In breve
- La Corte costituzionale ha accertato che le Delibere del Parlamento n. 45/2025 e n. 46/2025, con cui sono stati designati i consigli di amministrazione della Società Romena di Televisione e della Società Romena di Radiodiffusione, sono incostituzionali. Il motivo è lo stesso nei due casi: la ripartizione dei seggi non ha rispettato il peso dei gruppi parlamentari.
- L’incostituzionalità riguarda soltanto gli 8 seggi su 13 che spetta ai gruppi parlamentari proporre. La nomina dei presidenti dei due consigli, che sono anche direttori generali delle istituzioni, cessa di produrre effetti giuridici il 4 settembre 2026, e il Parlamento deve riprendere la procedura.
- Entrambe le sentenze sono state adottate a maggioranza dei voti, non all’unanimità. La giudice Laura-Iuliana Scântei ha scritto un’opinione dissenziente per ciascuna di esse e ha sostenuto che i ricorsi andavano respinti, perché la legge non impone l’arrotondamento delle frazioni di seggio.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 748 del 4 settembre 2026
Entrata in vigore: 4 settembre 2026, data della pubblicazione
I consigli di amministrazione della Televisione romena e della Radiodiffusione romena, nominati dal Parlamento nel novembre 2025, perdono il loro fondamento legale dal 4 settembre 2026. Nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 748 del 4 settembre 2026 sono comparse, una dopo l’altra, la Sentenza n. 394 e la Sentenza n. 395 della Corte costituzionale, entrambe pronunciate il 29 aprile 2026. La prima riguarda la Delibera del Parlamento n. 45/2025, che ha stabilito la composizione del consiglio di amministrazione della Società Romena di Televisione. La seconda riguarda la Delibera del Parlamento n. 46/2025, con lo stesso oggetto per la Società Romena di Radiodiffusione. La Corte ha accolto entrambi i ricorsi. Come per ogni sentenza della Corte costituzionale, gli effetti si producono dalla data della pubblicazione e soltanto per il futuro.
I ricorsi sono stati depositati dai gruppi parlamentari dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni della Camera dei Deputati e del Senato e sono stati registrati presso la Corte il 22 dicembre 2025, con i numeri 14.466 e 14.467. Il rimprovero era uno solo: al momento della designazione dei membri, i gruppi AUR avevano presentato due proposte di membri titolari e due proposte di membri supplenti ciascuno, mentre le commissioni cultura riunite delle due Camere hanno dato parere favorevole a una sola proposta per ciascuna categoria. Le altre candidature non sono più arrivate sulle liste sottoposte al voto in aula.
La legge n. 41/1994 sull’organizzazione e sul funzionamento della Società Romena di Radiodiffusione e della Società Romena di Televisione dispone, all’art. 19 comma (2) lett. a), che i gruppi parlamentari riuniti propongano i candidati per 8 dei 13 seggi del consiglio, secondo la configurazione politica e il loro peso in Parlamento. Gli altri 5 seggi si completano da altre fonti: il Presidente della Romania, il Governo, i dipendenti delle due società e il gruppo parlamentare delle minoranze nazionali. La Corte ha ritenuto che i due criteri, la configurazione e il peso, siano cumulativi e obbligatori e che la trattativa politica tra i capigruppo non possa aggirarli.
Il punto di partenza dell’analisi è una tabella di aritmetica parlamentare. Al 18 novembre 2025, data di adozione delle due delibere, il Parlamento contava 463 tra deputati e senatori: 129 nei gruppi riuniti del PSD, 90 nell’AUR, 73 nel PNL, 59 nell’USR, 32 nell’UDMR, 17 nel gruppo delle minoranze nazionali, 15 in SOS Romania, 14 nel POT, 12 nel gruppo PACE del Senato e 22 parlamentari non iscritti. La Corte ha confrontato questi pesi con la composizione votata e ha constatato due cose: gruppi che superavano il 10% del totale dei parlamentari hanno ottenuto tanti seggi quanti un gruppo rimasto sotto il 10%, mentre altri gruppi sotto il 10% non ne hanno ottenuto nessuno. Differenze di peso di due o di tre volte, scrive la Corte al paragrafo 59 di entrambe le sentenze, avrebbero dovuto produrre un numero diverso di seggi.
