In breve

  • La Corte costituzionale ha respinto, all’unanimità, la censura di un automobilista giudicato a Galați, il quale sosteneva che la legge non gli dice in quale momento gli venga misurata l’alcolemia. Il momento è quello in cui guida, non quello in cui gli viene prelevato il sangue.
  • La sentenza riguarda la forma che l’art. 336 comma (1) del Codice penale aveva prima del 9 luglio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 200/2023. Conta per i fatti commessi fino ad allora e arrivati soltanto adesso davanti ai giudici.
  • Il testo applicabile oggi è più severo. Dopo la legge n. 172/2024 la pena è la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti, senza la variante della multa che la vecchia formulazione prevedeva.
Atto: Sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 17 febbraio 2026
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 743 del 3 settembre 2026
Entrata in vigore: 3 settembre 2026, data della pubblicazione, secondo l’art. 147 comma (4) della Costituzione

Un automobilista giudicato a Galați ha chiesto alla Corte costituzionale di accertare che la legge penale non gli dice in quale momento gli venga misurata l’alcolemia, e la Corte gli ha risposto che quel momento è quello in cui tiene il volante in mano. La sentenza n. 136 del 17 febbraio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743 del 3 settembre 2026 e respinge, in quanto infondata, l’eccezione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 336 comma (1) del Codice penale, l’articolo che punisce la guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue. La Corte ha tenuto la linea degli anni scorsi, come quando ha respinto l’argomento di un altro automobilista, scontento che la legge non dica che formazione abbia il poliziotto con l’autovelox.

L’eccezione è stata sollevata da Nicușor Ioniță nel fascicolo n. 14.325/233/2020 del Tribunale di primo grado di Galați, sezione penale, in un processo che verteva sulla sua colpevolezza per guida di un veicolo sotto l’influenza dell’alcol. Il giudice ha rimesso il fascicolo alla Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 luglio 2021 e alla Corte la causa ha ricevuto il numero 2.522D/2021. Dalla rimessione alla pronuncia sono passati 1.686 giorni, cioè quattro anni e sette mesi.

L’argomento della difesa partiva da una sentenza più vecchia della stessa Corte. Con la sentenza n. 732 del 16 dicembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 69 del 27 gennaio 2015, la Corte aveva accertato che l’espressione «al momento del prelievo dei campioni biologici» contenuta nell’art. 336 comma (1) è incostituzionale. Il motivo: il momento del prelievo non dipende dall’automobilista, può arrivare un’ora o due dopo il fermo, e nel frattempo l’alcolemia cambia. Il fatto sarebbe così arrivato a consumarsi più tardi di quando è stato commesso, il che contraddice la logica di un reato di pericolo. L’automobilista di Galați ha sostenuto che, una volta tolta quell’espressione e in mancanza di un intervento del Parlamento, il testo è rimasto senza alcun riferimento temporale, quindi imprevedibile, in violazione dell’art. 1 comma (5) e dell’art. 23 comma (12) della Costituzione e dell’art. 7 paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha risposto che il riferimento esiste e che lo aveva dato proprio lei nel 2014: il valore di 0,80 g/l si rapporta al momento in cui il fatto di guidare sulle strade pubbliche viene commesso. Il resto lo fa la perizia. Nella motivazione si spiega che stabilire l’alcolemia presuppone l’analisi tossicologica dei campioni e il calcolo retroattivo del valore che esisteva quando l’automobilista è stato fermato in strada. La Corte ha aggiunto un argomento che riguarda il destinatario della norma: chi guida svolge un’attività a rischio consentito, ha seguito una forma di istruzione e ha l’obbligo di restare aggiornato sulle regole, quindi non può invocare la sorpresa.

La soluzione non è nuova. Le stesse censure erano già state respinte con la sentenza n. 819 del 12 dicembre 2017 e con la sentenza n. 24 del 19 gennaio 2021, e la Corte ha constatato che non sono emersi elementi nuovi tali da giustificare un cambio di giurisprudenza. La decisione è stata presa all’unanimità, da un collegio di otto giudici, ed è definitiva.

