In breve
- Il tetto dei buoni cultura sale a 260 lei al mese e a 510 lei per evento. Sono 10 lei in più al mese e 20 lei in più per evento rispetto agli importi fissati in aprile per il primo semestre del 2026, cioè un aumento del 4%. Riguarda i lavoratori che ricevono buoni cultura dal datore di lavoro e i datori di lavoro che li concedono, in qualsiasi settore, pubblico o privato.
- Il nuovo importo non si applica da agosto, ma da ottobre 2026. Le norme di attuazione della legge n. 165/2018 stabiliscono che l’importo dell’ultimo mese del semestre precedente vale anche nei primi due mesi del semestre successivo, quindi ad agosto e a settembre 2026 il limite resta di 250 lei. Il decreto proroga poi i 260 lei anche per febbraio e marzo 2027, sicché il tetto copre di fatto il periodo ottobre 2026 – marzo 2027.
- Un buono cultura da 260 lei costa al datore di lavoro esattamente 260 lei. I buoni sono esenti dai contributi sociali e scontano soltanto un’imposta del 10% sul valore, quindi il lavoratore che riceve il tetto massimo si tiene 234 lei. Sull’intero periodo di sei mesi, l’aumento vale 60 lei in più, 54 al netto dell’imposta.
Pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Romania (Monitorul Oficial) n. 778 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: 15 settembre 2026, data della pubblicazione; l’importo di 260 lei si applica dal 1° ottobre 2026
Il ministro delle finanze e il ministro della cultura hanno stabilito, con un decreto congiunto di dieci righe, che la somma che un datore di lavoro può concedere sotto forma di buoni cultura sale a un massimo di 260 lei al mese e a un massimo di 510 lei per un singolo evento. I buoni cultura appartengono alla famiglia dei buoni di valore, la stessa dei buoni pasto, dei buoni per asilo nido e dei buoni regalo che i dipendenti pubblici non hanno ricevuto nel 2018, ma il tetto di ciascuno si calcola a parte, secondo regole proprie, e per i buoni cultura il ricalcolo avviene due volte l’anno.
Il decreto ha due articoli. L’articolo 1 comma (1) fissa i due tetti per il secondo semestre del 2026, il comma (2) li proroga per febbraio e marzo 2027, mentre l’articolo 2 dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Romania. Il documento è stato firmato dal ministro delle finanze Alexandru Nazare il 2 settembre 2026 e dal ministro della cultura Demeter András István il 4 settembre 2026, gli stessi due ministri che avevano firmato anche il decreto di primavera.
Il fondamento è l’art. 32 della legge n. 165/2018 sulla concessione dei buoni di valore, che impone di indicizzare ogni semestre l’importo massimo dei buoni, e l’art. 33 delle norme di attuazione approvate con la Decisione del Governo n. 1.045/2018. Le norme precisano due cose che il decreto non ripete, ma senza le quali non si può leggere correttamente. La prima: il semestre non si conta dal 1° gennaio, ma è composto da sei mesi di calendario interi a partire da febbraio 2019, quindi il primo semestre va da febbraio a luglio e il secondo da agosto a gennaio. La seconda: l’importo valido nell’ultimo mese di un semestre si applica anche nei primi due mesi del semestre successivo, perché esista un importo utilizzabile fino alla comparsa del decreto nuovo.
Il punto di partenza dell’indicizzazione è il gennaio 2019, il mese in cui è entrata in vigore la legge n. 165/2018 con un tetto di 150 lei al mese e 300 lei per evento. Il risultato del calcolo si arrotonda di 10 in 10 lei e l’art. 32 comma (2) della legge vieta la diminuzione: se l’indicizzazione desse un importo inferiore al precedente, il tetto resta invariato.
Gli effetti che produce
Dal 1° ottobre 2026 un datore di lavoro può ricaricare la carta dei buoni cultura di un dipendente con non più di 260 lei al mese, se la concessione è mensile, oppure con non più di 510 lei, se la fa occasionalmente, per un evento determinato. Le due formule sono alternative, non cumulabili: la legge parla di buoni concessi «mensilmente o occasionalmente».
Il tetto è un limite fiscale, non un diritto del lavoratore. Nessuna disposizione obbliga il datore di lavoro a concedere buoni cultura e nessuna lo obbliga a salire al massimo se già li concede. L’aumento produce effetti soltanto dove il datore di lavoro decide di applicarlo o dove il contratto collettivo rinvia al tetto di legge e non a una cifra fissa.