Un secondo rilievo riguarda l’aula, non le commissioni. La Corte ricorda che il parere di una commissione parlamentare è un atto preliminare, di raccomandazione, e che l’aula poteva rinviare le liste alle commissioni o proporre emendamenti. Nella seduta comune del 18 novembre 2025 la richiesta di rinvio è stata respinta e l’aula ha fatto proprie le proposte delle commissioni. La conclusione, identica in entrambe le sentenze, è che sono stati violati l’art. 1 comma (3) e comma (5) della Costituzione, ossia il principio dello Stato di diritto e l’obbligo di rispettare la legge.
Gli effetti che produce
Il dispositivo delle due sentenze non annulla integralmente le delibere del Parlamento. La formula usata è che ciascuna delibera «è incostituzionale per quanto riguarda la designazione dei candidati da parte dei gruppi parlamentari riuniti delle due Camere del Parlamento». In pratica cadono gli 8 seggi di membro titolare proposti dai gruppi, insieme ai loro supplenti, presso ciascuna delle due istituzioni. I 5 seggi che vengono dal Presidente, dal Governo, dai dipendenti e dal gruppo delle minoranze non sono toccati dal dispositivo.
Al paragrafo 62 la Corte precisa che le delibere conservano la presunzione di costituzionalità fino alla data di pubblicazione delle sentenze, cosicché gli atti giuridici adottati dai due consigli di amministrazione fino al 4 settembre 2026 restano validi. Nulla di quanto i consigli hanno deciso negli ultimi nove mesi e mezzo viene cancellato retroattivamente.
Il paragrafo 63 contiene la parte dall’effetto più visibile. L’atto con cui il Parlamento ha nominato il presidente di ciascun consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 19 comma (7) della legge n. 41/1994, cessa di produrre effetti giuridici alla data della pubblicazione, cioè il 4 settembre 2026. Poiché il presidente del consiglio di amministrazione è, secondo la stessa legge, anche direttore generale della società, i vertici esecutivi della Televisione romena e della Radio pubblica restano senza titolo di nomina da quel giorno. Il Parlamento dovrà procedere a una nuova nomina, tra le persone che comporranno la nuova composizione dei consigli.
Le sentenze non fissano alcun termine per rifare la procedura. Non dicono nemmeno chi guida le due società nell’intervallo tra la cessazione delle nomine e il nuovo voto del Parlamento. La legge n. 41/1994 prevede la proroga del mandato di un consiglio soltanto in una situazione precisa, quella in cui la procedura di nomina non si conclude nel corso della legislatura in cui è stata avviata, che qui non ricorre. E il meccanismo abituale per coprire un seggio rimasto vacante, la sostituzione del titolare con il suo supplente, non funziona, perché la sentenza esclude dal consiglio titolari e supplenti nello stesso momento.
La Corte rileva inoltre, al paragrafo 64 di ciascuna sentenza, che sono vincolanti non soltanto i dispositivi, ma anche le motivazioni su cui essi si fondano. Ciò significa che il ragionamento sul peso dei gruppi diventa esso stesso regola per la procedura futura, e non vale solo per quella annullata.
Che cosa cambia rispetto a prima
Fino al 4 settembre 2026 i due consigli funzionavano normalmente. I mandati dei consigli precedenti erano scaduti il 15 novembre 2025, gli uffici di presidenza permanenti riuniti avevano avviato la procedura il 12 novembre 2025, le nuove composizioni erano state votate il 18 novembre 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 1061 dello stesso giorno. Il mandato di un membro del consiglio di amministrazione dura 4 anni, quindi sarebbe dovuto arrivare fino al novembre 2029.
Dal 4 settembre 2026, i 16 posti di membro titolare e quelli che li accompagnavano come supplenti, 8 per ciascuna società, non hanno più copertura. Cambia anche il modo di calcolo, almeno come principio. Prima, la ripartizione dei seggi rimasti dopo il primo giro avveniva per trattativa tra i capigruppo, meccanismo che il Regolamento del Senato riconosce espressamente all’art. 43 lett. e), attraverso la competenza del Comitato dei capigruppo di stabilire l’algoritmo di rappresentanza. Dopo queste sentenze la trattativa resta possibile, ma non può più produrre un risultato che esca dal margine del peso di ciascun gruppo.