Un dettaglio procedurale compare al punto 10 della sentenza. Il Tribunale di primo grado di Galați ha disposto la rimessione alla Corte nella parte introduttiva dell’ordinanza, non nel dispositivo, cioè nella parte finale, quella che si mette in esecuzione e contro la quale si propongono le impugnazioni. La Corte ha annotato l’errore, ha richiamato la sentenza n. 226 del 15 aprile 2014 e ha detto chiaramente che non può addebitarlo all’autore dell’eccezione, perché altrimenti costui pagherebbe per uno sbaglio del giudice.

Su un’altra norma penale la Corte è giunta alla stessa conclusione: con la Sentenza CCR n. 222/2026 ha stabilito che usare documenti inesatti o incompleti per i fondi europei resta reato.

Gli effetti che produce

La sentenza è generalmente obbligatoria dalla data della pubblicazione, cioè dal 3 settembre 2026, e produce effetti solo per il futuro. La regola è scritta nell’art. 147 comma (4) della Costituzione: le sentenze della Corte costituzionale si pubblicano nella Gazzetta Ufficiale della Romania e dalla pubblicazione sono obbligatorie per tutti. Trattandosi di una decisione di rigetto, non toglie nulla dal Codice penale. Il suo effetto è la chiusura di una scappatoia.

In concreto, la difesa che sostiene che l’art. 336 comma (1) sia poco chiaro perché non precisa il momento della misurazione dell’alcolemia non ha più dove andare. L’eccezione può essere sollevata di nuovo, ma il giudice che la riceve constaterà che la questione è già stata risolta, e la Corte ha indicato tre volte la stessa soluzione: nel 2017, nel 2021 e adesso, nel 2026.

Per il fascicolo da cui è partito tutto, il Tribunale di primo grado di Galați riceve la comunicazione della sentenza e prosegue il giudizio. Per gli altri fascicoli pendenti l’effetto è lo stesso: resta in piedi il meccanismo per cui il valore dell’alcolemia al momento della guida si ricostruisce partendo dal campione di sangue prelevato più tardi. Nel proprio parere il Governo ha spiegato che lo strumento oggi usato per questa stima è la formula di Widmark, che tiene conto delle caratteristiche della persona e dell’intervallo fra l’inizio del consumo e il raggiungimento della concentrazione massima nel sangue. La Corte non ha convalidato né respinto espressamente questo metodo, ha soltanto ritenuto che un calcolo retroattivo sia possibile.

Un effetto indiretto riguarda chi è ancora sotto processo per fatti vecchi. La sentenza si riferisce alla formulazione anteriore alla legge n. 200/2023, quindi ai fatti commessi fino all’8 luglio 2023 compreso. Per questi il testo applicabile resta quello che prevedeva la reclusione da uno a 5 anni o la multa, secondo la regola della legge penale più favorevole dell’art. 5 del Codice penale.

Che cosa cambia rispetto a prima

La forma che la Corte ha esaminato suonava così: la guida sulle strade pubbliche di un veicolo per il quale la legge richiede la patente, da parte di una persona che, al momento del prelievo dei campioni biologici, ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue, è punita con la reclusione da uno a 5 anni o con la multa. L’espressione sul momento del prelievo è stata dichiarata incostituzionale nel dicembre 2014 e ha cessato di produrre effetti, ma è rimasta stampata nel Codice penale per anni.

Qui compare l’intervallo più lungo di tutta la vicenda. L’art. 147 comma (1) della Costituzione dà al Parlamento o al Governo 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza per mettere il testo d’accordo con la legge fondamentale, e per la durata di questo termine le disposizioni dichiarate incostituzionali sono sospese di diritto. Il termine ha cominciato a decorrere il 27 gennaio 2015 ed è scaduto il 13 marzo 2015. Il Parlamento è intervenuto con la legge n. 200/2023, pubblicata il 6 luglio 2023. Fra le due pubblicazioni sono passati 3.082 giorni, oltre 68 volte il termine costituzionale.