Nel pubblico un altro buono ha un diritto scritto e una soglia di reddito: i voucher vacanza da 800 lei si danno nelle scuole soltanto per le retribuzioni nette fino a 6.000 lei.
Per un lavoratore che riceve ogni mese il tetto intero, la differenza fra 250 e 260 lei vale 60 lei in più nel periodo ottobre 2026 – marzo 2027 e 54 lei dopo la ritenuta dell’imposta del 10%. Nella concessione occasionale la differenza è di 20 lei per evento, 18 al netto dell’imposta.
Il regime fiscale resta intatto ed è la parte che rende i buoni interessanti per il datore di lavoro. Concessi secondo la legge, questi buoni di valore sono esenti dai contributi sociali obbligatori ai sensi dell’art. 142 lett. r) del Codice tributario e scontano soltanto il 10% di imposta, come vantaggio assimilato allo stipendio. In altre parole, quei 260 lei costano al datore di lavoro 260 lei, senza nulla in più.
Non cambia nemmeno che cosa si può comprare: abbonamenti o biglietti per spettacoli, concerti, proiezioni cinematografiche, musei, festival, fiere e mostre, anche itineranti, parchi tematici, oltre a libri, manuali scolastici, album musicali e film, in qualsiasi formato. L’elenco è quello dell’art. 21 comma (2) della legge n. 165/2018 e usare i buoni per altro è un illecito amministrativo.
Le istituzioni che vendono quei biglietti ricevono anche denaro direttamente dallo Stato: 142,8 milioni di lei sono andati a 75 teatri, teatri d’opera e orchestre filarmoniche, dalla quota del 2% dell’imposta sul reddito.
Che cosa cambia rispetto a prima
Finora si applicava il Decreto del ministro delle finanze n. 369/2026 e del ministro della cultura n. 2.624/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Romania n. 258 del 1° aprile 2026, che aveva fissato 250 lei al mese e 490 lei per evento per il primo semestre del 2026 e, per effetto dello stesso meccanismo, anche per agosto e settembre 2026. Il nuovo decreto alza il tetto mensile di 10 lei, cioè del 4%, e quello occasionale di 20 lei, cioè del 4,1%.
Cambia anche la finestra di proroga. Il decreto di aprile portava l’importo di 250 lei fino alla fine di settembre 2026; quello di adesso porta l’importo di 260 lei fino alla fine di marzo 2027. In pratica ogni decreto di indicizzazione copre sei mesi, ma non i sei mesi che nomina nel titolo.
Per il resto, nulla. Il decreto non tocca la platea dei beneficiari, non modifica l’elenco dei beni e dei servizi culturali, non cambia il valore nominale di un buono, che resta di 10 lei o di un multiplo di 10, comunque non superiore a 50 lei, e non riporta in vita il supporto cartaceo, eliminato dal febbraio 2022. È un atto di una sola cifra, ripetuto due volte l’anno dal 2019 in poi.
Vantaggi e svantaggi
Che cosa migliora
- L’aumento arriva in automatico, per via dell’indicizzazione, senza dipendere dalla trattativa in ciascuna azienda. Il lavoratore il cui contratto collettivo rinvia al tetto di legge riceve di più senza dover chiedere nulla.
- Il beneficio arriva intero alla persona: 260 lei concessi in buoni significano 260 lei di spesa per il datore di lavoro, senza contributi sociali in aggiunta, e il lavoratore perde soltanto il 10% di imposta.
- La legge blocca la diminuzione. L’art. 32 comma (2) della legge n. 165/2018 stabilisce che, se dal calcolo risultasse un importo inferiore, il tetto resta invariato, quindi l’indicizzazione può solo salire o restare ferma.
- Rispetto al semestre, il decreto è arrivato con due settimane di anticipo in più di quello di primavera: 45 giorni dopo l’inizio del secondo semestre, contro i 59 giorni del primo. I datori di lavoro hanno il tempo di impostare gli ordini prima di ottobre.
- La proroga automatica per febbraio e marzo 2027 elimina l’incertezza di inizio anno: nessuno resta senza un importo applicabile se il decreto successivo tarda.
Che cosa resta un problema
- Il decreto non dice da quale mese si applicano i 260 lei. Chi lo legge senza aprire le norme può credere che il nuovo importo valga dall’agosto 2026, primo mese del secondo semestre, e può superare il tetto di settembre. Il decreto gemello sui buoni per asilo nido del 2022 scriveva espressamente «a partire dal mese di ottobre 2022».