È cambiata anche la posta pratica per i gruppi piccoli. La Corte rimprovera esplicitamente che gruppi con un peso inferiore al 10% non siano rappresentati affatto, il che solleva il problema dei seggi per SOS Romania e per il Partito dei Giovani, che non ne hanno ottenuto nessuno pur avendo proposto candidati.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Fissa una regola verificabile: gli 8 seggi si ripartiscono secondo il peso, e gli accordi tra i capigruppo non possono riscrivere il risultato. Finora il criterio veniva invocato, ma nessuno lo controllava.
- Conferma che una delibera individuale del Parlamento, anche quando si limita a nominare delle persone, può arrivare alla Corte costituzionale se riguarda un’istituzione prevista dalla Costituzione. La televisione e la radio pubblica rientrano qui attraverso l’art. 31 comma (5) della Costituzione.
- Rimette in discussione il ruolo dell’aula. La Corte dice chiaramente che il parere delle commissioni è una raccomandazione e che l’aula aveva a disposizione il rinvio in commissione, quindi non può nascondersi dietro i lavori preparatori.
- Porta nello spazio pubblico le cifre esatte dei pesi parlamentari a una data precisa, il che rende la prossima ripartizione molto più difficile da contestare o da improvvisare.
Che cosa resta un problema
- La Corte non dice quanti seggi spettassero all’AUR né quale metodo di calcolo debba essere usato per le frazioni di seggio. La legge non ne prevede uno e il Parlamento riprende la procedura senza una formula obbligatoria, quindi la stessa disputa può ripresentarsi.
- Non c’è un termine. Le sentenze dicono che il Parlamento «dovrà procedere a una nuova nomina», senza alcuna data limite, e le due istituzioni restano senza vertici legalmente nominati per un periodo indeterminato.
- I 16 membri titolari e i loro supplenti perdono il mandato senza che venga contestato loro nulla di personale. Il vizio sta nella procedura parlamentare, non nella loro attività.
- Le sentenze sono state pronunciate il 29 aprile 2026 e pubblicate il 4 settembre 2026. In tutto questo intervallo, i consigli che la Corte aveva già giudicato mal composti hanno continuato a guidare le due società con pieni poteri.
- L’opinione dissenziente richiama l’attenzione sul fatto che la cessazione anticipata dei mandati dei vertici di un’emittente pubblica entra in conflitto con gli standard della Commissione di Venezia e con l’art. 5 comma (2) del Regolamento (UE) 2024/1.083, che chiede che quei mandati siano protetti per tutta la loro durata.
Consigli pratici
- Se seguite il fascicolo, tenete a mente la data che conta: 4 settembre 2026, non 29 aprile 2026. La pronuncia non produce effetti, li produce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania.
- Non confondete le due sentenze. La Sentenza n. 394 riguarda la Televisione, attraverso la Delibera n. 45/2025. La Sentenza n. 395 riguarda la Radiodiffusione, attraverso la Delibera n. 46/2025. I testi sono quasi identici, ma i fascicoli sono distinti: 5.126L2/2025 e 5.127L2/2025.
- Se avete un contratto, una delibera di consiglio o un provvedimento amministrativo emesso da una delle due società prima del 4 settembre 2026, resta valido. Il paragrafo 62 di entrambe le sentenze lo dice esplicitamente.
- Per gli atti emessi dopo il 4 settembre 2026 e fino a una nuova nomina, chiedete che vi venga indicato il titolo di rappresentanza di chi firma. La situazione non è regolata dalle sentenze.
- La composizione nominativa annullata si trova negli allegati riprodotti nel testo stesso delle sentenze, al paragrafo 42 di ciascuna. Sono elenchi pubblici, utili se verificate conflitti di interessi o anzianità.
- Se volete capire l’argomento contrario, leggete l’opinione dissenziente. È più lunga della sentenza stessa in entrambi gli atti e contiene la tabella di calcolo dei pesi, con le frazioni di seggio per ciascun gruppo.
