano coefficienti più bassi, mentre ad altre si applicano. Ha invocato l’art. 16 comma (1) della Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, queste ultime due senza indicare alcuna disposizione precisa.
Perché non è arrivata al merito. La Corte ha letto la domanda e ha visto che cosa fosse in realtà: una richiesta di integrare l’elenco delle eccezioni dell’art. 38, nel senso di includervi i funzionari con statuto speciale del Ministero dell’Interno. Ora, ai sensi dell’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992, la Corte si pronuncia solo sulla costituzionalità degli atti di cui è stata investita, «senza poter modificare o integrare le disposizioni sottoposte al controllo». Aggiungere una categoria a un’enumerazione è esattamente ciò che non può fare. Così si arriva all’inammissibilità: non perché l’argomento sia debole, ma perché non è un argomento di costituzionalità, bensì una richiesta di legiferare rivolta all’autorità sbagliata.
Non è la prima volta. Il paragrafo 12 della Sentenza n. 593/2025 elenca quattro sentenze precedenti, tutte sugli stessi testi e tutte con lo stesso autore: la Sentenza n. 294 del 17 maggio 2022, la Sentenza n. 429 del 29 settembre 2022, la Sentenza n. 581 del 22 novembre 2022 e la Sentenza n. 102 del 16 marzo 2023. Tutte e quattro, inammissibili. Questa è la quinta.
Che cosa ha sostenuto il sindacato della Sentenza n. 594/2025. Altro, e da qui tutta la differenza. Non ha chiesto l’aggiunta di una categoria, ma ha attaccato due cose che la Corte può davvero pesare. La prima: l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 disciplinerebbe la retribuzione dei poliziotti, materia che attiene allo statuto dei funzionari pubblici, quindi alla legge organica, e che non poteva essere regolata con un’ordinanza semplice. La seconda: l’art. 38 comma (2) lett. a) della legge quadro n. 153/2017 funzionerebbe come una norma di rinvio che fa ultrattivare i coefficienti di gerarchizzazione e il valore di riferimento dell’allegato n. 1 dell’Ordinanza del Governo n. 38/2003, atto abrogato, violando la certezza dei rapporti giuridici.
Che cosa ha risposto la Corte, punto per punto. Alla censura di competenza: lo statuto del poliziotto, cioè la nascita, l’esecuzione e la cessazione del rapporto di servizio, è disciplinato dalla legge n. 360/2002, mentre l’Ordinanza n. 8/2008 ha stabilito soltanto il valore di riferimento settoriale. La retribuzione, quale che sia la categoria professionale, non figura fra le materie enumerate in modo tassativo e limitativo all’art. 73 comma (3) della Costituzione, dove è richiesta la legge organica. Alla censura fondata sull’art. 115 comma (6): quel testo riguarda i limiti delle ordinanze di urgenza, mentre l’Ordinanza n. 8/2008 è un’ordinanza semplice, quindi il richiamo non ha rilevanza nella causa. Alla censura di ultrattività: le disposizioni del 2017 non rinviano ad atti abrogati e non li rimettono in vigore, e la situazione è diversa da quella esaminata con la Sentenza n. 654 del 17 ottobre 2017. Alla censura di discriminazione: la regola del mantenimento in pagamento riguarda tutte le categorie di personale pagato da fondi pubblici, senza distinzione.
Un dettaglio che merita di essere ricordato: in udienza la rappresentante del Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto in quanto inammissibile della censura sull’art. 38 comma (2) lett. a), ritenendo che attenesse all’applicazione e all’interpretazione della legge. La Corte non ha seguito le conclusioni, ha giudicato il merito e solo dopo ha respinto, in quanto infondata. Il confine fra le due soluzioni non è quindi evidente nemmeno per gli specialisti.
Un riconoscimento inatteso compare al paragrafo 15, dove la Corte riprende la propria giurisprudenza e constata che, benché dopo il 2010 il legislatore si fosse proposto un sistema di retribuzione unico, trasparente e prevedibile, «di fatto i diritti retributivi sono stati calcolati partendo dall’importo stabilito secondo la legislazione anteriore», e che il calcolo «si fa partendo dall’importo stabilito secondo la legislazione anteriore all’anno 2010». La constatazione è della Corte, non dei sindacati, e conferma la stessa premessa di fatto dei ricorrenti. Solo che essere insoddisfacente non significa essere incostituzionale.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Le due sentenze chiudono un’incertezza che durava dal 2019 e dal 2020: i giudici di Constanța e di Craiova possono decidere i fascicoli di diritti retributivi senza attendere oltre la risposta della Corte.
- La Corte risponde in modo argomentato, non formale. Su ciascuna censura della Sentenza n. 594/2025 esiste un paragrafo distinto, dalla competenza dell’ordinanza semplice fino all’art. 47 della Costituzione sul tenore di vita dignitoso.
