In breve

  • Tutti i 41 distretti e Bucarest restano nella zona soggetta a restrizioni III, il gradino più severo. L’Unione divide i territori colpiti dalla peste suina africana in tre zone, I, II e III, in ordine crescente di restrizioni. La Romania è l’unico Stato membro inserito nell’elenco con l’intero territorio, e nessuna area del paese figura nella zona I o nella zona II.
  • La posizione della Romania non è cambiata di nulla. L’elenco dei 41 distretti e di Bucarest è identico, riga per riga, a quello del regolamento precedente, adottato il 24 agosto 2026, e all’elenco dell’allegato iniziale del regolamento (UE) 2023/594, del 16 marzo 2023. Le modifiche introdotte ora riguardano Finlandia, Ungheria e Polonia.
  • Per l’allevatore di suini questo significa porta chiusa verso l’esportazione. Gli animali vivi non possono partire verso un altro Stato membro né fuori dall’Unione, ogni movimento richiede l’autorizzazione della direzione sanitaria veterinaria distrettuale, il veterinario ufficiale deve passare dall’allevamento almeno una volta ogni tre mesi e le carni fresche ricevono un marchio speciale e circolano soltanto in Romania.
Atto: Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2094 della Commissione dell’11 settembre 2026 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Pubblicato: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2094 del 15 settembre 2026
Entrata in vigore: 16 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, perché così dispone l’articolo 2 del regolamento

La Commissione Europea ha riscritto la mappa europea della peste suina africana, e la Romania vi compare con tutto il territorio, nella più dura delle tre zone soggette a restrizioni. L’allegato I del regolamento (UE) 2023/594, sostituito integralmente dall’atto pubblicato il 15 settembre 2026, divide le aree colpite dalla malattia in zone soggette a restrizioni I, II e III. La Romania entra solo nella parte III dell’allegato, con 41 distretti elencati uno per uno e con una voce separata chiamata «Zona orașului București». L’effetto lo subiscono gli allevatori di suini di tutto il paese, gli stessi ai quali lo Stato ha aperto nell’agosto 2026 un regime di aiuto di 11,9 euro per posto di suino da ingrasso, perché tengano pieni i capannoni.

I distretti dell’elenco sono, nell’ordine dell’allegato: Constanța, Satu Mare, Tulcea, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Sălaj, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Mehedinți, Gorj, Argeș, Olt, Dolj, Arad, Timiș, Covasna, Brașov, Botoșani, Vâlcea, Iași, Hunedoara, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Neamț, Harghita, Mureș, Cluj e Maramureș. Sono tutti i distretti del paese. Insieme a Bucarest, l’elenco copre l’intero territorio nazionale, senza alcuna eccezione e senza alcuna delimitazione più fine del confine amministrativo del distretto.

La parte III dell’allegato comprende nove Stati membri: Romania, Grecia, Croazia, Lituania, Italia, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Bulgaria. Gli altri otto vi figurano con località, comuni o unità di gestione venatoria, cioè con pezzi di territorio. La Romania è l’unica elencata con l’intero paese e l’unica che apre la parte III, alla posizione 1. Nelle altre due parti dell’allegato, quelle che raccolgono le zone I e II, il nome della Romania non compare affatto.

La differenza tra le tre zone non è una sfumatura. Da una zona I i suini vivi possono partire, con autorizzazione, anche verso un altro Stato membro e verso paesi terzi. Da una zona II possono partire verso altre zone II o III di un altro Stato membro, a condizioni più pesanti. Per la zona III non esiste alcuna disposizione che lasci passare gli animali vivi oltre il confine del paese. Le tre deroghe scritte apposta per la zona III, gli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2023/594, parlano tutte di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.

Le modifiche vere e proprie introdotte ora riguardano il nord e il centro dell’Unione. La Finlandia, dove la malattia è arrivata ai suini selvatici nella regione di Kymenlaakso, esce dall’allegato II ed entra nell’allegato I, con una zona I e una zona II appena ridefinite. In Ungheria, un focolaio comparso nell’agosto 2026 nei suini detenuti di un allevamento del distretto di Baranya fa salire l’area intorno alla città di Mohács dalla zona II alla zona III. In Polonia, un’area della regione Cuiavia-Pomerania sale alla zona III, mentre aree della Precarpazia e della Pomerania occidentale passano dalla zona I alla zona II.

Gli effetti che produce

Per un allevatore di un distretto qualsiasi, la situazione dal 16 settembre 2026 è la stessa di prima, ma vale la pena leggerla una volta con chiarezza, perché le regole della zona III sono le meno conosciute di tutte.

