In breve
- Il Ministero delle Finanze ha riscritto le regole con cui le istituzioni dello Stato registrano edifici, terreni e altri beni nell’inventario centralizzato. Le nuove istruzioni sostituiscono due decreti più vecchi, uno del 2011 e uno del 2014.
- Le istituzioni che hanno la qualità di ordinatori principali di spesa hanno 90 giorni per trasmettere al Ministero delle Finanze, su carta e in formato elettronico, l’inventario dei beni immobili del patrimonio privato dello Stato. Ciò che non arriva compilato correttamente entro il termine non entra nella decisione del Governo che approva l’inventario.
- Tutte le operazioni si svolgono nel sistema protetto PATRIM, con due moduli distinti, PATRIM PUBLIC e PATRIM PRIVAT. I dati pubblici rilevanti vengono pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze, tranne quelli classificati.
Pubblicato: G.U. n. 672 del 13 agosto 2026
Entrata in vigore: 13 agosto 2026
Lo Stato romeno non sa con esattezza che cosa possiede. Edifici, terreni, strade e reti figurano in registri tenuti da decine di istituzioni, con valori che non coincidono tra la contabilità e l’inventario. Il 13 agosto 2026 il Ministero delle Finanze ha pubblicato il manuale con cui si mette ordine. Il decreto del ministro delle Finanze n. 968/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 672 del 13 agosto 2026, approva le istruzioni per la redazione e l’aggiornamento dell’inventario centralizzato dei beni del demanio pubblico dello Stato e dell’inventario dei beni immobili del patrimonio privato dello Stato. È il secondo intervento normativo in materia di pubblica amministrazione di quest’estate che riguarda tutte le istituzioni, dopo la modifica del Codice amministrativo con la Legge n. 165/2026.
Il fondamento giuridico è l’articolo 57 del Codice amministrativo e la decisione del Governo n. 1.176/2024, che ha approvato le norme tecniche per i due inventari. Le istruzioni di adesso sono il livello successivo, quello operativo: chi fa che cosa, in quale sistema informatico, entro quali termini e con quali documenti.
Il Ministero delle Finanze centralizza entrambi gli inventari, in base all’articolo 288, comma 2, e all’articolo 356, comma 4, del Codice amministrativo. L’obbligo di rispettare le istruzioni ricade sugli enti competenti indicati all’articolo 288, comma 1, e all’articolo 356, commi da 1 a 3, dello stesso codice, cioè sulle istituzioni che amministrano concretamente i beni dello Stato.
Il decreto si compone di cinque articoli, mentre le istruzioni vere e proprie costituiscono l’allegato, articolato in capitoli: la finalità, la procedura operativa nel sistema PATRIM e la procedura di centralizzazione dell’inventario dei beni del patrimonio privato.
Gli effetti che produce
Il termine più vicino è di 90 giorni e riguarda il patrimonio privato dello Stato. Gli enti competenti che hanno la qualità di ordinatori principali di spesa devono trasmettere al Ministero delle Finanze, sia su carta sia in formato elettronico, su un supporto di memoria di tipo USB o DVD, l’inventario dei beni immobili del patrimonio privato dello Stato che hanno in amministrazione.
Gli allegati compilati male tornano indietro, con 60 giorni per rifarli. Se i dati o la documentazione giustificativa sono errati o incompleti, il Ministero delle Finanze restituisce l’allegato, e l’ente lo rifà e lo ritrasmette entro 60 giorni dal ricevimento della nota di restituzione.
Ciò che non arriva compilato correttamente in tempo resta fuori. Gli allegati non compilati come previsto o privi di documentazione giustificativa completa alla scadenza del termine non vengono presi in considerazione al momento della centralizzazione e non entrano nella decisione del Governo che approva l’inventario. Per quei beni le istituzioni devono avviare in seguito progetti di decisione separati, di integrazione.
Anche l’aggiornamento dell’inventario ha un termine: 90 giorni dall’entrata in vigore dell’atto normativo che lo determina. Quando un atto modifica l’inventario, l’inserimento dei dati in PATRIM PUBLIC o PATRIM PRIVAT deve avvenire entro questo intervallo. Per aggiornare un bene devono essere completate tutte e tre le operazioni previste dal flusso di lavoro.
I dati si riprendono esattamente, senza calcoli propri. Le istruzioni dicono espressamente che l’inserimento in PATRIM avviene riprendendo con esattezza i dati dell’atto normativo e dei suoi allegati, senza che siano necessarie operazioni aritmetiche. La responsabilità della correttezza dei dati resta dell’ente che li trasmette.
Accorpamenti, frazionamenti e trasferimenti parziali hanno regole di descrizione proprie. In caso di accorpamento si indicano le caratteristiche del bene risultante, in caso di frazionamento sia quelle del bene che si divide, sia quelle dei beni che ne derivano. Per il trasferimento parziale sono richiesti la denominazione, il numero MF, gli elementi di descrizione tecnica, il valore d’inventario di ciascuna parte e il codice di classificazione, con un’eccezione per gli immobili a destinazione speciale della difesa, dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale, per i quali si evidenziano soltanto le parti declassificate.
Compare anche una categoria per i beni senza un amministratore. Le istruzioni definiscono la situazione «PRIVAT FĂRĂ ADMINISTRATOR», cioè i beni individuati dalle autorità locali o da altri documenti come appartenenti allo Stato, ma per i quali non è stato trovato l’ente che li ha in amministrazione.
I valori dell’inventario si confrontano ogni anno con quelli della contabilità. Esiste una procedura di riconciliazione, accessibile esclusivamente dalla rete interna dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, con cui si verificano le differenze tra la situazione dei valori nei bilanci annuali, importati da Forexebug, e la situazione dei valori nell’inventario centralizzato, con i dati PATRIM congelati per tutta la durata della riconciliazione.
