In breve
- La Corte costituzionale ha respinto, con una sola sentenza, decine di ricorsi di pensionati militari contro il tetto alla pensione militare di Stato e contro il modo in cui questa viene perequata.
- Resta in piedi la regola secondo cui la pensione netta non può superare la media del soldo o dello stipendio mensile netto compreso nella base di calcolo, introdotta nel 2017 e riscritta alla fine del 2018.
- È stata dichiarata inammissibile anche la censura rivolta alla sentenza dell’Alta Corte sulla maggiorazione per l’ordine «Merito Militare»: la Corte costituzionale non può sindacare una decisione resa su ricorso nell’interesse della legge.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 692 del 21 agosto 2026
Pronunciata: 20 gennaio 2026
Il tetto che ferma la pensione militare netta al livello della media del soldo netto della base di calcolo resta in vigore, e chi sperava che venisse cancellato per via costituzionale non ha più nulla su cui appoggiarsi. Con la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 692 del 21 agosto 2026, la Corte costituzionale ha respinto come infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in decine di procedimenti pendenti davanti ai tribunali e alle corti d’appello di tutto il Paese, da Covasna e Iași fino a Dolj, Arad e Bucarest. Non è la prima volta: la Corte aveva già confermato la legittimità costituzionale del tetto alla pensione militare di Stato anche in altri procedimenti di quest’anno.
In discussione c’erano tre cose insieme. La prima: l’ordinanza d’urgenza del Governo n. 59/2017 nel suo complesso, l’atto che ha riscritto il regime delle pensioni di servizio. La seconda: l’articolo 84 dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 114/2018, che ha modificato di nuovo gli articoli 59 e 60 della legge n. 223/2015 sulle pensioni militari di Stato. La terza: il dispositivo di una sentenza dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia del 2021, secondo cui anche la maggiorazione per l’ordine «Merito Militare» rientra sotto il tetto.
La Corte ha respinto come infondate le prime due censure e ha dichiarato inammissibile la terza. Il motivo per cui la terza non è stata nemmeno esaminata nel merito è di competenza: la Corte costituzionale controlla leggi e ordinanze, non le pronunce con cui l’Alta Corte uniforma la giurisprudenza.
Gli effetti che produce
Il primo effetto è il mantenimento del tetto. L’articolo 60 della legge n. 223/2015, nella formulazione data dall’articolo 84 dell’ordinanza d’urgenza n. 114/2018, prevede che nella liquidazione della pensione militare di Stato la pensione netta non possa essere superiore alla media del soldo o dello stipendio mensile netto corrispondente a quelli lordi compresi nella base di calcolo. La regola resta applicabile.
Il secondo effetto riguarda la perequazione. L’importo delle pensioni militari in pagamento al 31 dicembre viene perequato d’ufficio dal 1° gennaio con l’ultimo tasso medio annuo di inflazione, indicatore definitivo comunicato dall’Istituto Nazionale di Statistica. Se il tasso è negativo, le pensioni non vengono perequate. Entrambe le regole restano invariate.
Il terzo effetto riguarda quello che accade quando la perequazione spinge la pensione oltre il tetto. La legge consente di riconoscere l’importo che ne risulta, ma non oltre la somma che deriva dall’applicazione del tasso medio annuo di inflazione a quella media del soldo netto. In caso di perequazioni successive il limite si calcola in modo cumulativo, aggiungendo l’effetto dell’inflazione delle operazioni precedenti. La Corte non ha toccato questo meccanismo.
Il quarto effetto tocca la maggiorazione per l’onorificenza. Con la sentenza n. 16 del 13 settembre 2021 l’Alta Corte aveva stabilito che i pensionati militari insigniti dell’ordine «Merito Militare» di terza, seconda e prima classe hanno diritto a una maggiorazione del 10%, del 15% e rispettivamente del 20% dell’importo della pensione, senza però che la sua applicazione porti la pensione netta oltre il tetto. La dichiarazione di inammissibilità significa che questa interpretazione resta vincolante per i giudici.
Il quinto effetto è procedurale, ma conta per i procedimenti in corso. La sentenza è definitiva e generalmente obbligatoria, quindi i giudici che avevano sospeso il giudizio in attesa della risposta della Corte possono riprendere la trattazione delle cause, senza più poter disapplicare le disposizioni censurate. La stessa linea ha retto a settembre 2026, quando la Corte ha respinto anche l’argomento del contributo: il tetto cancella la maggiorazione versata per vent’anni per la pensione supplementare.