Il punto di partenza è l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/594: il movimento dei suini detenuti è vietato, sia all’interno della zona sia al di fuori di essa. Il divieto non è una formalità di confine, ma si applica anche tra due allevamenti dello stesso distretto. Può essere rimosso caso per caso dalla direzione sanitaria veterinaria, ma solo dopo una valutazione del rischio che dimostri che il rischio di diffusione è trascurabile, e solo verso destinazioni situate nel paese.

Il trasporto verso il macello, il caso più frequente, avviene in base all’articolo 30, verso un macello espressamente designato per la macellazione immediata dei suini provenienti dalle zone II e III. All’arrivo gli animali si tengono separati dagli altri e si macellano o in un giorno riservato solo a loro o alla fine della giornata lavorativa, e il macello si pulisce e si disinfetta prima di riprendere la macellazione di altri suini.

L’allevamento che spedisce deve spuntare, prima di ogni trasporto, una serie di condizioni che gli articoli 15 e 16 descrivono in dettaglio: gli animali restano almeno 30 giorni nell’allevamento senza essere spostati, un veterinario ufficiale li esamina clinicamente nelle 24 ore precedenti la partenza, l’allevamento applica le misure rafforzate di biosicurezza dell’allegato III e sottopone a test settimanali, per la ricerca del virus, i primi due suini morti di età superiore a 60 giorni di ciascuna unità epidemiologica. Nella zona III la visita del veterinario ufficiale si fa almeno una volta ogni tre mesi, contro almeno due volte l’anno nelle zone I e II.

La carne segue una strada separata. L’articolo 12 vieta l’uscita delle carni fresche e dei prodotti a base di carne ottenuti dai suini delle zone II e III. La deroga dell’articolo 43 le lascia circolare, ma solo se sono state prodotte in uno stabilimento designato, solo se portano il marchio speciale dell’articolo 47, quello con due linee diagonali parallele aggiunte sopra il marchio ordinario, e solo sul territorio della Romania. Sfuggono al divieto i prodotti a base di carne sottoposti al trattamento termico previsto dall’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, che possono partire ovunque.

Il materiale germinale, cioè seme ed embrioni, non può lasciare la zona III se non all’interno del paese, alle condizioni dell’articolo 33: gli animali donatori devono essere stati tenuti in un centro autorizzato dalla nascita o almeno per i tre mesi precedenti la raccolta, e tutti i suini del centro si sottopongono a test almeno una volta l’anno.

Per un comune o per un consiglio distrettuale, la classificazione non dipende dall’esistenza di un focolaio sul territorio della località. Il distretto è in zona III perché così figura nell’allegato europeo, anche se dall’ultimo caso di peste suina in quel luogo sono passati anni. Le regole di biosicurezza, di caccia ai suini selvatici e di eliminazione delle carcasse si applicano allo stesso modo ovunque.

Che cosa cambia rispetto a prima

Per la Romania, nulla. Il blocco con le 42 voci, Bucarest e i 41 distretti, è identico parola per parola a quello del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione del 24 agosto 2026, l’atto che ha modificato gli allegati prima di questo. È identico anche all’elenco dell’allegato iniziale del regolamento (UE) 2023/594, adottato il 16 marzo 2023 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie L n. 79 del 17 marzo 2023. Tra quella data e il 15 settembre 2026 sono passati tre anni e mezzo, nei quali la mappa della Romania non è mai stata ritoccata.

Il resto dei cambiamenti riguarda tre Stati. La Finlandia ha segnalato nuovi focolai nei suini selvatici della regione di Kymenlaakso ed esce dalla parte A dell’allegato II, dove figurava con i comuni di Virolahti e Miehikkälä e con la parte meridionale della città di Lappeenranta, sotto un termine ultimo di applicazione fissato al 31 ottobre 2026. Quelle aree passano nell’allegato I, come zona soggetta a restrizioni I e zona soggetta a restrizioni II, cioè in un regime permanente e non provvisorio. Dopo questo spostamento, la parte A dell’allegato II resta senza alcuna zona elencata.

In Ungheria, un focolaio dell’agosto 2026 nei suini detenuti di un allevamento del distretto di Baranya porta nella zona III le unità di gestione venatoria intorno alle città di Mohács, Kölked, Lánycsók, Nagynyárád e Sátorhely, più alcune aree confinanti del distretto di Bács-Kiskun. In Polonia, un focolaio della regione Cuiavia-Pomerania e altri tre casi in Precarpazia e Pomerania occidentale spingono le aree colpite di un gradino più in alto.