L’accesso al sistema è nominativo e va revocato quando il dipendente se ne va. L’istituzione ha l’obbligo di chiedere al Ministero delle Finanze la disattivazione dei diritti di accesso quando la persona accreditata cambia mansioni o lascia l’istituzione. Gli utenti e i ruoli si gestiscono nell’applicazione «Gestione dell’identità».
Che cosa cambia rispetto a prima
Il cambiamento più evidente è di architettura. Finora i due inventari erano disciplinati da decreti separati, emanati a 3 anni di distanza: il decreto del ministro delle Finanze pubbliche n. 1.718/2011 per il demanio pubblico e il decreto n. 668/2014 per i beni immobili di proprietà privata dello Stato. Entrambi vengono abrogati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e al loro posto resta un unico corpo di istruzioni, valido per tutti e due gli inventari.
La seconda novità è che il sistema informatico diventa il centro della procedura, non un suo allegato. PATRIM è descritto per moduli, PATRIM PUBLIC per il demanio pubblico e PATRIM PRIVAT per i beni immobili del patrimonio privato, con flussi, ruoli e responsabilità definiti nel testo. I manuali d’uso sono messi a disposizione gratuitamente, in formato elettronico, sul sito del Ministero delle Finanze, alla sezione «Domenii» (Settori), sottosezione «Activele statului» (Gli attivi dello Stato).
La terza novità è la trasparenza. Il decreto prevede la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Finanze dei dati pubblici rilevanti dei due inventari centralizzati, ad eccezione dei dati classificati. È un obbligo di pubblicazione, non una semplice facoltà.
Cambia infine anche la disciplina dei termini. La regola secondo cui gli allegati incompleti alla scadenza del termine non vengono presi in considerazione per l’adozione della decisione del Governo sposta il costo del ritardo sull’istituzione che ritarda: il bene resta fuori dall’inventario finché quest’ultima non avvia, separatamente, una decisione di integrazione.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Un unico corpo di regole per entrambi gli inventari, al posto di due decreti emanati ad anni di distanza e modificati separatamente.
- La pubblicazione obbligatoria dei dati pubblici rilevanti sul sito del Ministero delle Finanze rende verificabile dall’esterno che cosa possiede lo Stato.
- La riconciliazione annuale con i bilanci fa emergere le differenze tra contabilità e inventario, che finora passavano inosservate.
- La regola della ripresa esatta dei dati, senza operazioni aritmetiche, riduce gli errori dovuti alle interpretazioni locali.
- Termini fissi e una conseguenza chiara in caso di sforamento danno prevedibilità al processo di approvazione con decisione del Governo.
- I manuali d’uso del sistema sono messi a disposizione gratuitamente e in formato elettronico, quindi l’accesso alla procedura non dipende dai corsi interni.
Che cosa resta un problema
- Il termine di 90 giorni per l’inventario del patrimonio privato è breve per le istituzioni con grandi portafogli immobiliari e con documentazione incompleta.
- Si chiede la trasmissione sia su carta sia in formato elettronico su USB o DVD, una duplicazione di formato difficile da giustificare nel 2026.
- I beni esclusi per documentazione incompleta richiedono una decisione del Governo separata, quindi una procedura nuova, da zero.
- Le istruzioni non prevedono sanzioni per le istituzioni che non rispettano i termini, soltanto l’esclusione del bene dalla centralizzazione.
- La procedura di riconciliazione è accessibile esclusivamente dalla rete interna dell’Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale, il che limita l’accesso delle altre istituzioni alle proprie differenze.
- La categoria dei beni senza amministratore individuato resta definita, ma senza un termine entro cui lo Stato debba stabilire chi li amministra.
Consigli pratici
- Se la tua istituzione è ordinatore principale di spesa, avvia oggi l’inventario dei beni immobili del patrimonio privato. Il termine è di 90 giorni dall’entrata in vigore delle istruzioni.
- Prepara la documentazione giustificativa insieme all’allegato, non dopo. Un allegato senza documentazione completa viene restituito, e il termine per rifarlo è di 60 giorni al massimo.
- Verifica chi ha diritto di accesso a PATRIM nella tua istituzione. Le persone che se ne sono andate o che hanno cambiato mansioni devono essere disattivate su richiesta dell’istituzione.
- Non ricalcolare i valori al momento dell’inserimento. I dati si riprendono esattamente dall’atto normativo e dai suoi allegati, senza operazioni aritmetiche.
- In caso di accorpamenti, frazionamenti e trasferimenti parziali, rispetta l’elenco esatto degli elementi richiesti: denominazione, numero MF, descrizione tecnica, valore d’inventario e codice di classificazione per ciascuna parte.
- Confronta per tempo i valori dei bilanci con quelli di PATRIM. Le differenze emergono comunque alla riconciliazione annuale, e correggerle è più semplice prima del congelamento dei dati.
- Scarica i manuali d’uso dal sito del Ministero delle Finanze, sezione «Domenii», sottosezione «Activele statului». Sono gratuiti e in formato elettronico.
Domande frequenti
Che cos’è l’inventario centralizzato dei beni dello Stato?
Chi è obbligato dal nuovo decreto?
Che cos’è PATRIM?
Quali sono i termini concreti?
Che cosa succede se un’istituzione non rispetta il termine?
Quali decreti vengono abrogati?
I dati dell’inventario sono pubblici?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 672 del 13 agosto 2026 16 pagine PDF, 111 KB l'atto inizia a pagina 7
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