- L’aumento è piccolo rispetto a ciò che ci si compra. Dieci lei in più al mese fanno 54 lei in tasca sull’intero periodo di sei mesi, meno di un biglietto per uno spettacolo.
- L’indice usato non si pubblica da nessuna parte. Il decreto dà il risultato, non il calcolo, quindi nessun datore di lavoro e nessun lavoratore può verificare se 260 lei sia la cifra giusta.
- Il tetto resta un limite, non un diritto. Un lavoratore non può chiedere buoni cultura in base a questo decreto e il datore di lavoro che non ne concede affatto non viola nulla.
- Il tetto per evento è rimasto indietro rispetto a quello mensile. Nel 2019 la somma occasionale era esattamente il doppio di quella mensile, 300 contro 150. Oggi è 1,96 volte più alta, 510 contro 260, perché i due importi si arrotondano separatamente.
Consigli pratici
- Se sei un datore di lavoro, non alzare il tetto prima di ottobre. Per agosto e settembre 2026 il limite di legge resta di 250 lei al mese, ai sensi dell’art. 33 comma (3) delle norme approvate con la Decisione del Governo n. 1.045/2018, e la somma concessa oltre questo limite non è più concessa secondo la legge.
- Controlla che cosa dice il contratto collettivo di lavoro o il regolamento interno. Se lì compare una cifra fissa, per esempio 250 lei, l’aumento non si applica da solo e serve un atto aggiuntivo; se compare un rinvio al tetto massimo di legge, si applica in automatico da ottobre.
- Ricorda che la somma eccedente il tetto esce dall’esenzione dai contributi sociali dell’art. 142 lett. r) del Codice tributario, perché lì l’esenzione è subordinata alla concessione «secondo la legge». La differenza diventa reddito da lavoro ordinario, con tutti i contributi relativi.
- Il supporto cartaceo è sparito il 1° febbraio 2022, quindi l’aumento si realizza ricaricando la carta già esistente, non stampando altri buoni.
- Prima di pagare, verifica se ciò che compri rientra nell’elenco dell’art. 21 comma (2) della legge. Un abbonamento in palestra o un pranzo nel ristorante di un teatro non sono beni e servizi culturali, e usare i buoni per altro è un illecito amministrativo sia per chi li usa sia per il commerciante che li accetta.
- Per febbraio e marzo 2027 non aspettare un decreto nuovo. L’importo di 260 lei è già prorogato per quei due mesi dall’art. 1 comma (2) del decreto in esame.
Domande frequenti
Da quale mese si applica davvero l’importo di 260 lei?
Fino a quando è valido il nuovo importo?
Ho diritto di chiedere i buoni cultura al datore di lavoro?
Quali imposte si trattengono sui buoni cultura?
Che cosa posso comprare con i buoni cultura?
Che cosa succede ai buoni già ricevuti, al valore vecchio?
Qual è il valore di un singolo buono cultura?
Analisi della redazione
Il decreto fa il lavoro che la legge gli chiede e lo fa per tempo. Vale la pena dirlo, perché non è sempre andata così: il secondo semestre del 2026 è cominciato il 1° agosto e il decreto è uscito il 15 settembre, 45 giorni dopo. In primavera, il decreto per il primo semestre era arrivato 59 giorni dopo l’inizio del semestre. Entrambi sono rientrati nella finestra di due mesi che le norme lasciano aperta, ma ogni volta al limite, e quello di aprile è stato pubblicato proprio il primo giorno del mese dal quale doveva applicarsi.
L’osservazione che non si coglie leggendo il decreto è che il suo titolo e il periodo in cui produce effetti non coincidono. Il titolo dice «il secondo semestre dell’anno 2026», cioè agosto 2026 – gennaio 2027, secondo il modo di contare delle norme di attuazione. L’importo di 260 lei si applica però da ottobre 2026, perché i primi due mesi restano al valore vecchio, e dura fino a marzo 2027, perché il comma (2) lo proroga. Risultato: il decreto governa sei mesi, ma soltanto quattro di essi stanno nel semestre che nomina. Un datore di lavoro che legga solo il titolo e il comma (1) ha tutte le ragioni per credere di poter concedere 260 lei per agosto e settembre, mesi in cui il limite di legge è 250. La differenza di 10 lei per dipendente sembra piccola, ma esce dall’esenzione contributiva e, in un’azienda con qualche migliaio di dipendenti, produce una rettifica fiscale per due mesi.