- Seguite l’ordine del giorno delle sedute comuni delle due Camere. Lì comparirà la nuova procedura di designazione, insieme al parere comune delle commissioni cultura.
Domande frequenti
Chi ha chiesto alla Corte costituzionale di verificare le due delibere?
È incostituzionale tutta la delibera del Parlamento o solo una parte?
Restano in carica i membri nominati con le delibere dichiarate incostituzionali?
Che cosa succede alle decisioni prese finora da questi consigli?
In quanto tempo il Parlamento deve rifare le nomine?
Perché la pubblicazione ha richiesto tanto tempo?
I giudici erano d’accordo tra loro?
Qual è l’argomento principale dell’opinione dissenziente?
Perché la Corte costituzionale può verificare una delibera con cui il Parlamento nomina delle persone?
Che cosa succede ai direttori generali delle due società?
Errori e incongruenze nel testo pubblicato
- Il paragrafo 65 di entrambe le sentenze invoca un fondamento che non corrisponde alla procedura. I dispositivi sono pronunciati «în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992», cioè in base all’art. 146 lett. d) e all’art. 147 comma (4) della Costituzione, agli artt. 1-3, all’art. 11 comma (1) lett. A.d) e all’art. 29 della legge n. 47/1992. L’art. 146 lett. d) della Costituzione riguarda le eccezioni di incostituzionalità sollevate davanti ai giudici ordinari o agli arbitrati commerciali, e l’art. 29 della legge n. 47/1992 disciplina esattamente quella procedura. Nessuno dei due ha a che vedere con un ricorso contro una delibera del Parlamento. Ai paragrafi 41, 44, 45, 46 e 47 delle stesse sentenze, la Corte fonda la propria competenza, correttamente, sull’art. 146 lett. l) della Costituzione e sull’art. 27 della legge n. 47/1992. Lo stesso atto pubblicato dice quindi due cose diverse sul potere in base al quale è stato pronunciato. Il testo è stato verificato nell’edizione a stampa, alle pagine 9 e 24, quindi non si tratta di una perdita in fase di estrazione.
- Il paragrafo 58 della sentenza di maggioranza e il punto 17 dell’opinione dissenziente contano in modo diverso lo stesso Parlamento, alla stessa data. La maggioranza rileva che, al 18 novembre 2025, il gruppo PACE del Senato aveva 12 membri e i parlamentari non iscritti erano 22. L’opinione dissenziente indica 11 membri per il PACE e 23 non iscritti. Entrambe le versioni chiudono il totale a 463 parlamentari, quindi le cifre non si possono verificare le une attraverso le altre. Dato che è proprio il peso dei gruppi il criterio su cui si regge la soluzione, una divergenza di questo tipo all’interno della stessa pubblicazione lascia il lettore senza un’unica base numerica.
Analisi della redazione
La cifra che dice di più su questo fascicolo non compare da nessuna parte nelle due sentenze. La Corte si è pronunciata il 29 aprile 2026 e i testi sono arrivati nella Gazzetta Ufficiale della Romania il 4 settembre 2026, a 128 giorni di distanza. I consigli erano stati nominati il 18 novembre 2025, quindi hanno funzionato 290 giorni fino alla data in cui la loro nomina cessa di produrre effetti. In altre parole, quasi il 44% della durata effettiva di questi mandati si è consumato dopo che la Corte aveva già deciso contro di essi, e tutto ciò che hanno deliberato in questo intervallo resta valido, per effetto del paragrafo 62. Un controllo di costituzionalità che produce effetti a quattro mesi e una settimana dal voto dei giudici non è più un controllo su una situazione in corso, ma una constatazione fatta su una situazione già in buona parte consumata.