L’allegato I copre ora 15 Stati membri e si estende su 78 pagine, dalla pagina 5 alla pagina 82 della Gazzetta ufficiale. La posizione della Romania ne occupa poco più di una.

La tecnica degli elenchi per zone non si usa soltanto all’interno dell’Unione. Il 23 settembre 2026 sei cerchi con un raggio di 10 chilometri nel Dakota del Sud, nel Dakota del Nord e in Minnesota sono usciti dagli elenchi da cui l’Unione può importare pollame e uova da cova, dopo la conferma dell’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Vantaggi e svantaggi

Che cosa migliora

  • La mappa si aggiorna a livello dell’Unione e non da parte di ciascuno Stato per conto proprio, quindi un acquirente tedesco o spagnolo guarda un solo documento per sapere quale regime ha l’allevamento da cui gli viene offerta la merce.
  • L’elenco per distretti è facile da leggere anche per chi non ha preparazione giuridica: non deve individuare unità di gestione venatoria o codici catastali, come accade per le voci dell’Ungheria o della Polonia.
  • La stabilità dell’elenco elimina l’incertezza nella programmazione. Un allevatore che fa il bilancio per il 2027 sa che la classificazione non gli cambia da un mese all’altro.
  • I prodotti a base di carne trattati termicamente restano fuori dal divieto, il che lascia aperta l’unica porta commerciale reale per i trasformatori rumeni.
  • L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, senza periodo transitorio, il che chiude rapidamente le finestre di rischio create dai focolai di Finlandia, Ungheria e Polonia.

Che cosa resta un problema

  • La classificazione a livello di distretto intero non distingue un’area con focolai attivi da una in cui la malattia non compare da anni. L’allevamento in un angolo indenne del paese sopporta esattamente le stesse restrizioni di quello accanto a un focolaio.
  • Poiché la Romania non ha alcuna zona I e alcuna zona II, le deroghe costruite dal regolamento intorno a queste zone non possono applicarsi qui. L’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 29, paragrafo 1, restano, in pratica, lettera morta.
  • L’esportazione di suini vivi è chiusa, e le carni fresche circolano solo internamente e solo con il marchio speciale, il che le toglie dalla competizione sul mercato unico.
  • La visita trimestrale del veterinario ufficiale e il test settimanale degli animali morti sono un costo fisso che l’allevamento piccolo sostiene con più fatica del complesso industriale.
  • L’allegato non dice nulla sui criteri secondo i quali un’area potrebbe scendere dalla zona III alla zona II, benché il regolamento di base preveda riesami periodici. Un allevatore non ha modo di sapere che cosa debba accadere perché la situazione cambi.
  • La modifica si fa sostituendo integralmente gli allegati, senza una tavola di concordanza. Chi vuole vedere che cosa sia cambiato deve confrontare 78 pagine con altre 78.

Consigli pratici

  1. Chiedete l’autorizzazione della direzione sanitaria veterinaria distrettuale prima di qualunque movimento di animali, compresi quelli tra due allevamenti dello stesso proprietario nello stesso distretto. Il divieto dell’articolo 9 non guarda al confine, ma alla zona.
  2. Programmate la consegna al macello con almeno 30 giorni di anticipo. La condizione dell’articolo 15, cioè che gli animali non siano stati spostati negli ultimi 30 giorni, si perde se introducete nello stesso ricovero suini portati da un allevamento che non rispetta le stesse condizioni.
  3. Verificate per tempo se il macello verso cui spedite è designato per la macellazione immediata dei suini della zona III. Un macello ordinario non può ricevere il trasporto, per quanti documenti abbiate.
  4. Tenete aggiornato il registro dei test settimanali sugli animali morti di età superiore a 60 giorni. La loro mancanza blocca l’autorizzazione del trasporto anche se l’allevamento è indenne.
  5. Non promettete a un acquirente di un altro Stato membro carne suina fresca rumena. Il marchio speciale con due linee diagonali la limita alla circolazione interna, e il prodotto che può passare il confine è quello trattato termicamente.
  6. Se vendete materiale germinale, verificate che gli animali donatori siano stati nel centro autorizzato dalla nascita o almeno per tre mesi e che il test annuale su tutti i suini del centro sia documentato.