La legge n. 200/2023 ha riscritto l’art. 336 comma (1) con l’art. I punto 7 e ha semplicemente tolto l’espressione caduta, senza metterne un’altra al suo posto. Il testo è diventato: la guida sulle strade pubbliche di un veicolo per il quale la legge prevede l’obbligo di possedere la patente, da parte di una persona che ha un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l di alcol puro nel sangue, è punita con la reclusione da uno a 5 anni o con la multa. La stessa legge ha introdotto anche un articolo nuovo, il 3361, che punisce il consumo di alcol o di sostanze psicoattive dopo un incidente stradale, fino al prelievo dei campioni. La legge è stata pubblicata il 6 luglio 2023 ed è entrata in vigore tre giorni dopo, cioè il 9 luglio 2023.

La seconda modifica è arrivata in fretta. Con l’art. III punto 4 della legge n. 172/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 510 del 31 maggio 2024 ed entrata in vigore il 3 giugno 2024, la pena è stata inasprita: reclusione da 1 a 5 anni e interdizione dall’esercizio di alcuni diritti, senza l’alternativa della multa. Fra l’entrata in vigore delle due leggi sono passati 330 giorni. Il risultato è che oggi tre forme diverse dello stesso comma si applicano in parallelo, a seconda della data del fatto: quella anteriore al 9 luglio 2023, quella fra il 9 luglio 2023 e il 2 giugno 2024, e quella dal 3 giugno 2024 in poi.

Quello che non è cambiato è proprio il punto da cui il processo è partito. Nemmeno dopo due interventi del Parlamento l’art. 336 comma (1) dice nel testo a quale momento si rapportano quei 0,80 g/l. La risposta sta nelle motivazioni di una sentenza della Corte costituzionale del 2014, che un automobilista non può trovare leggendo il Codice penale.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • Il riferimento è semplice da ricordare per qualsiasi conducente: conta quanto alcol hai nel sangue quando guidi, non quanto ne hai quando arrivi al prelievo.
  • La soluzione è stata presa all’unanimità e ripete quanto avevano già detto le sentenze del 2017 e del 2021, quindi è stabile e prevedibile per i giudici.
  • Si chiude una difesa che poteva allungare i processi di parecchi mesi, senza cambiarne l’esito.
  • La Corte ha rifiutato di penalizzare l’autore dell’eccezione per l’errore procedurale del tribunale, che aveva rimesso la questione alla Corte con la parte introduttiva dell’ordinanza e non con il dispositivo.

Che cosa resta un problema

  • La sentenza usa due formule per lo stesso riferimento: al punto 17 «il momento in cui il fatto di guidare viene commesso», al punto 18 «il momento dell’accertamento in strada». Nel caso ordinario sono la stessa cosa, ma quando l’automobilista viene trovato dopo essersi fermato i due momenti danno valori diversi.
  • Il testo della legge continua a non contenere il riferimento temporale. Chi legge il Codice penale non apprende da lì in quale momento si misuri l’alcolemia.
  • Il calcolo retroattivo resta una stima, e la sentenza non dice nulla sul margine di errore né su che cosa accada quando due perizie danno valori ai due lati della soglia di 0,80 g/l.
  • Fra la pronuncia, il 17 febbraio 2026, e la pubblicazione, il 3 settembre 2026, sono passati 198 giorni nei quali la sentenza esisteva ma non produceva alcun effetto.