- Si conferma, nero su bianco, che l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 può essere controllato benché sia abrogato dal 2009, perché i suoi effetti giuridici continuano a prodursi. Il fondamento è la Sentenza n. 766 del 15 giugno 2011.
- La Sentenza n. 593/2025 mostra, indirettamente, dove sta il limite: una richiesta di integrare la legge non ha nulla a che fare con la Corte costituzionale. Chi vuole vincere lì deve attaccare la norma, non la sua assenza.
- Entrambe le sentenze sono state adottate all’unanimità di voti, senza opinioni dissenzienti o concorrenti. Non resta alcuna ambiguità interpretativa per i giudici del merito.
Che cosa resta un problema
- L’attesa. Il Tribunale di Constanța ha adito la Corte il 13 aprile 2021, il Tribunale di Dolj il 22 aprile 2021. Fino alla pronuncia sono passati rispettivamente 1.673 e 1.664 giorni, cioè quattro anni e sette mesi. Fino alla pubblicazione, altri 302.
- Il fascicolo di Constanța porta un numero del 2019, quello di Craiova del 2020. Chi ha aperto una causa nel 2019 scopre solo nel 2026 che il suo problema di costituzionalità non sarà nemmeno analizzato.
- L’inammissibilità della Sentenza n. 593/2025 lascia la questione di merito esattamente dov’era. Non si è detto che lo scaglionamento sia costituzionale, ma che non se ne può discutere nella forma richiesta.
- Lo stesso sindacato ha ricevuto la stessa risposta cinque volte, sugli stessi testi, fra il 2022 e il 2025. Nulla nella procedura gli impedisce di arrivare alla sesta, dopo altri quattro anni di attesa.
- Il valore di riferimento di 197,3387 lei, fissato per il 1° ottobre 2008, resta il punto da cui si solleva tutta la catena di calcolo. La Corte riconosce il meccanismo, ma dice che non spetta a lei cambiarlo.
Consigli pratici
- Se avete pendente una causa di diritti retributivi in cui è stata sollevata una di queste eccezioni, depositate agli atti la sentenza pubblicata. Dal 9 settembre 2026 è generalmente obbligatoria e il giudice del merito non può più ignorarla.
- Quando formulate un’eccezione di incostituzionalità, verificate prima se chiedete l’eliminazione di un testo o l’aggiunta di uno. Solo la prima variante può essere giudicata. La Sentenza n. 593/2025 è l’esempio puro della seconda.
- Non confondete «inammissibile» con «infondata» quando leggete un dispositivo. La prima non dice nulla sulla costituzionalità del testo, la seconda la conferma. La parola compare subito dopo «Respinge» e decide tutto il resto.
- Prima di riprendere la strada della Corte sugli stessi testi, cercate le sentenze precedenti sulla stessa questione. Il paragrafo che elenca i precedenti, il 12 nella Sentenza n. 593/2025 e il 14 nella Sentenza n. 594/2025, vi dice in due righe se ne valga ancora la pena.
- Per i sindacati: se il malcontento è che una categoria manca da un’enumerazione, l’indirizzo corretto è il Parlamento o il Governo, con un’iniziativa di modifica, non la Corte costituzionale. Cinque sentenze di inammissibilità consecutive dicono la stessa cosa.
- Se vi interessa la cifra concreta dietro lo stipendio, chiedete all’ufficio finanziario il valore di riferimento settoriale usato nel calcolo e il modo di arrotondamento. L’art. II comma (3) dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008 impone l’arrotondamento al leu intero a favore del personale, e questo si verifica sul cedolino.
Domande frequenti
Il mio stipendio aumenta dopo queste sentenze?
Che cosa significa che l’eccezione è stata respinta «in quanto infondata»?
E «in quanto inammissibile» che cosa significa?
Perché è stata analizzata un’ordinanza abrogata dal 2009?
Che cosa prevede esattamente l’art. II dell’Ordinanza del Governo n. 8/2008?
Che cosa prevede l’art. 38 commi (2) e (3) della legge quadro n. 153/2017?
Posso attaccare di nuovo gli stessi testi davanti alla Corte costituzionale?
Chi ha sollevato le due eccezioni?
Da quale data producono effetti le sentenze?
Che cosa hanno detto il Governo e il Parlamento in questi fascicoli?
Analisi della redazione
Le sentenze sono costruite correttamente e, cosa che accade di rado, sono davvero utili messe una accanto all’altra. L’unica coppia di cifre dell’atto, 193,4694 lei più il 2%, dà 197,338788 lei, che si arrotonderebbero a 197,3388, mentre l’ordinanza scrive 197,3387, cioè un centesimo di ban in meno, troncato invece che arrotondato. La differenza sparisce comunque con l’applicazione del comma (3), che arrotonda il risultato al leu intero a favore del personale, quindi non tocca alcun diritto di nessuno e non ha nulla da fare in un elenco di errori. Anche i rinvii funzionano: l’art. 73 comma (3) lett. j) della Costituzione riguarda in effetti lo statuto dei funzionari pubblici, l’art. 115 comma (6) riguarda in effetti solo le ordinanze di urgenza, e l’art. 2 comma (3) della legge n. 47/1992 dice esattamente ciò che gli viene attribuito.