Domande frequenti

Che cosa significa, in breve, zona soggetta a restrizioni III?
È il gradino più severo dei tre che l’Unione usa per la peste suina africana. Si applica alle aree in cui la malattia è stata confermata nei suini detenuti negli allevamenti, non solo nei suini selvatici. I suini vivi non possono uscire dalla zona se non all’interno dello stesso paese e solo con autorizzazione, e le carni fresche circolano solo internamente, con un marchio distinto.
Il mio distretto è entrato ora nella zona III?
No. Tutti i 41 distretti e Bucarest figuravano già nella zona III, nella stessa forma, dal 16 marzo 2023. Il regolamento dell’11 settembre 2026 sostituisce l’allegato per intero, ma le righe sulla Romania sono copiate identiche.
Esiste qualche area della Romania nella zona I o nella zona II?
No. Nella parte I e nella parte II dell’allegato, quelle che raccolgono le zone meno restrittive, la Romania non compare affatto.
Posso portare i miei suini a un macello di un altro distretto?
Sì, se la direzione sanitaria veterinaria autorizza il trasporto, se il macello è designato per la macellazione immediata dei suini delle zone II e III e se l’allevamento soddisfa le condizioni degli articoli 15 e 16. Senza autorizzazione il trasporto è vietato anche tra due località vicine.
Posso ancora esportare suini vivi in un altro Stato dell’Unione?
No. Il regolamento prevede deroghe per l’invio di animali vivi in un altro Stato membro solo dalle zone I e II. Per la zona III non esiste una disposizione simile, e tutte le deroghe scritte per essa si fermano al confine del paese.
Che cosa succede alla carne e al salame?
Le carni fresche e i prodotti a base di carne non trattati restano in Romania, prodotti in stabilimenti designati e marcati con il marchio speciale. I prodotti che hanno subito il trattamento di attenuazione del rischio previsto dall’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, come il trattamento termico, non rientrano nel divieto.
Da quando si applica il nuovo allegato?
Dal 16 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in Romania, quindi non deve essere recepito con una legge o con un decreto ministeriale.
Chi controlla sul posto?
La direzione sanitaria veterinaria e per la sicurezza alimentare del distretto, attraverso i veterinari ufficiali. Nella zona III la visita all’allevamento che spedisce animali si fa almeno una volta ogni tre mesi.
Che cosa dovrebbe accadere perché la Romania esca dalla zona III?
Il regolamento chiede che le modifiche dell’elenco si basino sulla situazione epidemiologica dell’area, su quella generale dello Stato membro e sul rischio di diffusione, tenendo conto degli orientamenti della Commissione sulla peste suina africana e del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale. Soglie numeriche non sono scritte da nessuna parte nell’atto, e la discesa avviene comunque con un altro regolamento di esecuzione della Commissione.

Errori e incongruenze nel testo pubblicato

  • La parte B dell’allegato II manca del tutto. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594 chiede che, al primo e unico focolaio comparso nei suini detenuti di uno Stato membro prima indenne dalla malattia, l’area sia elencata come zona soggetta a restrizioni, con zone di protezione e di sorveglianza, nella parte B dell’allegato II, e il paragrafo 3, lettera b), dello stesso articolo rinvia allo stesso punto. L’allegato II nella forma sostituita ora ha soltanto la parte A. Nella versione iniziale del regolamento, del marzo 2023, la parte B esisteva, con la sua tabella di voci. Uno Stato membro che si trovi nella situazione descritta dall’articolo 7, paragrafo 2, non ha dove essere elencato.
  • I nomi dei distretti rumeni nella parte III dell’allegato I mescolano due alfabeti. Trentotto voci scrivono la ț e la ș con la virgola sottoscritta, la forma corretta del rumeno, mentre quattro usano la cediglia turca: «Judeţul Mehedinţi», «Judeţul Olt», «Judeţul Dolj» e «Judeţul Maramureş». Le due forme sono caratteri diversi, quindi una ricerca testuale sull’elenco ufficiale non trova le quattro voci scritte con la cediglia. Nella stessa parte, la voce «Județul Suceava» è l’unica delle 42 a non chiudersi con la virgola dell’enumerazione. L’allegato è il documento in base al quale si stabilisce il regime di un allevamento, quindi ogni sua riga dovrebbe essere leggibile e ricercabile allo stesso modo.
  • La parte A dell’allegato II nomina la Finlandia, ma non elenca più alcuna zona e alcuna data. La voce si chiama ancora «Aree istituite come zona infetta in Finlandia di cui all’articolo 1», mantiene la colonna «Termine ultimo di applicazione», e l’unica riga sotto di esse dice «Tutte le aree sono elencate nell’allegato I, parti I e II», senza alcuna località e senza alcuna data. L’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, lega però obblighi concreti, tra cui il divieto di spedire suini e prodotti verso altri Stati membri e verso paesi terzi, alle zone elencate nella parte A dell’allegato II. Il lettore non può stabilire dal testo se la Finlandia abbia ancora o no una zona infetta cui questi obblighi si applicano.