Consigli pratici

  1. Se siete sotto processo, verificate prima la data del fatto. Da essa dipende quale delle tre forme dell’art. 336 comma (1) vi si applica e se la multa sia ancora una variante di pena.
  2. La soglia di 0,80 g/l si misura nel sangue, non nell’aria espirata. L’etilometro usato in strada orienta, decidono il campione di sangue e l’analisi tossicologica.
  3. Chiedete di vedere il calcolo retroattivo contenuto nella perizia, non solo il valore finale. L’intervallo di tempo usato fra il fermo e il prelievo è l’ipotesi su cui poggia tutto il risultato.
  4. Non consumate alcol dopo un incidente, fino al prelievo dei campioni. Dal 9 luglio 2023 il fatto è punito a parte, con l’art. 3361 del Codice penale.
  5. Non contate sulla difesa di aver bevuto dopo aver fermato l’auto. Va provata, e il riferimento resta l’alcolemia del momento della guida.
  6. Se scegliete di sollevare un’eccezione di incostituzionalità, chiedete al giudice di disporre la rimessione alla Corte nel dispositivo dell’ordinanza. Qui la Corte ha superato l’errore, ma non è qualcosa su cui contare.

Domande frequenti

Da che data si applica la sentenza?
Dal 3 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743. L’art. 147 comma (4) della Costituzione dice che le sentenze della Corte costituzionale sono generalmente obbligatorie dalla pubblicazione e hanno efficacia solo per il futuro.
A quale momento si stabilisce l’alcolemia?
Al momento della guida del veicolo sulle strade pubbliche. Il valore del campione di sangue prelevato più tardi serve a ricostruire, con un calcolo, quanto alcol c’era nel sangue quando l’automobilista è stato fermato in strada.
La sentenza cambia qualcosa nel Codice penale?
No. È una decisione di rigetto, quindi il testo resta esattamente com’era. La Corte ha soltanto confermato che la formulazione è sufficientemente chiara per essere applicata.
Perché si discute di una forma vecchia del testo?
Perché l’eccezione è stata sollevata nel 2021, in un fascicolo relativo a un fatto anteriore. La Corte giudica il testo che si applica in quella causa, anche se nel frattempo la legge è stata modificata due volte.
Che cosa ha cambiato la legge n. 200/2023?
Ha eliminato dall’art. 336 comma (1) l’espressione «al momento del prelievo dei campioni biologici», dichiarata incostituzionale nel 2014, e ha introdotto l’art. 3361, che punisce il consumo di alcol dopo un incidente. È entrata in vigore il 9 luglio 2023.
Qual è la pena in vigore oggi?
Dopo la legge n. 172/2024, in vigore dal 3 giugno 2024, la reclusione da 1 a 5 anni e l’interdizione dall’esercizio di alcuni diritti. La multa, che nelle forme precedenti era un’alternativa, è stata eliminata.
Se il fatto è del 2022, quale legge mi si applica?
La forma anteriore al 9 luglio 2023, quella esaminata da questa sentenza, se è più favorevole. L’art. 5 del Codice penale dice che, fra il momento del fatto e la sentenza definitiva, si applica la legge penale più favorevole.
Che cosa significa che un reato è di pericolo?
Che si punisce il semplice fatto di creare il rischio, senza che serva un risultato, come un incidente. Per questo conta il momento in cui si guida, non ciò che accade dopo.
Il Tribunale di primo grado di Galați ha sbagliato qualcosa?
Ha disposto la rimessione del fascicolo alla Corte costituzionale nella parte introduttiva dell’ordinanza, non nel dispositivo. La Corte ha segnalato l’errore, ma ha detto che non può essere usato contro la persona che ha sollevato l’eccezione.
Posso sollevare la stessa eccezione nel mio fascicolo?
Formalmente sì. In pratica la Corte ha respinto le stesse censure tre volte, nel 2017, nel 2021 e nel 2026, quindi le probabilità sono scarse finché non compare un argomento nuovo.