Che cosa cambia rispetto a prima
Nei fatti, nel contenuto della legge non cambia nulla. Quello che cambia è la certezza. Fino alla pubblicazione di questa sentenza decine di procedimenti restavano pendenti con la stessa domanda aperta, e alcuni giudici avevano perfino espresso l’opinione che la questione fosse fondata. La Corte d’appello di Bucarest, la Corte d’appello di Craiova, il Tribunale di Harghita, la Corte d’appello di Târgu Mureș e il Tribunale di Dolj avevano ritenuto incostituzionali le disposizioni, invocando soprattutto la mancanza del parere del Consiglio Legislativo al momento dell’adozione dell’ordinanza del 2017.
Il secondo cambiamento è che l’argomento procedurale cade. Gli autori delle questioni avevano invocato, oltre al diritto di proprietà e al tenore di vita, anche la violazione dell’articolo 79 della Costituzione, che riguarda il Consiglio Legislativo, e i limiti della delega legislativa fissati dall’articolo 115. La Corte ha constatato che le stesse disposizioni erano già state verificate con censure simili e ha confermato la soluzione.
Il terzo cambiamento riguarda l’età della disputa. La Corte ha elencato sei sentenze precedenti con cui le stesse disposizioni erano già state dichiarate conformi alla Costituzione, la più antica del dicembre 2021 e la più recente del dicembre 2024. La constatazione che non sono intervenuti elementi nuovi significa che su questo punto la giurisprudenza è ormai consolidata.
Quello che non cambia è il diritto alla pensione in sé. La sentenza riguarda il modo di calcolo e di aggiornamento, non l’esistenza della pensione militare di Stato né le condizioni per ottenerla.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- Sblocca decine di procedimenti che restavano sospesi davanti a giudici di tutto il Paese, in attesa di una risposta.
- Elimina l’incertezza di calcolo per le casse di previdenza settoriali, che applicavano il tetto rischiando un cambiamento retroattivo.
- Conferma che la perequazione annuale con l’inflazione resta obbligatoria e avviene d’ufficio, senza domanda da parte del pensionato.
- Chiarisce, con la dichiarazione di inammissibilità, che una pronuncia di uniformazione della giurisprudenza resa dall’Alta Corte non si impugna davanti alla Corte costituzionale, il che risparmia ai futuri ricorrenti una strada inutile.
Che cosa resta un problema
- Il tetto resta, quindi un pensionato militare con molta anzianità e incarichi ben retribuiti può ricevere una pensione inferiore a quella che risulterebbe dalla formula di base.
- La maggiorazione per l’ordine «Merito Militare» perde in pratica il suo effetto quando la pensione è già al tetto, benché l’onorificenza sia stata conferita per meriti reali.
- Quando il tasso medio annuo di inflazione è negativo le pensioni non vengono perequate affatto, e la legge non prevede alcuna compensazione successiva.
- La sentenza non risponde nel merito alla censura sulla mancanza del parere del Consiglio Legislativo, ma rinvia alle pronunce precedenti, il che lascia la discussione senza una motivazione nuova e dettagliata.
Consigli pratici
- Se hai una causa pendente su questo tema, parlane con l’avvocato prima della prossima udienza. Il giudice non può più disapplicare le disposizioni censurate, quindi la strategia va spostata su altri argomenti, se ce ne sono.
- Controlla sul provvedimento di pensione se ti è stato applicato il tetto. Si vede confrontando la pensione netta con la media del soldo netto della base di calcolo, non con l’importo lordo.
- Se hai l’ordine «Merito Militare», chiedi alla cassa di previdenza settoriale di mostrarti per iscritto come è stata calcolata la maggiorazione del 10, 15 o 20 per cento e se il tetto l’ha ridotta.
- Non confondere la perequazione con l’aggiornamento. Dalla fine del 2018 la legge prevede la perequazione con il tasso medio annuo di inflazione, non l’aggiornamento in funzione del soldo del personale in servizio attivo.
- Ricorda che la perequazione avviene d’ufficio, dal 1° gennaio. Non va presentata alcuna domanda, ma vale la pena controllare il cedolino di gennaio per confermare che sia stata applicata.
- Se vuoi impugnare un provvedimento di pensione, il termine e la procedura restano quelli della legge n. 223/2015. La sentenza della Corte non riapre termini già scaduti.
Domande frequenti
Che cosa ha deciso, in breve, la Corte costituzionale?
Che cosa significa il tetto alla pensione militare?
Come vengono perequate le pensioni militari?
Che cosa succede alla maggiorazione per l’ordine «Merito Militare»?
Perché la censura rivolta alla sentenza dell’Alta Corte è stata dichiarata inammissibile?
La sentenza cambia l’importo della mia pensione?
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
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Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.