Analisi della redazione

L’interesse dell’articolo non sta in ciò che cambia, ma in ciò che non cambia. Le 42 righe sulla Romania sono le stesse dal 16 marzo 2023, data del regolamento (UE) 2023/594, mentre l’allegato si modifica spesso: l’ultima volta il 24 agosto 2026, per Bulgaria, Ungheria, Italia e Polonia, e di nuovo adesso, diciotto giorni dopo, per Finlandia, Ungheria e Polonia. L’elenco rumeno è passato intatto attraverso tutti questi ritocchi. Questo può significare che la situazione epidemiologica davvero non si è mossa, ma può anche significare che nessuno ne ha chiesto il movimento, perché l’atto non dice che cosa attiverebbe un riesame.

La conseguenza giuridica dell’inserimento in blocco si vede solo mettendo l’allegato accanto agli articoli del regolamento di base. L’articolo 28, paragrafo 1, consente di far uscire i suini da una zona III, in situazioni eccezionali di benessere degli animali, verso uno stabilimento di una zona II o, in mancanza di una zona II in quello Stato, di una zona I. L’articolo 29, paragrafo 1, consente la macellazione immediata in un macello di una zona II, in subordine di una zona I, in ultima istanza fuori dalle zone soggette a restrizioni. Entrambe le disposizioni presuppongono che lo Stato membro abbia anche qualcosa oltre alla zona III. La Romania non ce l’ha. Nel paese non esiste alcuna zona I, alcuna zona II e alcun lembo di territorio fuori dalle zone soggette a restrizioni, quindi entrambe le deroghe sono inapplicabili qui, benché sulla carta esistano per tutti. A un allevatore rumeno restano solo l’articolo 28, paragrafo 2, il movimento all’interno della zona III, e l’articolo 30, il macello all’interno della stessa zona.

La seconda cosa che esce dal confronto è il rapporto tra i ritmi delle due parti. L’atto entra in vigore il 16 settembre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione, quindi l’obbligo del destinatario è istantaneo. La mappa che genera l’obbligo non è però stata rivista per la Romania da tre anni e mezzo. Un regime pensato come provvisorio, che l’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/594 descrive come applicabile per un periodo di tempo limitato, funziona in Romania come un regime permanente.

Sei giorni più tardi la Commissione ha riscritto di nuovo entrambi gli allegati: nel regolamento (UE) 2026/2135 l’elenco della Romania resta identico, mentre la Lituania esce dalla zona III.

Che cosa andrebbe cambiato

  • Pubblicare una versione consolidata con le differenze evidenziate. L’allegato si sostituisce integralmente a ogni modifica, senza tavola di concordanza. Un file che mostri quale riga è entrata e quale è uscita risparmierebbe alle autorità nazionali e agli allevatori il confronto tra 78 pagine e altre 78.
  • Criteri pubblici per la discesa da una zona all’altra. L’atto dice su che cosa si basa la classificazione, ma non dice che cosa vada dimostrato per uscirne. Una soglia espressa in mesi senza focolai e in numero di test negativi trasformerebbe la zona III da stato di fatto in obiettivo che uno Stato membro può perseguire.
  • Delimitazione sotto il livello distrettuale per gli Stati elencati in blocco. La Romania è l’unica inserita con tutto il territorio. Una classificazione per unità amministrative più piccole, come già si fa per Ungheria e Polonia, libererebbe le aree senza focolai da costi che nulla giustifica.
  • Reintroduzione della parte B dell’allegato II e correzione della voce della parte A. Finché l’articolo 7, paragrafo 2, rinvia a una parte che non esiste più, il meccanismo di inserimento del primo focolaio di uno Stato indenne resta senza appoggio nell’allegato.
  • Uso delle denominazioni ufficiali delle unità amministrative. L’allegato scrive «Bistrița Năsăud» senza trattino e identifica la capitale con la formula «Zona orașului București», benché l’unità amministrativa si chiami municipiul București. L’allegato è il documento in base al quale si stabilisce il regime di un allevamento, quindi le denominazioni che contiene dovrebbero coincidere con quelle del nomenclatore ufficiale.

Testo originale dell’atto normativo

Il testo che segue è riprodotto in rumeno, la forma ufficiale di pubblicazione.

Il testo integrale, nella forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, 2026/2094 del 15 settembre 2026 82 pagine PDF, 1,6 MB l'atto inizia a pagina 71

Apri il PDF ufficialeScarica il PDF

Su schermi piccoli il visualizzatore non viene mostrato. Usa i pulsanti qui sopra per aprire o scaricare il file.

Questo articolo ha carattere puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, consultare un avvocato o un consulente fiscale autorizzato.