Le stesse due cifre del 2008 sono passate un’altra volta davanti alla Corte, senza che si arrivasse al merito: l’eccezione è stata respinta come inammissibile, perché il suo autore ha elencato 35 articoli della Costituzione senza mostrare in che modo l’ordinanza li violerebbe.
La prima osservazione che non si vede leggendo la sentenza dall’inizio alla fine riguarda il principio su cui si è appoggiato il sindacato del fascicolo di Craiova. Il paragrafo 7 invoca il principio «a lavoro uguale, retribuzione uguale». Nella Costituzione romena questa formula compare una sola volta, all’art. 41 comma (4), e suona così: «A parità di lavoro, le donne hanno lo stesso stipendio degli uomini». È una garanzia di uguaglianza fra i sessi, non fra categorie professionali. La Corte ha risposto sull’art. 41 parlando del margine di apprezzamento del legislatore in materia retributiva, il che è corretto in sé, ma senza dire che il testo invocato non contiene il principio nella forma in cui le veniva chiesto. Chi volesse muoversi sull’uguaglianza fra categorie deve lavorare sull’art. 16, non sull’art. 41.
La seconda osservazione riguarda la formula finale. Il dispositivo dice che i testi sono costituzionali «rispetto alle censure formulate». Il sindacato ha invocato l’art. 73 comma (3) lett. j), cioè lo statuto dei funzionari pubblici. Non ha invocato la lettera p) dello stesso comma, che riserva alla legge organica «il regime generale relativo ai rapporti di lavoro, ai sindacati, alle associazioni datoriali e alla protezione sociale». La Corte ha risposto che la retribuzione non figura fra le materie enumerate in modo tassativo e limitativo all’art. 73 comma (3), formulazione che copre l’intero comma. La conclusione resta la stessa, ma la differenza fra rispondere a una lettera e rispondere a un comma intero conta per chi pensa di riprendere la causa.
L’ultima osservazione è aritmetica e dice qualcosa sul sistema, non sulla Corte. Fra la rimessione e la pronuncia sono passati 1.664 giorni nella Sentenza n. 594/2025 e 1.673 nella Sentenza n. 593/2025. Fra la pronuncia e la pubblicazione, altri 302. Sommati, 1.966 e 1.975 giorni, cioè oltre cinque anni e cinque mesi dal giorno in cui un tribunale ha trasmesso la domanda al giorno in cui la risposta è diventata obbligatoria per tutti. E nella Sentenza n. 593/2025 il capolinea è la constatazione che la domanda non poteva essere posta in quella forma, cosa che si vedeva dalla prima pagina dell’atto e che la Corte aveva già detto, allo stesso sindacato, quattro volte prima.
Che cosa andrebbe cambiato
- Un termine legale per la pubblicazione delle sentenze della Corte, calcolato dalla pronuncia. Trenta giorni basterebbero. Effetto: sparisce l’intervallo di 302 giorni in cui una sentenza esiste ed è definitiva, ma non produce effetti generali, e le parti di altre cause non possono invocarla.
- Un filtro per le eccezioni ripetute, al momento della rimessione. Quando lo stesso autore attacca gli stessi testi con gli stessi motivi e la Corte ha già risposto più volte, il giudice che rimette dovrebbe poter respingere la domanda con ordinanza motivata, impugnabile, come già fa nei casi dell’art. 29 comma (5) della legge n. 47/1992. Effetto: la quinta risposta identica non costa più quattro anni e sette mesi di attesa.
- La pulizia dell’art. 38 della legge quadro n. 153/2017 dai commi ormai esauriti. Il comma (2) riguarda la seconda metà del 2017, il comma (3) riguarda il 2018. Nove anni dopo, continuano a essere attaccati davanti alla Corte costituzionale. Effetto: un dipendente potrebbe leggere in un solo testo che cosa gli si applica davvero, invece di ricostruire una catena di atti annuali.
- Una motivazione esplicita quando la Corte si discosta dalle conclusioni del Pubblico Ministero sulla questione dell’ammissibilità. Nella Sentenza n. 594/2025 il pubblico ministero ha chiesto l’inammissibilità sull’art. 38 comma (2) lett. a) e la Corte ha giudicato il merito, senza dire perché. Effetto: il confine fra la censura di costituzionalità e la richiesta di interpretazione diventa prevedibile per chi redige la prossima eccezione.
- L’indicazione, accanto al dispositivo, della composizione completa del collegio e del motivo dell’assenza. Entrambe le sentenze portano otto nomi di giudice, in una Corte che, ai sensi dell’art. 142 comma (2) della Costituzione, ne ha nove. Effetto: il lettore non deve più contare per sapere chi ha giudicato.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 767 del 9 settembre 2026 16 pagine PDF, 118 KB l'atto inizia a pagina 11
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