La seconda cosa che salta agli occhi è ciò che il dispositivo non dice. La Corte accerta che gli 8 seggi «trebuind să fie ocupate de candidații propuși de acestea, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament», cioè devono essere occupati dai candidati proposti dai gruppi, secondo la configurazione politica e il loro peso in Parlamento, ma non dice quanti seggi spettassero al gruppo AUR, non dice quanti ne spettassero a UDMR, a SOS Romania o al POT e non indica alcun metodo di ripartizione delle frazioni. L’opinione dissenziente dimostra, con la tabella del punto 17, che il problema è proprio questo: i pesi del 27,86%, 19,44%, 15,77%, 12,74% e 6,91% producono quote di 2,2288, 1,5552, 1,2616, 1,0192 e 0,5528 seggi, cioè soltanto 5 seggi interi su 8, mentre gli altri 3 si attribuiscono secondo una regola che la legge n. 41/1994 non contiene. Il metodo del resto più alto, il metodo D’Hondt e la soglia di arrotondamento danno risultati diversi, e il Parlamento deve ora ripetere la stessa operazione senza sapere quale di essi sia quello conforme. Nulla impedisce un secondo ricorso per lo stesso motivo.
C’è anche una conseguenza che nasce dalla combinazione di due elementi scritti separatamente. La sentenza esclude dal consiglio, nello stesso momento, gli 8 membri titolari e gli 8 supplenti designati dai gruppi, presso ciascuna delle due società. Ma il supplente è esattamente il meccanismo che la legge tiene pronto per il caso in cui un seggio di titolare resti vacante. Qui non ha più nulla da coprire, perché viene eliminato insieme al titolare. E la proroga del mandato di un consiglio, l’unica forma di continuità prevista dalla legge n. 41/1994, si applica soltanto alla situazione in cui la procedura di nomina non si conclude nel corso di una legislatura, che qui non ricorre. Il risultato è che due istituzioni di stampa pubblica restano, dal 4 settembre 2026, senza consiglio di amministrazione legalmente costituito e senza direttore generale nominato, e né le sentenze né la legge dicono che cosa succede in questo periodo e fino a quando.
Infine, un dettaglio di redazione che dice qualcosa sulla fretta finale: il paragrafo 30 dell’opinione dissenziente allegata alla Sentenza n. 395 conclude che la Delibera del Parlamento n. 46 del 18 novembre 2025 riguarda «desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune», cioè la designazione dei membri del consiglio di amministrazione della Società Romena di Televisione, benché quella delibera riguardi la Radiodiffusione. È un errore senza conseguenze giuridiche, perché il numero della delibera è corretto e l’opinione dissenziente non ha forza vincolante, ma compare nell’ultima frase di un testo rimasto 128 giorni in redazione.
Che cosa andrebbe cambiato
- Il metodo di ripartizione degli 8 seggi va scritto nella legge n. 41/1994. Una sola frase che indichi il metodo del resto più alto o il metodo D’Hondt, più la regola di spareggio a parità di resti, trasformerebbe una trattativa contestabile in un calcolo verificabile da chiunque abbia un foglio di calcolo.
- Un termine legale per riprendere la procedura dopo una decisione di incostituzionalità. Senza di esso, le due società possono restare senza vertici nominati per mesi interi, e il ritardo non ha alcun costo per chi ritarda.
- Una soluzione espressa di gestione provvisoria per il periodo tra la cessazione delle nomine e il nuovo voto. Le sentenze non dicono chi guida le due società in questo intervallo e non rinviano ad alcuna forma di direzione provvisoria, benché il loro effetto sia esattamente questo.
- Un termine massimo tra la pronuncia e l’invio alla pubblicazione, almeno per le sentenze che estinguono mandati in corso. Centoventotto giorni di redazione significano, in questo caso, 128 giorni in cui una composizione già dichiarata incostituzionale ha deciso in nome di due istituzioni pubbliche.
- La pubblicazione del calcolo dei pesi insieme al parere comune delle commissioni. Se la tabella con il numero di seggi spettante a ciascun gruppo fosse pubblica prima del voto in aula, la contestazione si giocherebbe sulle cifre, prima del voto, e non sulla procedura, un anno e mezzo dopo.
- La motivazione scritta dei pareri negativi dati ai candidati in commissione. In entrambi i fascicoli due candidature sono state respinte senza che l’atto ne indicasse le ragioni, e questo ha alimentato tutta la disputa arrivata alla Corte.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 748 del 4 settembre 2026 32 pagine PDF, 209 KB l'atto inizia a pagina 2
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