La seconda osservazione nasce dalle due cifre messe una accanto all’altra. Le norme impongono che l’indicizzazione parta dal gennaio 2019, da 150 lei al mese e 300 lei per evento, e che il risultato si arrotondi di 10 in 10 lei. Perché 150 lei arrivino a 260, l’indice deve essere almeno di 1,70; perché 300 lei arrivino a 510 e non a 520, l’indice deve stare sotto 1,717. L’unico valore che li concilia entrambi si colloca fra il 170% e il 171,7% rispetto al gennaio 2019. Il decreto non pubblica da nessuna parte questa cifra, benché sia l’unica cosa che l’emittente abbia effettivamente calcolato.
Da lì esce anche la terza osservazione: il rapporto fra i due tetti si è rotto. La legge lo aveva fatto partire esattamente da 1 a 2, 150 e 300 lei. Oggi è 1 a 1,96, perché ciascun importo si arrotonda a parte al multiplo di 10 più vicino e gli arrotondamenti non cadono in modo simmetrico. Con un indice di 1,71 il calcolo dà 256,5 e 513 lei, cioè 260 e 510 dopo l’arrotondamento. La somma occasionale ha così perso 10 lei rispetto al doppio di quella mensile, e la perdita si riproduce a ogni indicizzazione.
Infine, il decreto non lo dice, ma la legge n. 165/2018 e le sue norme non dicono la stessa cosa sull’indice da usare. L’art. 32 comma (1) lettera b) della legge chiede, per i buoni di valore diversi dai buoni pasto, un indice legato all’andamento dei prezzi dei beni e dei servizi che con quei buoni si possono pagare, cioè un indice della cultura. L’art. 33 comma (2) lettera a) delle norme parla dell’indice dei prezzi al consumo, cioè dell’inflazione generale. Sono due grandezze diverse, e quella generale non segue necessariamente il prezzo di un biglietto di teatro o di un libro. Finché il calcolo non si pubblica, non è dato sapere quale delle due sia stata applicata.
Che cosa andrebbe cambiato
- Scrivere nel decreto il mese dal quale si applica il nuovo importo. Una sola formula, «a partire dal mese di ottobre 2026», esattamente come è stata scritta nel decreto sui buoni per asilo nido del 2022, elimina il rischio che un datore di lavoro applichi 260 lei ad agosto e settembre e si ritrovi con una differenza non coperta dall’esenzione fiscale.
- Pubblicare l’indice e il calcolo, in un comma o in un allegato di tre righe. In questo momento il risultato compare senza alcuna traccia del modo in cui è stato ottenuto, e la cifra di 260 lei non è controllabile dall’esterno. Un datore di lavoro o un sindacato che voglia verificare l’indicizzazione non ha da dove cominciare.
- Portare il decreto nella Gazzetta Ufficiale della Romania prima dell’inizio del semestre che disciplina. Gli indici statistici del primo semestre sono noti in luglio e quelli del secondo in gennaio, quindi il calendario consente la pubblicazione nel primo mese del semestre. L’effetto pratico sarebbe che il nuovo importo si applica dal primo mese e non dal terzo, e il meccanismo di proroga tornerebbe a essere ciò che doveva essere, una rete di sicurezza e non la regola.
- Arrotondare la somma occasionale al doppio di quella mensile. La legge ha fissato il rapporto a 1 a 2 e nulla in essa chiede che si perda. Una regola di arrotondamento derivata, che calcoli il valore per evento come il doppio del valore mensile già arrotondato, riporterebbe il tetto occasionale a 520 lei ed eliminerebbe una differenza che cresce a ogni indicizzazione.
- Mettere d’accordo la lettera b) dell’art. 32 comma (1) della legge con l’art. 33 comma (2) lettera a) delle norme. La legge chiede un indice dei beni e dei servizi culturali, le norme chiedono l’indice dei prezzi al consumo. Scegliere esplicitamente uno dei due renderebbe l’indicizzazione verificabile e mostrerebbe se il tetto tiene davvero il passo con il prezzo di un biglietto per uno spettacolo o soltanto con l’inflazione generale.
Testo originale dell’atto normativo
Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.
Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania
Gazzetta Ufficiale della Romania n. 778 del 15 settembre 2026 16 pagine PDF, 115 KB l'atto inizia a pagina 4
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