Analisi della redazione

La sentenza è corretta e breve, e il problema che risolve non era, in realtà, della Corte. La cifra che dice tutto si ottiene mettendo insieme due date presenti nel testo stesso della sentenza: la sentenza n. 732/2014 è stata pubblicata il 27 gennaio 2015, la legge n. 200/2023 il 6 luglio 2023. Fra le due ci sono 3.082 giorni. Il termine che l’art. 147 comma (1) della Costituzione dà al Parlamento per riparare un testo dichiarato incostituzionale è di 45 giorni ed è scaduto il 13 marzo 2015. Il legislatore lo ha superato di oltre 68 volte. In tutto questo periodo il Codice penale è rimasto stampato con un’espressione che non produceva più effetti, e gli automobilisti sono stati giudicati secondo un riferimento che si trovava in una motivazione, non nella legge.

Il secondo calcolo riguarda la Corte stessa. La rimessione è arrivata il 7 luglio 2021, la pronuncia è stata il 17 febbraio 2026, la pubblicazione il 3 settembre 2026. Dal primo all’ultimo giorno sono 1.884 giorni, di cui 198 dopo che la soluzione era già stata presa all’unanimità. In questi 198 giorni la sentenza non produce alcun effetto, perché l’art. 147 comma (4) lega la forza obbligatoria alla pubblicazione. Il fascicolo di merito, il numero 14.325/233/2020, era aperto dal 2020, quindi ha atteso questo chiarimento quasi sei anni, per una risposta che ripeteva quanto già detto nel 2017 e nel 2021.

Vale la pena notare anche ciò che non torna dentro la sentenza. Al punto 3 il pubblico ministero chiede il rigetto invocando la sentenza n. 336 del 20 maggio 2021, ma quella sentenza non ricompare da nessuna parte nel ragionamento della Corte, che si appoggia sulla sentenza n. 819/2017 e sulla sentenza n. 24/2021. E nel cuore stesso dell’argomento la Corte usa due formule diverse: al punto 17 dice che il momento rilevante è quello in cui il fatto di guidare viene commesso, al punto 18 che è quello dell’accertamento in strada. Nella grande maggioranza dei casi coincidono, perché l’automobilista viene fermato mentre guida. Si allontanano però proprio nelle situazioni che arrivano in tribunale: l’auto trovata ferma dopo un incidente, il conducente identificato più tardi, il consumo proseguito fra i due momenti. Lì la scelta dell’uno o dell’altro può spostare il risultato da una parte o dall’altra della soglia di 0,80 g/l.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Il riferimento temporale scritto nel Codice penale. Una sola frase nell’art. 336 comma (1), che dica che il tasso alcolemico si rapporta al momento della guida, risparmierebbe ai giudici una discussione che dura dal 2014 e darebbe all’automobilista la risposta là dove la cerca.
  • Una sola formula nella giurisprudenza della Corte. O «il momento della guida», o «il momento dell’accertamento in strada», ma non entrambe nella stessa sentenza. La scelta conta nei fascicoli in cui fra fermo e prelievo c’è uno scarto di tempo.
  • Conseguenze per il superamento del termine di 45 giorni. Un meccanismo che obblighi il Parlamento a riparare i testi dichiarati incostituzionali, altrimenti il caso dell’art. 336 si ripete: otto anni e mezzo di incertezza, pagati dai destinatari della norma.
  • La pubblicazione delle sentenze entro un termine fisso dalla pronuncia. I 198 giorni di questo caso sono tempo in cui i giudici sanno che una soluzione esiste, ma non possono usarla. Un termine legale di redazione e pubblicazione chiuderebbe la distanza.
  • Una metodologia pubblica per il calcolo retroattivo dell’alcolemia. Il margine di errore, le ipotesi di tempo e il modo di trattare i risultati al limite della soglia andrebbero regolamentati, perché due perizie sullo stesso fascicolo non arrivino a conclusioni opposte.
  • Una tabella ufficiale delle forme successive dell’art. 336. Tre formulazioni si applicano in parallelo, a seconda della data del fatto. Pubblicarle con i periodi esatti sul portale legislativo ridurrebbe gli errori di qualificazione.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta Ufficiale della Romania n. 743 del 3 settembre 2026 16 pagine PDF, 173 KB l'atto inizia a pagina 7

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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.